Aeroporti e la definizione di rischio “crash” (incidente aereo)

EASA verso l'aggiornamento dei criteri di progettazione degli aeroporti! Come è ben noto il “rischio” ovvero la valutazione, nei termini di prevista probabilità e gravità, delle conseguenze nel caso di un incidente nella zona aeroportuale, una casistica che inquadra una media di circa 80% degli incidenti, prende come riferimento la peggiore situazione prevedibile.

Lo scenario, ad esempio, recuperando qualche incidente occorso, di un velivolo fuoripista, oltre il sedime: attraversando una autostrada, entro il sedime: su un hangar, un terminal e altro.

Nel contesto semplificato di un aeromobile in atterraggio con vento trasversale di 15/20 nodi con raffiche, potrebbe costituire un potenziale pericolo. Il pilota potrebbe non essere in grado di controllare l'aereo nelle fasi di decollo o di atterraggio e si trova “fuori pista”.

Dove? In quali spazi, laterali e longitudinali, alla dimensione di una pista – lunghezza e larghezza e spazi di sicurezza, 45x2400, 60x2400, 60x3000, 60x3900 e altro.

Con quali ricadute iniziali, quali danni alle infrastrutture aeronautiche e danni a terzi?

La valutazione delle conseguenze del potenziale pericolo assume una questione “primaria”.

La prima questione fondamentale è la gestione del rischio, con l'identificazione, l'analisi e l'eliminazione, con la mitigazione a un livello accettabile di rischi che minacciano le capacità di gestione, ad esempio, di un crash.

Identificando una delle seguenti probabilità:

-Frequente - È probabile che si verifichi molte volte (si è verificato frequentemente)

-Occasionale - È probabile che si verifichi alcune volte (si è verificato di rado)

-Improbabile - ma possibile che si verifichi (si è verificato raramente)

-Improbabile - Molto improbabile che si verifichi (non è noto che si sia verificato)

-Estremamente improbabile - Quasi inconcepibile che l'evento si verifichi

La “sicurezza in pista” è l'obiettivo della EASA che con una recente “direttiva” ha disposto aggiornamento delle specifiche di certificazione (CS) e il materiale di guida (GM) per la progettazione degli aeroporti (CS-ADR-DSN) in linea con gli sviluppi dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e altri miglioramenti tecnici, e di mantenere un livello di sicurezza elevato e uniforme in termini di progettazione degli aeroporti.

“L'European Union Aviation Safety Agency (EASA) pubblica il numero 5 di CS-ADR-DSN a seguito del risultato della consultazione pubblica dell'NPA 2018-14 'Runway Safety' che, tra gli altri, ha proposto un numero limitato di emendamenti al CS -ADR-DSN che sono stati pubblicati, a scopo informativo, insieme al parere n. 03/2019.

Le modifiche riguardano l'aggiunta di nuove definizioni, in conformità con gli standard e le pratiche raccomandate (SARP) dell'allegato 14 dell'ICAO `` Aeroporti '' volume I (emendamento 13-B), ma anche la modifica delle definizioni al fine di garantire la coerenza con il regolamento della Commissione (UE) n. 139/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2018/401 della Commissione.

Inoltre, riflettono l'introduzione di nuove disposizioni nel regolamento (UE) Νο 139/2014 della Commissione, nonché le modifiche ai relativi metodi accettabili di conformità (AMC) e GM, che richiedono la modifica delle CS e GM pertinenti in CS- ADR-DSN per motivi di sicurezza (es. Trattamento della segnaletica su piste chiuse e taxiway, presenza di oggetti mobili su piste di precisione).

Inoltre, gli emendamenti introducono un ulteriore caso in cui, per motivi legati alla sicurezza delle piste, dovrebbero essere previste luci di sosta, considerando anche il tempo di commutazione per l'alimentazione secondaria di tali luci. Infine, riflettono la necessità di raccogliere tutte le disposizioni operative relative alla manutenzione in un unico testo normativo, al fine di facilitarne l'utilizzo da parte degli utenti finali.

Pertanto, il numero limitato di modifiche contribuirà a garantire un ulteriore allineamento con le disposizioni dell'allegato 14 dell'ICAO, a migliorare la sicurezza ove necessario ea migliorare la leggibilità e l'usabilità del materiale normativo." 9 Marzo 2021

 

Aeroporto di Treviso, dal Piano di Rischio all'assenza delle Mappe di Vincolo

Ma quale è il vincolo che determina il limite annuale dei voli? In attesa del Parere definitivo della Commissione di VIA – VAS al nuovo Masterplan dello scalo trevisano occorre valutare e verificare, come spesso proposta la questione primaria, quella che ha identificato il Canova come l'unico scalo del Belpaese che ha un limite annuo dei voli: 16.300.

Perché?

Tra le tante considerazioni è utile, almeno in questo contesto, porre l'interrogativo relativo agli articoli 707e 715 del Codice di Navigazione.

Da un lato i due Comuni coinvolti, Treviso e Quinto di Treviso hanno assolto e deliberato al Piano di Rischio Aeroportuale ll D.Lgs n. 96/2005, come modificato e integrato dal D.Lgs n. 151/2006, ha rivisto la disciplina della parte aeronautica del Codice della navigazione, introducendo al Capo III specifici vincoli alla proprietà privata per le aree limitrofe agli aeroporti.

Al fine di tutelare il territorio limitrofo agli stessi per il rischio connesso all’attività aerea, con la modifica del Regolamento ENAC (Edizione 2, Emendamento 7 del 20.10.2011).

L’aggiornamento del regolamento ENAC ha riguardato in particolare l’estensione della zona di tutela C anche in adiacenza alle zone A e B e l’individuazione di una nuova zona di tutela D:

-caratterizzata da un livello minore di tutela;

-finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata

con l’operatività aeroportuale;

-nella quale va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali

centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione.

Ma se una parte dell'Art. 707 ha trovato l'adozione, non altrettanto è avvenuto per quanto concerne la definizione delle cosiddette “Mappe di vincolo”.

A riguardo ENAC sul sito web, con la correlazione con il Piano-Limitazioni Ostacoli ICAO, segnala:

“Ai fini della determinazione caratteristiche operative quali le distanze dichiarate e dei minimi meteorologici aeroportuali lo spazio circostante l’aeroporto deve essere considerato parte integrante dello stesso, poiché il terreno circostante e i manufatti all’interno o all’esterno del sedime aeroportuale possono costituire importanti fattori limitanti.

Il metodo per valutare l’impatto di ogni ostacolo esistente o previsto all’interno del sedime o nelle sue vicinanze, è quello di definire particolari superfici di rispetto degli ostacoli, in relazione al tipo di pista ed all’uso.

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le relative limitazioni. In applicazione all'art 707 c.ma 5 del Codice della Navigazione, le zone da sottoporre a vincolo e le relative limitazioni sono riportate in apposite mappe  

Gli Enti locali, nell’ esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni delle mappe di vincolo.”

Ai sensi del comma 1 dell’art. 707 del Codice della navigazione i Comuni, “nell’esercizio delle proprie competenze in ordine al governo del territorio, adegueranno i propri strumenti urbanistici armonizzandoli con le prescrizioni dell’Enac contenute nelle Mappe di vincolo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea; quindi nelle procedure autorizzative per la realizzazione di nuove opere, la valutazione dei suddetti aspetti verrà assolta direttamente dall’ Amministrazione Comunale sotto la propria responsabilità.”

Nella lista degli aeroporti che hanno ottenuto il “provvedimenti di approvazione” delle Mappe di vincolo, aggiornato al 26 Gennaio 2021, tuttavia, non è segnalato l'Aeroporto Canova di Treviso.

Quali ricadute e quali criticità correlata al Masterplan in analisi alla Commissione VIA-VAS, potranno emergere sulla mancanza delle “Mappe di Vincolo”, in aggiunta al censimento delle edificazioni in deroga, ovvero costruzioni autorizzate in epoca precedente all'aggiornamento dell'Art. 707 avvenuto nel 2005 e all'estensione del 2011? Un dubbio conclusivo, il limite dei 16.300 voli/anno è il risultato dell'adozione del'Art. 715? 22 Febbraio 2021

Aeroporti, tra masterplan, il Piano d'Area e l'allargamento del sedime

Ma sono operazioni “compatibili e/o in deroga agli standard ENAC, ICAO, EASA ed altro?

La presentazione di recenti masterplan per il potenziamento delle operazioni di volo su uno scalo, talvolta è associato all'espansione del sedime aeroportuale.

Le cosiddette “servitù aeronautiche” esistenti inquadrano tali opzioni?

La crescita, gli incrementi dei movimenti in pista, dei passeggeri trasportati, dei terminal, satelliti, pensiline, aree in-board ed out-board con l'estensione degli ettari del sedime?

La storica perimetrazione del sedime di un aeroporto, spesso derivato da un campo di volo che nel corso dei decenni ha incrementato l'attività di volo con l'insediamento di aerostazioni, parcheggi ed edificazioni e strutture indispensabili per l'aviazione civile commerciale, e circondato/affossato nelle città, tra quartieri e comunità di cittadini, di industrie, centri commerciali e talora, anche in presenza di aziende a “pericolo rilevante”, ha posto urgenze non procrastrinabili.

Come, infatti, assicurare la sicurezza delle operazioni di volo a terra ed in volo, la tutela delle popolazioni ed attività sociali ed industriali insediati nell'immediato delle piste di volo con masterplan al 2030-2040 ed oltre?

L'attivazione dei Piani di Rischio, del Rischio terzi, delle Mappe di vincolo, delle zonizzazioni acustiche in LVA, alle verifiche quotidiane delle centraline/stazioni delle reti di monitoraggio, alla classificazione acustica Comunale ha, tuttavia, fissato e delimitato qualsiasi piano di potenziamento “aeronautico” di uno scalo aereo.

L'elaborazione di progressivi “masterplan” rileva, così come la definizione di masterplan radicali – quali Salerno Pontecagnano e Firenze Peretola - inevitabilmente, conferma criticità senza soluzione.

I vincoli prescritti dal RCEA-Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti-ENAC, gli Annessi ICAO e del Regolamento 139/2014 UE sono trasparenti e non eludibili.

Dopo la delocalizzazione avvenuta a Malpensa – oltre 700 abitazioni – e a Pisa – 48 edifici – non sembrerebbe praticabile l'espansione di altri sedimi aeroportuali, almeno con gli stessi criteri.

Demolire quartieri, edificazioni private e pubbliche, per costruire/allungare nuove piste e aprire ulteriori spazi air-side, per insediare attività land-side e magari city airport con nuovi alberghi e negozi e spazi centri commerciali sottoposti alla proprietà del gestore aeroportuale?

Un vincolo aggiuntivo all'allargamento dei sedimi aeroportuali emerge anche dagli “impegni” conseguenti al Piano d'Area che ogni Regione dovrebbe aver ratificato.

Aeroporti, masterplan, Piano d'Area e l'allargamento del sedime: sono davvero operazioni “compatibili” e che, qualora sottoposti alla analisi e valutazioni della Commissione di VIA e VAS, avere un parere “positivo”? 17 Febbraio 2021

“Certificato” di aeroporto e “Concessione” della gestione: alcuni interrogativi!

Senza conformità al Codice di Navigazione è inevitabile la loro sospensione! Il primato della safety della “Navigazione aerea” e la tutela dei “cittadini” insediati presso le pista di volo costituisce una realtà operativa-amministrativa inderogabile.

Perché rilasciare, con decreto interministeriale, l’affidamento della gestione di un aeroporto, magari con una concessione formale e definitiva per 30/35/40 anni qualora non sono stati soddisfatti gli Art. 707 e 715 del Codice di Navigazione?

Ovvero in mancanza del Piano di Rischio, del Rischio Terzi (se contemplato) e delle Mappe di vincolo scaturite dall'elaborazione del Limitazione agli Ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea.

La Gestione aeroportuale disciplinata dal Codice della Navigazione (art. 704),

“Il Codice della navigazione (artt. 705 e 706) definisce ruoli, competenze e responsabilità dei vari soggetti operanti nel settore dell'aviazione civile .

In particolare il gestore aeroportuale è il soggetto al quale le disposizioni normative affidano, insieme ad altre attività, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nello scalo, riconoscendogli il ruolo di soggetto responsabile dell'efficienza ed operatività dell'aeroporto in regolarità e sicurezza.

L'idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le predette attività è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.”

“L'art. 8 bis - Aeroporti - del Regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce che:

1. Gli aeroporti, gli equipaggiamenti aeroportuali e le operazioni aeroportuali devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato Vbis e, se applicabile, all'allegato Vter.

2. La conformità degli aeroporti, degli equipaggiamenti aeroportuali e delle operazioni aeroportuali ai requisiti essenziali (ER) è stabilita conformemente alle seguenti disposizioni:

a) ogni aeroporto deve essere in possesso di un certificato. Il certificato e l'approvazione delle modifiche al certificato sono rilasciati se il richiedente dimostra che l'aeroporto è conforme alla base di certificazione, di cui alla lettera b), e che l'aeroporto non presenta particolarità o caratteristiche che compromettano la sicurezza delle operazioni.

Il certificato riguarda l'aeroporto, le relative operazioni e i relativi equipaggiamenti afferenti alla sicurezza;

Il Certificato dell'Aeroporto e la durata della Concessione, per le diverse tipologie di gestione aeroportuale, che sono:

-aeroporti affidati in gestione totale;

-aeroporti affidati in gestione parziale anche in regime precario;

-aeroporti a gestione diretta dell'ENAC ;

-aeroporti affidati in concessione ex Regolamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale;

sono sottoposte alla L. 537/93 e successivo D.M. 521/97.

Su proposta dell'ENAC, i Ministri competenti rilasciano la concessione della gestione totale aeroportuale (a seguito di una selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria).

Il certificato di aeroporto, con l'art. 6 - Conversione dei certificati - del Regolamento (UE) n. 139/2014 stabilisce che nell'ambito del processo di conversione dei certificati di aeroporto, l'autorità competente rilascia i certificati per gli aeroporti ai gestori degli scali interessati, se sono soddisfatte le condizioni previste.

Dopo questa breve annotazione, tuttavia, è indispensabile porre un interrogativo fondamentale: gli aeroporti che hanno il “Certificato” e la “Concessioni” pluridecennali hanno risolto:

-Il Piano di Rischio integrale, di ogni Comune coinvolto;

-Il Rischio Terzi, scenario attuale e futuro;

-il Report “Limitazione agli Ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea”, aggiornato;

-Le Mappe di Vincolo dei Comuni interessati;

-Il censimento delle edificazioni in Zona A, B, C e D, in deroga all'Art. 707 del CdN, del 2011;

-Il Piano di Emergenza Aeroportuale-PEA con le esercitazioni periodiche;

-Il Piano di Emergenza Esterno-PEE con le esercitazioni periodiche;

-Il Piano di Emergenza ed evacuazione dei Terminal-Aerostazioni;

La Zonizzazione Acustica aeroportuale in LVA, con metodologia FAA-AEDT;

Rete di monitoraggio acustico-rete delle centraline, con le tipologie e le verifiche periodiche disposte da ISPRA;

In sintesi, appare inevitabile che, qualora, gestori e sindaci del territorio, abbiano assolto a tali compiti, aggiornando inoltre tali “validazioni e verifiche” - la Zonizzazione Acustica, ad esempio, deve essere coerente al numero dei movimenti aerei correnti, non datata di 5/10/15 anni -, ebbene ,solo allora, ENAC dovrebbe rilasciare un parere di “idoneità” alla Certificazione ed alla durata/anni della stessa “Concessione” rilasciata al gestore aeroportuale.

In mancanza, ovvero senza una conformità al Codice della Navigazione, dovrebbe, altresì, a nostro parere, sospendere o ritirare la Concessione e il Certificato. 8 Febbraio 2021

Terminal-aerostazioni aeroportuali e piano emergenza per incendio, crash incidenti e altro

Lo esige la casistica: per eventi sismici, incendi, esplosioni, attentati e incidenti aerei! Recenti report di “incidenti/inconvenienti grevi /inconvenienti hanno riscontrato, nel volume del traffico aereo internazionale, si registra almeno un fuoripista (veer-off) a settimana.

“Runway “excursions,” as they are known, occur far more often than most people imagine. In the eight years ending in 2016, the International Civil Aviation Organization noted that around the world, airplanes veered off the runway nearly once a week.”

La mappe dei sedimi aeroportuali inquadrano una realtà che racchiude gli spazi delle piste, dei rullaggi, dei piazzali e dei terminal. Le procedure di imbarco e sbarco dei passeggeri, il posizionamento a terra dei velivoli, in parallelo alle piste, in sostanza rappresentano la classica suddivisione tra la zona land-side e quella air-side.

La casistica correlata alle misure di security e safety implica l'adozione del Piano di Emergenza Aeroportuale-PEA e del Piano di Emergenza Esterno-PEE.

Il PEA è predisposto per gli interventi entro il sedime, il PEE per quelli esterni.

Ogni aeroporto è (dovrebbe) essere dotato sia del PEA, quanto del PEE, con la predisposizione di esercitazioni periodiche.

Ma, recentemente, numerosi aeroporti hanno anche “allestito” specifiche procedure di emergenza per evacuazione dei “terminal-aerostazioni”, ovvero il Piano d’emergenza ed evacuazione

(ai sensi dell’art. 5 del D.M. 10.03.98).

Quali sono i piani e le misure organizzative e gestionali, per gli interventi di soccorso ed evacuazione dei terminal, satelliti. Sono misure precauzionali che dovranno essere attivati in caso di ulteriori eventi di forza maggiore (perciò anche per neve, nube vulcanica o altri avvenimenti di natura non prevedibile) predisposti non solo per assistere al meglio i passeggeri e personale e staff dell'indotto nelle fasi di permanenza in aeroporto e nelle fasi di evacuazione e rilocazione.

Perciò alla casistica dell'emergenza causata da crash e incidenti aerei (fuoripista, riattaccate), da eventi naturali (scisma, neve, inondazioni, ecc.) ad allarmi derivati da attentati, segnalazione ordigni, vanno correlati piani di emergenza specifici.

-Incendio controllabile:

-Incendio che per dimensioni, natura e condizioni a contorno, risulta controllabile con l’utilizzo

dei mezzi mobili di estinzione dislocati nelle vicinanze, senza con ciò pregiudicare l’incolumità di chi effettua l’intervento.

-Incendio incontrollabile:

-Incendio che per dimensioni e/o natura e/o condizioni a contorno, non risulta controllabile con l’utilizzo dei mezzi mobili di estinzione dislocati nelle vicinanze, o che comunque è tale da porre a rischio l’incolumità di chi effettua l’intervento.

-Emergenza: situazione di pericolo causata da un incendio e dai suoi effetti.

-Evacuazione: sfollamento della zona direttamente interessata, o suscettibile d’esserlo, dall’emergenza.

-Emergenza ed evacuazione locale: l’emergenza è relativa ad una zona definita e limitata del fabbricato, e non è tale da far prevedere una sua estensione a tutto l’edificio;

-Evacuazione è limitata alla zona interessata ed eventualmente a quelle attigue e non

si estende all’intero fabbricato. In sintesi, quanti sono gli aeroporti che hanno predisposto il Piano d’emergenza ed evacuazione di un Terminal?

Quando il deposito/serbatoio di carburante avio – di decine di migliaia o milione di litri - è posizionato in prossimità di una aerostazione e/o edificazione ad elevata densità di personale, cittadini e passeggeri, le misure di prevenzione e i relativi piani di emergenza ed evacuazione, qualora predisposte, sono adeguate? 1 Febbraio 2021

 

Aeroporti, masterplan e pianificazione territoriale

Vanno sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale e al Regolamento UE 139/2014! Non c'é aeroporto che non presenta un masterplan con scenari di ottimizzazione delle attività, con l'incremento dei movimenti in pista, con crescita dei passeggeri trasportati ed analisi di compatibilità e coerenza con il territorio circostante.

Aeroporti che spesso sono insediati nelle città, in prossimità di zone commerciali e industriali e con riferimento ai Regolamenti ICAO, ENAC, EASA non presenterebbero problematiche di sorta per conformarsi alle “eterne” questioni di impatto ambientale, di piano e limitazione, ostacoli e di ottemperanza agli Art. 707 e 715 del Codice di Navigazione?

Questi articoli forniscono disposizioni riguardanti la redazione dei “Piani di rischio”, che definiscono altre aree circostanti l’aeroporto da sottoporre a tutela al fine di mitigare le conseguenze di un eventuale incidente, fornendo indicazioni sulla possibile destinazione d’uso delle aree interessate.

Si impone un sistematico censimento delle edificazioni dentro e al di fuori del sedime aeroportuale – costruite nelle fasi precedenti e post al 2005 – e, rappresenta la misura indispensabile a valutare e verificare le ricadute dirette delle curve di isorischio-Rischio terzi (terminal, centri commerciali, ospedali, istituti scolastici, università, ecc.).

Riflessi che oltre ad essere valutati in rapporto al Piano di Rischio e del Rischio terzi-curve di isorischio vanno posti in relazione alle Mappe di Vincolo di ogni Comune aeroportuale e non.

Materia che possono costituire ostacoli alla redazione dei masterplan che, in vigore dal 2014, devono “conformarsi” alle imprescindibili prescrizioni del Regolamento UE 139/2014.

Gli stessi Certificati di Aeroporto emanati storicamente da ENAC devono essere riqualificati all'ottemperanza del rigoroso e dettagliato Regolamento UE 139/2014.

Ma quanti di questi masterplan fanno diretto riferimento al succitato Regolamento UE?

Lo scenario territoriale e programmatico dell’area interessata dagli aeroporti – perlomeno di quelli riportati nel Piano Nazionale Aeroporti-PNA – devono inoltre riferirsi all'attuale strumento denominato Piano Territoriale d’Area (PTA). Ma quante Provincie e/o Regione dispongono di un Piano Territoriale d’Area (PTA) aggiornato?

Che costituisce, infatti, lo “strumento più adeguato per analizzare la situazione urbanistico - territoriale relativa all’area in cui è inserito l’aeroporto, poiché le indicazioni contenute in tale documento costituiscono gli indirizzi ed i criteri regionali per la predisposizione degli atti di

programmazione e pianificazione degli enti territoriali interessati.”

Le Servitù e vincoli aeroportuali con i vincoli all'edificazione nell'intorno di un aeroporto sono disciplinati dall' “Annesso 14” dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) e dalle disposizioni ENAC del “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti” e dal Regolamento UE 139/2014.

L' “Annesso 14” definisce per ogni aeroporto delle limitazioni sulle possibilità di utilizzo del territorio circostante, individuate attraverso il tracciamento di superfici teoriche (superfici di delimitazione ostacoli) che costituiscono i limiti alla posizione ed all’altezza di eventuali ostacoli naturali ed artificiali, in modo da garantire la sicurezza delle operazioni di volo

Le aree circostanti ciascun aeroporto vanno sottoposte a tutela al fine di mitigare le conseguenze di un eventuale incidente, fornendo indicazioni sulla possibile destinazione d’uso delle aree interessate. Il Regolamento UE 139/2014 ha carattere vincolante e, oltre ad approfondire varie altre tematiche, prescrive i requisiti in materia di sicurezza delle operazioni necessari per ottenere e

mantenere la certificazione di un aeroporto.

Quanti Masterplan sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale-VIA hanno riferimento e/o segnalazioni di conformità e/o deroghe temporanee a tale Regolamento UE? 26 Gennaio 2014

FSF-Flight Safety Foundation e la casistica dei troppi fuoripista

Quali sono, nel dettaglio, le “escursioni” di pista registrate negli aeroporti del Belpaese? Le note sottostanti sono state coordinate da Flight Safety Foundation and EUROCONTROL, e il GAPPRE. Le raccomandazioni promulgate sono state validate da the Airports Council International (ACI), the Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO), European Union Aviation Safety Agency (EASA) e da International Air Transport Association (IATA).

Le raccomandazioni sono illustrate nelle 30 pagine del documento “Global Action Plan for the

Prevention of Runway Excursions”

 

“Nonostante le specificità dei rischi dell'aviazione nel 2020 portate dalla situazione COVID-19, il tasso e il numero di escursioni in pista nel mondo rimangono costanti nell'ultimo decennio.

I dati mostrano che l'industria è stata efficace nel ridurre il tasso di escursione in pista dei voli commerciali incidenti, ma il numero assoluto di incidenti e inconvenienti e la loro gravità indicano ancora un rischio molto elevato.

 

In uno studio sui dati sugli incidenti e sugli incidenti dedicati a questo processo del piano d'azione, la IATA ha riferito che tra il 2005 e la prima metà del 2019 il 23% (283) degli incidenti nel database globale degli incidenti della IATA ha coinvolto un'escursione in pista.

Questo era lo stato finale più frequente, seguito da atterraggio con attrezzatura / crollo del carrello (15%) e danni al suolo (12%).

La gestione del rischio di escursione in pista è uno dei migliori esempi di come i diversi segmenti dell'aviazione non possano farlo da soli.

La gestione del rischio di escursione in pista e della resilienza si basa su un sistema di fattori strettamente collegati per il successo che dipendono da uno sforzo congiunto e coordinato di tutti gli attori dell'aviazione.

La complessità della prevenzione delle escursioni in pista deriva anche dal fatto che l'effetto del fattori di rischio e resilienza sono altamente cumulativi: manutenzione e reportistica delle condizioni della pista, prestazioni e operazioni degli aeromobili, gestione collaborativa del percorso di avvicinamento e aderenza a solide politiche per la discesa sicura e la pianificazione dell'avvicinamento, avvicinamento stabilizzato, atterraggio sicuro e go-around sono alcuni esempi. Il rischio di proprietà congiunta richiede soluzioni comuni.

Questo è il motivo per cui l'industria si è riunita, all'interno di un gruppo di lavoro dedicato, per discutere e concordare quali sono le azioni più importanti per affrontare il rischio di escursione in pista.

Il risultato è un elenco di raccomandazioni che rappresentano il consenso del settore su quali sono le migliori pratiche e interventi oltre la semplice conformità normativa.

Le raccomandazioni sono principalmente generiche e spetterà alle organizzazioni responsabili decidere i dettagli specifici per la possibile implementazione, tenendo conto delle condizioni locali e del contesto specifico.

Affrontare sia i fattori di rischio che quelli di resilienza è stato un principio guida del gruppo di lavoro che ha esaminato i dati sugli incidenti e gli inconvenienti, i singoli scenari e le migliori pratiche e i suggerimenti sulla gestione del rischio e della resilienza.

Le raccomandazioni sono il risultato degli sforzi combinati e sostenuti delle organizzazioni che rappresentano tutti i segmenti dell'aviazione.

Le organizzazioni che hanno contribuito a questo piano d'azione sono totalmente impegnate a migliorare la sicurezza delle operazioni in pista sostenendo l'attuazione delle raccomandazioni in esso contenute.

Queste organizzazioni includono, ma non sono limitate a, operatori aeroportuali, fornitori di servizi di navigazione aerea, operatori aerei, produttori di aeromobili, organizzazioni di ricerca e sviluppo, regolatori, internazionali Organizzazioni e associazioni.”

 

In relazione ai “fuoripista” il contesto operativo del Belpaese è stato spesso illustrato dall'Aerohabitat, anche con il testo seguente:

“La statistica incidentale, sommariamente (ma sono datti costantemente aggiornati), ricorda come:

• negli scorsi 10 anni l’82% degli incidenti aerei è stato registrato nelle fasi di decollo e atterraggio con circa il 58% di tutte le vittime a bordo e a terra;

• resoconti casistici confermano come gli incidenti aerei con elevato numero di vittime a terra sono registrati ogni anno, diverse volte..

Gli incidenti a terra, entro e fuori al sedime aeroportuale, anche dopo l'involo sono catalogati in cinque categorie prevalenti, in rappresentanza delle fasi operative del decollo (takeoff) e dell'atterraggio:

- take-off overruns, fuoripista nelle fasi del decollo;

- landing overruns, fuoripista nelle fasi di atterraggio;

- take-off crash nelle fasi del decollo, poco dopo aver fatto quota, dopo il decollo;

- landing crash , impatto con il suolo in atterraggio;

- fuoripista laterali veer off, a destra e sinistra della pista (vedi Runway veer-off accidents: Quantitative risk assessment and risk reduction measures).

Al fine di elaborare il Piano di Emergenza Provinciale e il Piano di Emergenza Esterno è indispensabile analizzare e valutare l’area valutata a maggior rischio che la normativa nazionale individua in corrispondenza delle zone di decollo e di atterraggio degli aeromobili anche se è da ritenersi estremamente difficoltoso stimare i possibili punti di caduta di un aeromobile, a causa dell’elevato numero di fattori che intercorrono in

incidenti di questo tipo.

In pratica è indispensabile che le zone di analisi siano suddivise in riquadri per l’attribuzione dei relativi livelli di rischio. In riquadri delle dimensioni di 500x500m.

Di quanti riquadri è composta l'area coinvolta di ogni singolo aeroporto identificato dal Piano Nazionale Aeroporti-PNA: 50, 80, 120?

La difficoltà di identificare In corrispondenza delle zone di decollo e di atterraggio, utili a stimare i possibili punti di crash/impatto con il suolo, anche a causa dell'elevato numero di fattori che inquadrano la localizzazione con il contesto geo-sociale esistente.

L'Art.707 del Codice Della Navigazione a riguardo, in relazione alla redazione del Piano di Rischio ed alla definizione delle Mappe di Vincolo associato al Piano Limitazione Ostacoli, deve censire ed aggiornare il dettaglio degli “sforamenti” naturali e le edificazioni esistenti, quanto i fabbricati e le attività in deroga nelle Zone A, B, C eD.

Occorre identificare, quindi, anche gli “elementi” ritenuti sensibili, quali

° Strutture Scolastiche;

o Cliniche, Case di Cura, Centri Sociali;

o Parrocchie, Centri Religiosi;

o Palestre;

o Industrie Rischio Incidente Rilevante;

o Poli Commerciali;

° Serbatoi e depositi carburante;

o Distaccamento VVF;

o Area Aeroportuale;

o Varchi di Accesso all’area aeroportuale;

o Zona di Tutela;

o Strutture Ospedaliere;

o Municipio;

o Confini Comunali.

o Ferrovia;

o Autostrade;

o Strade Nazionali e Provinciali;

o Snodi viabilistici/ incroci strategici;

o Acquedotto;

o Metanodotto;

o Elettrodotto

o Fiumi;

o Parchi. 19 Gennaio 2021

 

Aeroporti e compatibilità al rischio terzi-curve di isorischio e altro

Le criticità di safety/sicurezza sono prevalenti sui vincoli ambientali! Quanti sedimi, quante piste aeroportuali elencate nel Piano Nazionale Aeroporti-PNA sono coerenti con gli indici ammissibili del rischio terzi, ovvero le curve di isorischio previste dall'Art.715 del Codice di Navigazione.

Per saperlo occorrerebbe poter disporre di tali “curve di isorischio” attuali e future di ogni scalo, ma quante di queste sono disponibili? Quanti Comitati e cittadini hanno piena conoscenza delle “curve di isorischio” e dei dati di input utilizzati?

Con l'anomalia dell'aeroporto Treviso-Canova, dove è stato posto un tetto massimo di 16.300 di movimenti/anno, nessun altro scalo sembrerebbe scontare i supposti vincoli derivati dagli Art. 707 e 715 del Codice di Navigazione.

In realtà, anche su Treviso-Canova nessun documento ufficiale disponibile di ENAC e/o Commissione di VIA ha certificato la motivazione di tale “restrizione operativa”, anche se l'esistenza di una pista, ubicata in un ridotto sedime (120 ettari), a ridosso del fiume Sile, di un Parco Naturalistico, della prossimità di un serbatoio-deposito di carburante avio, evidenzia uno scenario che potrebbe, aver configurato “una mappa di rischio terzi-curve di isorischio” decisivo per la limitazione dei voli/anno.

Ma è una realtà misconosciuta anche dai Comitati dei Cittadini.

Se, infatti, da un lato l'operato delle Commissioni Aeroportuali non sembrerebbe rilevare sforamenti di sorta negli indici acustici Lva INM-AEDT, quanto nei database periodici delle reti di monitoraggio, nonostante le manifeste proteste dei Comitati dei Cittadini, per quanto, per quanto concerne i valori di isorischio del traffico “attuale” e “futuro” le informative non sono altrettanto acquisite e analizzate, quanto trasparenti.

I Comitati dei cittadini peraltro non sembrano manifestare per il “rischio incidenti aerei” e/o livello di risk assessment di uno scalo, la stessa “allergia” evidenziata per il rumore aereo e/o per le emissioni gassose generate da un aeroporto.

Per quale ragione la sensibilità ambientale è primaria sull'emergenza di un crash incidentale entro e/o al di fuori del sedime aeroportuale?

In fondo i Comitati hanno evidenza primaria dell'esistenza di un Piano di Emergenza Aeroportuale -PEA e del Piano di Emergenza Esterna-PEE.

Come è noto il quadro della casistica-statistica degli incidenti aerei, che avvengono prevalentemente (circa 80%) in prossimità delle piste di volo, e la riduzione del rischio è uno degli obiettivi chiave perseguiti dalle politiche di sicurezza/safety dei trasporti.

A tutela della navigazione aereo, ovvero del velivolo e dei suoi occupanti e dei cittadini residenti in prossimità e/o lungo le traiettorie sottostanti ai decolli ed atterraggi.

Ma quali sarebbero i rischi oltre al movimento a terra ed in volo dei velivoli?

Quelli di una aerostazione troppo prossima alle piste? Di un serbatoio-deposito di carburante avio adiacente alla strip-area? Di un centro commerciale sottostante alle fasi di decollo ed atterraggio? Di un centro abitato, di un ospedale, di una scuola, una università, un polo a rischio incidente rilevante, del rischio impatto volatili, di edificazioni e spazi insomma che dovranno diventare input di database di un modello matematico in grado di relazionarsi con il numero dei movimenti aerei delle tipolologie flotte dei velivoli operativi su quel determinato scalo aereo.

Sono analisi e verifiche che dovrebbero trovare spazio nei masterplan a 10/20 anni sottoposti alla Commissione di Valutazione Impatto Ambientale – VIA e VAS.

Quanti masterplan aeroportuali, di incremento dei voli hanno proposto e valutato le curve di isorischio?

Ed inoltre quanti fanno riferimento ai rigorosi standards e le conformità di safety delineati dal “Regolamento (UE) n. 139/2014 (G.U. dell’Unione europea l. 44 del 14 febbraio 2014) e dalla normativa europea (Reg. (CE) n. 216/2008. Quanti scali sono in deroga a tali conformità, oltre alle disposizioni del Piano di Rischio del RCEA-Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti ENAC e delle Mappe di Vincolo derivate dal Piano Limitazione Ostacoli ICAO?

Nel contesto di una valutazione di VIA sono state disposte “prescrizioni” in relazione alle “curve di isorischio”?

“In particolare, la formulazione e l'attuazione delle politiche per la sicurezza dei trasporti necessita della valutazione sistematica dei rischi, della specificazione degli obiettivi di rischio residuo e del monitoraggio dei progressi verso tali rischi.

Il rischio e la sicurezza sono sempre stati considerati critici nell'aviazione civile.

Ma la realtà operativa Lo scopo di questo documento è descrivere e analizzare gli aspetti di sicurezza negli aeroporti civili. Un aumento della capacità aeroportuale di solito comporta modifiche al layout delle piste, alle strutture delle rotte e alla distribuzione del traffico, che a loro volta influiscono sul livello di rischio intorno all'aeroporto. Per questi motivi il rischio di terze parti diventa una questione importante nello sviluppo degli aeroporti. Per evitare interpretazioni soggettive e aumentare l'accuratezza del modello, le informazioni sui rischi vengono raccolte e valutate in modo razionale e matematico. Il metodo può essere utilizzato per disegnare mappe di contorno del rischio in modo da fornire una guida alle autorità locali e nazionali, alla popolazione che vive intorno all'aeroporto e agli operatori aeroportuali”.

Un rischio è "la combinazione della probabilità, o frequenza, del verificarsi di un pericolo definito e l'entità delle conseguenze dell'evento". Questa definizione viene dal Regulator of Air TraffIc Services del Regno Unito, il Safety Regulation Group dell'Autorità per l'aviazione civile, che definisce un pericolo come "una situazione fisica, spesso a seguito di un evento iniziale, che può portare a un incidente". 18 Gennaio 2021

 

Aeroporto Fiumicino, Masterplan 2030, tra Corte Costituzionale, TAR e curve di isorischio

Ma anche nel quadro del Piano di Rischio e delle Mappe di Vincolo e P.L.O.! Nelle 258 pagine del Servizio Studi della Corte Costituzionale il Rapporto “La tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale” 2002-2015, a cura di Riccardo Nevola sono inquadrati ed evidenziati gli autorevoli riscontri in materia.

Per quanto riguarda la coesistenza tra una infrastruttura aeroportuale ed il contesto territoriale dove è ubicata, tuttavia, è fondamentale quanto inevitabile che siano poste altrettanti riscontri, in relazione alla sicurezza della navigazione aerea (safety), alle misure precauzionali ed operative di security, ed alla tutela dei cittadini e della comunità residente, insediata in prossimità del sedime dello scalo e sottostanti alle traiettorie dei decolli e degli atterraggi.

Altrettante considerazioni concernono gli spazi, le aree, le zone prossime alle piste di volo, regolamentate dagli Annessi ICAO, dai Regolamenti UE (Reg. 216/2008, Reg. 139/2014), EASA ed ENAC-RCEA.

Le procedure attivate per evidenziare le tematiche attinenti ai livelli esistenti di “risk assessment”, correlate perciò alle curve di isorischio, alle mappe di vincolo ed al piano di rischio, oltre al Piano Limitazione Ostacoli -PLO, designano la necessità di un censimento delle deroghe agli Art. 707 e 715 del Codice di Navigazione.

Con la definizione delle cosiddette Curve di Isorischio-Rischio terzi attuale e futuro.

Le operazioni di volo, l'efficienza di uno scalo aereo scaturiscono dall'esistenza qualificata degli standard prefissati di “risk assement” ICAO-EASA-ENAC.

Quali analisi e sintesi sono state valutate dalla Corte Costituzionali?

La tutela ambientale di un ecosistema non va, forse, collocata in un contesto più ampio?

Quanti, ad esempio, sono gli aeroporti del Belpaese che hanno risolto la tutela ambientale “complessiva”?

Quanti, invece, gli scali che hanno fronteggiato e definito, la questione primaria e altrettanto “fondamentale” riguardante il “livello di risk assessment esistente?

 

E perché parlarne in questi primi giorni del gennaio 2021?

La Corte Costituzionale – sollecitata Tar del Lazio su una ipotesi di edificazione nella zona del Parco dell’Appia Antica – nella sentenza della Corte (n. 276/2020) - la priorità della tutela ambientale e paesaggistica sugli interessi edificatori richiamandosi all’art. 9 della Costituzione.

E' una “sentenza” che propone considerazioni parallele attinenti al Masterplan dell'aeroporto di Fiumicino con il raddoppio dell’aeroporto di Fiumicino, l'area del Maccarese e la modifica del vincolo da Zona 2 a Zona 1 di una parte della Riserva del Litorale Romano.

La Corte legittimamente sostiene:

“è indubbio che la sottoposizione a vincolo ambientale […]  mira a realizzare interessi di rango costituzionale, quali quelli protetti dall’art. 9, secondo comma, e dall’art. 32 Cost. (norme richiamate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 394 del 1991), che questa Corte ha qualificato come «valori costituzionali primari» (sentenza n. 126 del 2016)”

“Alla realizzazione di questo obiettivo non può, all’evidenza, opporsi l’eventuale approvazione di un progetto di trasformazione edilizia, che, ove realizzata, metterebbe a repentaglio il pregio ambientale dell’area e si porrebbe quindi in contraddizione con l’avvenuto riconoscimento del suo valore. L’aspettativa edificatoria dei privati non può dunque essere considerata un elemento idoneo a impedire il pieno esplicarsi della tutela del bene riconosciuto di valore ambientale”.

In definitiva e a conclusione di questa breve nota, se:

- “il vincolo ambientale risponde a un principio costituzionale superiore ed è pertanto primario rispetto alle esigenze pure legittime di società costruttrici e, diciamo noi, di concessionari privati di beni pubblici”;

quali sono i vincoli “come principio costituzionale superiore”, correlati al risk assessment a tutela della navigazione aerea “safety” (e security) ed alla salvaguardia delle popolazioni insediate nell'intorno aeroportuale ed ai cittadini e lavoratori – staff di terra e di volo – operanti entro il sedime di uno scalo? 8 Gennaio 2021

 

Aeroporti, tra ENAC, RCEA e EASA : Regolamento UE139/2014

La comunità dell'intorno dei sedimi è in attesa di circolari/note/regolamenti aggiornati! Le note sottostanti sono state stralciate dal sito “web” di ENAC e sono date Luglio 2018, rimandano al processo di “conformità” degli standards europei riguardanti le infrastrutture aeroportuali ed i livelli di safety e security delle operazioni “aviation”.

L'adozione del “Regolamento (UE) n. 139/2014 (G.U. dell’Unione europea l. 44 del 14 febbraio 2014) gli aeroporti europei, e quindi anche gli scali nazionali che rientrano nel campo di applicabilità della normativa europea (Reg. (CE) n. 216/2008 art. 4 comma 3 bis), vengono ad essere caratterizzati da importanti aspetti innovativi di ampia e complessa portata che investono l’intero settore aeroportuale: da quello gestionale e tecnico operativo a quello normativo regolamentare.”

Per quanto concerne l'ambito delle aree limitrofe agli aeroporti - “Surroundings” -, si legge:

“Il Regolamento (UE) n. 216/2008 rimanda ai singoli Stati Membri la disciplina afferente il presidio delle regole che governano le aree limitrofe agli aeroporti (art. 8 bis comma 3). In proposito il Regolamento (UE) n. 139/2014 agli articoli 8, 9 e 10 dettaglia le responsabilità degli Stati Membri.

L’ENAC, anche in forza delle attribuzioni conferite in materia dal Codice della Navigazione, provvederà all’emanazione di uno specifico Regolamento per il governo delle tematiche riguardanti gli ostacoli e i pericoli alla navigazione aerea nonché all’uso del territorio (ad es. Piani di rischio). Ferma restando la necessaria verifica di compatibilità con le nuove norme europee, ai fini dell’elaborazione del richiamato Regolamento, si terranno in debito conto le previsioni dell’attuale disciplina già presente nel RCEA”.

“Corpus normativo nazionale

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 139/2014, la cui applicabilità differisce da quella del RCEA, si rende necessario un riesame di quest’ultimo; tale attività rientra nell’ambito del più ampio progetto di rivisitazione del “corpus normativo” nazionale, già avviato dall’ENAC ai fini della semplificazione e razionalizzazione dei prodotti normativo-regolamentari vigenti.” 4 Gennaio 2021

Aeroporto Torino, la “Finanza” in Comune per il “Caselle Open Mall”

E' forse alla ricerca della delibera del mega centro commerciale? Lo riportano i media di oggi 29 Dicembre 2020. Al solito, ecco la contrapposizione, tra una prospettiva di posti di lavoro e la garanzia di una safety aeroportuale. Il “Caselle Open Mall”, un progetto che, sostengono i sostenitori, offre opportunità di lavoro, 3200 assunzioni – tra diretti ed indotto - nel nuovo Centro Commerciale di tre piani che dovrebbe sorgere nei Comuni di San Maurizio Canavese e Leinì.

L'insediamento Aedes Siiq, di una struttura di grandi dimensioni, con vendita al dettaglio e intrattenimento, con 230 negozi, 50 punti di ristorazione, sport uffici, entertainment sviluppati su 114.000 metri quadri, pone inevitabilmente problematiche di safety e secuurity aeroportuale.

Ma la coesistenza tra una infrastruttua aeroportuale e le edificazioni di prossimità, negli spazi del Piano di Rischio Aeroportuale e/o lungo le traiettorie delle Mappe di vincolo, nel contesto delle curve di isorischio , come è noto sono regolamentate dagli Art. 707 e 715 del Codice di Navigazione.

Il Piano di Rischio Aeroportuale (PRA), innanzi tutto   individua le zone di tutela degli aeroporti, con riferimento agli spazi di decollo e di atterraggio da recepire negli strumenti di pianificazione. Contiene indicazioni per limitare la presenza antropica nelle zone di tutela, indica per queste aree prescrizioni anche per escludere nuovi insediamenti con destinazioni che prevedano affollamento, obiettivi sensibili o destinazioni che possono creare pericolo o danno alle persone e cose in caso di incidenti.

Ma non solo, ENAC rileva inoltre come:

“lo spazio circostante l’aeroporto deve essere considerato parte integrante dello stesso, poiché il terreno circostante e i manufatti all’interno o all’esterno del sedime aeroportuale possono costituire importanti fattori limitanti. Il metodo per valutare l’impatto di ogni ostacolo esistente o previsto all’interno del sedime o nelle sue vicinanze, è quello di definire particolari superfici di rispetto degli ostacoli, in relazione al tipo di pista ed all’uso.

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le relative limitazioni. In applicazione all'art 707 c.ma 5 del Codice della Navigazione, le zone da sottoporre a vincolo e le relative limitazioni sono riportate in apposite mappe  Gli Enti locali, nell’ esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni delle mappe di vincolo”.

ENAC, nel suo sito web, rileva come, ad esempio, le Mappe di Vincolo sono state deliberate nel 2013: “Decreto di approvazione definitiva delle mappe di vincolo n.6 del 02/07/2013”.

Sono tematiche che Aerohabitat ha argomentato dal lontano 2005. A riguardo proponiamo la news del 13 Novembre 2018.

“ENAC, aeroporti e Piano di Rischio: quanti sono i Comuni inadempienti?

Dalle piste civili che non sono in regola a quelle militari da legiferare! Il quadro è di tutti gli aeroporti aperti al traffico aereo civile commerciale di di aviazione generale, ma anche quelli militari, siano essi Italiani, Nato e/o USA. Perciò dalle piste delle aviosuperfici a quelli dei voli nazionali, internazionali e intercontinentali. Ma la normativa ENAC precisa che “Applicabilità La regolamentazione relativa ai piani di rischio si applica, come previsto dall’art. 707 del Codice della Navigazione, a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile”, ed esclude le piste militari. Che le popolazioni dell'intorno delle aerobasi sono, forse, cittadini di serie B e/o la competenza per deliberare un regolamento altrettanto a tutela del territorio e della comunità riguarda il Ministero della Difesa?

La realtà attuativa del Piano di Rischio, al momento, riguarda esclusivamente le piste civili di Codice 1,2, 3 e 4 D. In sostanza quelle con lunghezza di pista inferiore a 800 metri (Codice 1), tra 800 mt e 1200 mt (Codice2), tra 1200-1800mt (Codice 3) sopra 1800 mt (codice 4). I Comuni aeroportuali dei maggiori e minori sotto elencati , oltre a quelli delle aviosuperfici che seguono dovrebbero aver ottemperato al Regolamento ENAC dal 2005 e – quelli di Codice 3 e 4 - integrando dal 2011. E' stato fatto? Chi ha controllato?

Aeroporti nazionali, internazionali e intercontinentali:

Milano Malpensa

Roma Fiumicino 

Venezia

Aeroporti nazionali e internazionali:

Alghero

Ancona

Bari

Bergamo

Bologna

Bolzano

Brescia

Brindisi

Cagliari

Catania

Comiso

Cuneo

Firenze

Foggia

Genova

Lamezia Terme

Lampedusa

Milano Linate

Napoli

Olbia

Palermo

Pantelleria

Parma

Perugia

Pescara

Pisa

Reggio Calabria

Rimini

Roma Ciampino

Salerno

Taranto

Torino

Trapani

Treviso

Trieste

Verona

 

Aviosuperfici (elenco by Wikipedia):

 

Abruzzo

Aviosuperficie Avio 40 - Luco dei Marsi (AQ)

Aviosuperficie Celano - Celano (AQ)

Aviosuperficie Il Pratone - Carsoli (AQ)

Aviosuperficie L'Aquila - Poggio Picenze (AQ)

Aviosuperficie La porta delle aquile - Alanno (PE)

Aviosuperficie Parchi d'Abruzzo - Corfinio (AQ)

Aviosuperficie Val Vibrata - Corropoli (TE)

Aviosuperficie Villa Selva Airpark - Civitella del Tronto (TE)

Basilicata

Aviosuperficie Enrico Mattei - Pisticci (MT)

Aviosuperficie Falcone - Villaggio Gaudiano (PZ)

Aviosuperficie Grumentum - Grumento Nova (PZ)

Aviosuperficie Pantano di Pignola - Pignola (PZ)

Calabria

[Aviosuperficie Alicalabria - Rombiolo (VV)

Aviosuperficie Cosenza - Bisignano (CS)

Aviosuperficie Franca - Cotronei (KR)

Aviosuperficie Pasquale Domestico - Castrovillari (CS)

Aviosuperficie Scalea - Scalea (CS)

Aviosuperficie Sibari Fly - Cassano all'Ionio (CS)

Campania

Aviosuperfice Acerra - Acerra (CE)

Aviosuperficie Alivallo - Teggiano (SA)

Aviosuperfice Altavilla Airfield - Altavilla Silentina (SA)

Aviosuperficie Area 69 - Pontelatone (CE)

Aviosuperficie del sole - Pontecagnano Faiano (SA)

Aviosuperficie Ditellandia - Castel Volturno (CE)

Aviosuperfice Fly Club - Sant'Agata de' Goti (BN)

Aviosuperficie La Selva - Vitulazio (CE)

Aviosuperfice Skyufita - Frigento (AV)

Aviosuperfice Oasi di Peppe - Capaccio Paestum (SA)

Aviosuperficie Benevento-Olivola - Benevento

Aviosuperfice Rains Club - Caiazzo (CE)

Aviosuperficie Umberto Nobile - Sessa Aurunca (CE)

Aviosuperficie Volturno Fly - Limatola (BN)

Emilia-Romagna

Aviosuperficie Aeroclub Piacenza - Gragnano Trebbiense (PC)

Aviosuperficie Ali di Classe - Lido di Classe (RA)

Aviosuperficie Aviodelta - Felino (PR)

Aviosuperficie Banda Bassotti - Concordia sulla Secchia (MO)

Aviosuperficie Castellazzo - Reggio Emilia

Aviosuperficie Cortina di Alseno - Alseno (PC)

Aviosuperficie Deltaland - San Possidonio (MO)

Aviosuperficie Estense Aer Club - Finale Emilia (MO)

Aviosuperficie Friel Ostellato - Ostellato (FE)

Aviosuperficie Guglielmo Zamboni - Ozzano dell'Emilia (BO)

Aviosuperficie Il Gabbione - Conselice (RA)

Aviosuperficie Il Go - Agazzano (PC)

Aviosuperficie Le Caninaglie - Agazzano (PC)

Aviosuperficie Lyra 34 - Lugo (RA)

Aviosuperficie Molinella - Molinella (BO)

Aviosuperficie Reno Air Club - Argelato (BO)

Aviosuperficie Rubbiano - Solignano (PR)

Aviosuperficie Santarcangelo - Santarcangelo di Romagna (RN)

Aviosuperficie Sassuolo - Sassuolo (MO)

Aviosuperficie Tabularia - Poviglio (RE)

Aviosuperficie Valle Gaffaro - Codigoro (FE)

Aviosuperficie Vraglia - Imola (BO)

Friuli-Venezia Giulia

Aviosuperficie AS 77 - Mortegliano (Mediofriuli)

Aviosuperficie Associazione Volo Chiasiellis - Mortegliano (Mediofriuli)

Aviosuperficie Fly & Joy - Premariacco (Natisone)

Aviosuperficie La Comina - Pordenone

Aviosuperficie Piancada - Palazzolo dello Stella (Riviera - Bassa Friulana)

Aviosuperficie Pittini A.V.R.O. - Osoppo (Collinare)

Aviosuperficie Pravisdomini - Pravisdomini (Sile e Meduna)

Aviosuperficie Trivignano Udinese - Trivignano Udinese (Agro Aquileiese)

Lazio

Aviosuperficie Ali Nettuno - Nettuno (RM)

Aviosuperficie Alicocco - Ferentino (FR)

Aviosuperficie Alisoriano - Soriano nel Cimino (VT)

Aviosuperficie Alituscia - Vejano (VT)

Aviosuperficie Amici del Volo - Alvito (FR)

Aviosuperficie Arma - Nettuno (RM)

Aviosuperficie Aviocaipoli - Gallicano nel Lazio (RM)

Aviosuperficie Carocci - Nepi (VT)

Aviosuperficie Condor - Latina

Aviosuperficie Divinangelo Primo - Sezze (LT)

Aviosuperficie Easy Flyte - Capena (RM)

Aviosuperficie Fiano Romano - Fiano Romano (RM)

Aviosuperficie Fly Center - Aprilia (LT)

Aviosuperficie Fly Roma - Monte Compatri (RM)

Aviosuperficie Fonte di Papa - Roma

Aviosuperficie Gallese Santa Lucia - Gallese (VT)

Aviosuperficie Giardini di Corcolle - Roma

Aviosuperficie La Bagnara - Monte San Giovanni Campano (FR)

Aviosuperficie La Celsetta - Campagnano di Roma (RM)

Aviosuperficie La Torre - Artena (RM)

Aviosuperficie Monti della Tolfa - Tolfa (RM)

Aviosuperficie Ocria - Orte (VT)

Aviosuperficie Pegaso Club 2000 - Pontinia (LT)

Aviosuperficie Pegaso Flying Club - Ceccano (FR)

Aviosuperficie Ponte Galeria LIAD - Roma

Aviosuperficie di Roma Nord Capena - Capena (RM)

Aviosuperficie Sabaudia - Sabaudia (LT)

Aviosuperficie San Lazzaro - Tuscania (VT)

Aviosuperficie Santa Bruna - Corchiano (VT)

Aviosuperficie Santo Stefano - Anguillara Sabazia (RM)

Aviosuperficie Tucano - Fiano Romano (RM)

Aviosuperficie Umiltà - Nepi (VT)

Aviosuperficie Vall'Ornara - Roma

Aviosuperficie Valle Santa - Rieti

Aviosuperficie Vallicella - Sutri (VT)

Liguria

Non sono presenti aviosuperfici riconosciute dall'ENAC

Lombardia

Aviosuperficie Airone - Origgio (VA)

Aviosuperficie Albairate - Albairate (MI)

Aviosuperficie Cogliate - Cogliate (MB)

Aviosuperficie Baialupo - Cassano d'Adda (MI)

Aviosuperficie Caiolo - Caiolo (SO)

Aviosuperficie Carzago Riviera - Calvagese della Riviera (BS)

Aviosuperficie Cascina Permuta - Vigevano (PV)

Aviosuperficie Cascina Viscontina - Vigevano (PV)

Aviosuperficie Ceresara - Ceresara (MN)

Aviosuperficie Città di Curtatone - Curtatone (MN)

Aviosuperficie Club Astra - Mezzana Bigli (MN)

Aviosuperficie Dovera - Dovera (CR)

Aviosuperficie Ea del parco - Anzano del Parco (CO)

Aviosuperficie Eroma - Lonato del Garda (BS)

Aviosuperficie Kong - Monte Marenzo (LC)

Aviosuperficie La Ceriella - Castello d'Agogna (PV)

Aviosuperficie La Speziana - Spessa (PV)

Aviosuperficie Le Panizze - Lonato del Garda (BS)

Aviosuperficie Lodi - Cornegliano Laudense (LO)

Aviosuperficie Luciano Sorlini S.p.A. - Calvagese della Riviera (BS)

Aviosuperficie Massalengo - Cornegliano Laudense (LO)

Aviosuperficie Navigli - Abbiategrasso (MI)

Aviosuperficie Naviglio Grande - Massalengo (LO)

Aviosuperficie Padenghe - Moniga del Garda (BS)

Aviosuperficie Pradelle - Torbole Casaglia (BS)

Aviosuperficie Punto Volo Torlino - Torlino Vimercati (CR)

Aviosuperficie Quattroruote - Vidigulfo (PV)

Aviosuperficie Rocca Bertana - Rodigo (MN)

Aviosuperficie Rosangeles - Rosate (MI)

Aviosuperficie San martino di Ceresara - Ceresara (MN)

Aviosuperficie Santa Lucia - Comezzano-Cizzago (BS)

Aviosuperficie Settefrati - Rodigo (MN)

Aviosuperficie Silvio Scaroni - Bedizzole (BS)

Aviosuperficie Umberto Mascioni - Cuvio (VA)

Aviosuperficie Vigarolo - Borghetto Lodigiano (LO)

Aviosuperficie Volare Onlus - Ghedi (BS)

Marche

Aviosuperficie Del Fermano - Fermo

Aviosuperficie Bore in Chienti - Corridonia (MC)

Aviosuperficie Guido Paci - Montegiorgio (FM)

Aviosuperficie Madonna di Loreto - Recanati (MC)

Aviosuperficie Rancia - Tolentino (MC)

Aviosuperficie San Cassiano - Fabriano (AN)

Aviosuperficie Sant'Anna - Montecassiano (MC)

Aviosuperficie Tronto - Monteprandone (AP)

Aviosuperficie Valcesano - Monte Porzio (PU)

Molise

Aviosuperficie base aerea della protezione civile - Campochiaro (CB)

Piemonte

Aviosuperficie Acqui Terme - Acqui Terme (AL)

Aviosuperficie Alpe Meggiana - Piode (VC)

Aviosuperficie Angiale - Vigone (TO)

Aviosuperficie Astigiana - Castello di Annone (AT)

Aviosuperficie Boglietto - Costigliole d'Asti (AT)

Aviosuperficie Ca' Lunga - Pezzolo Valle Uzzone (CN)

Aviosuperficie Casaleggio - Casaleggio Novara (NO)

Aviosuperficie Cascina Grecia - Cuceglio (TO)

Aviosuperficie Cascina Valentino - Envie (CN)

Aviosuperficie Castelnuovo Don Bosco - Castelnuovo Don Bosco (AT)

Aviosuperficie Chavez Marini - Masera (VB)

Aviosuperficie Cumiana - Cumiana (TO)

Aviosuperficie Francavilla Bisio - Francavilla Bisio (AL)

Aviosuperficie Garzigliana - Garzigliana (TO)

Aviosuperficie Gattinara - Gattinara (VC)

Aviosuperficie Giancarlo Filippi - Mondovì (CN)

Aviosuperficie Il picchio - Borgo Ticino (NO)

Aviosuperficie Marc Ingegno - Varallo (VC)

Aviosuperficie Marini-Geo Chavez - Masera (VB)

Aviosuperficie Megolo - Pieve Vergonte (VB)

Aviosuperficie Moncucco Vische - Vische (TO)

Aviosuperficie Montalto Dora - Montalto Dora (TO)

Aviosuperficie Pegasus - Busano (TO)

Aviosuperficie Pianfei - Pianfei (CN)

Aviosuperficie Piovera - Piovera (AL)

Aviosuperficie Prati Nuovi - Mazzè (TO)

Aviosuperficie San Michele - Fontaneto d'Agogna (NO)

Aviosuperficie Tortona - Tortona (AL)

Aviosuperficie Valentino - Castelletto Stura (CN)

Puglia

Aviosuperficie Aerotre - Manduria (TA)

Aviosuperficie Antares - San Pietro Vernotico (BR)

Aviosuperficie Capitano Pilota Saverio Tedesco - San Giovanni Rotondo (FG)

Aviosuperficie Ceraso - Altamura (BA)

Aviosuperficie Corte - Melpignano (LE)

Aviosuperficie Esperti - Cellino San Marco (BR)

Aviosuperficie Fondone - Lecce

Aviosuperficie Marchese - Lucera (FG)

Aviosuperficie Melendugno - Melendugno (LE)

Aviosuperficie Monticchio - Pulsano (TA)

Aviosuperficie Santa Chiara - Nardò (LE)

Aviosuperficie Tenuta Tannoia - Andria

Sardegna

Aviosuperficie Aliquirra - Perdasdefogu (NU)

Aviosuperficie Amici dell'aria - Settimo San Pietro (CA)

Aviosuperficie Antica Sardegna - Castiadas (SU)

Aviosuperficie Avielsar - Villaputzu (SU)

Aviosuperficie di Dorgali - Dorgali (NU)

Aviosuperficie Girasole - Girasole (NU)

Aviosuperficie La tana del volo - Siliqua (SU)

Aviosuperficie Loelle - Buddusò (SS)

Aviosuperficie Lu Scupaglio - Posada (NU)

Aviosuperficie Pista Vada Costa Paradiso - Trinità d'Agultu e Vignola (SS)

Aviosuperficie Platamona - Sassari

Aviosuperficie Stintino - Stintino (SS)

Aviosuperficie Torre Foghe - Tresnuraghes (OR)

Aviosuperficie XPTZ - Decimoputzu (SU)

Sicilia

Aviosuperficie Airone - Gela (CL)

Aviosuperficie Agrigento Airfield - Favara (AG)

Aviosuperficie Aquila Solitaria - Caltanissetta

Aviosuperficie Aretusa Fly - Canicattini Bagni (SR)

Aviosuperficie Avola - Avola (SR)

Aviosuperficie Bovarella - Salemi (TP)

Aviosuperficie Calatabiano - Calatabiano (CT)

Aviosuperficie Etna Volo - Fiumefreddo di Sicilia (CT)

Aviosuperficie Fly Team Paceco - Paceco (TP)

Aviosuperficie Giubiliana - Ragusa

Aviosuperficie Maletto Fly - Maletto (CT)

Aviosuperficie Marano - Pietraperzia (EN)

Aviosuperficie Marina di Modica - Modica (RG)

Aviosuperficie Massarotti - Caltagirone (CT)

Aviosuperficie Minotaurus e Medusa - Caronia (ME)

Aviosuperficie Paternò - Paternò (CT)

Aviosuperficie Ramacca Margherito - Ramacca (CT)

Aviosuperficie Rinaura - Siracusa

Aviosuperficie Sorvoliamo - Comiso (RG)

Aviosuperficie Tenuta La Fenice - Caltanissetta

Aviosuperficie Terranova - Menfi (AG)

Toscana

Aviosuperficie Aero Club Valdarno - Cavriglia (AR)

Aviosuperficie Aliscarlino - Scarlino (GR)

Aviosuperficie Avio Club Chiusdino - Chiusdino (SI)

Aviosuperficie Bolgheri - Castagneto Carducci (LI)

Aviosuperficie Casenovole - Civitella Paganico (GR)

Aviosuperficie Cecina - Cecina (LI)

Aviosuperficie Serristori - Castiglion Fiorentino (AR)

Aviosuperficie Club Ibis - Campiglia Marittima (LI)

Aviosuperficie Collina - Borgo San Lorenzo (FI)

Aviosuperficie Costa d'argento - Orbetello (GR)

Aviosuperficie Dedalo - Scarlino (GR)

Aviosuperficie Delta Condor - Massarosa (LU)

Aviosuperficie Empoli - Empoli (FI)

Aviosuperficie Flying Buttero - Manciano (GR)

Aviosuperficie Galliano - Barberino di Mugello (FI)

Aviosuperficie Grecciano - Collesalvetti (LI)

Aviosuperficie Grosseto - Grosseto

Aviosuperficie Il Borro - Terranuova Bracciolini (AR)

Aviosuperficie Il Gabbiano - San Vincenzo (Italia) (LI)

Aviosuperficie Il pinguino - Quarrata (PT)

Aviosuperficie Il Terriccio - Cecina (LI)

Aviosuperficie La filanda - Pergine Valdarno (AR)

Aviosuperficie Le Prata - San Giuliano Terme (PI)

Aviosuperficie Livorno-Grecciano - Collesalvetti (LI)

Aviosuperficie Massimo Costa - San Vincenzo (LI)

Aviosuperficie Mensanello - Colle di Val d'Elsa (SI)

Aviosuperficie Montecchio Vesponi - Castiglion Fiorentino (AR)

Aviosuperficie Pian d'Alma - Castiglione della Pescaia (GR)

Aviosuperficie Porta della Maremma - Cecina (LI)

Aviosuperficie Piombino - Piombino (LI)

Aviosuperficie Pratello - Peccioli (PI)

Aviosuperficie Punta Ala - Castiglione della Pescaia (GR)

Aviosuperficie Renzo Storai - Vicchio (FI)

Aviosuperficie Rotocenter - Castelfranco di Sotto (PI)

Aviosuperficie San Sepolcro - Sansepolcro (AR)

Aviosuperficie Siena - Sovicille (SI)

Aviosuperficie Terra del sole - Grosseto

Aviosuperficie Tuscany Flight - San Miniato (PI)

Aviosuperficie Valdera - Capannoli (PI)

Aviosuperficie Valdichiana - Sinalunga (SI)

Aviosuperficie Vivoli - Massa Marittima (GR)

Trentino-Alto Adige

Aviosuperficie Colli in Casies - Valle di Casies (BZ)

Aviosuperficie Costa - Corvara in Badia (BZ)

Aviosuperficie San Genesio - San Genesio Atesino (BZ)

Aviosuperficie Sarentino - Sarentino (BZ)

Aviosuperficie del Tonale - Vermiglio (TN)

Umbria

Aviosuperficie Aligubbio - Gubbio (PG)

Aviosuperficie Ali Libere - Castel Ritaldi (PG)

Aviosuperficie Alfina - Castel Viscardo (TR)

Aviosuperficie Alvaro Leonardi - Terni

Aviosuperficie A.S.D. Fly Felix Montemelino - Magione (PG)

Aviosuperficie Castelvieto - Corciano (PG)

Aviosuperficie Castiglion del Lago - Castiglione del Lago (PG)

Aviosuperficie Cianoccio - Castiglione del Lago (PG)

Aviosuperficie il Corvo - Deruta (PG)

Aviosuperficie Fly Club - Terni

Aviosuperficie Gualdo Tadino - Gualdo Tadino (PG)

Aviosuperficie Luigi Belardinelli - Città di Castello (PG)

Aviosuperficie Marco Cantarini - Pietralunga (PG)

Aviosuperficie Montefalco - Montefalco (PG)

Aviosuperficie Narni - Narni (TR)

Aviosuperficie Panicarola - Panicale (PG)

Aviosuperficie Peter Pan - Marsciano (PG)

Aviosuperficie Piedimonte - Acquasparta (TR)

Aviosuperficie Pierantonio - Umbertide (PG)

Aviosuperficie Pista Delfina - Trevi (PG)

Aviosuperficie Sagrantino - Gualdo Cattaneo (PG)

Aviosuperficie San Giorgio di Cascia - Cascia (PG)

Aviosuperficie San Terenziano - Gualdo Cattaneo (PG)

Aviosuperficie Sant'Illuminato - Città di Castello (PG)

Aviosuperficie Santa Maria Rossa - Perugia

Aviosuperficie Todi - Todi (PG)

Aviosuperficie Trasimeno - Castiglione del Lago (PG)

Aviosuperficie Walter Ratticchieri - Todi (PG)

Valle d'Aosta

Aviosuperficie Aosta - Saint-Christophe (AO)

Aviosuperficie Chamois - Chamois (AO)

Veneto

Aviosuperficie Ali sul Graticolato - Camposampiero (PD)

Aviosuperficie AliCaorle - Caorle (VE)

Aviosuperficie Arca - San Zenone degli Ezzelini (TV)

Aviosuperficie Arcadia - Pastrengo (VR)

Aviosuperficie Area 51 (Il campo è stato chiuso[senza fonte]) - Mestrino (PD)

Aviosuperficie di Bagnoli di Sopra - Bagnoli di Sopra (PD)

Aviosuperficie Bibione Agriturismo Toniatti - San Michele al Tagliamento (VE)

Aviosuperficie Ca del Fior - Eraclea (VE)

Aviosuperficie Caposile - San Donà di Piave (VE)

Aviosuperficie Cassola - Cassola (VI)

Aviosuperficie Colli Euganei - Pozzonovo (PD)

Aviosuperficie Coraine - Caprino Veronese (VR)

Aviosuperficie Francesco Baracca - Nervesa della Battaglia (TV)

Aviosuperficie Friola di Pozzoleone - Pozzoleone (VI)

Aviosuperficie G. Carrer - Salgareda (TV)

Aviosuperficie Garda Est - Garda (VR)

Aviosuperficie Gen. Daciano Colbachini - Montegaldella (VI)

Aviosuperficie Goffredo Costa - San Giorgio in Bosco (PD)

Aviosuperficie Grave di Papadopoli - Spresiano (TV)

Aviosuperficie Il Ranch - Piazzola sul Brenta (PD)

Aviosuperficie Malcom - Longarone (BL)

Aviosuperficie Marchesane - Bassano del Grappa (VI)

Aviosuperficie Marinafly - San Michele al Tagliamento (VE)

Aviosuperficie Montagnana - Montagnana (PD)

Aviosuperficie Montebelluna - Montebelluna (TV)

Aviosuperficie Montegaldella - Montegaldella (VI)

Aviosuperficie Parco Livenza - San Stino di Livenza (VE)

Aviosuperficie Pegaso - Campolongo Maggiore (VE)

Aviosuperficie San Felice - Trichiana (BL)

Aviosuperficie San Giuseppe - Vidor (TV)

Aviosuperficie Sant'Apollinare - Rovigo

Aviosuperficie Skydive Venice - San Stino di Livenza (VE)

Aviosuperficie Stella - Fiesso Umbertiano (RO). 28 Dicembre 2020

 

PNA: Regolamento 139/2014 e Annesso 14 ICAO, quanti sono a norma e/o in deroga?

E' in corso la revisione e l'aggiornamento del Piano Nazionale Aeroporti! Le regolamentazioni a cui rimandano gli standard nazionali ed internazionali sono, in sintesi, RCEA-Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti per ENAC-Italia, il Regolamento (UE) n. 139/2014 per l'Europa e all'Annesso 14 ICAO.

Ad esempio:

quando nelle note riguardanti una qualche infrastruttura aeroportuale del Belpaese si legge “le dimensioni “xx” non sono in conformità alle indicazioni dell'Annesso 14 ICAO per piste strumentali” quali interrogativi dovrebbero porsi i tecnici che analizzano masterplan aeroportuali?

Quanto queste “note” sono sottoposte alle verifiche di una Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale-VIA e/o di Valutazione di Impatto Strategico-VAS quale riscontri dovrebbero essere evidenziate, qualora siano o non identificate nella lista delle “prescrizioni”?

Ebbene mentre è in corso la revisione del Piano Nazionale Aeroporti!-PNA, i responsabili di ENAC, del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente, prima ancora di identificare e definire la riformulazione dei bacini di traffico, degli scali ad interesse domestico, internazionale ed intercontinentale, hanno posto un'adeguato rilievo ai pre-requisiti “fondamentali” della safety aeroportuale?

L'attuale rete degli aeroporti del PNA era stata varata il 27 agosto 2015 e, è obbligatorio chiedersi se, in quella circostanza, erano state valutate le conformità all'Annesso 14 ICAO.

Il testo del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiva:

 

“Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame definitivo d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni, sentita l’Agenzia del Demanio, con il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 698 del codice della navigazione.

Il decreto individua gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN.

Il provvedimento è finalizzato allo sviluppo del settore all’interno di una governance che contemperi le esigenze della domanda di traffico nazionale e internazionale con quelle di sviluppo dei territori, di potenziamento delle infrastrutture necessarie, di utilizzo proficuo delle risorse pubbliche impiegate e di efficientamento dei servizi di navigazione aerea e degli altri servizi resi in ambito aeroportuale.

L’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato, si pone, inoltre, in linea con la programmazione nazionale del settore nonché con la razionalizzazione delle infrastrutture aeroportuali e dei relativi servizi.

In linea con l’obiettivo di razionalizzazione del settore, il provvedimento individua dieci bacini di traffico omogeneo, secondo criteri di carattere trasportistico e territoriale. All’interno di questi, identifica 38 aeroporti di interesse nazionale, scelti sulla base di criteri riconducibili al ruolo strategico, all’ubicazione territoriale, alle dimensioni e tipologia di traffico e all’inserimento delle previsioni dei progetti europei della rete Treanseuropea dei trasporti.

Tra gli aeroporti di interesse nazionale, viene poi riconosciuta una particolare rilevanza strategica a 12 di essi, tra i quali sono stati individuati tre gate internazionali: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia.

I 12 aeroporti di  particolare rilevanza strategica sono stati individuati dando priorità:

- agli aeroporti inseriti nella rete centrale Transeuropea e tra questi, innanzitutto ai gate intercontinentali.

- agli aeroporti inseriti nella rete globale Transeuropea con maggiori dati di traffico.

 

Questa, per esteso, la classificazione individuata.

Dieci bacini di traffico nazionale con 38 aeroporti di interesse nazionale

Nei “dieci bacini di traffico nazionali” individuati, vengono indicati  “gli aeroporti di interesse nazionale”: Nord Ovest (Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Bergamo, Genova, Brescia, Cuneo); Nord Est (Venezia, Verona, Treviso, Trieste); Centro Nord (Bologna, Pisa, Firenze, Rimini, Parma, Ancona); Centro Italia (Roma Fiumicino, Ciampino, Perugia, Pescara); Campania (Napoli, Salerno), Mediterraneo / Adriatico (Bari, Brindisi, Taranto); Calabria (Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone); Sicilia orientale (Catania, Comiso); Sicilia occidentale (Palermo, Trapani, Pantelleria, Lampedusa); Sardegna (Cagliari, Olbia, Alghero).

Dodici aeroporti che rivestono particolare rilevanza strategica

Per ognuno dei dieci bacini, vengono indicati gli aeroporti “che rivestono particolare rilevanza strategica”: Milano Malpensa e Torino; Venezia; Bologna, Firenze/Pisa; Roma Fiumicino; Napoli; Bari; Lamezia Terme; Catania; Palermo; Cagliari.

Tre aeroporti che rivestono il ruolo di gate intercontinentali

Tra questi aeroporti, tre vengono individuati come “aeroporti che rivestono il ruolo di gate intercontinentali”: Roma Fiumicino, quale “primario hub internazionale”; Milano Malpensa; Venezia.” 28 Dicembre 2020

Aeroporti, masterplan, PSA ed il posizionamento dei depositi di carburanti

Quale è la distanza minima tollerabile dai terminal, satelliti, alberghi? Appare indispensabile identificare adeguati livelli di safety e security correlati al curve di isorischio del Rischio Terzi (Art. 715 del Codice di navigazione).

Nella presentazione dei masterplan e dei piani di sviluppo aeroportuale-PSA il gestore aeroportuale propone la realizzazione di un nuovo deposito carburanti avio. La capacità complessiva in litri di carburante avio è, in genere, rapportata all'incremento dei voli nello scenario proporsto al 2030-2035.

In tal modo la capacità di stoccaggio dovrà soddisfare la crescente domanda di carburante dovuta al previsto

incremento del traffico aereo.

E' ben noto come la localizzazione, la superficie interessata, la movimentazione dei mezzi di tarsporto e/o canalizzazione del jet fuel è regolamentata da precise norme internazionali (ASTM D1655, standard statunitense per i combustibili per turbine avio, DEF STAN 91-91 inglesi). Deve altresì essere sottoposta alle specifiche stabilite dal Joint Inspection Group per i combustibili avio.

Ma le quantità di centinaia di migliaia e/o milioni di litri stoccati nei serbatori depositi posizionati in superficie costituiscono problematiche correlate a disposizioni e tecniche di safety e di security.

Anche queste “operazioni” vanno peraltro correlate alla zona dei depositi, è in zona landside e/o in airside?

La viabilità interna è accessibile alla viabilità esterna e/o con piazzole di carico-scarico carburanti per le autobotti? Il rifornimento ad ogni singolo aeromobile avviene con le autocisterne e/o sono pianificati e utilizzati sistemi di rifornimento mediante pozzetti interrati (PIT), posti in corrispondenza delle piazzole aeromobili di sosta?

Ma sono problematiche e interrogativi che il documento ENAC “ POLICY DI ATTUAZIONE DELL’ART. 715 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA E DELLA POLICY DI ATTUAZIONE DEL RISK ASSESSMENT” sembrerebbero inquadrare quanto rileva:

“Al fine di elaborare e proporre la policy nazionale di attuazione dell’articolo 715, è stato utile analizzare quanto riportato sul tema dal manuale dell’I.C.A.O. e quanto regolato nelle normative degli altri Paesi europei (Inghilterra, Irlanda, Olanda) nei quali è prevista per legge la valutazione del rischio contro terzi.

Il documento dell’I.C.A.O fornisce indicazioni per un corretto utilizzo del territorio limitrofo agli aeroporti nel paragrafo 5.5 – “Land use within noise zones and high risk zones” -, con il coordinamento delle misure di tutela nelle zone più esposte all’inquinamento acustico aeroportuale (che in questa sede non interessano) e al rischio derivante da incidente aereo.

Come detto nella precedente sezione il modello di valutazione del rischio fornisce, come out-put, le curve di iso-livello caratterizzate da valori di rischio individuale che vanno da 1x10-4 a 1x10-6; tali valori si riferiscono alla probabilità che un individuo, residente permanentemente nei dintorni di un aeroporto, ha di rimanere coinvolto dalle conseguenze di un incidente aereo. “ 18 Dicembre 2020

ENAC, EASA, RESA-Runway End Safety Area e Masterplan

Valutazioni per la Commissione di VIA-Valutazione di Impatto Ambientale! Il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti-RCEA, il Regolamento (UE) n. 139/2014 e il Regolamento (CE) n. 216/2008 stabiliscono i requisiti essenziali e le conformità per gli aeroporti ai quali viene rilasciato-attribuito il certificato di aeroporto.

Tra di questi la RESA-RUNWAY END SAFETY AREA ha un ruolo fondamentale.

Il riferimento ai Regolamenti soprastanti si legge:

“La RESA ha lo scopo di ridurre il rischio di danni agli aeromobili - e quindi ai loro occupanti - che dovessero arrivare troppo corti in atterraggio o uscire di pista in decollo o in atterraggio. Tale area, delle dimensioni minime sotto specificate, deve essere presente presso entrambe le estremità della strip. Per gli aeroporti esistenti con piste non strumentali di codice 1 e 2 possono essere autorizzate deroghe rispetto alle prescrizioni del presente paragrafo 5, in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’aeroporto.”

“La RESA è simmetrica rispetto all’asse pista, con una larghezza minima pari al doppio della larghezza della pista. Ove realizzabile la larghezza della RESA è pari alla larghezza della CGA. Per le piste di nuova realizzazione, o in occasione di prolungamento della pista, la larghezza della resa è pari alla larghezza della CGA. Per piste già realizzate su aeroporti esistenti la lunghezza della RESA deve essere di almeno 90 metri. Negli altri casi occorre predisporre una RESA di almeno 240 metri per piste di codice 3 e 4, e almeno 120 metri per piste di codice 1 e 2.”

“ la RCEA richiede che, per piste esistenti, la RESA abbia larghezza minima pari alla CGA ove realizzabile o in caso di prolungamento della pista”.

“Il profilo longitudinale della RESA non deve avere pendenze verso il basso superiori al 5% (1/20)e deve essere tale che nessuna sua parte fori le superfici di avvicinamento o decollo. Le pendenze trasversali non devono essere superiore al 5% (1:20). Cambi di pendenza e transizioni tra pendenze diverse devono essere graduali; deve essere pertanto rimossa ogni variazione repentina o inversione di pendenza.

“OBSTACLE LIMITATION REQUIREMENTS

Nel Regolamento RCEA i principi esposti sono applicabili in generale, senza particolari distinzioni tra i vari tipi di pista: non strumentale, strumentale di non precisione e di precisione. Le eventuali distinzioni sono comunque fatte in base al codice di pista.”

“Nuovi manufatti o estensioni degli stessi non possono forare la superficie di avvicinamento o quella di transizione fatta eccezione del caso in cui è dimostrato all’ENAC con studi aeronautici che il nuovo manufatto o l’estensione risulterebbe in ombra rispetto a un esistente manufatto inamovibile.

“Nuovi manufatti o estensioni degli stessi non possono forare la superficie di salita al decollo, la superficie orizzontale interna la superficie conica e la superficie orizzontale esterna fatta eccezione del caso in cui è dimostrato all’ENAC con studi aeronautici che il nuovo manufatto o estensione risulterebbe in ombra rispetto a un esistente manufatto inamovibile, oppure è dimostrato che questo non influirebbe negativamente sulla sicurezza delle operazioni o sulla regolarità delle stesse”.

“Manufatti o qualsiasi ostacolo esistente che forano le superfici di avvicinamento, di transizione, di salita al decollo, la superficie orizzontale interna o quella conica devono, per quanto praticabile, essere rimossi, fatta eccezione del caso in cui è dimostrato all’ENAC con studi aeronautici che il manufatto o qualsiasi ostacolo è in ombra rispetto a un esistente manufatto inamovibile oppure è dimostrato che questo non influisce negativamente sulla sicurezza delle operazioni o sulla regolarità delle stesse. Nel caso non sia possibile procedere alla rimozione di ostacoli esistenti, l’ENAC stabilisce le necessarie condizioni e limitazioni all’operatività dell’aeroporto.” 23 Novembre 2020

Aeroporto Salerno, il Consiglio di Stato ripropone il masterplan

Riferimenti al Regolamento UE 139/2014 e alle Mappe di Vincolo! Nelle 66 pagine della Sentenza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) sul ricorso numero di registro generale 2956 del 2020, proposto dalla società Gesac S.p.A., pubblicato il 09/11/2020, sembrerebbe mancare un qualche riferimento significativo al  Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Sentenza del Consiglio di Stato che, di fatto, consente la realizzazione dei lavori di ampliamento dell’Aeroporto di Pontecagnano ha valutato il merito “tecnico” del masterplan sottoposto alla Commissione di VIA, con riferimento al Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti-RCEA e della circolare Enac del 23.12.2011.

Le questioni ”tecniche”, elementi fondamentali ed imprescindibili per esprimere un qualsivoglia parere, ad esempio, tra le quali:

-il prolungamento della pista di volo di 367 m (sino a ragguagliare m 2.000) e realizzazione delle opere correlate;

-il potenziamento della pavimentazione della pista di volo esistente;

-la realizzazione Nuove R.E.S.A. in THR 23 ed in THR 05;

-l'ampliamento, riconfigurazione e potenziamento Piazzale Aeromobili (Apron EST) al fine di garantire un PCN di 40;

-l'adeguamento e potenziamento del raccordo Delta alla classe III C/D;

-la realizzazione dell’uscita veloce per l’immissione sul Piazzale Est;

-il livellamento ed adeguamento della portanza della STRIP/CGA;

hanno, forse, determinato una qualche deroga al citato Regolamento (UE) n. 39/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio?

 

L'opera infrastrutturale, l'aeroporto Costa D’Amalfi, sarà sottoposta, probabilmente ad un prossimo inizio lavori, con l'allungamenti pista e con “56 ettari di espropri ancora da intavolare e iniziare e che coinvolgono numerose abitazioni e terreni con attività per milioni di euro”, tuttavia, con riferimento al Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti-RCEA e della circolare Enac del 23.12.2011, la Sentenza del C.D.S. non sembrerebbe aver adeguatamente inquadrato quanto riferito da ENAC nel sito web alla pagina “Mappa dei Vincoli” - pagina in fase di aggiornamento -dove si evince:

“lo spazio circostante l’aeroporto deve essere considerato parte integrante dello stesso, poiché il terreno circostante e i manufatti all’interno o all’esterno del sedime aeroportuale possono costituire importanti fattori limitanti. Il metodo per valutare l’impatto di ogni ostacolo esistente o previsto all’interno del sedime o nelle sue vicinanze, è quello di definire particolari superfici di rispetto degli ostacoli, in relazione al tipo di pista ed all’uso.

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le relative limitazioni. In applicazione all'art 707 c.ma 5 del Codice della Navigazione, le zone da sottoporre a vincolo e le relative limitazioni sono riportate in apposite mappe  Gli Enti locali, nell’ esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni delle mappe di vincolo”.

In sintesi, l'interrogativo da porre a margine della Sentenza del Consiglio di Stato, rimanda perciò non solo alle disposizioni e/o l'esistenza di qualche deroga al Regolamento UE 139/2014, ma anche all'analisi del Piano Limitazioni Ostacoli, alle attuali Mappe di Vincolo dei Comuni Aeroportuali e la loro correlazione con esistenti Piano di Rischio - Art. 707 del Codice di Navigazione ed alle dirette restrizioni. 11 Novembre 2020

 

Masterplan aeroportuali, procedure di V.I.A. e COVID19, verso nuove policy e altri livelli di “safety”!

Nuove flotte, limite ai movimenti aerei, nuovi layout, con RESA ed EMAS! La moltitudine dei progetti di ampliamento aeroportuali sottoposti al parere della Commissione di VIA e VAS sono ancora validi? La crisi del settore dell'aviazione commerciale, gli scenari di ripresa al 2024 e magari successivi dovrebbero valutare perlomeno un aggiornamento se non una revisione parziale e/o integrale delle proposte.

Una revisione non solo in relazione agli scenari di volumi del traffico, della tipologia delle flotte e delle opzioni di voli corto/medio/lungo raggio, ridisegnando la rete dei collegamenti anche in rapporto alla definizione dei bacini di traffico ed aeroporti designati dal prossimo Piano nazionale Aeroporti.

Quali scali saranno identificati come scali lungo raggio del sistema aeroportuale del Belpaese?

Appare indubbio che voli intercontinentali debbano essere localizzati in uno massimo due aeroporti della Penisola.

Una realtà operativa che obbliga i masterplan al 2025/2020/2034 che hanno pianificato voli intercontinentale di flotte D e magari F, a rielaborare la tipologia e dimensione dei rullaggi e spazi dedicati per il parcheggio degli aeromobili equivalenti nei layout di sedime.

Alla flotta Boeing con le versioni Boeing 747, Boeing 747-8, Boeing 777 e Boeing 787 a quelle Airbus con le tipologie A380 e A350 XWB, alle loro dimensioni e passeggeri trasportabili il loro utilizzo operativo ridisegna l'ampiezza dei terminal dei satelliti, delle passerelle. In sostanza delle operazioni check-in ed out, dai sistema bagagli agli spazi dedicati. Entro il sedime ed all'esterno nei termini dei parcheggi disponibili quanto dei supporti asserviti (alberghi, negozi ed altro).

La categoria dei velivoli operativi, narrow-body e wide-body, riformulano le separazioni dei voli nelle fasi di decollo ed atterraggio, perciò il tetto dei movimenti/ore per singola pista.

Obbligano inoltre a dimensionare le flotte operative, short e long-range, voli domestici/nazionali da quelli internazionali/intercontinentali, cargo only e passeggeri in relazione alla lunghezza e larghezza di pista ( con strip-area di 150+150 metri).

Piste di volo che i tanti masterplan aperti dovranno incorporare anche gli spazi di sicurezza/safety ad inizio e fine pista con la disponibilità non solo – finalmente - delle RESA-Runway End Safety Area di 240 metri, ma anche degli spazi EMAS (Engineered Materials Arresting System).

L'EMAS all'estremità della testate di pista, nel caso di atterraggio lungo, fuoripista in atterraggio o nel caso di interruzione del decollo, frenerà la sua corsa su una superficie in grado di assorbire l'energia cinetica e quindi di arrestare il velivolo in modo rapido ed evitando pericoli (pianificati a Bergamo Orio al Serio).

La stessa ENAC ha indicato l'opportunità di "prevedere idonei sistemi di arresto, tenendo conto degli eventuali rischi connessi al loro impiego".

Il comunicato stampa SACBO del 4 Dicembre, infatti, riporta: “... pubblicato il bando di gara europeo per la fornitura e posa di un letto di arresto, da realizzare in corrispondenza della testata ovest della pista di volo dell’Aeroporto di Milano Bergamo, comprendente la relativa manutenzione quinquennale.”

Nei “rinnovati” masterplan da sottoporre alla Commissione di V.I.A., diventa, inoltre, inevitabile che i vincoli correlati alle zone del Piano di Rischio, alle edificazioni precedenti all'aggiornamento del Codice di Navigazione, dovrebbero evidenziare, con una sorta di censimento delle eventuali deroghe, in parallelo all'adozione del rischio terzi, con le curve di isorischio e database input.

I tempi dilatati del recupero del traffico aereo dalla crisi COVID-19 rappresentano uno spazio temporale inaspettato per adeguare i sistemi infrastrutturali aeroportuali agli standards ICAO-ENAC-EASA. 10 Novembre 2020

Piano Emergenza Aeroportuale-PEA by Regolamento (UE) n. 139/2014

Una procedura che accorpa lo spazio entro 8km dal centro dell'aeroporto . Il Regolamento (UE) n. 139/2014 ha predisposto anche la Pianificazione dell'emergenza aeroportuale. Una sintesi è rappresentata dal testo sottostante.

 

“Il gestore aeroportuale deve disporre e attuare un piano di emergenza aeroportuale che deve essere commisurato alle operazioni degli aeromobili e alle altre attività svolte nell'aeroporto;

-prevede il coordinamento delle organizzazioni appropriate in risposta a un'emergenza che si verificano in un aeroporto o nei suoi dintorni;

-contiene procedure per la verifica periodica dell'adeguatezza del piano e per la revisione del risultati al fine di migliorarne l'efficacia.

 

Pianificazione di emergenza aeroportuale

 

(a) Il gestore aeroportuale dovrebbe garantire che il piano di emergenza aeroportuale includa il pronto disponibilità e coordinamento con servizi di soccorso specializzati appropriati per poterlo fare rispondere alle emergenze in cui un aeroporto si trova vicino all'acqua e / o ad aree paludose, e dove una parte significativa delle operazioni di avvicinamento o allontanamento avviene su queste le zone.

(b) Il gestore aeroportuale dovrebbe garantire una valutazione dell'avvicinamento e della partenza aree entro i 1000 m dalla soglia pista viene effettuata per determinare le opzioni disponibili per intervento.

 

Il gestore dell'aeroporto dovrebbe includere almeno quanto segue nel piano di emergenza dell'aeroporto

Tipi di emergenze pianificate;

-Agenzie coinvolte nel piano e dettagli dell'aeroporto e della pianificazione di emergenza locale accordi e forum;

-Responsabilità e ruolo di ciascuna agenzia, centro operativo di emergenza e comando posta per ogni tipo di emergenza;

-Informazioni su nominativi e numeri di telefono degli uffici o delle persone da contattare nel caso di una particolare emergenza;

Una mappa a griglia dell'aeroporto e dei suoi immediati dintorni, approssimativamente a una distanza di 8 km dal centro dell'aeroporto.

Il gestore aeroportuale dovrebbe garantire che il piano di emergenza sia testato con:

(b) un'esercitazione di emergenza aeroportuale su vasta scala a intervalli non superiori a due anni; e esercizi di emergenza parziali nell'anno intermedio per garantire che eventuali carenze riscontrate durante sono state corrette le esercitazioni aeroportuali su vasta scala e riesaminati successivamente, o dopo un'effettiva emergenza, in modo da correggere eventuali carenze riscontrate durante tali esercizi o emergenza reale.

(a) In molti casi il piano di emergenza aeroportuale fa parte di un piano di emergenza nazionale o locale, e la responsabilità del suo sviluppo è assegnata ad un'altra entità, diversa dal gestore dell'aeroporto. Tuttavia, ciò non impedisce al gestore aeroportuale di prepararsi il proprio piano che descrive le azioni da intraprendere durante un'emergenza, in collaborazione con le autorità responsabili del Piano di emergenza nazionale o locale.

(b) Indipendentemente dalla responsabilità di chi è l'istituzione e l'attuazione di un'emergenza piano che copre le emergenze presso o nelle vicinanze di un aeroporto, il piano di emergenza dovrebbe garantire che vi siano disposizioni per il passaggio ordinato ed efficiente dalle operazioni normali a quelle di emergenza.

Il piano di emergenza aeroportuale del gestore aeroportuale dovrebbe tenere conto dei fattori umani per garantire una risposta ottimale nelle operazioni di emergenza.

Al fine di garantire che il documento del piano di emergenza aeroportuale serva pienamente al suo scopo, esso dovrebbe includere quanto segue:

(1) piani per affrontare le emergenze che si verificano nell'aeroporto o nei suoi dintorni,

compreso il malfunzionamento degli aeromobili in volo; incendi strutturali; sabotaggio, compresa la bomba minacce (aeromobili o strutture); sequestro illegale di aeromobili; e incidenti sul aeroporto che copre le considerazioni "durante l'emergenza" e "dopo l'emergenza";

(2) dettagli sui test per le strutture e le apparecchiature aeroportuali da utilizzare in caso di emergenza, quali centro operativo di emergenza, posto di comando mobile, veicoli antincendio e attrezzature, mezzi di comunicazione, forniture mediche di primo soccorso, ecc., incluso la frequenza di questi test;

(3) dettagli delle esercitazioni per testare i piani di emergenza, inclusa la frequenza di tali esercitazioni;

(4) un elenco di organizzazioni, agenzie e autorità, sia all'interno che all'esterno dell'aeroporto, per i ruoli del sito; i loro numeri di telefono e fax, e-mail e indirizzi SITA e la radio frequenze dei loro uffici;

(5) l'istituzione di un comitato di emergenza aeroportuale per organizzare addestramento e altro preparativi per affrontare le emergenze;

(6) la nomina di un comandante sul posto per l'operazione globale di emergenza;

(7) Dettagli delle aree esterne all'aeroporto per le quali l'RFFS dell'aeroporto fornirà una risposta, e la dimensione e la natura della risposta." 6 Novembre 2020

Aeroporti, incidenti aerei e un Piano di Emergenza Esterno da verificare!

Decisivi sono le Mappe di vincolo e il censimento delle edificazioni in deroga! Le procedure da attivare a seguito di un incidente aeronautico ad opera di tutti gli organismi coinvolti a vario titolo nelle attività di protezione civile è stata definita in relazione ai livelli di stato definiti nell’Ordinanza ENAC:

Qualora la fase sia identificata come:

“Stato di allarme”, ovvero una situazione nella quale si ha ragione di dubitare per la sicurezza di un aeromobile e per i suoi partecipanti;

“Stato di emergenza, ovvero una situazione nella quale si ha certezza dello stato di pericolo in cui versa l’aeromobile e per i suoi partecipanti;

“Stato di incidente”, ovvero una situazione nella quale si è verificato un evento dannoso per l’aeromobile e/o per i suoi occupanti;

come definito da Ordinanza Enac, gli interventi che vengono attivati, anche come è stato disposto per la sicurezza degli aeroporti, da un documento emesso dal Consiglio Europeo della Sicurezza dei Trasporti nel 1999.

Il piano di emergenza provinciale, assimilabile al Piano di Emergenza Esterno-PEE rappresenta una procedura da attivare in relazione ad una segnalazione di incidente aereo.

La statistica incidentale, sommariamente (ma sono datti costantemente aggiornati), ricorda come:

• negli scorsi 10 anni l’82% degli incidenti aerei è stato registrato nelle fasi di decollo e atterraggio con circa il 58% di tutte le vittime a bordo e a terra;

• resoconti casistici confermano come gli incidenti aerei con elevato numero di vittime a terra sono registrati ogni anno, diverse volte..

Gli incidenti a terra, entro e fuori al sedime aeroportuale, anche dopo l'involo sono catalogati in cinque categorie prevalenti, in rappresentanza delle fasi operative del decollo (takeoff) e dell'atterraggio:

- take-off overruns, fuoripista nelle fasi del decollo;

- landing overruns, fuoripista nelle fasi di atterraggio;

- take-off crash nelle fasi del decollo, poco dopo aver fatto quota, dopo il decollo;

- landing crash , impatto con il suolo in atterraggio;

- fuoripista laterali veer off, a destra e sinistra della pista (vedi Runway veer-off accidents: Quantitative risk assessment and risk reduction measures).

Al fine di elaborare il Piano di Emergenza Provinciale e il Piano di Emergenza Esterno è indispensabile analizzare e valutare l’area valutata a maggior rischio che la normativa nazionale individua in corrispondenza delle zone di decollo e di atterraggio degli aeromobili anche se è da ritenersi estremamente difficoltoso stimare i possibili punti di caduta di un aeromobile, a causa dell’elevato numero di fattori che intercorrono in

incidenti di questo tipo.

In pratica è indispensabile che le zone di analisi siano suddivise in riquadri per l’attribuzione dei relativi livelli di rischio. In riquadri delle dimensioni di 500x500m.

Di quanti riquadri è composta l'area coinvolta di ogni singolo aeroporto identificato dal Piano Nazionale Aeroporti-PNA: 50, 80, 120?

La difficoltà di identificare In corrispondenza delle zone di decollo e di atterraggio, utili a stimare i possibili punti di crash/impatto con il suolo, anche a causa dell'elevato numero di fattori che inquadrano la localizzazione con il contesto geo-sociale esistente.

L'Art.707 del Codice Della Navigazione a riguardo, in relazione alla redazione del Piano di Rischio ed alla definizione delle Mappe di Vincolo associato al Piano Limitazione Ostacoli, deve censire ed aggiornare il dettaglio degli “sforamenti” naturali e le edificazioni esistenti, quanto i fabbricati e le attività in deroga nelle Zone A, B, C eD.

Occorre identificare, quindi, anche gli “elementi” ritenuti sensibili, quali

° Strutture Scolastiche;

o Cliniche, Case di Cura, Centri Sociali;

o Parrocchie, Centri Religiosi;

o Palestre;

o Industrie Rischio Incidente Rilevante;

o Poli Commerciali;

° Serbatoi e depositi carburante;

o Distaccamento VVF;

o Area Aeroportuale;

o Varchi di Accesso all’area aeroportuale;

o Zona di Tutela;

o Strutture Ospedaliere;

o Municipio;

o Confini Comunali.

o Ferrovia;

o Autostrade;

o Strade Nazionali e Provinciali;

o Snodi viabilistici/ incroci strategici;

o Acquedotto;

o Metanodotto;

o Elettrodotto

o Fiumi;

o Parchi. 20 Ottobre 2020

 

Aeroporto Parma, altra Interrogazione sul Masterplan e the Mall

Ma è davvero un intrigo senza soluzioni? La questione è tuttora aperta e il frenetico scambio epistolare tra ENAC e Comune di Parma sull'edificazione del “The Mall” alla ricerca di una qualche soluzione compatibile si intreccia con un masterplan che dovrebbe risolvere le supposte violazioni al Piano di Rischio, con esposti, denunce, richiesta danni e l'attivazione della procedura per il rinvio a giudizio per la delibera rilasciata dallo stesso Comune.

Ecco, comunque, due Interrogazione, una appena inoltrata ed una seconda del 2018.

Presentata dall'On. DAVIDE ZANICHELLI

al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Per sapere - premesso che:

L’aeroporto di Parma “Giuseppe Verdi” nasce nel primo dopoguerra, alle porte della città di allora, come campo volo di 800 metri di lunghezza. Ora, a distanza di oltre 70 anni, l’attuale pista è quasi inglobata nel tessuto urbano cittadino, con migliaia di edifici nelle immediate vicinanze e decine di migliaia di residenti;

Secondo il progetto presentato dalla Società incaricata della gestione è previsto l’allungamento della pista dagli attuali 2124 m. (misura da verificare, è tuttora aperto un esposto presso la Procura della Repubblica di Parma) fino a 2880 m. nonché la realizzazione di un terminal cargo in zona sud e hangar per aerei privati a fianco dell’attuale aerostazione.

Attualmente il problema non è percepito dalla popolazione in quanto l’attività dell’aeroporto è pressochè inesistente (dopo perdite di oltre 44 milioni di euro negli ultimi 11 anni di esercizio, molti dei quali costituiti da denaro pubblico), la differenza di impatto con la configurazione aeroportuale di domani, se verrà allungata la pista e implementato il terminal cargo, sarà principalmente dovuta alle diverse tipologie di velivoli ed alla frequenza dei loro movimenti nella zona.

Appare altresì evidente che al raddoppio dell’apertura alare corrisponda invece un impatto in termini di inquinamento acustico ed ambientale, di otto-dieci volte superiore in funzione delle maggiori potenze dei motori e dei relativi consumi di carburante.

Considerato che:

il 17 aprile 2020 la precedente Commissione VIA in proroga ha dato parere favorevole (https://va.

minambiente.it/File/Documento/402038) al Piano di sviluppo aeroportuale presentato da Enac relativo all’Aeroporto di Parma che prevede tra le altre cose l’allungamento della pista dagli attuali 2124 metri a m 2880;

in data 25 maggio 2020 si è insediata la nuova commissione VIA VAS che sostituisce la precedente, rimasta in carica per oltre dodici anni in proroga;

la pista di Parma è attualmente classificata in codice ICAO 4 C e il progetto prevede di portarla addirittura a livello 4 E, traffico di aerei di grosse dimensioni, con inevitabile rischio aereonautico;

è evidente che il progetto di un Piano di Sviluppo Aeroportuale, che preveda modifiche in ampliamento delle attuali infrastrutture aeroportuali anche di volo debba, già nel suo stato, risultare conforme alle prescrizioni aeronautiche regolamentari vigenti al momento della presentazione e che invece l’attuale Aeroporto di Parma continua ad avere un Piano di Rischio emesso in violazione delle cogenti prescrizioni dettate da Enac e risulta ancor oggi non compatibile per le aeree di tutela;

il Piano di Rischio di Parma presenta sin dal 2012 evidenti carenze riguardo la predisposizione delle Fasce di rispetto laterali C e D.

il fatto che la precedente Commissione VIA abbia tratto le proprie conclusioni, non solo in mancanza di un Piano di Rischi aeroportuale conforme alle prescrizioni di legge del vigente Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, ma addirittura in presenza di una conclamata valutazione negativa di Enac circa le soluzioni di panificazione urbanistica adottate nelle zone soggette a tutela aeronautica, costituisce un chiaro “vulnus” alla legittimità del parere stesso oltre che all’incolumità delle persone che vivono nelle adiacenze dell’aeroporto.

Si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative, per quanto di competenza intenda adottare anche in autotutela.

Se il Ministro ritenga si sia tenuto conto dei vincoli e delle zone di tutela previste dal vigente regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti.

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ,

 

Martedì 7 agosto 2018, seduta n. 40

SPADONI, SCAGLIUSI, ZANICHELLI, DE GIROLAMO, DALL'OSSO, ASCARI, DEL GROSSO e SARTI.

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Per sapere – premesso che:

in data 28 febbraio 2012, con delibera n. 143/17 del commissario straordinario Ciclosi, è stato adottato il piano di rischio aeroportuale (articolo 707 del codice della navigazione decreto legislativo n. 96 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni relativo all'aeroporto di Parma Giuseppe Verdi;

tale delibera sancisce che «il Piano di Rischio Aeroportuale indica, nell'ambito delle aree ad esso assoggettate, i limiti di crescita del carico antropico, la disciplina di insediamento e ammissibilità delle nuove funzioni territoriali, con particolare riguardo alle attività che comportano elevata permanenza di persone ed a quelle non compatibili in quanto potenzialmente amplificatorie delle conseguenze di incidenti e possibile causa di incendio, esplosione e danno ambientale». La delibera continua: «i Comuni non possono autorizzare opere ed attività ubicate lungo le direzioni di decollo e atterraggio, se non coerenti con il Piano di Rischio» (delibera Ciclosi pagine 2 e 3);

solamente nel 2017, nel corso del processo istruttorio relativo al piano di sviluppo dell'aeroporto di Parma, la direzione pianificazione e progetti dell'Enac, è venuta a conoscenza dell'intenzione del comune di Parma di realizzare un centro commerciale in area prossima al sedime aeroportuale, e ricadente nelle zone di tutela laterale C e D del piano di rischio (lettera dell'Enac del 27 giugno 2018);

per le suddette aree laterali di tutela C e D, ad oggi, non è stato ancora predisposto il relativo piano di rischio e, inoltre, l'Enac ha dichiarato di non conoscerne l'entità in termini di incrementi volumetrici e di carico antropico associato;

nella suddetta lettera, l'Enac scrive altresì che, in una nota del 2016 (prot. n. 111801 del 31 ottobre 2016), la direzione operazioni nord ovest, territorialmente competente, evidenziava che «il parere è rilasciato ai soli fini di attestazione di compatibilità degli edifici in oggetto con la sicurezza della navigazione aerea e che, invece, la valutazione della conformità ai piani urbanistici territoriali, compreso il Piano di Rischio aeroportuale, resta in capo ai competenti uffici del Comune di Parma»;

sia il gruppo consiliare di opposizione Parma Protagonista in un'interrogazione

all'amministrazione comunale, sia Legambiente in un esposto alla procura di Parma, evidenzi a seguito di suddetta interrogazione, l'Enac ha dichiarato che: «non ha mai espresso alcun parere o approvazione sul presunto centro commerciale per gli aspetti riferibili al 5° comma dell'articolo 707 del codice della navigazione (piani di rischio).»;

la costruzione del centro commerciale è tuttora in corso –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se sia in possesso di informazioni su quando e con quali atti comune abbia adeguato il piano di rischio aeroportuale adottato nel 2012 all'aggiornamento del regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, come stabilito dalla delibera commissariale n. 143 del 2017 del 28 febbraio 2012;

se si sia tenuto conto dei vincoli e delle zone di tutela previste dal vigente regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, in particolare, laddove si stabilisce che sia evitata la realizzazione di insediamenti ad elevato affollamento quali i centri commerciali. quanto l’attività dell’aeroporto è pressochè inesistente (dopo perdite di oltre 44 milioni di euro negli ultimi 11 anni di esercizio, molti

dei quali costituiti da denaro pubblico), la differenza di impatto con la configurazione aeroportuale di domani, se verrà allungata la pista e implementato il terminal cargo, sarà principalmente dovuta alle diverse tipologie di velivoli ed alla frequenza dei loro movimenti nella zona.

Appare altresì evidente che al raddoppio dell’apertura alare corrisponda invece un impatto in termini di inquinamento acustico ed ambientale, di otto-dieci volte superiore in funzione delle maggiori potenze dei motori e dei relativi consumi di carburante.

Considerato che:

il 17 aprile 2020 la precedente Commissione VIA in proroga ha dato parere favorevole (https://va. minambiente.it/File/Documento/402038) al Piano di sviluppo aeroportuale presentato da Enac relativo all’Aeroporto di Parma che prevede tra le altre cose l’allungamento della pista dagli attuali 2124 metri a m 2880; in data 25 maggio 2020 si è insediata la nuova commissione VIA VAS che sostituisce la precedente, rimasta in carica per oltre dodici anni in proroga;

la pista di Parma è attualmente classificata in codice ICAO 4 C e il progetto prevede di portarla addirittura a livello 4 E, traffico di aerei di grosse dimensioni, con inevitabile rischio aereonautico;

è evidente che il progetto di un Piano di Sviluppo Aeroportuale, che preveda modifiche in ampliamento delle attuali infrastrutture aeroportuali anche di volo debba, già nel suo stato, risultare conforme alle prescrizioni aeronautiche regolamentari vigenti al momento della presentazione e che invece l’attuale Aeroporto di Parma continua ad avere un Piano di Rischio emesso in violazione delle cogenti prescrizioni dettate da Enac e risulta ancor oggi non compatibile per le aeree di tutela;

il Piano di Rischio di Parma presenta sin dal 2012 evidenti carenze riguardo la predisposizione delle Fasce di rispetto laterali C e D.

il fatto che la precedente Commissione VIA abbia tratto le proprie conclusioni, non solo in mancanza di un Piano di Rischi aeroportuale conforme alle prescrizioni di legge del vigente Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, ma addirittura in presenza di una conclamata valutazione negativa di Enac circa le soluzioni di panificazione urbanistica adottate nelle zone soggette a tutela aeronautica, costituisce un chiaro “vulnus” alla legittimità del parere stesso oltre che all’incolumità delle persone che vivono nelle adiacenze dell’aeroporto.

Si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative, per quanto di competenza intenda adottare anche in autotutela.

Se il Ministro ritenga si sia tenuto conto dei vincoli e delle zone di tutela previste dal vigente regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti.

19 Ottobre 2020

Aeroporti, masterplan e quei depositi di carburante/avio

Sono indispensabili le analisi/scenari “security” e “safety”, anche in sede di VIA E VAS! ll deposito di carburante di qualsivoglia aeroporto avio rappresenta una risorsa strategica per l'operatività di uno scalo. Garantisce il costante rifornimento per le flotte aeree in servizio, a beneficio di tutte le aerolinee in transito su questi aeroporti, per voli nazionali ed internazionali.

Nella maggioranze dei casi la localizzazione dei depositi/serbatoti sono localizzati all'interno dei sedimi aeroportuali, ma dove?

Quale è la posizione ottimale di tali insediamenti, siano essi siti jet-fuel con i

serbatoi parzialmente tumulata in orizzontale, fuori terra e verticali, comunque con strutture sopra il piano campagna.

La loro collocazione, in relazione a “volumetrie” e capienze di 500mila, 1 milione e/o 12 milioni di litri stoccati integralmente e/o parzialmente, costituisce e vincola inevitabili considerazioni di safety e security correlate.

Appare scontato che ognuno di questi depositi disponga del Rapporto di Sicurezza redatto in analogia all'art. 15 del D.Lgs 105/15 Allegato C-4-3 Stima delle conseguenze degli eventi incidentali REV: 0 Pag. 7 di 38 conseguenze in termini di propagazione dei prodotti dell’incendio (specie chimiche, calore sensibile, irraggiamento e particolato).

Il sito web www.nist.gov, con riferimento alle “Technical Reference” e “User’s Guide” documenti consentono di verificare i limiti di applicazione e forniscono notizie sulle validazioni dei scenari di rischio stimati.

La geometria dei serbatoi, degli edifici e dei bacini di contenimento avendo cura di caratterizzare opportunamente del superfici esposte all’azione dell’incendio devono, tuttavia, venire rapportati alla geo-localizzazione dei depositi-serbatori in relazione alla distanza dalla pista di volo, dei parcheggi degli aeromobili ed, infine, del terminal/aerostazione/pontili/satelliti dei passeggeri.

La pianificazione dell'area del sedime e del territorio limitrofo, definisce l’analisi delle conseguenze degli scenari incidentali ipotizzati, tenuto conto della massima estensione delle aree di impatto, in accordo a quanto stabilito dalle “Linee Guida per la Pianificazione delle emergenze industriali” del dipartimento della Protezione Civile ed al DM 09/05/01 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.

La presentazione dei nuovi masterplan al 2030/2035, proposti sulla totalità degli aeroporti del Belpaese, probabilmente, tutti gli scali identificati nel Piano Nazionale Aeroporti-PNA e sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale e Strategico, hanno inquadrato e valutato tali scenari di “rischio allargato”?

Ebbene quali considerazioni “emergenziali” in relazione alla “safety” devono essere valutate in rapporto ai volumi di traffico, al numero dei movimenti aerei e alla casistica incidentale per eventuali fuoripista laterali e prima e dopo la pista? Le curve di isorischio previste dall'Art. 715 del CdN hanno stimato le aggravanti del “deposito” di carburante avio localizzato in prossimità di un terminal/aerostazione/parcheggio aeromobili?

Considerazioni correlate, sono state sicuramente ipotizzate per scenari di “security”! 17 Ottobre 2020

 

Mappe di vincolo, 2° promemoria: Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea

I compiti del Gestore e il ruolo dei Comuni interessati! Le Relazioni illustrative delle MAPPE DI VINCOLO- LIMITAZIONI RELATIVE AGLI OSTACOLI E AI PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA, (Art. 707 commi 1, 2, 3, 4 del Codice della Navigazione) forniscono per ciascun Comune i vincoli correlati alla presenza dell’aeroporto.

Il censimento dei fogli di mappa catastali relativi ad aree interessate dalle diverse superfici di delimitazione ostacoli, i fogli di mappa catastali relativi ad aree soggette a limitazione per quanto riguarda varie tipologie di attività o costruzioni che possono costituire pericolo per la navigazione aerea è una analisi ed uno studio elaborato da ogni singolo gestore aeroportuale del Belpaese.

Sono riscontri inquadrati dall’art. 707, 1° comma, del Codice della Navigazione e del

Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (Edizione 2 del 21.10.2003,

emendamento 5 ) sono stati individuate le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli

aeroporti e le relative limitazioni necessarie per evitare la costituzione di ostacoli e potenziali

pericoli alla navigazione aerea. 

Le mappe di vincolo costituiscono uno strumento essenziale per il governo del territorio,

necessario per garantirne la regolarità delle operazioni di volo sull’aeroporto nel rispetto della

sicurezza delle operazioni stesse.

A riguardo sono fondamentali due interrogativi:

1 – quanti sono i Gestori che hanno espletato tali compiti?

2 – i Comuni interessati, decisivi per assicurare la safety della navigazione aerea, e territorialmente competenti, quali e quante segnalazioni per eventuali inosservanze, alle prescrizioni in materia di collocamento di segnali, hanno comunicato ad ENAC? Le zone dell'art. 707 si estendono ai 15 Km. dall'aeroporto. 13 Ottobre 2020

Linate, 8 Ottobre 2001, 19 anni dopo e gli Art. 707 e 715 del CdN

Dal layout aeroportuale, all'hangar al crash, al Piano di Rischio e il Rischio Terzi! Quale è la realtà operativa degli scali del Belpase dopo 19anni? Quali aeroporti hanno integralmente adottato le nuove regolamentazioni? Quante “deroghe”, nei termini dell'adozione/inadempienze ai Piani di Rischio “comunali” e del rischio terzi, sono state evidenziate?

Quale censimento complessivo di tali deroghe è stato mappato?

La strage di Linate, il disastro aereo di Linate , l'incidente delll’8 ottobre 2001, la collisione al suolo tra un mD 80 e un Cessna Citation CJ2, alle ore 08:10, a quelle 118 vittime, sono un ricordo, ma anche una testimonianza (l'indagine è stata ampiamente analizzate e trattata su aerohabitat.org e aerohabitat.eu).

La ricorrenza viene celebrata con una Messa. E' stata celebrata al Bosco dei Faggi alle ore 10:30 con monsignor Giuseppe Vegezzi, vicario episcopale della Diocesi di Milano. Il Coro dei Giovani de La Verdi di Milano, accompagneranno la Messa, alle 10:25 i Gonfaloni dei Comuni e delle Associazioni saranno presenti.

In serata, alle ore 20, al Conservatorio Giuseppe Verdi, in via Conservatorio 12 a Milano, l’orchestra sinfonica del Conservatorio, diretta dal maestro Marco Guidarini, eseguirà tre parti con brani di Pëtr Il'ič Čajkovkij, Edvard Grieg ed Igor Stravinskij. 

Il presidente del "Comitato 8 ottobre 2001", Adele Scarani Pesapane ricorda come, con” il cuore e con la preghiera siamo sempre vicini ai nostri 118 angeli e cerchiamo ogni volta di onorarli al meglio".  

Aerohabitat ricorda il crash di 19anni addietro come l'evento che ha determinato una svolta nelle tutele in genere, nella safety alla navigazione aerea e attività di volo in pista e in volo e a salvaguardia delle popolazioni insediate nell'intorno delle piste di volo.

ENAC ed EASA, nel corso degli anni hanno attivato misure e procedure, con la revisione degli Art. 707 e 715 del Codice di Navigazione e il Regolamento UE 139/2014, che hanno attivato le zone A; B, C e D del Piano di Rischio e una fondamentale elaborazione delle curve di isorischio (Rischio Terzi), nel layout aeroportuale, indispensabili a verificare scenari del rischio e prevenire le ricadute amplificate degli incidenti aerei. Sia a terra, in-side e out-side del sedime aeroportuale, quanto nelle fasi di in-volo e quelle prossime all'atterraggio.

Il Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti al Cap.4 ha determinato, in relazione alle caratteristiche fisiche ed operative dell’aeroporto, le superfici di delimitazione degli ostacoli, che non possono essere forate da nuovi manufatti o estensioni di quelli esistenti. Le limitazioni di altezza o di quota in sommità delle nuove costruzioni o delle estensioni di quelli esistenti, nelle aree soggette a vincolo, determinate in applicazione del citato Regolamento Cap.4.

Dopo 15 anni dall'aggiornamento degli Art. 707 e 715 del CdN ed a 6anni dal Regolamento UE 139/2014, quale è lo stato dei lavori nella quarantina degli scali del Piano Nazionale Aeroporti-PNA? 8 Ottobre 2020

Mappe di vincolo, 1° promemoria per Comitati, Sindaci e cittadini

E'' indispensabile una verifica costante e dettagliata! Le mappe di vincolo costituiscono uno strumento essenziale nell'ambito:

 

- del controllo dello sviluppo del territorio e dell'utilizzo del suolo

 

- dell'individuazione dei pericoli indotti o correlati alle attività antropiche nei dintorni aeroportuali.

 

L'individuazione e redazione delle “mappe di vincolo e di limitazione ostacoli” relative al territorio che include il sedime di un aeroporto viene espressa al comma 1 dell’art. 707 del Codice della Navigazione (revisione della parte aeronautica effettuata con Decreto Legislativo n. 151 del 15.03.06) che, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, prevede di definire le aree limitrofe agli aeroporti da sottoporre a vincolo per quanto riguarda ostacoli ed altri potenziali pericoli per la navigazione aerea stessa.

La nota ENAC n. 34982/AOC/DIRGEN del 31.05.07 ha evidenziato che la redazione delle mappe deve essere effettuata dai Gestori aeroportuali e ha fornito alcune ”linee guida” finalizzate ad uniformare gli elaborati prodotti per i vari scali presenti sul territorio nazionale e a permetterne la successiva gestione informatica. Tali “linee guida” sono successivamente state aggiornate e integrate con la nota ENAC n. 22164/DIRGEN/CAP del 30.03.10.

 

Un potenziale pericolo per la “navigazione” potrebbe, ad esempio essere rappresentato dai seguenti riscontri:

 

-nuovi ostacoli e/o pericoli temporanei o permanenti che forino le superfici ostacolo definito dalle mappe di vincolo ed eventuali relative gru per cantieri;

 

-ostacoli arborei;

 

-utilizzo di luci pericolose, che possono determinare disorientamento o fuorvianti;

 

-abbagliamento causato da ampie superfici altamente riflettenti (pannelli fotovoltaici con superfici a 500 mq

 

-eventuali attività che possano risultare attrattiva per la fauna;

 

Gli Enti Locali competenti (Comuni e Provincie) devono adeguare i propri strumenti di pianificazione e governo del territorio alle prescrizioni approvate da ENAC nelle Mappe di Vincolo. La materia, come è noto, è definita dal Regolamento U.E. 139/2014, con una precisa finalità, attivare ogni intervento atto a garantire la sicurezza della Navigazione Aerea. 5 Ottobre 2020

Aeroporto di Parma, la Procura rinvia a giudizio un Assessore

Oggetto: Dal Piano di Rischio, l'edificazione “The Mall” ed un Masterplan! Dopo l'esposto che Lega Ambiente aveva presentato due anni fa, dopo il blocco dei lavori conseguente alle note di ENAC sulle “interferenze con zone di tuteal aeroporto giuseppe Verdi”, stavolta, dopo l'indagine, condotta dai pm Francesca Arienti e Paola Dal Monte, è scattato l'invio a giudizio per l'assessore ai Lavori pubblici Michele Alinovi di Parma. Coinvolti anche il dirigente comunale del Settore pianificazione territoriale Dante Bertolini e il suo predecessore Tiziano Di Bernardo.

Come è ben noto, l'inchiesta ha riguardato (le delibere?) i permessi di costruzione del centro commerciale rilasciati dal Comune di Parma alla società Sviluppi immobiliari parmensi (Impresa Pizzarotti). Delibere concesse nell’ottobre 2017 e nel gennaio 2018, che “potrebbero essere” non congrue al regolamento Enac che disciplina le costruzioni nei pressi degli scali aeroportuali.

Ma sono questioni e tematiche che Aerohabitat ha trattato e descritto spesso.

In relazioni a quasivoglia infrastruttura aeroportuale e dell'aeroporto di Parma in particolare.

Nell'elenco seguente, dal più recente a quello iniziale del 2016, proponiamo agli eventuali lettori il “caso Parma-Aeroporto G. Verdi”, una anomalia che, sembrerebbe, anche in relazione al Masterplan con l'allungamento della pista, risultare ancora irrisolta.

Dal sito www.aerohabitat.org e da www.aerohabitat.eu (news da Altri scali).

 

Aeroporto Parma, una breve storia, al momento, incompiuta e spesso poco chiara…

Giovedì 20 Febbraio 2020

Aeroporto Parma, voli, pista allungata e scalo chiuso

Sabato 09 Novembre 2019

Aeroporto Parma, cosa prevale, “The Mall” o l'allungamento di pista?

Giovedì 30 Maggio 2019

Aeroporto Parma, tra masterplan, Urban District e Rischio Terzi

Martedì 16 Aprile 2019

Aeroporto di Parma: in attesa del “Piano di Governo del Territorio”

Lunedì 11 Febbraio 2019

Aeroporto di Parma tra il "The Mall", il nuovo piano di rischio e il risk assessmen

Domenica 23 Dicembre 2018

Aeroporto Parma e quel Centro Commerciale, infine è out

Venerdì 19 Ottobre 2018

Aeroporto Parma, ecco il testo interrogazione M5S su “The Mall”

Giovedì 09 Agosto 2018

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Mercoledì 08 Agosto 2018

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Giovedì 12 Luglio 2018

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Giovedì 21 Giugno 2018

Aeroporto Parma: The Mall e una interrogazione sulla compatibilità

Martedì 15 Maggio 2018

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Martedì 03 Aprile 2018

Aeroporto Parma e una pista cargo da 3/4000 metri

Lunedì 10 Aprile 2017

Aeroporto Parma, interrogativi e perplessità sul rilancio

Giovedì 27 Ottobre 2016 - 30 Settembre 2020

 

Aeroporti e incidenti/crash in/out del sedime

Il rischio è calcolato e rappresentato dalle curve di isorischio attuali e future! Come si chiamano “aeronauticamente” i fuoripista, ovvero incidenti identificabili come veer-off, overshoot, takeoff overrun, che potrebbero determinare crash con edifici posti all'interno ed all'esterno del sedime aeroportuali è solo un primo passo per analizzare questo genere di risk assesment.

In Italia ENAC con l’articolo 715 del Codiced della Navigazione ha disposto la Valutazione di rischio delle attività aeronautiche.

Con il documento “POLICY DI ATTUAZIONE DELL’ART. 715 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA E DELLA POLICY DI ATTUAZIONE DEL RISK ASSESSMENT” ha illustrato la materia:

“Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche per le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l’ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell’impatto di rischio. Nell’esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma

” A livello internazionale il riferimento normativo dell’ICAO sul presente tema è costituito dal documento “Airport Planning Manual - Doc 9184/part 2” che al paragrafo 5.4 “Risk of Aircraft Accident around Airports” tratta l’argomento sopra descritto, citando tra l’altro come esempio il modello olandese sviluppato per l’Aeroporto di Amsterdam Schipol”.

Ma quali sono gli elementi/edifici sensibili all'interno ed all'esterno del sedime?

Presentiamo un elenco degli elementi ritenuti sensibili presenti all’interno ed a confine:

-Aerostazioni-terminal;

-Parcheggi aeromobili;

-Deposito carburante avio;

-Strutture Scolastiche;

-Alberghi;

-City Airport;

-Autostrade e sistemi viari;

-Cliniche, Case di Cura, Centri Sociali;

-Parrocchie, Centri Religiosi;

-Palestre;-

-Industrie Rischio Incidente Rilevante;

-Poli Centri Commerciali;

-Distaccamento VVF;

-altre Aree Aeroportuali;

-Varchi di Accesso all’area aeroportuale;

-Zona di Tutela;

-Strutture Ospedaliere;

-Municipio;

-Confini Comunali.

Al fine di analizzare e verificare il livello di rischio associato al posizionamento di queste “strutture-elementi-edifici sono utilizzati modelli matematici, solitamente composti dai tre sottomodelli:

modello probabilistico degli incidenti,

modello di localizzazione degli incidenti,

modello per le conseguenze degli incidenti.

 

Il rischio “incidenti”, compatibile con ogni singola infrastruttura aeroportuale è calcolato e rappresentato dalle curve di isorischio attuali e future!

Nel Belpaese tali mappe di rischio sono adottate negli aeroporti con più di 50mila/voli anno. 4 Settembre 2020

 

Aeroporti, Comuni, mappe di vincolo: tra manufatti esistenti e nuovi

Gli interrogativi su eventuali autorizzazioni “edilizie”, in assenza di “approvazione”! Come è noto ENAC sul suo sito web ricorda come:

“Ai fini della determinazione caratteristiche operative quali le distanze dichiarate e dei minimi meteorologici aeroportuali lo spazio circostante l’aeroporto deve essere considerato parte integrante dello stesso, poiché il terreno circostante e i manufatti all’interno o all’esterno del sedime aeroportuale possono costituire importanti fattori limitanti. Il metodo per valutare l’impatto di ogni ostacolo esistente o previsto all’interno del sedime o nelle sue vicinanze, è quello di definire particolari superfici di rispetto degli ostacoli, in relazione al tipo di pista ed all’uso.

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le relative limitazioni. In applicazione all'art 707 c.ma 5 del Codice della Navigazione, le zone da sottoporre a vincolo e le relative limitazioni sono riportate in apposite mappe. Gli Enti locali, nell’ esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni delle mappe di vincolo”.

 

Ma cosa accade quando tali “mappe di vincolo” non sono ancora state approvate da ENAC – causa iter non concluso e/o sospensione temporaneo e/o in mancanza del mancato invio dell'istanza stessa – ed il Comune interessato ha deliberato la costruzione di un qualche “impianto e/o manufatto” non a norma?

 

Quali ricadute e implicazioni amministrative, legali, di safety aeronautica, di tutela del territorio e dei cittadini inoltre, potrebbero verificarsi qualora fossero stati avviati i lavori di un'opera, se non la sua conclusione?

Quale soggetto, infine, dovrà e/o è in grado di procedere alla verifica di dislocazioni, quali “edificazioni e/o manufatti e/o destinazioni d'uso con carico antropico e/o indici di affollamento elevati” tali da costituire un ostacolo alla navigazione e ricadute sul territorio? 26 Agosto 2020

Aeroporti e Mappe di Vincolo, ecco quelle approvate da ENAC: chi manca?

Perché, dopo otto anni, sono esclusi quasi ila metà degli scali? ENAC nelle pagine on-line sul proprio sito web propone ai curiosi “navigatori” l'elenco delle cosiddette “Mappe di Vincolo”. E' una pagina che la stessa ENAC riporta come sia una “pagina in fase di aggiornamento”, anche in riferimento ai 42 aeroporti del Piano Nazionale Aeroporti.Ecco il resonto del WEB di ENAC.

“Ai fini della determinazione caratteristiche operative quali le distanze dichiarate e dei minimi meteorologici aeroportuali lo spazio circostante l’aeroporto deve essere considerato parte integrante dello stesso, poiché il terreno circostante e i manufatti all’interno o all’esterno del sedime aeroportuale possono costituire importanti fattori limitanti. Il metodo per valutare l’impatto di ogni ostacolo esistente o previsto all’interno del sedime o nelle sue vicinanze, è quello di definire particolari superfici di rispetto degli ostacoli, in relazione al tipo di pista ed all’uso.

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le relative limitazioni. In applicazione all'art 707 c.ma 5 del Codice della Navigazione, le zone da sottoporre a vincolo e le relative limitazioni sono riportate in apposite mappe  Gli Enti locali, nell’ esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni delle mappe di vincolo.”

 

La “mappatura” il territorio dell'intorno delle piste degli scali del Belpaese era stata definitia dalla nota ENAC n. 34982/AOC/DIRGEN del 31.05.07. Era stato evidenziato che la redazione delle mappe deve essere effettuata dai Gestori aeroportuali e ha fornito alcune ”linee guida” finalizzate ad uniformare gli elaborati prodotti per i vari scali presenti sul territorio nazionale ed a permetterne la successiva gestione informatica. Tali “Linee guida” sono successivamente state aggiornate ed integrate con la REV 1 di cui alla nota ENAC n. 22164/DIRGEN/CAP del 30.03.10 e successiva REV 2, di cui alla nota ENAC n. 93054 del 15.7.11. Alle sopra indicate “Linee guida” REV 2 si è pertanto fatto riferimento nel predisporre la presente documentazione che – come previsto – è stata sviluppata in due fasi successive e si compone della presente relazione descrittiva e di una serie di elaborati grafici.

I gestori aeroportuali hanno trasmesso tali Rapporti-Relazione Illustrativa” delle “MAPPE DI VINCOLO - LIMITAZIONI RELATIVE AGLI OSTACOLI E AI PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA” ai Comuni coinvolti. Da almeno 8 anni la documentazione a premessa della “Mappe di Vincolo” di ogni aeroporto dovrebbe essere stata trasmessa ai Comuni interessati.

L'elenco sottostante riporta gli aeroporti sui quali ENAC (pagina in corso di aggiornamento) ha approvato le “Mappe dei Vincoli”:

 

 

 

 

 

 

Alghero

Decreto di approvazione 0061056/IOP del 22/05/2013

Alghero - Mappe di vincolo

 

Ancona

Provvedimento Enac n. 0133973-P del 21/12/2015

Ancona - Mappe di vincolo

 

Bari

Provvedimento Enac n. 0156937/IOP del 05/12/2011

Bari - Mappe di vincolo

 

Bologna

Decreto di approvazione definitiva delle mappe di vincolo n. 5 del 24/09/2012

Bologna - Mappe di vincolo

 

Brescia

-

 

Brindisi

Decreto di approvazione 0088948-P del 22/08/2014

Brindisi - Mappe di vincolo

Cagliari

Provvedimento Enac n. 0073144/IOP del 18/06/2013

 

Catania

Provvedimento Enac n. 0164396/IOP del 20/12/2011

Catania - Mappe di vincolo

Comiso

Provvedimento ENAC n. 0102885-P del 11/10/2017

Comiso - Mappe di vincolo

 

Crotone

Provvedimento ENAC n. 0134835 del 19/10/2012

Crotone - Mappe di vincolo

Lamezia

Provvedimento ENAC n. 0143833/IOP del 9/11/2012

Lamezia - Mappe di vincolo

Milano Linate

Decreto di approvazione definitiva - 0029623/PROT del  18/03/2015

Milano Linate - Mappe di vincolo

Olbia

Decreto di approvazione Protocollo del 29/11/2012 0153312/IOP

Olbia - Mappe di vincolo

Palermo

Decreto di approvazione definitivo delle mappe di vincolo - 0019975/ENAC/Prot del 26/02/2014

Palermo - Mappe di vincolo

Pescara

Provvedimento ENAC n. 0123320/ENAC/PROT del 21/11/2014

Pescara - Mappe di vincolo

 

Rimini

Provvedimento ENAC n. 0130029-P del 22/12/2017

Rimini - Mappe di vincolo

Roma Ciampino

Provvedimento ENAC n. 0129329 del 9/12/2015 - Roma Capitale

Provvedimento ENAC n. 0129469 del 9/12/2005 - Comuni Limitrofi

 

Roma Ciampino - Mappe di vincolo

 

 

Roma Fiumicino

Provvedimento ENAC n. 0111475/IOP del 01/10/2013

Roma Fiumicino - Mappe di vincolo

Ronchi dei Legionari

Decreto di approvazione ENAC-PROT-18/03/2019-0031239-P

Ronchi dei Legionari - Mappe di vincolo

Taranto

Provvedimento ENAC N. 0136612-P DEL 02/12/2013

Taranto - Mappe di vincolo

 

 

Torino

Decreto di approvazione definitiva delle mappe di vincolo n.6 del 02/07/2013

 

Trieste

-

 

Venezia

Decreto di approvazione definitiva delle mappe di vincolo n. 006/CIA del 19/10/2012

Venezia - Mappe di vincolo

 

Verona

Provvedimento 125669 del 27 11 2014

Verona - Mappe di vincolo - 22 Agosto 2020

Aeroporti, RESA ed EMAS: dove adottarle!

Sono indispensabili RESA di 240 mt quanto di adeguata EMAS! Dopo il lungo fuoripista - overrun – del Boeing 737-800 della Air India Express in atterraggio dello scorso 7 Agosto, su una pista lunga 2850mt con solo 90 mt di RESA, che ha causato oltre 30 vittime, la questione si è, nuovamente imposta. Come assicurare adeguati spazi di sicurezza-runway safety area?

La casistica-statistica degli incidenti aerei rileva il 55% avviene nell'intorno delle piste. In genere denominati fuoripista, nelle fasi di atterraggio e di decollo, sono classificati come “overruns”, “verr-offs” e “undershoots”. Fuoripista laterali e prima e dopo il fine delle pista.

Le zone di sicurezza laterali, Strip Area, quelle longitudinali quali le RESA-Runway End Safety, anche in Italia, abbisognano una estesa ri-analisi.

Se lo scalo di Bergamo Orio al Serio, primo scalo del Belpaese, ha pianificato l'adozione di uno spazio EMAS, perché non proporre adeguate installazioni di “frenata” sulle piste metropolitane del Belpaese, con una lunghezza inferiore a 2600 metri?

Quante sono? Le presentazioni di rinnovati masterplan con piste a lunghezza ridotta, talvolta anche con Strip Area inferiori a 300 metri dovrebbero focalizzare e risolvere scenari critici di fuoripista?

ICAO ed FAA hanno da tempo verificato dopo una serie di “ analisi, studio e sperimentazione di sistemi di sicurezza passiva come dotazioni infrastrutturali integrative per le piste di volo”.

Il posizionamento del letto d’arresto oltre il fine pista, una sorta di materrasso come l’EMAS (Engineered Materials Arresting Systems) è stato presentato come una soluzione inevitabile.

L’EMAS si impone come una misura infrastrutturale idoneo ed efficace, in modo particolare quando, con piste ridotte ( solo sotto 2500 metri?), le distanze delle RESA sono inferiori a 240 metri. Per predisporre l'installazione di EMAS, tuttavia è indispensabile sapere quante sono le piste del Belpaese che dispongono di questi 240 metri di RESA? 20 Agosto 2020

Aeroporti, Comuni e art. 707 CdN, rispetto e deroghe delle mappe di vincolo

Tra il Piano d'Area e l'aggiornamento periodico del PGT! La redazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica, VIA (Valutazione Impatto Ambientale e VIS (Valutazione Impatto Salute) non possono essere omesse e/o rinviate e/o ritardate. Quale sarebbe la realtà extrasedime di uno scalo senza la puntuale e rigorosa redazione periodica del PGT e del Piano dei Vincoli? Come potrebbero essere identificate eventuali “violazioni”?

 

La materia è sempre la stessa, se il Codice della Navigazione (art. 707) prevede, non solo, di garantire la sicurezza della navigazione aerea, individuando le zone da sottoporre a vincolo nell’intorno degli aeroporti, ma stabilisca le limitazioni relative agli ostacoli e ai potenziali pericoli per la navigazione aerea, conformemente alla normativa tecnica internazionale, quali adempimenti hanno adottato i Comuni “aeroportuali”?

 

Se da una parte ENAC ha recepito la normativa tecnica internazionale all’interno del “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti”, quali sono stati o sono, o saranno le “deroghe” alla Regolamentazione EASA ed ICAO?

 

Se i masterplan aeroportuali sono stati autorizzati e/o respinti nelle valutazione VAS e VIA, quali sono risultate le deroghe e/o prescrizioni relative al 707 e limitazioni relative agli ostacoli e ai potenziali pericoli per la navigazione aerea?

 

L'Osservatorio sulle Attività di Manutenzione degli Aeroporti e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese L’implementazione del Regolamento (UE) n. 139/2014: aspetti di innovazione del 2015, ha descritto tale contesto.

 

Con il Regolamento (UE) n. 139 del 12 febbraio 2014 (G.U. dell’Unione Europea L. 44 del 14 febbraio 2014), entrato in vigore il 6 marzo 2014, la Commissione Europea ha adottato e pubblicato il Regolamento di attuazione (IRs) del Regolamento Basico (Regolamento (CE) n. 216/2008).

 

Regolamento (CE) n. 216/2008

 

Intorni aeroportuali

 

“Il tema degli Aerodrome Surroundings è trattato nel Regolamento Basico, oltre che nell’Art. 1 “Scope”, punto c), anche nell’art. 8 bis “Aerodromes” al comma 3 (indirizzato ai Member State) e al comma 4 (indirizzato agli Aerodrome Operator) nonché nell’Allegato V bis Parte C “Aerodrome surroundings”, dove sono dettagliati i relativi Essential Requirements (ER).

 

Il Regolamento Basico, Art. 8 bis è chiaro:

 

3. Gli Stati Membri assicurano che siano in vigore le disposizioni necessarie per salvaguardare gli aeroporti da attività e sviluppi nei loro dintorni che possano comportare rischi inaccettabili per gli aeromobili che utilizzano l’aeroporto.

 

4. I gestori degli aeroporti vigilano sulle attività e sugli sviluppi che possono comportare rischi inaccettabili per la sicurezza aerea nei dintorni dell’aeroporto e adottano, nei limiti delle loro competenze, adeguate misure di mitigazione.

 

Si evidenzia che non sono state sviluppate dalla Commissione/EASA le IR relative a tale tematica.

 

Surroundings aeroportuali

 

Il Regolamento (UE) n. 216/2008 rimanda ai singoli Stati la disciplina afferente il presidio delle regole che governano le aree limitrofe agli aeroporti ai fini della transizione alla nuova normativa europea (art. 8 bis comma 3).

 

L’ENAC, pertanto, provvederà all’emanazione di un proprio Regolamento con riferimento, di massima, all’attuale disciplina già presente nel RCEA sia per quanto attiene alla tematica degli ostacoli e ai pericoli alla navigazione aerea sia agli aspetti relativi all’uso del territorio (ad es. Piani di rischio)”. 10 Agosto 2020

Aeroporti e la tutela del territorio e dei cittadini

Quanti sono i masterplan da verificare e, magari, da rivedere e integrare?ICAO ed EASA e, in Italia, ENAC hanno da sempre delineato misure e disposizioni per “proteggere” la comunità dei cittadini dell'intorno aeroportuale.

Ma quale è il punto in Italia?

Con il documento “Programma Nazionale per la Safety dell’Aviazione Civile, State Safety Programme – Italy, Edizione 4, 9 gennaio 2020, è stato posto l'adeguamento del Regolamento UE 139/2014.

La trilogia del programma “manutenzione, ristrutturazione e sviluppo” ha inquadrato le scadenze attuative al fine di garantire una transizione graduale e un livello elevato di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, le norme attuative devono rispecchiare lo stato dell’arte e le migliori pratiche nel settore aeroportuale; tener conto delle norme e delle pratiche raccomandate applicabili dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile - ICAO, rispettando in tal modo la classificazione dell’ICAO in tutto il sistema delle norme;

-tener conto delle esperienze operative degli aeroporti a livello internazionale, nonché del progresso tecnico e scientifico nel settore aeroportuale;

-essere proporzionate alle dimensioni, al traffico, alla categoria e alla complessità dell’aeroporto e alla natura e al volume delle operazioni che vi sono effettuate;

-prevedere la necessaria flessibilità per la conformità richiesta;

-tener conto dei casi in cui l’infrastruttura dell’aeroporto è stata sviluppata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto dei diversi requisiti previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati membri.

Una particolare attenzione è stata posta sulla “realtà edificata ed esistente” nell'extrasedime aeroportuale:

“Per quanto riguarda la gestione di ostacoli nei dintorni dell’aeroporto nonché le altre attività che si svolgono al di fuori del sedime aeroportuale ogni Stato membro può designare le diverse autorità e gli altri soggetti competenti per il monitoraggio, la valutazione e la riduzione dei rischi. Scopo del presente regolamento è di non modificare l’attuale ripartizione dei compiti all’interno dello Stato membro. Tuttavia, è necessario che in ogni Stato membro venga assicurata un’organizzazione capillare delle competenze in materia di protezione dei dintorni dell’aeroporto e di monitoraggio e attenuazione dei rischi causati dalle attività umane. Occorre pertanto garantire che le autorità responsabili della protezione dei dintorni degli aeroporti dispongano delle competenze adeguate per espletare i loro obblighi”.

Quale è, in definitiva la situazione degli scali elencati nel Piano Nazionale Aeroporti-PNA? Quanti di questi sono in “deroga”,ed entro quale scadenza devono essere “messi in sicurezza”? 27 Giugno 2020

Aeroporti: Comuni e adozioni rischio e rischio terzi

Policy di attuazione del 707 e 715 del CdN: a che punto siamo? Ancora una volta è indispensabile inquadrare e, in breve, riproporre alcune considerazioni su questa spinosa “tematica”.

La valutazione del rischio delle attività aeronautiche nel circondario delle piste di volo, civili, commerciali, militari e financo delle aviosuperfici e magari dei “campi di volo” rappresentano una questione fondamentale, ineliminabile, per la tutela dei cittadini insediati e/o in transito da qualle parti”. Certo la salvaguardia delle operazioni di volo, ovvero della navigazione aerea è un aspetto primario.

Quale è la situazione in Italia?

I vincoli indotti dalle piste di volo sono stati e sono, oltremodo circostanziati e definiti e, si suppone, inderogabili. Con il decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 15 marzo 2006 n. 151, ha rivisto la disciplina della parte aeronautica del Codice della Navigazione. Il nuovo Codice, al Capo III – “Vincoli della proprietà privata”(aggiornata nel 2011), ha “introdotto una nuova normativa che regola l’utilizzo e la gestione delle aree limitrofe agli aeroporti, imponendo servitù e limitazioni sui territori limitrofi agli aeroporti con vincoli non più legati alla configurazione del sedime aeroportuale, ma che tengono maggiormente conto della tipologia e delle caratteristiche delle operazioni di volo che hanno luogo sull’aeroporto considerato”.

Numerose piste, inoltre, sono state sottoposte all'analisi dei modelli matematici descritti

nella Policy di attuazione dell’art. 715 del Codice della Navigazione. Elaborate e verificate e predisposte , queste ultime, da ENAC, secondo criteri attuali e di scenari futuri,

L'interrogativo è il solito: quanti sono i “Comuni” aeroportuali” che non hanno adeguatamente adottato le prescrizioni/vincoli derivati dagli Art. 707 ee 715 del Codice di Navigazione? 17 Aprile 2020

Aeroporto Peretola, il Consiglio di Stato e l'Art. 715

Risk assessment e curve di isorischio: un target preliminare per ogni pista! Nelle 95 pagine della Sentenza del Consiglio di Stato (N. 07176/2019 REG.RIC), pronunciato sul ricorso numero di registro generale 7176 del 2019, proposto dalla società Toscana Aeroporti S.p.A., contro i numerosi cittadini, Comitati e reti di varie di associazioni è utile inquadrare le note che hanno riguardato il cosidetto rischio terzi, ovvero le considerazioni a margine e/o inerenti le relative prescrizioni.

Tra di queste le seguenti:

 

“Prescrizioni nn. 3 e 4 (redazione di uno studio riferito agli scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei e del rischio di incidenti rilevanti). Nel primo parere della Commissione Tecnica VIA erano state inserite due prescrizioni (le nn. 3 e 4) relative alla redazione di “uno studio riferito agli scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei” (n. 3), “che metta in evidenza la probabilità di accadimento di un impatto aereo sugli stabilimenti circostanti l’aeroporto” (n. 4).

Si trattava di uno studio non previsto dalla normativa sulla VIA allora in vigore, ma che si sarebbe reso necessario a seguito del recepimento della direttiva VIA 2014/52/UE, poi avvenuta con il d.lgs. 104/2017.

Ed infatti, come risulta dal documento “verifica dei contenuti del d.lgs. 104/2017” con cui si è dato avvio all’applicazione della nuova disciplina ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 104/2017, la verifica degli effetti derivanti dal rischio di incidenti (nel N. 07176/2019 REG.RIC. caso specifico, aerei) - che prima non era richiesta - è stata inserita nell’art. 5, lett. c) del d.lgs. 152/2016 fra gli impatti ambientali da verificare.

L’analisi del rischio, pertanto, è stata effettuata nella seconda fase della VIA, in totale aderenza a quanto indicato dalle prescrizioni nn. 3 e 4 del primo parere della CTVA, coinvolgendo nella predisposizione degli studi più Atenei nazionali di chiara e indiscussa competenza e di ciò si ha ampio riscontro nel parere CTVA 5.12.217, n. 2570 (pagg. 16-22).

A pag. 23 di tale parere la CTVA chiarisce che al riguardo la documentazione prodotta è “coerente con le indicazioni espresse nella Relazione Conclusiva [...] e conforme a quanto richiesto dall’allegato VII, ai punti 5 lett. d e 9 del D.Lgs 104/2017” (p. 22), valutando inoltre la stessa “esaustiva”.

Più precisamente la CTVA afferma che “limitatamente agli studi riferiti agli scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei e alle conseguenze per la salute umana e per l’ambiente circostante, la nuova documentazione presentata dal Proponente è esaustiva, pur rimanendo ad ENAC – in virtù delle specifiche competenze – l’obbligo di redigere tutta la documentazione richiesta dalle prescrizioni 3 e 4, presentando al MATTM le relazioni finali, sintesi e conclusioni ai fini dell’ottemperanza in fase di “Ante operam di fase I”.

Non sarebbe per carenza della documentazione prodotta, pertanto, che la CTVA ha proposto di mantenere il “quadro prescrittivo” contenuto nel parere n. 2355/2016, ma in quanto esso va “riferito alla fase della progettazione esecutiva delle opere (ante operam) e alle fasi successive (in corso d’opera e in esercizio e richiede (…) l’approvazione dei diversi Enti/Autorità che il suddetto parere coinvolge in loco …”:

Sarebbe quindi evidente che la CTVA ha ritenuto di mantenere le prescrizioni 3 e 4 non per “rinviare” la valutazione del rischio, già effettuata e ritenuta “esaustiva” ma (solo) per non venir meno al proposito di definire un successivo percorso di vigilanza e controllo “partecipato” con gli Enti/Amministrazioni locali e territoriali.

Analogamente, eliminare le prescrizioni 3 e 4 avrebbe significato rinunciare alla N 07176/2019 REG.RIC. possibilità, da parte dell’Autorità ambientale, di verificare l’aggiornamento delle informazioni relative a eventuali conseguenze per gli stabilimenti presenti nell’intorno aeroportuale (la cui declinazione veniva richiesta anche in termini di costi necessari per azioni di indennizzo, espropriazione o delocalizzazione), azioni che risultavano non necessarie al momento della formulazione del parere n. 2336/2017 e che sono ulteriormente risultate non necessarie in sede di procedimento di Verifica di Ottemperanza, atteso che il potenziale pericolo di perdita di vitr umane è risultato inferiore rispetto ai valori di riferimento indicati dalla CTVA

Per quanto riguarda l’omessa adeguata verifica del rischio di incidente aereo, le prescrizioni mantenute in sede di VIA riguarderebbero solo l’onere in capo al proponente di ulteriormente dettagliare le indagini già contenute nel progetto e nello SIA affinché “nella successiva fase progettuale venga ulteriormente approfondito lo studio degli scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei, al fine di dettagliatamente stimare le somme necessarie per eventuali indennizzi, espropriazioni o delocalizzazioni conseguenti”, ovvero ai fini espropriativi.

Detto studio, non obbligatorio per legge per volumi di traffico aereo inferiore ai 50.000 movimenti/anno quale è quello relativo agli scenari del Masterplan di cui si tratta, sarebbe stato quindi del tutto correttamente imposto nell'ambito del quadro prescrittivo dalla Commissione tecnica di VIA, in considerazione della specifica situazione urbanistica/abitativa del territorio nell’intorno dell'aeroporto di Firenze.

In sede di verifica di ottemperanza, è stata accertata l’esaustività e la coerenza dello studio presentato con quanto prescritto dalla condizione A.3. Dall’esame delle mappe di rischio svolto nell'area interessata al Master Plan, lo studio ha evidenziato che il potenziale pericolo per la perdita di vite umane è largamente inferiore a 1 x 10-4 e che il rischio massimo calcolato lungo l'asse della pista di volo e all'interno del sedime aeroportuale è pari a 6,6 x 10-6 (eventi anno).

E’ stato altresì verificato che, in relazione alla condizione A.4, il rischio stimato di N. 07176/2019 REG.RIC. un probabile impatto aereo sugli stabilimenti circostanti classificati “a rischio di incidente rilevante” dalla Direttiva Seveso è nettamente inferiore rispetto ai valori associati ai tipici incidenti derivanti da attività industriali e/o a malfunzionamenti dei processi produttivi.

La verifica di ottemperanza anche sotto tale profilo si è conclusa con esito positivo.

Non vi sarebbe poi alcuna carenza neanche nella valutazione degli impatti in ordine agli Habitat interferiti dall’opera: è stata svolta infatti la specifica procedura di VINCA, la quale ha incluso tutti i Livelli (Livello I, II, III e IV) previsti dalla direttiva Habitat e dalla normativa nazionale, con conseguente definizione progettuale e valutazione delle relative misure compensative.

In particolare, la condizione A.49 non prevede revisioni, modifiche o integrazioni sostanziali delle opere già proposte e già compiutamente esaminate dalla Commissione tecnica di VIA che le ha ritenute idonee a superare l’impatto ambientale dell’opera (cfr. p. 163-167 del parere 2235/2016, ove si dà atto “che l’opera generi un’incidenza negativa sulle funzioni ecologiche del sito, che potrà essere compensata dagli interventi previsti”).

Si tratterebbe piuttosto di oneri attinenti il mero aggiornamento relativo a misure tecniche e gestionali di aspetti già valutati ed il monitoraggio continuo in ordine all’effettiva mitigazione e/o compensazione degli habitat di interesse comunitario interferenti con gli interventi previsti.” 11 Aprile 2020

ANSV ha divulgato il “Report 2019”

E' una attività sviluppata in due ambiti: quella investigativa e quella di prevenzione! All'ANSV sono demandati vari compiti, tra di questi quella di “prevenzione”. Una attività che, dovrebbe scaturire dalle analisi conseguenti alle inchieste di sicurezza e/o tecniche “relative agli incidenti e agli inconvenienteti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza, lo scopo delle inchieste in questione è idnetificare le cause degli eventi, al fine di evitarne il ripetersi”.

In aggiunta, rileva lo stesso “Rapporto”, di “svolgere attività di stuzio e di indagine per contribuire al miglioramento della sicurezza del volo”.

Dopo “20 anni di ANSV”, che Aerohabitat ha sistematicamente analizzato e verificato, le attese di specifiche “Raccomandazioni di Sicurezza” relative agli Art. 707, Art. 715 (e attinenti) del Codice di Navigazione, non sarebbero state, almeno per Aerohabitat, adeguatamente affrontate.

Proponendo il testo di presentazione del “Rapporto informativo sull’attività svolta e sulla sicurezza dell’aviazione civile in Italia - Anno 2019”, confidiamo che lo stesso “Report” possa essere adeguatamente letto e analizzato. .

 

“L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha pubblic”ato oggi, nel proprio sito web istituzionale (www.ansv.it), il “Rapporto informativo sull’attività svolta e sulla sicurezza dell’aviazione civile in Italia - Anno 2019”.

Esso fa il punto sull’attività svolta nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2019 e sul livello generale di sicurezza dell’aviazione civile in Italia, così come previsto dall’art. 4, paragrafo 5, del regolamento UE n. 996/2010.

Il Rapporto informativo si articola su tre parti: la parte preliminare, che contiene informazioni di carattere generale relative all’attività dell’ANSV; la parte prima, dedicata all’analisi degli aspetti organizzativi dell’ANSV; la parte seconda, dedicata all’esame dell’attività istituzionale.

Il documento è introdotto da una nota celebrativa per i “20 anni di ANSV”, dove vengono sintetizzati i due decenni di vita di quest’ultima (fu infatti istituita nel 1999): vent’anni pieni di difficoltà, ma anche di risultati ampiamente positivi, che fanno oggi dell’ANSV una tra le più accreditate autorità investigative per la sicurezza dell’aviazione civile a livello UE. Essa farà parte infatti della costituenda “categoria 1” delle autorità investigative della UE, insieme alle autorità investigative di Francia, Germania, Regno Unito (recentemente uscito dalla UE) e Spagna. Nella predetta categoria 1 sono inserite le autorità investigative della UE, che, in sintesi, sono in grado di gestire, in autonomia, un major accident e possono anche dare supporto ad altre autorità investigative.

 

Tra le informazioni più significative contenute nel Rapporto in questione si segnalano le seguenti.

Nel 2019, l’ANSV ha aperto 36 inchieste di sicurezza per incidenti/inconvenienti gravi, occorsi, in Italia, ad aeromobili civili; giova ricordare, in proposito, che un evento investigato non è sempre necessariamente catastrofico.

L’ANSV ha altresì accreditato propri investigatori in 54 inchieste di sicurezza aperte da autorità investigative straniere a seguito di incidenti/inconvenienti gravi, occorsi, all’estero, ad aeromobili civili di interesse italiano (cioè iscritti nei registri italiani, o progettati/costruiti in Italia o eserciti da operatori nazionali).

 

Tra i comparti dell’aviazione civile presi in considerazione dal Rapporto, quello che continua a presentare significative criticità sotto il profilo della sicurezza del volo è il settore dell’aviazione turistico-sportiva, dove rimane elevato il numero degli incidenti, prevalentemente riconducibili al fattore umano. Considerazioni sostanzialmente analoghe si possono anche fare per il comparto del volo da diporto o sportivo (VDS).

Da segnalare che nel 2019 si sono registrate due collisioni in volo, senza però alcun coinvolgimento nelle stesse degli enti del controllo traffico aereo: la prima collisione si è verificata, a gennaio, in Valle d’Aosta, tra un elicottero impegnato nel trasporto passeggeri e un velivolo da turismo (sette persone decedute); la seconda, occorsa ad agosto, in provincia di Macerata, ha visto invece coinvolti due alianti (nessuna vittima).

 

Nel rapporto l’ANSV pubblica anche le raccomandazioni di sicurezza emanate nel corso del 2019, facendo altresì il punto sulle raccomandazioni di sicurezza complessivamente emanate, a livello UE, da tutte le autorità investigative di quest’ultima. In merito, pare opportuno evidenziare che dal 2019 il chairman del WG 6 “Safety recommendations” dell’ENCASIA è un investigatore dell’ANSV: il WG (Working Group) 6 è il gruppo di lavoro che, in seno all’ENCASIA (l’organismo di coordinamento delle autorità investigative della UE), svolge un lavoro strategico per la sicurezza del volo, sostanzialmente sovrintendendo alla raccolta e all’inserimento delle raccomandazioni di sicurezza nella apposita banca dati della UE. Tale gruppo di lavoro è costituito dai rappresentanti delle autorità investigative per la sicurezza dell’aviazione civile di Francia, Germania, Irlanda, Italia (ANSV), Romania, Slovenia, Svezia e Regno Unito (recentemente uscito dalla UE).

Per quanto concerne i propri laboratori tecnologici FDR/CVR (Flight Data Recorder/Cockpit Voice Recorder), l’ANSV presenta lo stato attuale degli stessi, il loro utilizzo e gli obiettivi per non depauperarne le potenzialità, dedicando anche uno specifico paragrafo alle “nuove frontiere” dei registratori di volo. Tali laboratori, che sono tecnologicamente allo stato dell’arte, forniscono supporto, quando richiesto, anche ad autorità investigative straniere, come successo pure nel 2019.” 6 Aprile 2020

Aeroporto Parma, una pista con una lunghezza variante, ma con una Strip di 280 metri

Ma le servitù aeronautiche (Legge n. 58/1963) erano state imposte? Nel corso del Workshop tenutosi a Roma il 4 maggio 2015 dal titolo Regolamento (UE) n.139/2014 organizzato da ENAC, Sapienza – Università di Roma e altri, in un Pdf (disponibile download dal Web) la materia “Piani di Rischio e vincoli aeroportuali”, la Prof. Ing. Paola di Mascio ha illustrato tali argomenti in un testo di 25 pagine. Alla pagina n.4 è inquadrata la questione “Legge n.58 del 4 febbraio del 1963” che sintetizza in breve l'ampia riforma avvenuta in quel periodo:

“vieta la costruzione e ordina l'abbattimento di tutti gli ostacoli che possono essere dannosi al volo nelle aree immediatamente contermini agli aeroporti civili, militari e ai campi di volo. La revisione della navigazione, di fatto abroga la Legge 58/63 che imponeva servitù e limitazioni ai territori limitrofi agli aeroporti, prospettando nuovi vincoli di natura completamente diversa; vale a dire non più legati alla configurazione del sedime aeroportuale ma che tengono conto della tipologia e delle caratteristiche delle operazioni di volo che hanno luogo sull'aeroporto considerato”.

Con il “D.L. n. 96/2005 la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione , a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre del 2004, n. 265”, in sostanza l'Art. 707 ha configurato l'adozione di una normativa che il Comune di Parma ha deliberato nel 2011.

Il primo progetto di pista in asfalto a Parma sarebbe stato di 30 metri di larghezza e 900 di lunghezza.

Nello stesso periodo, intorno ai primi anni sessanta dello scorso secolo l'intenzione di massimo allungamento sarebbe risultato di una pista asfaltata di 2400 metri.

Un obiettivo ancora da raggiungere, dopo 60anni.

Nel frattempo, nel corso degli anni nel 1980 sarebbe stata asfaltata per una lunghezza di 800 metri .

Nel 1983 sarebbe stata creata la SO.GE.A.P S.P.A , in sostituzione del precedente Consorzio.

Dopo altri tre anni, nel 1986, la stessa pista sarebbe diventata di 1200 metri.

Nel Novembre dello stesso anno sarebbe decollato il primo collegamento con Roma.

Dopo l'ampliamento verso Nord del sedime aeroportuale la pista sarebbe allungata a 1700 metri per 30 metri di larghezza. Nel 1989 sarebbe stato installato il sentiero luminoso di avvicinamento, e atterraggio.

Nel 1992 l'impianto di avvicinamento strumentale ILS: Instrument Landing System.

Nel 2001 la pista sarebbe stata ulteriormente allungata a 1900 metri per 45mt.

Nel 2002 la pista avrebbe raggiunto la lunghezza di 2100 metri.

Ma nel XXI secolo e prima della modifica del Codice della Navigazione, perciò del varo del Piano di Rischio (Art. 707 del CdN) era stata applicata le Legge n. 58 del 1963?

E' un primo interrogativo deve essere posto.

L'adozione delle cosiddette “servitù aeronautiche”, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea sono state, via via, adottate e ampliate nel rispetto delle differenti “configurazioni” della lunghezza pista?

Oppure, perlomeno, le autorizzazioni alla progressiva configurazione della pista da parte di Civilavia-ENAC avevano verificato i “margini” del Piano Ostacoli ICAO?

Le stesse “servitù aeronautiche” erano state certificate da ENAC?

Gli interrogativi correlati agli ultimi anni di attività aerea in un sedime aeroportuale di 60 ettari del 1980 con pavimentazione flessibile-erbosa, alle Carte Ostacoli, all'imposizione delle servitù aeronautiche, alla collocazione dello scalo parmigiano tra quelli del Piano Nazionale Aeroporti-PNA del 2010, non sembrerebbero, al momento, aver risposte.

Nel 2020 l'aeroporto Giuseppe Verdi di Parma ha un sedime di 93 ettari, la pista 02/20 (in realtà l’orientamento è di 016°/196°), ed una pista di 2124 x 45 metri.

Ma ancora una volta le discrepanze affiorano evidenti.

Nella Relazione Aeroporto”Giuseppe Verdi” di Parma-Relazione Piani di Rischio di 24 pagine, revisione settembre 2011 le caratteristiche fisiche della pista di volo 02/20 la strip area della stessa è contrassegnata dalla seguente frase; : “si stende per 60 metri oltre la testata pista ed ha una larghezza di 300 metri”pista. Le distanze di RESA per entrambe le testate non sembrerebbero essere state identificate.

Con le Clearway rispettivamente, RWY 02/20 60x150 e Clearway 20/02 84x150.

Nella Relazione di 51 pagine dell'Aggiornamento Piano di Rischio Aeroportuale Aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma (PR) emissione Ottobre 2018 si legge che “le principali caratteristiche fisiche di Parma, come da carta A.I.P. (Aeronautical Information Publication) dell’ENAV:

“In corrispondenza delle due testate sono presenti i seguenti elementi infrastrutturali:

 strip della RWY 02: (2244m x 300 m); si stende per 60 mt oltre la testata pista 20 ed ha una larghezza di 300 mt; per RWY 02 nei primi 280 m la larghezza della strip è ridotta a 220 m;

 strip della RWY 20: (2244m x 300 m); si stende per 60 mt oltre la testata pista 02 ed ha una larghezza di

300 mt;

 clearway della RWY 02: si estende a partire dal fine pista 02 (direzione A1) per una lunghezza di 60 mt ed una larghezza di 150 mt. L’altitudine di riferimento della CWY è pari a 44,59 come riportato sulla Carta Ostacoli TIPO B ICAO dell’ENAV;

 clearway della RWY 20: si estende a partire dal fine pista 20 (direzione Parma) per una lunghezza di 84 mt ed una larghezza di 150 mt. L’altitudine di riferimento della CWY è pari a 49,05 come riportato sulla Carta Ostacoli TIPO B ICAO dell’ENAV;

 RESA RWY 02: 138m x 150m;

 RESA RWY 20: 90m x 150m.

Dall'AIP Italia ENAV in vigore, tuttavia, a fronte delle due Relazioni del Piano di Rischio redatte per conto del Comune di Parma, del 2011 e quella 2018, la larghezza della Runway Strip Area è di 280 per tutto la lunghezza della pista, trascurando gli spazi nominali descritti di decollo ed atterraggio, 2244x280 metri.

Quali dunque sarebbero le “ricadute” sulla certificazione della pista e/o dello scalo, sulle correlazioni con il Piano Ostacoli e, infine, sul Piano di Rischio, con le sole Zone A, B e C in vigore e su quello integrato con la Zona D?

In questo lunga descrizione del contesto storico relative alle caratteristiche fisiologiche della pista, la cui dettagliata configurazione dovrà risultare corrispondente alle norme del Regolamento (UE) 14/2014, diventa inevitabile una rinnovata stesura - tra un masterplan attuale, quello con un ipotetico allungamento della pista, all'integrazione del Piano di Rischio, il progetto del “The Mall” - della Relazione del Piano di Rischio da inoltrare ad ENAC.

Una “Relazione” che non potrà prescindere dall'indicazione/elencazione delle “servitù aeronautiche e dai vincoli” adottati dal Comune di Parma nel rispetto della Legge n. 58 del 1963 e da quelle successive alla sua abrogazione con il “D.L. n. 96/2005 la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione , a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre del 2004, n. 265”. 7 Marzo 2020

Aeroporti e Belpaese: scenario al 2040, ma già saturo al 2020

I volumi di traffico attuali sono già oltre i limiti! Il Piano Nazionale Aeroporti-PNA designa e riconfigura ruolo e bacini di traffico, prospetta una evoluzione del traffico, in termini di numero di movimenti e di voli per le singole piste aeroportuali, quando le analisi di compatibilità tra infrastruttura aeroportuale e territorio sono, almeno sulle piste più intasate, ormai oltre i limiti. Gli scenari europei e italiani proposti da Eurocontrol non autorizzano deroghe di sorta, quando il contesto operativo degli scali del Belpaese dovrebbe imporre, probabilmente avrebbe dovuto già definirlo, un numero massimo dei voli (orario/giornaliero/annuo) su ogni singola pista di volo.

Le stime di crescita della capacità di gestione si contrappone alle “carenze” infrastrutturali, ad una capacità aeroportuale, di sistema, estesa alla rete del Piano Nazionale Aeroporti.

Il Rapporto 2018 Eurocontrol, nelle 40 pagine “The Challenges of Growth studies aim to deliver the best-achievable information to support long-term planning for aviation in Europe”.

Ma il Paese Italia è in grado di fronteggiare “What are the challenges of growth for commercial aviation in Europe between now and 2040?”

Prima delle politiche e disponibilità degli slot aeroportuali, nelle fasce orarie differenziate, prima del numero massimo di voli consentiti per pista, nelle fasi di decollo e atterraggio, diventa fondamentale analizzare e riflettere sulle implicazioni inerenti la localizzazione delle piste di volo, la dimensione del sedime, sul lay out piazzali-rullaggi-terminal (Land-side, Air-side), sulle verifiche derivate dalle compatibilità correlate al Piano di Rischio, dal Rischio Terzi-Curve di Isorischio, dai vincoli aeronautici imposti da Limiti-Piano Ostacoli e dagli impatti ambientali e ricadute varie sulla Comunità e sul Territorio circostante.

La coesistenza tra infrastruttura e territorio rappresenta, storicamente, una questione primaria, ma ancora del tutto irrisolta. L'aver strutturato il PNA del 2015 sull'esistenza dei campi di volo e delle piste militari della I e II Guerra ha determinato, ha comportato, nel XXI secolo, sedimi aeroportuali localizzati e affossati da quartieri e città metropolitane, insediamenti commerciali, sociali e industriali con densità abitative rilevanti.

La realtà operativa degli aeroporti identificati nel PNA non permette un minimo potenziamento dei voli, lo stesso ampliamento infrastrutturale appare del tutto impraticabile. E' peraltro “non pianificabile” lo stesso efficientamento e/o ottimizzazione delle stesse “funzionalità aeroportuali”. I traguardi di un incremento dei livelli di traffico, sulla maggioranza degli scali, si presenta come un obiettivo “non sostenibile”. E trovano nei vincoli dell'impatto ambientale e di “safety complessiva” un ulteriore handicap (Regolamento UE 139/2014) .

Le questioni del carico antropico e degli indici di affollamento esistenti oltre il recinto aeroportuale, attiva considerazioni sia della sicurezza delle operazioni di volo (safety) quanto della tutela delle popolazioni. Pertanto il rilievo e traguardo posto da Eurocontrol con “What are the challenges of growth for commercial aviation in Europe between now and 2040?”, esige una risposta ed inevitabile risoluzione. In tempi stretti.

ENAC e Ministero dei Trasporti e dell'Ambiente, nel frattempo, quali alternative posso presentare se non l'imposizione di un tetto di volo massimo su ogni singolo aeroporto?

Come prescindere, dopo le precarietà nell'adozione della Legge n. 58 del del 1963 e delle servitù-vincoli aeronautici, dall'urgenza di un catasto-rilevamento sistematico delle edificazione in deroga all'Art.707 del CdN, una puntuale elaborazione delle curve di isorischio (Art.715 del CdN) (anche per piste inferiori a 50mila/voli anno), gli sforamenti orografici e delle costruzioni esistenti del Piano Limitazione Ostacoli rappresentano gli strumenti in grado di verificare le “criticità” esistenti al fine di elaborare il fondamentale “tetto massimo” dei voli su ogni singola aeroporto del Piano Nazionale Aeroporti-PNA. 18 Febbraio 2020

ANSV-ENAC e lo State Safety Programme – Italy

Ma senza Piano di Rischio e Rischio Terzi gli aeroporti sono, comunque, “certificati”? In data 7 Febbraio 2020 sul sito dell'ANSV è sta reso disponibile on-line il Programma Nazionale per la Safety dell’Aviazione Civile

State Safety Programme - Italy -Edizione 4. Un documento di 56 pagine nelle quali il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Direzione Generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), l’Aeronautica Militare, l’Enav S.p.A. e l’Aeroclub d’Italia (AeCI) definiscono, per quanto di rispettiva competenza, le priorità e le strategie di governo del sistema dell’Aviazione Civile italiana, allo scopo di perseguire un miglioramento continuo delle Safety Performance, garantendo il raggiungimento e il mantenimento di un accettabile livello di sicurezza”.

Una attività coordinata nel quadro nelle normative ICAO, delle autorità europee, quali la Commissione e l’EAS A, il Programma

Nazionale Italiano per la Safety dell’Aviazione Civile (State Safety Programme – Italy), l’European Aviation Safety Programme (EASP) della Commissione Europea e l’European Plan for Aviation Safety (EPAS) elaborato dall’EASA.

Il Programma State Safety Programme-PSSP rileva:

“La normativa italiana, segnatamente il Codice della Navigazione, all’articolo 687 riconosce nell’ENAC l’unica autorità di certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’Aviazione Civile.

Gli ambiti di responsabilità dell’Autorità statale, sia ai sensi della convenzione di Chicago che, sostanzialmente, della normativa comunitaria, sono:

• Le licenze del personale

• La certificazione degli aeromobili, degli operatori, delle imprese e degli aeroporti

• Il controllo e la supervisione del personale detentore di licenza, dei prodotti e delle organizzazioni approvate

• La sorveglianza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea

• L’attività investigativa su incidenti ed inconvenienti gravi: quest’ultimo ambito è solitamente, come nel caso italiano, attribuito ad una autorità diversa da quella tenutaria della funzione di Safety oversight”.

Queste brevi note introduttive ed esplicative di una attività fondamentale per la “safety” nel trasporto aereo focalizzano “La certificazione degli aeromobili, degli operatori, delle imprese e degli aeroporti”, con una domanda/interrogativo.

Gli aeroporti italiani, il riferimento è agli scali del Piano Nazionale Aeroporti sono stati “certificati” anche in assenza integralee/o parziale del Piano di Rischio, del Rischio terzi-curve di isorischio (per piste oltre 50mila movimenti e talora anche senza aver raggiunto tale livello di voli/anno), Mappa dei vincoli relativa alle limitazioni-piano Ostacoli, dell'elencazione delle edificazioni in deroga all'Art. 707 del CdN, dell'adeguamento del Piano di Governo del Territorio-PGT di ogni singolo Comune interessato?

Ma anche gli aeroporti che operano nell'ambito di Masterplan aeroportuali in vigore, pur rispettando o meno i vincoli di numero dei voli e dei scenari di impatto ambientale, preliminarmente, autorizzati ,sono, comunque stati “certificati”, magari in deroga, da ENAC? 11 Febbraio 2020

Boeing 737-500 atterra prima della testata pista

Sono stati registrati solo due/tre feriti minori! E' toccato, stavolta, all'aeromobile della UTAir, volo 595, Boeing 737-524, immatricolato VQ-BPS. Con un atterraggio a circa 15 metri prima della pista asfaltata il carrello principale si è schiantato (schiacciato/rientrato a seguito di una toccata pesante) nella fase del “touchdown” sulla pista 13 dell'aeroporto Usinskin Russia.

Era decollato da una pista dell'aeroporto di Moscow's Vnukovo di Domenica 9 Febbraio 2020, con 94 passeggeri e 6 membri di equipaggio atterrando intorno alle 12.20 locali.

Il Boeing 737-500 senza controllo si è posizionato perpendicolarmente alla stessa pista. Gli occupanti hanno abbandonato il velivolo con una evacuazione rapida, attraverso gli scivoli sulle ali, prima dell'arrivo dei soccorsi.

Le condizioni meteo, con temperature di circa -20 gradi e leggera neve depositata a terra, visibilità di circa 1200 metri-RVR 1700 mt, risultavano comunque buone. Le luci di avvicinamento e atterraggio sarebbero state spente e/o non funzionanti. Il velivolo aveva fatto il primo volo nel 1997 ha subito danni sostanziali alla struttura e fusoliera. 10 Febbraio 2020

Aeroporti e scenari di curve isorischio: attuali e future!

Quante piste dispongono della doppia mappatura? Quanto hanno sforato il masterplan? La policy della coesistenza tra sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la salvaguardia delle popolazioni e degli insediamenti edificati nel tempo (comunque ritenuti in deroga Art. 707 CdN), sembrerebbe del tutto trasparente se non risultasse contraddittoria.

Ma come, operativamente, preservare la capacità di sviluppo di un aeroporto garantendo nel contempo i livelli di sicurezza della Comunità circostante?

Magari senza aver determinato, in tale contesto, preliminarmente, alcun tetto massimo dei voli consentiti sulle specifiche piste?

Qualora la formulazione delle curve di isorischio sono state elaborate, devono, comunque, rappresentare e configurare i volumi di traffico effettivi reali e diventa indispensabile pianificare due livelli di “tutela”.

Il primo livello con l'elaborazione di mappe/zone curve di isorischio-stato iniziale/attuale della data iniziale del masterplan approvato. Perciò in relazione a volumi di traffico definiti ed al numero di movimenti per le testate piste, con determinate tipologie di aeromobili.

Allo stesso modo, come secondo livello, devono essere “configurate” le curve di isorischio-stato futuro, ovvero corrispondenti ai volumi di traffico massimi previsti dal masterplan.

Qualora il masterplan dell'aeroporto, ad esempio, fosse stato pianificato per il periodo 2015-2029 le zone corrispondenti di isorischio dovrebbe essere state elaborate sia per il “volato” del 2015 e sia di quello del 2029.

Tali mappe di curve di isorischio dovranno, inoltre, essere acquisite e integrate nel Piano di Governo del Territorio-PGT di ogni singolo Comune sorvolato/interessato.

Ma cosa accade qualora un aeroporto registra volumi di traffico superiori a quelli approvati dal masterplan? Magari qualche anno in anticipo? Quali “precauzioni” sono state pianificate e intraprese a riguardo da ENAC?

Come è ben noto l’art. 715 del “Codice della Navigazione” tutela le aree limitrofe agli aeroporti dal rischio derivante dalle attività aeronautiche con l'utilizzo di un modello matematico che fornisce livelli di rischio individuale. Sono livelli di rischio che fanno riferimento alla probabilità che un individuo, residente permanentemente nei dintorni di un aeroporto, ha di rimanere coinvolto in un incidente aereo. Il modello fornisce una serie di curve isorischio caratterizzate da valori da 1x10-4 a 1x10-6.

Ma come tutelare il territorio e i cittadini e le attività incompatibili con il livello di rischio associato all’attività di volo presente nell’aeroporto se non sono state elaborate almeno due mappe/zone di isorischio? Di inizio e fine masterplan?

Nel “contesto” di analisi e verifica della coesistenza tra infrastruttura aeroportuale e Comunità insediata nell'intorno, l'interrogativo che gli amministratori comunali devono porsi, anche in relazione all'elaborazione del Piano di Governo del Territorio-PGT, è se le opere esistenti non siano oggetto di intervento. Quali misure di contenimento devono essere predisposte, magari in assenza delle stesse curve di isorischio, e talora avendo sforato i volumi di traffico massimo pianificati dal masterplan.

La coerenza tra la Policy normativa di attuazione dell'Art, 715 del CdN e la realtà delle operazioni di volo, con le eventuali ricadute, non abbisogna forse, di stringenti misure di verifica?

Quanti aeroporti e quanti PGT dei Comuni interessati sono congruenti con le tutele dell'Art. 715 del CdN? 8 Febbraio 2020

Un MD 83 fuoripista in atterraggio

Ancora in primo piano la questione del “rischio terzi”, stavolta oltre il sedime dello scalo! Il bigetto della Caspian Airline è finito lungo dopo l'atterraggio sulla pista 13 dell'aeroporto, di Mahshahr, lunedì 27 Gennaio 2020. Il volo IV-6936 decollato da Tehran Mehrabad con destinazione Mahshahr (Iran) con 136 passeggeri e 8 membri di equipaggio era atterrato su una pista lunga 2695 metri/8840 piedi alle ore 07.50 locali.

Nel fuoripista ha superato il recinto aeroportuale, arrestandosi oltre 170 metri, con il carrello collassato, nello spazio autostradale Mahshahr-Sarbandar Expressway. Non ci sono state conseguenza per equipaggio e passeggeri che hanno evacuato il MD 83. Il bimotore McDonnell Douglas, immatricolato EP-CPZ, aveva fatto il suo primo volo nel 1994. Le condizioni meteo erano buone, con CAVOK e temperature 06/04 sopra lo zero termico. 28 Gennaio 2020

Aeroporto Bologna, sul Masterplan 2016-2030: ma in attesa dell'Art. 715 CdN

Quale sarà il tetto massimo (giornaliero/annuo) dei voli/movimenti aerei? Con 77.126 movimenti e 9.405.920 di passeggeri (+ oltre 48 ton. di cargo) trasportati nel 2019 l'aeroporto Marconi di Bologna, un incremento inaspettato, è stato sottoposto, nel recente periodo, alle valutazioni relative alla sostenibilità ambientale con i volumi di traffico stimati dal masterplan 2016-2030.

La Conferenza dei servizi per l’accertamento di conformità urbanistica del piano di sviluppo aeroportuale 2016-2030, promossa da ENAC, ha avuto il parere favorevole con prescrizioni degli Enti di livello statale e territoriale. ENAC, in sostanza,in qualità di proponente con il supporto della società di gestione, ha approvato ai sensi della legge 351/95 e del DpR 383/94), le opere previste nel piano.

Gli interventi di sviluppo infrastrutturale inclusi nel masterplan sono stati definiti al fine di supportare con adeguati livelli di servizio e di sostenibilità ambientale i volumi di traffico stimati fino al 2030. 

Ovvero l'ampliamento ed il potenziamento del terminal passeggeri e la realizzazione di un parcheggio multipiano. Il Consiglio metropolitano ha deliberato le integrazioni all’Accordo attuativo per la decarbonizzazione dell’Aeroporto di Bologna riguardanti:

la realizzazione di una fascia boscata di compensazione ambientale e una pista ciclabile di collegamento tra la zona industriale di Bargellino e le aree urbanizzate di Lippo e San Vitale di Reno:

la progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione di una pista ciclabile parallela a Via del Triumvirato, posizionata in sinistra del fiume Reno, comprensiva di un ramo di collegamento al Polo Funzionale Aeroporto, finalizzata al collegamento verso sud con la città di Bologna, attraverso la via Emilia, e verso nord con l’abitato di Lippo, inserendo così lo Scalo nella rete cicloturistica europea (Ciclovia del Sole-Eurovelo 7).

Il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), con la fascia boscata da realizzarsi entro il 2023 riguarda una superficie di 40 ettari ad alto assorbimento di CO2 (circa 2000 tonnellate all’anno) emessa dalle attività aeroportuali.

Tutto bene quindi? La realtà delle emissioni acustiche e gassose del sistema aeroportuale, pur non essendo state risolte ha “trovato” alcune iniziative-risposte che rappresentano un buon “marketing-spot”.

Ma nel contempo, in realtà, è facile annotare l'assenza dell'analisi delle problematiche associate al PGT-Piano di Governo del Territorio.

Sembrerebbe essere stata trascurata o, probabilmente, non ancora verificata l'annosa questione delle eventuali deroghe e sforamenti al rispetto delle normative internazionai (EASA e ICAO) e di quelle italiane ENAC-RCEA e del Codice di Navigazione.

Il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti-RCEA ha, anche, prescritto i requisiti, in materia di sicurezza delle operazioni ed al mantenimento della certificazione degli aeroporti.

Come e quali riscontri sono stati fatti sui vincoli nelle aree limitrofe agli aeroporti accertando il grado di pericolosità degli aeroporti rispetto ai vincoli del Piano - Limitazioni Ostacoli, alle Zone di Rischio e Rischio Terzi in considerazione di quanto imposto dagli art. 707, 709, 711,714 e 715 del Codice della Navigazione?

La realtà degli intorni aeroportuali, tra questi anche quello di Bologna, erano stati analizzati e valutati già negli anni 70, con il Rapporto sugli aeroporti Italiani del 24 Maggio 1972, redatto dal Comitato nominato con decreto 275 -13 del Ministro dei Trasporti e dall’Aviazione Civile e dallo studio elaborato da Italia Airport - Italian Engineering for Airports per conto dello stesso Ministero dei Trasporti e Aviazione Civile del 27 maggio 1981: Entrambi avevano riscontrato una inadeguata applicazione-imposizione delle servitù aeronautiche di cui alla legge n.58 del 1963. Dal 2005-2011 la revisione, aggiornamento del Codice di Navigazione degli Articoli 707, 709, 711, 714 e 715 ha, inoltre, introdotto l'imposizione del Piano di Rischio e del Rischio Terzi (curve di isorischio).

Ecco, sarebbe interessante sapere come il masterplan dell'aeroporto Marconi di Bologna, ha risolto le eventuali deroghe al Piano di Rischio, la realtà delle curve di isorischio (mappa attuale e futura) e l'esistenza di possibili sforamenti a Piano-Limitazione Ostacoli.

Sono queste questioni fondamentali. Indispensabili a verificare e determinare un limite, un tetto, massimo giornaliero/annuo, compatibile con gli standards (curve isorischio) per la coesistenza tra infrastruttura aeroportuale ed il territorio e la comunità dei cittadini residenti nell'intorno aeroportuale. 27 Gennaio 2020

Aeroporto Capodichino,  ritirato il Master Plan (2013-2023)

Scenari che fronteggiano impatto acustico, atmosferico e rischio terzi da ri-verificare L’istruttoria tecnica inoltrata alla Commissione tecnica VIA/VAS propone rilievi e considerazioni che riguardano i masterplan della totalità degli scali aerei del Belpaese. Le due note sottostanti, disponibili sul web delMinistero dell'Ambiente, firmate dal Presidente Ing. Guido Monteforte Specchi, il dettaglio di una realtà che i Comitati aeroportuali propongono da sempre.

 OGGETTO: [ID: 4399] Aeroporto di Napoli Capodichino. Aggiornamento Master Plan 2013 - 2023.

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Archiviazione istanza.

Con nota prot. n. 137160 del 12/12/2018, acquisita agli atti con prot. 28284/DVA del 13/12/2018, ENAC ha presentato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, come modificato con D.Lgs. 104/2017, istanza di verifica di assoggettabilità a VIA relativa a quanto in oggetto.

L’istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica VIA/VAS è stata avviata in data 10/01/2019.

In data 22/07/2019, su proposta della Commissione tecnica VIA/VAS, la scrivente ha avanzato a ENAC una richiesta di integrazioni alla documentazione depositata con l’istanza, fissando in 45 giorni il termine per la consegna delle stesse.

Con nota n. 102536 del 5/09/2019, acquisita al prot. n. 22467/DVA del 5/09/2019, ENAC, ha rilevato che “Da un’attenta analisi delle attività da svolgere, risulta evidente che non sia possibile fornire le integrazioni richieste entro i 45 giorni”, ed ha presentato istanza di proroga dei termini per la trasmissione delle integrazioni di cui sopra “almeno a tutto ottobre 2020”.

In riscontro a ciò, in data 17/09/2019, la scrivente ha concesso una proroga di 90 giorni dei termini per la consegna della documentazione richiesta, come previsto dall’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,.

Con nota n. 140341 del 9/12/2019, acquisita al prot. n. 31997/DVA del 9/12/2019, ENAC ha comunicato che “la richiesta di integrazione e approfondimento era risultata da subito, per un verso, sproporzionata e difficilmente realizzabile rispetto alle tempistiche e le finalità fissate dal legislatore per la procedura in parola; per altro verso di difficile attuazione anche in ragione dell’oggettivaimpossibilità di porre in essere quanto richiesto.

Si fa, tra l’altro, particolare riferimento al monitoraggio acustico richiesto sugli oltre 1300 numeri civici, che non pare compatibile con le tempistiche del procedimento di Screening, in considerazione della proroga disposta da codesto Ministero con nota 17/09 u.s. I successivi approfondimenti, condotti dal gestore aeroportuale, circa le modalità da seguire per l’esecuzione di tale attività di monitoraggio hanno confermato

l’impossibilità di dare attuazione a quanto richiesto dalla Commissione Tecnica VIA. Per le suesposte ragioni, quindi, la scrivente, su specifica richiesta della società di gestione ed in accordo con la stessa, dichiara di rinunciare alla procedura in oggetto con il ritiro della relativa istanza di verifica di assoggettabilità”.

Tutto ciò premesso, preso atto di quanto rappresentato da ENAC, la scrivente Direzione comunica che non verrà dato seguito all’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA in oggetto, la quale è da ritenersi archiviata.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

 

 

Alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

e p.c. Al Coordinatore della SVIA

Dott. Gaetano Bordone

OGGETTO: [ID_VIP 4399] Verifica di Assoggettabilità VIA, Aeroporto di Napoli Capodichino.

Aggiornamento Master Plan 2023, Proponente ENAC.

Richiesta di integrazioni

Su richiesta del Coordinatore della Sottocommissione VIA, a seguito delle attività di analisi e di valutazione della documentazione presentata ed in seguito della riunione avvenuta in data 04/07/2019, si ritiene necessario chiedere al Proponente gli approfondimenti di seguito indicati:

- Fornire puntuale riscontro alle osservazioni pervenute e pubblicate sul sito MATTM e non considerate nelle controdeduzioni acquisite con prot.n. CTVA/2171 del 12/06/2019; in particolare, riscontrare le osservazioni: o del Comune di Napoli acquisite con nota di prot.n.DVA/4765del 26/02/2019 , specie

relativamente agli accertati impatti acustici cui è sottoposta una gran parte di popolazione e per i quali il Comune chiede dei necessari approfondimenti e monitoraggi anche oltre il confine dell’intorno aeroportuale nelle zone del Vomero,Arenella e Capodimonte;

o della Municipalità 5 Arenella-Vomero acquisite con nota di prot DVA/4624 del 25/02/2019 la quale ribadisce la necessità di valutazioni approfondite sul rumore aeroportuale in atto e la imprescindibilità di elaborare un vero SIA in un procedimento di VIA;

- Fornire riscontro al parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 28/05/2019 acquisito con prot.n.DVA/13434 del 28/05/2019;

- Fornire chiarimenti in merito alla documentazione presentata “Nuovo PSA 2013-2023” e come questa si conformi con l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dellart.19 del D.Lgs.n 152/2006;

- Integrare la documentazione ufficiale di conseguenza pubblicata su AIP “Aeronautical Information Pubblication” delle rotte di decollo/atterraggio sulle rispettive RWY 06-24, riportando inoltre con i relativi dati tecnico-scientifici i dichiarati benefici ambientali ottenuti a seguito delle procedure antirumore operative dal 2005;

- Predisporre la Valutazione del Livello del rumore Aeroportuale (LVA) attuale secondo la

metodologia di misura, delle procedure e della strumentazione di cui al DM 31 ottobre 1997; tale monitoraggio dovrà essere coordinato dalla Commissione (art 5) nella definizione della

Caratterizzazione acustica Aeroportuale (art 6) attraverso l’impronta acustica determinata dalle curve di isolivello nei confini delle aree di rispetto: Zona A, Zona B, Zona C;

- Fornire un puntuale monitoraggio sui dichiarati 1369 numeri civici che interesserebbero ben 14.232 persone esposte ad inquinamento acustico tra i 60/65 dB e degli altri 42 numeri civici che interesserebbero altre 922 persone esposte tra i 65/75 Db.

Dovrà essere rappresentata la traiettoria dei voli in una planimetria di tutti gli edifici ed i numeri civici e che dovranno essere oggetto di singoli rilievi dentro e fuori ogni edificio contestualmente ai ricettori sensibili dell’Istituto Minucci e scuola Casoria come prevede la norma;

- Fornire i dati del monitoraggio in atmosfera dell’attuale operatività aeroportuale sia air-side che land-side, eseguendo i rilievi con i criteri e i requisiti tecnico-gestionali previsti dal D.Lgs.n.155/2010 e dalle norme ISO/IEC/2005 utilizzando i campionatori passivi (tipo Radiello) posizionandoli sulle traiettorie delle rotte del ciclo LTO e per gli scenari futuri servirsi della simulazione con il modello matematico EDMS (Emission and Dispersion Modeling system);

- Fornire la documentazione del Piano di Rischio di cui all’art 707 del Codice di Navigazione approvata dai Comuni di Napoli e Casoria con le relative “Zone di Tutela” e già regolamentate nei singoli strumenti urbanistici comunali. Visto che i movimenti anno sono superiori ai 50 mila, il Proponente predisponga una Relazione in riferimento all’art 715 sulla “Valutazione del rischio delle attività aeroportuali” nella quale precisi che non ci sono nei territori circostanti il sedime aeroportuale o lungo le fasce delle traiettorie delle rotte stabilimenti industriali tali da ritenere necessario uno studio in attuazione delle Direttiva 2014/52/UE sulla verifica di potenziali vulnerabilità da rischi di incidenti aerei;

- Predisporre la configurazione planimetrica dell’intera rete di raccolta delle acque dilavamento, di idrosgommatura, di prima pioggia nella zona air-side ed allegando le schede tecniche della vasche di trattamento, disoleazione di cui alla norma UNI-EN 858 e 1825.

Il Presidente Ing. Guido Monteforte Specchi 17 Gennaio 2020

Aeroporti e Rischio Terzi e carico antropico e indice affollamento

Ma chi lo verifica? La V.I.A. e/o la V.A.S. e/o in sede PGT? Come regolarsi tra il Carico antropico (Ca), per funzioni di tipo residenziale e l’Indice di affollamento (Ia), per tutte le altre tipologie di funzioni, compresi i servizi e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico?

Per quanto riguarda gli indici di edificabilità, quale “politica del territorio” hanno e/o avrebbero dovuto contemplare/adottare i Sindaci dei Comuni aeroportuali e non interessati?

Ecco il punto chiave. Quello che delinea una reale predisposizione, ancorché a posteriori, della salvaguardia del territorio, della tutela della comunità dei cittadini residenti e di passaggio.

La sicurezza (safety) delle operazioni di volo, nel contesto dell'Art. 707 e 715 del Codice della Navigazione e delle limitazioni ostacoli (ICAO), ovvero delle fasi di avvicinamento, atterraggio, decollo e riattaccata, sono invece compiti che spettano alle autorità aeronautiche designate a tali compiti.

L'ultima versione del Piano di Rischio Aeroportuale, adottato nel Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, inquadra anche le zone di tutela e le aree relative al third party risk assessment-curve di isorischio.

Quali disposizioni e prescrizioni, nel contesto della pianificazione generale, “particolareggiata o attuativa per le quali si evidenziassero elementi di discordanza con le presenti norme”, devono essere, comunque adottate?

Certo qualora l'attività di un aeroporto risultasse inquadrato in un masterplan superato, magari senza una adeguata Valutazione di Impatto Ambientale, senza una Valutazione di Impatto Strategica, senza un Piano di Governo del Territorio e magari senza uno scenario di rischio terzi, ovvero di curve di isorischio attuale e futuro, la stessa certificazione aeroportuale non potrebbe risultare compromessa. Leggi “Certificazione/conversione ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014” e “Certificazione ai sensi del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (RCEA)”. 10 Gennaio 2020

Fokker 100 precipita dopo il decollo, sulle case

L'incidente nelle prime ore del 27 Dicembre 2019. Stavolta l'incidente è avvenuto dalla pista 05R di Almaty Airport (ALA A) in Kazakhistan. Il volo Z9-2100 della Bek Air, velivolo Fokker 100, immatricolato UP-F1007, con 93 passeggeri e 5 membri di equipaggio decollato alle 07.21 locali (01.21Z) ha perso quota, improvvisamente, impattando il suolo, e dopo aver distrutto un muretto di cemento avrebbe finito la sua corsa schiantandosi – almeno - su un edificio di due piani, limitrofo.

La carcassa dell'aeromobile non si è incendiata e 66 occupanti, grazie ai soccorsi e ad una evacuazione improvvisata hanno potuto essere trasportati in ospedale. Tra di questi alcuni in condizioni critiche. Al momento sarebbero state identificate 16 vittime, tra di esse almeno un soccorritore. Quante tra gli occupanti del velivolo e quanti tra quelli residenti nell'edificio?

Il Fokker 100 aveva fatto il suo primo volo nel 1996. In attesa di riscontri dalle indagini/investigazioni le autorità dell'aviazione del Kazakhistan hanno sospeso i voli Fokker 100 e l'attività dell'aerolinea Bek Air.

Dai dati radar il velivolo dopo aver raggiunto una quota di circa 50-100 piedi, con una virata a destra avrebbe impattato l'edificio localizzato a circa 3000 metri dal fine pista, lateralmente di circa, dal centro pista, 750 metri. 27 Dicembre 2019

Aeroporti e passeggeri, anno da “record”: superate “quote” di milioni/anno

Ma quanti sono i movimenti e quanti per “singola”pista? Serve un “tetto”.Negli ultimi trenta giorni le società di gestione aeroportuale stanno festeggiando il superamento dei milioni di passeggeri trasportati. Dopo i successi “annuali” degli scali maggiori, quali Fiumicino, Malpensa, Venezia, Bergamo, tocca a quelli di media grandezza. Dopo Napoli Capodichino con 10 milioni di passeggeri, ecco Bologna-Marconi con 9 milioni. Si aggiunge , Nove milioni di passeggeri in un anno. Anche Catania-Fontanarossa ha svoltato il traguardo dei 9 milioni, gli scali pugliesi che superano il traguardo degli 8 milioni/anno. Risultati raggiunti ben prima del bilancio del traffico conclusivo di fine anno. Anche i trend del traffico annuale è cresciuto, superato, talvolta anche del 10%. Scenario che rappresenterebbe scali dinamici e attrattivi, con mix di voli nazionali e internazionali e, talora, anche intercontinentali.

Spesso, tuttavia, tali incrementi registrano costi extra. Quelli derivati da accordi di co-marketing sottoscritti da Comuni d Enri territoriali per mobilitare ed attivare destinazioni low cost. Complessivamente è un successo eclatante al quale, solitamente, non si rappresentano adeguate e verificate ricadute ambientali e di servitù aeronautiche (risk assessment) sulla comunità e sul territorio circostante.

Questi traguardi di quote di passeggeri festeggiate sono forse comparate con i livelli di traffico di movimenti aerei sulle singole piste di volo? Quale è l'incidenza dei voli in relazione al masterplan certificato dalla VIA e dalla VAS? Sono forse stati superate le quote dei voli senza una adeguata verifica della zonizzazione acustica, della classificazione acustica comunale, dei vincoli delle curve di isorischio? La VIS - Valutazione Impatto sulla Salute dei cittadini residenti nell'intorno del sedime e sottostanti alle traiettorie di decollo ed atterraggio è stata analizzata e verificata sugli “eventuali” ipotetici sforamenti?

Rischi e ricadute ambientali e le problematiche associate alla scurezza della navigazione aerea (atterraggio e decollo), alla tutela dei cittadini e della comunità dal rischio incidenti aerei, ai vincoli aeronautici, al governo del territorio, al rischio per salute umana.

“L'Italia oggi presenta numerose carenze normative e applicative rispetto alle raccomandazioni internazionali e alla completa applicazione delle indicazioni europee sulla VIS. È quindi forte l'esigenza di fornire indirizzi, metodi e strumenti per riqualificare i pareri nelle valutazioni effettuate dagli operatori della sanità pubblica, da un lato, e dall'altro di dare indicazioni ai proponenti per sviluppare adeguatamente la componente salute nell'ambito delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Sanitario (VIA). Scopo del progetto è pertanto la predisposizione di Linee Guida per la VIS di riferimento nazionale sia per i valutatori che per i proponenti. I documenti così elaborati, con il supporto metodologico di ISPRA, ISS e IFC-CNR, saranno in linea sia con l'esperienza maturata nelle procedure di VAS e VIA nazionali, sia con le applicazioni di VIS condotte in ambito nazionale ed internazionale, inclusi i recenti sviluppi in termini di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) e saranno altresì strumenti di valenza nazionale, con caratteristiche di flessibilità sufficienti a renderli adattabili alle diverse specificità territoriali, e di standardizzazione in grado di garantire omogeneità nella formulazione delle proposte e nella valutazione degli impatti”(Ministero della Salute-Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie). 24 Dicembre 2019

Aeroporti e Rischio: è la questione primaria, preliminare alla VIS, VIA e VAS

Valutazione Impatto Salute, Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Impatto Strategico! I due documenti ENAC che inquadrano e regolamentano la coesistenza tra una aeroporto (civile e/o militare) sono la Circolare APT-33 Piani di rischio previsti dall’art. 707 del Codice della Navigazione del 30/8/2010 e la Policy di attuazione dell'Art. 715 del Cdn- Definizione della metodologia e della policy di attuazione del risk assessment del 12 Gennaio 2010. .

Una circolare di 8 pagine ed uno di 12, entrambi fondamentali per la gestione del traffico aereo, al suolo ed in volo, nella zona land side ed air side. Entro il sedime aeroportuale ed all'esterno.

La Circolare APT 33 rileva “il piano di rischio interessa il territorio di più comuni, gli stessi devono presentare un documento unitario che contenga le analisi condotte sui rispettivi strumenti urbanistici vigenti e le eventuali misure da adottare per renderli coerenti con le indicazioni del Regolamento dell’Enac. Il piano di rischio deve essere caratterizzato da uniformi criteri di definizione dei parametri urbanistici per la programmazione dell’uso del territorio”.

La salvaguardia della navigazione aerea da un lato e la tutela del territorio, della comunità dei cittadini insediati sono i due traguardi/obiettivi perseguiti.

E' tutto vero e realizzato (o in corso di adozione) e/o alcuni scenari aeroportuali non sono del tutto coerenti con le disposizioni ENAC?

A seguito dell'aggiornamento del Codice della Navigazione (di cui al D.lgs. 96/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 151/2006) ed il varo “al Capo III nuove previsioni normative in materia di vincoli alla proprietà privata da apporre sui terreni limitrofi agli aeroporti. In particolare al quinto comma dell’articolo 707 il legislatore ha introdotto una previsione normativa completamente nuova costituita dai piani di rischio, strumenti urbanistici finalizzati alla tutela del territorio dal rischio derivante dall’attività aeronautica. Dal 2005, anno di emanazione del Decreto Legislativo che ha modificato la parte aeronautica del Codice della Navigazione, i Comuni non possono autorizzare opere ed attività ubicate lungo le direzioni di decollo ed atterraggio, se non coerenti con il piano di rischio. Il disposto normativo prevede altresì che i piani di rischio vadano redatti sulla base del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti e di eventuali normative regionali. L’ENAC, nel compimento della propria attività istituzionale, approfondite le diverse tematiche connesse con i nuovi disposti normativi, ha sviluppato metodologie ed integrazioni regolamentari per rendere applicabili ed efficaci le previsioni del nuovo codice. Al fine di coinvolgere le Istituzioni interessate da tali nuovi disposti normativi, ha effettuato una serie di incontri in cui ha illustrato e condiviso il percorso intrapreso ed anticipato le novità introdotte nel proprio corpo regolamentare. Il programma si è attuato con riunioni tenutesi a livello nazionale con l’Associazione dei Comuni Aeroportuali (ANCAI) e con l’Associazione dei Gestori Aeroportuali (Assaeroporti), nonché con momenti di confronto a livello locale”.

A che punto siamo?

Tutti i Comuni aeroportuali hanno redatto e sottoscritto un documento unitario il Piano di Rischio (Art. 707 CdN) in ognuno, innanzi tutto, degli scali identificati nel Piano Nazionale Aeroporti-PNA? Quali sono i Comuni che, eventualmente, non hanno ancora ottemperato a tali disposizioni e/o sono in corso d'opera?

Per quanto concerne invece l'attuazione dell'Art. 715 del CdN (curve di isorischio e adozione del risk assessment) per le piste con oltre 50mila voli/anno e per le specificità di alcune piste, (localizzate in contesti supercritici) con numero di movimenti inferiori è indispensabile (anche i Sindaci dei Comuni coinvolti) valutare gli indici/curve di isorischio comparate con il livello del traffico annuale registrato. 19 Dicembre 2019

Aeroporti, abbattimento alberi e ordinanze, ma senza “demolizioni” sistematiche

Dalle proteste dei cittadini per il rispetto del “verde” alla “safety” derogata?Cosa accade quando alberature e magari “manufatti” localizzati all'esterno del sedime aeroportuale sono identificati come un'ostacolo alla navigazione aerea? Sono gli articoli 686, 707, 709, 711, 714, 718, 1174, 1231 del Codice della Navigazione a definire una questione primaria e che riguarda la sicurezza delle operazioni aeree nel circondario di una pista.

E' compito del Direttore Aeroportuale, in correlazione non solo al Codice della Navigazione italiana del 1942, aggiornato nel 2005, all'Annesso 14 alla Convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale; al Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, al Regolamento (UE) 139/2014; alla legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; dopo aver verificato gli sforamenti delle alberature e vegetazione (ma dovrebbe esigerlo anche per gli immobili e costruzioni), divulgare una specifica “Ordinanza”.

Il Gestore Aeroportuale dovrebbe immediatamente procedere con l’abbattimento e/o ridimensionamento, capitozzatura della suddetta vegetazione. Ma avviene altrettanto per gli ostacoli rappresentati dagli immobili ed alle costruzioni esistenti, magari edificati prima dell'adozione del Piano Di Rischio, i quali costituiscono ostacolo per la navigazione aerea all’interno e all’intorno dell’aeroporto.

La reattività dei cittadini, tuttavia, scatta immediatamente quando sono gli alberi troppo alti ad essere decapitati e/o abbattuti, mentre nessuna voce e nessun reclamo sembrerebbe concernere le “edificazioni” esistenti. Possibile che solo in corrispondenza di alberi e vegetazioni non esistano ostacoli per la navigazione aerea all’interno e all’esterno dell’aeroporto?

Né ENAC né i cittadini sembrerebbero attivarsi, gli uni con Ordinanza i secondi con querele e denunce.

Se i Sindaci sono “riluttanti” nell'abbattimento di pini secolari, anche quando il gestore aeroportuale lo propone e si impegna a piantumarne altrettanti e/o dieci volte tanto, la battaglia per loro salvaguardia diventa una contesa che i media registrano con passione e sensibilità “sociale”.

Non altrettanto sembrerebbe avvenire dinnanzi all'ipotetica esistenza di “costruzioni” che sforano il piano limitazioni ostacoli previsti negli Annessi ICAO.

Comitati dei residenti, Soprintendenza, associazione ambientalista insorgono, spesso e legittimamente, a tutela di “beni naturalistici storici”, quando, magari, i “vincoli aeronautici ostacoli”, nelle zone sottoposta a obblighi decisivi non hanno altrettanta “attenzione”.

Una sensibilità diversificata tra tutele ambientali e tutele alla navigazione aerea sembrerebbero scontate nel circondario di tante infrastrutture aeroportuali. Perché? Se talora si scontano “deroghe” per le edificazioni precedenti alla Legge 58 del 1963 e all'adozione dell'Art. 707 del CdN, ovvero alla deliberazione del Piano di Rischio dei Comuni Aeroportuali, avviene solo per una diversificata “competenza ambientale e aeronautica” dei cittadini? 30 Novembre 2019

Aeroporto Salerno, tra il masterplan 2015 e l'analisi dei vari rischi

E il Piano di Rischio (Art.707) e Rischio Terzi (Art. 715)? Nelle 85 pagine della Relazione Illustrativa del masterplan - Revisione Ottobre 2015 – Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi Spa con, nel frontespizio, il marchio ENAC e la società Costa d'Amalfi, sono state elaborate “interamente le indicazioni contenute nel Programma degli Interventi di durata ventennale presentato ed approvato dall’ENAC nel dicembre 2012 per il completamento dell’iter per il rilascio della concessione della gestione totale”

Il documento era “trasmesso nel luglio 2013, il Piano di Sviluppo Aeroportuale (Master Plan) di durata decennale” ha, tra l'altro, valutato le problematiche associate alla prospettiva di allungamento della pista ed estensione del sedime aeroportuale e rilevato come “il Comune di Pontecagnano è confinante a nord‐ ovest con il Comune di Salerno, a nord con i Comuni di Giffoni Valle Piana e di Montecorvino Pugliano, a nord‐est con il Comune di Montecorvino Rovella e a sud con il Comune di Battipaglia; tuttavia l’Aeroporto e la sua area strettamente di interesse, anche in relazione a vincoli aeronautici ed aree di rischio, riguarda i comuni di Pontecagnano, Bellizzi e Montecorvino Pugliano”.

L'Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi ha “una superficie di circa 114 Ha e si sviluppa prevalentemente sul territorio del Comune di Pontecagnano, Faiano, e solo in minima parte in quello di Bellizzi, dista dai comuni limitrofi di Montecorvino Pugliano di 8,9 Km, da Montecorvino Rovella di 11 Km e da quello di Battipaglia di ca. 5,9 Km.”

Inevitabile perciò rilevare come le zone/aree della nuova configurazione del masterplan non sono/siano, evidentemente, state sottoposte ai vincoli della ex legge 58 del 1963 in relazione ai vincoli e limitazioni ostacoli previsti dall'Annesso XIV ICAO. Tali riscontri potranno essere verificati solo da un nuovo/rinnovato studio.

Lo strumento delel compatibilità dei vincoli e ostacoli ed altri potenziali pericoli per la navigazione aerea stessa rimandano all'Annesso XIV ICAO. Con la circolare ENAC n. 34982/AOC/DIRGEN del 31.05.07 (ENAC n. 22164/DIRGEN/CAP del 30-03-10) la redazione delle mappe è pertinenza dei Gestori aeroportuali e, nel caso di Pontecagnano, occorre interrogarsi se sono state adeguatamente “mappate”, sia nella 1 e 2 Fase del progettato masterplan in analisi.

Lo stesso documento masterplan, tuttavia, contempla ed analizza i rischi associati al nuovo insediamento aeroportuale, propedeutici al potenziamento, perciò non solo le ricadute ambientali (acustico, atmosferico) , ma anche nei termini di rischio idraulico, al sistema di drenaggio e smaltimento/sversamenti dei fluidi, delle acque di prima pioggia. Vincoli paesistico, ambientale, idrologico ed idraulico, che dovranno necessariamente essere valutati, verificati e all'occorrenza autorizzati. Ma è un processo che potrà avvenire senza deroghe di sorta?

Per quanto concerne lo sforamento delle limitazioni al piano ostacoli quale opzione è stata predisposta? Saranno monitorate e/o sono state verificate in sede di masterplan e Valutazione di Impatto Ambientale e Strategica-VIA-VAS lo hanno già contemplato e/o saranno verificati a posteriori e magari autorizzati in deroga?

Cosa dire invece delle analisi e considerazioni correlate al Piano di Rischio – Art. 707 del Codice di Navigazione e il Piano Limitazioni Ostacoli? Sono state verificate preliminarmente e/o la redazione del PGT, Piano di Governo del Territorio di ciascun Comune coinvolto saranno espletate solo dopo la certificazione del “masterplan” in oggetto? Sono annotazioni supplementari che occorrerà analizzare e verificare spulciando tra le numerose documentazioni disponibili on-line sui web ministeriali.

La Relazione Illustrativa del masterplan Revisione Ottobre 2015 – Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi Spa esaminata, tuttavia, non sembrerebbe aver elaborato il dettaglio delle “questioni” poste.

Un rilievo aggiuntivo rimanda all'Art. 715 dello stesso Codice di Navigazione, quello del Rischio Terzi, Risk Assestment e la stesura delle curve di isorischio. Che per Pontecagnano, pur prospettato come uno scalo con volumi di traffico inferiore a 50mila/voli anno, probabilmente, non potrà che essere identificato come quelli con una pista affossata in un territorio/comunità/localizzazione “critica”.

In fondo l'interrogativo, inevitabile, che coinvolge non solo il masterplan in analisi ma anche quelli di Peretola, Parma e altri, e derivato dall'essenza dell'Art. 707 e 715 del CdN, ovvero, l'Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni) e l'Art. 715 (Valutazione di rischio delle attività aeronautiche), non implica forse che la loro integrale adozione contraddice la promulgazione di ampliamenti di sedime e/o potenziamento di uno scalo? 26 Novembre 2019

Aeroporti e aerobasi: mappe di vincolo e limitazione ostacoli

Trasparenza sulle zone che, potrebbero, forare i limiti dell'Annesso XIV ICAO! E' stata la revisione del comma 1 dell’art. 707 del Codice della Navigazione - Decreto Legislativo n. 151 del 15-03-06 – ad imporre le cosiddette le “mappe di vincolo e di limitazione ostacoli” riguardante il territorio - sedime aeroportuale incluso- al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione aerea.

Oltre alle Zone A,B,C e D del Piano di Rischio le aree limitrofe agli aeroporti da sottoporre a vincolo per quanto riguarda ostacoli ed altri potenziali pericoli per la navigazione aerea stessa rimandano all'Annesso XIV ICAO. Con la circolare ENAC n. 34982/AOC/DIRGEN del 31.05.07 (ENAC n. 22164/DIRGEN/CAP del 30-03-10) la redazione delle mappe è diventata pertinenza dei Gestori aeroportuali e tutti gli aeroporti e aerobasi del Belpaese sono state adeguatamente “mappate”.

Il Codice di Navigazione nel Capo dei “ Vincoli della proprietà privata- Art. 707 - Determinazione delle zone soggette a limitazioni” riporta:

“Al fine di garantire la sicurezza della navigazionE aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo Nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitaZiOni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC. Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica. Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.

Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino uFficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei. Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attivita compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degLI aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO. Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.” 

A differenza dei “vincoli” imposti dal Piano di Rischio che concerno esclusivamente i Comuni di sedime aeroportuale, quelli pertinenti alle “limitazione ostacoli e altri potenziali pericoli alla navigazione aerea”, in aggiunta ad una relazione aggiuntiva che evidenzia i punti in cui lo stesso terreno naturale e/o altro dovesse forare le superfici di delimitazione ostacoli, risultano assai più numerosi. Al fine di rappresentare l'esteso numero dei Comuni interessati, per esemplificare, proponiamo la lista di uno scalo importante, ancorchè con una pista di soli 2400 metri: la situazione generata da Milano Linate.

“Provincia di Milano:

Assago Baranzate Basiglio Bellinzago Lombardo Bollate Bresso Buccinasco Bussero Carpiano Carugate Cassina de' Pecchi Cernusco sul Naviglio Cerro al Lambro Cesano Boscone Cinisello Balsamo Cologno Monzese Colturano Cormano Corsico Cusano Milanino Dresano Gorgonzola Lacchiarella Liscate Locate Triulzi Mediglia Melegnano Melzo Milano Novate Milanese Opera Paderno Dugnano Pantigliate Paullo Peschiera Borromeo Pessano con Bornago Pieve Emanuele Pioltello Pozzuolo Martesana Rodano Rozzano San Donato Milanese San Giuliano Milanese San Zenone al Lambro Segrate Sesto San Giovanni Settala Tribiano Truccazzano Vignate Vimodrone Vizzolo Predabissi Zibido San Giacomo”. 19 Novembre 2019

Aeroporto Malpensa, PGT, Piano di Governo del Territorio 2013

Coerenze ed interrogativi correlati all'Art. 715 CdN, ovvero al rischio terzi (pag. 54)! Il Comune di Vizzola Ticino in Provincia di Varese nel Febbraio 2013 in un documento di 100 pagine ha, nell'aggiornamento del PGT, Piano di Governo del Territorio, come riporta lo stesso testo “Per rispondere nel modo più aderente possibile alla natura complessa del governo delle trasformazioni urbane, l’articolazione dei contenuti della pianificazione comunale prevede nella legge una separazione degli strumenti che comunque operano dentro ad un quadro strategico unitario. Secondo questa concezione il PGT si articola in tre atti:

• “Documento di Piano” con contenuti di carattere prevalentemente strategico, quale elemento “di regia” di una politica complessiva sul territorio, armonizzata rispetto agli obiettivi ed alle procedure ma anche attenta a problemi di efficacia e di opportunità, attraverso un sistema di relazioni fondato su meccanismi di reciproca coerenza (non a senso unico) e attenzione alle dinamiche della evoluzione dei sistemi urbani;

• “Piano dei Servizi” al quale è affidato l’armonizzazione tra insediamenti e città pubblica e dei servizi;

• “Piano delle Regole” al quale sono affidati gli aspetti di regolamentazione e gli elementi di qualità della città costruita.

Piano dei Servizi e Piano delle Regole, pur congegnati in modo da avere autonomia di elaborazione, previsione ed attuazione, interagiscono costantemente attraverso la coerenza e il reciproco rapporto con il Documento di Piano. Il Documento di Piano si deve dotare di un apparato conoscitivo sufficiente a determinare regole, direttive ed indirizzi che sono poi approfondite e specificate nel Piano dei Servizi.”

A pagina 51, alla voce “I PIANI DI RISCHIO, Art. 707 e 715 del Codice di navigazione, dopo aver illustrato le tre Zone, A, B e C , dove, coerentemente, si legge “fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti saranno applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che i Comuni dovranno articolare e dettagliare nei piani di rischio in coerenza con la propria regolamentazione urbanistico-edilizia”, l’attuazione dell’art. 715 del “Codice della Navigazione” in vigore dal 23/10/2005 indica che la presenza di un aeroporto nel territorio rappresenta indubbiamente, da un punto di vista economico e sociale, un beneficio per l’area in cui è inserito.

L’art. 715 del “Codice della Navigazione” tutela le aree limitrofe agli aeroporti dal rischio derivante dalle attività aeronautiche, attraverso un modello matematico che fornisce livelli di rischio individuale. Tali livelli di rischio fanno riferimento alla probabilità che un

individuo, residente permanentemente nei dintorni di un aeroporto, ha di rimanere

coinvolto in un incidente aereo. Il modello fornisce una serie di curve isorischio

caratterizzate da valori da 1x10-4 a 1x10-6. Il comune di Vizzola Ticino è interessato dal Piano di Rischio 715, curve di isorischio, nell’ipotesi “terza pista”.

La policy di attuazione definisce le misure da applicare nelle aree esterne agli aeroporti

interessate dalle curve di isorischio generate come out-put del modello. Le misure di tutela si concretizzano nell’individuazione dell’uso del territorio e delle attività incompatibili con il livello di rischio associato all’attività di volo presente nell’aeroporto. Il modello

matematico pone sotto tutela le aree:

“ad alta tutela”: quella ricadente all’interno delle curve caratterizzate dal valore 1x10-4;

- “interna”: quella ricadente tra la curva del valore 1x10-4 e quella caratterizzata dal valore 1x10-5;

- “intermedia”: quella ricadente tra la curva 1x10-5 e la curva 1x10-6

Policy di attuazione “area ad alta tutela”:

normalmente tale area ricade internamente al sedime aeroportuale; qualora invece ricada esternamente deve evitarsi la presenza continua di persone; sono da approfondire criteri in merito ad eventuali demolizioni e/o misure di regressione rispetto alle opere esistenti. Policy di attuazione “area interna”: in merito alle opere esistenti possono essere valutate misure di contenimento e di riconversione finalizzate a diminuire il carico antropico dell’area. In linea generale non va consentita la realizzazione di nuove opere. Policy di attuazione “area intermedia”: le opere esistenti non sono oggetto di intervento, possono essere previste misure di contenimento. In merito alla realizzazione di nuove opere/attività è coerente la previsione di nuove funzioni non residenziali caratterizzatedalla presenza di un modesto numero di persone. Quanto detto sempre verificato in rapporto ai livelli di carico antropico presenti allo stato attuale”.

Policy di attuazione “area ad alta tutela”: normalmente tale area ricade internamente al sedime aeroportuale; qualora invece ricada esternamente deve evitarsi la presenza continua di persone; sono da approfondire criteri in merito ad eventuali demolizioni e/o misure di regressione rispetto alle opere esistenti.

Policy di attuazione “area interna”: in merito alle opere esistenti possono essere valutate misure di contenimento e di riconversione finalizzate a diminuire il carico antropico dell’area. In linea generale non va consentita la realizzazione di nuove opere. Policy di attuazione “area intermedia”: le opere esistenti non sono oggetto di intervento, possono essere previste misure di contenimento. In merito alla realizzazione di nuove opere/attività è coerente la previsione di nuove funzioni non residenziali caratterizzate dalla presenza di un modesto numero di persone. Quanto detto sempre verificato in rapporto ai livelli di carico antropico presenti allo stato attuale”.

Ma é dall''illustrazione del Tavola del Piano di Rischio “715” di pagina 54 che scaturisce un interrogativo fondamentale: tale mappa, infatti, non sembrerebbe riguardale le cosiddette curve di isorischio delle attuali due piste 35L e 35R, ma lo scenario delle curve di isorischio del masterplan con le tre piste. Con una spalmatura dei voli di uno scenario ben diversificato rispetto al volume di traffico sulle odierne due piste (con Bridge e senza). Perché? Quale la ragione? Non sono state modelizzate le curve del “rischio terzi” e/o tali scenari non sono stati ancora divulgati? 15 Novembre 2019

Aeroporti di Puglia e il Piano Emergenza Aeronautico, ma non è il PEE?

Da Bergamo, invece, il Protocollo di intesa per il PEE! Con una conferenza stampa Aeroporti di Puglia ha presentato oggi 14 Novembre il volume "Maxi emergenza – Prevenzione e gestione dell’incidente aeronautico", in sostanza una procedura/questione che ogni aeroporto dovrebbe aver concepito nel PEE, ovvero nel Piano Emergenza Esterno e/o aeronautico degli scali aerei della Regione Puglia.

Gli eventi aeronautici che potrebbero implicare tali interventi, perciò conseguenti a “incidenti” che accadono all'esterno del sedime aeroportuale. Situazioni che potrebbero verificarsi in relazione alla loro gravità - Regolamento (UE) n. 376/2014, ex Regolamento (UE) n. 996/2010 - da evento (incident); incidente (accident); inconveniente grave (serious incident).

La presentazione è avvenuta nella sala conferenza dell’aeroporto Karol Wojtyla di Bari, alla presenza di rappresentati delle Istituzioni, degli Enti di Stato e del comparto aeronautico. Con interventi del Presidente del Comitato Regionale Protezione Civile, Ruggiero Mennea, del Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile e del Direttore Generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò.

Perché tanta evidenza ad una procedura che, dovrebbe essere stata adottata nella totalità degli aeroporti del Belpaese?

Le oltre 100 pagine del testo “Maxi-emergenza Gaetano Dipietro - Cosima Nastasia Jenny Gioffrè

Presentazioni di Guido Francesco Villa e Donato D’Auria, avrebbero, tuttavia, una prima edizione del Luglio 2019.

Il testo sopracitato sarebbe stato curato da Gaetano Dipietro Past-Presidente Nazionale Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi Direttore U.O.C. Centrale Operativa Sovraprovinciale 118 Bari-BAT A.O.U. Policlinico Bari Cosima Nastasia Safety Manager Aeroporti di Puglia S.p.A. Giovanna (Jenny) Gioffrè Psicoterapeuta esperta in Psychological Disaster Management Dipartimento di Salute Mentale di Messina, la materia è stata efficacemnte sintetizzata, ma diventa decisiva la predispisizione delllo stesso Piano di Emergenza Esterno in relazione all'incidente aeronautico.

La materia e tale predisposizione organizzativa non solo per gli aeroporti ma anche per le aziende a rischio di incidente rilevante, dovrebbe esere stata attivata da tempo e, regolarmente, sperimentata con esercitazioni almeno ogni 12 mesi. Nelle Prefetture di ogni aeroporto in realtà dovrebbe, peraltro, essere stato adottato il Piano di Emergenza Esterna (PEE).

Interventi di emergenza su aeromobili per:

Emergenza per incidente ad elevato impatto

Emergenza per incidente a basso impatto (con o senza incendio)

Emergenza per interruzione decollo

Emergenza per avaria carrello (anter.,poster., dx,sx)

Emergenza per incendio a bordo

Emergenza per incendio motore

Emergenza per avaria impianto pressurizzazione

Emergenza per incendio carrello (freni surriscaldati, scoppio dei pneumatici)

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA

LA PROVINCIA DI BERGAMO,

LA PREFETTURA DI BERGAMO

E I COMUNI INTERESSATI PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PROVINCIALE PER L’AEROPORTO INTERNAZIONALE “IL CARAVAGGIO” DI ORIO AL SERIO.

IL GIORNO 8 DEL MESE DI GIUGNO DELL’ANNO 2012 TRA LA PROVINCIA DI BERGAMO, CON SEDE A BERGAMO IN VIA T. TASSO N. 8 (C.F. 80004870160) QUI RAPPRESENTATA DALL’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE FAUSTO CARRARA, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 166 DEL 29/05/2012

LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO NELLA PERSONA DEL PREFETTO PRO-TEMPORE, CAMILLO ANDREANA

I COMUNI NELLA PERSONA DEL SINDACO O DI UN SUO DELEGATO:

AZZANO SAN PAOLO

BAGNATICA BERGAMO

BRUSAPORTO

GRASSOBBIO

ORIO AL SERIO

SERIATE

ZANICA

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 (Oggetto) Finalità del presente protocollo è definire tra le parti i termini e le modalità per la redazione del piano di emergenza provinciale per l’Aeroporto Internazionale “Il Caravaggio” di Orio al Serio integrato con i singoli piani di emergenza dei Comuni interessati, che semplifichi i rapporti tra gli enti e contribuisca ad offrire risposte rapide ed efficaci alle eventuali situazioni di emergenza derivanti da incidenti aerei al di fuori del sedime aeroportuale. Con la stipula del presente protocollo, le parti prendono atto che l’adozione del piano di emergenza provinciale per il rischio di incidente aereo esterno all’area aeroportuale - nel rispetto delle nuove normative e, in particolare, delle linee guida di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2006 – comporterà la sostituzione del vigente piano prefettizio, approvato con decreto del Prefetto di Bergamo n. 43/002/6.5/P.C./Gab in data 7 marzo 2002 e, quindi, antecedente alla redistribuzione delle competenze in materia di protezione civile.

Art.2 (Impegni dei soggetti sottoscrittori del protocollo di intesa) I soggetti firmatari dell’intesa si impegnano a collaborare alla redazione del piano in relazione alla proprie competenze: 4 istituendo un gruppo di lavoro tecnico tra le parti con enti/strutture operative interessate dal piano; elaborando procedure operative condivise al fine di garantire il governo delle emergenze ponendo particolare attenzione al flusso di informazioni degli enti e all’utilizzo delle risorse umane e strumentali. In particolare:

a) la Provincia attua il coordinamento generale nella redazione del piano, delle attività e il necessario flusso di informazioni; istituisce e convoca il gruppo di lavoro tecnico con enti/istituzioni coinvolte nella redazione del piano; definisce un crono programma dei lavori; individua le aree interessate dalla redazione del piano; elabora il piano sia per quanto riguarda la parte testuale che cartografica; consegna ai soggetti partecipanti il gruppo di lavoro la bozza del documento e raccoglie le eventuali osservazioni; modifica la bozza del documento con le osservazioni del gruppo di lavoro condivise; distribuisce al gruppo di lavoro ed enti/istituzioni interessati la versione finale del documento; approva con delibera di consiglio il documento finale del piano ; si occupa della divulgazione del piano ad enti/istituzioni interessati attraverso il sito internet della Provincia, anche attraverso il portale cartografico SITER@;

b) la Prefettura Fatte salve le specifiche competenze ad essa assegnate dalla vigente normativa di protezione civile: concorre nell’attività di coordinamento generale e partecipa al gruppo di lavoro per la redazione del piano; condivide procedure operative e di comunicazione con Provincia al fine di garantire una efficace e efficiente interazione; supporta la Provincia nel recupero di tutte le informazioni e dati utili dagli enti/istituzioni in particolare per le forze statali per la redazione del piano; mette a disposizione le informazioni necessarie e utili in suo possesso per la redazione del piano; supervisiona la bozza di piano elaborata dalla Provincia, anche formulando eventuali osservazioni;

c) i Comuni interessati partecipano al gruppo di lavoro per la redazione del piano; mettono a disposizione le informazioni e dati in loro possesso necessarie e utili per la redazione del piano; forniscono osservazioni alla bozza di piano elaborata dalla Provincia; integrano nelle forme ritenute più opportune i propri piani di emergenza comunali con le informazioni contenute nel documento di piano approvato; 5 elaborano le cartografia di rispettiva competenza; approvano la parte di propria competenza relativa al Piano Comunale di Emergenza - rischio aeronautico; In particolare il Comune di Bergamo fornisce la struttura di base testuale e cartografica per la redazione della pianificazione di livello comunale.

Art.3 (Durata) La durata del presente protocollo è fissata dalla data di sottoscrizione del presente atto fino all’approvazione del piano da parte del Provincia.

Art.4 (Controversie) Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all’adempimento del presente atto, competente è il Foro di Bergamo. 14 Novembre 2019

Aeroporto Parma, voli, pista allungata e scalo chiuso

Tra un masterplan e un Piano di Rischio da integrare con “The Mall”! Ma cosa sta accadendo all'aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma. Ma l'ENAC è al corrente dei lavori in corso? L'ultima notizia di queste ultime giornate, tuttavia, segnala che lo scalo resterà chiuso fino al 13 novembre per lavori di rifacimento della pista. Una sorta di manutenzione/nuove opere, iniziata il 3 Novembre con oltre 150 operai e 80 mezzi per un costo di circa 3,6 milioni di Euro sarebbe. Ma sarebbe una prima fase di lavori, un primo cantiere con un obiettivo: l'allungamento della pista.

Quale sarà la lunghezza pista del Verdi? Solo di ulteriori 120metri e/o per un dimensionamento totale pari a 2800metri?

I media segnalano come il comitato Nocargo Parma abbia presentato a riguardo un esposto in Procura chiedendo "indagini approfondite in merito alle dichiarazioni dei vertici di Sogeap sull'allungamento di 120 metri della pista".

Ma a fronte dell'attesa dell'integrazione del Piano di Rischio, dopo che l'iniziale delibera del Commissario Straordinario Ciclosi n. 143 del 28.02.2012 - pur di fronte alle modifiche adottate da ENAC con l'aggiornamento del 27.10.2011 al Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti (con le zone di tutela D) - per quale ragione il nuovo masterplan e l'ex area Salvarani non sono state sottoposti all'evidenza di tali vincoli?

Se ENAC in data 20 dicembre 2017 aveva formalmente richiesto l'integrazione del Piano di Rischio Aeroportuale; con il riscontro riguardante le delibere del Comune di Parma, con le autorizzazioni al Centro Commerciale Parma Urban District e la permanenza del masterplan, entrambi i cantieri non avrebbero dovuto essere bloccati?

Il Comune di Parma ha forse deliberato la Zona D e l'etensione della C ottenendo da ENAC l'autorizzazione all'estensione della pista e, nel contempo, alla costruzione del The Mall? La compatibilità con i vincoli del Piano di Rischio aeroportuale assicurano entrambe le progettualità? Sembrerebbe improbabile. Le Zone di tutela C e D sono precise e rigorose. Gli interrogativi posti sono numerosi e abbisognano di risposte esaurienti quanto inequivoche.

Nel quadro delle soprastanti evidenze è indispensabile proporre - come esempio – e illustrare le restrizioni ed i vincoli elencati da uno dei Comuni aeroportuali che hanno deliberato sul Piano di Rischio:

Zona di tutela C

All’interno dell’area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; palazzi edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

(b) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv);(c) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato";

(d) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);

(e) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre);

(f) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;

(g) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;

(h) servizi per la formazione universitaria.

 

Zona di tutela D.

All’interno dell’area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; palazzi edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

(b) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv);

(c) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato".;

(d) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);

(f) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre) con più di 400 utenti contemporanei. 9 Novembre 2019

Aeroporti, ENAC, Piano di Rischio, Rischio Terzi

Tra i 38 scali del PNA quanti hanno ottemperato agli Art. 707 e Art. 715 del CdN? Come è noto nel 2011, dopo la validazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dello "Studio sullo sviluppo futuro della rete aeroportuale nazionale" l'Enac “ha redatto una proposta di Piano Nazionale degli Aeroporti contenente le scelte strategiche finalizzate a dotare il Paese di uno strumento programmatico in grado di orientare gli investimenti delle società di gestione aeroportuale e di creare al contempo le condizioni per una maggiore intermodalità in linea con gli standard europei”. In seguito ( www.mit.gov.it/comunicazione/news/piano-aeroporti ) “il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame definitivo d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni, sentita l’Agenzia del Demanio, con il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 698 del codice della navigazione.

Il decreto individua gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Il provvedimento è finalizzato allo sviluppo del settore all’interno di una governance che contemperi le esigenze della domanda di traffico nazionale e internazionale con quelle di sviluppo dei territori, di potenziamento delle infrastrutture necessarie, di utilizzo proficuo delle risorse pubbliche impiegate e di efficientamento dei servizi di navigazione aerea e degli altri servizi resi in ambito aeroportuale.

L’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato, si pone, inoltre, in linea con la programmazione nazionale del settore nonché con la razionalizzazione delle infrastrutture aeroportuali e dei relativi servizi.

In linea con l’obiettivo di razionalizzazione del settore, il provvedimento individua dieci bacini di traffico omogeneo, secondo criteri di carattere trasportistico e territoriale. All’interno di questi, identifica 38 aeroporti di interesse nazionale, scelti sulla base di criteri riconducibili al ruolo strategico, all’ubicazione territoriale, alle dimensioni e tipologia di traffico e all’inserimento delle previsioni dei progetti europei della rete Treanseuropea dei trasporti.

Tra gli aeroporti di interesse nazionale, viene poi riconosciuta una particolare rilevanza strategica a 12 di essi, tra i quali sono stati individuati tre gate internazionali: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia.

I 12 aeroporti di  particolare rilevanza strategica sono stati individuati dando priorità:

- agli aeroporti inseriti nella rete centrale Transeuropea e tra questi, innanzitutto ai gate intercontinentali.

- agli aeroporti inseriti nella rete globale Transeuropea con maggiori dati di traffico.

Questa, per esteso, la classificazione individuata. Dieci bacini di traffico nazionale con 38 aeroporti di interesse nazionale

Nei “dieci bacini di traffico nazionali” individuati, vengono indicati  “gli aeroporti di interesse nazionale”: Nord Ovest (Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Bergamo, Genova, Brescia, Cuneo); Nord Est (Venezia, Verona, Treviso, Trieste); Centro Nord (Bologna, Pisa, Firenze, Rimini, Parma, Ancona); Centro Italia (Roma Fiumicino, Ciampino, Perugia, Pescara); Campania (Napoli, Salerno), Mediterraneo / Adriatico (Bari, Brindisi, Taranto); Calabria (Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone); Sicilia orientale (Catania, Comiso); Sicilia occidentale (Palermo, Trapani, Pantelleria, Lampedusa); Sardegna (Cagliari, Olbia, Alghero).

Dodici aeroporti che rivestono particolare rilevanza strategica

Per ognuno dei dieci bacini, vengono indicati gli aeroporti “che rivestono particolare rilevanza strategica”: Milano Malpensa e Torino; Venezia; Bologna, Firenze/Pisa; Roma Fiumicino; Napoli; Bari; Lamezia Terme; Catania; Palermo; Cagliari.

Tre aeroporti che rivestono il ruolo di gate intercontinentali. Tra questi aeroporti, tre vengono individuati come “aeroporti che rivestono il ruolo di gate intercontinentali”: Roma Fiumicino, quale “primario hub internazionale”; Milano Malpensa; Venezia”.

In conclusione del pronunciamento del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in rapporto ad una realtà operativa in costante crescita dei voli, con l'ipotizzato raddoppio nell'arco di 20anni, al fine di salvaguardare i livelli di sicurezza della stessa Navigazione Aerea e a tutela delle popolazione e della Comunità dei cittadini che vivolo e/o transitano nell'intorno delle piste, non sarebbe indispensabile conoscere l'elenco degli aeroporti che dispongono integralmente del Piano di Rischio (Art. 707 CdN) e, in aggiunta delle piste che sono state sottoposte all'analisi del Rischio terzi (Art. 715 CdN), ovvero alla mappa delle curve di isorischio? ENAC a questo punto dovrebbe rendere disponibile on-line il panorama completo di tali adozioni. Indicando anche le eventuali eccezioni che riguardano le piste con un nuemro di voli inferiori a 50mila/anno ma, comunque interessati al risk-assessment per le criticità esistenti. 5 Novembre 2019

Aeroporti e Piano di Rischio: Zone A e B, le attività limitate!

Cosa accade per i Comuni che hanno ignorato il PRA e le curve di isorischio sono mancanti? Dopo aver illustrato i vincoli, le limitazioni ed i divieti riguardanti le Zone D e C del Piano di Rischio Giovedì 24 Ottobre, con questi brevi note riassuntive ne completiamo l'elenco sommario.

I Comuni aeroportuali dopo aver adottato la normativa del Piano di Rischio Aeroportuale secondo le disposizioni di cui agli art. 707 e 715 del Codice della Navigazione, come prescritto dal Regolamento per la Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti Edizione devono predisporre gli elaborati costitutivi del Piano di Rischio Aeroportuale-PRA.

I documenti del PRA sono costituiti dalla Relazione illustrativa e dalle Planimetria generale con individuazione delle zone di tutela e dalla Planimetria generale con individuazione delle zone di tutela (art. 707 c.5), delle curve di isorischio attuali e future (art. 715) e delle previsioni degli strumenti urbanistici.

I conseguenti strumenti urbanistici comunali dispongono le zone di tutela e pianificano anche l'eventualità delle severe implicazioni derivate dalle curve di isorischio attuali e future (art. 715). Cosa accade quanto queste adozioni, Art. 707 e 715 CdN non sono adottate e/o coerenti?

ENAC e/o altro Istituto interviene e impone gli obblighi di legge e, magari, in attesa del loro completamento, al fine di salvaguardare la navigazione aerea (safety) e per tutelare i cittadini residenti, revocano e/o declassificano la certificazione dell'aeroporto? Ma sono interrogativi che gli amministratori locali (sindaci) e territoriali, oltre alle comunità dei cittadini residenti dovrebbero porsi.

Per inquadrare le restrizioni derivate dalle Zone C e D è indispensabile presentare uno stralcio specifico di uno dei Comuni aeroportuali italiani che hanno deliberato le prescrizioni dell'Art. 707 del CdN. La rispondenza all'Art. 715 del CdN invece è conseguente ad una corretta mappa delle Curve di Isorischio. Dove disponibile e aggiornata al volume di traffico e movimenti sulle singole testate pista.

 

Disposizioni normative per le zone di tutela

 

Disposizioni generali. Le parti di territorio comunale ricadenti entro le zone di tutela del PRA mantengono la classificazione urbanistica degli strumenti vigenti e sono inoltre fatti salvi gli interventi oggetti di procedimenti avviati, le previsioni urbanistiche che derivano da previgenti sistemi di pianificazione e i contenuti del vigente Accordo territoriale per il Polo funzionale dell'aeroporto. Per le zone comuni ai due strumenti di tutela, di cui agli art. 707 e art. 715, prevale la disciplina più restrittiva.

 

Zona di tutela A.

 

All’interno dell’area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affittacamere;

(1b) abitazioni collettive (collegi, conventi, studentati);

(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; palazzi edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv);

(4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato";

(4c) commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq); sono altresì compresi i "complessi commerciali di vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato";

(4f) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);

(5a) accoglienza in strutture ricettive e alberghiere di cui alla Lr 16/2004 con esclusione delle attività individuate nella categoria funzionale residenziale;

(5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate (campeggi, area sosta camper);

(6) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre;

(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;

(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;

(7c) servizi per la formazione universitaria;

(7d) servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico aggregati in colonie organizzate unitariamente;

Sono ammessi sugli edifici residenziali esistenti interventi di adeguamento fisico e funzionale senza aumento di superficie utile, nonché il mutamento di destinazione verso usi non residenziali compatibili con le zone di tutela del PRA e del Rue, nel rispetto degli indici esistenti.

In particolar modo, per gli edifici esistenti, così definiti dai vigenti strumenti urbanistici, destinati interamente o in parte ad attività non compatibili con la zona di tutela “A”, è ammissibile il mutamento di destinazione d’uso esclusivamente verso usi non residenziali e compatibili con la zona di rischio. Per tutti gli altri usi e per gli interventi ammessi sugli edifici vale quanto previsto dalla disciplina degli Ambiti del Rue.

 

In riferimento, invece, al Sistema di Attrezzature e Spazi collettivi, ovvero ai servizi urbani non cartografati disciplinate dal Titolo I – Parte 2 “Spazio aperto pubblico e d’uso pubblico” e dal Titolo II – Parte 2 “Attrezzature e Infrastrutture” del Rue vigente che rientrano all’interno delle zone di tutela del P.R.A si ritiene che le disposizioni di cui agli artt. 40, e 45 del Rue potranno essere attuate qualora non comportino aumenti del carico antropico esistente (ovvero incremento del numero degli utenti).

In particolare all’interno delle aree denominate “RUR” non è ammissibile la realizzazione di nuovi volumi e quindi interventi riconducibili alla nuova costruzione.

Non sono consentite localizzazioni di nuova capacità insediativa proveniente da altri ambiti all’interno della zona di tutela in esame.

Infine, circa la disciplina perequativa di cui all’art. 39 del PSC, è prevista, per le aree comprese tra le “aree da acquisire tramite perequazione urbanistica”, all’interno della zona di tutela “A”, la non ammissibilità di nuovi insediamenti residenziali e non residenziali riconducibili alle attività sensibili e pertanto il potenziale edificatorio con destinazione d’uso residenziale e non residenziale citato di tali aree dovrà essere insediato al di fuori della zona di tutela suddetta.

 

Zona di tutela B

 

All’interno dell’area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; palazzi edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv);

(4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato";

(4f) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio).

(6) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre;

(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;

(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;

(7c) servizi per la formazione universitaria.

Sugli edifici esistenti, così definiti dai vigenti strumenti urbanistici, è consentito

in base ai vigenti strumenti:

• l’insediamento di attività residenziali mediante interventi di nuova costruzione per ampliamento), ristrutturazione o mutamento di destinazione d’uso di edifici esistenti,

• l’incremento della superficie utile esistente per usi residenziali.

Sono consentiti inoltre per gli edifici esistenti, così definiti dai vigenti strumenti urbanistici, a destinazione non residenziale purché compatibili con la zona di rischio, gli interventi ammissibili previsti dalla disciplina d’Ambito dettata dal Rue.

In particolar modo, per gli edifici esistenti destinati interamente o in parte ad attività non compatibili con la zona di tutela “B”, è ammissibile il mutamento di destinazione d’uso esclusivamente verso usi compatibili con la zona di rischio.

In riferimento, invece, al Sistema di Attrezzature e Spazi collettivi, ovvero ai servizi urbani non cartografati disciplinate dal Titolo I – Parte 2 “Spazio aperto pubblico e d’uso pubblico” e dal Titolo II – Parte 2 “Attrezzature e Infrastrutture” del Rue vigente che rientrano all’interno delle zone di tutela del PRA si ritiene che le disposizioni di cui agli artt. 40, e 45 del Rue potranno essere attuate qualora non comportino aumenti del carico antropico esistente (ovvero incremento del numero degli utenti).

In particolare all’interno delle aree denominate “RUR” non è ammissibile la realizzazione di nuovi volumi e quindi interventi riconducibili alla nuova costruzione.

Infine, circa la disciplina perequativa di cui all’art. 39 del Psc, è prevista, per le aree ricomprese tra le “aree da acquisire tramite perequazione urbanistica”, all’interno della zona di tutela “B”, la non ammissibilità di nuovi insediamenti residenziali e non residenziali riconducibili alle attività sensibili e pertanto il potenziale edificatorio con destinazione d’uso residenziale e non residenziale citato di tali aree dovrà essere insediato al di fuori della zona di tutela suddetta.

Per tutti gli altri usi e per gli interventi sugli edifici vale quanto previsto dalla disciplina degli Ambiti del Rue. Non sono consentite localizzazioni di nuova capacità insediativa proveniente da altri ambiti all’interno della zona di tutela in esame. 26 Ottobre 2019

Aeroporti e Piano di Rischio: Zone C e D, le attività limitate!

Cosa accade per i Comuni che hanno ignorato il PRA e le curve di isorischio sono mancanti? I Comuni aeroportuali dopo aver adottato la normativa del Piano di Rischio Aeroportuale secondo le disposizioni di cui agli art. 707 e 715 del Codice della Navigazione, come prescritto dal Regolamento per la Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti Edizione devono predisporre gli elaborati costitutivi del Piano di Rischio Aeroportuale-PRA.

I documenti del PRA sono costituiti dalla Relazione illustrativa e dalle Planimetria generale con individuazione delle zone di tutela e dalla Planimetria generale con individuazione delle zone di tutela (art. 707 c.5), delle curve di isorischio attuali e future (art. 715) e delle previsioni degli strumenti urbanistici.

I conseguenti strumenti urbanistici comunali dispongono le zone di tutela e pianificano anche l'eventualità delle severe implicazioni derivate dalle curve di isorischio attuali e future (art. 715). Cosa accade quanto queste adozioni, Art. 707 e 715 CdN non sono adottate e/o coerenti?

ENAC e/o altro Istituto interviene e impone gli obblighi di legge e, magari, in attesa del loro completamento, al fine di salvaguardare la navigazione aerea (safety) e per tutelare i cittadini residenti, revocano e/o declassificano la certificazione dell'aeroporto? Ma sono interrogativi che gli amministratori locali (sindaci) e territoriali, oltre alle comunità dei cittadini residenti dovrebbero porsi.

Per inquadrare le restrizioni derivate dalle Zone C e D è indispensabile presentare uno stralcio specifico di uno dei Comuni aeroportuali italiani che hanno deliberato le prescrizioni dell'Art. 707 del CdN. La rispondenza all'Art. 715 del CdN invece è conseguente ad una corretta mappa dellel Curve di Isorischio. Dove disponibile e aggiornata al volume di traffico e movimenti sulle singole testate pista.

 

Zona di tutela C.

All’interno dell’area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; palazzi edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

(b) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv);(c) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato";

(d) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);

(e) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre);

(f) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;

(g) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;

(h) servizi per la formazione universitaria.

 

Zona di tutela D.

All’interno dell’area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; palazzi edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

(b) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv);

(c) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato".;

(d) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);

(f) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre) con più di 400 utenti contemporanei. 24 Ottobre 2019

Aeroporto Malpensa, il Comitato di Varallo Pombia e la Zona D di Lonate Pozzolo

Ancora un Comunicato rilevante, quanto “impertinente”! In data 16 Ottobre il Comitato Aerei Varallo Pombia ha emanato l'ennesimo comunicato stampa, stavolta è stata focalizzata la questione del Piano di Rischio e il ritardo esecutivo da parte del Comune di Lonate Pozzolo. Una curiosa anomalia che non ha impedito l'operazione dei tre mesi del “Bridge”. L'ENAC infatti ha, comunque, autorizzato l'incremento temporaneo dei voli giornalieri.

Ma è una materia, almeno in altri aeroporti, che è stata sottoposta al giudizio della Magistratura.

L’art. 707, c. 5, del Codice della Navigazione, come modificato dal D. Lgs. 09.05.2005 n. 96, recita: “Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni  relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa,  conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle  proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio,  adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.”

Ma sono indispensabili alcuni interrogatividi base.

Cosa potrebbe accadere quando uno o più Comuni non hanno avviato e/o completato l'adozione, sono inadempienti? Quali sono le ricadute sull'attività aerea? ENAC interviene con qualche sanzione e/o limitazione dei voli e/o con qualche declassificazion nella certificazione “aeroportuale”.

Sono tematiche che dovranno essere esplorate, iniziando dal Comunicato del Comitato Aerei Varallo-Pombia, che è stato divulgato sui media locali del varesotto-novarese.

“EASYJET TRAINING CENTER A LONATE POZZOLO, L’ART. 707 CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DUE INTERROGATIVI PER ENAC

Nel febbraio 2013, i cinque Comuni dell’intorno aeroportuale di Malpensa sottoelencati, avevano sottoscritto un documento di 49 pagine denominato “Relazione R01 – Piano di Rischio – Art 707 Codice della Navigazione”, destinato a dare approvazione e adozione al Piano di Rischio di cui all’art. 707 del Codice della Navigazione.

In tale documento si specificava quanto segue:

a) “Viene integralmente recepita la classificazione del territorio nelle zone di tutela A, B, C e D indicate nel Regolamento ENAC del 30 gennaio 2008 modificato con deliberazione del CdA ENAC n.47/2011 in data 20/10/2011, ove le lettere A, B, C e D rappresentano le zone di tutela oggetto di previsione specifica.”

b) “Il Piano coordina i territori di Somma Lombardo e Casorate Sempione, già dotati di tale strumento, nonché con i territori di Cardano al Campo, di Ferno e di Samarate, così come previsto dell’art. 6.7 del Regolamento ENAC”.

c) “Il Comune di Lonate Pozzolo, seppure interessato territorialmente, ha stabilito di non partecipare alla redazione del presente piano di rischio, pertanto non vengono riportate valutazioni di coerenza con gli strumenti urbanistici di detto Comune”.

Il Comune di Lonate Pozzolo – comunque e precedentemente al 2013 – con Delibera n°52 In data 29/11/2008, aveva approvato l’adozione della iniziale variante tecnica al PRG vigente denominata “Piano di Rischio aereo ai sensi dell’Art. 707 del Codice di navigazione, ai sensi della LR 12/2005”, senza peraltro dare poi attuazione alla disposizione correttiva ENAC destinata alla identificazione della zona D laterale fino a 1000 metri dal centro pista, come previsto dalla già succitata deliberazione del CdA ENAC n.47/2011 del 20/10/2011, “ove le lettere A, B, C e D rappresentano le zone di tutela oggetto di previsione specifica”.

Tornando alla Relazione R01 dei cinque Comuni di sedime, la predetta sottolinea:

“Si premette che il Comune di Somma Lombardo è già dotato del Piano di Rischio, redatto congiuntamente con i Comuni di Casorate Sempione e Lonate Pozzolo, ai sensi dell’art. 707 del Codice di Navigazione, approvato da ENAC – Direzione Pianificazione Aeroportuale – con propria comunicazione del 10/04/2009, prot. 0024054/DIRGEN/AP1 (parere favorevole Parco del Ticino del 26/02/2009, prot. 2270/4/82/09 DF/ID)”.

Ed ancora:

“Nonostante il Piano di Rischio approvato sia stato redatto sull’allora vigente strumento urbanistico – Piano Regolatore Generale – a seguito dell’entrata in vigore di ulteriori norme in materia, e considerato che il numero dei Comuni interessati si è ampliato, si ritiene coerente procedere alla redazione di nuovo Piano di Rischio, in sostituzione di quello precedente, al fine di ottenere un Piano omogeneo con tutte le altre Amministrazioni Comunali interessate”.

A fronte delle soprastanti evidenze abbiamo recentemente letto sui giornali che in data 10 Ottobre 2019 a Lonate Pozzolo è stato inaugurato: “Il Training Center diMalpensa, una struttura all’avanguardia e fornita della tecnologia più innovativa del settore. Grazie alla partnership con Cae, a Malpensa i piloti EasyJet potranno usufruire ditre simulatorifull flight che riproducono fedelmente ogni dettaglio delle operazioni di volo, e di un simulatore fix based dedicato alle fasi di addestramento iniziale. Si tratta di simulatori di ultimissima generazione, tra cui il CAE 7000XR FFS equipaggiato con il sistema visual CAE Tropostm 6000XR. EasyJet sarà inoltre cliente di lancio e prima compagnia aerea al mondo ad addestrare i piloti con il nuovo CAE 6000XR”. Oltre ai piloti basati in Italia, il centro sarà utilizzato da personale basato in tutta Europa, “contribuendo a creare un importante indotto economico per il territorio lombardo”. Nel corso dell’anno finanziario 2018, la compagnia ha reclutato 460 piloti”.

A questo punto riteniamo doveroso formulare i seguenti quesiti:

1 – Il Piano di Rischio di Lonate Pozzolo è stato adeguato con la Zona D?

2 – Dove è stato localizzato il “Training Center EasyJet”?

La rilevanza di tali quesiti e l’argomento di cui alle Zone di Rischio A, B, C e D ha diretta correlazione con le Curve di Isorischio-Risk Assessment dell’Aeroporto di Malpensa e conseguentemente con il numero complessivo dei movimenti che tale aeroporto è in grado di sostenere.

Il Presidente del Comitato Avv. Ferruccio Gallanti” 22 Ottobre 2019

Aeroporti, Comuni e il Piano Emergenza Esterno

Scenario safety della navigazione aerea e tutela della Comunità!

Dopo aver deliberato il Piano di Rischio Aeroportuale (Art. 707 CdN), la verifica aggiornata del Piano di Governo del Territorio-PGT, l'analisi del Piano Ostacoli e Limtazione Ostacoli (vedi ENAC), le edificazioni esistenti ed in deroga e aver correlato il database delle Curve di Isorischio (Art. 715 CdN), il ruolo del Comune aeroportuale diventa decisivo.

Con l'approvazione del Piano da parte del Consiglio Comunale e inserimento nel Piano Comunale di Protezione Civile il PEE con l'identificazione e denominazione con l'elenco degli enti coinvolti e i riferimenti, periodicamente, dovrebbe essere modificato e aggiornato il Piano di Emergenza Esterno all'aeroporto. La casistica degli incidenti dovrebbe ipotizzare un evento “crash” esterno al sedime, in una zona a terra/terrestre come in mare. Qualora l'aeroporto/pista sia localizzato nelle prossimità.

ll Piano “Incidente aereo” nasce dall’esigenza di predisporre, in accordo con le vigenti normative, procedure

operative aggiornate per la gestione di questa tipologia di emergenza. La normativa nazionale e regionale, ai comuni è attribuita la predisposizione dei piani comunali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali (art. 108 del D. Lgs. 112/1998) e all’interno dei piani la definizione del quadro dei rischi territoriali e la disciplina dell’organizzazione e delle procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza (L.R. 67/2003).

Per la stesura del presente Piano sono state seguite, in accordo alle normative in materia, le linee guida della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 e della Direttiva del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006 (poi modificata dalla Direttiva del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 23/1/2012) che stabiliscono modalità di intervento e competenze delle diverse strutture chiamate a rispondere all’emergenza in caso di incidenti ferroviari (esplosioni o crolli di strutture o incidenti stradali con coinvolgimento di numerose persone), incidenti in mare, incidenti aerei e incidenti in presenza di sostanze pericolose.

La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 istituisce il Servizio nazionale di Protezione Civile “al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”.

La Legge 12 luglio 2012 n.100 in particolare con gli articoli 3 comma 6 e 15 commi 3bis e 3ter, introduce l’obbligo per il Comune di predisporre ed aggiornare con costanza il piano di emergenza comunale e di approvarlo con delibera del consiglio comunale. Il piano di emergenza deve essere coordinato con gli strumenti di pianificazione territoriale (PGT, PTCP, PTR).

Al Sindaco compete il dovere di informare la popolazione sui rischi presenti sul territorio, sia in normalità che durante l’emergenza. Il piano di emergenza comunale diventa sempre di più un documento pubblico che deve essere conosciuto dall’amministrazione, dal volontario di protezione civile e soprattutto dalla popolazione.

Un buon servizio di Protezione Civile, a qualunque livello, deve garantire, mediante i propri operatori, la massima efficienza nelle operazioni di soccorso e perché l’efficacia degli interventi sia massima, occorre essere attrezzati ed agire con professionalità e tempestività. Affinché le procedure di soccorso, che possono essere caratterizzate da un grado di complicazione crescente in funzione del rischio che si deve affrontare, possano essere rapidamente attivate è necessario che, nell’ambito di ogni Comune, esista una struttura di Protezione Civile, che disponga di una sala operativa e possa contare sulla pronta capacità di risposta degli uffici locali. 18 Ottobre 2019

ENAC dona ad ICAO lo Spatial Distribution of Aircraft Crashes (SDAC)

Un contributo che integra il “Safety Trend Analysis and Reporting System ("iSTARS")” dell'ICAO. La nota ICAO è stata la seguente:

“Italy’s Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) will license and transfer its Spatial Distribution of Aircraft Crashes (SDAC) software to ICAO, following the signing of an agreement by ICAO Secretary General Dr. Fang Liu and the President of ENAC, Mr. Nicola Zaccheo.  

The signing took place on 28 September 2019 and was observed by Mr. Salvatore Sciacchitano, the Alternative Representative of Italy to ICAO. 

The SDAC software will be incorporated into ICAO's integrated Safety Trend Analysis and Reporting System ("iSTARS"), in order to globally share safety information and safety data between ICAO Member States and improve and enhance their safety oversight”.

Anche ENAC ha ribadito e circostanziato questa iniziativa alla quale è seguito il comunicato stampa dello scorso 27 Settembre 2019.

“Nell’ambito dei lavori della 40a Assemblea Generale dell’ICAO – International Civil Aviation Organization - in corso dal 24 settembre al 4 ottobre 2019, il Presidente ENAC Nicola Zaccheo e il Segretario Generale ICAO Fang Liu hanno firmato un Memorandum di Intesa per formalizzare la donazione dell’ENAC all’ICAO di un proprio software per l’analisi e la valutazione degli incidenti registrati nelle aree vicine agli aeroporti.

Si tratta di un software che è stato sviluppato dall’Ente analizzando i report inseriti nelle più qualificate banche dati mondiali nel corso di oltre venti anni e che consente di condurre analisi dettagliate sulle modalità di accadimento degli eventi.

L’applicativo, denominato SDAC – Spatial Distribution of Aircraft Crashes, è basato sugli eventi (accident and incident) registrati in tutto il mondo. L’attuale versione contiene quelli accaduti durante il periodo dal 1996 fino al 2015. Il database comprende più di 1700 eventi e l’aggiornamento avviene ogni tre anni.”

Comunicato Stampa n. 66/2019

“40a Assemblea Generale ICAO: L’ENAC dona all’ICAO software di analisi e valutazione degli incidenti intorno agli aeroporti - La donazione formalizzata con un Memorandum di Intesa firmato dal Presidente dell’ENAC e dal Segretario Generale dell’ICAO

Nell’ambito dei lavori della 40a Assemblea Generale dell’ICAO – International Civil Aviation Organization - in corso dal 24 settembre al 4 ottobre 2019, il Presidente ENAC Nicola Zaccheo e il Segretario Generale ICAO Fang Liu hanno firmeranno domani, 28 settembre, un Memorandum di Intesa per formalizzare la donazione dell’ENAC all’ICAO di un proprio software per l’analisi e la valutazione degli incidenti registrati nelle aree vicine agli aeroporti.

Si tratta di un software che è stato sviluppato dall’Ente analizzando i report inseriti nelle più qualificate banche dati mondiali nel corso di oltre venti anni e che consente di condurre analisi dettagliate sulle modalità di accadimento degli eventi.

“La prevenzione è importante in tutti i campi, fondamentale nell'aviazione – ha commentato il Presidente Nicola Zaccheo. “Le analisi che aiutano a valutare il rischio e a definire le aree di sicurezza intorno al sedime aeroportuale, come quelle che possono essere realizzate con il software che con orgoglio e soddisfazione abbiamo donato all’ICAO, non possono che contribuire in maniera proattiva alla sicurezza del volo”.

L’applicativo, denominato SDAC – Spatial Distribution of Aircraft Crashes, è basato sugli eventi (accident and incident) registrati in tutto il mondo. L’attuale versione contiene quelli accaduti durante il periodo dal 1996 fino al 2015. Il database comprende più di 1700 eventi e l’aggiornamento avviene ogni tre anni.

Lo scorso mese di aprile, lo SDAC era stato presentato in sede ICAO, alla Air Navigation Commission (ANC), da una delegazione dell’ENAC guidata dal Vice Direttore Generale Alessandro Cardi, e aveva riscontrato apprezzamento per le possibilità di analisi sulle diverse tematiche correlate alla safety che lo strumento consente di realizzare.

Lo SDAC costituisce un elemento di riferimento per il miglioramento dei livelli di safety sia in termini di analisi delle modalità di accadimento degli eventi, sia, soprattutto, quale elemento di prevenzione, in quanto supporto da utilizzare al fine delle revisioni regolamentari e tecnologiche.

In ambito ICAO, infatti, il sistema SDAC era stato già utilizzato quale riferimento decisionale per le modifiche e gli aggiornamenti delle previsioni normative dell’Annesso 14 e della documentazione tecnica correlata, finalizzata alla regolazione del settore infrastrutturale.

Nello specifico, il software localizza ogni evento avvenuto rispetto a una pista di volo ideale, fornendone la descrizione, le conseguenze, le modalità operative, le caratteristiche dell’aeromobile, ecc. Lo strumento informatico consente quindi analisi e statistiche attraverso l’utilizzo di appositi sistemi di filtro.

Il software può essere utilizzato per diversi finalità tra cui condurre analisi statistiche sulle modalità di accadimento degli incidenti e studiare le caratteristiche di differenti tipologie di evento come, per esempio, le runway excursion.” 14 Ottobre 2019

Aeroporti, ENAC, Art. 707 e 715, PEA, PEE e PGT

Una realtà che le amministrazioni Comunali e territoriali devono conoscere! Cosa accade quando su uno scalo con oltre 50milavoli/anno (salvo contingenze critiche per scali con voli/anno inferiori) mancano uno o più delle seguenti “imposizioni-standards”, ovvero la zonizzazione del Piano di Rischio A, B, C e D (o senza la zona D nei casi specifici), in aggiunta all'adeguato scenario delle curve di isorischio? Magari anche in relazione al numero dei movimenti per singola pista! Al numero dei decolli e/o atterraggi corrispondente all'utilizzo monodirezionale e/o unidirezionale delle stesse piste di volo.

Il procedimento sopracitato è volto all'adozione del Piano di Rischio Aeroportuale (PdRA), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 707, comma 5, dell'Art. 715 del Codice della Navigazione, dal Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti e dalla Circolare ENAC APT - 33 del 30/08/2010. Tali riscontri operativi sono, comunque, il preludio al Piano del Governo del Territorio – PGT.

La nota ENAC n. 34982/AOC/DIRGEN del 31.05.07 inoltre, avrebbe, evidenziato e imposto la redazione delle mappe a carico degli stessi Gestori aeroportuali. Tali “Linee guida” sono successivamente state aggiornate ed integrate con la REV 1 di cui alla nota ENAC n. 22164/DIRGEN/CAP del 30.03.10 e successiva REV 2, di cui alla nota ENAC n. 93054 del 15.7.11..

L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza della navigazione aerea, prevede – in sostanza - di definire le aree limitrofe agli aeroporti da sottoporre a vincolo per quanto riguarda ostacoli ed altri potenziali pericoli per la navigazione aerea stessa.

Il quadro degli standards indicati da ENAC (ma anche da ICAO ed EASA), infatti, diventa preliminare al fine di delineare il dettaglio del Piano di Emergenza Aeroportuale-PEA e del Piano di Emergenza Esterno-PEE.

In sostanza e in sintesi appare indispensabile sapere quali siano gli aeroporti del Belpaese “certificati” per aver integralmente adottato il “regolamento” ENAC? 11 Ottobre 2019

 

Aeroporti, dallo Stato di allarme, a quello di emergenza a quello dell'incidente

Il contesto del Rischio Terzi ed alcuni interrogativi inevitabili! Come è ben noto ai gestori aeroportuali ed alle amministrazioni dei Comuni extraaeroportuali è stato previsto e realizzato un piano di “Incidente aereo” interno ed esterno al sedime aeroportuale. Le tante normative internazioni (ICAO-EASA) e nazionali (ENAC) hanno predisposto procedure operative aggiornate per la gestione dell’emergenza legata ad un incidente aereo a terra.

Ai Comuni aeroportuali la predisposizione dei piani comunali di emergenza sulla “base degli indirizzi regionali (art. 108 del D. Lgs. 112/1998) e all’interno dei piani la definizione del quadro dei rischi territoriali e la disciplina dell’organizzazione e delle procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza (L.R. 67/2003). Per la stesura del presente Piano sono state seguite, in accordo alle normative in materia, le linee guida della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 e della Direttiva del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006 (poi modificata dalla Direttiva del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 23/1/2012) che stabiliscono modalità di intervento e competenze delle diverse strutture chiamate a rispondere all’emergenza in caso di incidenti ferroviari (esplosioni o crolli di strutture o incidenti stradali con coinvolgimento di numerose persone), incidenti in mare, incidenti aerei e incidenti in presenza di sostanze pericolose”.

Le Norme e Procedure per l’assistenza agli aeromobili in emergenza e per il soccorso ad aeromobili in caso di incidente”, tuttavia, abbisognano di un coordinamento che deve avviare e identificare i tre livelli procedurali di intervento. Le tre procedure, i tre livelli di attivazione quali lo Stato di Allarme, lo Stato di Emergenza e dello Stato di Incidente con quale criterio sono valutati ed allertati e con quali riflessi operativi?

Se lo Stato di Allarme è riferibile ad una “Situazione nella quale si ha ragione di dubitare per la sicurezza di un aeromobile e per i suoi occupanti, quello di Emergenza” rimanda ad una “ Situazione nella quale si ha certezza dello stato di pericolo in cui versa l’aeromobile ed i suoi occupanti, ed in tale “stato debbono essere attuati tutti quei provvedimenti necessari per ridurre i tempi di intervento nel caso in cui l'evento si trasformi in stato di INCIDENTE, la situazione estrema, ovvero, la “Situazione nella quale si è verificato un evento dannoso per l’aeromobile e/o per i suoi occupanti”, a chi tocca decidere?

Quale soggetto specifico tuttavia allerta il livello di intervento e magari segnala “alla Torre di Controllo o dal Duty Manager quando sia accaduto un incidente aeronautico all'interno del sedime aeroportuale o nelle immediate vicinanze dello stesso.”

Quando un velivolo sui piazzali sversa carburante da un'ala per uno scontro con altro mezzo a terra quando lo scoppio di una gomma, in rullaggio e/o in pista, quale dei tre livelli viene “dichiarato”?

Quando, situazione del tutto ricorrente, un velivolo rientra dal volo per un impatto con stormo di volatili quale “Stato” viene attivato? 3 Ottobre 2019

Aeroporti, Art 707, 711 e 715 del CdN e quelle attività sensibili

Indispensabile l'adeguamento/aggiornamento costante del PEE! Come è ben noto, o dovrebbe esserlo per gli amminstraziori dei Comuni aeroportuali, ma anche di qielli dei Comuni sottostanti ai decolli ed atterraggi, deve essere posta particolare attenzione alle attività sensibili, quali “insediamenti ad elevato affollamento” (alberghi, centri commerciali, stadi, ecc.) e nuove edificazioni che, se coinvolte in un incidente, possono creare pericolo di incendio o amplificazione del danno (distributori di carburante, depositi di sostanze infiammabili, industrie chimiche, insediamenti consistenti)”.

Quali analisi e verifiche vanno espletate per le attività pre-esistenti all'adozione al nuovo CdN, perciò in deroga?

Quali iniziative e provvedimenti devono/dovrebbero conseguentemente attivare i Consigli e le Giunte Comunali?

Quali integrazione ai vigente Piano di Rischio Aeroportuale devono essere poste, ad esempio, alle limitazioni contenute nell’Art. 711 del Codice ampiamente descritte e declinate nel Documento approvato con Nota ENAC Prot. n° 133980-P del 21.12.2015?

L'analisi delle criticità associate alle attività di decollo e atterraggio di aeromobili, scenari inevitabili, per una corretta valutazione del rischio sostenibile da parte degli organi competenti, deve, inevitabilmente predisporre elaborati per identificare graficamente la tipologia e la posizione di quelli che sono ritenuti elementi di criticità esistenti.

Tra di queste potrevvero essere evidenziate ad esempio:

presenza d’industria a rischio di incidente rilevante come raffinerie e similari;

presenza di alcuni edifici sensibili e/o luoghi di aggregazione come scuole e istituti vari;

quartieri residenziali e altamente urbanizzati;

attività produttive, artigianali e commerciali;

impianti sportivi (stadio e palazzetto dello sport);

zone attrazione volatili, lagune, itticolture;

centri commerciali e tanto altro.

In relazione all'esistenza di tali insediamenti e attività, necessariamente, dovrebbe essere predisposti ed attivati adeguati Piani di Emergenza Esterni-PEE ai sedimi aeroportuali.

A che punto siamo? 19 Settembre 2019

Aeroporto Malpensa, indagine sullo scontro tra mezzo VVFF e passerrella/pax

A chi tocca “investigare”? A quasi una settimana dall'incidente sui piazzali antistanti al Terminal 1 di Malpensa, ovvero sul mezzo dei VVFF che in movimento nella zona satellite/passerrela/terminal 1 per raggiungere la piazzola 604 per recuperare un collo radioattivo caduto da uno scarico di cargo/bagaglio non si ha notizia dell'apertura di una inchiesta di sicurezza specifca.

A chi toccherebbe? All'ANSV? Alla SEA? Ad ENAC?

Erano circa le 18.30 di Giovedì 12 Settembre e lo scontro occorso nella zona “rampa” è avvenuto mentre era in corso una qualche tipo di di emergenza?

Era forse uno stato di allarme particolare associato ad una specifica tipologia associato ad un “ incidente aeronautico” e/o una situazione che avrebbe potuto evolvere in un “incidente aeronautico”.

Come è noto nel Piano di Emergenza Aeroportuale, solitamente, sono schematicamente individuate tre specifici contesti operativi in grado di attivare i Vigili del Fuoco ed i loro mezzi.

-Stato di incidente - è il caso in cui si sia verificato un incidente nel sedime aeroportuale o nelle aree limitrofe.

-Stato di emergenza – Situazione nella quale si ha certezza dello stato di pericolo in cui versa l’aeromobile in avvicinamento presso l’aeroporto ed i suoi occupanti ed un incidente è ritenuto imminente.

-Stato di allarme - situazione nella quale un aeromobile ha, o si sospetta che abbia problemi la cui entità, di norma, non comporta serie difficoltà nell’effettuazione di un atterraggio in sicurezza.

La procedura attivata Giovedì 12 Settembre, quella che ha reso indispensabile il rapido intervento dei VVFF allo scalo di Malpensa era una di queste? Per saperne qualcosa, comunque, è indispensabile che qualche soggetto preposto apra una specie di “inchiesta di sicurezza”. 17 Settembre 2019

Aviosuperfici e Piano di Rischio

Quanti sono i Comuni ancora inadempienti? “Le dimensioni della pista di volo sono 800 x 23 metri. La struttura complessiva comprende aule, ristorante,

uffici e foresteria. E' l’aeroporto di Lugo localizzato in prossimità della frazione di Villa S.Martino, in via ripe di Bagnara al n.4; l’area aeroportuale si sviluppa sul territorio di due comuni, Lugo e Bagnara di Romagna, l’esercente è l’“Aero Club Francesco Baracca di Lugo” associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, ente didiritto privato con personalità giuridica DPR 183 del 27.02.80 in G.U. 135 del 19.5.80.

I corsi per le licenze di pilotaggio dell’Aero Club, che mette a disposizione aerei e istruttori, hanno

certificazione ATO dal giugno 2003; la scuola dell'Aero Club di Lugo è pienamente rispondente agli elevatistandard richiesti dalla regolamentazione europea.

La F.T.O. (Organizzazione di Addestramento) della "Scuola Nazionale Elicotteri", è ubicata sull’aeroporto di Villa S.Martino di Lugo di Ravenna, fornisce un addestramento completo e con la certificazione di FTO permette di poter lavorare su tutto il territorio europeo.

Il codice aeroportuale ICAO, codice di quattro lettere, utilizzato per indicare gli aeroporti è LIDG”.

Entrambi i Comuni di sedime hanno deliberato il Piano di Rischio Aeroportuale (PRA), il Comune di Lugo di Romagna lo ha fatto con la Delibera di Consiglio n. 35 del 28/04/2016 -Prot. n. 2016/7708 del 12/05/2016.

Quanti altri Comuni delle aviosuperfici elencate lo hanno fatto?

Aviosuperfici (elenco by Wikipedia):

 

Abruzzo

Aviosuperficie Avio 40 - Luco dei Marsi (AQ)

Aviosuperficie Celano - Celano (AQ)

Aviosuperficie Il Pratone - Carsoli (AQ)

Aviosuperficie L'Aquila - Poggio Picenze (AQ)

Aviosuperficie La porta delle aquile - Alanno (PE)

Aviosuperficie Parchi d'Abruzzo - Corfinio (AQ)

Aviosuperficie Val Vibrata - Corropoli (TE)

Aviosuperficie Villa Selva Airpark - Civitella del Tronto (TE)

Basilicata

Aviosuperficie Enrico Mattei - Pisticci (MT)

Aviosuperficie Falcone - Villaggio Gaudiano (PZ)

Aviosuperficie Grumentum - Grumento Nova (PZ)

Aviosuperficie Pantano di Pignola - Pignola (PZ)

Calabria

[Aviosuperficie Alicalabria - Rombiolo (VV)

Aviosuperficie Cosenza - Bisignano (CS)

Aviosuperficie Franca - Cotronei (KR)

Aviosuperficie Pasquale Domestico - Castrovillari (CS)

Aviosuperficie Scalea - Scalea (CS)

Aviosuperficie Sibari Fly - Cassano all'Ionio (CS)

Campania

Aviosuperfice Acerra - Acerra (CE)

Aviosuperficie Alivallo - Teggiano (SA)

Aviosuperfice Altavilla Airfield - Altavilla Silentina (SA)

Aviosuperficie Area 69 - Pontelatone (CE)

Aviosuperficie del sole - Pontecagnano Faiano (SA)

Aviosuperficie Ditellandia - Castel Volturno (CE)

Aviosuperfice Fly Club - Sant'Agata de' Goti (BN)

Aviosuperficie La Selva - Vitulazio (CE)

Aviosuperfice Skyufita - Frigento (AV)

Aviosuperfice Oasi di Peppe - Capaccio Paestum (SA)

Aviosuperficie Benevento-Olivola - Benevento

Aviosuperfice Rains Club - Caiazzo (CE)

Aviosuperficie Umberto Nobile - Sessa Aurunca (CE)

Aviosuperficie Volturno Fly - Limatola (BN)

Emilia-Romagna

Aviosuperficie Aeroclub Piacenza - Gragnano Trebbiense (PC)

Aviosuperficie Ali di Classe - Lido di Classe (RA)

Aviosuperficie Aviodelta - Felino (PR)

Aviosuperficie Banda Bassotti - Concordia sulla Secchia (MO)

Aviosuperficie Castellazzo - Reggio Emilia

Aviosuperficie Cortina di Alseno - Alseno (PC)

Aviosuperficie Deltaland - San Possidonio (MO)

Aviosuperficie Estense Aer Club - Finale Emilia (MO)

Aviosuperficie Friel Ostellato - Ostellato (FE)

Aviosuperficie Guglielmo Zamboni - Ozzano dell'Emilia (BO)

Aviosuperficie Il Gabbione - Conselice (RA)

Aviosuperficie Il Go - Agazzano (PC)

Aviosuperficie Le Caninaglie - Agazzano (PC)

Aviosuperficie Lyra 34 - Lugo (RA)

Aviosuperficie Molinella - Molinella (BO)

Aviosuperficie Reno Air Club - Argelato (BO)

Aviosuperficie Rubbiano - Solignano (PR)

Aviosuperficie Santarcangelo - Santarcangelo di Romagna (RN)

Aviosuperficie Sassuolo - Sassuolo (MO)

Aviosuperficie Tabularia - Poviglio (RE)

Aviosuperficie Valle Gaffaro - Codigoro (FE)

Aviosuperficie Vraglia - Imola (BO)

Friuli-Venezia Giulia

Aviosuperficie AS 77 - Mortegliano (Mediofriuli)

Aviosuperficie Associazione Volo Chiasiellis - Mortegliano (Mediofriuli)

Aviosuperficie Fly & Joy - Premariacco (Natisone)

Aviosuperficie La Comina - Pordenone

Aviosuperficie Piancada - Palazzolo dello Stella (Riviera - Bassa Friulana)

Aviosuperficie Pittini A.V.R.O. - Osoppo (Collinare)

Aviosuperficie Pravisdomini - Pravisdomini (Sile e Meduna)

Aviosuperficie Trivignano Udinese - Trivignano Udinese (Agro Aquileiese)

Lazio

Aviosuperficie Ali Nettuno - Nettuno (RM)

Aviosuperficie Alicocco - Ferentino (FR)

Aviosuperficie Alisoriano - Soriano nel Cimino (VT)

Aviosuperficie Alituscia - Vejano (VT)

Aviosuperficie Amici del Volo - Alvito (FR)

Aviosuperficie Arma - Nettuno (RM)

Aviosuperficie Aviocaipoli - Gallicano nel Lazio (RM)

Aviosuperficie Carocci - Nepi (VT)

Aviosuperficie Condor - Latina

Aviosuperficie Divinangelo Primo - Sezze (LT)

Aviosuperficie Easy Flyte - Capena (RM)

Aviosuperficie Fiano Romano - Fiano Romano (RM)

Aviosuperficie Fly Center - Aprilia (LT)

Aviosuperficie Fly Roma - Monte Compatri (RM)

Aviosuperficie Fonte di Papa - Roma

Aviosuperficie Gallese Santa Lucia - Gallese (VT)

Aviosuperficie Giardini di Corcolle - Roma

Aviosuperficie La Bagnara - Monte San Giovanni Campano (FR)

Aviosuperficie La Celsetta - Campagnano di Roma (RM)

Aviosuperficie La Torre - Artena (RM)

Aviosuperficie Monti della Tolfa - Tolfa (RM)

Aviosuperficie Ocria - Orte (VT)

Aviosuperficie Pegaso Club 2000 - Pontinia (LT)

Aviosuperficie Pegaso Flying Club - Ceccano (FR)

Aviosuperficie Ponte Galeria LIAD - Roma

Aviosuperficie di Roma Nord Capena - Capena (RM)

Aviosuperficie Sabaudia - Sabaudia (LT)

Aviosuperficie San Lazzaro - Tuscania (VT)

Aviosuperficie Santa Bruna - Corchiano (VT)

Aviosuperficie Santo Stefano - Anguillara Sabazia (RM)

Aviosuperficie Tucano - Fiano Romano (RM)

Aviosuperficie Umiltà - Nepi (VT)

Aviosuperficie Vall'Ornara - Roma

Aviosuperficie Valle Santa - Rieti

Aviosuperficie Vallicella - Sutri (VT)

Liguria

Non sono presenti aviosuperfici riconosciute dall'ENAC

Lombardia

Aviosuperficie Airone - Origgio (VA)

Aviosuperficie Albairate - Albairate (MI)

Aviosuperficie Cogliate - Cogliate (MB)

Aviosuperficie Baialupo - Cassano d'Adda (MI)

Aviosuperficie Caiolo - Caiolo (SO)

Aviosuperficie Carzago Riviera - Calvagese della Riviera (BS)

Aviosuperficie Cascina Permuta - Vigevano (PV)

Aviosuperficie Cascina Viscontina - Vigevano (PV)

Aviosuperficie Ceresara - Ceresara (MN)

Aviosuperficie Città di Curtatone - Curtatone (MN)

Aviosuperficie Club Astra - Mezzana Bigli (MN)

Aviosuperficie Dovera - Dovera (CR)

Aviosuperficie Ea del parco - Anzano del Parco (CO)

Aviosuperficie Eroma - Lonato del Garda (BS)

Aviosuperficie Kong - Monte Marenzo (LC)

Aviosuperficie La Ceriella - Castello d'Agogna (PV)

Aviosuperficie La Speziana - Spessa (PV)

Aviosuperficie Le Panizze - Lonato del Garda (BS)

Aviosuperficie Lodi - Cornegliano Laudense (LO)

Aviosuperficie Luciano Sorlini S.p.A. - Calvagese della Riviera (BS)

Aviosuperficie Massalengo - Cornegliano Laudense (LO)

Aviosuperficie Navigli - Abbiategrasso (MI)

Aviosuperficie Naviglio Grande - Massalengo (LO)

Aviosuperficie Padenghe - Moniga del Garda (BS)

Aviosuperficie Pradelle - Torbole Casaglia (BS)

Aviosuperficie Punto Volo Torlino - Torlino Vimercati (CR)

Aviosuperficie Quattroruote - Vidigulfo (PV)

Aviosuperficie Rocca Bertana - Rodigo (MN)

Aviosuperficie Rosangeles - Rosate (MI)

Aviosuperficie San martino di Ceresara - Ceresara (MN)

Aviosuperficie Santa Lucia - Comezzano-Cizzago (BS)

Aviosuperficie Settefrati - Rodigo (MN)

Aviosuperficie Silvio Scaroni - Bedizzole (BS)

Aviosuperficie Umberto Mascioni - Cuvio (VA)

Aviosuperficie Vigarolo - Borghetto Lodigiano (LO)

Aviosuperficie Volare Onlus - Ghedi (BS)

Marche

Aviosuperficie Del Fermano - Fermo

Aviosuperficie Bore in Chienti - Corridonia (MC)

Aviosuperficie Guido Paci - Montegiorgio (FM)

Aviosuperficie Madonna di Loreto - Recanati (MC)

Aviosuperficie Rancia - Tolentino (MC)

Aviosuperficie San Cassiano - Fabriano (AN)

Aviosuperficie Sant'Anna - Montecassiano (MC)

Aviosuperficie Tronto - Monteprandone (AP)

Aviosuperficie Valcesano - Monte Porzio (PU)

Molise

Aviosuperficie base aerea della protezione civile - Campochiaro (CB)

Piemonte

Aviosuperficie Acqui Terme - Acqui Terme (AL)

Aviosuperficie Alpe Meggiana - Piode (VC)

Aviosuperficie Angiale - Vigone (TO)

Aviosuperficie Astigiana - Castello di Annone (AT)

Aviosuperficie Boglietto - Costigliole d'Asti (AT)

Aviosuperficie Ca' Lunga - Pezzolo Valle Uzzone (CN)

Aviosuperficie Casaleggio - Casaleggio Novara (NO)

Aviosuperficie Cascina Grecia - Cuceglio (TO)

Aviosuperficie Cascina Valentino - Envie (CN)

Aviosuperficie Castelnuovo Don Bosco - Castelnuovo Don Bosco (AT)

Aviosuperficie Chavez Marini - Masera (VB)

Aviosuperficie Cumiana - Cumiana (TO)

Aviosuperficie Francavilla Bisio - Francavilla Bisio (AL)

Aviosuperficie Garzigliana - Garzigliana (TO)

Aviosuperficie Gattinara - Gattinara (VC)

Aviosuperficie Giancarlo Filippi - Mondovì (CN)

Aviosuperficie Il picchio - Borgo Ticino (NO)

Aviosuperficie Marc Ingegno - Varallo (VC)

Aviosuperficie Marini-Geo Chavez - Masera (VB)

Aviosuperficie Megolo - Pieve Vergonte (VB)

Aviosuperficie Moncucco Vische - Vische (TO)

Aviosuperficie Montalto Dora - Montalto Dora (TO)

Aviosuperficie Pegasus - Busano (TO)

Aviosuperficie Pianfei - Pianfei (CN)

Aviosuperficie Piovera - Piovera (AL)

Aviosuperficie Prati Nuovi - Mazzè (TO)

Aviosuperficie San Michele - Fontaneto d'Agogna (NO)

Aviosuperficie Tortona - Tortona (AL)

Aviosuperficie Valentino - Castelletto Stura (CN)

Puglia

Aviosuperficie Aerotre - Manduria (TA)

Aviosuperficie Antares - San Pietro Vernotico (BR)

Aviosuperficie Capitano Pilota Saverio Tedesco - San Giovanni Rotondo (FG)

Aviosuperficie Ceraso - Altamura (BA)

Aviosuperficie Corte - Melpignano (LE)

Aviosuperficie Esperti - Cellino San Marco (BR)

Aviosuperficie Fondone - Lecce

Aviosuperficie Marchese - Lucera (FG)

Aviosuperficie Melendugno - Melendugno (LE)

Aviosuperficie Monticchio - Pulsano (TA)

Aviosuperficie Santa Chiara - Nardò (LE)

Aviosuperficie Tenuta Tannoia - Andria

Sardegna

Aviosuperficie Aliquirra - Perdasdefogu (NU)

Aviosuperficie Amici dell'aria - Settimo San Pietro (CA)

Aviosuperficie Antica Sardegna - Castiadas (SU)

Aviosuperficie Avielsar - Villaputzu (SU)

Aviosuperficie di Dorgali - Dorgali (NU)

Aviosuperficie Girasole - Girasole (NU)

Aviosuperficie La tana del volo - Siliqua (SU)

Aviosuperficie Loelle - Buddusò (SS)

Aviosuperficie Lu Scupaglio - Posada (NU)

Aviosuperficie Pista Vada Costa Paradiso - Trinità d'Agultu e Vignola (SS)

Aviosuperficie Platamona - Sassari

Aviosuperficie Stintino - Stintino (SS)

Aviosuperficie Torre Foghe - Tresnuraghes (OR)

Aviosuperficie XPTZ - Decimoputzu (SU)

Sicilia

Aviosuperficie Airone - Gela (CL)

Aviosuperficie Agrigento Airfield - Favara (AG)

Aviosuperficie Aquila Solitaria - Caltanissetta

Aviosuperficie Aretusa Fly - Canicattini Bagni (SR)

Aviosuperficie Avola - Avola (SR)

Aviosuperficie Bovarella - Salemi (TP)

Aviosuperficie Calatabiano - Calatabiano (CT)

Aviosuperficie Etna Volo - Fiumefreddo di Sicilia (CT)

Aviosuperficie Fly Team Paceco - Paceco (TP)

Aviosuperficie Giubiliana - Ragusa

Aviosuperficie Maletto Fly - Maletto (CT)

Aviosuperficie Marano - Pietraperzia (EN)

Aviosuperficie Marina di Modica - Modica (RG)

Aviosuperficie Massarotti - Caltagirone (CT)

Aviosuperficie Minotaurus e Medusa - Caronia (ME)

Aviosuperficie Paternò - Paternò (CT)

Aviosuperficie Ramacca Margherito - Ramacca (CT)

Aviosuperficie Rinaura - Siracusa

Aviosuperficie Sorvoliamo - Comiso (RG)

Aviosuperficie Tenuta La Fenice - Caltanissetta

Aviosuperficie Terranova - Menfi (AG)

Toscana

Aviosuperficie Aero Club Valdarno - Cavriglia (AR)

Aviosuperficie Aliscarlino - Scarlino (GR)

Aviosuperficie Avio Club Chiusdino - Chiusdino (SI)

Aviosuperficie Bolgheri - Castagneto Carducci (LI)

Aviosuperficie Casenovole - Civitella Paganico (GR)

Aviosuperficie Cecina - Cecina (LI)

Aviosuperficie Serristori - Castiglion Fiorentino (AR)

Aviosuperficie Club Ibis - Campiglia Marittima (LI)

Aviosuperficie Collina - Borgo San Lorenzo (FI)

Aviosuperficie Costa d'argento - Orbetello (GR)

Aviosuperficie Dedalo - Scarlino (GR)

Aviosuperficie Delta Condor - Massarosa (LU)

Aviosuperficie Empoli - Empoli (FI)

Aviosuperficie Flying Buttero - Manciano (GR)

Aviosuperficie Galliano - Barberino di Mugello (FI)

Aviosuperficie Grecciano - Collesalvetti (LI)

Aviosuperficie Grosseto - Grosseto

Aviosuperficie Il Borro - Terranuova Bracciolini (AR)

Aviosuperficie Il Gabbiano - San Vincenzo (Italia) (LI)

Aviosuperficie Il pinguino - Quarrata (PT)

Aviosuperficie Il Terriccio - Cecina (LI)

Aviosuperficie La filanda - Pergine Valdarno (AR)

Aviosuperficie Le Prata - San Giuliano Terme (PI)

Aviosuperficie Livorno-Grecciano - Collesalvetti (LI)

Aviosuperficie Massimo Costa - San Vincenzo (LI)

Aviosuperficie Mensanello - Colle di Val d'Elsa (SI)

Aviosuperficie Montecchio Vesponi - Castiglion Fiorentino (AR)

Aviosuperficie Pian d'Alma - Castiglione della Pescaia (GR)

Aviosuperficie Porta della Maremma - Cecina (LI)

Aviosuperficie Piombino - Piombino (LI)

Aviosuperficie Pratello - Peccioli (PI)

Aviosuperficie Punta Ala - Castiglione della Pescaia (GR)

Aviosuperficie Renzo Storai - Vicchio (FI)

Aviosuperficie Rotocenter - Castelfranco di Sotto (PI)

Aviosuperficie San Sepolcro - Sansepolcro (AR)

Aviosuperficie Siena - Sovicille (SI)

Aviosuperficie Terra del sole - Grosseto

Aviosuperficie Tuscany Flight - San Miniato (PI)

Aviosuperficie Valdera - Capannoli (PI)

Aviosuperficie Valdichiana - Sinalunga (SI)

Aviosuperficie Vivoli - Massa Marittima (GR)

Trentino-Alto Adige

Aviosuperficie Colli in Casies - Valle di Casies (BZ)

Aviosuperficie Costa - Corvara in Badia (BZ)

Aviosuperficie San Genesio - San Genesio Atesino (BZ)

Aviosuperficie Sarentino - Sarentino (BZ)

Aviosuperficie del Tonale - Vermiglio (TN)

Umbria

Aviosuperficie Aligubbio - Gubbio (PG)

Aviosuperficie Ali Libere - Castel Ritaldi (PG)

Aviosuperficie Alfina - Castel Viscardo (TR)

Aviosuperficie Alvaro Leonardi - Terni

Aviosuperficie A.S.D. Fly Felix Montemelino - Magione (PG)

Aviosuperficie Castelvieto - Corciano (PG)

Aviosuperficie Castiglion del Lago - Castiglione del Lago (PG)

Aviosuperficie Cianoccio - Castiglione del Lago (PG)

Aviosuperficie il Corvo - Deruta (PG)

Aviosuperficie Fly Club - Terni

Aviosuperficie Gualdo Tadino - Gualdo Tadino (PG)

Aviosuperficie Luigi Belardinelli - Città di Castello (PG)

Aviosuperficie Marco Cantarini - Pietralunga (PG)

Aviosuperficie Montefalco - Montefalco (PG)

Aviosuperficie Narni - Narni (TR)

Aviosuperficie Panicarola - Panicale (PG)

Aviosuperficie Peter Pan - Marsciano (PG)

Aviosuperficie Piedimonte - Acquasparta (TR)

Aviosuperficie Pierantonio - Umbertide (PG)

Aviosuperficie Pista Delfina - Trevi (PG)

Aviosuperficie Sagrantino - Gualdo Cattaneo (PG)

Aviosuperficie San Giorgio di Cascia - Cascia (PG)

Aviosuperficie San Terenziano - Gualdo Cattaneo (PG)

Aviosuperficie Sant'Illuminato - Città di Castello (PG)

Aviosuperficie Santa Maria Rossa - Perugia

Aviosuperficie Todi - Todi (PG)

Aviosuperficie Trasimeno - Castiglione del Lago (PG)

Aviosuperficie Walter Ratticchieri - Todi (PG)

Valle d'Aosta

Aviosuperficie Aosta - Saint-Christophe (AO)

Aviosuperficie Chamois - Chamois (AO)

Veneto

Aviosuperficie Ali sul Graticolato - Camposampiero (PD)

Aviosuperficie AliCaorle - Caorle (VE)

Aviosuperficie Arca - San Zenone degli Ezzelini (TV)

Aviosuperficie Arcadia - Pastrengo (VR)

Aviosuperficie Area 51 (Il campo è stato chiuso[senza fonte]) - Mestrino (PD)

Aviosuperficie di Bagnoli di Sopra - Bagnoli di Sopra (PD)

Aviosuperficie Bibione Agriturismo Toniatti - San Michele al Tagliamento (VE)

Aviosuperficie Ca del Fior - Eraclea (VE)

Aviosuperficie Caposile - San Donà di Piave (VE)

Aviosuperficie Cassola - Cassola (VI)

Aviosuperficie Colli Euganei - Pozzonovo (PD)

Aviosuperficie Coraine - Caprino Veronese (VR)

Aviosuperficie Francesco Baracca - Nervesa della Battaglia (TV)

Aviosuperficie Friola di Pozzoleone - Pozzoleone (VI)

Aviosuperficie G. Carrer - Salgareda (TV)

Aviosuperficie Garda Est - Garda (VR)

Aviosuperficie Gen. Daciano Colbachini - Montegaldella (VI)

Aviosuperficie Goffredo Costa - San Giorgio in Bosco (PD)

Aviosuperficie Grave di Papadopoli - Spresiano (TV)

Aviosuperficie Il Ranch - Piazzola sul Brenta (PD)

Aviosuperficie Malcom - Longarone (BL)

Aviosuperficie Marchesane - Bassano del Grappa (VI)

Aviosuperficie Marinafly - San Michele al Tagliamento (VE)

Aviosuperficie Montagnana - Montagnana (PD)

Aviosuperficie Montebelluna - Montebelluna (TV)

Aviosuperficie Montegaldella - Montegaldella (VI)

Aviosuperficie Parco Livenza - San Stino di Livenza (VE)

Aviosuperficie Pegaso - Campolongo Maggiore (VE)

Aviosuperficie San Felice - Trichiana (BL)

Aviosuperficie San Giuseppe - Vidor (TV)

Aviosuperficie Sant'Apollinare - Rovigo

Aviosuperficie Skydive Venice - San Stino di Livenza (VE)

Aviosuperficie Stella - Fiesso Umbertiano (RO). 14 Settembre 2019

Aeroporto Malpensa, ancora un incidente sui piazzali, stavolta con i VVFF

Due casi in pochi giorni: troppi interrogativi irrisolti! La gravità dell'incidente appare del tutto anomala. Come fa un mezzo dei dei Vigili del Fuoco  ad incastrarsi sotto un ponte/braccio che dalla sede del Terminal 1 e collega i check-in esterni dei satelliti di imbarco?

L'impatto tra la parte superiore del “mezzo” dei VVFF è avvenuto intorno alle 18.30 di Giovedì 12 Settembre che stava raggiungendo la piazzola 604 per recuperare un “collo radioattivo” - riportano i media - caduto da un trattorino che imbarca/sbarca dai bagagliai/cargo di un aeromobile. Il materiale pericoloso, probabilmente, ha attivato speciali procedure di emergenza/sicurezza che si sono “scontrate” con la passerella del Terminal 1. Il mezzo dei VVFF si è bloccato e incastrato,

Lo scorso 5 settembre era avvenuto l'altro incidente sui piazzali, del quale è opportuno riportare il comunicato dell'ANSV:

“Dopo aver acquisito le prime evidenze necessarie a classificare l’evento, l’ANSV ha aperto una inchiesta di sicurezza sull’incidente che ha coinvolto, il 5 settembre, intorno alle ore 23.00 locali, sull’aeroporto di Milano Malpensa, il velivolo Cessna 560XL marche OE-GES. Quest’ultimo, mentre stava percorrendo la apron taxiway Y, subiva il danneggiamento, da parte di un mezzo di rampa, della semiala sinistra, con conseguente fuoriuscita di carburante dalla stessa.

Ferito il conducente del mezzo di rampa; danni significativi all’aeromobile”.

In attesa di poter riferire una simile nota relativa all'ultimo “incidente” è utile ricordare il comunicato stampa che il Comitato dei Cittadini di Varallo Pombia ha promulgato lo stesso 5 Settembre. Illustra un contesto operativo che, sembrebbe, aver preficurato una realtà con numerosi interrogativi irrisolti.

 

 

Dal nostro ultimo comunicato del 10 agosto 2019 abbiamo avuto modo di leggere molteplici articoli e commenti in merito all’andamento del primo mese del “Bridge”, articoli per lo più incentrati su problematiche di carattere secondario e di natura fuorviante rispetto alle reali carenze strutturali e operative dell’aeroporto.

Ci riferiamo in particolare alle problematiche del traffico automobilistico sulla SS 336, dei parcheggi, dello smistamento bagagli, della rete ferroviaria, problematiche che evidenziano comunque uno stato generale di incapacità della struttura aeroportuale di integrarsi con un territorio che è da tempo arrivato alla saturazione ed al limite della propria capacità di reggere i volumi di traffico aereo quali quelli agognati dal gestore aeroportuale.

In sostanza le discussioni sulle tematiche del “Bridge” hanno, almeno al momento, del tutto escluso una analisi approfondita sull’impatto ambientale, sugli scenari acustico eatmosferico esu quelli estremamente rilevanti della safety e della security.

Perché SEA, ENAC ed i Sindaci dell’intorno aeroportuale non hanno ancora reso trasparente

l’aggravio acustico e atmosferico sul territorio, quello del Rischio Terzi e quello dell’incidenza degli extra voli derivati dai tre mesi di voli aggiuntivi di Linate?

Per quale ragione vi è una sorta di silenzio “assordante” di SEA ed ENAC in merito alle cosiddette “Curve di Isorischio” del traffico quotidiano di Malpensa e di quello cumulato complessivo con l’operativo di Linate?

Quando, ad esempio, il Sindaco Bellaria di Somma Lombardo, nell’articolo apparso sulla Prealpina Domenica 1° settembre 2019, intitolato “Bellaria: No alla terza pista. Ci porterebbe solo più voli”, sostiene che “la sfida è definire quale è oggi, ed anche per il prossimo futuro, il numero dei decolli e atterraggi che il territorio può sopportare….Malpensa ….è situata in un territorio molto urbanizzato e quindi ogni sviluppo deve essere sostenibile e compatibile…”, ha avuto forse conoscenza e disponibilità di documenti non noti e manifesta una legittima preoccupazione per gli attuali livelli critici dell’impatto acustico, atmosferico, oltre agli indici di “isorischio” che i cittadini ignorano ? Per quale inesplicabile ragione, nelle conferenze stampe o incontri che si sono tenuti, non sono state fornite notizie specifiche?

Inutile negarlo: Malpensa è un aeroporto nato sin dall’inizio con non poche carenze strutturali, progettato senza criteri funzionali e per fasi, l’una diversa dall’altra, senza una visione di insieme ragionata e compatibile al territorio e, possiamo sostenerlo, senza un concreto adeguamento del rischio terzi aeronautico e dei piani di rischio alle evoluzioni che l’aeroporto ha avuto nel tempo.

Prova ne sono:

1) La distanza tra le due piste 35 L e 35 R di 740 metri;

2) La localizzazione del Terminal 2 tra le due piste 35R e 35L;

3) La localizzazione del Terminal 1 a lato della 35 L;

4) La localizzazione serbatori carburante avio: a destra della pista 35 R

5) La configurazione-layout dello scalo, terminal, piste, piazzali, raccordi e rullaggi e percorsi per decollo e atterraggio per entrambe le piste.

 

Una realtà di operazioni e movimenti che, in relazione alle politiche di risk assessment – rischio terzi (Art. 715 del Codice di Navigazione), emanate da ENAC dopo il “Masterplan Malpensa 2000” hanno determinato l’urgenza delle Safety Zones di protezione.

L’adozione di quanto previsto dall’art 715 Cod. Nav necessita pertanto della verifica e dell’incidenza delle curve di isorischio:

• High Protection Zone: included inside 10-4 iso-risk curve.

• Inner Zone: included between 10-4 and 10-5 iso-risk curves.

• Intermediate Zone: included between 10-5 and 10-6 iso-risk curves.

• Outer Zone: included outside 10-6 iso-risk curve.

Dal 24 giugno 2019, giorno della assemblea tenutasi a Lonate Pozzolo tra i sindaci del CUV, i

rappresentanti SEA e la cittadinanza, e comunque antecedentemente all’inizio del “Bridge”, non risulta essere stata predisposta, condivisa e conseguentemente approvata in sede di Commissione Aeroportuale:

1. alcuna Curva di Isorischio-Rischio Terzi, complessiva e relativo al traffico quotidiano;

2. alcuna mappa del Rischio Aeronautico Terzi, relativa al sovraccarico di voli aggiuntivi per i tre mesi del trasloco da Linate a Malpensa;

3. alcuna mappa acustica aeroportuale aggiornata in Lva, applicando i criteri di calcolo

matematico di cui al modello AEDT, in sostituzione del modello ormai obsoleto INM;

4. alcuno scenario di impatto acustico per i tre mesi del trasferimento dei voli, in relazione alla diversificata alternanza nell’utilizzo delle piste ed al sovraccarico dei voli sulle radiali

piemontesi 280° e 310°, a beneficio e sgravio della radiale 320°.

Relativamente a tali aspetti di estrema rilevanza ci auguriamo che tutti i sindaci del territorio

lombardo e piemontese pretendano nella prossima Commissione Aeroportuale, che si terrà a breve, che sia fornita prova documentale da parte di SEA ed ENAC dell’adempimento da parte loro a quanto sopra.

Per quanto attiene la gestione della operatività quotidiana dei voli, dovuta all’incremento dei

movimenti sull’aeroporto, non è chi non veda come l’aumento dei ritardi notevoli, sia in atterraggio che in decollo, dimostri ineluttabilmente come sia la struttura aeroportuale a non reggere il volume di traffico attuale; lagiustificazione che SEAavrebbe fornitosui giornali, secondo la quale il cielo ad agosto è più trafficato che negli altri mesi o la presenza del maltempo, oltre ad essere priva di riscontro denota un volersi giustificare adducendo motivazioni francamente aleatorie.

La soluzione alle problematiche che abbiamo esposto è una sola, valida non solo per il periodo del “Bridge”, ma per gli anni a venire: limitare e dare un tetto massimo ed inderogabile al numero deimovimenti complessivi che tale aeroporto è in grado di sostenere per evitare il verificarsi tutte le problematiche che sono apparse nel primo mese del “Bridge”.

Il Presidente del Comitato

Avv. Ferruccio Gallanti. 13 Settembre 2019

Aeroporti, EASA, ENAC e quelle condizioni particolari

Quanti sono gli aeroporti italiani in deroga agli standards UE? Il REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 139/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2014 ha stabilito i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

Nelle 34 pagine della versione in Italiano, nell'allegato II - Parte requisiti per le autorità — Aeroporti (Parte-ADR.AR) si osservano, ad esempio, le seguenti note:

 

ADR.AR.C.025 Condizioni particolari

a) L’autorità competente deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, definite condizioni particolari, applicabili ad un aeroporto, se le relative specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia di cui alla norma ADR.AR.C.020, lettera a), sono inadeguate o inappropriate, per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 216/2008, per uno dei seguenti motivi:

1) le specifiche di certificazione non possono essere rispettate a causa di limitazioni fisiche, topografiche o simili relative all’ubicazione dell’aeroporto;

2) l’aeroporto presenta delle caratteristiche progettuali nuove o inusuali; oppure

3) l’esperienza acquisita con il funzionamento di detto aeroporto o altri aeroporti con caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che la sicurezza può essere messa a rischio.

b) Le condizioni particolari devono contenere tali specifiche tecniche, comprese le limitazioni o le procedure da seguire, in quanto l’autorità competente ritiene necessario assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 216/2008.

 

ADR.OR.C.040 Prevenzione degli incendi

Il gestore aeroportuale deve stabilire delle procedure atte a vietare:

a) il fumo nell’area di movimento e in altre aree operative dell’aeroporto, o aree dell’aeroporto dove è immagazzinato combustibile o altro materiale infiammabile;

b) l’esposizione di una fiamma libera o l’avvio di un’attività che creerebbe un rischio di incendio entro:

1) le aree dell’aeroporto dove è immagazzinato combustibile o altro materiale infiammabile;

2) l’area di movimento o le altre aree operative dell’aeroporto, salvo autorizzazione da parte del gestore aeroportuale.

 

ADR.OPS.B.020 Riduzione del rischio di impatto con fauna selvatica

Il gestore aeroportuale deve:

a) valutare il pericolo rappresentato dalla fauna selvatica nell’aeroporto e nelle zone limitrofe;

b) individuare strumenti e procedure per minimizzare il rischio di collisioni fra aeromobili e fauna selvatica nell’aeroporto; e

c) notificare all’autorità competente se da un esame della presenza di fauna selvatica risultino situazioni nelle vicinanze dell’aeroporto che comportano un pericolo correlato alla presenza di fauna selvatica.

Quanti sono gli scali che sono stati “certificati” secondo le prescrizioni del Regolamento 139/2014?

E' vero, comunque, che i termini per la “messa in regola” rimandano al 2024?

Nelle 41 pagine della EASA, nella List of aerodromes falling in the scope of Regulation (EU) 2018/1139 Europea gli aeroporti del Belpaese indicati erano i seguenti:

“Italy LIMG Albenga (Villanova di) Savona A.V.A. - Aeroporto dI Villanova d'Albenga S.p.A. Yes 331 Italy LIMW Aosta Aosta A.V.D.A. S.p.A. Yes 332 Italy LIBF Foggia Foggia Aeroporti di Puglia S.p.A. Yes 333 Italy LIRS Grosseto Grosseto S.E.A.M. S.p.A. – Società Esercizio Aeroporto Maremma Yes No Country ICAO airport code Aerodrome name Location of aerodrome Aerodrome operator name Exemption (Article 2(7) of R(EU) 2018/1139) 334 Italy LIRI Salerno Pontecagnano Salerno Società Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A.” 10 Settembre 2019

Aeroporti, alberi e le altre edificazioni equivalenti

Tra abbattimento, rimozione e deroghe! Quante sono le piste di aeroporti civili e aerobasi militari, ma anche delle tantissime aviosuperfici del Belpaese con una o qualche problematica equivalente?

La materia è inquadrata dagli artt. 687, 707, 709, 711, 714, 718, 1174, 1231 del Codice

della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e modificato dal D.lgs. 9/2005, n. 96 e dal D.lgs n. 15 del 15/03/2006.

Ma è anche il Regolamento(UE) n.139/2014 che determina l'eventualità della loro eliminazione.

La prossimità e la vicinanza allo stesso sedime, qualora questi costituiscano un ostacolo alla navigazione aerea, cioè forano le superfici di limitazione stabilite per l’aeroporto e riportate sulle mappe di vincolo, la superficie di transizione; il proprietario della zona coinvolta ed il gestore dello scalo (sia esso un gestore civile e/o militare) dovrebbero essere immediatamente interessati.

Ma se e alberature vengono e/o possono essere eliminate cosa accade quando sono le edificazioni in deroga a “forare le superfici ostacoli” ? Quali determinazioni coinvolgono ENAV ed ENAC?

Alla responsabilità del proprietario per gli oneri per l’esecuzione dell'abbattimento ostacoli arborei , cosa accade quando lo stesso proprietario non adempie a tale obbligo?

Se da un lato l’art. 714 del Codice della Navigazione ha definito responsabilità e spese a carico del

proprietario, chi assicura la la sicurezza del volo e magari anche la piena funzionalità degli apparati radar utilizzati per la navigazione aerea?

Esiste un elenco sistematico delle piste già interessate da tali operazioni di messa in sicurezza e di quelle piste che solo nel breve e/o prossimo periodo dovranno intervenire con misure di “contenimento”.

I Sindaci dei comuni aeroportuali del Belpaese sono, preliminarmente, informati di tali situazioni e/o di tali realtà operative, anche in relazione al rischio terzi e/o curve di isorischio derivate dall'esistenza di queste alberature e/o edificazioni, eventualmente in deroga? 7 Agosto 2019

Aeroporti, Reg UE 139/2014 e deroghe, anche illimitate

Sono 43 gli aeroporti sui quali ENAC ha deciso e decide! Cosa accade qualora le caratteristiche di una infrastrutttura aeroportuale del Belpaese “viola” e/o non corrisponde agli standards prefissati dal nuovo Regolamento – UE n. 139/2014 della EASA? Possibile che la “Certificazione” venga, comunque, rilasciata, anche per un tempo “indefinito”?

A riguardo riteniano opportuno riportare la nota che ENAC divulga sul suo sito web:

“Con il Regolamento (UE) n. 139/2014 (G.U. dell’Unione europea l. 44 del 14 febbraio 2014) gli aeroporti europei, e quindi anche gli scali nazionali che rientrano nel campo di applicabilità della normativa europea (Reg. (CE) n. 216/2008 art. 4 comma 3 bis), vengono ad essere caratterizzati da importanti aspetti innovativi di ampia e complessa portata che investono l’intero settore aeroportuale: da quello gestionale e tecnico operativo a quello normativo regolamentare.

I destinatari del Regolamento sono:

gli Stati Membri,

le competenti Autorità dell’Aviazione Civile (NAA) per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti certificati,

gli Aeroporti (Aerodromes) che rientrano nell’applicabilità di cui all’art. 4 comma 3 bis del Regolamento Basico,

i relativi Gestori (Aerodrome Operators),

i Fornitori dei servizi di gestione del piazzale (Apron Management Service – AMS Providers).

Il Regolamento (UE) n. 139/2014 è costituito da una serie di articoli (artt. 1 -11) destinati agli Stati Membri e da una serie di Implementing Rules - IRs , raccolte in tre distinte Parti e denominate rispettivamente:

Part ADR.AR (Part Authority Requirements, per le competenti Autorità);

Part ADR.OR (Part Organisation Requirements, per i Gestori aeroportuali);

Part ADR.OPS (Part Operation Requirements, per le Operazioni aeroportuali).

Il quadro regolamentare è stato completato dall’EASA con l’emissione dei metodi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance - AMC) e delle Specifiche di Certificazione (Certification Specifications - CS), corredati del relativo materiale di guida (Guidance Material - GM).

Per maggiori info, consultare la pagina del sito EASA ADR - Aerodromes.

L’ENAC, come previsto dall’art. 4 del Reg. (UE) n. 139/2014 “Informazioni all’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea”, nel maggio 2014 ha comunicato all’EASA l’elenco dei 43 aeroporti italiani che rientrano nell’applicabilità di cui all’art. 4 comma 3bis del Reg. (CE) n. 216/2008.

Conversione dei certificati di aeroporto

I 43 aeroporti nazionali cui si applica la nuova normativa europea sono stati già certificati, ad eccezione di Pantelleria, ai sensi del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (RCEA).

Per gli aeroporti di Albenga, Aosta, Foggia, Grosseto e Salerno, caratterizzati da bassi livelli di traffico, l’Ente è addivenuto alla determinazione di avvalersi della facoltà di deroga prevista all’art. 4, comma 3 ter, del Reg. (CE) n. 216/2008.

Pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Reg. (UE) n. 139/2014, entro il 31 dicembre 2017, è stato necessario procedere alla cosiddetta “Conversione”, ovvero alla conversione da certificato nazionale (ai sensi del Regolamento ENAC RCEA) a certificato europeo, pena la decadenza dell’attuale certificato.

Il processo di conversione dei certificati

Il processo di conversione è stato avviato su richiesta del Gestore aeroportuale con la presentazione all’ENAC di specifica domanda, indipendentemente dalla data di scadenza del Certificato nazionale.

La domanda, inviata alla Direzione Operazioni territorialmente competente, in ottemperanza all’IR ADR.OR.B.015 e relative AMC e GM, è stata corredata inizialmente dalla seguente documentazione:

Manuale di Aeroporto

Base di Certificazione (CB)

Certificato unico di aeroporto

Il Regolamento Basico prevede che la rispondenza dell’aeroporto, dei suoi equipaggiamenti e operazioni siano attestati attraverso il rilascio del Certificato di aeroporto (Art. 8 bis, punto 2(a)).

Lo stesso Regolamento prevede inoltre la facoltà, per lo Stato Membro, di rilasciare un Certificato separato per attestare la sola rispondenza dell’organizzazione del Gestore (Art. 8 bis, punto 2(d)).

A tale riguardo, l’ENAC ritiene che il certificato debba essere unico, come peraltro già previsto dalla normativa nazionale, e ciò al fine di ribadire - ancora una volta - l’unicità dello scalo e del Gestore, come entità inscindibili.

Apron Management Service (AMS)

Per quanto concerne l’Apron Management Service (AMS), si evidenzia che le norme di implementazione inerenti all’AMS contenute nel Regolamento (UE) n. 139/2014 saranno applicabili solo con l’entrata in vigore di apposito Regolamento di emendamento (cfr. Art. 11, comma 5).

Nelle more dell’adozione del suddetto Regolamento, il gestore fornisce il servizio in argomento secondo quanto già approvato, in accordo alla vigente regolamentazione.

Surroundings

Il Regolamento (UE) n. 216/2008 rimanda ai singoli Stati Membri la disciplina afferente il presidio delle regole che governano le aree limitrofe agli aeroporti (art. 8 bis comma 3). In proposito il Regolamento (UE) n. 139/2014 agli articoli 8, 9 e 10 dettaglia le responsabilità degli Stati Membri.

L’ENAC, anche in forza delle attribuzioni conferite in materia dal Codice della Navigazione, provvederà all’emanazione di uno specifico Regolamento per il governo delle tematiche riguardanti gli ostacoli e i pericoli alla navigazione aerea nonché all’uso del territorio (ad es. Piani di rischio). Ferma restando la necessaria verifica di compatibilità con le nuove norme europee, ai fini dell’elaborazione del richiamato Regolamento, si terranno in debito conto le previsioni dell’attuale disciplina già presente nel RCEA.

Arrangements

Il Regolamento (CE) n. 216/2008, nel sottolineare la centralità della figura del Gestore aeroportuale nella conduzione in sicurezza dello scalo e del suo funzionamento, prevede nell’Allegato V bis (punti B.1(a) e B.1(f)) che lo stesso Gestore stipuli appositi accordi con organizzazioni operanti presso l’aeroporto quali ad es. Fornitori dei Servizi di Navigazione Aerea, Fornitori dei Servizi di Soccorso e la lotta antincendio, etc.

Le citate previsioni, di cui al Regolamento Basico, trovano conferma e adeguati strumenti di implementazione nel Reg. (UE) n. 139/2014. In particolare, il Gestore Aeroportuale, in sede di domanda di certificazione, deve dare evidenza degli accordi in essere con altre organizzazioni (cfr. AMC1 ADR.OR.B.015(b)(4) Application for a certificate).

In merito alla tematica degli arrangements, l’ENAC ha attuato una serie di iniziative, con il coinvolgimento degli stakeholder interessati (ENAV, A.M. e C.N.VV.F.), per l’elaborazione di schemi di Accordo Quadro finalizzati a facilitare la dimostrazione di rispondenza ai requisiti normativi fissati nel Regolamento Basico e nel Reg. (UE) n. 139/2014.

Accordo Quadro Gestore aeroportuale - ENAV

Gestore aeroportuale – ENAV

Corpus normativo nazionale

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 139/2014, la cui applicabilità differisce da quella del RCEA, si rende necessario un riesame di quest’ultimo; tale attività rientra nell’ambito del più ampio progetto di rivisitazione del “corpus normativo” nazionale, già avviato dall’ENAC ai fini della semplificazione e razionalizzazione dei prodotti normativo-regolamentari vigenti.” 22 Luglio 2019

Rebus: tra masterplan, aeroporti e mappe di vincolo

Tra il 707 e 715 CdN, un allungamento pista non dovrebbe essere autorizzato! Sono scenari che coinvolgono il masterplan dii Firenze Peretola, quello di Salerno Pontecaganno, quello di Parma-Verdi e i tanti altri che prospettano allungamento della lunghezza di pista e/o incrementi smisurati nel numero dei movimenti aerei.

Ecco quindi che qualora in prossimità delle piste esistenti siano insediate discariche (vedi “Linee Guida per la Valutazione della messa in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aeroportuale”, e/o fonti attrattive di fauna selvatica (vedi le “Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti“, e/o grandi-estese vetrate o superfici esterne riflettenti, e per i campi fotovoltaici, e/o luci fuorvianti (vedi Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti) per quale occulta ragione viene autorizzate e certificato l'allungamento della pista, anche con scenari di incremento smisurato dei voli?

Ma anche quando siano localizzate sistemi con l’emissione di onde elettromagnetiche (vedi interferenze con gli apparati di navigazione -Art. 115 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, e/o installazione o dell’esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, e/o di aerogeneratori (parco eolico) in zone di incompatibilità assoluta, perchè, comunque la richiesta di un masterplan con allungamento della pista e/o incremento smisurato dei voli, tali richieste sono comunque autorizzate e certificate?

Ecco quindi che le mappe di vincolo, prescritte dall’art. n. 707 del Codice della Navigazione, e l'Art. 715 CdN con le curve di isorischio, essenziali il livello/elenco/mappatura delle limitazioni relative agli ostacoli ed ai potenziali pericoli, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea deve essere analizzate e verificate dopo un Masterplan e/o una Valutazione di Impatto Ambientale-VIA ma, sopratutto, prima?

Viene fatto? Le conformità ICAO-EASA-ENAC disciplinate da ENAC con il Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (Edizione 2 emendamento 8), con il quale è stato recepito l’Annesso 14 ICAO. Le linee guida (doc 34982/AOC/DIRGEN del 31/05/07 e 22164/DIRGEN/CAP del 30/03/10) per uniformare gli elaborati prodotti per i vari scali presenti sul territorio nazionale hanno una loro validità qualora vengano verificate prima di un Masterplan: sarà possibile?

Le deroghe e i limiti agli Articoli 707 e 715 del CdN e al Piano Ostacoli, identificati come ostacoli e potenziali pericoli, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea e tutelare cittadini e comunità insediate in tali zone, qualora certificate, nell'ambito di un Masterplan e VIA, devono, comunque, essere sottoposti all'esecutività degli Art, 709 e 714:

 

Art. 709 - Ostacoli alla navigazione

 

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.  La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa;

 

Art. 714 - Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli 

 

L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere e' posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.  Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, e' corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione. 8 Luglio 2019

Aeroporti, ostacoli, Comuni, mappe di vincolo e RIR

Curve di Isorischio, tra deroghe e RIR - Rischio Incidenti Rilevanti! Dopo l'aggiornamento del Codice della Navigazione (2005-2011) le mappe di vincolo, identificate nel contesto dell’art. n. 707 dello stesso CdN rappresentano lo strumento operativo decisivo per individuare le zone situate in prossimità delle aree limitrofe agli scali aeroportuali da sottoporre a vincolo.

Limitazioni relative agli ostacoli ed ai potenziali pericoli, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea. ICAO-EASA-ENAC hanno definito le procedure conformemente alla normativa tecnica internazionale. In Italia ENAC con l’adozione del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (Edizione 2 emendamento 8), ha recepito l’Annesso 14 ICAO. ENAC ha altresì fornito alcune linee guida (doc 34982/AOC/DIRGEN del 31/05/07 e 22164/DIRGEN/CAP del 30/03/10) finalizzate ad uniformare gli elaborati prodotti per i vari scali presenti sul territorio nazionale. ENAC ha riguardo ha elaborato con nota 56856/PROT del 29/04/14 mentre il nulla osta ENAC per la pubblicazione è stato ottenuto con nota 88536 del 20/08/14 le modalità esecutive e rappresentative.

Quanti sono gli aeroporti che hanno presentato la “Relazione illustrativa elaborato e linee guida relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea e informative tecniche” e quali sono risultate le immediate e/o programmate procedure conseguenti predisposte dai Comuni interessati?

Per le tante deroghe nelle servitù aeronautiche (Limitazioni Ostacoli e Piano di Rischio, ecc.) quali contromisure sono state predisposte/adottate?

Tra le elaborazioni tecniche, ad esempio, del “Rischio Incidenti Rilevanti” - RIR, con l'identificazione degli elementi ambientali e territoriali, la determinazione delle aree di danno, la valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale e la scheda tematica dello Stabilimento a rischio di incidente rilevante, relativamente alla loro localizzazione cosa è stato fatto?

Il Comune interessato ha predisposto, nell’ambito del controllo dell’urbanizzazione, l'Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR), che costituisce parte integrante dello strumento urbanistico. Le informazioni che tale documento prevede, ai sensi dell’Allegato I del D.M. 9 maggio 2001 con le informazioni fornite dal gestore in merito all’analisi incidentale; l' individuazione e rappresentazione, su base cartografica tecnica aggiornata, degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili; ha tutelato la Comunità dei cittadini?

Le misure che devono essere adottate sul territorio, entro ed extra sedime, tra cui gli specifici criteri di pianificazione territoriale, la creazione di infrastrutture e opere di protezione, la pianificazione della viabilità, i criteri progettuali per opere specifiche, nonché, ove necessario, gli elementi di correlazione con gli strumenti di pianificazione dell'emergenza e di protezione civile, sono, probabilmente analisi e procedure che i Sindaci e/o gli assessori delegati, qualora non ancora adottati, hanno in corso di esecuzione. 4 Luglio 2019

Aeroporti, Piano Ostacoli, Piano di Rischio e Rischio Terzi

I Comuni conoscono la realtà dei rischi e delle deroghe esistenti? La localizzazione di una infrastruttura aeroportuale dove opera traffico civile-commerciale determina l'applicazione delle normative aeroportuali vigenti e, precisamente, di quanto disposto dal Codice della Navigazione. Il D.Lgs 9 maggio 2005, n. 96 e relative disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs 15 marzo 2006, n.151, ha operato la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione (di seguito denominato Codice) ed, in particolare, del Capo III Vincoli della proprietà privata.

L'esigenza normativa implica per ogni pista aerea civile-commerciale (ma anche per le aerobasi) le servitù e limitazioni sulle aree limitrofe agli aeroporti, prospettando nuovi vincoli, non più legati alla configurazione del sedime aeroportuale, ma connessi maggiormente alla tipologia ed alle caratteristiche delle operazioni di volo che hanno luogo sull'aeroporto considerato. Vale a dire l'analisi della configurazione di un sedime aeroportuale, la configurazione della pista/e, delle edificazioni interne ai sedimi stessi (terminal, aerostazione, posizione taxiway-percorso rullaggio, area parcheggi aeromobili, moli e pontili di imbarco, hangar, torre di controllo, deposito carburante, alberghi e siti connessi con l'attuvità di volo ancorchè siti sensibili a rischio rilevante, che diventano input-parametri decisivi per la valutazione dei livelli di safety realizzati e/o prospettati nel breve-lungo periodo.

La salvaguardia delle procedure di Navigazione Aerea nelle fasi ground e in-flight (decollo e atterraggio) rappresenta una realtà che è deve essere inquadrata e adottata negli standards ICAO-EASA-ENAC.

Ogni Comune di sedime aeroportuale adotta quanto disposto dal comma 5 dell'art. 707 del Codice, i Comuni territorialmente competenti debbono adottare appositi Piani di Rischio aeroportuali (di seguito PRA), soggetti al parere di Enac, che andranno poi recepiti negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni al fine di disciplinare, nelle direzioni di decollo e atterraggio dell'aeroporto, le opere e le attività compatibili con il rischio derivante dalla navigazione aerea.

Se le caratteristiche del PRA sono conformi agli articolato del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aereoporti, edizione 2 emendamento 9 del 23/10/2014, (di seguito Regolamento aeroporti) e nella Circolare APT-33 del 30/08/2010, emessi dall'Ente Nazionale Aviazione Civile, ENAC valuta e certifica le eventuali misure da adottare per assicurare i livelli di safety della Navigazione Aerea e la tutela del territorio, secondo quanto previsto dal nuovo Codice della Navigazione (709, 714 e 715), a chi tocca verificare l'adozione puntuale? Se il Codice all'art. 715 dispone, con l'obiettivo di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, la valutazione di impatto del rischio (Piano di risk assesment), quali sono i compiti che spettano ai Comuni interessati? Come, inoltre, tali Comuni, nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, con quali strumenti possono tutelare i cittadini qualora non disponessero di un quadro dettagliato dei rischi localizzati entro e al di fuori del sedime aeroportuale? 29 Giugno 2019

Aeroporto Salerno, 230 milioni per una pista di 2200mt?

Ma sono indispensabili le analisi standards ICAO-EASA-ENAC! E alla fine – riportano i media - la Regione Campania avrebbe ottenuto dal Ministro dell'economia e delle finanze la firma al decreto di concessione relativa all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi.

Gli interrogativi tecnici-infrastrutturali da porre e correlati agli standards ICAO-EASA-ENAC non sono risolti. Possibile che il Piano Nazionale Aeroporti-PNA che abbia inquadrato come una sorta di Hub tra due scali accoppiati con due piste di poco più di 2000 metri, due sedimi aeroportuali affossati tra comunità ad elevata densità abitativa, indici di affollamento e carichi antropici.

La firma del decreto che conclude l'iter per la concessione relativa all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi ed il varo di due piste che consentirà di travasare traffico da Capodichino a Pontecagnano nel quadro di aeroportuale Campano?

Alleviando in tal modo la saturazione dei voli di Capodichino? Assicurando in tal modo la crescita regionale del traffico stimata a 20-30 anni, in grado, inoltre di agevolare l'utenza delle costiere amalfitana e cilentana, ma anche di Basilicata, Puglia e Calabria. Con traguardi – assicurano gli esperti - un traffico, tra i complessivi circa 4500 metri di pista tra due scali, oltre 17 milioni di passeggeri? Un opera garantita da un finanziamento complessivo di 230 milioni di euro.

La pista 05/23 di Pontecagnano sarà allungata dagli attuali 1654 metri a, inizialmente, 2000 e 2200 metri totali finali per assicurare - si sostiene - operazioni di volo di Boeing 737-800 ed Airbus 320.

L'esigenza di acquisire gli spazi di RESA - Runway End Safety Area di 240 metri per ogni testata pista e di spazi Strip Area pavimentate, in aggiunta alle:

CLEARWAY - La clearway è un’area rettangolare, che può essere realizzata oltre la fine della corsa di decollo disponibile (TORA), libera da ostacoli che possono rappresentare un rischio per le operazioni di volo degli aeromobili;

ZONA DI ARRESTO (STOPWAY) - La Zona di arresto è un’area rettangolare definita, oltre la fine della TORA, che può essere adeguatamente predisposta e destinata come area nella quale un velivolo può essere arrestato in sicurezza nel caso di decollo abortito.

EMAS - Engineered Materials Arresting System (EMAS), sistema che impedisce all'aeromobile di finire fuoripista e magari oltre il sedime aeroportuale; determina l'esigenza di un'analisi complessiva e integrata che dovrebbe essere valutata e verificata nel rischio terzi. Gli indici e i vincoli delle curve di isorischio, proposte da ENAC Direzione Centrale Regolazione Aeroporti nella “Policy di attuazione dell’art. 715 del codice della navigazione, definizione della metodologia e della policy di attuazione del risk assessment” , inevitabile nel contesto dello scalo di Salerno-Pontecagnano potrebbe utilizzare – anche per una pista inferiore a 50mila/movimenti/anno – l'Airport Coperative Research Program” (ACRP) sul “Airport Safety Risk Management”! 22 Giugno 2019

Aeroporti, sicurezza, safety e risk assessment

Quale è la realtà degli scali aerei del Belpaese? L’analisi dei rischio in ambito aeroportuale è una pratica che la stessa ICAO ha da tempo inquadrato: ICAO (DOC 9859 – Safety Management Manual), il termine rischio è associato al contesto di safety: “SAFETY RISK: the predicted probability and severity of the consequences or outcomes of a hazard.“

L'analisi del rischio e/o curve di isorischio (almeno negli standards italiani) traduce gli esiti del

Risk Management, della Risk Analisys a livello di processo e dei metodi applicati.

“Oggi più che mai, nel nostro Paese, la giurisprudenza ha preso consapevolezza del fatto che più infortuni e disastri nei luoghi di lavoro costituiscono il frutto, non già di carenze occasionali o meramente operative, bensì di carenze strutturali, di carenze addebitabili a scelte aziendali di fondo, a scelte di carattere generale della politica aziendale” (di Raffaele Guariniello nel Prologo al libro “L’analisi dei Rischi” di Norberto Piccinini, Remo Galvagni, Claudia e Italo Ciarambino - 2011 - AIDIC –Associazione Italiana di Ingegneria Chimica).

Anche Maurizio Catino nella Introduzione al libro “Da Chernobiyl a Linate – Incidenti tecnologici o errori organizzativi?” - 2002 - Bruno Mondadori Editore ha rilevato:

“Non esiste un mondo senza errori. Gli uomini trascorrono buona parte della loro vita nelle organizzazioni o in contesti organizzati, per cui nella maggior parte dei casi gli errori possono essere riferiti a dinamiche organizzative.”

Quale è, quindi, il panorama delle certificazioni relative all'Art. 707 del CdN (Piano di Rischio), del Art. 715 del CdN (Curve di isorischio), del Art. 709 (Ostacoli alla navigazione) e del Art. 714 (Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli) negli aeroporti del PNA-Piano Nazionale Aeroporti? 18 Giugno 2019

Aeroporti e il Piano di Governo del Territorio-PGT

Da conformare il PEE-Piano Emergenza Esterno e il PEA-Piano Emergenza Aeroportuale! Il Piano di governo del territorio in sostanza è uno strumento urbanistico che assume un rilievo decisivo per i Comuni aeroportuali. Di scali hub come degli scali minori. Quali servitù aeronautiche sono state adottate nel corso degli ultimi decenni (10-30-50anni)?

L'urgenza di adottare le “mappe di vincolo e di limitazione ostacoli” relative al territorio che include il sedime di un aeroporto viene espressa al comma 1 dell’art. 707 del Codice della Navigazione (vedi anche la revisione della parte aeronautica effettuata con Decreto Legislativo n. 151 del 15.03.06). Assicurare la sicurezza della navigazione aerea, identificando le aree/zone limitrofe agli aeroporti sottoposte a vincolo – in maniera rigorosa - per ostacoli, siti sensibili ed altri potenziali pericoli per la navigazione aerea e a tutela delle popolazioni e della comunità insediata.

L'analisi degli indici di affollamento e di carico antropico sono, inoltre, scenari indispensabili.

Altrettanto decisivo è l'adozione delle curve di isorischio nel contesto dei volumi di traffico e delle specificità infrastrutturale di ogni scalo aereo. In relazione ai volumi di traffico ed alla tipologia dei velivoli che operano sulle singole piste di volo. Dati attualizzati e prospettati in scenari di maggior traffico operativo.

Al fine di tutelare il territorio in prossimità dell'aeroporto, nelle direzioni di decollo e atterraggio, dalle conseguenze di un eventuale incidente, limitando le nuove opere e le nuove attività da insediare in esso, il Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti – Capitolo 9 –, contiene le linee guida necessarie per la redazione dei Piani di Rischio e la circolare ENAC esplicativa APT33 del 30/08/2010 forniscono ulteriori indicazioni circa le metodologie di adozione.

Ma la chiave di volta è il ruolo svolto dai Comuni di sedime aeroportuali e di quelli sottostanti alle traiettorie di volo. Hanno svolto e/o realizzato e/o in corso d'opera tali procedure? 12 Giugno 2019

Aeroporti e Ostacoli e Pericoli alla Navigazione

Quali iniziative e procedure sono state adottate? In quali aeroporti? Con la riforma del Codice della Navigazione del 2005, aggiornando il CdL del 1942, è stato varato un progetto in grado di risolvere eventuali realtà di “ostacoli epericoli” dell'intorno delle infrastrutture aeroportuali esistenti e, nella quasi totalità piste che sono elencate nel Piano Nazionale Aeroporti-PNA.

L'adozione delle cosiddette “servitù aeronautiche” appaiono decisivi per gli storici aeroporti ed ex dei campi di volo dell'inizio dello scorso secolo, determinando un sistema dei trasporti aerei, che decennio dopo decennio si è amplificato nei centri storici e/o nelle periferie delle città determinando una realtà operativa di piste affossate tra agglomerati urbani con problematiche di impatto ambientale e di carico antropico e indici di affollamento rilevanti. Con la riforma, derivata dal Decreto Legislativo 96/2005, le questioni cruciali dell'aviazione civile italiana è risolvibile. Con gli Art. 707 e 715 sono state introdotte il Piano di Rischio e il Rischio Terzi-Risk assessment in grado di fronteggiare la materia. Decisivo in tale contesto sono tuttavia due articoli apparentemente accessori, e precisamente:Art. 709 - Ostacoli alla navigazione e l'Art. 714 -Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli.

Art-709. Ostacoli alla navigazione:

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere, anche in virtù delle loro destinazioni d’uso, che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.

Art- 714. Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli:

L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa.

Il relativo onere è posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.

Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, è corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione. 1 Giugno 2019

Dalla sentenza TAR Peretola alle analogie con altri masterplan!

Tra impatto ambientale e il rischio incidenti. Quanti sono gli aeroporti inquadrati nel PNA-Piano Nazionale Aeroporti che sono sottoposti ad un adeguamento del masterplan e/o hanno in corso una VIA-Valutazione di Impatto Ambientale? Probabilmente la quasi totalità. Dopo la sentenza del TAR Toscano relativo all’annullamento del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 377 del 28 dicembre 2017 con il quale è stata decretata “la compatibilità ambientale del “Master Plan 2014 – 2029”, cosa potrebbe accadere qualora tale ricorso riguardasse altri aeroporti del Belpaese?

Quando i “masterplan dei tanti aeroporti e/o piste propongono progressivi incrementi di movimenti aerei, magari di estensioni del sedime aeroportuale e magari riqualificazione ed allargamento dei terminal passggeri e attività correlate, quali contesti preliminari di impatto ambientale e di “scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei” sono analizzati e proposti?

La disponibilità di relazioni, di studi, di masterplan senza alcuna “prescrizione” riguardanti ediifcazioni specifiche, viabilità e, magari, zone protette e altro, sono ammissibili e compatibili, senza limiti e/o tetti al numero dei voli su una singola pista e/o direzione operativa quali decolli e atterraggi?

La sentenza del TAR Toscano in materia ricorda come:

“in considerazione di detti presupposti il Comune di Sesto Fiorentino ha chiesto l’annullamento del decreto di valutazione di Impatto Ambientale n. 377 del 28 dicembre 2017, nonché gli atti presupposti in epigrafe indicati, sostenendo l’esistenza dei seguenti vizi”:

al punto 4:

“la violazione della direttiva n. 2011/92/UE del 13.12.2011 e del principio di azione preventiva e di precauzione in materia ambientale; il Master Plan 2014-2029 sarebbe illegittimo nella parte in cui rinvia all’esecuzione di alcune prescrizioni che risulterebbero in gran parte prive di contenuto precettivo, attribuendo così all’Osservatorio il potere di procedere a valutazioni di compatibilità ambientale che

invece avrebbero dovuto essere eseguite prima della conclusione del procedimento di VIA.”;

e al punto 6:

“la violazione della direttiva n. 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, in quanto al momento della definizione del procedimento di VIA, i Ministeri competenti non avrebbero potuto prendere in considerazione “scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei””. 29 Maggio 2019

Droni sopra 250kg, ENAC verso una nuova normativa

ATZ e regolamento dei voli nelle zone aeroportuali. Tra Eurocontro, EASA ed ENAC è in corso l'adozione di una specifica regolamentazione per le operaziondi di volo nell'ambito delle ATZ aeroportuali. E' una iniziativa per fronteggiare le interferenze con l'attività di volo del traffico “commerciale” e di aviazione generale che hanno “costellato” lo stop in numerosi aeroporti italiani einternazionali. Dall'Europa agli USA. Il nuovo regolamento droni 2019-2020, al momento riguardante la flotta dei mezzi APR (Aeromobili a pilotaggio remoto) con peso superiore a 250kg, dovrà inevitabilmente, estendersi anche alla flotta con peso inferiori.

ENAC sotto la titolazione la “gestione attività droni nello spazio aereo” riporta:

“I mezzi aerei a pilotaggio remoto, noti come droni, sono sempre più diffusi: sono utilizzati per servizi fotografici, televisivi, ispezioni di edifici, tralicci elettrici, oleodotti e quant’altro. Da un punto di vista di spazio aereo, ENAC sta lavorando principalmente su due aspetti:

1. la definizione di criteri per autorizzare il loro impiego anche nelle condizioni più critiche, come ad esempio la vicinanza agli aeroporti. In tal caso è necessario valutare l’interagenza con gli atterraggi e decolli degli aeroplani, per non abbassare il livello di sicurezza, cercando, allo stesso tempo, di non limitare l’operatività degli aeroporti coinvolti. Tali criteri sono definiti basandosi sull’esperienza acquisita finora: saranno riportati in un’apposita circolare che consentirà procedure di autorizzazione dirette e più veloci;

2. la definizione di criteri per operazioni in BVLOS (Beyond Line of Sight), cioè oltre la portata visiva del pilota a terra. E’ un obiettivo molto stimolante, perché consente di ottenere profili di missione del drone molto più estesi (ed esempio: l’ispezione di intere linee elettriche o gasdotti). A tal fine, è stato avviato un programma di prove sul campo con la collaborazione di importanti stakeholder del settore, i cui risultati saranno utilizzati per la valutazione dei rischi relativi alle operazioni in BVLOS. Obiettivo finale è la conduzione di tali operazioni in spazio aereo non segregato. ENAC è anche partecipe degli sviluppi regolamentari a livello europeo (EASA e EUROCONTROL).

Le norme di circolazione e le limitazioni nell'utilizzo dello spazio aereo per le operazioni con i droni sono disciplinate dal Regolamento "Mezzi aerei a pilotaggio remoto".

Con riferimento alle operazioni degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto  all’interno delle zone di traffico aeroportuale (ATZ) e nelle zone di controllo (CTR), di cui al Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio remoto”, le autorizzazioni devono essere richieste via PEC all'indirizzo protocollo@pec.enac.gov.it alla Direzione Aeroportuale competente mediante presentazione del Notiziario speciale Allegato A alla Circolare ENAC  ATM-05A completo di ogni dato richiesto. L'autorizzazione verrà rilasciata dalla Direzione Aeroportuale all'esito del procedimento.” 22 Maggio 2019

Aeroporti e analisi dei rischi, aeronautici e dei sistemi correlati

Tra identificazione e compatibilità e sua gestione nel PNA! Dove è localizzato un aeroporto? E in dettaglio quali verifiche integrate sono indispensabili a valutare scenari compatibili con l'analisi dei rischio esistente, di risk management, in relazione alla dimensione del sedime aeroportuale, la posizione e lunghezza della pista, l'ampiezza della strip area, eventuale presenza e dimensione della RESA e spazi di fine-pista, dei piazzali degli aeromobili, della posizione dell'aerostazione rispetto alla stessa pista e tanti altri parametri – essenziali – per l'identificazione, analisi e contromisure a qualsiasi rischio che potrebbe manifestarsi? Valutazione di safety e di security connessa nel quadro della incidentalità “aviation” nelle fasi di decollo, atterraggio e rullaggio dei velivoli.

Quali considerazioni, ad esempio, devono essere analizzate quando una aerostazione è posizionata laterlamente alla pista, quando l'analisi delle “Performance improvements for calculations of third party risk around airports” nel caso di fuoripista-lungo pista in decollo (take-off overrun ), di fuoripista in atterraggio (landing overrun), di decollo lungo (take-off overshoot), di atterraggio prima della pista (landing undershoot), di decollo con uscita laterale (take-off veer-off) e atterraggio con uscita laterale (landing veer-off), sono state verificate?

L’analisi dei rischi come strumento di supporto alle decisioni in ambito aeroportuale sono state illustrate a

Malpensa il 25 Maggio 2016, dall'Ing. Galileo Tamasi Process Manager - Analisi Tecnico Operativa Aeroporti,

in un documento di 25 pagine ha illustrato in breve “considerazioni” basilari per tali analisi.

Il testo ha esaminato dopo, una “Introduzione” le fasi del “Risk Management : il livello dell’organizzazione”, il “Risk Analisys : il livello di processo”, il “Risk Analisys : metodi qualitativi e quantitativi”, le “Strategie di mitigazione”, gli “Sviluppi futuri” e infine, le “Conclusioni”. La sintesi finale “ We live in a dynamic world in which the pace, scope, and complexity of change are increasing. The continued march of globalization, the growing number of independent actors, and advancing technology have increased global connectivity, interdependence and complexity, creating greater uncertainties, systemic risk and a less predictable future.” Vision 2015 – J.M. McConnell - Director of National Intelligence - Washington, D.C., rimanda a considerazioni riguardante il Piano Nazionale Aeroporti italiano, i tanti aeroporti inclusi, e la realtà operativa esistente. Anche a partire dal masterplan dell'allungamento e nuova configurazione di pista Salerno-Pontecagnano ed il progetto della nuova pista a “senso unico” di Firenze-Peretola: scali entrambi con “vie-di -rullaggio” aggregate in sedimi aeroportuali limitati.

Sono stati analizzati i rischi, ad esempio, correlati a masterplan aeroportuali e/a Valutazioni di Impatto Ambientale-VIA in grado di stimare/prevederne i livelli di rischio di una infrastruttura aeroportuale in relazione alla casistica “incidentale” associata alla posizione di un terminal passeggeri?

Il processo di pianificazione din un qualsivoglia progetto aeroportuale, il masterplan a 10-15-20 anni con incremento di traffico aereo, con flussi di decollo maggiorati al 20/30/40% hanno, adeguatamente, valutato i potenziali rischi e la gestione delle problematiche “emergenziali” derivate?

Strategie di gestione del rischio  e la pianificazione dettagliata di ogni singolo “risk assessment”per vari livelli di rischio: minimo, medio, elevato. E della loro priorità: alta, media e bassa.

L'intervento dell'Ing. Galileo Tamasi inquadra ed elenca gli “Sviluppi futuri, l'Analisi di terzo livello, l'- Hazop ricorsiva, l'Analisi di operabilità ricorsiva; RA/CREAM – Cognitive Reliability and Error Analysis Method, FTA – Fault Tree Analisys, DSI – Diagramma delle sequenze incidentali ed ETA – Event Tree Analisys. L'interrogativo da porre è, comunque, il seguente quale è la situazioned degli aeroporti del Belpaese? L’analisi dei rischi dei progetti aeroportuali sottoposti ai tanti masterplan in corso e di recente autorizzati, come le Valutazioni di Impatto Ambientale, di ogni singola pista-sedime-sistema correlato, sono stati adeguatamente sviluppati e verificati? 2 Maggio 2019

Aeroporti, zone di rischio ed “eventuali” edificazioni in deroga

Una ennesima sintesi per “eventuali” curiosi! La normativa ENAC riguardante il Piano di rischio aeroportuale (P.R.A.) è strutturata per attuare le disposizioni di cui all’art. 707 del Codice della Navigazione, come evidenziato dal Regolamento per la Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti Edizione 2 - Emendamento 4 del 30/01/2008 (di seguito R.C.E.A.), emesso ai sensi del D.Lgs. n. 96/2005 e delle successive modificazioni introdotte con il D.Lgvo 151/2006.

La tutela del territorio dal rischio derivante dall’attività aeronautica è rappresentata dalle zone A, B, C e D riferite alla direzione di decollo e atterraggio della pista di volo.

In tali “zone” è stata definita a limitazioni della presenza umana, al divieto di localizzazione di attività che possano creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale per la potenziale amplificazione delle conseguenze degli incidenti.

Ma quale iniziative e contromisure devono essere analizzate e predisposte qualora una o più delle seguenti attività ed edificazioni siano insediate:

attività universitarie, servizi scolastici dell’obbligo e servizi pre-scolastici;

attività sanitarie e socio-assistenziali;

attività espositive, congressuali e servizi fieristici;

attività culturali, sociali, ricreative, attrezzature sportive, per lo spettacolo e relativi impianti

Come è noto la pre-esistente presenza di opere, edifici o attività esistenti, anche quando, palesemente incompatibili, risultano in deroga.

Nella zone A sono contemplate interventi e attività che non producano particolare aumento del carico antropico, inteso come aumento di presenza umana.

Nelle zone di tutela A, B e C del P.R.A. Devono, comunque, essere evitati:

- insediamenti ad elevato affollamento;

- costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;

- attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.

In conclusione a questa sintesi è utile porre tre interrogativi che non siamo in grado di risolvere:

- eventuali interventi in contrasto con le soprastanti norme-regolamenti-disposizioni possono essere consentiti con un preliminare favorevole di ENAC, comunque valutati in relazione al carico antropico indotto?

- eventuali immobili pubblici e/o di interesse pubblico possono derogare da tali norma, anche in contrasto alle “norme”previo preliminare parere favorevole di ENAC in relazione al carico antropico indotto?

-eventuale estensione del sedime aeroportuale consente, negli spazi acquisiti l'autorizzazione di edificazioni ed insediamenti di attività in deroga al Regolamento Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti – R.C.E.A? 29 Aprile 2019

Aeroporto e rischio incidenti, tra indice individuale e quello sociale

Tra livelli di carico antropico e indice di affollamento da verificare! La localizzazione di terminal, scuole, università, ospedali, depositi di carburante, alberghi e tanto altro (magari anche qualche sito a rischio incidente rilevante), entro il sedime aeroportuale, in prossimità dello stesso e/o in una delle zone del piano di rischio (A, B, C e D) o Public Safety Zone-PSZ come sono identificate in altri Paesi UE e/o USA, sono solitamente analizzati ed autorizzati e/o coordinati in una sorta di Piano del Governo del Territorio-PGT.

Quali sono le implicazioni quando nel modello di calcolo del “rischio terzi” viene inserito il parametro “Individual Risk” (probabilità per anno che una persona residente in modo permanente in uno degli spazi sia vittima di un incidente aereo) e/o il “Societal Risk” (probabilità per anno che un numero maggiore di N – third party – rimanga vittima di incidente aereo in una specifica area nell'intorno aeroporuale) se non sono noti i dati di input che determinano le cosiddette “curve di isorischio” e/o indici equivalenti?

Gli strumenti di pianificazione del territorio esterno ad un aeroporto e quelli che “amministrano” le infrastrutture operative di assistenza al volo e di supporto alle attività aeree, probabilmente, hanno analizzato tali contesti di “rischio”. Sia quello “individuale” quanto quello “sociale”, ma diventa indispensabile che il Piano di Emergenza Aeroportuale-PEA quando il Piano di Emergenza Esterno-PEE lo abbiano sottoposte alle restrizoni e vincoli aeronautici regolamentati da ICAO-EASA-ENAC.

Senza eccezioni e deroga di sorta.

Ad esempio quale è il livello di “Individual Risk” di un residente al terzo piano di un appartamento di uno stabile/palazzina di cinque piani posizionata sottostante alle traiettorie di decollo e/o atterraggio?

Quale invece il “Societal Risk” di un numero N di passeggeri localizzato nel settore partenze e/o arrivi di un terminal-aerostazione posizionata lateralmente (100-200-300 metri) alla pista di volo e/o diversamente in un terminal posizionato tra due piste?

L'analisi delle “Performance improvements for calculations of third party risk around airports” nel caso di fuoripista-lungo pista in decollo (take-off overrun ), di fuoripista in atterraggio (landing overrun), di decollo lungo (take-off overshoot), di atterraggio prima della pista (landing undershoot), di decollo con uscita laterale (take-off veer-off) e atterraggio con uscita laterale (landing veer-off) quali ripercussioni ha prodotto nelle analisi del rischio terzi elaborata, ad esempio, dal SARAS (Sapienza Airport Risk Analysis Software) dell'Universita La Sapienza di Roma.

In sostanza la mappa delle curve di isorischio recapitate ai “Comuni aeroportuali” coinvolte sono in grado di identificare la categoria della “Tolerability of environmental risk” riguardante gli spazi aerei sorvolati nei termini di livello: “Catastrophic-Major-Severe-Significant-Noticeable-Minor”?

Sono interessate le aree e gli spazi prossimi alle piste di volo, riguarda non solo le due estremità delle testate di pista, ma anche le aree/zone laterali. Aree e zone dove andrebbe evitata la costruzione di nuove edificazioni e/o l'espansione di aerostazioni, scuole, ospedali, alberghi e, in definitiva, centri ad elevato

indice di affollamento e/o carico antropico. E, in tali ambiti, con quali “Individual Risk assessment”, di un “Scenario-based safety risk assessment”, di “Societal Risk assessment” e di “Scenario-based environmental risk assessment”? 19 Aprile 2019

 

Aeroporto Parma, tra masterplan, Urban District e Rischio Terzi

Il caso di Treviso S.Angelo con il tetto a 16.300 voli/anno è, comunque, un modello! La Relazione del Piano di Sviluppo Aeroportuale - Masterplan 2018-2023 - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, nelle note Documento di integrazioni e controdeduzioni richieste con nota prot. n. 3084/DVA del 07/02/2019 rivela alcuni scenari possibili e praticabili sul futuro dello scalo. Ma pone anche alcuni interrogativi del tutto evidenti, quanto contraddittori. L'aggiornamento del Piano di Rischio con gli spazi laterali a 1000 metri e la valutazione dell'impatto di rischio da potenziali incidenti aerei, ovvero l'adozione dell'Art. 715, Rischio Terzi-Risk assessment, sono in parallelo due obiettivi inevitabili e quanto scontati.

 

Anche se il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti-RCEA, ENAC ha previsto l'adozione del Rischio Terzi con volumi di traffico di 50mila movimenti/anno il caso operativo dell'aeroporto Treviso San Angelo che ha stimato un tetto a 16.300 voli/anno (dopo una valutazione di rischio terzi-risk assesement) ed il masterplan del nuovo aeroporto di Firenze Peretola dove ENAC, ancorchè con traffico inferiore a 50mila/anno, ha sottoposto a rischio terzi non solo con il modello usuale SARAS (Sapienza Airport Risk Analysis Software) dell'Universita La Sapienza di Roma, ma anche verificato con il FAA (Federal Aviation Administration, Ente americano per la sicurezza del volo e del trasporto aereo) con lo specifico “Airport Cooperative Research Program” (ACRP) sul “Airport Safety Risk Management”!

 

Quali dovranno risultare, quindi, gli strumenti “cognitivi-predittivi” per l'impatto ambientale e del rischio terzi sulla pista parmense?

 

Disporre del modello FAA USA, cioè dell'Aviation Environmental Design Tool (AEDT) per l'analisi dell'impatto acustico e atmosferico per gli scenari di VIA al 2023-2030, quanto per l'operato della Commissione aeroportuale da un lato e le stime del rischio terzi-risk assessment per le prospettive correlate ai volumi di traffico aereo stimato con il modello FAA-USA Airport Cooperative Research Program” (ACRP) per il “Airport Safety Risk Management” dall'altro, appaiono una operazione integrata, inevitabile quanto scontata. 16 Aprile 2019

Aeroporti e Comuni: tra conformità, coerenza e deroghe agli Art. 707 e 715 CdN

Il Codice di Navigazione è, comunque, in vigore, almeno, dal 1942! All'origine i vincoli e/o servitù aeronautiche nell'intorno delle piste di volo (civili e militari) avrebbero dovuto essere sottoposte dal 1963 alla legge n. 58, in seguito alle varianti degli articoli 707 e 715 del Codice di Navigazione che hanno definito il Piano di Rischio e da Rischio Terzi.

Altri vincoli aeronautici dell'intorno delle piste dovrebbero essere verificate con le mappe della Carta ostacoli onde verificare l'eventuale presenza di ostacoli naturali e artificiali che potrebbero interferire nel piano di avvicinamento.

Quale è la situazione nelle tante piste del Piano Nazionale Aeroporti-PNA, ma anche delle piste non elencate e di quelle militari e delle aviosuperfici. Quanti sono gli sforamenti alle limitazioni ostacoli e le deroghe, inevitabili, derivate dall'adozione nel 2005-2011 del Piano di Rischio?

A chi spetta la valutazione di coonformità, di coerenza e di deroghe illustrata dagli strumenti urbanistici dei Comuni “aeroportuali”?

Le limitazioni derivanti dal rischio aeroportuale all’interno delle aree di tutela, sono state definite dalla Circolare ENAC APT-33 del 30/08/2010 e dovrebbero essere dettagliate nel piano urbanistico comunale (PGT), “evidenziando le specifiche misure correttive adottate dall’Amministrazione Comunale per l’adeguamento al Piano di Rischio Aeroportuale (PRA)”.

Una specifica indagine territoriale dovrebbe far emergere i potenziali fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione esistenti. Una dettagliata quanto analitica per l'aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale, indispensabile per l'elaborazione del PGT in tutti i suoi atti costitutivi (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi).

Quanti sono i Comuni in regola?

Gli aeroporti della Penisola avrebbero dovuto essere sottoposti alle stringenti norma del Codice della Navigazione dal lontano 1942, quando con “Regio decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, ha reso necessario di modificare, a scopo di coordinamento, il Codice della navigazione e di pubblicare il testo definitivo del Codice medesimo. Esecutivo dal 21 aprile 1942”. Quante sono le piste che, dal 1942 alla legge 58 del 1963 e quindi dell'avvento del Piano di Rischio hanno ottemperato? Quante sono conformi, coerenti e non in deroga e, comunque, di fronte ad un eventuale ritardo attuativo, chi dispone di un elenco sistematico e dettagliato delle incongruenze? 6 Aprile 2019

Aeroporti e depositi carburante-avio, le zone A, B e C

Sul rischio di incidente rilevante per i serbatoi localizzati nel sedime! Le criticità associate al “fuel storage”, ai depositi di carburante-avio sono, ovviamente riflesso della capacità/quantità di questi depositi (300mila, un milione, svariati milioni di litri stivati nei contenitori) e il loro posizionamento rispetto alle piste, ai parcheggi degli aeromobili ed alle aerostazioni-terminal passeggeri. L'ampiezza del sedime aeroportuale rappresenta quindi un parametro, un fattore decisivo per identificare una sorta di classificazione della pericolosità (per l’ambiente e per la salute)

Quale sorta di “rischio di incidente rilevante” in qualche modo certificato e magari incorporato nel risk assessment, rischio terzi aeroportuale è stato identificato per gli scali aerei del Piano Nazionale Aeroporti-PNA? Probabilmente anche il Piano di Emergenza Aeroportuale-PEA ed il Piano di Emergenza Esterno-PEE hanno analizzato e valutato il livello di rischio “fuel storage” e predisposto le misure di intervento.

Verifiche ispettive sul Sistema di Gestione della Sicurezza e una specifica attività di pianificazione dell’emergenza in caso di incidente innescato dal “deposito di carburante-avio” e/o conseguente ad un crash aereo. Ma considerazioni relative alla prevenzione dai rischi derivanti dagli incidenti rilevanti e una localizzazione periferica del deposito per ridurre e/o mitigare effetti concatenati devono essere associati alle analisi e studi relativi alla propagazione, valutando stime e scenari di “Individual Risk assessment”, di un “Scenario-based safety risk assessment”, di “Societal Risk assessment” e di “Scenario-based environmental risk assessment”.

Quale categoria nella “Tolerability of environmental risk” potrebbe essere compatibile tra il livello “Catastrophic-Major-Severe-Significant-Noticeable-Minor” nei vari aeroporti del Belpaese?

La FAA riporta: “Security and Risk Management Factors. Tank systems are important to the continued operation of FAA facilities, and they should be listed in security risk and vulnerability analyses as assets. Because of the potential hazards to personnel and property that can result from negligence or damage to tank system locations, the LOB/SO Tank Manager must incorporate appropriate security provisions and safeguards in the Facility Security Management Plan required by FAA Order 1600.69B, Facility Security Management Program. Security provisions must include the requirement for tank systems to be included in inspections and surveys provided by the Servicing Security Element.”

La FAA nelle prescrizioni specifiche quali, Sec. 139.321 — Handling and storing of hazardous substances and materials: These procedures must provide for at least the following: - segnala al punto - (3): “Special areas for storage of hazardous materials while on the airport”.

Ecco quindi che va riproposto l'interrogativo da porre, e rimanda alla localizzazione di questi depositi carburante negli aeroporti del Belpaese. Le documentazioni e pubblicazioni ICAO, IATA-Airport Fuel Storage Capacity, EASA, CAA, FAA, ACI-Airport International e GAO-United States Government Accountability Office a riguardo, hanno, ad esempio circoscritto le tre Zone A, B e C, ovvero le ricadute di una eventuale “esplosione” nel raggio inferiore e 250 metri da tali depositi di carburante-avio, tra 250 e 400 metri e oltre i 400 metri. Dettagli indispensabili ad inquadrare tali esiti “emergenziali” e le conseguenze sono stat 28 Marzo 2019i presentati anche dal Final Report della HSE-Health and Safety Executive: “Safety and environmental standards for fuel storage sites Process Safety Leadership Group.

Aeroporti e depositi carburante-avio e il risk assessment

Quali ripercussioni negative nel raggio di 250 metri, tra 250/400 e oltre? Aerohabitat ha, anche recentemente analizzato il livello di safety associato non solo alla localizzazione di tali serbatoi-carburante avioma anche all''intreccio tra rischio terzi, PEE e PEA.

In aggiunta alle considerazioni susseguenti all'esplosione nel deposito di carburante dell'aeroporto del Cairo dello scorso Luglio 2018 la questione del “rischio esplosione depositi” associato è stato analizzato e, probabilmente, contemplato nel dettaglio anche dalle normative italiane.

Se la materia in Italia è regolata dalla normativa “ Depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale La legge n°35 del 4 aprile 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ha individuato, agli articoli 57 e 57 bis ha individuato quali insediamenti strategici anche i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale. Il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio è svolto mediante un procedimento unico, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i., secondo le modalità riportate nella circolare n.0016268 del 13 agosto 2012 di questo Ministero-MISE-Ministero dello Sviluppo Economico”.

Ma quale potrebbe essere la miglior localizzazione del “capiente deposito”, quando questo è all'interno di un sedime aeroportuale? La materia non ha soluzioni facili ed immediate, ma quello che potrebbe accadere nei termini di “Individual Risk assessment”, di un “Scenario-based safety risk assessment”, di “Societal Risk assessment” e di “Scenario-based environmental risk assessment”.

27 Marzo 2019

Aeroporti, ENAC, Art. 707 e 715 CdN e le ipotetiche deroghe

Quali sono le piste esentate? In tale caso anche dal PEE? La materia è oltremodo nota e il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti-RCEA ha, del dettaglio, ha “prescritto i requisiti, in materia di sicurezza delle operazioni, per l'emissione ed il mantenimento della certificazione degli aeroporti. Esso richiede la certificazione degli aeroporti utilizzati per attività di trasporto pubblico con velivoli di massa massima al decollo superiore a 5700 Kg o con 10 o più posti passeggeri”.

Tutto a posto e nessuna incertezza quindi, anche se lo stesso ENAC per quanto concerne l'applicabilità dell'Art. 715, ovvero del rischio terzi-risk assessment e la conseguente definizione delle curce di isorischio lo ha previsto per gliscali con oltre 50mila voli/anno. Salvo casi particolari.

Il Capitolo 9 – Prevenzione e gestione dei rischi del RCEA-ENAC rileva come :

“La pianificazione delle emergenze consente di far fronte alle emergenze che possono verificarsi nell’aeroporto o nelle sue vicinanze; essa ha l’obbiettivo di minimizzarne gli effetti con particolare riguardo alla salvaguardia di vite umane dei beni e dell’ambiente ed al mantenimento delle operazioni sull’aeroporto. Esempi di emergenze sono, oltre quelle relative agli aeromobili, sabotaggi, dirottamenti, incendi, eventi naturali, etc.. Ai fini della pianificazione devono essere valutate le possibili situazioni di rischio derivanti dalle attività che si svolgono nell’aeroporto. In relazione alla dimensione, complessità e tipo delle attività che si svolgono nell’aeroporto sono da considerare la gestione delle merci, di sostanze chimiche, di materiali pericolosi, di combustibile, etc..”.

Nel paragrafo “Natura e contenuti dei piani di rischio” si legge:

“Il piano di rischio è un documento contenente le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni ai sensi dell’art. 707 del Codice della Navigazione. Le indicazioni e le prescrizioni sono finalizzate a tutelare il territorio dalle conseguenze di un eventuale incidente. Fatte salve ulteriori specifiche indicazioni contenute in normative nazionali e regionali, per la redazione dei piani di rischio si applicano i requisiti riportati nei successivi sub paragrafi.”

E proseegue:

“Condizione di vincolo L’art. 707 del Codice della Navigazione prevede la determinazione di vincoli per le zone soggette a limitazioni, quali quelle nelle direzioni di decollo e di atterraggio; ciò al fine di mitigare le eventuali conseguenze di un incidente. La mitigazione delle conseguenze si basa: - sulla limitazione di presenza umana; - sull’individuazione di attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione delle conseguenze di incidenti.”

Il quadro dei riferimenti e delle tutele, tuttavia, ha un riscontro emblematico:

“Fatte salve ulteriori specifiche indicazioni contenute in normative nazionali e regionali, per la redazione dei piani di rischio si applicano i requisiti riportati nei successivi sub paragrafi.”

Quale è il senso di questa nota?

E' possiibile che alcuni scali e/o piste siano stati esentati dall'obbligo di effettuare la “valutazione di rischio” come prevede l'art. 707 del codice di Navigazione? Ma quali potrebbero essere questi aeroporti? E nel caso per quale ragione non sarebbero stati “obbligati”? In tal caso, con quali ripercussioni sugli indici di affollamento e carico antropico e sul Piano di Emergenza Esterno. Tra gli scali sotto 50mila voli/anno quanti, invece, hanno verificato le curve di isorischio? 9 Marzo 2019

Aeroporti, pista, piazzali e Terminal affiancati: scenario catastrofe?

La situazione del masterplan di Peretola e Pontecagnano! E' un contesto operativo che caratterizza numerosi aeroporti del Belpaese e anche qualche scalo con masterplan da poco autorizzato da MIT ed ENAC. E' la ridotta dimensione di un sedime aeroportuale ad obbligare configurazioni di prossimità tra la pista utilizzata per decolli e atterraggi e la posizione del parcheggio-stazionamento dei parcheggi dei velivoli in transito e il terminal per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

E' una realtà operativa che è stata evidenziata dopo l''incidente di Milano Linate l'8 Ottobre del 2001, dove la collisione a terra tra MD 87 SAS e Cessna Citation CJ2 aveva causato 118 vittime. Uno scenario che non è diventato disastroso, come riportato dall'articolo a firma Pier Francesco Fedrizzi in data 8 agosto 2002 su La Repubblica e riferita alla dichiarazione del investigatore svedese Goran Svensson: «Nel caso di aereo con motore piantato (ovvero lanciato senza controllo sulla pista, come l' 8 ottobre, ndr.), la deviazione di soli 15 gradi verso destra porterebbe il velivolo a schiantarsi prima sul parcheggio e poi sul terminal, causando una catastrofe».

L'articolo disponibile dopo questa breve nota, tuttavia, rimanda all'equivalente rischio “piazzali e Terminal passeggeri” in infrastrutture aeroportuali similari. La materia sulla compatibilità e sostenibilità del “rischio terzi” era stata analizzata e commentata nelle otto pagine Pdf : “Goran Svensson: Linate, scenario catastrofe” di Aerohabitat Centro Studi e dalle 20 pagine dell'AUDIT Report svedese – Luftartsverekt a cui rimandiamo per l'approfondimento.

Il livello di rischio associato tra la posizione della pista e dei piazzali aeromobili e terminal passeggeri affiancati, purtroppo, è una realtà esistente su numerosi degli aeroporti elencati dal Piano Nazionale Aeroporti.

Se a Linate la posizione dei piazzali-terminal prossimità della pista è, sostanzialmente, rimasta inalterata, quandi altri aeroporti scontano situazioni di “rischio analoghe”? Da Treviso San Angelo a Napoli Capodichino

a Bergamo, Genova, Malpensa, Ciampino, Torino, Venezia, Alghero, Ancona, Bologna, Brindisi, Forli, Parma, Pisa....

La novità, tuttavia, è che riguarda anche alcuni aeroporti in corso di riposizionamento e allungamneto di pista quale, ad esempio, Salerno Pontecagnano e Firenze-Peretola,. I corrispondenti masterpalan sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale, hanno, infatti, una configurazione pista-piazzali-terminal a “scenario catastrofe”?

La Repubblica, Pier Francesco Fedrizzi, 8 Agosto 2002:

Linate, accuse dalla Svezia Possibili altre catastrofi

MILANO - «I sistemi di sicurezza dell' aeroporto di Linate non sono in grado di escludere in caso di incidente aereo il rischio di catastrofe». A sostenerlo è il Dipartimento per la sicurezza al volo del Governo svedese che, dopo il disastro dell' 8 ottobre in cui persero la vita 118 persone, inviò a Milano un ispettore aeroportuale. Goran Svensson, questo il suo nome, girò per quattro mesi ogni angolo dell' aeroporto di Linate. Agli svedesi non interessava ricostruire l' incidente, compito dalla magistratura italiana. Gli svedesi erano a Milano per la sicurezza, per capire perché un aereo privato era potuto finire sulla pista percorsa in decollo dall' Md della compagnia di casa, la Sas. A riferimento, Svensson ha preso gli standard Icao, l' organismo internazionale che fissa norme, regolamenti e procedure per gestire in sicurezza le operazioni di volo negli scali. Le conclusioni - anticipate dal sito Internet www.aerohabitat.org - individuano i limiti di Linate e il ruolo dei tre soggetti a cui è affidata la gestione: Enav, Enac e Sea. «Linate - scrive Svensson - deve scegliere se diventare un aeroporto internazionale, in quanto ha bisogno di interventi per colmare le numerose inadempienze agli standard nazionali e internazionali». Come dire: gli interventi attuali sono inutili, un restauro di facciata. L' ispettore svedese individua il vero punto debole («non adeguatamente valutato») della sicurezza di Linate: la posizione del piazzale principale dello scalo, dove sostano fino a trenta aerei. Dice Svensson: «Nel caso di aereo con motore piantato (ovvero lanciato senza controllo sulla pista, come l' 8 ottobre, ndr.), la deviazione di soli 15 gradi verso destra porterebbe il velivolo a schiantarsi prima sul parcheggio e poi sul terminal, causando una catastrofe». A ottobre, l' apocalisse fu evitata grazie alla manovra del pilota, che portò l' aero verso il deposito bagagli. L' ispettore annota poi la «non conformità» delle luci di sicurezza, della segnaletica e del radar. «Un livello di rischio - aggiunge Svensson - inaccettabile per Linate». Il rapporto svedese conclude con Enac, Enav e Sea: «Non esiste un accordo tra i tre soggetti per garantire un sistema di sicurezza capace di anticipare gli eventi. Il Comitato di sicurezza di Linate, convocato senza una programmazione, non ha mai individuato carenze e inadempienze». 2 Marzo 2019

Aeroporti, MIT, ENAC, PNA e standards EASA-ICAO

E' indispensabile disporre di una Indagine-Relazione specifica! Alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit), Danilo Toninelli, e, tra l'altro del presidente dell’Enac Nicola Zaccheo, è stata presentata la “Conferenza nazionale sulle infrastrutture, i trasporti ed il territorio” del prossimi 20-21 marzo.

Una iniziativa con Enav, Assaeroporti, Leonardo e Ferrovie dello Stato Italiane.

Il Ministro ha annunciato di “aver incaricato l’Enac sia di aggiornare il Piano nazionale degli aeroporti, sia di ridefinire le attuali linee guida inerenti le incentivazioni per l’avviamento e lo sviluppo delle rotte aeree da parte dei vettori, proprio alla luce della rapida evoluzione del trasporto aereo”.

Cosa significa?

Che ENAC dovrà ri-analizzare e verificare le compatibilità degli scali hub ed il numero dei bacini di traffico identificando i relativi aeroporti, magari verificando la caratteristiche delle piste nel quadro degli standards ENAC-EASA-ICAO senza deroghe di sorta da un lato, rendendo trasparenti tutti gli accordi di co-marketing sottoscritti nel Belpaese, magari senza gare d'appalto, dall'altro?

Se gli obiettivi sono davvero questi, sono due traguardi che potrebbero rivoluzionare l'assetto del Piano Nazionale Aeroporti ed il livello del traffico aereo nella Penisola.

Quali prospettive e quale futuro, quale scenario di traffico senza “accordi di co-marketing” e con un sistema aeroportuale “a norma”?

“Il presidente dell’Enac Nicola Zaccheo, nel suo intervento durante la presentazione dell’iniziativa, ha enfatizzato la necessità di un potenziamento tecnologico e di un adeguamento infrastrutturale, considerata la crescita prevista del settore aereo che, stando alle previsioni, è destinato a raddoppiare tra il 2030 ed il 2040 passando, secondo Iata -International Air Transport Association, da 3,8 miliardi di passeggeri del 2016 a 7,2 miliardi del 2035. In Europa, secondo le stime di Eurocontrol, nel 2040 la crescita sarà del +53% del numero di movimenti rispetto ai dati registrati nel 2017” - ha riportato ENAC nel comunicato stampa del 28 Febbraio.

Il Presidente ENAC Zaccheo, quando sostiene ancora che “ Tale crescita non risulta adeguatamente supportata dagli interventi oggi programmati sugl”i scali europei basati su un aumento della capacità del 16%. Nello stesso modo, pertanto, anche le infrastrutture nazionali e, più in generale, tutto il sistema aereo deve essere pronto a far fronte all’incremento della domanda”, ha considerato l'attuale sostenibilità delle ricadute ambientali e del rischio terzi associate ai volumi di traffico del 2018 sugli aeroporti del Belpaese'

Come fronteggiare quindi il raddoppiare dei movimenti aerei e numero passeggeri tra il 2030 ed il 2040? Le infrastrutture aeroportuali italiane dispongono delle caratteristiche di pista, di sedime, di piano di rischio, di rischio terzi-risk assessment, curve di isorischio, carico antropico, indice di affollamento delle edificazioni sottostanti alle traiettorie di decollo ed atterraggio?

Quali prospettive?

Prima di qualificare qualsivoglia Piano nazionale Aeroporti-PNA, con questo panorama di interrogativi, è indispensabile, disporre di una inchiesta-indagine, avere una relazione dettagliata riguardante le compatibilità e la lista delle eventuali deroghe alle normative e regolamentazioni ENAC-EASA-ICAO esistenti sugli aeroporti del Belpaese. 1 Marzo 2019

ENAC, aeroporti e rischio terzi: tra ACRP e SARAS

Peretola: un caso tra i tanti? Perché è stato utilizzato il modello risk FAA? La stima del rischio degli aeroporti in Italia, ovvero la “Valutazione di impatto di rischio (third party risk assessment)”, come stabilito dal Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti-RCEA, che prescrive i requisiti, in materia di sicurezza delle operazioni, deve essere eseguita “mediante l’uso di metodi scientifici. E' inoltre applicabile solo ad aeroporti interessati da significativi volumi di traffico. A tal fine, secondo quanto previsto dal citato art. 715, l’Enac individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell’impatto di rischio e ne comunica i risultati ai Comuni interessati per l’adeguamento delle misure previste nei piani di rischio adottati”.

Negli aeroporti nei quali ENAC Direzione Centrale Regolazione Aeroporti ha richiesto tale “Policy di attuazione dell’art. 715 del codice della navigazione, definizione della metodologia e della policy di attuazione del risk assessment” è stato ulitizzato il SARAS (Sapienza Airport Risk Analysis Software) dell'Universita La Sapienza di Roma.

Sono analisi e studi che, probabilmente, sono stati adottati anche nelle valutazioni dei Masterplan, Procedure di VIA/VAS a 20/30 anni presentati per la generalità degli Aeroporti del Belpaese.

Era ed è una certezza che è stata, tuttavia, smentita a Firenze-Peretola dalla stessa ENAC con il comunicato stampa 53/2017, dove le” valutazioni del rischio associato al verificarsi di eventi incidentali sono state condotte attraverso l’impiego del modello statistico sviluppato dalla FAA (Federal Aviation Administration, Ente americano per la sicurezza del volo e del trasporto aereo) nell’ambito di uno specifico “Airport Cooperative Research Program” (ACRP) sul “Airport Safety Risk Management”!

Firenze-Peretola inoltre è-sarà uno scalo con meno di 50mila voli/anno! 26 febbraio 2019

A chi spettano le campagne di rilevamento e aggiornamento? Come è noto con l'adozione del Piano di Rischio (2004) negli spazi delle Zone di tutela A, B, C e D le edificazioni e le attività esistenti, sensibili e/o a rischio, con variabili carichi antropici e degli stessi indici di affollamento, sono state fatte salve.

Ovvero queste “edificazioni”, a fronte delle restrizioni e vincoli introdotti sono in deroga, sono state, comunque, fatte salve.

Le eventuali opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione anche con altra sagoma e sedime, sarebbero quindi compatibili. Ancorchè sottoposte ad autorizzazione da parte dei Comuni competenti.

Anche le restrizioni riguardanti gli ostacoli per la navigazione aerea e i potenziali pericoli per la stessa sono sottoposte a “deroghe”.

Il Piano di Governo del Territorio recependo le curve isorischio di cui all’art. 715 del Codice della Navigazione e per la relativa disciplina rinvia all’art. 707 dovrebbero “mappare” il dettaglio di tali “edificazioni e attività” in deroga, nel dettaglio:

le altezze massime degli edifici;

le fonte attrattiva per i volatili e altra fauna selvatica, compreso gli specchi d’acqua;

i manufatti con finiture esterne riflettenti ed impianti fotovoltaici;

le luci fuorvianti ed emanazioni laser;

le ciminiere con emissione di fumi;

attività che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche, per le possibili interferenze con gli apparati di le navigazione.

Le zone sottoposte l'art. 707 del CdN si estendono ai 15 Km. dall'aeroporto perchè si tratta delle mappe di vincolo. Il Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti al capitolo 4-11.1.2 “

E’ responsabilità del gestore monitorare l’efficienza dei sistemi di segnalazione ed illuminazione degli ostacoli siti nell’area sottostante le superfici di delimitazione degli ostacoli, sia all’interno sia all’esterno del sedime aeroportuale, nell’area di circuitazione, sulla base di un programma di attività accettabile per l’ENAC. Le circostanze che impediscono l’attuazione del programma devono essere riportate all’ENAC”.

Spesso l'estensione delle aree da monitorare (in genere migliaia di ettari);

dell’eterogeneità degli elementi da rilevare (edifici, tralicci, antenne, alberi, ecc.);

della accuratezza richiesta per il posizionamento plano-altimetrico degli elementi;

della necessità di reiterare le indagini con una certa frequenza;

Diventa quindi indispensabile aggiornare la mappa degli ostacoli, quanto delle edificazioni, del carico antropico e degli indici di affollamento. Occore garantire la piena sicurezza delle operazioni di volo e la tutela del territorio e della comunità dei cittadini insediati nell'intorno del sedime e sottostanti alle traiettorie di volo. Ebbene chi predispone e con quale frequenza le campagne di rilevamento e monitoraggio degli ostacoli esistenti e “certificati”, oltre ai siti sensibili ed alle edificazioni localizzate nelle zone del piano di rischio? 22 Febbraio 2019

Aeroporto Salerno, in uno scenario incerto, ancora una “interrogazione”

Il masterplan avrebbe previsto una pista di 2200 metri! Quanto sarà lunga, infine, la pista allungata dell'aeroporto Salerno - Costa d'Amalfi potrà disporre degli spazi-aree di sicurezza ad inizio e fine pista di clearway, stopway e RESA di 240 metri per testata? L'installazione dell'Engineered Materials Arresting System (EMAS), inoltre, per impedire che un aeromobile finisca fuoripista e magari oltre il sedime aeroportuale è stata prevista? In attesa di conoscere il dettaglio di queste caratteristiche di pista oltre alle considerazioni di rischio terzi- risk assessment – (oltre alle ricadute ambientali -acustiche e atmosferiche ) e in definitiva alle compatibilità safety dell'infrastruttura che il Piano Nazionale Aeroporti ha collacato come secondo scalo della Regione Campania, l'interrogativo da porsi è, ancora una volta, della tipologia della flotta, di aeromobili commerciali, che potranno decollare con la spinta dei motori corrispondente al carico massimo trasportbile.

In attesa proponiamo l'interrogazione presentata dall'onorevole Piero De Luca (Pd)

"Al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Per sapere, premesso che:

è notizia di novembre 2018 l'esternazione del sottosegretario allo Sviluppo economico Andrea Cioffi, agli organi di informazione che testualmente si esprimeva così in merito all'aeroporto Salerno-Costa D'Amalfi: 'Siamo dovuti arrivare noi al Governo per dare un'accelerata' sottolineando che ci sarebbero stati tutti i presupposti per andare in gara entro il 31 dicembre 2018;

il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non ha tuttavia ancora provveduto ad emettere il decreto di approvazione finale sul progetto definitivo approvato da Enac;

ad oggi, non è stato ancora emesso neppure il decreto interministeriale per il rilascio della concessione totale dello scalo aeroportuale alla Società aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi SpA, istanza che risulta avere parere favorevole del ministero dell'Economia e delle finanze e che ha visto già numerose interlocuzioni e chiarimenti anche da parte di Enac;

in queste circostanze di incertezza, i soci e gli investitori hanno espresso perplessità e sono seriamente preoccupati circa le conseguenze di questi ritardi per il territorio;

per la società di gestione sono stati posti in essere rilevanti interventi di ricapitalizzazione nell'ottica di conseguire lo strategico obiettivo –condiviso anche con la Regione Campania– dell'integrazione e gestione sistemica tra i due aeroporti;

in particolare, lo scalo di Salerno-Costa d'Amalfi ha avviato con Gesac SpA, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra le due società e la Regione Campania il 19 luglio 2017, un processo di integrazione societaria e di gestione unitaria tra l'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino e quello di Salerno, idoneo a capitalizzare e valorizzare la complementarità degli scali stessi, in un'ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del relativo sviluppo;

l'Enac, con nota dg 11 ottobre 2017, prot. 0103201-P, ha autorizzato il risanamento del capitale sociale dell'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi 'per un importo sufficiente alla copertura del periodo occorrente al completamento del processo di fusione fra le due società di gestione in argomento', inizialmente previsto, come concordato, entro il primo semestre 2018;

la stessa Enac, inoltre, nella nota del 6 novembre 2018, prot. 1444/21, ha chiarito che il completamento del processo di integrazione societaria e di gestione unitaria tra l'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino e lo scalo di Salerno, funzionale alla costituzione di una rete aeroportuale campana, ha come presupposto necessario il rilascio del decreto di gestione totale;

il piano prevede, un rilevante programma di sviluppo di infrastrutture della rete aeroportuale, con la realizzazione di interventi infrastrutturali per un investimento complessivo nell'intero periodo concessorio pari a 257 milioni di Euro che rischia di essere compromesso dal ritardo;

in data 31 gennaio 2019 è stata inviata da parte della aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi SpA una diffida al ministero dell'Economia e delle finanze ed al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per sollecito alla nota del 16 gennaio 2018, prot. 49/21, con la quale la società ha trasmesso l'integrazione all'istanza per il rilascio del decreto interministeriale per la gestione totale dell'aeroporto di Salerno ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, tenuto conto dei gravissimi danni subiti e subendi dalle società interessate, dai soci e dall'intera Regione Campania in conseguenza della mancata conclusione dell’iter amministrativo in questione–:

quale sia l'orientamento del Governo in merito all'adozione del decreto interministeriale per il rilascio della concessione totale dello scalo aeroportuale alla società aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi SpA, nell'ottica di scongiurare un gravissimo danno economico, sociale ed occupazionale al territorio". 16 Febbraio 2019

Aeroporti e rischio e carico antropico e indice affollamento

Tra siti sensibili e aziende a pericolo rilevante! Quale è la situazione? Speriamo che tutti i Comuni aeroportuali abbiamo adottato il Piano di Rischio e identificato sia le tre/quattro zone di tutela quanto le zone del third party risk assessment con la definizione delle aree soggette alle limitazioni e prescrizioni, ma quanti hanno predisposto l'analisi e l'elencazione dei specifici carico antropico e l’indice di affollamento esistente e/o stimato?

Una sistematica classificazione in base alla Circolare Enac APT 33, dei Piani di rischio previsti dall'art. 707 del Codice della Navigazione” e della “Policy di attuazione dell’art 715 per le elaborazioni del rischio contro terzi (third party risk assessment) è diventata indispensabile e fondamentale per individuare, in relazione alla tipologia dello scalo, del numero dei voli, della tipologia delle procedure di decollo e di atterraggio, della varietà della flotta aerea operativa, l'esposizione al “rischio” esistente. Ebbene quale è la realtà operativa e le predisposizione delle tutele attivate nei termini del Piano di Emergenza Aeroportuale-PEA e del Piano di Emergenza Esterno-PEE?

Come, infatti, assicurare la safety nelle aree limitrofe agli aeroporti, come salvaguardare l'incolumità cittadini ed edificazioni senza una dettagliata elencazione di siti sensibili,

Perciò non solo delle zone soggette alla valutazione del rischio contro terzi delle aree ad

elevate tutela (curve di isorischio 10 -4), area interna (curve di isorischio 10 -5) e area intermedia (curve di isorischio 10 -6).

Quanti e dove sono localizzati gli ospedali, le scuole materne, gli istituti tecnici, le università, i depositi di carburante, i centri commerciali, i distributori di carburante, le zone artiginali e industriali e tanto altro? Quali e quanti sono i Comuni aeroportuali e non, interessati, che devono ancora analizzare tutti i siti “sensibili” e rilevanti per il rischio terzi-risk assessment? ENAC ha informato i Comuni per eventuali ritardi e/o inadempienze? 8 Febbraio 2019

Aeroporti e le valutazione del rischio aeronautico

Quanto costa elaborare le curve di isorischio? Poco! Le operazioni di volo di una pista di aviazione commerciale (e quella di aviazione civile-leggera?) nelle aree limitrofe agli aeroporti, nel quotidiano e nelle propsettive di un masterplan a 5-10-15 anni e oltre quali ripercusssioni determinano? Con quali curve di isorischio? L'articolo 715 del Codice di Navigazione è del tutto trasparente. L'aggiornamento 2018/2019 per ogni scalo aereo del Belpaese dovrebbe pertanto contemplare le modifiche ed integrazioni alla versione del Piano di Rischio Aeroportuale, redatta da professionisti incaricati in ogni Comune aeroportuale e valutata da ENAC. Le zone soggette al rischio valutazione contro terzi, in materia di destinazioni d’uso, con le varianti urbanistiche al Piano di Governo del Territorio e l’adeguamento dello curve di isorischio relative allo stato futuro in base all'utilizzo delle singole piste. Le curve di isorischio devono essere sottoposte, attraverso ripetuti aggiornamenti. La pianificazione del territorio, in funzione di quanto previsto dalla Policy di attuazione dell’art. 715 del Codice della Navigazione (misure di tutela che i Comuni devono introdurre nelle aree interessate dalla valutazione del rischio contro terzi o “third party risk assessment”).

Ma quanto costano tali analisi e documentazioni? A chi sono assegnate?

La procedura di scelta del contraente, in definitva dell'affidamento ad un determinato soggetto come viene adottata?

L'opera di identificazione delle volumetrie esistenti, quelle in corso di attuazione (in via di completamento) ricadenti all’interno delle aree di rischio, il carico antropico relativo, tra funzioni residenziali e non residenziali, nelle zone da sottoposte a specifica regolamentazione (Third Party Risk Assessment)” a chi viene affidato?.

Quali sono le analisi per i quartieri storici e modermi, per le sottostanti popolazioni interessate, con quali metodologie sono calcolati i livelli dei rischio correlato? La relazione descrittiva, scenari di output, con le elaborazioni del calcolo presentati sono disponibili e trasparenti cartaceo e digitale editabile sono nelle disponibilità, ad esempio, dei consiglieri di maggioranza e minoranza dei Comuni aeroportuali interessati?

Eventuali interpretazioni controverse possono essere trasparenti e nella disponibilità dei Comitati dei cittadini che “lottano” per le loro sacrosante tutele e sicurezza dall'attività aerea? Per dirimere eventuali “controversie” infine, quale potrebbe esser l'eventuale Foro competente? Quanto costa e chi paga, comunque, lo studio “aeronautico” del risk assessment per ogni aeroporto? Possibile che costi tanto poco? 5 Febbraio 2019

Aeroporti, curve di isorischio, insediamenti e aziende: PEE e PEA

Indispensabili censimenti ed elenchi delle attività esistenti! Quanti siano i Comuni aeroportuali che non hanno ancora adottato il Piano di Rischio redatto, ai sensi del Capitolo 9 – paragrafo 6 – punto 6.7 “Adozione dei piani di rischio” del “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti”, è un interrogativo che Aerohabitat ha posto da tempo. E anche riformulato di recente, ma sicuramente quello che risulta fondamentale, ma ecco un ulteriore interrogativo, probabilmente, più pressante e indispensabile. Come quello di un database specifico, un quadro conoscitivo territoriale al fine di mappare e identificare il livello di “rischio” esistente e nel contempo database da coordinarsi con il Piano di Emergenza Esterna a Piano di Emergenza Aeroportuale.

Il reperimento dei dati territoriali, le attività insediate nelle aree interessate alle Zone A, B, C e D definiscono un rapporto, una classificazione del territorio e al livello di tutela, e la compatibilità delle infrastrutture e delle dotazioni con qui qualificare il Piano di Emergenza Esterna a Piano di Emergenza Aeroportuale, in ogni singolo scalo del Belpaese.

L'articolo 715 “Valutazione di rischio delle attività aeronautiche” del Codice della Navigazione, al fini di ridurre il rischio delle attività aeronautiche per le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, abbisogna di una elencazione, di un censimento delle attività, delle aziende e rischio di incidente rilevante oltre a quelle a minor impatto e/o con differenziati carico antropico.

Le attività “sensibili” al “rischio” dal “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” ricadenti nelle varie Zone, come i distributori di carburante, laboratori di sperimentazione e ricerca, uffici tecnici, amministrativi e commerciali, magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all’ingrosso, deposito e stoccaggio a cielo aperto, pescherie, itticolture, depositi di carburante avio.

E anche Poli industriali, artigianali, commerciali e universitari, laboratori, officine e Mercati rionali e coperti ad elevato carico antropico.

Ma anche la presenza di eventuali nidi d’infanzia, scuole d’infanzia, scuola primaria statale, scuola secondaria, dipartimento universitari, centri direzionali, istituti religiosi e chiese, e attività insediative in genere in deroga, perchè pre-esistenti, alla normativa sul rischio aeroportuale.

Attività peraltro, talora anche in deroga ai vincoli e limitazioni del Piano Limitazioni Ostacoli.

L'indispensabilità degli elenchi e di un censimento specifico, per ogni Comune aeroportuale e limitrofo, delle attività esistenti, oltre agli sforamenti del Piano Limitazioni Ostacoli rappresenta il database conoscitivo fondamentale per l'analisi e la valutazione delle curve di isorischio conseguente all'adozione dell'Art. 715 - “Valutazione di rischio delle attività aeronautiche”. Anche il Piano di Emergenza Esterna – PEE e il Piano di Emergenza Aeroportuale - PEA non possono, inevitabilmente, prescindere da tale database. 2 gennaio 2019

Aeroporti e Ostacoli alla Navigazione: sanzioni da 206 euro a 400mila/euro!

Esistono, forse, per talune piste alcuni ostacoli in “deroga”? Gli Art.1229 e 1231 del Codice di navigazione (CdN) citano l'eventuale “inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli. Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro” nel primo caso. Nel secondo invece “Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila”.

All'Art. 705 del Codice della Navigazione tra i Compiti del gestore aeroportuale, che è il soggetto . Al quale è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell’ENAC, e al punto f) “fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione”.

I seguenti articoli dello stesso Codice di Navigazione sono anch'essi interessanti:

“709. Ostacoli alla navigazione.

“Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere, anche in virtù delle loro destinazioni d’uso, che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento. La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero

della difesa”.

710. Aeroporti militari.

Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:

a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;

b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;

c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711;

d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;

e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714.

711. Pericoli per la navigazione.

Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.

714. Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli.

L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere è posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo. Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, è corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione”. 8 Dicembre 2018

Aeroporto Treviso, sul nuovo Deposito di Carburante di 300mila/litri

La rilocazione modifica le “ipotetiche” curve di isorischio? Dal documento “Strumento di pianificazione e ottimizzazione al 2030 dell’aeroporto “A. Canova” di Treviso Studio di Impatto Ambientale - Sezione D SINTESI NON TECNICA”, nel contesto di quello che in generale dei rischi connessi alla presenza di aeroporti ed alla possibilità di incidenti aeronautici, stavolta nell'ambito land side, tra “il rischio generato dall’attività di volo nei confronti del territorio” si legge:

“All’interno del sedime aeroportuale la distribuzione/realizzazione delle infrastrutture in conseguenza di scenari di sviluppo e crescita sono regolati dal lo specifico strumento in esame. In merito alle aree di espansione del sedime aeroportuale previste dal Piano, esse riguardano essenzialmente acquisizione di aree private o comunali a parcheggio, senza variazione di destinazione d’uso, ed una permuta di area demaniale da militare a civile (area nuovo deposito carburanti). La realizzazione di un nuovo deposito carburanti in area interna al sedime (parte oggi militare) e smantellamento del deposito carburante esistente”.

“Il deposito carburante è attualmente nei pressi della nuova aerostazione, a nord del piazzale ed in rapporto diretto con esso. Ha una capacità complessiva di circa 300.000 litri e disponibilità di carburante tipo JP1. Il servizio di rifornimento dell’aviobenzina è gestito direttamente dalla compagnia petrolifera. E’ auspicabile, per motivi di sicurezza, l’allontanamento di questa infrastruttura dall’aerostazione passeggeri e soprattutto dalla testata pista”.

“Nuovo deposito carburante

“Ad ovest in prossimità della testa del piazzale, nel suo futuro assetto di completa estensione, si prevede la realizzazione di un nuovo deposito carburante, di uguale capacità (300.000 litri), dotato di proprio accesso diretto dalla SS515 “Noalese”. Occuperà una superficie complessiva di circa 5.000 m2.”

 

Quale riflessioni scaturiscono dalle note soprastanti?

La prima e immediata è che per la sua realizzazione sembrerebbe indispensabile acquisire spazi/terreni di proprietà di privati al momento esterni allo stesso sedime aeroportuale.

Ma la realtà odierna e che, tuttavia, queste aree “private” sono sottoposte ai vincoli del Piano di Rischio deliberato nel 2014 dal Comune di Treviso. Diventa quindi indispensabile verificare la compatibilità urbanistica , probabilmente, localizzata nella zona assoggettata a limiti ad attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale. La nuova localizzazione del Deposito di Carburante, posizionata comunque a poca distanza lato della pista 07/25, abbisogna di una valutazione di Rischio Terzi e definizione della relativa mappa di curve di isorischio in aggiunta alla percentuale dei voli/decolli dalla pista 07. Nella documentazione relativa al masterplan, SIA e VIA disponibili (e download) non sono stati riscontri relativi a questi ultime due questioni: acquisizioni e autorizzazioni per le aree extra-sedime e le notifiche riguardanti un aggiornata formulazione del Rischio Terzi-Curve di isorischio. 16 Novembre 2018

Aeroporto Perugia, ancora un Piano di Rischio da adeguare

Quanti sono i Comuni inadempienti nel resto del Belpaese? Ecco quindi un Comune, quello di Assisi, che a detta del consigliere Bartolini ha l'obbligo, come i restanti Comuni di sedime aeroportuale del Sant'Egidio, che deve promulgare un Piano di Rischio congiunto e integrato. La notizia è apparsa sui media locali e l'ENAC stesso avrebbe sollecitato una ottemperanza attesa dal 2005.

Il Consigliere dichiara che“Non si tratta di un passaggio puramente burocratico e privo di conseguenze negative, poiché il mancato parere favorevole da parte dell’ENAC impedisce al Comune di rilasciare qualsiasi autorizzazione per costruire, ristrutturare, ampliare, effettuare cambi d’uso e ogni altro permesso in materia edilizia, con grave danno a imprese e cittadini”.

Una interpellanza specifica dovrebbe consentire in definita, non solo di mettere a norma l'operatività dell'infrastruttura aeroportuale, ma anche certificare eventuali edificazioni private e costruzioni nella attigua zona artigianale e industriale di Petrignano. 15 Novembre 2018

ENAC, aeroporti e Piano di Rischio: quanti sono i Comuni inadempienti?

Dalle piste civili che non sono in regola a quelle militari da legiferare! Il quadro è di tutti gli aeroporti aperti al traffico aereo civile commerciale di di aviazione generale, ma anche quelli militari, siano essi Italiani, Nato e/o USA. Perciò dalle piste delle aviosuperfici a quelli dei voli nazionali, internazionali e intercontinentali. Ma la normativa ENAC precisa che “Applicabilità La regolamentazione relativa ai piani di rischio si applica, come previsto dall’art. 707 del Codice della Navigazione, a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile”, ed esclude le piste militari. Che le popolazioni dell'intorno delle aerobasi sono, forse, cittadini di serie B e/o la competenza per deliberare un regolamento altrettanto a tutela del territorio e della comunità riguarda il Ministero della Difesa?

La realtà attuativa del Piano di Rischio, al momento, riguarda esclusivamente le piste civili di Codice 1,2, 3 e 4 D. In sostanza quelle con lunghezza di pista inferiore a 800 metri (Codice 1), tra 800 mt e 1200 mt (Codice2), tra 1200-1800mt (Codice 3) sopra 1800 mt (codice 4). I Comuni aeroportuali dei maggiori e minori sotto elencati , oltre a quelli delle aviosuperfici che seguono dovrebbero aver ottemperato al Regolamento ENAC dal 2005 e – quelli di Codice 3 e 4 - integrando dal 2011. E' stato fatto? Chi ha controllato?

Aeroporti nazionali, internazionali e intercontinentali:

Milano Malpensa

Roma Fiumicino 

Venezia

Aeroporti nazionali e internazionali:

Alghero

Ancona

Bari

Bergamo

Bologna

Bolzano

Brescia

Brindisi

Cagliari

Catania

Comiso

Cuneo

Firenze

Foggia

Genova

Lamezia Terme

Lampedusa

Milano Linate

Napoli

Olbia

Palermo

Pantelleria

Parma

Perugia

Pescara

Pisa

Reggio Calabria

Rimini

Roma Ciampino

Salerno

Taranto

Torino

Trapani

Treviso

Trieste

Verona

 

Aviosuperfici (elenco by Wikipedia):

 

Abruzzo

Aviosuperficie Avio 40 - Luco dei Marsi (AQ)

Aviosuperficie Celano - Celano (AQ)

Aviosuperficie Il Pratone - Carsoli (AQ)

Aviosuperficie L'Aquila - Poggio Picenze (AQ)

Aviosuperficie La porta delle aquile - Alanno (PE)

Aviosuperficie Parchi d'Abruzzo - Corfinio (AQ)

Aviosuperficie Val Vibrata - Corropoli (TE)

Aviosuperficie Villa Selva Airpark - Civitella del Tronto (TE)

Basilicata

Aviosuperficie Enrico Mattei - Pisticci (MT)

Aviosuperficie Falcone - Villaggio Gaudiano (PZ)

Aviosuperficie Grumentum - Grumento Nova (PZ)

Aviosuperficie Pantano di Pignola - Pignola (PZ)

Calabria

[Aviosuperficie Alicalabria - Rombiolo (VV)

Aviosuperficie Cosenza - Bisignano (CS)

Aviosuperficie Franca - Cotronei (KR)

Aviosuperficie Pasquale Domestico - Castrovillari (CS)

Aviosuperficie Scalea - Scalea (CS)

Aviosuperficie Sibari Fly - Cassano all'Ionio (CS)

Campania

Aviosuperfice Acerra - Acerra (CE)

Aviosuperficie Alivallo - Teggiano (SA)

Aviosuperfice Altavilla Airfield - Altavilla Silentina (SA)

Aviosuperficie Area 69 - Pontelatone (CE)

Aviosuperficie del sole - Pontecagnano Faiano (SA)

Aviosuperficie Ditellandia - Castel Volturno (CE)

Aviosuperfice Fly Club - Sant'Agata de' Goti (BN)

Aviosuperficie La Selva - Vitulazio (CE)

Aviosuperfice Skyufita - Frigento (AV)

Aviosuperfice Oasi di Peppe - Capaccio Paestum (SA)

Aviosuperficie Benevento-Olivola - Benevento

Aviosuperfice Rains Club - Caiazzo (CE)

Aviosuperficie Umberto Nobile - Sessa Aurunca (CE)

Aviosuperficie Volturno Fly - Limatola (BN)

Emilia-Romagna

Aviosuperficie Aeroclub Piacenza - Gragnano Trebbiense (PC)

Aviosuperficie Ali di Classe - Lido di Classe (RA)

Aviosuperficie Aviodelta - Felino (PR)

Aviosuperficie Banda Bassotti - Concordia sulla Secchia (MO)

Aviosuperficie Castellazzo - Reggio Emilia

Aviosuperficie Cortina di Alseno - Alseno (PC)

Aviosuperficie Deltaland - San Possidonio (MO)

Aviosuperficie Estense Aer Club - Finale Emilia (MO)

Aviosuperficie Friel Ostellato - Ostellato (FE)

Aviosuperficie Guglielmo Zamboni - Ozzano dell'Emilia (BO)

Aviosuperficie Il Gabbione - Conselice (RA)

Aviosuperficie Il Go - Agazzano (PC)

Aviosuperficie Le Caninaglie - Agazzano (PC)

Aviosuperficie Lyra 34 - Lugo (RA)

Aviosuperficie Molinella - Molinella (BO)

Aviosuperficie Reno Air Club - Argelato (BO)

Aviosuperficie Rubbiano - Solignano (PR)

Aviosuperficie Santarcangelo - Santarcangelo di Romagna (RN)

Aviosuperficie Sassuolo - Sassuolo (MO)

Aviosuperficie Tabularia - Poviglio (RE)

Aviosuperficie Valle Gaffaro - Codigoro (FE)

Aviosuperficie Vraglia - Imola (BO)

Friuli-Venezia Giulia

Aviosuperficie AS 77 - Mortegliano (Mediofriuli)

Aviosuperficie Associazione Volo Chiasiellis - Mortegliano (Mediofriuli)

Aviosuperficie Fly & Joy - Premariacco (Natisone)

Aviosuperficie La Comina - Pordenone

Aviosuperficie Piancada - Palazzolo dello Stella (Riviera - Bassa Friulana)

Aviosuperficie Pittini A.V.R.O. - Osoppo (Collinare)

Aviosuperficie Pravisdomini - Pravisdomini (Sile e Meduna)

Aviosuperficie Trivignano Udinese - Trivignano Udinese (Agro Aquileiese)

Lazio

Aviosuperficie Ali Nettuno - Nettuno (RM)

Aviosuperficie Alicocco - Ferentino (FR)

Aviosuperficie Alisoriano - Soriano nel Cimino (VT)

Aviosuperficie Alituscia - Vejano (VT)

Aviosuperficie Amici del Volo - Alvito (FR)

Aviosuperficie Arma - Nettuno (RM)

Aviosuperficie Aviocaipoli - Gallicano nel Lazio (RM)

Aviosuperficie Carocci - Nepi (VT)

Aviosuperficie Condor - Latina

Aviosuperficie Divinangelo Primo - Sezze (LT)

Aviosuperficie Easy Flyte - Capena (RM)

Aviosuperficie Fiano Romano - Fiano Romano (RM)

Aviosuperficie Fly Center - Aprilia (LT)

Aviosuperficie Fly Roma - Monte Compatri (RM)

Aviosuperficie Fonte di Papa - Roma

Aviosuperficie Gallese Santa Lucia - Gallese (VT)

Aviosuperficie Giardini di Corcolle - Roma

Aviosuperficie La Bagnara - Monte San Giovanni Campano (FR)

Aviosuperficie La Celsetta - Campagnano di Roma (RM)

Aviosuperficie La Torre - Artena (RM)

Aviosuperficie Monti della Tolfa - Tolfa (RM)

Aviosuperficie Ocria - Orte (VT)

Aviosuperficie Pegaso Club 2000 - Pontinia (LT)

Aviosuperficie Pegaso Flying Club - Ceccano (FR)

Aviosuperficie Ponte Galeria LIAD - Roma

Aviosuperficie di Roma Nord Capena - Capena (RM)

Aviosuperficie Sabaudia - Sabaudia (LT)

Aviosuperficie San Lazzaro - Tuscania (VT)

Aviosuperficie Santa Bruna - Corchiano (VT)

Aviosuperficie Santo Stefano - Anguillara Sabazia (RM)

Aviosuperficie Tucano - Fiano Romano (RM)

Aviosuperficie Umiltà - Nepi (VT)

Aviosuperficie Vall'Ornara - Roma

Aviosuperficie Valle Santa - Rieti

Aviosuperficie Vallicella - Sutri (VT)

Liguria

Non sono presenti aviosuperfici riconosciute dall'ENAC

Lombardia

Aviosuperficie Airone - Origgio (VA)

Aviosuperficie Albairate - Albairate (MI)

Aviosuperficie Cogliate - Cogliate (MB)

Aviosuperficie Baialupo - Cassano d'Adda (MI)

Aviosuperficie Caiolo - Caiolo (SO)

Aviosuperficie Carzago Riviera - Calvagese della Riviera (BS)

Aviosuperficie Cascina Permuta - Vigevano (PV)

Aviosuperficie Cascina Viscontina - Vigevano (PV)

Aviosuperficie Ceresara - Ceresara (MN)

Aviosuperficie Città di Curtatone - Curtatone (MN)

Aviosuperficie Club Astra - Mezzana Bigli (MN)

Aviosuperficie Dovera - Dovera (CR)

Aviosuperficie Ea del parco - Anzano del Parco (CO)

Aviosuperficie Eroma - Lonato del Garda (BS)

Aviosuperficie Kong - Monte Marenzo (LC)

Aviosuperficie La Ceriella - Castello d'Agogna (PV)

Aviosuperficie La Speziana - Spessa (PV)

Aviosuperficie Le Panizze - Lonato del Garda (BS)

Aviosuperficie Lodi - Cornegliano Laudense (LO)

Aviosuperficie Luciano Sorlini S.p.A. - Calvagese della Riviera (BS)

Aviosuperficie Massalengo - Cornegliano Laudense (LO)

Aviosuperficie Navigli - Abbiategrasso (MI)

Aviosuperficie Naviglio Grande - Massalengo (LO)

Aviosuperficie Padenghe - Moniga del Garda (BS)

Aviosuperficie Pradelle - Torbole Casaglia (BS)

Aviosuperficie Punto Volo Torlino - Torlino Vimercati (CR)

Aviosuperficie Quattroruote - Vidigulfo (PV)

Aviosuperficie Rocca Bertana - Rodigo (MN)

Aviosuperficie Rosangeles - Rosate (MI)

Aviosuperficie San martino di Ceresara - Ceresara (MN)

Aviosuperficie Santa Lucia - Comezzano-Cizzago (BS)

Aviosuperficie Settefrati - Rodigo (MN)

Aviosuperficie Silvio Scaroni - Bedizzole (BS)

Aviosuperficie Umberto Mascioni - Cuvio (VA)

Aviosuperficie Vigarolo - Borghetto Lodigiano (LO)

Aviosuperficie Volare Onlus - Ghedi (BS)

Marche

Aviosuperficie Del Fermano - Fermo

Aviosuperficie Bore in Chienti - Corridonia (MC)

Aviosuperficie Guido Paci - Montegiorgio (FM)

Aviosuperficie Madonna di Loreto - Recanati (MC)

Aviosuperficie Rancia - Tolentino (MC)

Aviosuperficie San Cassiano - Fabriano (AN)

Aviosuperficie Sant'Anna - Montecassiano (MC)

Aviosuperficie Tronto - Monteprandone (AP)

Aviosuperficie Valcesano - Monte Porzio (PU)

Molise

Aviosuperficie base aerea della protezione civile - Campochiaro (CB)

Piemonte

Aviosuperficie Acqui Terme - Acqui Terme (AL)

Aviosuperficie Alpe Meggiana - Piode (VC)

Aviosuperficie Angiale - Vigone (TO)

Aviosuperficie Astigiana - Castello di Annone (AT)

Aviosuperficie Boglietto - Costigliole d'Asti (AT)

Aviosuperficie Ca' Lunga - Pezzolo Valle Uzzone (CN)

Aviosuperficie Casaleggio - Casaleggio Novara (NO)

Aviosuperficie Cascina Grecia - Cuceglio (TO)

Aviosuperficie Cascina Valentino - Envie (CN)

Aviosuperficie Castelnuovo Don Bosco - Castelnuovo Don Bosco (AT)

Aviosuperficie Chavez Marini - Masera (VB)

Aviosuperficie Cumiana - Cumiana (TO)

Aviosuperficie Francavilla Bisio - Francavilla Bisio (AL)

Aviosuperficie Garzigliana - Garzigliana (TO)

Aviosuperficie Gattinara - Gattinara (VC)

Aviosuperficie Giancarlo Filippi - Mondovì (CN)

Aviosuperficie Il picchio - Borgo Ticino (NO)

Aviosuperficie Marc Ingegno - Varallo (VC)

Aviosuperficie Marini-Geo Chavez - Masera (VB)

Aviosuperficie Megolo - Pieve Vergonte (VB)

Aviosuperficie Moncucco Vische - Vische (TO)

Aviosuperficie Montalto Dora - Montalto Dora (TO)

Aviosuperficie Pegasus - Busano (TO)

Aviosuperficie Pianfei - Pianfei (CN)

Aviosuperficie Piovera - Piovera (AL)

Aviosuperficie Prati Nuovi - Mazzè (TO)

Aviosuperficie San Michele - Fontaneto d'Agogna (NO)

Aviosuperficie Tortona - Tortona (AL)

Aviosuperficie Valentino - Castelletto Stura (CN)

Puglia

Aviosuperficie Aerotre - Manduria (TA)

Aviosuperficie Antares - San Pietro Vernotico (BR)

Aviosuperficie Capitano Pilota Saverio Tedesco - San Giovanni Rotondo (FG)

Aviosuperficie Ceraso - Altamura (BA)

Aviosuperficie Corte - Melpignano (LE)

Aviosuperficie Esperti - Cellino San Marco (BR)

Aviosuperficie Fondone - Lecce

Aviosuperficie Marchese - Lucera (FG)

Aviosuperficie Melendugno - Melendugno (LE)

Aviosuperficie Monticchio - Pulsano (TA)

Aviosuperficie Santa Chiara - Nardò (LE)

Aviosuperficie Tenuta Tannoia - Andria

Sardegna

Aviosuperficie Aliquirra - Perdasdefogu (NU)

Aviosuperficie Amici dell'aria - Settimo San Pietro (CA)

Aviosuperficie Antica Sardegna - Castiadas (SU)

Aviosuperficie Avielsar - Villaputzu (SU)

Aviosuperficie di Dorgali - Dorgali (NU)

Aviosuperficie Girasole - Girasole (NU)

Aviosuperficie La tana del volo - Siliqua (SU)

Aviosuperficie Loelle - Buddusò (SS)

Aviosuperficie Lu Scupaglio - Posada (NU)

Aviosuperficie Pista Vada Costa Paradiso - Trinità d'Agultu e Vignola (SS)

Aviosuperficie Platamona - Sassari

Aviosuperficie Stintino - Stintino (SS)

Aviosuperficie Torre Foghe - Tresnuraghes (OR)

Aviosuperficie XPTZ - Decimoputzu (SU)

Sicilia

Aviosuperficie Airone - Gela (CL)

Aviosuperficie Agrigento Airfield - Favara (AG)

Aviosuperficie Aquila Solitaria - Caltanissetta

Aviosuperficie Aretusa Fly - Canicattini Bagni (SR)

Aviosuperficie Avola - Avola (SR)

Aviosuperficie Bovarella - Salemi (TP)

Aviosuperficie Calatabiano - Calatabiano (CT)

Aviosuperficie Etna Volo - Fiumefreddo di Sicilia (CT)

Aviosuperficie Fly Team Paceco - Paceco (TP)

Aviosuperficie Giubiliana - Ragusa

Aviosuperficie Maletto Fly - Maletto (CT)

Aviosuperficie Marano - Pietraperzia (EN)

Aviosuperficie Marina di Modica - Modica (RG)

Aviosuperficie Massarotti - Caltagirone (CT)

Aviosuperficie Minotaurus e Medusa - Caronia (ME)

Aviosuperficie Paternò - Paternò (CT)

Aviosuperficie Ramacca Margherito - Ramacca (CT)

Aviosuperficie Rinaura - Siracusa

Aviosuperficie Sorvoliamo - Comiso (RG)

Aviosuperficie Tenuta La Fenice - Caltanissetta

Aviosuperficie Terranova - Menfi (AG)

Toscana

Aviosuperficie Aero Club Valdarno - Cavriglia (AR)

Aviosuperficie Aliscarlino - Scarlino (GR)

Aviosuperficie Avio Club Chiusdino - Chiusdino (SI)

Aviosuperficie Bolgheri - Castagneto Carducci (LI)

Aviosuperficie Casenovole - Civitella Paganico (GR)

Aviosuperficie Cecina - Cecina (LI)

Aviosuperficie Serristori - Castiglion Fiorentino (AR)

Aviosuperficie Club Ibis - Campiglia Marittima (LI)

Aviosuperficie Collina - Borgo San Lorenzo (FI)

Aviosuperficie Costa d'argento - Orbetello (GR)

Aviosuperficie Dedalo - Scarlino (GR)

Aviosuperficie Delta Condor - Massarosa (LU)

Aviosuperficie Empoli - Empoli (FI)

Aviosuperficie Flying Buttero - Manciano (GR)

Aviosuperficie Galliano - Barberino di Mugello (FI)

Aviosuperficie Grecciano - Collesalvetti (LI)

Aviosuperficie Grosseto - Grosseto

Aviosuperficie Il Borro - Terranuova Bracciolini (AR)

Aviosuperficie Il Gabbiano - San Vincenzo (Italia) (LI)

Aviosuperficie Il pinguino - Quarrata (PT)

Aviosuperficie Il Terriccio - Cecina (LI)

Aviosuperficie La filanda - Pergine Valdarno (AR)

Aviosuperficie Le Prata - San Giuliano Terme (PI)

Aviosuperficie Livorno-Grecciano - Collesalvetti (LI)

Aviosuperficie Massimo Costa - San Vincenzo (LI)

Aviosuperficie Mensanello - Colle di Val d'Elsa (SI)

Aviosuperficie Montecchio Vesponi - Castiglion Fiorentino (AR)

Aviosuperficie Pian d'Alma - Castiglione della Pescaia (GR)

Aviosuperficie Porta della Maremma - Cecina (LI)

Aviosuperficie Piombino - Piombino (LI)

Aviosuperficie Pratello - Peccioli (PI)

Aviosuperficie Punta Ala - Castiglione della Pescaia (GR)

Aviosuperficie Renzo Storai - Vicchio (FI)

Aviosuperficie Rotocenter - Castelfranco di Sotto (PI)

Aviosuperficie San Sepolcro - Sansepolcro (AR)

Aviosuperficie Siena - Sovicille (SI)

Aviosuperficie Terra del sole - Grosseto

Aviosuperficie Tuscany Flight - San Miniato (PI)

Aviosuperficie Valdera - Capannoli (PI)

Aviosuperficie Valdichiana - Sinalunga (SI)

Aviosuperficie Vivoli - Massa Marittima (GR)

Trentino-Alto Adige

Aviosuperficie Colli in Casies - Valle di Casies (BZ)

Aviosuperficie Costa - Corvara in Badia (BZ)

Aviosuperficie San Genesio - San Genesio Atesino (BZ)

Aviosuperficie Sarentino - Sarentino (BZ)

Aviosuperficie del Tonale - Vermiglio (TN)

Umbria

Aviosuperficie Aligubbio - Gubbio (PG)

Aviosuperficie Ali Libere - Castel Ritaldi (PG)

Aviosuperficie Alfina - Castel Viscardo (TR)

Aviosuperficie Alvaro Leonardi - Terni

Aviosuperficie A.S.D. Fly Felix Montemelino - Magione (PG)

Aviosuperficie Castelvieto - Corciano (PG)

Aviosuperficie Castiglion del Lago - Castiglione del Lago (PG)

Aviosuperficie Cianoccio - Castiglione del Lago (PG)

Aviosuperficie il Corvo - Deruta (PG)

Aviosuperficie Fly Club - Terni

Aviosuperficie Gualdo Tadino - Gualdo Tadino (PG)

Aviosuperficie Luigi Belardinelli - Città di Castello (PG)

Aviosuperficie Marco Cantarini - Pietralunga (PG)

Aviosuperficie Montefalco - Montefalco (PG)

Aviosuperficie Narni - Narni (TR)

Aviosuperficie Panicarola - Panicale (PG)

Aviosuperficie Peter Pan - Marsciano (PG)

Aviosuperficie Piedimonte - Acquasparta (TR)

Aviosuperficie Pierantonio - Umbertide (PG)

Aviosuperficie Pista Delfina - Trevi (PG)

Aviosuperficie Sagrantino - Gualdo Cattaneo (PG)

Aviosuperficie San Giorgio di Cascia - Cascia (PG)

Aviosuperficie San Terenziano - Gualdo Cattaneo (PG)

Aviosuperficie Sant'Illuminato - Città di Castello (PG)

Aviosuperficie Santa Maria Rossa - Perugia

Aviosuperficie Todi - Todi (PG)

Aviosuperficie Trasimeno - Castiglione del Lago (PG)

Aviosuperficie Walter Ratticchieri - Todi (PG)

Valle d'Aosta

Aviosuperficie Aosta - Saint-Christophe (AO)

Aviosuperficie Chamois - Chamois (AO)

Veneto

Aviosuperficie Ali sul Graticolato - Camposampiero (PD)

Aviosuperficie AliCaorle - Caorle (VE)

Aviosuperficie Arca - San Zenone degli Ezzelini (TV)

Aviosuperficie Arcadia - Pastrengo (VR)

Aviosuperficie Area 51 (Il campo è stato chiuso[senza fonte]) - Mestrino (PD)

Aviosuperficie di Bagnoli di Sopra - Bagnoli di Sopra (PD)

Aviosuperficie Bibione Agriturismo Toniatti - San Michele al Tagliamento (VE)

Aviosuperficie Ca del Fior - Eraclea (VE)

Aviosuperficie Caposile - San Donà di Piave (VE)

Aviosuperficie Cassola - Cassola (VI)

Aviosuperficie Colli Euganei - Pozzonovo (PD)

Aviosuperficie Coraine - Caprino Veronese (VR)

Aviosuperficie Francesco Baracca - Nervesa della Battaglia (TV)

Aviosuperficie Friola di Pozzoleone - Pozzoleone (VI)

Aviosuperficie G. Carrer - Salgareda (TV)

Aviosuperficie Garda Est - Garda (VR)

Aviosuperficie Gen. Daciano Colbachini - Montegaldella (VI)

Aviosuperficie Goffredo Costa - San Giorgio in Bosco (PD)

Aviosuperficie Grave di Papadopoli - Spresiano (TV)

Aviosuperficie Il Ranch - Piazzola sul Brenta (PD)

Aviosuperficie Malcom - Longarone (BL)

Aviosuperficie Marchesane - Bassano del Grappa (VI)

Aviosuperficie Marinafly - San Michele al Tagliamento (VE)

Aviosuperficie Montagnana - Montagnana (PD)

Aviosuperficie Montebelluna - Montebelluna (TV)

Aviosuperficie Montegaldella - Montegaldella (VI)

Aviosuperficie Parco Livenza - San Stino di Livenza (VE)

Aviosuperficie Pegaso - Campolongo Maggiore (VE)

Aviosuperficie San Felice - Trichiana (BL)

Aviosuperficie San Giuseppe - Vidor (TV)

Aviosuperficie Sant'Apollinare - Rovigo

Aviosuperficie Skydive Venice - San Stino di Livenza (VE)

Aviosuperficie Stella - Fiesso Umbertiano (RO). 13 Novembre 2018

Aeroporto Salerno, ancora una interrogazione: perché?

Ma la discussione deve partire dalle criticità infrastrutturali! Quale futuro per gli aeroporti Campani se Capodichino, Grazzanise e Pontecagnano? Si contendono un ruolo prevalente e/o decisivo nel Piano Nazionale Aeroporti e nello specifico il sistema di traffico aeroportuale del bacino Regionale, mentre la compatibilità delle singole piste, la loro lunghezza, larghezza, la dimensione delle RESA (Runway End Safety Area di 240metri), e le “emergenze” associate alle edificazioni localizzate nelle zone del piano di rischio e sottoposte al “rischio terzi” e verifiche ambientali, devono, necessariamente, essere sottoposte a verifiche in relazione ai singoli masterplan.

Ma sono questioni che le tante interrogazioni pro e contro le piste campane (ma anche di altri aeroporti del Belpaese) sembrano ignorare. Qualsivoglia progetto operativo a 10-20-30 anni, deve essere pianificato con un limite massimo annuale di ogni pista: con prospettive operative definite.

La seguente interrogazione parlamentare e è stata presentata dall'on. Piero De Luca.

Al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al ministro dell'Economia e delle Finanze. 

Per sapere, premesso che:

il piano nazionale degli aeroporti qualifica lo scalo aeroportuale di Salerno-Pontecagnano (Costa d'Amalfi), tra quelli di 'interesse nazionale', purché si realizzino le condizioni di specializzazione dello scalo e del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario;

attualmente la pista non è in grado di consentire l'atterraggio agli aerei comunemente utilizzati per il traffico civile e cargo, poiché necessiterebbe di una pista di almeno 2000 metri, mentre l'attuale lunghezza è di soli 1756 metri;

in data 19 luglio 2017 è stato sottoscritto il 'Protocollo d'intesa tra Regione Campania –Società Gesac – Società aeroporto di Salerno-Pontecagnano per la creazione di una rete integrata degli aeroporti campani', finalizzato a verificare la fattibilità di un percorso di integrazione societaria e di gestione unitaria tra lo scalo internazionale di Napoli-Capodichino, gestito da Gesac, e quello di Salerno-Pontecagnano, gestito da AdS, per addivenire alla costituzione di una rete aeroportuale campana idonea a capitalizzare e valorizzare la complementarità degli scali stessi, in un'ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del relativo sviluppo;

con legge regionale n. 38 del 2017 la Regione Campania ha previsto che 'nel rispetto delle norme di settore e della disciplina in materia di aiuti di Stato, assicura gli investimenti necessari all'attuazione della rete aeroportuale campana ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, così come previsto dal piano industriale integrato nel rispetto dell'articolo 108 paragrafo 3 del Trattato di funzionamento Unione europea';

in data 16 gennaio 2018, AdS ha presentato ad Enac (n. prot. 49/21) un'integrazione all'istanza già formulata in data 22 febbraio 2000 – per il rilascio del decreto interministeriale (ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-ministero dell'Economia e delle finanze) per la gestione totale dell'aeroporto di Salerno (ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 12 novembre, 1997, n. 521), nelle more del perfezionamento della fusione delle società di gestione degli scali campani e per un periodo venticinquennale, secondo la durata dell'analoga concessione vigente sull'aeroporto di Napoli in capo a Gesac;

la direzione generale di Enac ha trasmesso al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'istruttoria propedeutica al rilascio del decreto interministeriale per la gestione totale dell'aeroporto di Salerno, fornendo altresì tutti i chiarimenti richiesti, a seguito anche di un incontro di approfondimento a cui hanno partecipato AdS e Gesac;

l'Enac ha dato parere favorevole con prescrizioni anche al progetto definitivo di ampliamento infrastrutturale dell'aeroporto di Salerno;

ad oggi il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il ministero dell'Economia e delle Finanze, nonostante il parere di Enac a quanto consta all'interrogante non hanno ancora provveduto al rilascio del decreto interministeriale per la gestione totale dell'aeroporto di Salerno;

il mancato rilascio del suddetto decreto interministeriale impedisce di fatto la pubblicazione della gara per l'allungamento della pista e l'ampliamento infrastrutturale dello scalo salernitano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018, rischiando di far perdere il finanziamento di 40 milioni di Euro già assegnato dal Governo;

l'emanazione del decreto interministeriale è pertanto assolutamente cruciale per garantire il futuro di un'infrastruttura strategica per lo sviluppo economico e la valorizzazione del territorio legato ai flussi turistici del comune capoluogo, della costiera amalfitana, dell'area cilentana e della Basilicata–:

se ed entro quali tempi il Governo intenda emanare il decreto interministeriale di cui in premessa per la gestione totale dell'aeroporto di Salerno, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, scongiurando il rischio di perdere il finanziamento di 40 milioni di Euro destinato all'adeguamento della pista ed assicurando la piena valorizzazione di un'opera infrastrutturale strategica per la Campania e il Mezzogiorno". 9 Novembre 2018

Aeroporti e ostacoli e pericoli per la navigazione aerea

Indispensabile un sistematico censimento di tali situazioni! Come valutarli nel Rischio Terzi? Quali procedure per il loro monitoraggio e/o abbattimento e/o eliminazione? Comunque la loro presenza identifica specifici input e parametri nella definizione delle curve di isorischio!

Appare infine scontato come l'attività aerea debba essere qualificata nei termini di limite del movimento orario/annuale dei voli e la definizione procedure di volo atterraggio-decollo “safety” devono essere identificate per ciascun aeroporto.

ICAO ed ENAC hanno deliberato quelli che sono le minacce all'attività aerea nei pressi di un aeroporto, ovvero lungo le traiettorie di decollo e di atterraggio alle piste, al punto che non solo il censimento degli ostacoli naturali e artificiale rappresenta – o almeno dovrebbe - un riscontro sistematico per ogni aeroporto in parallelo all'identificazione e il monitoraggio annuale delle fonti attrattive entro 13 km.

Quest'ultima attività, come indicato dalla Circolare ENAC APT-01 (fino a 13km dalla pista e/o dalle testate pista) è demandata al gestore aeroportuale.

Una operazione da sviluppare con:

• la condivisione con gli assessorati competenti delle varie amministrazioni locali (comuni, aree metropolitane, regioni) della necessità di realizzare tavoli tecnici, a cui il gestore deve essere chiamato a partecipare, ogni qualvolta si tratti della realizzazione di opere e/o dell’esercizio di attività che possono costituire richiamo per la fauna selvatica nei dintorni dell’aeroporto, anche tramite la condivisione dei relativi atti pubblici;

• l’analisi, ove disponibile e accessibile, delle carte tematiche di uso del suolo relative ai dintorni aeroportuali;

• la creazione di rapporti diretti con tutti gli stakeholders che insistono sulle aree intorno agli aeroporti (Pubblica Amministrazione, agricoltori, imprenditori, ecc.) al fine di sensibilizzarli sul fenomeno del wildlife strike e delle possibili conseguenze; nonché per acquisire informazioni di quanto avviene, relativamente alle fonti di attrazione di fauna selvatica, nei dintorni dell’aeroporto.

L’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO) ha indicato quali sono le principali tipologie di utilizzo del territorio che hanno il potenziale di diventare importanti fonti attrattive per la fauna selvatica ad alto rischio.

Queste includono:

• le discariche di rifiuti alimentari;

• gli impianti di trattamento e smaltimento delle acque reflue;

• i laghi naturali e artificiali;

• gli impianti di congelamento del cibo;

• gli impianti ittici;

• le riserve ornitologiche.

Anche nel Cap. 5 del Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti ("Rischio da impatto con volatili”) vengono individuate come oggetto di limitazioni, tra gli altri:

• le discariche e corpi d’acqua aperta o altre aree umide che possono attrarre volatili ed'altra fauna selvatica;

• le attività industriali che prevedono fasi lavorative in grado di attrarre volatili ed altra fauna selvatica (industria manifatturiera, impianti di lavorazione carne/pesce/vegetali, ecc.);

• le attività agricole e di allevamento che possono costituire fonte attrattiva per i volatili ed altra fauna selvatica (coltivazioni agricole attrattive, impianti di itticoltura, allevamenti di bestiame, ecc.);

• le attività antropiche che prevedono l’immissione di fauna libera nell’ambiente (Ambiti Territoriali di Caccia, riserve di caccia e pesca, aree di ripopolamento faunistico, campi di gara per colombofili, aree di addestramento cani da caccia, ecc.).

In realtà l’attrattiva di un sito o di un impianto varia in base a un’infinità di variabili legate alla specie, al momento dell’anno, al clima, al disturbo, ecc.

In questo documento si è scelto di classificare le fonti attrattive più importanti per la fauna selvatica riscontrabili sul territorio nazionale, indicando per ciascuna il livello di rischio, la necessità di intervento e le azioni che è possibile intraprendere, in base alla distanza dall’aeroporto e al fatto che si tratti di fonti attrattive già presenti sul territorio o pianificate.

L’elenco delle fonti attrattive identificate è il seguente:

1. Aree Artificiali

2. Discariche contenenti rifiuti organici non trattati (incluse aree di deposito temporanee);

3. Discariche non contenenti rifiuti organici non trattati (incluse aree di deposito temporanee);

4. Costruzioni e manufatti;

5. Uffici, alberghi, parcheggi, cinema, magazzini non alimentari, distributori di carburante;

6. Impianti industriali manifatturieri;

7. Attività di produzione alimentare;

8. Magazzini alimentari, fast food, drive-in, ristoranti all’aperto, centri commerciali;

9. Cave ed aree estrattive;

10. Aree di cantiere e piazzali industriali;

11. Porti di pesca;

12. Aree verdi urbane (parchi pubblici);

13. Alberature e giardini;

14. Campi sportivi;

15. Maneggi e ippodromi;

16. Campi da golf;

17. Vivai;

18. Zone adibite a picnic, fiere, manifestazioni all’aperto e campeggio.

19. Aree Agricole

20. Seminativi (non irrigui e irrigui);

21. Colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti e frutti minori);

22. Orti;

23. Prati;

24. Allevamenti di bestiame estensivi;

25. Allevamenti di bestiame intensivi.

26. Aree Naturali e semi-naturali

27. Boschi;

28. Aree cespugliate (inclusa macchia mediterranea);

29. Aree con vegetazione erbacea (incluse gariga e steppa);

30. Aree protette terrestri;

31. Riserve di caccia (e aree dove è previsto il rilascio di fauna);

32. Carnai ed aree di alimentazione per la fauna selvatica.

33. Aree Umide

34. Corsi d’acqua, canali e idrovie;

35. Bacini d’acqua naturali e artificiali;

36. Impianti di depurazione acque reflue;

37. Impianti di trattamento di acqua potabile;

38. Produzioni di acquacoltura;

39. Zone umide protette. 7 Novembre 2018

Aeroporto Bologna, dal PdR alle curve di isorischio del Rischio Terzi!

Con 32.430 movimenti in sei mesi anche nel 2018 oltre i 50mila voli/anno! Le zone di tutela e delle curve di isorischio conseguenti all'adozione all'Art. 715 del CdN dell'aeroporto Marconi di Bologna, probabilmente, ricadono sui sedimi dei Comuni di Bologna, Anzola e di Calderara di Reno. L'attività delle tre fasce delle aree ad alta tutela, interna ed intermedia, qualora coinvolte da un incidente aereo, quali conseguente potrebbero determinare nelle edificazioni pre-esistenti all'avvento del Piano di Rischio.

Eventuale presenza di depositi di carburante, di industrie chimiche, di ospedali, centri commerciali e istituti scolastici di ogni ordine e grado, quali procedure sono state predisposte per la tutela dei cittadini residenti e delle persone in transito?

Il livello di carico antropico dei centri ad elevato affollamento hanno probabilmente determinato misure di “protezione e di intervento” dettagliate e specifiche, correlate a scenari di traffico del Masterplan 2009- 2023 in vigore. Il livello del traffico movimentato nello scalo bolognese del 2017 e quello in corso nei primi 6/9 mesi 2018 dovrebbe essere compatibile, perciò adeguato all'ipotetico “livello di rischio terzi”esistente.

Gli istituti, le scuole elementari Silvani di via della Selva Pescarola, i cinque plessi elementari, tre di materna-nido, una casa di cura, un centro di ricerca e alcuni istituti universitari sottostanti alle rotte di decollo e di atterraggio, probabilmente, esterni alle tre curve di isorischio devono essere considerati, comunque, “protetti”? Il calcolo del rischio ha “mappato” gli ostacoli naturali e artificiali esistenti prima della Legge 58 del 1963 e prima del recente aggiornamento degli art. 707 e 715 del CdN.? Chi ha censito gli “ostacoli” naturali e le edificazioni-opere esistenti autorizzate nel corso del secolo scorso e nel XXI secolo, ora in deroga?

Il rischio individuale con la metodologia definita dall’ENAC, sviluppata in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, che risulterebbero correlate ai prevalenti modelli anglo-irlandesi-olandesi , sono, comunque, adeguate?

I parametri utilizzati, quali il tasso di incidenti per tipologia di aeromobile, il tasso di incidentalità di una aerolinea, con quali traiettorie delle rotte il profilo di salita e discesa, gli standard antirumore, le percentuali di movimenti per singola pista, il punto inizio decollo, la zona di toccata in atterraggio, la percentuale dei voli di aviazione generale, non sono noti. Nè, almeno al momento, sembrerebbero disponibili. Sono dati che hanno integrato la Valutazione di Impatto ambientale e/o il Masterplan autorizzato da ENAC o risultano invece calcoli e stime successive alla VIA. Che integrano a posteriori tali “certificazioni e autorizzazioni”?

Appare inevitabile invece adottare una analisi del rischio, innanzi tutto trasparente, ma sopratutto esaustiva del “rischio terzi”. Magari anche ripetuta in corso di masterplan e VIA, in relazione alle variazioni di procedure di decollo ed atterraggio, nelle traiettorie e profili di salita e discesa: up-to-date. Anno dopo anno!

L’ENAC definisce tre tipi di aree di tutela, delimitate dalle cosiddetta curve di isorischio, cioè le curve che uniscono i punti per cui il rischio calcolato assume alcuni valori di riferimento. Tali valori di

riferimento sono 10-4, 10-5 e 10-6. Nella zona ad alta tutela 1x10-4,nella quale il livello di esposizione al rischio è maggiore, e dovrebbe ricadere all’interno dell’aeroporto. Ma il Crash risk, l' Individual risk, il Societal risk, nei termini del crash frequency, il crash location model e il crash consequence model sono adeguati?

Una questione analizzata nello studio “A Review and Statistical Modelling of Accidental Aircraft Crashes within Great Britain - 2014” della Loughborough University Loughborough – Leicestershire – Gran Bretagna LE11 3TU – UK, e che registra conclusioni problematiche.

Quello che è stato identificato come “THE ENAC MODEL- The Italian civil aviation authority (ENAC) sponsored the development of an accident location model with Sapienza University of Rome (Cardi et al, 2012) for use in Italy, è sottoposto alla seguente sintesi:

“It would not be possible to apply this model to the United Kingdom without an understanding of what data have been excluded on the basis of Italian conditions; what data needs to be added based on the exclusion of some aircraft manufacturers; how the normalisation processes were applied; and how the model should be used to reflect local conditions in the United Kingdom. Therefore, the model was rejected from further consideration”. 26 Ottobre 2018

Piano di Rischio e Rischio Terzi, altri casi Parma?

Urge l'adozione degli ArT. 707 e 715 CdN su ogni pista: con il censimento delle deroghe! Tra i 38 aeroporti dei dieci bacini di traffico del Piano Nazionale Aeroporti, ai dodici a rilevanza strategica - Milano Malpensa e Torino; Venezia; Bologna, Firenze/Pisa; Roma Fiumicino; Napoli; Bari; Lamezia Terme; Catania; Palermo; Cagliari – di questi tre individuati come gate intercontinentali: Roma Fiumicino, quale “primario hub internazionale”; Milano Malpensa; Venezia, alle tante aerobasi militari italiane, USA e NATO, al centinaio di piste di aviazione generale, quante hanno ottemperato alla revisione dell'Art. 707 e 715 del CdN.?

In definitiva quanti hanno efficacemente ottemperato al Codice della Navigazione (di cui al D.lgs. 96/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 151/2006) ha introdotto al Capo III nuove previsioni normative in materia di vincoli alla proprietà privata da apporre sui terreni limitrofi agli aeroporti. In particolare al quinto comma dell’articolo 707 il legislatore ha introdotto una previsione normativa completamente nuova costituita dai piani di rischio, strumenti urbanistici finalizzati alla tutela del territorio dal rischio derivante dall’attività aeronautica?

Il Codice della Navigazione al Capo III, art. 707, comma 5, prevede che nelle direzioni di atterraggio e decollo degli aeroporti possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell’ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell’Annesso XIV ICAO. Il capitolo 9, paragrafo 6, del “regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” (emendamento 7 all’Edizione 2 adottato da ENAC in data 20 ottobre 2011), chiarisce che “lo scopo dei piani di rischio è quello di rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti”, e fornisce gli indirizzi sulla base dei quali i Comuni devono redigere i piani stessi.

Nella storia dell'aeronautica-aviazione del Belpaese le normative specifiche sono datate ed è arduo conoscere il livello applicativo.

Anche se le prime piste-di-volo sono operativamente attive e operative prima del 1910 solo con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è stato approvato il testo del codice della navigazione; con la legge 4 febbraio 1963, n. 58, le modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione (limitazione ostacoli nell'immediato delle piste); solo con la legge 13 maggio 1983, n. 213, che sono stati recepiti i principi generali relativi alla convenzione dell'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 27 dicembre 1944: con il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 5 settembre 1985 il quale, nello stabilire i criteri direttivi, demanda al Ministro dei trasporti l'emanazione di appositi decreti concernenti le disposizioni tecniche sulle materie oggetto degli allegati alla predetta convenzione di Chicago.

Quale applicazione, prima del 2005, quando i vincoli stabiliti dalla citata legge n. 58/1963 hanno determinato con riferimento al perimetro aeroportuale e non all'asse della pista di volo, come individuato dalla normativa internazionale ICAO e che, pertanto, non possono essere considerati

quali vincoli operativi connessi alle procedure di volo e, conseguentemente, alla sicurezza?

Considerato che i vincoli stabiliti dalla predetta legge hanno riguardo, altresì, soltanto ad ostacoli artificiali e non a quelli naturali, i quali ultimi sono normalmente determinati per la fissazione delle procedure di volo; che la decisione del Consiglio di Stato - IV sezione n. 485 del 18 ottobre 1967 secondo la quale, "la previsione di limitazione oltre i 300 mt dal perimetro dell'aeroporto, ai sensi degli articoli 715- ter e quater del codice della navigazione, si applica soltanto alle zone comprese nelle direttrici di atterraggio"; non diventa decisivo censire, magari con una task-force strategica un censimento degli ostacoli naturali e artificiali esistenti su ogni pista di volo del Belpaese?

Tale censimento non potrà che diventare l'indispensabile strumento urbanistico finalizzato alla tutela del territorio dal rischio derivante dall’attività aeronautica in ogni Comune aeroportuale. 24 Ottobre 2018

Aeroporto Parma e quel Centro Commerciale, infine è out

Prospettive inevitabili: autorizzare Parma Urban-districit e/o chiudere lo scalo?

Stavolta sono scattati ben tre avvisi di garanzia per abuso d'ufficio con il sequestro del cantiere del Centro commerciale-Parma Urban District. La vicenda è ancora una volta correlata ad una infrastruttura aeroportuale, al Piano di Rischio ed ai vincoli urbanistici associati all'Art. 707 del CdN.

Per la Procura di Parma la violazione della specifica normativa ha reso necessario il provvedimento. Gli avvisi di garanzia riguardano l'assessore comunale ai Lavori pubblici e urbanistica, della Città di Parma Michele Alinovi, e i dirigenti comunali Dante Bertolini e Tiziano Di Bernardo per le concessioni e relativi permessi per l'edificazione del maggior centro commerciale del nord-italia in costruzione a Baganzola, nella zona della Fiera.

La materia rimanda – come Aerohabitat aveva illustrato in altre news – ad un Piano di Rischio parziale, ovvero non integrato con l'ultima versione ENAC del 2011.

Negli ultimi mesi il Centro Commerciale di Baganzola The Mall era stato oggetto di varie iniziative, tra interrogazioni parlamentari e notifiche ENAC riguardanti le possibili interferenze con zone di tutela aeroporto Giuseppe Verdi. Ma la stessa concessione edilizia, all'origine, non era stata analizzata e valutata da ENAC?

In sostanza la piena conformità agli standard delle zone A, B, C e D del Piano di Rischio nella ex area Salvarani è diventata la questione primaria. Ecco quindi che la costruzione del centro commerciale nell’area di Baganzola, nei pressi dell’aeroporto Verdi di Parma è diventato decisiva per il futuro dell'aeroporto (allargamento dello scalo e prospettive di rinnovato masterplan) e per lo stesso centro commerciale.

Cosa fare quindi? Come valutare nel contempo la presentazione al Ministero dell'Ambiente della Valutazione di Impatto Ambientale del Giuseppe Verdi quando la società Parma Urban District annuncia la sua determinazione a costruire il centro commerciale? Ne avrebbe diritto! La convivenza/coesistenza con l'aeroporto di Parma appare impraticabile. Almeno senza deroghe specifiche.

Sono queste ultime compatibili? Per lo scalo parmense le prospettive appaiono inevitabili: o il centro commerciale o l'attività aerea. L'Art. 707 del CdN non ammette alternative.

Ma quali ripercussioni potrebbero sorgere invece in altri aeroporti?

La localizzazione ad esempio di un Centro Commerciale in prossimità di una pista di volo, tuttavia, non è un caso isolato. Lungo le traiettorie di decollo e di atterraggio di numerose piste di volo commerciali e militari del Belpaese, entro e al di fuori delle zone del Piano di Rischio, quanti sono i centri commerciali, gli ospedali, le scuole-istituti-università ed altre edificazioni ad elevato carico antropico, pre-esistenti alla ultima versione dell'Art. 707 del CdN. che proseguono la loro attività senza adeguate contromisure?

Il Rischio Terzi e l'entità del carico antropico sorvolato sono strumenti di gestione del traffico aereo sufficienti? Come superare una situazione di stallo che deve essere risolta?

Diventa indispensabile determinare il numero massimo dei voli/movimenti ammissibili su ogni singola pista di volo, sia essa civile, aviazione generale e commerciale, che militare del Belpaese! 20 Ottobre 2018

Aeroporti, ENAC, masterplan e carico antropico e rischio terzi

Quale la realtà degli scali del Piano Nazionale Aeroporti? Il modello Treviso! ENAC sul suo sito inquadra efficacemente tali questioni e il suo ruolo istituzionale con le seguenti note:

“La sostenibilità del rapporto aeroporto-territorio dal punto di vista della sicurezza è assicurata dall'ENAC attraverso diverse attività istituzionali che, in applicazione delle previsioni in materia del Codice della Navigazione, garantiscono, attraverso l'imposizione di specifici vincoli, sia la sicurezza della navigazione aerea dagli ostacoli e pericoli sia la tutela del territorio dai rischi generati dall'attività di volo. Le mappe di vincolo definitivamente approvate, pubblicate e depositate presso i Comuni aeroportuali interessati, secondo la procedura prevista dal Codice della Navigazione art. 707 commi 1, 2, 3, 4, vengono rese disponibili su Google Drive in formato .ISO.”

Nella sezione del masterplan inoltre descrive la funzione dei singoli masterplan:

“I Master Plan rappresentano gli strumenti che individuano le principali caratteristiche degli interventi di adeguamento e potenziamento degli scali tenendo conto delle prospettive di sviluppo dell'aeroporto, delle infrastrutture, delle condizioni di accessibilità e dei vincoli imposti sul territorio”.

Con una dettagliata elencazione per singolo aeroporto sono riportati il gestore dello scalo il piano/progetto e la relativa scadenza e l'importo in milioni di euro delle singole opere, indispensabili per adeguare le infrastrutture al relativo masterplan, in sostanza al numero dei voli/anno e all'equivalente stima dei passeggeri che saranno movimentati.

Tale elencazioni di scali identifica innanzi tutto i masterplan con procedura conformità urbanistica conclusa (iter completato), quelli con procedura conformità urbanistica in corso, con provvedimenti di via emessi, con procedure di via in corso , con procedure di verifica di assoggettabilità a via in corso, con approvazione tecnica ENAC e, infine, quelli con masterplan non ancora presentati . Le istruttorie completate e/o in corso sono 45, con alcuni aeroporti con doppio masterplan a scadenze diversificate: tipo al 2023, 2030 e/o 2040.

Perchè parlarne?

Una delle questioni è rappresentata, quando non sono progettate nuove piste aggiuntive in un determinato aeroporto, dalla continua crescita dei movimenti aerei sulla/e piste esistente.

E' possibile che uno specifico scalo aeroportuale, con un sedime circondato e assediato, da edificazioni storiche di ogni tipologia, anche di centri commerciali e costruzioni/ fabbricati ad elevata densità abitativa e/o ad elevato rischio (serbatoi carburante, itticolture e altro) non costituiscano un limite ai voli consentiti su una pista?

In Italia lo scalo di Treviso San Angelo è l'unico sottoposto ad un limite massimo/annuo di voli: 16.300.

Per quale ragione? Ecco, in attesa che si possano conoscere le motivazioni che abbiano determinato un tale, severo, vincolo operativo su Treviso per quale motivo altri scali aerei, sottoposti alle procedure di masterplan e con sedimi aeroportuali “storici”, risalenti agli anni 1920-30-40, sono stati analizzati nel quadro dell'Art. 707 e 715 del CdN, ovvero dei livelli di isorischio di masterplan al 2030-2040 a fronte di rilevanti incrementi di voli? Tra gli scali più trafficati in Italia, che magari hanno proposto masterplan a 10-20-30 anni, quelli storici, all'origine campi di volo,campi d'aviazione, piste militari poi diventate, nel corso degli anni, di aviazione commerciale.

Se il primo campo di volo costruito nel 1908 in Italia, quello di Centocelle, insediato nell'omonimo quartiere di Roma è stato dimesso, quanti altri ex campi di aviazione continuano invece ad operare in prossimità o nelle città, dopo allungamenti di pista ed estensione del sedime ed hanno proposto ed ottenuto masterplan a 5-10-15 anni? Per quale ragione non sono stati definiti limiti, ad esempio come nel caso Treviso San Angelo, un tetto massimo dei voli giornalieri e/o annuali sulle singole piste e/o aeroporti?

Analisi e verifiche dei livelli di inquinamento acustico e atmosferico, di verifiche riguardanti innanzi tutto la densità delle edificazioni pre-esistenti al Piano di Rischio (Art. 707 CdN) integrate con le concessioni edilizie correnti, dell'attuazione del Rischio terzi (Art. 715 CdN) con modelli di isorischio consolidati, valutazione sul carico antropico sorvolato senza trascurare l'efficace e funzionale adozione del Piano di Emergenza Esterno, sembrerebbero misure e operazioni indispensabili ad assicurare “la sostenibilità del rapporto aeroporto-territorio dal punto di vista della sicurezza”.Con un obiettivo inevitabile: determinare la capacità massima, di voli e passeggeri, di un/ogni aeroporto! 11 Ottobre 2018

Aeroporti e Piano di Rischio e Comuni aeroportuali e realtà

Tra i limiti nell'edificabilità futura e le deroghe sullo storico. I Comuni aeroportuali hanno, forse, deliberato integralmente al Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) introdotto dall’art. 707 del “Codice della Navigazione” e, probabilmente, redatto sulla base RCEA -Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti ENAC.

Il Piano di rischio è pertanto diventato uno strumento urbanistico finalizzato alla tutela del territorio dal rischio derivante dall’attività aeronautica, e contiene le indicazioni e le prescrizioni che i Comuni devono recepire nei propri strumenti urbanistici per rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti.

Le quattro fasce-zone PRA di tutela aeroportuale: A, B, C e D tuttavia non si applicano:

- agli interventi sul patrimonio edilizio esistente alla data di adozione del PRA (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);

- agli interventi in zona agricola finalizzati alla realizzazione di strutture non residenziali per la conduzione del fondo;

- agli interventi i cui titoli edilizi siano stati rilasciati prima dell’adozione del PRA;alle domande di titoli edilizi presentate prima dell’adozione del PRA, anche se il procedimento non è ancora stato concluso.

-Quali riscontri invece devono essere esercitati sul patrimonio edilizio storico che magari sono i contrasto con le disposizioni del Piano di rischio Aeroportuale? Possono essere esercite in contrasto e perciò in deroga a tali normative? In attesa di risposte/repliche in questo ambito è, tuttavia indispensabile rilevare come per l'esistente non possano:

-“essere realizzati nuovi edifici o cambi d’uso con destinazioni ricettiva, commerciale, direzionale e servizi che prevedano le seguenti attività: 

-Attività commerciali con superfici di vendita > 2.500 mq; 

-Attività direzionali con n. addetti > 300 unità; 

-Attività ricettive con capienza > 300 unità; 

-Centri congressuali con capienza > 300 unità; 

-Locali per pubblico spettacolo o intrattenimento, discoteche e locali per giochi con capienza > 300 unità; 

-Strutture sportive coperte e scoperte > 400 unità; 

-Edifici scolastici o interventi giudicati obiettivi sensibili; 

-Attività con pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale (impianti di rifornimento e servizio agli autoveicoli).

Ma quali iniziative e provvedimenti devono esser adottate qualora queste realtà industriali/sociali, pre-esistenti all'adozione dell'Art. 707 del CdN siano quotidianamente in corso/esercitate? 3 ottobre 2018

Piano di rischio, carico antropico e potenziali limiti di pista

Perché non attivare il rischio terzi su ogni pista e definire un limite massimo dei voli? Il Piano di Rischio di ogni aeroporto identifica il territorio circostante, viene suddiviso nelle zone A, B, C e D, relativo alle singole piste e /o testate piste – sono analisi che ogni Comune aeroportuale dovrebbe svolgere – aree che sono caratterizzate da un elevato livello di antropizzazione.

In fondo gli articoli del Codice della Navigazione che “si applica a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile, sia commerciale che di aviazione generale”, con la prescrizione delle zone soggette a limitazioni è successivo all'aggiornamento dello stesso Codice di Navigazione, ovvero dal Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti – Edizione II, Capitolo 9 – l’art. 707, comma 5 del Codice della navigazione – parte Aeronautica – con le modifiche apportate dai D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 e D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96; il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti – Edizione II, Capitolo 9 – Emendamento 4 del 30/1/2008 ENAV e l'integrazione del 2011-13 del Regolamento, determinano una situazione del tutto anomala.

La quasi totalità delle edificazioni di queste zone, tuttavia, è precedente e la presenza di insediamenti residenziali nelle zone storiche delle città e delle cittadine limitrofe, inevitabilmente, rimanda a costruzioni degli anni '60, a lottizzazioni di vario genere e, talvolta, anche ai primi decenni dello scorso secolo. Se non storiche.

Alberghi, scuole di vario grado, viabilità ad elevata presenza, chiese, ospedali, centri sportivi, distributori di benzina, attrezzature sportive, centri commerciali e tanto altro.

Quanti sono i cittadini che risiedono e vivono e quelli che frequentano per lavoro e diletto tali “insediamenti”? Quale il carico antropico potenziale delle zone insediate?

Quali potrebbero risultare le misure idonee a gestire gli obiettivi perseguiti dal Piano di Rischio?

La realtà di “insediamenti” che potrebbero essere sorvolati e/o limitrofe alle fasi di decollo e di avvicinamento e atterraggio, ovvero unità abitative e/o residenziali e/o altro, in operazioni di volo autorizzate, probabilmente in “deroga” alle disposizioni de Codice di Navigazione, quali riscontri determinano in relazione al numero dei voli sulle piste in questione, ma sopratutto a masterplan aeroportuali a 10-20-30 anni futuri?

In definitiva non è indispensabile calcolare, a questo scopo, un limite massimo dei voli su ogni pista. Ogni pista, non solo quelle degli scali del Piano Nazionale Aeroporti – PNA, ma anche dei restanti. 24 Settembre 2018

Aeroporti e Piano di Rischio e le tutele effettive!

Quante piste sono realmente a norma e protette? Come è ben noto l’articolo 707 del Codice della Navigazione “si applica a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile, sia commerciale che di aviazione generale”.

Ecco, tuttavia, che i vincoli della proprietà privata, con la prescrizione delle zone soggette a limitazioni è successivo all'aggiornamento dello stesso Codice di Navigazione, ovvero dal Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti – Edizione II, Capitolo 9 – l’art. 707, comma 5 del Codice della navigazione – parte Aeronautica – con le modifiche apportate dai D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 e D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96; il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti – Edizione II, Capitolo 9

– Emendamento 4 del 30/1/2008 ENAV e l'integrazione del 2011-13 del Regolamento, determinano una situazione del tutto anomala.

Quanti e quali aeroporti del Belpaese e/o Del Piano Nazionale Aeroporti – PNA hanno ottemperato ai seguenti due articoli del Codice di Navigazione?

L'Art. 709, sostiene senza alcuna perplessità “ Ostacoli alla navigazione. Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere, anche in virtù delle loro destinazioni d’uso, che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento. La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa”.

L'Art. 711 è oltremodo chiaro e senza alcun compromesso: “ Pericoli per la navigazione. Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea”.

Quale è il risultato? ENAC dispone di una sorta di censimento su ogni singolo aeroporto? 14 Settembre 2018

Aeroporti, ma quali sono state le demolizioni e le deroghe al Piano di Rischio!

Quali distributori di infiammabili, di benzina e centri commerciali: sono stati eliminati? Con il D.lgs 9 maggio 2005 n. 96 e relative disposizioni correttive ed integrative di cui D.lgs 15 marzo 2006 n.151 ENAC ha rivisto la parte aeronautica del Codice della Navigazione. Nello specifico l'art. 707, comma 5 e il Nuovo Regolamento Enac del 30 gennaio 2008, Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti -Edizione II – con l'emendamento n. 5 del settembre 2008, ha previsto l'adozione dei Piani di Rischio Aeroportuali da parte dei Comuni territorialmente competenti e l'adeguamento conseguente della propria strumentazione urbanistica, con la finalità di tutelare il territorio in prossimità dell'aeroporto, nelle direzioni di decollo e atterraggio. Cosa avvenga invece sulle piste di volo militari, siano esse italiane, NATO e USA, se l’articolo 707 del Codice della Navigazione si applica a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile, sia commerciale che di aviazione generale, quale applicabilità disgiunta e/o cumulativa (vedi Piano di Rischio terzi) devono esercitare i Comuni aeroportuali interessati?

Ma decisivi risultano anche i volumi di traffico militare, invece, come sono calcolati e come incidono sull'analisi e riscontri del rischio terzi e/o del relativo carico antropico, negli aeroporti dove opera attività civile-commerciale. La materia e la la normativa pertinente non sembrerebbe del tutto trasparente ed evidente!

“Il Codice prevede, inoltre, che i piani di rischio vadano redatti tenendo conto anche di eventuali normative regionali in materia di tutela del territorio dal rischio generato dall’attività di volo”. Ma non abbiamo registrato grandi e piccoli riscontri.

Se il piano di rischio interessa il territorio di più comuni, gli stessi devono presentare un documento unitario che contenga le analisi condotte sui rispettivi strumenti urbanistici vigenti e le eventuali misure da adottare per renderli coerenti con le indicazioni del Regolamento dell’Enac. Il piano di rischio deve essere caratterizzato da uniformi criteri di definizione dei parametri urbanistici per la programmazione dell’uso del territorio.

Nella redazione dei piani di rischio oltre a seguire le indicazioni contenute al paragrafo 6 del capitolo 9 del Regolamento, massima attenzione va posta sulle attività sensibili quali:

“ insediamenti ad elevato affollamento (centri commerciali, alberghi, stadi, …); nuove edificazioni che se coinvolte in un eventuale incidente possono creare pericolo di incendio o comunque di amplificazione del danno sia all’ambiente che all’aeromobile stesso, quali ad esempio distributori di carburante, depositi di liquidi infiammabili, industrie chimiche e consistenti insediamenti ubicati lungo le direzioni di atterraggio e

decollo ed in prossimità dell’aeroporto in aree ancora sostanzialmente libere”.

Quale la realtà operativa negli aeroporti italiani, in quelli identificati dal PNA e dei restanti a circa 10 anni dall'aggiornamento della parte aeronautica del Codice della Navigazione: dell'art. 707, comma 5 e il Nuovo Regolamento Enac del 30 gennaio 2008, - Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti?

Dopo l'adozione del Piano di Rischio negli aeroporti del Belpaese, anche secondo le indicazioni della circolare ENAC esplicativa APT33 del 30/08/2010, quanti dei sottostanti edifici sono stati eliminati e/o autorizzati in deroga?

Ovvero gli “insediamenti ad elevato affollamento (centri commerciali, alberghi, stadi, …); ƒ- nuove edificazioni che se coinvolte in un eventuale incidente possono creare pericolo di incendio o comunque di amplificazione del danno sia all’ambiente che all’aeromobile stesso, quali ad esempio distributori di carburante, depositi di liquidi infiammabili, industrie chimiche e consistenti insediamenti ubicati lungo le direzioni di atterraggio e decollo ed in prossimità dell’aeroporto in aree ancora sostanzialmente libere”. 10 Settembre 2018

Aeroporti e PNA: esiste una emergenza, la R.E.S.A!

La Runway End Safety Area – RESA di 240 metri: su ogni pista! Storica e nuova! Ognuno dei 42 aeroporti del PNA – Piano Nazionale Aeroporti, prima o poi, sarà attrezzato con Runway End Safety Area – RESA di 240 metri su ogni singola testata pista!

Tra i 24 aeroporti Principali e i 18 Aeroporti di Servizio, ovvero tra gli scali del Core Network Ten-T, quelli del Comprensive Network fino agli aeroporti di interesse locale quanti, nel frattempo, dispongono o hanno in corso adeguamenti masterplan alla lunghezza pista in tal senso?

In realtà occorrerebbe all'intera rete aeroportuale italiana che comprende 112 scali operativi, di cui: 90 aperti al solo traffico civile: 44 a voli commerciali e 47 a voli civili non di linea; 11 ad uso militare e civile; 11 dedicati al solo traffico militare, quali hanno predisposto i 120 e/o 240 metri(in relazione alla tipologia di pista) per adeguare la stessa normativa ENAC?

L'ENAC, infatti, con il "Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti" ha introdotto tra i requisiti nazionali, sviluppati per recepire le corrispondenti misure dell’Annesso 14, l’obbligo di costituire anche sugli aeroporti esistenti ed aperti al traffico commerciale, le aree di sicurezza di fine pista, RESA.

Un " adeguamento è richiesto che avvenga indipendentemente dal volume e tipologia di traffico e dal codice di riferimento dell’aeroporto. Per ottemperare a tale requisito di sicurezza, è necessario qualificare le aree adiacenti alle estremità della striscia di protezione (strip), verificandone le dimensioni, la portanza e la assenza di ostacoli, ampliando secondo necessità, i confini del sedime aeroportuale", lo sostiene la Circolare APT 17 dell'ENAC avente come oggetto: Utilizzazione per i decolli di parti dell’area RESA.

ENAC alla voce RESA scrive:

"Area di sicurezza di fine pista (Runway End Safety Area - RESA) Un’area simmetrica rispetto al prolungamento dell’asse pista e adiacente alla fine della striscia di sicurezza, destinata primariamente a ridurre il rischio di danni agli aeromobili che dovessero atterrare troppo corti o uscire oltre la fine pista in decollo o in atterraggio".

Al paragrafo 5.3 Runway End Safety Area - RESA del"Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti " si legge:

"Per piste già realizzate su aeroporti esistenti la lunghezza della RESA deve essere di almeno 90 metri. Negli altri casi occorre predisporre una RESA di almeno 240 metri per piste di codice 3 e 4, e almeno 120 metri per piste di codice 1 e 2.

In occasione di modifiche significative della configurazione interna dell’aeroporto e dei suoi dintorni, o del tipo o livello di traffico ad esso destinato, l’ENAC valuterà la possibilità di estendere la lunghezza minima della RESA ad almeno 240 metri per piste di codice 3 e 4, e almeno 120 metri per le piste strumentali di codice 1 e 2.

Di conseguenza il gestore deve adottare procedure per la revisione della lunghezza di RESA, in considerazione di fattori di valutazione del rischio quali:

(a) la natura e l’ubicazione degli ostacoli oltre la fine della pista;

(b) il tipo di aeromobili e il livello di traffico nell’aeroporto nonché le variazioni effettive o previste di entrambi questi fattori;

(c) il verificarsi in passato di atterraggi lunghi e relativi fattori causali;

(d) le caratteristiche di coefficiente d’attrito e di drenaggio della pista;

(e) la disponibilità di aiuti alla navigazione;

(f) la possibilità di prendere delle misure procedurali volte alla riduzione del rischio;

(g) l’impatto complessivo sulla sicurezza di qualsiasi modifica, ivi inclusa la riduzione delle distanze dichiarate.

5.4 Qualora vincoli fisici impediscano la realizzazione di una RESA secondo i requisiti in paragrafo

5.3, possono essere adottate le seguenti misure di contenimento del rischio, che determinino risultati equivalenti a parità di condizioni operative:

(a) migliorare le caratteristiche superficiali delle piste e i sistemi di rilevazione e registrazione delle condizioni di pista, soprattutto in caso di piste contaminate e soggette a precipitazioni;

(b) assicurarsi che vengano comunicate tempestivamente all’equipaggio di volo informazioni accurate e aggiornate su: condizioni atmosferiche, stato generale della pista, tipo di contaminazione, valore dell’azione frenante e quant’altro necessario;

(c) migliorare la conoscenza, registrazione, previsione e divulgazione dei dati sul vento, ivi incluso il “wind shear” e ogni altra pertinente informazione sulle condizioni climatiche;

(d) ridurre la presenza di ostacoli al di là della RESA;

(e) potenziare gli aiuti visivi e strumentali per l’atterraggio (ivi inclusa l’installazione di un Sistema di Atterraggio Strumentale - ILS) per avere un posizionamento dell’aeromobile sul sentiero finale il più vicino a quello ottimale per l’atterraggio;

(f) emanare, di concerto con le compagnie di navigazione aerea, e divulgare in maniera idonea le procedure operative ed eventuali restrizioni, relative alle condizioni atmosferiche avverse e ogni altra procedura aeroportuale significativa;

(g) prevedere idonei sistemi di arresto, tenendo conto degli eventuali rischi connessi al loro impiego;

(h) pubblicare le caratteristiche della RESA sull’AIP.

Ogni altra azione, che gli operatori e i gestori possono assumere di concerto per ridurre i rischi di uscite di pista, è di complemento a quanto elencato in precedenza.

Nelle ipotesi di cui al presente paragrafo, il gestore deve predisporre uno studio aeronautico che, tenuto conto dei rischi connessi alla soluzione tecnica proposta e delle misure di attenuazione del rischio adottate, dimostri l’ottenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello definito dai requisiti di cui al para 5.3."

Al punto (g) soprastante ENAC indicato l'opportunità di "prevedere idonei sistemi di arresto, tenendo conto degli eventuali rischi connessi al loro impiego", ma questi non sono stati ancora adottati.

Cosa si aspetta, quante piste di volo italiane non dispongono di 240 metri di Runway End Safety Area? 7 Settembre 2018

Aeroporti e rischio terzi-risk assessment

Indispensabile un censimento, una mappa delle edificazioni pre/con L. 58/63 e post 2005: tra deroghe e divieti! Con il decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96 (DL 15 marzo 2006 n. 151) il Codice della Navigazione (CdN) al Capo III – “Vincoli della proprietà privata”, è stata variata la normativa per utilizzo e la gestione delle aree limitrofe agli aeroporti.

Servitù e limitazioni devono essere sottoposti correlati non solo alla configurazione del sedime

aeroportuale, ma alla tipologia del traffico e volumi di flotte aeree e alle procedure-operazioni di volo adottate.

Come assicurare adeguati livelli di “safety” al traffico aereo, flusso orario dei voli, orientamento e direzione delle piste, magari con scenari di incremento dei voli come avviene nei masterplan con relative VIA e VAS proposti a ENAC e Ministero Infrastrutture e Ambiente, e al contempo garantire i più elevati livelli di sicurezza al territorio ed ai cittadini insediati nel circondario del sedime e sottostanti alle traiettorie di decollo e atterraggio?

Con l’Art. 715 (Valutazione di rischio delle attività aeronautiche), le cui disposizioni si applicano a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile (e non a quello militare e comunque cosa accade quando lo scalo registra voli civili e militari?) al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l’ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell’impatto di rischio”.

Quali riscontri in termini di CURVE ISORISCHIO, ovvero di Rischio Individuale RI < 10E -4,

Rischio Individuale RI < 10E -5, Rischio Individuale RI < 10E -6, sono stati evidenziati? Con quale criterio e/o modello matematico, con quale database? Tali analisi potrebbero essere ri-verificati con modelli matematici utilizzati, ad esempio, in altri Paesi Europei e/o in USA e Giappone?

Come possono i Comuni di “sedime e non” valutare la Policy di Attuazione dell’art. 715 ENAC, con l’individuazione del livello di carico antropico e le attività compatibili con il livello di rischio associato all’attività di volo dell’aeroporto? Come vanno associati ai Piani di Rischio redatti ai sensi dell’art. 707 del C.di N..

Quali strumenti urbanistici hanno utilizzato i Comuni interessati? Quali verifiche ha disposto ENAC, nel corso degli anni, anche in rapporto all'incremento dei volumi di traffico dei singoli aeroporti, in rapporto non solo alle edificazioni vincolate dalla mappe acustiche, ma anche in relazione al Piano di Rischio (Art. 707 CdN) e al Rischio Terzi (Art. 715 CdN) e al carico antropico? I responsabili dei Comuni aeroportuali e gli uffici specifici di ENAC avrebbero responsabilmente reso trasparente sforamenti nelle altezze ed eventuali edificazioni in deroga autorizzata o meno.

Una sorta di concertazione e di presentazione dei risultati della “Valutazione dei rischio conto terzi” per qualsivoglia scalo aereo del Belpaese (magari anche con l'aggiunta delle piste militari e NATO), verificando

la corrispondenza delle planimetrie delle “Curve di isorischio” ed i riflessi sull'esistente “edificazione” in deroga. L'analisi delle specifiche geometrie di curve di isorischio, generate dalle analisi e dai modelli matematici descritti nella Policy di attuazione dell’art. 715 del Codice della Navigazione e predisposte da ENAC e, magari confrontate con i “modelli matematici” in vigore altrove (USA, GB, Germania, Japan).

La Policy di Attuazione del Risk Assessment” di attuazione dell’Art. 715 dall’ENAC, in rapporto alla base dei riferimenti normativi internazionali, che ha definito le misure di tutela da applicare nelle aree esterne agli aeroporti interessati dalle curve di iso-rischio generate da I.C.A.O. (International Civil Aviation Organization) riprendendo il livello metodologico e il livello di pianificazione territoriale e di valutazione dei vincoli urbanistici da apporre sulle aree circostanti il sedime aeroportuale, è costituito dal documento “Airport Planning Manual – doc 9184/part2”, paragrafo 5.4 “Risk of Aircraft Accident around Airports”.

Quale la realtà degli aeroporti del Belpaese? Possibile che qualche Comune non abbia ancora ottemperato al primario e fondamentale strumento del “Piano di Rischio”? Che non sia stato ancora deliberato? Quale possa essere la coerenza degli strumenti urbanistici vigenti e la loro applicazione, su ogni pista di volo, 25 Agosto 2018

Aeroporti, piano ostacoli, piano di rischio e rischio terzi: stato dei lavori

Tra masterplan aeroportuali ed esigenze del territorio! La compatibilità urbanistica. Tra gli scenari di incremento dei voli, di movimenti aerei, di numero di passeggeri e di bilanci delle società di gestione aeroportuali, al 2030-2040-2050 e le “imposizioni” correlate all'art. 707 e 715, comma 1°, del Codice della Navigazione e dal Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile-ENAC deve coerentemente e costantemente verificare la reale corrispondenza, tra vincoli e prescrizioni varie, delle aree limitrofe alle piste di volo. Una questione che in Italia sembrerebbe riguardare gli aeroporti civili-commerciali escludendo quelli militari italiani e/o USA-NATO! Perché innanzitutto tale discriminazione e anomalia?

Una sorta di identificazione tra cittadini di serie A e serie B? Con quale motivazioni?

Ma ENAC individuando le limitazioni relative agli ostacoli ed ai potenziali pericoli, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, conformemente alla normativa tecnica internazionale sembrerebbe dover svolgere un ruolo basilare quanto essenziale ed elementare.

Compito dei Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio, U.O. Pianificazione Urbanistica Generale di ogni comune aeroportuale inoltre è indispensabile predisporre documenti e relazioni specifiche: per ogni pista di volo e/o aviosuperficie.

Le mappe dei vincoli aeroportuali dovrebbero costituire lo strumento operativo essenziale per il governo del territorio e, determinando anche ogni punto elevazione o l'altezza massima raggiungibile da una costruzione nelle aree limitrofe agli aeroporti. Magari identificando e mappando anche le “realtà” edificatorie e naturali pre-esistenti alle variazioni del Codice di Navigazione registrate nel 2005.

Quale la “realtà” pre-esistenti e autorizzata comunque perché in deroga? Quale il livello di compatibiità urbanistica - in ogni Comune - precedente al 2005 e quella edificata (autorizzata o meno) posteriore a tale data?

ENAC ha forse catalogato ostacoli e altezze in deroga alle normative e standard ENAC-EASA-ICAO in materia? Ha, forse, in corso tale indispensabile “operazione” di messa in sicurezza del sistema degli aeroporti del Belpaese?

Inoltre, in aggiunta ai vincoli derivanti dal rispetto delle superfici di delimitazione degli ostacoli, le aree limitrofe all'aeroporto sono sottoposte a limitazioni anche in relazione ad alcune tipologie di attività o di costruzione, che possono costituire un potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea.

Quali le planimetrie catastali con Superficie di Inviluppo, quali le planimetrie catastali con indicazione dei pericoli alla Navigazione Aerea .

Edificazioni e attività o costruzione da sottoporre a limitazione, ecco una tipologia:

-Itticolture;

-Discariche;

-Altre fonti attrattive di fauna selvatica nell'intorno aeroportuale;

-Manufatti con finiture esterne riflettenti e campi fotovoltaici;

-Luci pericolose e fuorvianti;

-Ciminiere con emissione di fumi;

-Antenne ed apparati radiolettrici irradianti;

-Sorgenti Laser e Proiettori ad alta intensità;

-Impianti eolici.

L'analisi dell'extra sedime aeroportuale e delle sottostanti traiettorie di decollo e atterraggio deve essere sottoposto innanzi tutto come descritto nella normativa vigente e in particolare:

• artt. 707 e 715 del Decreto Legislativo n°96 del 9 maggio 2005 – Nuovo Codice della Navigazione, Revisione della Parte Aeronautica, poi modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 151 del 15 marzo 2006;

•ENAC – Circolare APT-33 “Piani di rischio previsti dall’art. 707 del Codice della Navigazione” del 30/08/2010;

•ENAC – Policy di attuazione dell’art. 715 del Codice della Navigazione;

•ENAC – “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti”, Cap. 9 – Par. 6, aggiornato all’emendamento 8 del 21/12/2011;

•ICAO – Annesso 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, Vol. I “Aerodrome Design and Operations”, 5a ed., luglio 2009.

Le amministrazioni Comunali e i Comitati dei Cittadini interessati alla materia dovrebbero avere una conoscenza diretta ed esaustiva di tale contesto “operativo”, uno strumento indispensabile: riferimento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale analizzare e valutare le aree circostanti il

sedime aeroportuale maggiormente esposte, a livello probabilistico, ad un incidente aereo. Un contesto operativo che ENAC dovrebbe aver dettagliato in ogni singola specificità “aeronautica e urbanistica”. 21 Agosto 2018

Aeroporto di Parma: la Giunta ha deciso, adeguare l'Art. 707 del CdN (in attesa del 715?)

Il Comune delibera l'incarico per un nuovo “Piano di Rischio” aeroportuale. Con la news “Aeroporto Parma, altro scalo minore e/o marginale sulla Via Emilia” del 4 Aprile 2018, riproposto “Aeroporto Parma: The Mall e una interrogazione sulla compatibilità” (del 16 maggio 2018) Aerohabitat aveva evidenziato l'incongruenza tra masterplan di lungo periodo, allungamento della pista e le edificazioni progettate nell'area ex Salvarani.

Dopo le iniziative che Lega Ambiente “parmense” ha proposto nel recente periodo, anche con una interrogazione specifica in Comune, ecco l'inevitabile sorpresa: la Giunta comunale ha, infine, deliberato l'aggiornamento del piano di rischio aeroportuale dell'aeroporto Giuseppe Verdi di Parma.

Con la consulenza esterna affidata ad un'azienda specializzata le Zone A, B, C e D saranno sottoposte all'adozione dell'articolo 707 del Codice di Navigazione.

In realtà un Piano di Rischio era stato approvato, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 143 del 28.2.2012. L'indispensabile Piano di Rischio, strumento di pianificazione per assicurare adeguati livelli di tutela per le attività e gli insediamenti limitrofi al sedime e alle attività aeroportuali, la verifica dei carico antropico insediato e presente nell'arco diurno e notturno, tuttavia, non contemplava anche la Zona D, quello spazio di 1000 metri bi-laterali alla pista di volo.

L'interrogativo che qualcuno potrebbe porre, ovvero se l'iniziativa del Comune era già stata predisposta e/o se sia risultato un atto inevitabile e conseguenziale alle sollecitazioni di Lega Ambiente potrebbe risultare superfluo. Determinante risulterà invece il risultato conclusivo: l'allungamento della pista e la progettata edificazione del centro Commerciale “The Mall” saranno compatibili?

La pianificazione del Comune di Parma potrà essere confermata, nel quadro della strumentazione urbanistica vigente, le limitazioni all’uso del territorio e vincoli vari, nell'analisi della società di ingegneria Tecno Engineering 2C di Roma e dell'aggiornato Piano di Rischio potrà realizzarsi o dovrà essere imposta una qualche opzione fondamentale. L'allungamento della pista esclude l'insediamento “The Mall”, e/o viceversa “The Mall” impedisce la costruzione di una pista allungata?

Legambiente, sulla questione, intanto, non esprime dubbi e apprezzamento per la delibera e l'incarico assegnato:

"Che ci fosse un problema lo avevamo evidenziato due mesi fa (conferenza stampa del 17 aprile), ponendo delle precise domande a cui ora arrivano delle reazioni ufficiali, prima con la risposta alle interrogazioni dei consiglieri comunali di opposizione, adesso con l’affidamento di un incarico professionale”.

Il rilievo che lo stesso Commissario Ciclosi avrebbe, ancora nel 2012, sollecitato la nuova Giunta ad aggiornare lo stesso “Piano di Rischio” iniziale, anche nella previsione delle concessioni edilizie associate, per l'appunto, al “The Mall” noto anche come Parma Urban District, ha trovato spazio sui

media locali.

Intanto il progetto “The Mall” è in costruzione, insediato a fianco delle Fiere di Parma, nell'area ex Salvarani, costeggia l'autostrada A1. L'inaugurazione è stimata per inizio 2021.

Con una superficie di 300mila mq su due livelli per complessivi 50 mila metri di spazi di vendita e potrà ospitare 3.700 posti auto. Non manca niente: dieci tra bar e ristoranti, 4.5 mila metriquadri di centro commerciale, multisale, fitness, hotel e tantissimo altro. A che punto è il cantiere dei lavori? 22 Giugno 2018

Il primo Piano Nazionale degli Aeroporti (PNA) era del febbraio 2012

ENAC e Ministero Infrastrutture lo hanno aggiornato nel 2014: ma non basta! La realtà del sistema degli aeroporti del Belpaese è tale che il cosiddetto Piano Nazionale degli Aeroporti, elaborato da ENAC e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di individuare gli scali di interesse

nazionale di cui all’art. 698 del codice della navigazione e per l’aggiornamento del Piano Nazionale

degli Aeroporti approvato con d.p.r. n. 201/2015, non potrà che prevedere un ulteriore aggiornamento.

Sostenibilità ambientale (impatto acustico, atmosferico e altro), contesto di Piano di Rischio, Rischio terzi e carico antropico delle zone sorvolate dalle flotte aeree, inevitabilmente, non potranno che definire un livello massimo di voli (orari, diurni e notturni) su ogni singola pista. Ogni aeroporto in definitiva, sia esso internazionale, nazionale, quanto minore e/o periferico, ma anche le stesse aerobasi militari italiane e non, non potrà che essere identificato nel limite massimo consentito dei voli/anno.

Un traguardo inevitabile che comporta un aggiornamento degli aeroporti del Belpaese, la rispettiva “politica dei voli e collegamenti” di ogni singolo scalo.

Dei 112 aeroporti funzionanti, 90 aperti al traffico civile, di cui 43 aperti ai voli commerciali, 47 a voli civili non di linea, 11 militari aperti al traffico civile (di cui 3 aperti a voli commerciali), 8 a voli civili non di linea e 11 esclusivamente a uso militare, occorrerà analizzare la realtà operativa, nel dato odierno e in prospettiva, in relazioni ai singoli “carichi ambientali e del rischio terzi”.

Come è ben noto, infatti, “il numero degli aeroporti commerciali può variare in funzione delle autorizzazioni rilasciate da ENAC” (Il Piano Nazionale degli Aeroporti – Ministero delle Infrastrutture 30 settembre 2014).

Il funzionamento dello stesso Piano nazionale Aeroporti è innanzi tutto stato correlato alla “definizione dei bacini di traffico omogeneo” con l'individuazione degli aeroporti strategici. Ma l'odierna suddivisione in 10 bacini di traffico risulta realistica e funzionante? La sostenibilità economica di ogni singolo bacino, inoltre, è stata adeguatamente verificata?

Le cosiddette politiche infrastrutturali coordinate con le singole Regioni, dopo la suddivisione del Belpaese in 10 singoli bacini di traffico ritenuti omogenei, non contraddicono presupposti elementari di analisi e verifica degli impatti ambientali e del rischio terzi di alcuni di questi aeroporti?

Un approccio di investimenti finanziari, di compatibilità territoriale e di coesistenza con la comunità dei cittadini residenti nell'intorno e sottostanti alle traiettorie di voli del traffico aereo, impongono una rapida quanto estesa ri-analisi e, probabile, riassetto del Piano Nazionale Aeroporti.

Con l'identificazione degli scali aerei “compatibili” e con masterplan al 2030-2040-2100, e relative VIA e VAS, finalmente operativi e identificati e “limitati” nel numero massimo di voli orari, diurni, notturni e annuali, in relazione anche alle singole testate pista: in un rapporto di massima trasparenza tra ENAC, Ministero delle Infrastrutture, gestori, commissioni aeroportuali e cittadini. 20 Giugno 2018

Aeroporti, ostacoli alla navigazioni e deroghe al piano di rischio

Quale reale censimento tra aeroporti civili-commerciali, aerobasi e avio-eli-superfici?

Gli Art. 707, 712 e 715 dopo l'adozione del Piano di Rischio, la Pianificazione della destinazione d’uso delle aree dei vincoli derivanti dalle differenti tipologie di prescrizioni (isofoniche e mappe di rischio) in aggiunta alle verifiche riguardanti alle costruzioni e ostacoli naturali rispetto all'O.H.S. (Outer Horizontal Surface) che, oltre altezze superiori ai 100 mt dal suolo, ovvero ostacoli alla navigazione aerea che impongono le segnalazioni (diurna e notturna) e la loro identificazione nella cartografia aeronautica, come sono gestiti nelle grandi piste di 2500-3000-4000 metri di lunghezza e nelle aviosuperfici?

Le edificazioni esistenti nelle zone A, B, C e D del Piano di Rischio, ad esempio, sono state adeguatamente identificate mappate in relazione ad ogni singola pista di volo?

Non essendo state “demolite”, come si suppone, sono comunque state segnalate ai Comuni Aeroportuali e/o ai piloti che operano su dette piste? Dalle correlazione con la condizione territoriale (villaggi, ospedali, università, centri commerciali e altro) e curve di isorischio come devono essere evidenziati e rimossi i possibili ostacoli?

Il monitoraggio sistematico sulla presenza di tali ostacoli deve diventare una operazione coordinata tra il Comune Aeroportuale, ENAC ed ENAV. Come si realizza?

A che punto è il censimento? “La Direzione Operatività, in seno alla Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti dell'Enac, valuta le istanze per i manufatti potenzialmente impattanti che "costituiscono ostacolo permanente" alla navigazione aerea e che, qualora autorizzati, comportino provvedimenti di deviazione dagli standard regolamentari. Resta invariata la procedura vigente nell'ambito del procedimento di valutazione aeroportuale/aeronautica fra ENAC, ENAV ed A.M. (quest'ultima secondo le competenze territoriali proprie). Sempre in questa pagina si darà pubblicità degli aeroporti per i quali i comuni territorialmente interessati avranno adottato le mappe con i vincoli aeronautici attraverso le quali sarà possibile valutare direttamente la compatibilità aeronautica in relazione ad ostacoli e pericoli alla navigazione aerea.”

Un aeroporto tra gli altri, quello di Treviso San Angelo: Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea .

Pubblicazione mappe di vincolo. Dal web si leggeva: “Si informa che sono state depositate presso l’ufficio tecnico comunale, fino al 19/05/2016, le mappe di vincolo e la documentazione tecnica redatte dall’Enac (Ente Nazionale per l’aviazione civile), ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione.

La suddetta documentazione è stata altresì pubblicata all'albo pretorio comunale e viene resa disponibile qui di seguito:

Relazione tecnica, PC 01 rev 1 Nord, PC A rev 1 Nord, PC B rev 1 totale, PC C rev 1 Nord.

A riguardo, ad esempio, ENAC con il comunicato stampa 16/2015 riferiva: INTESA TECNICA ENAC – ENAV PER LA VALUTAZIONE OSTACOLI: DA OGGI 16 FEBBRAIO È ATTIVA LA NUOVA PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Comunicato ENAC ENAV L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, rende noto che da oggi, 16 febbraio 2015 è on-line, sul proprio portale, una nuova procedura informatizzata per la presentazione delle istanze relative alla valutazione degli ostacoli. L’ENAC e l’ENAV S.p.A., infatti, in base a un’intesa tecnica hanno avviato un rapporto di collaborazione per gli aspetti legati alla procedura di valutazione della compatibilità di nuovi manufatti e impianti con la sicurezza del volo.

Sulla base di tale intesa è stata elaborata una nuova procedura per la presentazione delle istanze da parte dell’utenza. ENAC ed ENAV, infatti, hanno definito attraverso il nuovo accordo le competenze reciproche per quanto riguarda modi, tempi e strumenti, anche informatici, utili per offrire un servizio tempestivo, efficace ed efficiente all’utenza.La nuova procedura per la presentazione via web delle istanze, che trova ispirazione dall’Agenda Digitale promossa dal Governo Italiano e, in particolare, dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dal piano di e-government 2012, permette la digitalizzazione del procedimento amministrativo consentendo nuove modalità di comunicazione e interazione con cittadini e imprese attraverso l’erogazione di servizi on-line e la realizzazione di un unico punto di accesso ai servizi stessi. I principali vantaggi che l’utenza potrà riscontrare dall’uso della nuova procedura riguardano in primo luogo la dematerializzazione della documentazione cartacea legata al procedimento, visto che ogni documento utile alla valutazione sarà prodotto in formato digitale e inviato via PEC. Il secondo vantaggio è rappresentato dalla possibilità di verificare in tempo reale l’effettiva esigenza della valutazione di competenza dell’ENAC attraverso un applicativo informatico sviluppato da ENAV S.p.A. e messo on-line a disposizione dell’utenza. Riservando pertanto una vera e propria istruttoria alle sole richieste che effettivamente ne presentano la necessità, si persegue l’obiettivo di ottenere un calo del numero delle pratiche in ingresso con una conseguente riduzione della durata del procedimento.

La nuova procedura per la presentazione delle istanze è on-line da oggi, 16 febbraio 2015, e va a sostituire l’attuale “protocollo tecnico” pubblicato sulle pagine dedicate agli ostacoli e pericoli alla navigazione aerea del sito istituzionale dell’ENAC. 16 Giugno 2018

Nuovo Governo e Piano Nazionale Aeroporti: purtroppo no-news

Attese rilevanti: la realtà dei troppi masterplan al 2030-44! Urgono limiti voli/giorno/anno su ogni pista. In una analisi più ampia, nel quadro di una “co-marketing policy”, che probabilmente Regioni, Provincie, Comuni e aziende partecipate pubbliche devono ancora concepire come un fattore decisivo. Come una speciale formula sopravvissuta delle storiche e consolidate tradizioni di aiuti-di-stato. Ma è una riflessione che deve accompagnarsi all'intero sistema trasporto aereo in Italia. La questione infrastrutture aeroportuali e il Piano nazionale degli aeroporti inevitabilmente devono porsi una pianificazione e razionalizzazione ed efficientamento. Con una identificazione dei bacini di traffico e ripartizione territoriale dell'Italia della rete di aeroporti che dovrebbe essere individuata secondo reali criteri di bacini di traffico omogeneo. Ovvero con una distanza massima di 2 h di percorso in auto da un aeroporto di particolare rilevanza strategica. A prescindere del perimetro di ogni singola Regione. Sia essa autonoma e/o speciale. Avviene?

Il Piano Nazionale Aeroporti è stato strutturato con questi criteri preliminari ed essenziali? Le 10 aree omogenee quali: 1) Nord-Ovest, 2) Nord-Est, 3) Centro-Nord, 4) Centro Italia, 5) Campania, 6) Mediterraneo-Adriatico, 7) Calabria, 8) Sicilia Occidentale, 9) Sicilia Orientale, 10) Sardegna; risultano coerenti a tali criteri? La realtà odierna pone numerose contraddizioni e interrogativi! Nella scelta delle stesse 10 aree omogenee quanto nella distanza tra un aeroporto e quello prossimo: con doppioni e sovrapposizioni evidenti quanto “costose” e non “gestibili” in termini di gestione aeroportuale e volumi di traffico minimo e/o ottimale. Anche in rapporto alle ricadute ambientali complessive ed alle questioni fondamentali inquadrate nel Piano di Rischio e Rischio terzi sul territorio e sulla comunità dei cittadini residenti e insediati nel circondario delle piste di volo.

Perchè non provvedere? Il nuovo accordo M5S-Lega non sembrerebbe aver affrontato a dovere tali questioni. Ruolo strategico, ubicazione territoriale, dimensioni e tipologia di traffico, previsioni progetti europei , scali di interesse nazionale non sembrerebbe essere evidenziato da una sequenza di aeroporti estremamente “prossimi”. Dal nordest, dove meno di 30 km separano Venezia Tessera e Treviso (e Ronchi - Trieste?), i 50 km tra Linate e Bergamo Orio al Serio e Verona Villafranca e Brescia-Montichiari, quelli in successione sulla Via Emilia, Parma, Forli, Bologna e Rimini, la prossimità tra Firenze Peretola e Pisa: il quadro appare sconfortante. E' indispensabile porre un limite, un tetto ai voli giorno/anno su ogni pista del Belpaese. Tutele ambientali (emissioni sonore e gassose) e vincoli relativi al Piano di Rischio, al Rischio Terzi e al livello del carico antropico delle aree sorvolate, senza deroghe di sorta, lo impongono.

Niente di straordinario e di diverso di quanto accade al Sud e Centro-Sud dove il futuro e le prospettive degli aeroporti Campani, tra Capodichino e Salerno e Grazzanise, dove le incoerenze infrastrutturali gli scenari al 2030-40, non sono dissimili agli scali calabresi, Pugliesi e Siciliani. Anche i gate intercontinentali diventati Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, senza adeguate considerazioni sulla aerolinea “hub” pongono ulteriori criticità sull'esistente Piano Nazionale Aeroporti PNA. Bacini di traffico extraregionali dovrebbero imporsi e integrarsi a sistemi di rete di scali, che non hanno ne potranno risolvere emergenze di coesistenza ambientale, di piano di rischio e rischio terzi, e che devono necessariamente definire, comunque, limiti di traffico per ogni singola pista di volo.

Quale razionalizzazione e sviluppo del sistema aeroportuale potrà quindi delinearsi affrancandosi dalla superata individuazione dei dieci bacini di traffico? Come può l'aeroporto localizzato in uno dei dieci bacini di traffico esercitare un ruolo definito e funzionale qualora il piano industriale, correlato al piano economico-finanziario relativa solvibilità patrimoniale, ancorchè posizionato rilevanza strategica, qualora i volumi di traffico sono conseguenziali a imponenti politiche di co-marketing? Solo l'impegno di decine di milioni/euro anno assicurano scenari di reddittività per la gestione di un generico scalo aereo.

Altre considerazioni debbono riguardare aeroporti che garantiscono la continuità territoriale di regioni periferiche ed aree in via di sviluppo o particolarmente disagiate, anche se sono analisi e obiettivi che devono essere perseguiti in un quadro complessivo, integrato quanto revisionato e aggiornato.

Ma quale ruolo potrebbe essere assegnato alla pianificazione-progettazione di aeroporti su isole artificiali fuoricosta, ad est come ad ovest e sud della Penisola? Come avviene altrove. 22 Maggio 2018

Aeroporto Parma: The Mall e una interrogazione sulla compatibilità

Ma indispensabili l'analisi su rischio incidenti aerei , Piano di Rischio e PEA e PEE! Nessun mistero, se il trasporto aereo registra - statisticamente – un ridotto numero di incidenti aerei su altri settori, ha in relazione a tali eventi predisposto un Piano di Emergenza Aeroportuale qualora accada entro il sedime aeroportuale e un Piano di Emergenza Esterno quando sia esterno.

Ma tale distinguo deve essere inquadrato anche in rapporto al Piano di Rischio Aeroportuale e le cosiddette aree di Rischio identificate come A, B, C e D, che identifica spazi interni ed esterni al sedime dello scalo.

Nell'intorno della pista di Parma negli ultimi 40-45 anni sono stati registrati i seguenti incidenti:

19/3/1973: un velivolo da turismo Cessna caduto al Km 106 della A1 (3 vittime);

27/11/1991: atterraggio di emergenza fuori pista per un aerotaxi “Beachcraft” (2 feriti);

12/9/1997: un velivolo da turismo Cessna 305C si schianta vicino Vicofertile (2 morti);

15/10/1999: un jet privato atterra prima della pista nei pressi di Baganzola (nessuna vittima).

24/04/2008: un jet privato cade nei pressi delle Fiere di Parma prima della pista tranciando un cavo dell’alta tensione (tre vittime).

Il masterplan dello scalo parmense, qualsiasi sia, deve necessariamente rapportarsi al PEA, al PEE e al Piano di Rischio e con le curve ipotetiche di isorischio al carico antropico sorvolato. Quali sono la realtà infrastrutturale e operativa dello scalo parmense nel 2018? Perciò prima del Masterplan con l'allungamento della pista e del The Mall? Ad esempio quali dettagli salienti e in quale data è stata deliberata l'ultima versione del Piano di Emergenza Esterno – PEE del Comune di Parma?

 

La sottostante interrogazione pone una serie di queste riflessioni e richieste:

Al Sindaco del Comune di Parma - Al Presidente del Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA - Oggetto: Piano di Rischio Aeroportuale, realizzazione del Mall in Baganzola, insediamenti antropici anche preesistenti, compatibilità e adeguamenti urbanistici.

I sottoscritti consiglieri comunali

PREMESSO:

1. che con delibera n. 143/17 del 28/02/2012 il Commissario straordinario Mario Ciclosi, con i poteri del Consiglio, ha adottato il Piano di Rischio Aeroportuale – art.707 del Codice della Navigazione D.Lgs. 96/2005 s.m.i. – relativo all’aeroporto Giuseppe Verdi, previo parere favorevole dell’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile);

2. che come riportato nella menzionata delibera:“i Piani i Rischio sono finalizzati a rafforzare i livelli di tutela alle attività aeroportuali nelle aree limitrofe agli aeroporti nonché salvaguardare l’incolumità pubblica contenendo il rischio di danni alle persone e alle cose in caso di incidente”;

“il Piano di Rischio Aeroportuale indica, nell’ambito delle aree ad esso assoggettate, i limiti di crescita del carico antropico, la disciplina di insediamento e ammissibilità delle nuove funzioni territoriali, con particolare riguardo alle attività che comportano elevata permanenza di persone ed a quelle non compatibili in quanto potenzialmente amplificatorie delle conseguenze di incidenti e possibile causa di incendio, esplosione e danno ambientale”; “[…] le limitazioni stabilite al fine di mitigare le conseguenze di un incidente si basano: sulla limitazione di presenza umana; sull’individuazione di attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione delle conseguenze dell’incidente”;

3.“il Piano di Rischio è documento che contiene le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni; i Comuni non possono autorizzare opere ed attività ubicate lungo le direzioni di decollo ed atterraggio, se non coerenti con il piano di rischio”;

4.che nel deliberato del menzionato provvedimento commissariale si dava mandato al “Settore Pianificazione Territoriale affinché venga conseguentemente attivata apposita variante agli strumenti urbanistici comunali in recepimento delle prescrizioni introdotte dal Piano di Rischio” dando altresì atto “che i vincoli e i condizionamenti prodotti dall’adozione del Piano di Rischio Aeroportuale sono immediatamente efficaci e pertanto da applicare anche in attesa del recepimento negli strumenti urbanistici comunali vigenti”;

5. che nella menzionata delibera si dava inoltre atto che: “successivamente all’emanazione del parere ENAC […] è stato modificato il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti ed in particolare laddove si stabilisce l’individuazione e la definizione delle zone di tutela (paragrafo 6 del capitolo 9)”;

“tale modifica comporterà una parziale revisione del Piano di Rischio Aeroportuale in adozione, comportando, in sostanza, l’istituzione di una ulteriore fascia (cosiddetta Zona D) di vincolo con livello minimo di tutela ed un allargamento della Zona C”; “di dover comunque procedere all’adozione del Piano di Rischio Aeroportuale - nelle more di adeguamento del medesimo alle nuove disposizioni regolamentari - al fine di porre comunque in essere le necessarie misure di salvaguardia e cautelari nei confronti delle aree suscettibili di rischio”;

6. che in ragione di quanto sopra riportato la menzionata delibera commissariale dava mandato al Settore Pianificazione Territoriale “affinché provveda ad implementare i contenuti del presente Piano di Rischio Aeroportuale in coerenza con le modifiche introdotte al Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti al fine di addivenire quanto prima all’adozione del medesimo”;

7. che recentemente sono stati sollevati da parte di Legambiente Parma, dubbi in merito a potenziali interferenze tra le zone di tutela previste dal Codice di Navigazione e dal conseguente Piano di Rischio Aeroportuale (del. 143/17 del 28/02/2012) e il polo commerciale attualmente in costruzione nell’area Ex Salvarani in attuazione del Piano Urbanistico Attuativo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.114 del 07/12/2010.

8. che dalla lettura della giurisprudenza e dalle modifiche intervenute nel tempo al regolamento per la costruzione aeroporti (ENAC) sembra affermarsi una indicazione di prevalenza per le norme di sicurezza più estensiva e cogente rispetto ai vincoli considerati all’epoca della approvazione del piano di rischio comunale, in particolare con riferimento alle previsioni per le zone C e D;

CONSIDERATO:

9. che nel Piano di Rischio Aeroportuale adottato dal Commissario Ciclosi vengono individuate, anche cartograficamente le zone di tutela alle quali si applicano, per motivi di sicurezza, limitazioni alle nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante lo scalo;

10. che, in particolare, il Piano di Rischio, sulla base dell’allora vigente codice di navigazione, individua tre fasce di tutela alle due testate dell’aeroporto con le seguenti limitazioni di ordine generale:

Zona di Tutela A: con limitato carico antropico in cui non vanno previste nuove edificazioni residenziali. Possono prevedersi attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone;

Zona di Tutela B: è prevista una modesta funziona residenziale, con indici di edificabilità bassi ed attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, tal da comportare la permanenza di un numero limitato di persone;

Zona di tutela C: può essere previsto un ragionevole incremento della funzione residenziale con indici di edificabilità medi e nuove attività non residenziali;

11. che in tutte le tre zone “vanno evitati: insediamenti ad elevato affollamento; costruzioni di scuole ospedali e, in generale, obiettivi sensibili; attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale;”

12. che il vigente Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, così come già indicato nella delibera commissariale, al paragrafo 6 del capitolo 9 (Piani di Rischio) stabilisce una ulteriore fascia di tutela laterale alla pista (Zona D) ed un allargamento della Zona C, come da estratto allegato, che non sono riportate nel Piano di Rischio Aeroportuale adottato nel 2012;

13. che il citato Regolamento, nella sua versione aggiornata e vigente, introduce altresì ulteriori limitazioni alle destinazioni urbanistiche e alle attività che possono essere previste all’interno delle zone di tutela;

14 che, in particolare, nelle zone di tutela A, B e C il Regolamento stabilisce che siano evitati:

insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc... ;

15.costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili; attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.

16. che per quanto concerne le Zone di tutela D il Regolamento stabilisce che in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc...;

PRESO ATTO:

17. che in tutte e quattro le zone di tutela A, B, C e D il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti stabilisce che siano evitati insediamenti ad elevato affollamento quali i centri commerciali;

18. che per la testata nord dell’aeroporto, definita Testata 20, si evidenzia una sovrapposizione di 73.705 mq (come da estratto della relazione allegato) tra la zona di tutela B e il sub-ambito di previsione urbanistica 26S2 con destinazione d’uso commerciale – direzionale - ricettivo (area ex Salvarani) inserito nella Scheda norma D12 Strada Baganzola - Commercio Fiera;

19. che rispetto all’area di sovrapposizione con la zona di Tutela B la relazione del Piano di Rischio Aeroportuale considera “compatibili con le limitazioni imposte dalla zona di tutela” i volumi di costruzioni previsti, ma indica come “problematico l’incremento di carico antropico” prescrivendo un ridimensionamento dello stesso con una riduzione delle previsioni di nuove persone insediate da 286 a 122 unità (pp. 13-14 della relazione);

20. che per tale Scheda norma, che prevede su un’area di intervento di circa 329.000 mq, l’insediamento di funzioni prevalentemente commerciali per una Superficie lorda utile totale pari a 115.900 mq di cui non oltre 75.335 mq di Slu destinati ad attività commerciali al dettaglio in sede fissa ed i rimanenti 40.565 mq destinati a funzioni direzionali e ricettive, sussiste un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.114 del 07/12/2010;

21. che per quanto riguarda il parere di “compatibilità aeronautica” da parte di ENAC, la delibera di approvazione del PUA n. 114/2010 e lo stesso Piano di Rischio del 2012 rimandano alla conclusione del procedimento di valutazione da parte degli enti aeronautici coinvolti;

22. che nel deliberato della suddetta Del. CC. 114/2010 si dà atto che l’avvio della successiva fase attuativa sarà subordinato all’espressione del parere di compatibilità aeronautica;

23. che l’area della Scheda norma D12 – Strada Baganzola (PUA Del. CC 114/2010), oltre ad essere già parzialmente intercettata dalla zona di tutela B, parrebbe ricadere per ulteriori porzioni nell’allargamento della Zona C e nella nuova Zona D;

23. che l’allungamento della pista di 700 metri in direzione nord previsto dal Piano di sviluppo dell’Aeroporto Giuseppe Verdi parrebbe aumentare le interferenze e le sovrapposizioni tra le zone di tutela previste dal Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti e il costruendo centro commerciale o quantomeno “spostare in avanti” il cono di applicazione delle aree di rischio fino all’abitato di Baganzola, con conseguenti vincoli di inedificabilità futura e\o comunque con eventuali ulteriori fattori di rischio da valutarsi all’esito di quanto sopra;

CHIEDONO

1. se, quando e con quali atti il Comune ha adeguato il Piano di Rischio Aeroportuale adottato nel 2012 all’aggiornamento del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti di cui in premessa come stabilito dalla delibera commissariale n. 143/17 del 28/02/2012;

2. se, quando e con quali atti il Comune ha attivato apposita variante agli strumenti urbanistici comunali in recepimento delle prescrizioni introdotte dal Piano di Rischio Aeroportuale dando attuazione a quanto stabilito dalla delibera del Commissario Ciclosi con i poteri del Consiglio n. 143/2012;

3. se, quando e con quale atto si è provveduto ad adeguare il PUA approvato con Del. CC. 114-2010 (Scheda norma D12 – Strada Baganzola) alle prescrizioni del Piano di Rischio Aeroportuale con particolare riferimento alla riduzione delle previsioni di carico antropico nella zona di Tutela B di cui in premessa;

4. se e quando l’ENAC ha espresso parere di compatibilità aeronautica per il menzionato PUA;

5. se e in che modo nell’atto con cui è stato autorizzato l’avvio dei lavori del centro commerciale di cui al PUA approvato con del. CC. n.114/2010 si è tenuto conto dei vincoli e delle zone di tutela previste dal vigente Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti in particolare laddove si stabilisce che sia evitata, in tutte le zone di tutela A, B, C e D, la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento quali i centri commerciali;

6. se l’amministrazione comunale ritiene compatibile la realizzazione del centro commerciale di cui al PUA CC n.114/2010 con il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti;

7. se e su quali basi l’amministrazione comunale ritiene che il progetto di allungamento della pista di cui sopra sia compatibile, sul piano urbanistico e dei vincoli legati al rischio aeroportuale, con l’abitato di Baganzola, con il nuovo centro commerciale e con lo stato di fatto.

Agnetti, Campanini, Eramo, Jacopozzi, Lavagetto, Pezzuto, Scarpa - consiglieri comunali dei gruppi Partito Democratico, Parma Protagonista, Parma Unita Centristi. 16 Maggio 2018

Aeroporto Gorizia ed ENAC: quali le reali prospettive dell’infrastruttura?

Dalle tre piste, alla Pipistrel, alla Società esercente all’attività extrasedime. Se l’ultima notizia dell’ENAC rimanda alla configurazione societaria che dovrebbe occuparsi di gestire l’aeroporto, quindi del Consorzio di sviluppo economico locale, dell’ex Consorzio per lo sviluppo industriale e artigianale, ovvero al parere negativo espresso, è ancora irrisolta la formulazione e delibera del Piano di Rischio (Art. 707 e Art. 715 del CdN) e perciò delle prospettive dello scalo e dell’attività industriale della Pipistrel.

Le note informative per i piloti interessati ad operare presso l’aeroporto di Gorizia “Amedeo duca d’Aosta” segnalano come “è consentita l’attività di volo VDS avanzato, con pilota VDS avanzato”.

Delle tre piste esistenti, tuttavia, la 04-22 - dimensioni 890X60 - superficie erba, della 04-22 GLD - dimensioni 700X60 - superficie erba, della 09-27 - dimensioni 1100X60 -superficie erba, si legge come due di queste piste non siano operative per manutenzione straordinaria. L’interrogativo immediato che focalizza considerazioni primarie sul Piano di Rischio e le attività storiche associate all’ex Consorzio per lo sviluppo industriale e artigianale e alle potenzialità industriali della Pipistrel non inevitabili.

Le tre piste potranno coesistere e viceversa con le “industrie” appena oltre il sedime dell’Amedeo d’Aosta?

Nella recente visita del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti le prospettive della Pipistrel (al netto dei progetti cinesi) potranno registrare per la sede di Gorizia-Savogna d’Isonzo per la fine del 2018 con 50 dipendenti e 4, 1 milioni di euro di fatturato.? Con un ipotetico traguardo di 90 dipendenti e 8, 5 milioni, quindi 140 dipendenti al 2020 e 19 milioni/euro per crescere ancora al 2021: 200 addetti e 50 milioni/euro?

L’attività industriale della sola Pipistrel necessita una fase di addestramento, training e certificazione da svolgersi sulle tre piste (ne basterebbe forse una?) ma comunque solo dopo che ENAC ha “convalidato” le prescrizioni di un Piano di Rischio che avrebbe dovuto risultare esecutivo al 2005. Quando e con quali autorizzazioni è stato, invece, edificato, lo stabilimento della Pipistrel?

La società Pipistrel di Aidussina (Slovenia) fabbrica “ultraleggeri” e solo per l’accordo sottoscritto con la Uber e i suoi taxi volanti abbisogna di spazi operativi, di pista, di fasce laterali, di inizio e fine pista rispettose delle normative ENAC-EASA. Le dichiarazioni emerse dagli incontri ufficiali e dalle news che stampa, TV, media in genere rimandano ai dati industriali del progetto: la produzione di 15-17 velivoli/mese ed alle esigenze di una ulteriore espansione con un hangar-capannone di altri 4000 metriquadri, mentre rimane in secondo piano l’eventuale impraticabilità di - anche – questa ulteriore edificazione.

Quali scenari quindi per l’Amedeo d’Aosta di Gorizia? Tra prospettive del tutto fantasiose e/o immaginarie la realtà esige, finalmente, una analisi e una trasparenza che la nuova Giunta della Regione FVG dovrà porsi. Quali attività industriali e commerciali ed aeronautiche prospettate sono, in realtà compatibili con le normative di “safety” dell’Enac, nello specifico, innanzi tutto con il Piano di Rischio delle attuali tre piste di volo? Quel Piano di Rischio che, almeno dal 2005, avrebbe dovuto essere stato “deliberato” dai due Comuni aeroportuali, ovvero da Gorizia e Savogna d’Isonzo? 8 Maggio 2018

Pipistrel, ultraleggeri da Gorizia a Jurong – Cina

Dal Piano di Rischio all’insediamento in prossimità delle tre piste: a Nanjing! La produzione di velivoli ultraleggeri della slovena Pipistrel si allargherà anche in Cina o si sposterà integralmente altrove? L’accordo sottoscritto dalla Pipistrel Investment (con il partner cinese Kang Quai Group con 80%) e da Pipistrel Asia Pacific, con uno stabilimento doppio rispetto a quello inaugurato nel 2017 a Gorizia avrebbe previsto una produzione doppia (500-800 velivoli/anno) rispetto a quelal italiana.

L’insediamento cinese ha pianificato edificazioni multi-integrate, con appartamenti, negozi e un aeroporto asservito l’Jurong Aviation Park. L’evento “cinese” è risultato, inoltre, ufficiale, con una cerimonia alla quale ha partecipato il ministro sloveno delle infrastrutture Peter Gašperšič.

Quale sarà invece il futuro dell’azienda localizzata a Gorizia?

La Pipistrel di Gorizia era, invece, stata inaugurata in tono minore.

Anche se l’ex Sindaco della città aveva sostenuto “Il taglio del nastro della Pipistrel è un ulteriore passo in avanti verso quello che dovrà essere il nuovo motore del rilancio del settore manifatturiero nella nostra città” la localizzazione dello stabilimento è una questione che i due Comuni aeroportuali dello scalo Isontino potranno analizzare verificare, anche come prospettive industriali, sono con l’adozione del Piano di Rischio e del Rischio terzi oltre che l’analisi del “carico antropico” degli spazi nei quali saranno costruiti e certificati -anche con la fase volo – non solo del Pipistrel ma anche del Phantera e del Flamingo.

Anche se lo spazio della Pipistrel di via Trieste è il doppio – con circa 10.000 metri quadrati - dello stabilimento del quartier generale di Aidussina, sorto nel 1989, la produzione nel goriziano sembrerebbe ancora al “palo”.

Quale la realtà quindi per l’Amedeo d’Aosta? In attesa di una conferma sul ruolo industriale della Pipistrel goriziano dopo l’accordo cinese, quale la posizione di ENAC in relazione al Piano di Rischio e all’autorizzazione all’attività di costruzione, sperimentazione e certificazione di velivoli della Pipistrel? 16 Aprile 2018

Piano Strategico ENAV, le Torri e il Piano Ostacoli e Piano di Rischio e Terzi

La loro “demolizione” e i nuovi livelli di safety aeroportuale! La correlazione e il parallelo tra l’eliminazione di essenze arboree o manufatti che costituiscono ostacolo alla navigazione aerea in prossimità delle piste di volo e lo spazio circostante e le priorità strategiche del Piano Industriale ENAV 2018-2022 non sono, effettivamente, immediate.

Ma il testo deliberato dal CDA di Enav, tra le altre cose, nel processo di “implementazione di nuove piattaforme tecnologiche, alla formazione e addestramento del proprio personale e alla modernizzazione e trasformazione di alcune infrastrutture propedeutiche alla transizione al nuovo modello”, ha anche, “in una posizione di leadership rispetto agli altri service provider europei e di guidare l’evoluzione tecnologica dell’Air Traffic Management”, disposto il cosiddetto “tower remote control” .

Ebbene le 45 torri di controllo di altrettanti aeroporti del Belpaese saranno sottoposti - nei prossimi cinque anni – a procedure gestite da sistemi hub super tecnologici equipaggiati alla gestire "in remoto", perciò senza un controllo diretto a-vista le fasi di decollo e di atterraggio. Sensori e dispositivi video saranno gli strumenti che i “controllori di volo” potranno disporre per “autorizzare” i piloti. E saranno localizzati, per tutti gli scali interessati, in “remoto” nelle zone di Milano e Roma.

L’iniziativa non rappresenta una novità in quanto a Milano Malpensa è stato sperimentato il primo trial al mondo sulla gestione in remoto di un aeroporto ad alta densità di traffico. In una sala operativa della torre di Milano Malpensa con la dimostrazione di RACOON (Remote Airport Concept Of OperatioN), un progetto che rientra nell’ambito di SESAR (Cielo unico europeo) era stato coordinato da Enav.

In tal modo sono stati gestiti oltre 100 movimenti (decolli e atterraggi) su Linate con alte performance operative ed elevati livelli di safety. L’integrazione tra il sistema video e i dati radar e la remotizzazione di tutti gli apparati presenti sulla torre di controllo di Linate, sarebbe risultato un successo.

Una materia che, probabilmente, dovrà confrontarsi con questioni sindacali per la ri-conversione del personale ENAV, impone, tuttavia, legittime considerazioni positive e dirette, in relazione

Alla normativa ICAO - Annesso 14 – Aerodromes – Vol. 1 ed ENAC - Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti e le relative mappe di vincolo territoriale e limitazioni relative agli ostacoli e pericoli per la navigazione aerea in aeroporto: le torri di controllo, localizzate in ogni scalo, in prossimità di ogni pista hanno da sempre costituito un “ostacolo” alla libera navigazione.

I “manufatti all’interno o all’esterno del sedime aeroportuale possono costituire importanti fattori limitanti, i manufatti o qualsiasi ostacolo esistente che fora le superfici di avvicinamento, di transizione, di salita al decollo, la superficie orizzontale interna o quella conica deve, per quanto praticabile, essere rimosso”.

Superfici di rispetto: in funzione dell’aeroporto, sono definite delle superfici ideali che

definiscono uno spazio da mantenere libero da ostacoli.

Tali superfici sono:

• SUPERFICIE DI AVVICINAMENTO (Approach Surface)

• SUPERFICIE ORIZZONTALE (Inner Horizontal Surface)

• SUPERFICIE CONICA (Conical Surface)

• SUPERFICIE DI TRANSIZIONE (Transitional Suface)

• SUPERFICIE DI SALITA AL DECOLLO (Take Off Climbing Surface)

Zona libera da ostacoli (Obstacle Free Zone – OFZ): Lo spazio aereo che si estende al di sopra della superficie interna di avvicinamento, delle superfici interne di transizione, della superficie di atterraggio interrotto e di parte della striscia di sicurezza limitato da tali superfici, che non è penetrato da alcun ostacolo fisso, ad esclusione di quelli di massa ridotta installati su supporti frangibili, necessari per scopi aeronautici. Ha lo scopo, quindi, di proteggere i velivoli da ostacoli fissi e mobili durante operazioni strumentali di precisione e durante ogni successiva manovra di riattaccata o di atterraggio interrotto con tutti i motori operativi. Gli Art. 707 e 715 del CdN, il Piano di Rischio e il Rischio Terzi di ogni pista di volo non potrà che “beneficiare” dalla “demolizione” delle storiche “torri di controllo”. 13 Aprile 2018

Aeroporti e piste da allungare: a fronte degli standards ICAO-ENAC-EASA

Il Belpaese e i tanti progetti faraonici! Dalle recenti proposte di Salerno-Pontecagnano, di Firenze-Peretola (anche ruotata), a Parma-Giuseppe Verdi, ma anche alle altre – anche ampliamento di scali storici - realtà che contrassegnano scenari anomali anche nelle ricadute sul Piano nazionale Aeroporti-PNA. Ma non basta, riguarda anche le minuscole aviosuperfici, talora sottoposte ad allungamento di pista senza, magari, essere mai state assoggettate a delibere “comunali” di Piano di Rischio e, perciò, con l’attivazione di vincoli e restrizioni “edificatorie” per il territorio circostante.

Le problematiche correlate a masterplan “faraonici” devono comunque essere inquadrate non solo nelle ripercussioni di numero e tipologia dei voli orari/giorno/anno nel bacino di traffico derivato e alle ricadute concorrenziali tra infrastrutture “limitrofe” e identificate nella medesima “area” di raccolta passeggeri.

Devono, dovrebbero soprattutto essere preliminarmente verificate nei vincoli, nelle restrizioni ENAC-ICAO-EASA, sulla improrogabilità di insediare sistemi aeroportuali compatibili con i relativi gli standard operativi in termini non solo di dimensioni della pista (lunghezza-larghezza-spazi laterali strip-area, CGA – Cleared and Graded Area, lunghezza Runway End Safety Area-RESA, CWY, EMAS e altro) ma anche di limiti di Piano di Rischio, Rischio terzi e carico antropico interessato, oltre che all’ineliminabile impatto ambientale diretto e indiretto (acustico, emissioni gassose e derivati).

E’ forse possibile derogare dalle regolamentazioni nazionali e internazionali in materia? Regolamenti, Circolari, Ordinanze, Linee Guida e tanto altro non impongono una loro validità senza possibili interpretazioni e/o forzature? Se la stringente normativa ENAC riguardante il “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti”, peraltro varata solo nel 2005 e con ultimo emendamento nell’Ottobre 2014, è inequivocabile, non si dovrebbe prestare a qualsivoglia interpretazione, per quale ragione sono presentati e illustrati alla stampa masterplan aeroportuali futuristi e futuribili, magari incorniciati da edificazioni di prossimità identificabili in centri commerciali, università, stadi di calcio, ospedali, fiere e altri insediamenti ad elevato tasso-flusso-presenza di cittadini, senza preliminari riscontri presso ENAC?

Lo stesso recente Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, inquadra e impone, senza deroghe, indispensabili a garantire adeguati livelli di sicurezza delle operazioni di volo, quella dei cittadini e residenti da un lato e le tutele ambientali dall’altro.

Allungamento delle piste, costruzione di nuove, parallele e/o ortogonali a quelle esistenti negli aeroporti classificati nel Piano Nazionale Aeroporti e/o aviosuperfici minori devono comunque essere sottoposti alle Valutazione di Impatto Ambientale e alle certificazioni ENAC-EASA relative al Piano di Rischio e Rischio terzi (con oltre 50mila/voli anno e anche meno, in relazione alla localizzazione critica della medesima pista) e livelli di “carico antropico” esistente e/o prefigurabile, ma, al fine di evitare eclatanti quanto scontate bocciature, non sarebbe meglio valutare regolamenti, circolari, ordinanze e altro, preliminarmente?

L’apertura di contenziosi senza fine tra eventuali avvenute autorizzazioni di VIA e/o VAS e altro, cittadini e Comuni e altre identità-soggetti pubblichi e privati che fanno ricorso al TAR Regionale, ai tribunali e alla Giustizia del Belpaese, e magari anche ad autorità Europee, responsabili della materia, non fanno altro che riproporre la speciale e secolare “commedia” e/o “sceneggiata” all’italiana. 10 Aprile 2018

Aeroporti e Piani di Emergenza Esterni (PEE) in Italia, il caso Pisa

Due interrogativi: (1) sono stati attivati in tutti gli scali?; (2)sono testati periodicamente? Se il Piano Nazionale Aeroporti ha identificato 43 aeroporti ai quali si applica, tra le altre cose, la normativa comunitaria, la certificazione, Regolamento UE 139/2014 quanti di questi in relazione al Piano di Emergenza Aeroportuale (PEA) dispongono anche di un integrato Piano di Emergenza Esterno (PEE)?

Come è ben noto, infatti il PEA scatta immediatamente qualora si registra un incidente aereo (o viene segnalato un qualche inconveniente grave entro lo spazio del sedime aeroportuale, il PEE interviene tempestivamente, ad esempio, quando un aeromobile “incidentato” sfora-supera il recinto dello scalo e, continuando la sua corsa prosegue oltre, arrestandosi negli spazi esterni (tra strade, edifici, zone libere e disabitate o altro). Se – hanno riportato i media nel novembre 2017 – in un sabato notte era stata programmata ed eseguita una esercitazione per testare il piano di emergenza dell’aeroporto di Pisa: simulando un crash di un velivolo della aerolinea AirColtan (compagnia in realtà inesistente) oltre il sedime dello scalo, perciò un PEE - Piano di Emergenza Esterno, si suppone che tali “eventi” siano periodicamente attivati sui 43 aeroporti del PNA.

A Pisa l’esercitazione del PEE simulato era stato anticipato da un comunicato sottoscritto da Amministrazione Comunale, Enac, Toscana Aeroporti, 46° Brigata Aerea e restanti enti coinvolti e fissato nella nottata tra sabato 25 e domenica 26 novembre. Le procedure operative predisposte per uno schianto aereo in realtà è previsto da un lato dal Piano Comunale di Protezione Civile, dall’altro condiviso e a integrazione del PEA Piano Emergenza Aeroportuale programmato da ENAC, il gestore dello scalo Toscana Aeroporti e dalla 46° Brigata Aerea AMI.

La gestione dell’iniziativa è stata coordinata – come previsto - dalla stessa Prefettura di Pisa.

All’esecuzione del PEE avevano, comunque, aderito anche il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, il Servizio 118 Pisa-Livorno, la Questura di Pisa, i Carabinieri, la Polizia Stradale, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, la Rete Ferroviaria Italiana, la Croce Rossa Italiana di Pisa, la Misericordia di Pisa, la Pubblica Assistenza Pisa e la Pubblica Assistenza Litorale Pisano. Sottoposti a verifica, si suppone, sono stati la capacità di predisporre le procedure operative da un lato e il coordinamento tra la catena degli interventi dei singoli soggetti intervenuti.

Lo scalo civile-commerciale ma anche aerobase militare di di Pisa, è utile ricordarlo, aveva registrato nel novembre 2009 un crash fuoripista di un C 130J della 46° Aerobrigata precipita in decollo. Nel corso un volo di addestramento sulla pista e, probabilmente, l’equipaggio era impegnato in una serie di atterraggi touch and go e riattaccate: “velivolo …è precipitato mentre riprendeva quota dopo un avvicinamento addestrativo alla pista della base militare” e non permette di capire quale delle due manovre fosse in atto”.

Il C-130J, un quadri-turbina da trasporto, avrebbe toccato l’ala destra che spezzandosi si è incendiata mentre l’aereo terminata la sua corsa in prossimità della linea ferroviaria Pisa-Collesalvetti-Cecina. Prima dell’impatto con il suolo della restante parte dell’aereo esplodendo avrebbe tranciato alcuni fili dell'alta tensione.

L’esercitazione del PEE è stata attivata a otto anni dal tragico incidente e l’attenzione a tali procedure di “pronto intervento e soccorso” potrebbe essere un vincolo che la commissione d’inchiesta ha imposto come conseguenza a tale tragedia, ma queste note vogliono riproporre l’urgenza e l’inderogabilità che ogni pista di volo del Belpaese, civile-commerciale quanto militare, risulti “attrezzata” perciò da un sistema integrato di un Piano di Emergenza Aeroportuale (PEA) e di un Piano di Emergenza Esterno (PEE).

La loro predisposizione, probabilmente disposta anche dal Regolamento UE 139/2014, almeno su ognuno dei 43 scali del PNA e delle aerobasi italiane e USA-NATO, impongono anche l’attivazione periodica delle esercitazioni atte a verificarne la funzionalità ed efficacia. 3 Aprile 2018

Aeroporti Peretola e Pisa: no-future, l’alternativa toscana è una “Isola artificiale”

Sulle due piste toscane incombe il tetto massimo di movimenti/anno! Ebbene, in sintesi è utile, preliminarmente, anticipare il risultato delle specifiche analisi di limiti massimi di voli.

I parametri dell’orientamento di pista, ampiezza di sedime e localizzazione del parcheggio aeromobili, dell’aerostazione e la valutazione del sorvolo di abitati, edificazioni private e pubbliche (centri commerciali, istituti scolastici, caserme, impianti a rischio, ecc.), anche in relazione alle valutazioni/stime di rischio terzi e carico antropico complessivo, non potranno che determinare il tetto massimo di voli su una determinata pista.

Sono considerazione che riguardano le piste di Peretola (vecchia e nuova) e quella di Pisa.

Il limite massimo dei voli sui due scali toscani evidenzia, nello scenario di volumi di traffico al 2020-30-2040 la necessità di progettare una nuova infrastruttura aeroportuale.

E in definitiva, in mancanza di spazi adeguati sulla terraferma, diventa inevitabile pianificare la progettazione e costruzione di una infrastruttura aeroportuale ex-novo: da localizzare sul mare Tirrenico antistante alla Regione toscana.

Nessuna novità e meraviglia di sorta, dopo la costruzione, tra gli altri, di aeroporti su isole in Oriente, quali Hong Kong - Chek Lap Kok, Osaka- Kansai International, di Macao, di Kobe e Nagasaki in Giappon., ma occorre ricordare, in Italia la storica pista di Genova-Sestri (lavori iniziati nel 1952e conclusivi nel 1962, pista allungata a circa 3000 metri nel 1986) che è stata edificata su una penisola artificiale prospiciente.

Un dato è certo le piste di Peretola (quella del Monte Morello ma anche quella ri-posizionata del Masterplan che ha ottenuto la VIA) e quella del Galileo Galilei di Pisa con le regolamentazioni vigenti in termini di Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti - Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea - Piano di Rischio e Rischio Terzi, probabilmente, non potrebbero essere progettate e/o localizzate ex-novo dove attualmente operano e che, è utile ricordarlo, movimentano (dati 2017 ENAC) rispettivamente 29.068 e 37.536 voli e 2.646.050 e 5.222.427 passeggeri.

Quando Carrai, presidente della società Aeroporti Toscani, gestore dei due scali regionali sostiene – nella recente conferenza stampa contro i sette Comuni che hanno fatto ricorso al TAR contro la nuova pista di Peretola - "Basta falsità, la nuova pista del Vespucci serve a tutti", in realtà afferma una necessità, una indispensabilità infrastrutturale primaria, ma che, sembrerebbe, aver trascurato la potenzialità tecnico/operativa di una sedime-pista di volo (nel caso quella di Peretola) in relazione agli insediamenti naturali-montuosi-edificazioni storiche ed esistenti e circostanti.

Lo scenario auspicato a tutela dei cittadini, della comunità e del territorio impone operazioni di volo su due aeroporti senza deroghe di sorta. Perché vincoli e limitazioni introdotte nel 1963, nel 2005 e nel 2011 non sono state applicate alle edificazioni pre-esistenti e/o nei periodi intercorsi, ma che comunque rappresentano criticità e sforamenti reali: che il rischio terzi-risk assessment deve valutare.

La realtà dei due singoli aeroporti potrebbe essere analizzata e riscontrata con “la valutazione di compatibilità ostacoli”. Con “la verifica delle potenziali interferenze dei nuovi impianti e manufatti con le superfici, come definite dal Regolamento ENAC per la Costruzione ed Esercizio Aeroporti (superfici limitazione ostacoli, superfici a protezione degli indicatori ottici della pendenza dell’avvicinamento, superfici a protezione dei sentieri luminosi per l’avvicinamento) e, in accordo a quanto previsto al punto 1.4 Cap. 4 del citato Regolamento, con le aree poste a protezione dei sistemi di comunicazione, navigazione e radar (BRA - Building Restricted Areas) e con le minime operative delle procedure strumentali di volo (DOC ICAO 8168)” (da Documento ENAC-ENAV – Verifica potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea).

Quanti eventuali edificazioni, pubbliche e private, impianti/manufatti sono, forse, stati “autorizzati dalle autorità dei comuni limitrofi e circostanti” senza una preventiva liberatoria di ENAC (ex Civilavia)? Una verifica che la stessa normativa riguardante Piano di Rischio e risk assessment-rischio terzi con valutazione comparata di relativo “carico antropico” dovrebbe, infine, mappare e identificare.

Per verificare se un aeroporto è civile o militare, ENAC, tuttavia, suggerisce di consultare il Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258.

A riguardo è la stessa ENAC a rilevare come “le informazioni normative e tecniche relative alla verifica di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea sono disponibili nelle sezioni Normativa e FAQ”.

L’Aeroporto di Firenze - Master Plan aeroportuale 2014-2029 e il Piano di Sviluppo Aeroportuale (Masterplan) di SAT per l'aeroporto 'Galilei' di Pisa per il periodo 2014 – 2028, qualora verificato il Rischio Terzi-Risk assessment e relativi “carichi antropici” massimi tollerabili, non potranno che determinare il numero massimo dei movimenti compatibili nell’arco orario, giornaliero e annuale.

L’alternativa e/o la soluzione dell’incremento del traffico aereo atteso in Toscana e/o nel relativo bacino di traffico nei prossimi 20-30anni, è inevitabile, e non potrà che essere fronteggiata da una infrastruttura aeroportuale posizionata su una isola artificiale antistante alla costa della stessa Regione. 29 Marzo 2018

Comuni aeroportuali e piano di rischio: due domande circostanziate!

Piste e territorio e cittadini, ancora da tutelare e/o tutelati? Quanti cittadini e residenti sono coinvolti? Come è ormai (o dovrebbe) essere ben noto che “dal 2005, anno di emanazione del Decreto Legislativo che ha modificato la parte aeronautica del Codice della Navigazione, i Comuni non possono autorizzare opere ed attività ubicate lungo le direzioni di decollo ed atterraggio, se non coerenti con il piano di rischio”; ma quanti sono i Comuni aeroportuali inadempienti?

Ovvero quanti, ad esempio, di questi ultimi, Comuni non avendo adottato la regolamentazione ENAC in materia, cioè non hanno deliberato il “Piano di Rischio” in ossequio all’aggiornamento dell’ART 707 del Codice di Navigazione, non hanno predisposto i vincoli e le restrizioni relative?

Lo scopo preciso è quello di realizzare i piani di rischio, ovvero “documenti contenenti le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni; il loro scopo è quello di rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti”.

Nelle varie piste di tipologia 1, 2, 3 e 4, perciò con lunghezza pista inferiore a 800 metri e superiori a 1800 metri con varie larghezze, che accomunano quindi aeroporti nazionali, internazionali e intercontinentali con le aviosuperfice minori, che, dovrebbero essere, oltre un centinaio. Agli scali del Piano Nazionale Aeroporti, identificati come 46, ai 56 scali elencati nel traffico civile-commerciale del Rapporto 2017 – ENAC, occorre affiancare le numerose aviosuperfici localizzate lungo la Penisola, nelle isole maggiori e minori del Belpaese. Lo stesso Piano Nazionale Aeroporti comunque ne indica 112 funzionanti, dei quali 90 aperti al solo traffico civile (dei quali 43 aperti a voli commerciali e 47 a voli civili non di linea). A questi, ricorda, il PNA, 11 militari sono aperti al traffico civile (di cui 3 aperti a voli commerciali non di linea) e 11 esclusivamente a uso militare.

Il quadro non appare del tutto inequivocabile, quanti sono, infine le piste sulle quali i Comuni aeroportuali hanno e/o avrebbero dovuto adottare il Piano di Rischio per incidente aereo?

Un fatto è certo: “se il piano di rischio interessa il territorio di più comuni, gli stessi devono presentare un documento unitario che contenga le analisi condotte sui rispettivi strumenti urbanistici vigenti e le eventuali misure da adottare per renderli coerenti con le indicazioni del Regolamento dell’ENAC. Il piano di rischio deve essere caratterizzato da uniformi criteri di definizione dei parametri urbanistici per la programmazione dell’uso del territorio”

La domanda, a quasi 13 anni dalla promulgazione del Piano di Rischio ENAC, è doppia.

Quante piste di volo civile-commerciale-aviazione generale-militare sono a norma e quanti Comuni aeroportuali hanno predisposto un documento “unitario”? A chi le due ardue risposte? 24 Marzo 2018

ENAC, dati di traffico 2017 e il rischio terzi

Quanti Comuni aeroportuali devono ancora deliberare il P.R.A.? Nelle analisi relative alla graduatoria degli scali italiani 2017, divulgato da ENAC, quella in base al numero totale di movimenti aerei commerciali è fondamentale per porre considerazioni riguardanti alle valutazioni del Piano di Rischio aeroportuale e al risk assessment, ovvero alle verifiche sul rischio terzi. Un dato quest’ultimo che dovrebbe concernere gli aeroporti con oltre 50mila voli/anno. I voli rimandano al volato “commerciale” aggiunto a quello di aviazione generale, o esclusivamente al traffico dei velivoli più grossi?

E’ comunque certo che talune piste, tra le sottostanti, possano risultare analizzate, anche con traffico inferiore a 50mila voli/anno, in considerazioni delle criticità associate all’ubicazione dell’infrastruttura aeroportuale, almeno al fine di verificare le cosiddette curve di isorischio. Quali sono queste piste? E quanti e quali aeroporti sono in regola, innanzi tutto, con il Piano di Rischio Aeroportuale – A.P.R.. Quanti Comuni aeroportuali hanno deliberato il Piano di Rischio e quali devono ancora farlo? ENAC dispone sicuramente dei Comuni inadempienti: quali sono?

In attesa di conoscere un tale resoconto, Aerohabiat ritiene indispensabile proporre la graduatoria del numero di movimenti/anno di voli commerciali dei primi 41 scali del Belpaese.

1 ROMA FIUMICINO 294.790

2 MILANO MALPENSA 174.754

3 MILANO LINATE 96.467

4 VENEZIA 85.324

5 BERGAMO 84.554

6 BOLOGNA 67.088

7 NAPOLI 66.856

8 CATANIA 66.156

9 PALERMO 44.021

10 TORINO 39.725

11 PISA 37.536

12 ROMA CIAMPINO 35.412

13 BARI 34.990

14 CAGLIARI 31.351

15 FIRENZE 29.068

16 VERONA 26.981

17 OLBIA 22.922

18 TREVISO 17.868

19 LAMEZIA TERME 17.302

20 BRINDISI 15.831

21 GENOVA 12.861

22 ALGHERO 9.274

23 TRAPANI 9.002

24 TRIESTE 8.663

25 ANCONA 6.857

26 PESCARA 5.431

27 LAMPEDUSA 3.924

28 PANTELLERIA 3.339

29 REGGIO CALABRIA 3.317

30 BRESCIA 2.907

31 COMISO 2.796

32 RIMINI 1.977

33 PERUGIA 1.772

34 PARMA 1.108

35 ELBA 854

36 CUNEO 776

37 TARANTO 346

38 SALERNO 140

39 BOLZANO 136

40 GROSSETO 86

41 FOGGIA 2

TOTALE 1 .364.564 movimenti aerei. 19 Marzo 2018

Aeroporto Ronchi e il Polo Intermodale e il “carico antropico”

Il P.R.A. e il Rischio terzi-risk assessment sono stati completati? Il Piano di Rischio Aeroportuale – P.R.A. del Comune di Ronchi dei Legionari è stato oggetto di una relazione iniziale nell’Agosto 2009, quindi nell’Ottobre 2009, nel Marzo 2014 ed infine nell’Agosto 2014 (Rev. Data 03 08/2014, 02 03/2014, 01 10/2009 e 00 08/2009). L’ultima formulazione riporta il testo deliberato dal Comune rileva come “Il Piano è redatto tenendo conto della situazione attuale, così come rilevata dal Comune, oltre che sulla base delle previsioni urbanistiche vigenti (che recepiscono il Piano di Rischio del 2009), non avendosi conoscenza di altri piani di settore (Piano di sviluppo aeroportuale) richiamati al paragrafo 6.6 del Capitolo 9 del Regolamento ENAC sopra citato, in corso di sviluppo”.

A quale tempistica e scadenze è stato invece associato il Polo Intermodale le cui “caratteristiche di fruizione e le previsioni urbanistiche del territorio di Ronchi dei Legionari sono state desunte dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale (efficace per mezzo della L.R. n. 52/1991), acquisito agli atti nella sua edizione più recente (dicembre 2012)? E’ stata formulata una integrazione tra le due infrastrutture Aeroporto e Polo Intermodale, anche il relazione alle zone “del rischio”, suddivise nelle A, B, C e D come dettato dal Capitolo 9, Paragrafo 6 del Regolamento ENAC. Se la zona A è attraversata dalla strada di raccordo tra l’autostrada A4 e la strada statale SS 14 che crea collegamento nord-sud tra l’autostrada, con analisi di relativo carico antropico medio, le aree laterali alla pista, le zone C e D, a sud dall’esistente area artigianale e commerciale è stata destinata al Polo Intermodale.

L’interrogativo da porre rimanda alla compatibilità del livello di affollamento e/o carico antropico associato all’attività del Polo Intermodale (DM 27/07/2010 per la prevenzione incendi aree commerciali considera per esercizi maggiori di 2500 mq, come indice di affollamento 0,2 persone/mq.). Quale scenario e relativo sovraccarico di incremento antropico è stato valutato in sede di Piano di Rischio Aeroportuale e/o di Rischio terzi- Risk assessment? In aggiunta all’eventuali localizzazioni “sensibili” (scuole, ospedali, attività a rischio di incendio od esplosione o danno ambientale, insediamenti ad elevato affollamento), a quelle previste dal prossimo 19 marzo dovrebbero transitare 70 treni al giorno (35 sulla linea Trieste-Venezia e 35 sulla linea Venezia-Trieste). In aggiunta ai collegamenti terrestri con mezzi e autobus (17 linee). Oltre alla alta velocità, Intercity e regionali. Con un parcheggio multipiano e una disponibilità di parcheggi a terra di 1000 posti auto.

Anche la passerella tra Polo Intermodale e il Trieste Airport, una struttura in acciaio e vetro, sopraelevata a scavalcare la Statale 14, a coprire una distanza di circa 425 metri, di una altezza di 6 e 7,5 di larghezza, posizionata ad una altezza che, al momento (!) ignoriamo, con tre postazioni di fermata costituisce una realtà che è stata sicuramente sottoposta alle verifiche del piano ostacoli e dello stesso PRA dalla zona D, alla zona C, alla B per finire nella A, con le ricadute relative di “carico antropico”.

Ebbene il Piano di Rischio Aeroportuale – P.R.A. del Comune di Ronchi dei Legionari, almeno la versione dell’Agosto 2014, non sembrerebbe fornire analisi e dettagli significativi sul reale carico antropico compatibile con l’attività aerea dello scalo “ronchese”. Sono forse disponibili altri documenti specifici e/o è forse in corso di elaborazione uno studio rischio terzi-risk assessment? 17 Marzo 2018

Aeroporti, vincoli urbanistici e carico antropico: una criticità evidente!

Ma quanti istituti, scuole, siti sensibili e altro sono localizzati entro 150-200 metri? Come è noto, almeno ai lettori di Aerohabitat CentroStudi, le limitazioni del Piano di rischio (2005-2011) si applicano alle nuove opere e alle nuove attività da insediare nelle zone adiacenti/prospicienti alla pista di volo e identificabili nelle zone A, B, C e D dello stesso Piano di Rischio.

La mitigazione del “rischio” derivato dagli incidenti aerei si basa, comunque, anche sui seguenti parametri:

- limitazione del carico antropico

- idonea localizzazione delle differenziate destinazioni urbanistiche.

A tale scopo vanno evitati insediamenti ad elevato affollamento, la costruzione di scuole, università e centri equivalenti, ospedali e in generale e, in sostanza, obiettivi sensibili. Le attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale dovrebbero pertanto risultare escluse dalle localizzazioni alla pista di decollo e di atterraggio degli aeromobili. Il “livello del rischio” inevitabilmente deve essere correlato al contesto operativo-geografico al numero dei movimenti aerei che volano sulle piste. L’ Art. 715 del CdN a riguardo prescrive una analisi e studio risk assessment, ovvero il cosiddetto “rischio terzi” qualora il livello dei movimenti/anno risulti superiore a 50mila, ma anche con attività inferiore quando le “caratteristiche di pista-sedime-circondario” risultino critiche. L’interrogativo che occorre porre, tuttavia, anche dinnanzi a masterplan e VIA a 15-20-30 anni, quali iniziative e provvedimenti devono-dovranno essere posti, ma come comportarsi, in definitiva, qualora le edificazioni, le costruzioni e gli insediamenti sono pre-esistenti all’aggiornamento (2005-2011) degli Art. 707 e 715 del CdN.?

Nella lettura di uno dei tanti Piano di Rischio aeroportuale, nello note concernenti gli “insediamenti esistenti” emergono nettamente considerazioni all’elevato grado di antropizzazione delle aree prossime alla pista di volo. Intensi insediamenti residenziali privati e pubblici, con nuclei storici e moderni, di lottizzazioni recenti, precedenti alla modifica degli Art. 707 e 715 del CdN. Un breve elenco di un censimento che, come in numerosi aeroporti e aerobasi del Belpaese, dovrebbe essere rigorosamente e sistematicamente realizzato, si riportano attività sensibili e/o non compatibili, quali:

- Due alberghi, di cui uno insediato in zona di tutela “A” e uno in zona di tutela “C”;

- Quattro scuole di vari gradi, delle quali una in zona “B” e tre in zona “C”;

- Due chiese delle quali una in zona “B” e una in zona “C”;

- Tre distributori di carburante dei quali due in zona “B” e una in zona “C”;

- Otto attrezzature sportive pubbliche e private, tra le quali il centro sportivo comunale comprendente più strutture. Di queste attrezzature una (pista per go-kart) ricade nella zona di tutela “A”; sei di queste (compreso il centro sportivo comunale) ricadono nella zona “B”; una nella zona “C”;

- Una area adibita a mercato settimanale all’aperto in zona “C”;

- Tre sedi di servizi amministrativi: una in zona “B” e due in zona “C”.

La realtà antropica e sociale dell’intorno delle piste di volo e degli aeroporti e aerobasi della Penisola abbisogna inevitabilmente di interventi decisivi per gestire quanto inquadrato, in particolare dal quinto comma dell’articolo 707, con una normativa che se da un lato identifica “i piani di rischio”, strumenti urbanistici finalizzati alla tutela del territorio, non solo per i cittadini residenti quindi e i passanti, dal rischio casistico derivante dall’attività aeronautica, dall’altro impone di analizzare il livello di “pericolosità” associata al traffico aereo esistente e stimato – in costante incremento – dai masterplan e dalle VIA e VAS a 15-20-30 anni. La realtà è critica ed è indispensabile e improrogabile verificare il Rischio terzi-Risk assessment secondo criteri ICAO-EASA.

Con un interrogativo finale: ma ENAC, qualora dovesse valutare tali insediamenti e/o attività sensibili e/o non compatibili, rilascia, comunque, l’attestato di certificazione-autorizzazione alle operazioni di volo? Prescrive, forse, analisi/studi riguardanti rischio terzi e/o verifiche del carico antropico interessato? Elabora vincoli e restrizioni alla tipologia dei voli e pone limiti di movimenti/ora e/o limiti giornalieri e/o limite massimo di voli/anno? 15 marzo 2018

Aeroporti e pericoli navigazione aerea: tra essi anche i pannelli solari?

Tra piste civili e militari la realtà operativa dovrà essere verificata! Piano ostacoli, Piano di rischio e i tanti azzardi edificati e/o naturali e/o esistenti nell’intorno di una pista di volo, sia civile-commerciale quanto una aerobase militare dovrebbero essere adeguatamente circostanziati e identificati. Se per nuovi e/o prossimi impianti/manufatti dovranno essere sottoposti all'iter autorizzativo dell'ENAC, cosa avviene gli “ostacoli” pre-cedenti al piano di rischio e/o sorti in contrasto-violazione-trascuratezze operative?

Per le autorizzazioni di legge occorrerà presentare apposite istanze a ENAC-ENAV, al fine di verificare e valutare la compatibilità cosa avviene con quelle “storiche” ancorchè non a norma?

La verifica di potenziali ostacoli e pericoli alla navigazione aerea – sostiene un documento ENAC-ENAV -

“la valutazione di compatibilità ostacoli comprende la verifica delle potenziali interferenze dei nuovi impianti e manufatti con le superfici, come definite dal Regolamento ENAC per la Costruzione ed Esercizio Aeroporti (superfici limitazione ostacoli, superfici a protezione degli indicatori ottici della pendenza dell’avvicinamento, superfici a protezione dei sentieri luminosi per l’avvicinamento) e, in accordo a quanto previsto al punto 1.4 Cap. 4 del citato Regolamento, con le aree poste a protezione dei sistemi di comunicazione, navigazione e radar (BRA - Building Restricted Areas) e con le minime operative delle procedure strumentali di volo (DOC ICAO 8168)”.

L’analisi di impianti-edifici-manufatti in genere rimanda alle “mappe di vincolo” ex art. 707 co. 3 del CdN che ogni Comune, attraverso l’Ufficio Tecnico del Comune aeroportuale, ha deliberato.

Le nuove categorie di “ostacoli” hanno identificato ad esempio gli aerogeneratori, gli impianti fotovoltaici ed edifici con pannelli riflettenti e gli impianti per la produzione di energia di biomasse. La loro localizzazione determina criticità per le loro dimensioni importanti in altezza e in estensione.

Se in prossimità delle piste “contaminano-riflettono” sui sistemi di comunicazione/navigazione/radar (CNR), generando interferenze sul segnale radioelettrico e, possono, degradare le prestazioni e comprometterne l’operatività. Le verifiche devono riguardare quindi:

(a) posizionata entro 45 Km dal centro dell’ARP di un qualsiasi aeroporto;

(b) posizionata entro 16 km da apparati radar e in visibilità ottica degli stessi;

(c) interferente con le BRA (Building Restricted Areas) degli apparati di comunicazione/navigazione ed in visibilità ottica degli stessi.

A distanze più ampie le verifiche dovranno riguardare manufatti e strutture di altezza dal suolo (AGL), al top della pala, uguale o superiore a 100 m (45 m se sull’acqua).

Gli impianti fotovoltaici e solari termici possono innescare fenomeni di riflessione e/o abbagliamento per i piloti e vanno analizzati gli “impianti ubicati a una distanza inferiore a 6 Km dall’ARP (Airport Reference Point) dal più vicino aeroporto e, nel caso specifico di impianti fotovoltaici, abbiano una superficie uguale o superiore a 500mq, ovvero, per iniziative edilizie che comportino più edifici su singoli lotti, quando la somma delle singole installazioni sia uguale o superiore a 500 mq ed il rapporto tra la superficie coperta dalle pannellature ed il lotto di terreno interessato dalla edificazione non sia inferiore ad un terzo”.

Per gli impianti a biomasse invece – ipotetica fonti attrattiva per fauna selvatica come anche allevamenti di pesce – la valutazione deve essere verificata qualora siano ubicati ad una distanza inferiore a 13 Km dalla recinzione del più vicino aeroporto. Anche le linee elettriche associate agli impianti sopra segnalati dovranno essere sottoposte alle medesime verifiche.

Le cosiddette “opere speciali” identificati come pericoli per la navigazione aerea in genere, qualora localizzati entro i 15 Km dall’ARP dell’aeroporto più prossimo, devono essere, comunque, assoggettati dell’iter valutativo di ENAC. Un parere di nulla osta, in relazione all’Art. 710 del Codice della Navigazione spetta anche all’Aeronautica Militare la competenza, tra le altre, per il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti, manufatti e strutture in genere che si trovano in prossimità di aeroporti militari.

Le operazioni di volo a bassa quota dei velivoli militari, determinano una realtà che, inevitabilmente, implicano l’inoltro di istanze per il rilascio dei pareri/autorizzazioni da parte dell’Aeronautica Militare ed all’eventuale coinvolgimento di altri enti militari. Queste ultime devono essere inoltrate al Comando 1° Regione Aerea (Milano) ed al Comando Scuole 3° Regione Aerea dell’Aeronautica Militare (Bari). 10 Marzo 2018

Aeroporto Gorizia e quei capannoni Pipistrel/Panthera e gli Art. 707 e 715 CdN

Altro hangar-capannone, comunque dopo certificazione ENAC! Il progetto avviato nel 2011 ha insediato l’azienda slovena Pipistrel nell’immediato – dopo il recinto? - dell’aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia – costruito nel lontano 2011 – in un primo hangar di circa 10mila metri quadri. Stimando l’attività di 200 posti di lavoro e la produzione del Pipistrel e del Panthera. Ma solo dopo cinque anni lo “stabilimento” ha potuto essere inaugurato.

Ancora nel 2018, tuttavia, l’attività non è ancora al regime di produzione programmato. I media segnalano, tra l’altro, l’intenzione della “Rotor Ukraine” di insediare un centro di addestramento per piloti e ingegneri meccanici, dell’Istituto Malignani di Udine per insediare attività aerea dei “piloti” della stessa scuola udinese e l’intenzione di proporre due per la gestione degli hangar spazi esistenti.

Lo scorso mese lo stesso Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, accolto avrebbe sostenuto come “questa fabbrica è un esempio di competenza e innovazione”, e sottoporre il programma di costruire con Uber la costruzione dei “taxi volanti”.

La “Pipistrel” nel suo programma produrrebbe 15-17 velivoli/mese con la possibilità di insediare altri modelli in relazione alla costruzione di un ulteriore hangar di 4000 metri.

La Camera di Commercio Venezia Giulia sarebbe interessata al ri-lancio del Polo Aeronautico all’interno (?) dello scalo goriziano dal “Duca d’Aosta”. Con il finanziamento di oltre 310 mila/euro, equivalente a circa il 10% di oltre 3 milioni di euro complessivi. Ma la storica infrastruttura goriziana di 103 ettari di sedime con la pista 04/22 di 890x60 metri, la 09/27 di 1100x60metri e la 04/22 di 700x80 metri, dopo la revisione del Codice di navigazione del 2005, con gli Art. 707 e Art. 715 hanno regolamentato misure di tutela con piani di salvaguardia per la popolazione insediata e/o il carico antropico in genere.

L’art. 707 stabilisce che: “Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività

compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla

base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione

degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO”. L’art. 715 invece afferma: “Al fine di ridurre il rischio

derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio. Nell'esercizio delle proprie

funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.” Lo stesso articolo 707 determina, pertanto, i Piani di Rischio basati su zone di tutela con forma geometrica, indipendentemente dalla dimensione della pista di volo e dal volume di traffico aereo. Ebbene la localizzazione dell’hangar inaugurato nel 2016 sembrerebbe non aver adeguatamente valutato tale articolo del CdN.

Il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti dell’ENAC stabilisce quali tipologie di edificazioni e attività siano ammissibili a livello di regolamento urbanistico nelle zone di tutela di tipo A, B e C e D. Le aree di tutela di forma geometrica dei Piani di Rischio non sono basate su un approccio quantitativo al calcolo del rischio individuale, ma solo qualitativo. Il rischio individuale può essere invece calcolato in modo quantitativo seguendo la metodologia definita dall’ENAC in relazione all’art. 715.

L’interrogativo da porsi rimanda alla predisposizione e delibera del Piano di Rischio da parte del Comune di Gorizia e dalla eventuale autorizzazione emanata da ENAC. Comune ed ENAC hanno ottemperato? Anche in relazione alla localizzazione “confinaria”, con la Slovenia, da parte di un hangar progettato nel 2011 ed inaugurato nel 2016, perciò dopo l’aggiornamento degli Art. 707 e 715 del CdN. Anche il nuovo insediamento di un hangar di circa 4000 metri, non potrà che, inevitabilmente, essere sottoposto alla medesima procedura da parte dello stesso Comune di Gorizia e di ENAC. 6 Marzo 2018

Aeroporti e ostacoli da eliminare, sono procedure ancora operative o derogate?

Riguardano anche recinti, ulivi e mandorli e terreni. Le mappe di vincolo prescritte dall’Art. 707 del Codice della Navigazione costituiscono lo strumento primario per il governo del territorio in prossimità delle piste di volo (civili, commerciali, di aviazione generale e militari) e stabiliscono le limitazioni relative agli ostacoli e air potenziali pericoli, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea. Perciò la sicurezza per passeggeri ed equipaggi e, nel contempo, per i cittadini e gli abitanti che transitano e risiedono.

Le cosiddette Superfici limitazioni ostacoli identificano le zone che devono essere mantenute libere da ostacoli. Sono le superfici di avvicinamento, di transizione e di salita al decollo, definite dal cosiddetto Piano ostacoli. In tal senso ogni gestore aeroportuale dovrebbe occuparsi del mantenimento delle quote delle alberature nell’intorno aeroportuale con una analisi periodica sottoposta anche ad eventuali autorizzazioni paesaggistiche e il parere VINCA. Ma se sono i Comuni aeroportuali che dovrebbero richiedere la “redazione del piano ostacoli”, mentre la classificazione di un qualsiasi oggetto come “ostacolo alla navigazione aerea” (ed il successivo inserimento nelle carte ostacoli ENAV) è, invece, competenza esclusiva di ENAC, toccherebbe al gestore aeroportuale, assicurare la piena conformità con degli standard identificati, con procedure regolari di monitoraggio dei suddetti “ostacoli” esistenti e “certificati” come tali.

E’ utile segnalare come in generale l’area più critica limitrofa ad un aeroporto suscettibile di limitazioni è identificabile con l’impronta sul territorio della superficie orizzontale esterna, nell’ipotesi più cautelativa, una estensione massima di 15 km. Oggetti di analisi, pertanto, devono essere le attività, gli ostacoli naturali e artificiali e le costruzioni in siti ubicati ad una distanza dal fine/inizio della pista a 15 km.

Quale realtà vivono gli aeroporti italiani?

I comuni aeroportuali, di concerto con ENAC, elaborano una relazione tecnico descrittiva della “mappa dei vincoli e limitazione ostacoli”, identificando anche eventuali “demolizioni”.

Ebbene quale è la situazione in Italia. E’ possibile disporre di un elenco dei Comuni e

degli aeroporti, delle piste ed eventuali inadempienze. E’ in sostanza tutto in regola?

In attesa di completare l’inchiesta che Aerohabitat ha avviato a riguardo segnaliamo il caso dell’aeroporto di Bari-Palese dove Paolo Baratta e Antonio Paolucci rispettivamente Ministro dell’Ambiente e Ministro dei Beni Culturali in data 21 ottobre 1995 avevano disposto in un documento di 6 pagine – di cui sottoponiamo uno stralcio – che tale provvedimento fosse comunicato al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, al Comune di Bari, al Comune di Bitonto ed alla Regione Puglia, per depositarlo presso l’Ufficio istituto ai sensi dell’art.5, comma terzo, del DPCM 377 del 10 Agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

“…pertanto l’abolizione degli ostacoli, ai fini della sicurezza delle vite umane, è ritenuta ormai improrogabile; l’eliminazione degli ostacoli renderà possibile incrementare la sicurezza d’uso dell’intera pista, permettendo all’aeroporto di operare in sicurezza rispetto a quelli che sono i rischi più comuni e cioè gli “atterraggi troppo lunghi” e i decolli “abortititi”.

-dalle analisi seguite dall’Azienda Autonoma Assistenza al Volo, risulta che gli ostacoli consistono principalmente nella conformazione del terreno in leggera salita, nella recinzione, seppure regolamentare, dell’aeroporto e nella viabilità circostante, nonché nella presenza di uliveti;

- in sintesi, dall’attuale recinzione fino ad una distanza fra 140-180 metri il terreno fora il piano di avvicinamento. In questa zona non sono ammissibili presenze umane e alberi e lo stesso terreno nudo richiede uno sbancamento per raggiungere una conformazione più bassa. Non sono ammessi inoltre traffici veicolari e in tal senso risulta necessario deviare due tratti della strada vicinale “Montanari”, un tratto della strada “Tarine”, un tratto della strada “Antica Torre Brencola” e di quella denominata “Parco Brancaccio”.

- le opere elencate per la messa in sicurezza dell’aeroporto prefigurano un esproprio di circa 29 ettari con uno sbancamento di terreno pari a circa 300.000mc. La sistemazione delle strade vicinali seguirà il profilo delle strade esistenti; solo in un piccolo tratto, a causa della sfavorevole configurazione del terreno, sarà necessario realizzare una trincea per evitare ostacoli. Le nuove carreggiate progettate avranno larghezza di 3,50m, più banchina e cunetta per lo scolo delle acque per complessivi 10 m di ingombro. Detti interventi presuppongono l’abattimento delle alberature esistenti, in prevalenza ulivi e mandorli.

- gli uliveti presenti nell’area sono censiti catastalmente come seconda classe, sarà necessario abbatterne circa 7.000. Nelle aree limitrofe, in particolare quella compresa tra la strada “Candele” e l’area di avvicinamento, caratterizzata da alberi fuori norma, cioè più alti di quanto prescritto, sarà solo necessario, dopo accurata verifica, procedere al taglio della parte eccedente (l’area ha una estensione di circa 44 ha-ettari).

L’interrogativo da porre a questo punto rimanda innanzi tutto all’autorità delegata a monitorare tali sforamenti e/o infrazioni. Sicuramente l’iniziativa non sembrerebbe riguardare il Ministero dell’Ambiente e/o il Ministero dei Beni Culturali, come occorso nel 1995, ma il Ministero dei Trasporti ed ENAC.

In secondo luogo questa segnalazione dovrebbe attivare un secondo interrogativo: le mappe di vincolo sono state verificate? Ovvero la valutazione di compatibilità ostacoli, la verifica delle potenziali interferenze di manufatti, edificazioni, alberature e attività esistenti e nuove – sugli scali aerei italiani – “come definite dal Regolamento ENAC per la Costruzione ed Esercizio Aeroporti (superfici limitazione ostacoli, superfici a protezione degli indicatori ottici della pendenza dell’avvicinamento, superfici a protezione dei sentieri luminosi per l’avvicinamento) e, in accordo a quanto previsto al punto 1.4 Cap. 4 del citato Regolamento, con le aree poste a protezione dei sistemi di comunicazione, navigazione e radar (BRA - Building Restricted Areas) e con le minime operative delle procedure strumentali di volo (DOC ICAO 8168)”. 3 Marzo 2018

Aeroporti e conformità Art. 707-715 e deroghe

Ma quante piste e sedimi potrebbero ottenere un “full airport certification”? E’ con la legge 58 del 1963 negli scali aerei della Penisola era stata adottata la normativa che regolava ipotetici “ostacoli alla navigazione”. "In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell'articolo 709, secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree al fusto legnoso, gli impianti di line elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera, che possa, ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni". Con ulteriori articoli, quali 714, 715, 716 e 717 del codice della navigazione è stata disciplinate fino all’incidente di Milano Linate del 2001.

Come dovrebbe essere premesso da qualsivoglia autorità aeronautica “an important prerequisite for aircraft safety at an airport, is that the immediate vicinity is always kept free from pervasive obstacles”.

Ma è stato il ground collison di Linate-Forlanini, con il coinvolgimento di un MD 80 della SAS, che ha segnato la svolta decisiva anche in Italia. Come ricorda l’articolo di Pier Francesco Fedrizzi su La Repubblica del 8 agosto 2002 dal titolo “Linate, accuse dalla Svezia Possibili altre catastrofi”.

Il testo segnalava come: “I sistemi di sicurezza dell' aeroporto di Linate non sono in grado di escludere in caso di incidente aereo il rischio di catastrofe”. “A sostenerlo è il Dipartimento per la sicurezza al volo del Governo svedese che, dopo il disastro dell' 8 ottobre in cui persero la vita 118 persone, inviò a Milano un ispettore aeroportuale. Goran Svensson, questo il suo nome, girò per quattro mesi ogni angolo dell'aeroporto di Linate”.

La materia “Obstacle margin – an air safety issue”: “In aviation, maintaining a good margin with respect to obstacles is of the utmost importance, from the time the aircraft takes off until it touches the ground – in good weather in daylight as well as in bad weather in darkness. This is guaranteed through carefully developed regulations which in turn results in defined flight paths/areas that the pilot must follow with great precision. A common margin for obstacles is 300 meters, which is rather small in an aviation context, as it only takes about 30 seconds for an aircraft to descend this altitude in regular traffic”.

L’esperto Göran Svensson in due circostanze ha relazionato nel corso dei seminari tenutosi a Forlì il 9-13 Ottobre 2006 "LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AVIAZIONE: I FATTORI ORGANIZZATIVI NEI SISTEMI COMPLESSI" e "GESTIONE E SICUREZZA DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE" il 15-19 Ottobre 2007. I due temi hanno riguardato rispettivamente “Efficient Safety Management, The practical implementation of Safety Management in Aerodrome Operations;Runway Incursion Dependencies, Information on ICAO Annex 14 and EU Basic Regulation/Essential Requirements/Implementing Rules proposals and progress; Aerodrome Certification, The proposed GASR regulation on Certification of Aerodromes” e “Milano Linate runway incursion accident-Hazard scenarios and interfaces in aerodrome accidents-Fact based Resource optimisation- SMS regulations”.

Con l’aggiornamento del Codice della Navigazione (di cui al D.lgs. 96/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 151/2006) – anche il Belpaese – “ha introdotto al Capo III nuove previsioni normative in materia di vincoli alla proprietà privata da apporre sui terreni limitrofi agli aeroporti. In particolare al quinto comma dell’articolo 707 il legislatore ha introdotto una previsione normativa completamente nuova costituita dai piani di rischio, strumenti urbanistici finalizzati alla tutela del territorio dal rischio derivante dall’attività aeronautica. Dal 2005, anno di emanazione del Decreto Legislativo che ha modificato la parte aeronautica

del Codice della Navigazione, i Comuni non possono autorizzare opere ed attività ubicate lungo le direzioni di decollo ed atterraggio, se non coerenti con il piano di rischio. Il disposto normativo prevede altresì che i piani di rischio vadano redatti sulla base del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti e di eventuali normative regionali. L’ENAC, nel compimento della propria attività istituzionale, approfondite le diverse tematiche connesse con i nuovi disposti normativi, ha sviluppato metodologie ed integrazioni regolamentari per rendere applicabili ed efficaci le previsioni del nuovo codice”.

Circolare APT-33, al paragrafo 3 Applicabilità sostiene: “L’articolo 707 del Codice della Navigazione si applica a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile, sia commerciale che di aviazione generale. La presente circolare è finalizzata a fornire criteri ed indicazioni ai Comuni il cui territorio è soggetto ai vincoli derivanti dai piani di rischio, nelle direzioni di decollo ed atterraggio. Il rispetto della presente circolare è essenziale per l’ottenimento del parere dell’ENAC, di cui al capitolo 9 – paragrafo 6.7 del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti”.

La nuova normativa non risolve, tuttavia, le edificazioni pre-esistenti, almeno ai sistemi residenziali autorizzati prima del 2005 e al carico antropico insediato e/o presente e/o discontinuo. Gli insediamenti autorizzati dai comuni aeroportuali e/o di quelli di sedime, precedenti alla nuova normativa, da quelli a minor affollamento a centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, alla presenza di istituti scolastici, ospedali e, in genere, aziende e attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale, dovranno in qualche modo essere identificati e sottoposti a valutazioni e verifiche di rischio terzi.

A tale riguardo, infatti, il REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE L’ESERCIZIO DEGLI AEROPORTI, alla Valutazione di impatto di rischio (third party risk assessment) – riporta - In aggiunta ai piani di rischio di cui all’art. 707 del Codice della navigazione, precedentemente trattati, lo stesso codice prevede all’art. 715 la valutazione di rischio delle attività aeronautiche al Edizione 2 – Emendamento 7 del 20.10.2011 Capitolo 9 – 10 fine di un suo contenimento. Tale valutazione, effettuata mediante l’uso di metodi scientifici, è applicabile solo ad aeroporti interessati da significativi volumi di traffico. A tal fine, secondo quanto previsto dal citato art. 715, l’Enac individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell’impatto di rischio e ne comunica i risultati ai Comuni interessati per l’adeguamento delle misure previste nei piani di rischio adottati. 21 Febbraio 2018

 

Aeroporti e Piano Ostacoli: è indispensabile un Report su ogni pista

Quanti sono i manufatti che sforano la pendenza standard ICAO di decollo e atterraggio? Nel Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti di ENAC nel Capitolo 4 – Valutazione e limitazioni ostacoli, dopo la valutazione delle Take Off Climb Surface, dell’Approach Surface, del Transitional Surface, della Inner Horizontal Surface, della Conical Surface, della Outer Horizontal Surface e della zona libera da ostacoli - Obstacle Free Zone – OFZ, ecco finalmente la “limitazione e rimozione ostacoli”.

Qual è la situazione negli scali del Belpaese? Il Piano Nazionale Aeroporti nella formulazione in atto, nella valorizzazione anche in termini di Masterplan al 2030-2044 e oltre ha verificato le compatibilità e le deroghe che, eventualmente, interessano le piste civili-commerciali del Belpaese?

L’ENAC, in relazione all’eventuale non conformità riscontrata in relazione alla “limitazione ostacoli”,

quando interviene? Solo qualora tali “non conformità” comportano grave pregiudizio alla sicurezza delle operazioni ne richiede l’eliminazione? A giudizio della stessa ENAC e/o di una inchiesta multidisciplinare?

E qualora non fosse possibile “abbattere e/o eliminare e/o escludere” l’ostacolo che cosa accade? L’aeroporto viene chiuso e/o sottoposto a “limitazione del traffico” dopo una specifica analisi di “rischio terzi”?

La natura dell’ostacolo e sua ubicazione rispetto alle pendenze e traiettorie di decollo e di atterraggio, la collocazione rispetto al prolungamento – sia perciò ostacoli naturali quali altitudini collinari e montuose, quanto alberature, quali antenne e/o manufatti ed edificazioni pre-esistenti alle piste e/o autorizzati in deroga alle normative – determina, forse valutazioni diversificate?

Quali eventuali restrizioni, in relazione “all’ostacolo” può disporre ENAC per garantire la sicurezza della navigazione aerea, quali vincoli possono intervenire nelle aree limitrofe?

Lo stesso “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” alla voce “Limitazione e rimozione ostacoli” riporta:

-“Nuovi manufatti o estensioni degli stessi non possono forare la superficie di avvicinamento o quella di transizione fatta eccezione del caso in cui è dimostrato all’ENAC con studi aeronautici che il nuovo manufatto o l’estensione risulterebbe in ombra rispetto a un esistente manufatto inamovibile.

- Nuovi manufatti o estensioni degli stessi non possono forare la superficie di salita al decollo, la superficie orizzontale interna la superficie conica e la superficie orizzontale esterna fatta eccezione del caso in cui è dimostrato all’ENAC con studi aeronautici che il nuovo manufatto o estensione risulterebbe in ombra rispetto a un esistente manufatto inamovibile, oppure è dimostrato che questo non influirebbe negativamente sulla sicurezza delle operazioni o sulla regolarità delle stesse.”

Nelle carte AIP di ogni aeroporto italiano la “Carta degli Ostacoli di Aerodromo di Tipa A – ICAO, nelle informazioni aeronautiche sono indicati e illustrati il profilo ostacoli nell’area di decollo, l’altitudine dell’ostacolo, l’altezza dell’antenna, della pala, della torre, del campanile, del traliccio, della gru, dell’albero, del centro abitato, dell’edificio e/o costruzione importante e la presenza di eventuali ostacoli mobili: che sforano il cosiddetto “piano ostacoli”. Ebbene quanti di questi “ostacoli” potrebbero essere identificati come compatibili? E l’effetto ridondante e di sovrapposizione si numerosi di questi “ostacoli” è da ritenersi ammissibile?

La realtà delle piste italiane, anche in relazione alla presentazione di potenziali masterplan con incremento di voli non può ormai prescindere da un accurato e dettagliato studio sugli aeroporti nazionali.

Una analisi preliminare allo sviluppo futuro della rete aeroportuale nazionale, magari associata all’analisi riguardanti il piano di rischio e rischio terzi (senza scordare il carico antropico di università, centri commerciali, edifici a rischio incidenti rilevanti) delle edificazioni sorvolate nelle fasi di decollo e atterraggio. 5 Febbraio 2018

Aeroporto Capodichino, sul Piano di Rischio e sulle curve di isorischio

Qualcosa non torna! Con quale traffico è stato analizzato il rischio terzi? E il carico antropico? Nella lettera ENAC del 20-11-2017 (prot. 17-11-2017) avente per oggetto: aeroporto di Napoli – Codice di Navigazione dell’art. 707 Piano di Rischio – Recepimento delle prescrizioni della Direzione Pianificazione e Progetti, a firma Ing. Franco Conte si legge “a margine di quanto sopra si ricorda che con nota ENAC prot.109182 del 27/10/2017 sono state trasmesse le curve isorischio allo stato futuro della valutazione del rischio contro terzi, ai sensi dell’art. 715 del Codice della Navigazione”.

La nota ENAC sostiene “… la scrivente esprime parere favorevole, per gli aspetti di competenza, sul piano di rischio così come revisionato”. “Fermo restando il parere espresso nella presente nota che afferisce esclusivamente alle previsioni del quinto comma dell’art.707, si rappresenta a codesto comune (Napoli) l’opportunità di non autorizzare alcuna opera e/o attività all’interno delle curve di isorischio, fino al completo recepimento del regime vincolistico derivante dalla policy di attuazione dell’art.715 del Codice di Navigazione”.

Nel quadro del Codice di Navigazione peraltro si legge: Capo III - Vincoli della proprietà privata - Art. 707 - Determinazione delle zone soggette a limitazioni il sopracitato quinto comma riporta:

“Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.”

In questi giorni il Comune di Napoli, uno dei comuni coinvolti dal Piano di Rischio e Rischio Terzi, ovvero agli Art. 707 e 715 ha in corso la delibera conclusiva di dette procedure (non è invece altrettanto trasparente quale fase di suddetta operazione di acquisizione degli articoli del CdN sia in atto nei restanti Comuni coinvolti di Casoria, Afragola e Casalnuovo), diventa indispensabile inquadrare due riscontri che abbisognano di essere risolti.

Una operazione preliminare e indispensabile per analizzare e valutare la documentazione relativo al Piano di Rischio sottoposto alla delibera del Comune di Napoli. Per verificare nel dettaglio la reale corrispondenza tra operatività dello scalo aereo, procedure di volo (decollo e atterraggio) sulle piste 06-24 di Capodichino e le curve di isorischio.

Il primo ovviamente rimanda allo stato dei lavori per il completamento del Piano di Rischio complessivo nei quattro Comuni, il secondo, invece, emerge dalle stesse curve di isorischio trasmesse da ENAC al Comune di Napoli. L’interrogativo posto in questa promemoria deve essere associato ai volumi di traffico ed alla tipologia dei voli in atterraggio e in decollo dalla pista 24 e dalla 06 di Napoli. La configurazione delle curve di isorischio disponibile (vedi foto), senza un adeguato database a supporto del modello matematico SARA-La Sapienza, visualizza flussi di traffico in avvicinamento e atterraggio per la sola pista 24, mentre i decolli sarebbero stati “calcolati” ancora sulla storica medesima pista 24 di Capodichino.

Ebbene, tali evidenze, sono forse procedure operative prevalenti e rappresentano un dato realistico dell’attuale realtà operativa dello scalo Campano? Non è forse vero che il flusso di atterraggi sulla pista 06, così come i decolli sono prevalenti verso nord-est, ovvero in sorvolo sul Comune di Casoria, salvo forti condizioni di vento provenienti da sud-ovest? In aggiunta occorrerebbe disporre del numero dei voli interessati, delle tipologie di flotta selezionata e se rapportati a volumi di traffico contrassegnati da masterplan attualizzati e/o stimati al 2023-2030?

Nel contesto dell’illustrazione e certificazione della normativa e dei vincoli del CdN, in relazione al dibattito sulla delibera del Piano di Rischio a Napoli, appare inoltre opportuno considerare anche i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 709 - Ostacoli alla navigazione

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.

Art. 711 - Pericoli per la navigazione

Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.

La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.

Art. 712 - Collocamento di segnali

L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonchè l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.

Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale.

I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.

Art. 713 - Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea

Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste daGLI articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.

Art. 714 - Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli

L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere e' posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.

Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, e' corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.

(Art. 714-bis - Direzioni di atterraggio)

Art. 715 - Valutazione di rischio delle attività aeronautiche

Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.

Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.

(Art. 715-bis - Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno - Aeroporti militari)

(Art. 715-ter - Determinazione delle zone soggette a limitazioni)

(Art. 715-quinquies - Abbattimento di ostacoli). 31 Gennaio 2018

Aeroporto Capodichino e il Piano di Rischio, intanto, Napoli approva

L’adozione è in corso anche negli altri quattro “comuni”? Ma quale data, quale scadenza inderogabile ENAC ha previsto per l’up-to-date della safety - Art. 707 e 715 CdN per la pista 06-24 dell’aeroporto internazionale di Napoli – Ugo Niutta? Come è noto, la pista e il suo sedime è esteso anche sul territorio di Casoria, e per aree marginali per Afragola, Casalnuovo e Casavatore e l’approvazione del Piano di Rischio Aeroportuale è diventata una determinazione (anche urgente), prevista dal Codice della Navigazione, per disciplinare le nuove opere e le nuove attività compatibili con il rischio derivante dalla navigazione aerea nelle direzioni di decollo e atterraggio.

Se le storiche edificazioni e attività “sociali” pre-esistenti all’Art. 707 dello stesso Codice di Navigazione” non sono (almeno al momento e/o fino ad eventuali aggiornamenti dello stesso CdN)) interessate a tali disposizioni l’integrale “approvazione” del Piano di Rischio (PRA) diventa un atto inderogabile al fine di ottemperare all’Art. 715 dello stesso CdN. L’adozione del citato PRA, tuttavia, dovrebbe essere ri-analizzato in relazioni ad eventuali autorizzazioni per opere e attività rilasciate dal Comune di Napoli (e comuni interessati) per le zone-aree di tutela A, B e C e D successive all'emanazione del nuovo Codice della Navigazione, D.Lgs. 96/05 e .151/06. L'iter procedurale del Piano di Rischio Aeroportuale deliberato dal comune di Napoli, vedi Agenzia Nova - 28 Dicembre 2017-17.49, era stato avviato nel 2016 in relazione in coerenza con le linee guida contenute al Capitolo 9 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti dell'ENAC considerando le procedure e tecniche operative delle operazioni di volo che riguardano il sorvolo del territorio del Comuni di Casoria e Napoli nelle fasi di atterraggio e di decollo. Perciò in relazione alle statistiche del numero di atterraggi e decolli dalle piste 06 e 24 e dei movimenti orari/giornalieri/annuali registrati e di quelle stimati dal masterplan al 2030-2044. Le analisi e le valutazioni pertinenti dovranno pertanto rapportarsi al carico antropico previsto nell'area interessata dall'impronta del piano di rischio e alla conseguente modifica d, eventuale, degli strumenti urbanistici vigenti, delle disposizioni relative ai criteri e/o limiti del carico antropico in zona: con insediamento di attività a determinati livelli di affollamento in peculiari volumetrie.

Una serie di operazioni, di analisi e casistiche “antropiche” che, quindi, concerne i cinque Comuni, ancorché differenziate, del sedime e dei tracciati di volo delle procedure in vigore, all’aeroporto di Napoli-Capodichino. Ecco quindi una prima domanda, questa fase di rilievo del “livello di carico antropico” è stato determinato dallo stesso Comune di Napoli o, verosimilmente, è stato identificato uno studio “professionale” esperto della materia per circostanziare, innanzi tutto, la situazione, la realtà operativa esistente?

Approvazione del Piano di Rischio e calcolo del livello “antropico” sorvolato, che, inevitabilmente, dovranno essere deliberate anche dagli altri “territori” e/o Comuni sorvolati. Non solo nel napoletano, ma anche nei tantissimi scali aerei localizzati nelle altre Regioni del Belpaese. 3 gennaio 2018

Aeroporti e carico antropico: ecco perché è una emergenza!

Art. 707 e Art. 715 del CdN, prima di ogni altra considerazione di impatto ambientale. Certo, i cittadini residenti nell’intorno aeroportuale, come anche gli occasionali passanti che vi transitano, percepiscono innanzi tutto l’impatto acustico e il sapore gusto amaro – dalle narici – delle emissioni gassose di un aeromobile in basso passaggio sui caseggiati e/o in sorvolo sulle viabilità circostante alle piste e al sedime aeroportuale. Ma l’ENAC e i Comuni nei quali è localizzata l'infrastruttura aeroportuale aperta al traffico civile-commerciale (in realtà anche di quello militare italiano e/o NATO e/o USA), nel contesto delle normative aeroportuali vigenti e, precisamente, a quanto disposto dal Codice della Navigazione;

il D.Lgs 9 maggio 2005, n. 96 e relative disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs 15 marzo 2006, n.151, ha operato la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione ed, in particolare, del Capo III Vincoli della proprietà privata, soprattutto dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1360 del 0610412016

ricorsi riuniti RG nn. 5965 e 6199/2015; in relazione alle servitù e limitazioni sulle aree limitrofe agli aeroporti, prospettando nuovi vincoli, non più legati alla configurazione del sedime aeroportuale, ma connessi maggiormente alla tipologia ed alle caratteristiche delle operazioni di volo che hanno luogo sull'aeroporto considerato.

Dopo le disposizioni del comma 5 dell'art. 707 del Codice, i Comuni territorialmente competenti debbono adottare appositi Piani di Rischio aeroportuali, soggetti al parere di ENAC, che andranno poi recepiti negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni al fine di disciplinare, nelle direzioni di decollo e atterraggio dell'aeroporto, le opere e le attività compatibili con il rischio derivante dalla navigazione aerea.

In seguito all’aggiornamento del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, edizione 2 emendamento 9 del 23/10/2014, alla Circolare APT-33 del 30/08/2010, emessi dall'Ente Nazionale Aviazione, un tavolo di concertazione sulle misure della tutela del territorio sarebbe stato attivato e aperto in quasi ogni aeroporto del Belpaese.

E’, comunque, il CdN con l'art. 715 a disporre e prefigurare una policy di riduzione del rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti: la valutazione di impatto del rischio (Piano di risk assesment) dovrà costituire un ruolo primario nell’analisi e che i Comuni dovranno tener conto nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio.

Dopo l’emanazione delle curve isorischio - stato attuale e stato futuro (VIA, VAS Masterplan) realizzato con elaborazione di un modello matematico che un interrogazione parlamentare M5S, riferendo note di uno studio UK, ha sottoposto a scontati quesiti di conformità – in relazione alle due testate della pista – una delibera di Giunta, confermata da una votazione del Consiglio Comunale, congruenti con eventuali altri Comuni di sedime aeroportuale e/o coinvolti dalle curve di isorischio qualora siano esterni allo stesso sedime, perciò caratterizzati da uniformi criteri di definizione, per le zone sottoposte a tutela nelle direzioni di decollo e atterraggio.

La distribuzione probabilistica degli incidenti-eventi aeronautici (oltre l’80% avvengono nell’intorno delle piste) e gli standard delle piste-rullaggi-parcheggi, le caratteristiche tecnico operative della pista di volo, il Regolamento ENAC – ha identificato, oltre alle zone di tutela, le limitazioni alla proprietà privata derivanti dall'attuazione dei piani di rischio si applicano alle nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante l'aeroporto, valutando l’eventuale esistenza di attività o edifici “storici” incompatibili, e ai sensi del paragrafo 6.4 capitolo 9 del Regolamento aeroporti, la mitigazione delle conseguenze deve essere analizzata e verificata su due criteri base:

 

a) del contenimento del carico antropico;

 

b) nell'individuazione delle attività incompatibili.

 

Quale è il quadro delle evidenze negli aeroporti italiani con un numero di voli odierni e/o stimati in relazione al masterplan al 2020-2030-2040 superiore a 50mila/voli/anno?

Quale negli scali aerei che pur registrando, anche in prospettive meno di 50 mila/voli/anno, sono affossati in centri storici cittadini, in prossimità di edificazioni specifiche, centri commerciali, ospedali, autostrade, istituti scolastici, università e stadi di calcio sottoposti ai medesimi criteri di “calcolo del rischio” in relazione a specifici livelli di “carico antropico”? 19 Dicembre 2017

Aeroporti, rischio terzi e livelli di carico antropico: una realtà sotto esame

Dalle planimetrie delle curve di isorischio alla concreta tutela dei cittadini. Il rischio terzi per ENAC è associato ad aeroporti con volumi di traffico superiore a 50mila movimenti/voli anno, fatto salvo quelle piste di volo che, pur con numero di voli/anno inferiori, esigono comunque per una specifica casistica del rischio (in relazione a contesti superurbanizzati e/o la localizzazione di attività sensibili).

Quanti aeroporti sono quindi interessati?

Oltre a Fiumicino, Malpensa, Linate, Bergamo Orio, Venezia Tessera, Bologna, Catania Fontanarossa, Napoli Capodichino e Ciampino, praticamente oltre 50mila/voli anno, quali altri scali, anche in proiezione sono stati sottoposti all’analisi e valutazione del rischio terzi e del “carico antropico” sopportato nelle fasi di atterraggio e di decollo dalle piste? Quali considerazioni sono state fatte e/o sono in corso in relazione al progetto per un nuovo stadio di Calcio (Firenze, Venezia, Roma) e altre localizzazioni aziendali-industriali-ospedaliere-centri commerciali-istituti scolastici ed equivalenti attività ad elevata presenza di cittadini e/o residenti?

Per conoscere quali attenzioni riversa ENAC sui Comuni Aeroportuali e/o sulle Giunte Comunali coinvolte occorrerebbe il libero accesso alle comunicazioni-lettere tra l’autorità centrale dell’Aviazione Italiana e i singoli Comuni aeroportuali.

Al fine di evitare polemiche e strumentalizzazioni e allarmismi di sorta, e inquadrare una materia complessa connessa alla presenza di uno scalo aereo in un territorio può essere utile evidenziare anche i volumi di attività aerea, le direttrici e le procedure in vigore e/o aggiornate (o in corso di…) di atterraggio e di decollo su numerosi aeroporti del Belpaese.

All’iniziale approvazione del Piano di Rischio aeroportuale (con iter di Giunta e/o di Consiglio Comunale) deve seguire la validazione ENAC e il susseguente recepimento negli strumenti urbanistici locali delle prescrizioni poste sulle varie zone.

Le prescrizioni caratterizzano le aree attorno alle piste di volo (“Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” di ENAC, capitolo 9, paragrafo 6) e la relativa limitazione del massimo il carico antropico. Non solo per le nuove e prossime costruzioni ed edificazione ma che riguardano anche l’urbanizzazione “storica”.

La fase di decollo e di atterraggio per 20-30 movimenti/ora sulle città densamente urbanizzate e popolate (vedi la presenza di un centro commerciale sottostante ad una di queste procedure di volo) implica, inevitabilmente considerazioni e calcoli che non concernono solo l’impatto acustico e atmosferico, ma una corretta definizione delle curve di isorischio.

Adottare il piano di rischio associato al rischio terzi e relativo carico antropico, deve innanzi tutto rendere consapevoli i Comuni Aeroportuali vincolati dall’Art. 707 e Art. 715 del Codice di Navigazione che, oltre alle piste con numero di 50mila/voli anno anche quelli a ridosso dei centri storici e “carico antropico” rilevante, che magari ignorano tali “vincoli” per insediamenti e attività critiche.

Tutelare l’attività aerea da un lato si accompagna ad assicurare livelli di sicurezza delle operazioni di volo, preservando la capacità di sviluppo di uno scalo, nell’interesse delle popolazioni abitanti, insediate e/o che lavorano nel circondario delle piste.

Ma cosa sanno, ad esempio, i consiglieri comunali delle planimetrie delle curve di isorischio e quale “recepimento” sostanziale è stato autorizzato da ENAC in coordinamento con le Amministrazioni Comunali di almeno una ventina (?) di aeroporti del Belpaese? 8 Dicembre 2017

Piano Nazionale Aeroporti, una lista di piste delimitate: da revisionare

Verso masterplan con limite massimo di voli orario/giornaliero/annuale. Nel 2015 il Consiglio dei Ministri ha deliberato il decreto che individua gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale. Ha valutato scenari e bacini di traffico ritenuti “omogenei” . Ha definito

dieci bacini di traffico omogeneo, secondo criteri ritenuti adeguati al sistema trasportistico e territoriale del Paese. Ha identificato 38 aeroporti di interesse nazionale, nel quadro di un piano strategico, all’ubicazione territoriale, alle dimensioni e tipologia di traffico e all’inserimento delle previsioni dei progetti europei della rete transeuropea dei trasporti TEN-T.

Tutto bene quindi?

Le storiche infrastrutture aeroportuali (in realtà nella quasi totalità ex aerobasi militari) sono state ”idealmente” integrate nel sistema intermodalità (ferrovia e autostrade e viabilità varia) preordinando una sorta di valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente. Il Piano Nazionale Aeroporti è stato quindi inquadrato in un contesto di coesistenza con livelli di sviluppo urbano sostenibile.

Sulla carta e nella fase di pianificazione, probabilmente, non sono sorte problematiche che non potessero risultare “risolvibili”.

Ma è’ realmente così?

L’individuazione, ad esempio, di quattro scali aerei in un raggio di due ore di percorso autostradale come quello tra gli aeroporti di Ronchi-Trieste, Venezia, Tessera, Treviso-Canova e Verona-Caselle non pone, innanzi tutto, considerazioni di un medesimo bacino di traffico diviso su quattro scali?

Quando, sempre in una analisi Est Ovest – Autostrada A 4, l’elemento centrale dell’impostazione strategica del MIT la fase di adeguamento e progettazione delle “storiche” infrastrutture determina ricadute “ambientali” critiche in ambito di conformità aeronautiche delle piste, di piano di rischio, di rischio terzi e carico antropico e, non ultimo di impatto acustico e atmosferico, determina inevitabili incongruenze in sede di VIA e di VAS, gli interrogativi non dovrebbero porsi? E magari talvolta, anche, prevalere?

La presentazione di masterplan aeroportuali al 2030-2044 con incremento al raddoppio di movimenti aerei e numero passeggeri non diventa una sorta di miraggio?

La pianificazione, programmazione, valutazione e progettazione dell’ampliamento delle opere infrastrutturali (Trieste, Venezia, Treviso e Verona) pone questioni, probabilmente, con inderogabili standard di security, safety e ambientali.

Come si risolvono? Con quali linee d’azione e strategie “infrastrutturali”?

Uno scenario di uno scalo con un numero massimo di voli/ora, di voli/giornaliero e voli/anno in relazione alle criticità esistenti e riconducibili a limiti acustici, di emissioni gassose, di rischio terzi (curve di isorischio) non dovrebbe assumere un rilievo decisivo per la tutela dei passeggeri, dello staff aeroportuale e dei cittadini residenti e/o in transito nell’intorno dello scalo aereo?

Allo scalo Treviso-Canova, ad esempio il limite dei 16.300 voli/anno esiste, anche se è stato superato.

Per quale ragione è stato fissato? Quali motivazioni sono state fornite da ENAC e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a riguardo? Sono valutazioni correlate alle procedure di VIA e di VAS o inerenti al sistema pista, rullaggi, terminal e al fiume Sile? Considerazioni similari possono essere presentate e analizzate anche sui tre altri scali del NordEst italiano. Una sorta di “congestione” per numero di voli in relazione all’impatto acustico, atmosferico e di rischio terzi diventa una calcolo inevitabile a designare il livello di safety di una infrastruttura aeroportuale. Masterplan al 2030-2044 abbisognano, probabilmente, di valutazione con l’utilizzo di modelli matematici consolidati. Avviene? Il PNA è “sostenibile”?

Le strategie perseguite dal PNA comportano una programmazione di interventi di manutenzione delle infrastrutture esistenti; il miglioramento dei livelli di servizio e della sicurezza delle infrastrutture; il loro efficientamento e potenziamento tecnologico, misure per l’efficienza del trasporto aereo in un quadro di compatibilità ambientale e di sicurezza delle operazioni di volo e tutela delle popolazioni circostanti.

Diventa, pertanto, indispensabile obbligatorio definire il limite di voli su ogni singola pista e scalo aereo. 29 Novembre 2017

Aeroporto di Napoli Capodichino e l’utilizzo delle piste 06-24

Piani urbanistici comunali e Piano di Rischio e Rischio terzi. L’ENAC con la presentazioni agli operatori del settore trasporto aereo dell’intervento Dott. Roberto Vergari Direttore Centrale Vigilanza Tecnica, lo scorso 16 ottobre 2017, ha focalizzato tematiche fondamentali per assicurare l’attività aerea su taluni piste aeroportuali circondate da centri storici e urbanizzazioni rilevanti.

Il pdf on-line “Lo sviluppo degli aeroporti italiani verso il giro di boa” “ Con l’incremento del traffico passeggeri a livello nazionale e con il consolidamento della programmazione degli investimenti aeroportuali all’interno dei Contratti di Programma, si registra un deciso cambio di rotta nella gestione degli aeroporti della rete di trasporto aereo italiano:

Un cambio di rotta riscontrabile

• nella rinnovata attenzione per la qualità architettonica e per il livello di servizio offerto ai passeggeri

• nel sostanziale allineamento tra quanto programmato nei Piani di Intervento e quanto in cantiere o realizzato.

Un cambio di rotta riscontrabile

• nella rinnovata attenzione per la qualità architettonica e per il livello di servizio offerto ai passeggeri

• nel sostanziale allineamento tra quanto programmato nei Piani di Intervento e quanto in cantiere o realizzato.

Per quanto concerne lo scalo di Napoli-Capodichino, dotato di un Master Plan sviluppato all’orizzonte temporale del 2023 approvato tecnicamente dall’Ente.

“Tale strumento di pianificazione prevede due scenari di traffico:

-Delocalizzazione della componente di AG verso altro scalo campano con conseguente incremento della componente di AC

- senza delocalizzazione della componente di AG

Sebbene lo scalo di Napoli sia perfettamente in linea con gli investimenti previsti dal Contratto di Programma, una crescita del traffico (passeggeri/movimenti) superiore a quella prevista dallo strumento di pianificazione vigente, richiede una serie di verifiche relativamente a:

-Sostenibilità ambientale e territoriale

- Mantenimento di adeguati LoS

- Verifica livelli di capacità e operativi del sistema air side

- Esigue possibilità di incrementare il sistema Air Side

- Sostenibilità ambientale e territoriale

- Aeroporto ubicato in un contesto DENSAMENTE URBANIZZATO.”

Quali prospettive e quali scenarI sono pertanto possibili in relazione ai piani urbanistici realizzati prima dell’avvento delle Zone del Piano di Rischio e dei calcoli del Rischio Terzi?

Come e con quali programmi operativi si potranno ridimesionare le destinazioni insediative sottoposte alla nuova regolamentazione, ancorchè in deroga e localizzate nei Comuni aeroportuali e come ridurre il numero dei residenti e/o dei cittadini presenti (vedi centri commerciali e altro) nelle zone sottostanti le traiettorie di decollo ed atterraggio.

In discussione, tuttavia, sono anche le deliberazioni dei Comuni aeroportuali post 2005-2011, nell’intorno di numerosi scali aerei del Belpaese. Quali iniziative concrete e provvedimenti specifici potranno essere intraprese da ENAC in coordinamento con gli stessi Comuni aeroportuali? 27 Novembre 2017

Aeroporto Trieste, Polo Intermodale e le curve isorischio

Indispensabile valutare la Relazione-Studio sul “Rischio Terzi”? Lo scorso 21 Ottobre è stata posizionata la passerella del polo intermodale di Ronchi. L’opera che collega il nuovo Polo intermodale dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari collega l'aerostazione, il parcheggio multipiano, la stazione degli autobus e la fermata ferroviaria. Le note stampa riportano che il ponteggio, è posto sulla strada statale 14. Due tronconi, uno con una lunghezza di 35 metri e un peso di 55 tonnellate, l’altro di 25 metri per il collegamento con la testata nord della passerella. Un collegamento alla ferrovia di una lunghezza complessiva di circa 425 metri per 7 metri e mezzo di larghezza. I lavori integrali dell’opera saranno completati per il 27 febbraio 2018. La sua operatività sarà attiva dal mese di marzo. Il Trieste Airport sarà uno degli otto scali in Italia collegati alla rete ferroviaria.

Aerohabitat ha spesso argomentato e posti interrogativi su questa “opera complessiva”, un progetto integrato all’infrastruttura aeroportuale che è stato elaborato nel 1988. Perciò in un periodo nel quale ENAC (ex DAGC) e il Codice della Navigazione, non aveva ancora introdotto il DLgs n. 96/2005, modificato ed integrato dal DLgs n. 151/2006. La regolamentazione-normative in materia di vincoli alla proprietà privata da apporre sui terreni limitrofi agli aeroporti è stata inoltre aggiornata nel 2011.

Ogni aeroporto civile con la qualifica di privato aperto al traffico commerciale nazionale e internazionale, caratterizzato pertanto dall’attività contemporanea delle compagnie aeree commerciali e dalle operazioni di aviazione generale dal decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 15 marzo 2006 n. 151, ha rivisto la disciplina della parte aeronautica del Codice della Navigazione. Il nuovo Codice, al Capo III – “Vincoli della proprietà privata”, ha introdotto una nuova normativa che regola l’utilizzo e la gestione delle aree limitrofe agli aeroporti, imponendo servitù e limitazioni sui territori limitrofi agli aeroporti con vincoli non più legati alla configurazione del sedime aeroportuale, ma che tengono maggiormente conto della tipologia e delle caratteristiche delle

operazioni di volo che hanno luogo sull’aeroporto considerato.

Le varianti Codice della Navigazione sono state finalizzate a preservare la capacità di sviluppo degli

Aeroporti, la tutela di garantire la mobilità dei cittadini, la crescita economica e al contempo assicurare elevati livelli di sicurezza al territorio. Tra di questi l’Art. 707 e l’Art. 715 (Valutazione di rischio delle attività aeronautiche), le cui disposizioni si applicano a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile individuati dall’E.N.A.C. Dopo l’analisi ed elaborazione del Piano di Rischio da parte dei Comuni di sedime aeroportuale è con il 1° comma del Art. 715 , “al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l’ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell’impatto di rischio”.

Lo stesso Art. 715 prevede che “nell’esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma”.

In attuazione di queste nuove prescrizioni del Codice della Navigazione, l’ENAC ha predisposto la “Policy di Attuazione dell’art. 715 del Codice della Navigazione - Definizione della metodologia e della Policy di Attuazione del Risk Assessment”, in cui sono riassunti i risultati delle attività di approfondimento normativo, di studio e di elaborazione modellistica, svolta nell’ambito della procedura di attuazione dell’art. 715 dall’ENAC, sulla base

dei riferimenti normativi internazionali, che ha definito le misure di tutela da applicare nelle aree esterne agli aeroporti interessati dalle curve di iso-rischio generate dalle analisi svolte dallo stesso Ente. La pianificazione territoriale e la valutazione dei vincoli urbanistici sulle aree circostanti il sedime aeroportuale, sono derivate dal documento “Airport Planning Manual – doc 9184/part2”, paragrafo 5.4 “Risk of Aircraft Accident around Airports”.

Emerge quindi una realtà nella quale le costruzioni, le edificazioni all’esterno del sedime aeroportuale pre-esistenti all’aggiornamento del Codice della Navigazione debbano essere analizzate, valutate e verificate in relazione anche a progetti storici e post CdN come il Polo Intermodale e la Passerella sopradescritta.

Gli ostacoli e pericoli per la navigazione aerea relative al territorio in cui vi è insediato un aeroporto sono sottoposte all’analisi di un modello matematico elaborato – per conto di ENAC – all’Università La sapienza di Roma. Uno studio che è stato previsto per gli aeroporti con traffico aereo superiore e 50mila movimenti/anno (decolli+atterraggi) per quei scali aerei che evidenziano particolarità specifiche. Lo scalo di Ronchi dei Legionari – Trieste Airport è, evidentemente, qualificabile in questa seconda categoria.

Inevitabile quindi che debba essere stata analizzata anche la “realtà” aeroportuale del Trieste Airport.

Quale è quindi la situazione a Ronchi dei Legionari? Quali livelli di “carico antropico” e curve di isorischio sono stati valutati e contemplati in relazione all’accoppiata aeroporto-polointermodale? I Sindaci dei Comuni aeroportuali, ENAC e Regione FVG (azionista della società di gestione) hanno disponibilità e cognizione del livello stimato delle curve di isorischio? Probabilmente anche l’intorno aeroportuale di Ronchi dei Legionari è stato caratterizzato dai valori di 1x10-4 ,1x10-5, 1x10-6. delle curve di isorischio e rimandano alla probabilità che un individuo (collettivo?), residente permanentemente nei dintorni di un aeroporto, ha di rimanere coinvolto dalle conseguenze di un incidente aereo. 18 Novembre 2017

Aeroporti e compatibilità, saturi per extra voli, livello acustico e rischio terzi: cosa fare?

Dopo Fiumicino, Venezia-Tessera e Genova degli anni ‘60, dal 2018 su isole artificiali! La saturazione di numerose piste di aviazione civile-commerciale della Penisola è evidente. E’ una realtà! Affossate tra centri storici cittadini e/o circondati da viabilità elevata ed edificazioni di ogni sorta (Caserme, Centri Commerciali, Università, Istituti scolastici di ogni livello e genere, Ospedali, distributori di benzina, e tanto altro) per verificarlo è primario analizzare, stimare in-continuo compatibilità con “modelli matematici” rappresentanti il livello di impatto acustico, di impatto atmosferico, restrizioni e deroghe al Piano di Rischio, di sforamenti al Piano Ostacoli, di livello del Rischio terzi e di carico antropico esistente lungo le traiettorie sottostanti le fasi di decollo e atterraggio. Quante criticità e quali difformità – obbligate - alle “regolamentazioni” più recenti, ovvero intervenute dopo la costruzione delle edificazioni storiche, che cio-nonostante determinano comunque i “certificati”, le concessioni alla gestione totale ENAC delle infrastrutture aeroportuali?

Negli anni ’60 è stato costruito l'aeroporto di Venezia-Tessera, nella Laguna. Il progetto era obbligato per sostituire pista e scalo di Venezia-Lido. La prima pietra è avventa il 29 marzo 1958 con l'inaugurazione dell'aerostazione 31 luglio 1961.

A Roma invece la ricerca di una zona dove insediare una pista, un aeroporto alternativo allo scalo di Ciampino è iniziata nel 1947. Dopo aver scartato il sito della Magliana Vecchia, di Castel di Decima e di Casal Palocco l’allora DGAC - Direzione generale dell'aviazione civile nel 1952, avviò il progetto di un aeroporto in prossimità della foce del Tevere, con due piste perpendicolari. La proposta definitiva dell'agosto del 1958 ha insediato la nuova infrastruttura nella zona paludosa di Fiumicino, dopo lavori di 21 mesi, hanno portato all’inaugurazione con il primo volo del 15 gennaio 1961. Il primo aereo ad atterrare a Fiumicino, nella nottata 14/15 gennaio, fu un Lockheed Constellation della TWA da New York, con scalo a Tunisi. In realtà alcuni voli erano stati operati nell'agosto del 1960 per mitigare la saturazione del traffico aereo delle Olimpiadi che gravava sull’eterna pista di Ciampino.

Nello stesso periodo, in alternativa alla pista ligure di Albenga, con un sedime di oltre 160 ettari è stata progettata e costruita la pista dell'aeroporto di Genova 11/29 di lunghezza 2.925 x 45 metri. L'aeroporto "C.Colombo", con il riempimento di un tratto di mare e una diga foranea di protezione, venne inaugurato nel 1962 dopo 8 anni di lavori.

Sono tre scali diventati “storici” che in questi anni e in prospettiva di crescita del traffico aereo al 2030-2044 hanno prospettato evidenti criticità in relazione alla coesistenza con la comunità dei cittadini circostante e/o denunciato i limiti infrastrutturali con richiesta iniziale di prolungamento della pista, quindi aumento del numero delle piste esistenti, talvolta il raddoppio con allargamento, estensione del sedime aeroportuale per insediare le attività e l’assistenza collaterale.

Se per l’aeroporto di Genova – C. Colombo diventa indispensabile almeno triplicare il sedime dello scalo per Roma-Fiumicino e quello di Venezia-Tessera, anche causa le edificazioni egli insediamenti autorizzati e/o in corso di omologazione diventa inevitabile posizionarli altrove.

Dove non rappresenta un problema, soprattutto perché sono aeroporti prospicenti il mare: quello Tirrenico e quello Adriatico. Localizzarli in mare su una isola artificiale, progettando e costruendo un vasto sedime aeroportuale non è più una novità. E nemmeno un’impresa troppo audace e impraticabile.

Dopo l’esperienza di Osaka-Kansai progettata dall’Ing. Renzo Piano (opera iniziata nel 1987 è operativa dal 1994) e l’Hong Kong International Airport, noto anche come Chek Lap Kok Airport (lavori iniziati nel 1991 terminati con promo volo nel 6 luglio 1998), due anni addietro la Turchia ha aperto il primo grande aeroporto su un’isola artificiale in Europa. Nel maggio 2015 il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e dal premier Ahmet Davutoglu hanno, infatti, inaugurato il primo aeroporto turco costruito su un’isola artificiale. Una pista di 3000 metri sul Mar Nero, fra le province costiere di Ordu e Giresu. Si tratta del primo aeroporto europeo ad essere stato costruito sull’acqua. Il costo dell’opera è risultato di circa 132 milioni di dollari/USA.

Al momento, in attesa di altri progetti, tra le infrastrutture aeroportuali sul mare occorre registrare anche l’ International di Macao posizionato sull'isola di Taipa e Kobe Airport,. Quest’ultima realizzazione è stata approvata dopo aver rigettato l’ipotesi di avere sei piste sulla terraferma. Iniziata nel 1985 l’opera aeroportuale con una pista di 3000 metri è stata sospesa nel 1995 e completata nel 2006.

Quali siano le prospettive aeroportuali italiane, probabilmente, in un contesto di criticità aeroportuali accertate (saturazione voli-traffico aereo movimenti orari per pista, livello acustico, emissioni gassose, piano ostacoli, piano di rischio, rischio terzi, carico antropico e altro) quando non sono ipotizzabili scenari alternativi: progettare altrettante infrastrutture aeroportuali localizzate su isole artificiali prospicenti, ad esempio, il litorale Adriatico e Tirrenico. Da quello romano, a quello veneziano a quello pisano e magari napoletano. 15 Novembre 2017

Aeroporto Peretola e il nuovo Stadio e il Rischio Terzi

Un futuro? Probabilmente solo con velivoli a decollo verticale. L’ipotesi paradossale è quella di una partita di calcio in corso nel prossimo nuovo stadio della Fiorentina Calcio, del campionato italiano di serie A e/o di Coppe Europee e/o della squadra dell’Italia contro una squadra di altro Paese e una opzione tra le due seguenti:

-Senza pubblico pagante per mantenere il “rischio terzi” entro il carico antropico massimo ammissibile;

-Con pubblico ma con un NOTAM destinato ai piloti per di divieto di sorvolo dello stadio di calcio nelle fasi di decollo, atterraggio e/o riattaccata per il periodo della partita di calcio.

L’area della localizzazione del nuovo stadio di calcio della Fiorentina è quella di Mercafir

Il progetto dovrebbe copiare quello del Bordeaux Calcio degli architetti svizzeri Herzog & de Meuron — hanno realizzato anche Allianz Arena di Monaco di Baviera e del «Nido di Uccello» di Pechino — con una capienza intorno a 40 mila spettatori.

La costruzione dello stadio è un obiettivo quasi fatto per alcuni, impraticabile per altri.

Per il sindaco di Firenze, Dario Nardella ci sono novantacinque possibilità su cento.

Con l'adozione della variante per il piano urbanistico di Castello la realizzazione del nuovo stadio e di tutte le strutture connesse non ci sarebbero altri ostacoli.

Cosa ne pensa ENAC a riguardo?

Trascurando le procedure di VIA e VAS relative al masterplan al 2030-2044 della nuova pista di Peretola quali valutazioni hanno/stanno analizzando i tecnici di ENAC in relazione agli articoli 707, 711 e 715 del Codice di Navigazione?

Quali verifiche di compatibilità esistono con il piano di Rischio e Rischio Terzi-Risk Assessment dopo aver, soprattutto incrociato il SARA (Sapienza Airport Risk Analysis) e il BRI (Birdstrike Risk Index ) utilizzati da ENAC negli aeroporti italiani?

Il calcolo del rischio individuale e collettivo nelle zone a rischio, delle cosiddette PSZ Public Safety Zones, devono essere valutati con il BRI (Birdstrike Risk Index), sviluppato in collaborazione con il Dipartimento Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia nella sua versione 2.0 e il SARA elaborato dall’università La Sapienza di Roma.

Dopo le sentenze del TAR Lazio nn. 5696/15, 5500/15 e 5515/15' era stato abrogato l'Emendamento 7 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti relativo alla nuova configurazione delle fasce di tutela, zone laterali C e D. ENAC aveva presentato appello al Consiglio di Stato e la sentenza n. 1360 del 0610412016 ricorsi riuniti RG nn. 5965 e 6199/2015 è diventata cruciale la valutazione relativa al carico antropico previsto nell'area interessata dall'impronta del piano di rischio e della conseguente modifica degli strumenti urbanistici vigenti, con specifiche raccomandazioni.

Il Comune competente ad insediamenti come il nuovo Stadio della Fiorentina Calcio dovrebbe limitare l'incremento del carico antropico in zona di tutela, consentire l'insediamento solo di attività a basso affollamento. Qualora esistessero volumetrie dismesse in zona di tutela indipendentemente dalla tipologia di attività precedentemente insediata. In tale ambito, inoltre, talune attività potranno essere esercitate e dovranno comportare una permanenza discontinua di un numero limitato di persone.

Ma se l’elaborazione delle Curve di Isorischio, che dovranno integrare SARA e BRI e/o utilizzare un modello di rischio consolidato e approvato in sede ICAO e/o EASA, rappresentano graficamente i risultati derivati dal modello di valutazione del rischio utilizzato e riferiscono alla probabilità che un individuo, residente permanentemente nei dintorni di un aeroporto, ha di rimanere coinvolto dalle conseguenze di un incidente aereo; la tutela del territorio ricadente all'interno delle curve di isorischio si configura attraverso la limitazione del carico antropico e l'individuazione delle attività non compatibili con il livello di rischio associato all'attività di volo che si svolge sull'aeroporto. L’interrogativo da porre e da risolvere rimanda a come viene inquadrato e valutato da ENAC e con quale metodologia di calcolo anche “il rischio collettivo”. 14 Novembre 2017

 

Aeroporti, impatto volatili e un “reale” rischio terzi

Tra SARA (Sapienza Airport Risk Analysis) è BRI (Birdstrike Risk Index) di ENAC. Il rischio impatto volatili nei pressi delle piste degli aeroporti e la “gestione del fenomeno del wildlife strike è decisamente complessa e vede il coinvolgimento di tutti i soggetti presenti sull'aeroporto. Tutto ruota intorno alla necessità di rendere ostile agli uccelli l'ambiente aeroportuale ed alla puntuale e completa segnalazione degli impatti (o presunti tali) verificatisi.”

“Le regole - sostiene ENAC nel suo web ufficiale - per mettere in atto quanto sopra sono poche e relativamente semplici da attuare anche se per talune di esse dono necessari investimenti economici talvolta consistenti a carico dei gestori aeroportuali.

-Il Reporting

-Il monitoraggio

-Le procedure di Risk Assessment

-Il Bird Control Unit

-La gestione ambientale dell'aeroporto

-I sistemi di dissuasione diretta

-La sensibilizzazione

-La formazione

-La verifica dei risultati raggiunti

-Il Reporting

Tutte le segnalazioni, comunque e da chiunque raccolte, debbono essere trasferite sul modello BSRF, riportato nella Circolare APT-01B, cercando di acquisire tutte le informazioni necessarie per una compilazione la più completa possibile; tutti i BSRF, debitamente sottoscritti dal compilatore, vanno inviati, a cura di chi spetti ed in base alle procedure interne delle rispettive organizzazioni a:

ENAC - Direzione Regolazione Ambiente, Aeroporti e Trasporto Aereo

- Bird Strike Committee Italy;

-Direzione Aeroportuale competente per territorio;

-Società di gestione dell'aeroporto interessato.”

Tuttobene quindi ma l’aspetto decisivo per analizzare ed inquadrare il rischio complessivo indotto-generato dall’impatto volatili rimanda al calcolo del rischio individuale, dei cittadini residenti nel circondario delle piste e anche degli equipaggi e dei passeggeri che volano, nelle zone a rischio. Delle cosiddette PSZ Public Safety Zones.

Per valutare il rischio potenziale connesso occorre analizzare “le procedure di Risk Assessment” sui cui ENAC sostiene:

“Al fine di fornire un indice univoco standardizzato che permetta di misurare il rischio di wildlife strike all’interno di ciascun aeroporto l’ENAC-BSCI ha deciso di adottare il BRI (Birdstrike Risk Index), sviluppato in collaborazione con il Dipartimento Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia nella sua versione 2.0.

Questo indice, la cui formulazione matematica viene descritta in allegato alla circolare APT-01B, sulla base delle abbondanze medie delle specie di fauna selvatica presenti in aeroporto, del numero degli impatti per specie, degli effetti sul volo dei suddetti impatti e del traffico aereo, consente di determinare il rischio cui è esposto un aeroporto su una scala di valori che va da 0 a 2.

Su base statistica è stato possibile determinare nel valore 0,5 la soglia di attenzione relativamente al pericolo di wildlife strike. Pertanto, allorché il valore annuale del BRI2 calcolato su uno specifico aeroporto risulti essere superiore al valore 0,5, il gestore deve mettere in essere nuove azioni di mitigazione del rischio di wildlife strike sulla base dei dati raccolti durante il monitoraggio ambientale e faunistico dell’aeroporto.

-Identificazione del rischio

Ovvero il processo di identificazione del rischio e delle circostanze nelle quali esso può produrre danni.

L'identificazione del rischio include i dati di identificazione delle specie, il loro numero, il loro comportamento, gli orari di presenza e la localizzazione all'interno dell'aeroporto (in pratica i dati forniti dal monitoraggio). Tale informazione viene poi interpretata in relazione alla probabilità del verificarsi di un impatto.

-Stima del rischio

Ovvero l'identificazione dei possibili eventi risultanti dalla catena di rischio, la stima della gravità del danno derivante da ogni occorrenza e la stima della probabilità di ciascun evento.

Tale fase in pratica stima la probabilità che una data specie, popolazione o gruppo di volatili che frequentano l'aeroporto possano essere all'origine di un incidente di gravità determinata (es. incidente)”.

Ma il punto cruciale è il seguente come si incrociano, si relazionano e si sovrappongono il sistema SARA (Sapienza Airport Risk Analysis) e il BRI (Birdstrike Risk Index) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (versione 2.0).

In definitiva quale relazione, quale considerazione è stata assunta, quale criterio ha sviluppato, ad esempio il SARA - “accident location model with Sapienza University of Rome” con l’esistenza di acquacolture, allevamento di pesci (la loro dimensione e produzione) e le fonti attrattive per volatili equivalenti e altro localizzati ad una distanza inferiore a 13 km dalle piste e/o dalle piste di volo?

ENAC, in definitiva, nella valutazione delle “policy of land use in the surrounding of the airports defining four Public Safety Zones. Each of them is defined by the 10-4,10-5 and 10-6 risk contours and in the area outside 10-6 risk contour is considered not influenced by the aeronautic activity” per gli aeroporti con traffico aereo superiore e inferiore a 50mila/voli/anno ha predisposto una valutazione adeguata a tale incidenza birdstrike? 6 Novembre 2017

Aeroporto Ronchi e il Polo Intermodale e la passerella pedonale

Ma è un progetto del 1988, pre nuovi Art. 707 e Art. 715 del CdN. E’ una questione assai complessa sulla quale “Aerohabitat” è intervenuta anche nel 2017. Con la news “Aeroporto di Ronchi-Trieste e il Polo Intermodale: ma sono compatibili?” ha, inizialmente, inquadrato una materia che ha assunto nella Regione FVG un rilievo assoluto.

Come è stato ufficialmente sostenuto “il progetto del Polo Intermodale annesso all’Aeroporto di Trieste è uno degli obiettivi più importanti delineati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel suo piano regionale dei trasporti. Esso rappresenta la volontà di realizzare un punto strategico che integri il sistema di trasporto pubblico locale ed extraurbano. L’infrastruttura è un’opera pubblica, realizzata con finanziamenti che derivano da fonti comunitarie e regionali, funzionale al miglioramento dell’accessibilità aeroportuale.” (Aeroporto Trieste

https://triesteairport.it/it/corporate/lazienda/polo-intermodale/)

In queste giornate di Ottobre 2017 i “media” del FVG hanno focalizzato sul fatto che, dopo oltre sei mesi di lavori in corso, dal marzo 2018 Aeroporto Trieste sarà servito dal Frecciarossa. L’inaugurazione del Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari avverrà nel febbraio 2018 e sarà caratterizzato oltre alla stazione ferroviaria, un'autostazione e un parcheggio multipiano da 500 posti auto e un collegamento pedonale con l'aeroporto. Dalla posa della prima pietra del 23 Gennaio 2017, l’opera attesa da 29 anni potrà quindi costituire una infrastruttura fondamentale, anche se nel contempo il masterplan del Polo Intermodale, in corso di completamento, ha dovuto misurarsi con l’aggiornamento della normativa – avvenuto tra il 2007 e 2011 – “Regolamento per la Costruzione e l’esercizio degli Aeroporti” da parte di ENAC.

L’interrogativo primario posto dai vincoli conseguenti alla revisione della normativa specifica di ENAC, che ha incorporato l’adeguamento degli Art. 707 e Art. 715 del Codice della Navigazione, in relazione alla definizione del Piano di Rischio e del Rischio Terzi, rimanda alla congruità e adesione del progetto del Polo Intermodale originario a tali vincoli. Il quasi trentennale progetto è, forse, stato autorizzato in deroga?

In merito alla sua realizzazione, al posizionamento dell’opera, alle zone di tutela aeroportuale, all’urbanizzazione circostante alla pista, alle possibili varianti al “Regolamento-Capitolo 9” all’interno delle zone di tutela C e D del piano di rischio ENAC (qualche ufficio specifico) ha espresso l’inevitabile parere positivo preliminare all’inizio lavori?

Ha forse formulato una richiesta di stima/previsione del “carico antropico” derivato dalla piena disponibilità di stazione ferroviaria, della passerella pedonale aerea di collegamento con l'aerostazione, ai parcheggi di 1500 posti, alla stazione degli autobus per 16 linee? Come sono stati ipotizzati, infine, scenari di interscambio tra i autobus, treno, auto e aeromobili con livelli di affollamento “carico antropico” equamente ripartito e distribuito contemplati da livelli delle curve di isorischio compatibili dal Rischio Terzi e Risk assessment?

Occorre comunque ricordare come i responsabili delle opere del Polo Intermodale risultino gli stessi Comuni “aeroportuali”. Sono, infatti, chiamati ad approvare autonomamente i relativi progetti ricadenti nelle aree di tutela, con responsabilità e verifica dei livelli di carico antropico dichiarato sia in fase di autorizzazione, di realizzazione delle edificazioni quanto nella fase delle operazioni di volo. Le eventuali autorizzazioni circa la problematica degli ostacoli alla navigazione aerea del Polo Intermodale sono, invece, a carico di ENAC. 19 Ottobre 2017

Cargo fuoripista in atterraggio, finisce in mare 650 metri oltre il fine pista

E’ una zona, spesso, ad elevata densità abitativa. L’incidente si è verificato ad Abidjan in Costa d’Avorio e l’Antonov 26 Cargo – bimotore turboelica si è schiantato in mare nella fase successiva all’atterraggio in condizioni meteo avverse. Pioggia, venti e temporale hanno, probabilmente, costituito una concausa nella dinamica incidentale. L’equipaggio di quattro piloti/tecnici sono risultate le vittime, altre sei persone/passeggeri sono invece sopravvissute.

L’aeromobile della Valan Air Cargo Antonov AN-26, immatricolato ER-AVB, operava sulla tratta da Ouagadougou (Burkina Faso) ad Abidjan (Cote de Ivoire) con 4 di equipaggio e 6 passeggeri, ed era impegnato nella fase di atterraggio sulla pista 03 alla 09.25 locali di sabato 14 Ottobre. Nella corsa in pista, dopo la toccata con carrello sull’asfalto, nella fase di decelerazione, con l’inizio frenata l’aeromobile avrebbe completato la sua dinamica oltre la testata opposta. Superandola, ad una distanza di 650 metri. La localizzazione della pista prospiciente il mare ha impedito una catastrofe tra le abitazioni che solitamente “popolano” gli aeroporti in numerosissimi aeroporti. Anche lo scalo di Abidjan è tra questi, ma lateralmente alla pista 03/21.

Cosa sarebbe accaduto se tale “crash” fosse avvenuto oltre 650 metri del fine pista dei tanti scali aerei affossati nelle città storiche? Anche in Italia?

Certo, il Piano di Rischio (completato in Italia solo nel 2011) anche quando viene adottato integralmente e senza deroghe, trova applicazione esclusivamente per nuove abitazioni e/o insediamenti e/o infrastrutture (centri commerciali, stadi di calcio e tanto altro) varie.

L’urbanizzazione comunale pre-revisione Art. 707, Art. 711., Art. 715 del CdN, i quartieri, i palazzi, gli edifici di ogni tipologia “storici” vanno, quindi integrati nella casistica incidentale nelle prossimità delle piste maggiori e minori degli aeroporti localizzati nelle città del Belpaese. Il Piano Nazionale Aeroporti- PNA ha valutato tali considerazioni?

La stessa definizione degli spazi-zone del Rischio Terzi e l’identificazione del “carico antropico” insediato e/o presente a ridosso delle piste non risolve la “pericolosità” di scenari di traffico e movimenti aerei orari/giornalieri/annuali in progressivo incremento: con ipotesi di raddoppio dei passeggeri al 2035.

Quali iniziative, quali provvedimenti predisporre allora per mitigare tale “rischio” in determinate piste di volo di taluni aeroporti del Belpaese?

Quali misure “aeronautiche” attivare se non identificare limiti e restrizioni nelle operazioni di volo? Perché, quindi, non stimare “curve di isorischio” (utilizzando modelli matematici condivisi e consolidati) adeguate con un tetto, un limite, nel numero dei voli orari e mensili e/o annuali su specifiche piste di volo? 16 Ottobre 2017

Trasporto aereo: al 2035 traffico raddoppiato e aeroporti inidonei?

L’attuale sistema Italia non potrà fronteggiare tale crescita. Il confronto scontro tra low cost ed ex compagnie di bandiera è stato risolto. Ha prevalso il modello low cost (nonostante le diversità tra Ryanair e Easyjet e altre) e le storiche Air France, British, Lufthansa non hanno avuto alternative. Alitalia chissà! Nel tempo le aerolinee hanno dovuto adeguarsi a uno status organizzativo-operativo aziendale equivalente e lo scenario della competizione si sposta ora anche sulle operazioni e voli di lungo raggio-long range.

Ma tutte le aerolinee, dalle low cost all’ex di bandiera, operano in un sistema aeroportuale, in una rete di infrastrutture con livelli di ricettività adeguate al traffico aereo consolidato e/o stimato.

Come affronta la rete degli aeroporti del Belpaese i flussi di traffico attuali e quelli prospettati al 2035?

Potrà contenere tale incremento-impennata di traffico e/o di passeggeri e/o di movimenti aerei sulle piste affossate tra centri storici secolari e decine di migliaia di cittadini di piccole, medie città e centri metropolitani?

Certo numerosi masterplan hanno prospettato allungamento di piste e /o il raddoppio di quella attuale, se non il raddoppio del sedime e dell’assetto attuale delle piste (Fiumicino). Il Piano Nazionale Aeroporti – PAN redatto nel 2012 è stato aggiornato nel 2014 ma le criticità connesse a taluni scali, evidenziano una realtà contraddittoria e, probabilmente, con inevitabili inagibilità ricettive nel numero dei movimenti aerei stimati al 2035. Sono state adeguatamente analizzate le criticità aeroportuali in relazione agli standards di pista-rullaggi-parcheggi (Lunghezza pista, Strip area, RESA di 240mt, Graded Area, EMAS), al Piano di Rischio, al Rischio terzi e al carico antropico, oltre ai vincoli dell’impatto acustico in Lva e decibel e di quello atmosferico?

Il trasporto aereo e i flussi dei velivoli in atterraggio e decollo del Belpaese sono in costante incremento e la proiezione al suo raddoppio al 2035 dovrebbe non solo entusiasmare gli “investitori in risorse e capitali” nel “sistema trasporto aereo commerciale”, ma anche preoccupare.

Alla crescita esponenziale dell'ultimo decennio, il trasporto aereo in Italia è aumentato del 21,8% e con oltre 164 milioni di passeggeri movimentati nel 2016 nella rete aeroportuale gli analisti avrebbero potuto argomentare intorno alla saturazione del sistema Italia.

La “mobilità aerea” rappresenta un parametro, un indice decisivo per lo sviluppo del Paese.

Come fare quindi per predisporsi al raddoppio al 2035 quando l’odierna rete infrastrutturale ha raggiunto livelli di criticità evidente?

Come fronteggiare un traffico di oltre 310 milioni di passeggeri/anno al 2035? L’interrogativo è cruciale.

Quale risposta potranno fornire, innanzitutto gli scali internazionali/continentali di Fiumicino, Malpensa e Venezia e quelli – minori ma centrali come Linate, Bergamo, Napoli, Bologna, Catania, Torino, con vocazione europea con le loro piste e sedimi? Quali riflessi scaturiscono su volumi di traffico in termini di tutela delle popolazioni che abitano, operano, lavorano in prossimità delle piste e/o sono sottostanti alle fasi più critiche del decollo e dell’atterraggio? Perché, quindi, non valutare l’opportunità di imporre scenari di traffico limitato e massimali di movimenti/anno su talune piste?

Diventa pertanto indispensabile e inevitabile determinare “correttamente” le realtà operative e infrastrutturali degli aeroporti italiani. Magari concepire scenari di un sistema di rete di aeroporti con bacini di traffico competitivi, non sovrapposti e localizzati anche a 30-50-100 km di distanza, e prospettare, ad esempio, uno scalo veneziano sull’acqua, nel mare esterno alla Laguna a similitudine di Kansai? 10 Ottobre 2017

 

Aeroporti Belpaese e il carico antropico Art. 715

Riguarda tutte le piste: sopra e sotto 50mila/voli anno. In genere i Comuni dell’intorno alle piste di volo del Belpaese dovrebbero essere coinvolti alla tutela del rischio incidenti aerei. Con vincoli che dovrebbero riguardare non solo le piste aperte al traffico civile-commerciale e di aviazione generale (ultraleggeri’) ma anche di quello militare – appartenente quest’ultimo dell’aeronautica e/o marina e/o esercito italiano e/o alle flotte aeree NATO-USA. Una spinosa e controversa questione le cui “tutele” hanno inizio a trovare una risposta integrata solo a partire con una normativa avviate nel 2005. Altri Paesi UE lo avevano attivato ancora negli anni del dopoguerra 1939-1945 del secolo scorso.

Ma quale è, quindi, la realtà del Belpaese?

La normativa di riferimento è Il decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 15 marzo 2006 n. 151, ha rivisto la disciplina della parte aeronautica del Codice della Navigazione.

Il nuovo Codice, al Capo III – “Vincoli della proprietà privata”, ha introdotto una nuova normativa che regola l’utilizzo e la gestione delle aree limitrofe agli aeroporti, imponendo servitù e limitazioni sui territori limitrofi agli aeroporti con vincoli correlati non solo alla configurazione del sedime aeroportuale, ma che tengono maggiormente conto della tipologia e delle caratteristiche delle operazioni di volo che hanno luogo sull’aeroporto considerato.

Tali modifiche al Codice della Navigazione consentono di preservare la capacità di sviluppo degli aeroporti presenti sul territorio italiano, con l’intento di tutelare l’interesse primario dello Stato di garantire la mobilità dei cittadini e la crescita economica del Paese attraverso lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, e al contempo garantire i più elevati livelli di sicurezza al territorio.

Nello specifico è stato introdotto l’art. 715 (Valutazione di rischio delle attività aeronautiche), le cui disposizioni si applicano a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile individuati dall’E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). Lo stesso articolo, al 1° comma, prevede che “al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l’ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell’impatto di rischio”.

Inoltre, l’art. 715 prevede che “nell’esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma”.

In attuazione di queste nuove prescrizioni del Codice della Navigazione, l’ENAC ha predisposto la “Policy di Attuazione dell’art. 715 del Codice della Navigazione - Definizione della metodologia e della Policy di Attuazione del Risck Assessment” (in allegato alla pag. di questa relazione), in cui sono riassunti i risultati delle attività di approfondimento normativo, di studio e di elaborazione modellistica, svolta nell’ambito della procedura di attuazione dell’art. 715 dall’ENAC, sulla base dei riferimenti normativi internazionali, che ha definito le misure di tutela da applicare nelle aree esterne agli aeroporti interessati dalle curve di iso-rischio generate dalle analisi svolte dallo stesso Ente. In particolare, il riferimento normativo internazionale I.C.A.O. (International Civil Aviation Organization) utilizzato da ENAC per l’attuazione di quanto previsto dell’art. 715 del codice della Navigazione, sia a livello metodologico sia a livello di pianificazione territoriale e di valutazione dei vincoli urbanistici da apporre sulle aree circostanti il sedime aeroportuale, è costituito dal documento “Airport Planning Manual – doc 9184/part2”, paragrafo 5.4 “Risk of Aircraft Accident around Airports”.

Nel Belpaese comunque una svolta “reale” è avvenuta solo dopo una sequenza di sentenze del TAR Lazio nn. 5696/15, 5500/15 e 5515/15' era stato abrogato l'Emendamento 7 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti relativo alla nuova configurazione delle fasce di tutela, zone laterali C e D.

L’ENAC aveva presentato appello al Consiglio di Stato; tale appello, infine, accolto favorevolmente con la sentenza n. 1360 del 0610412016 ricorsi riuniti RG nn. 5965 e 6199/2015. La sentenza ha quindi ristabilito la valenza delle fasce laterali di sicurezza. Anche in relazione a tali riscontri è sorta la necessità di verificare una serie di valutazioni relative al carico antropico previsto nell'area interessata dall'impronta del piano di rischio e

della conseguente modifica degli strumenti urbanistici vigenti, con le raccomandazioni a seguire.

La situazione attuale è, comunque, ben spinosa. La soluzione non appare rapida ed evidente. Qualora, infatti, un comune aeroportuale, pur osservando i vincoli Art. 707 e 715, autorizza insediamenti ed edificazioni che, inevitabilmente, possono-potrebbero essere correlati con livelli di carico antropico differenziato, la realtà delle operazioni di volo (dai 15-27 movimenti/ora a migliaia di movimenti/anno determina anche restrizioni sull’affollamento di eventuali ospedali, università, stadi di calcio e centri commerciali sorvolati.

Queste “restrizioni” di carico antropico compatibili al sorvolo di atterraggi e decolli dovrebbero risultare conseguenti alla analisi e determinazioni rilevate dai modelli matematici del cosiddetto “rischio terzi” e/o risk assessment. Quale situazione vivono ed esperimentano le flotte aeree che operano sulle piste di volo del Belpaese? E quali livelli di isorischio sopportano e/o sono stimati per gli abitanti e i cittadini e i lavoratori sottostanti alle traiettorie di volo e/o alla casistica incidentale derivata in relazioni a insediamenti con affollamento limitato e massimo consentito? 27 Settembre 2017

Aeroporti e piano di rischio e rischio terzi, ancora una Risoluzione

L’aerostazione, un centro commerciale, una università: come sono valutate? La localizzazione, la posizione, ad esempio, delle piazzole di sosta degli aeromobili, di un eventuale allevamento di pesci (entro 12km), il numero dei voli (10-20-30-100mila/anno), la tipologia degli aeromobili, la casistica incidentale degli stessi, la lunghezza della pista e altro, rispetto ai decolli e atterraggi dalla pista di volo operativa come incidono sulle curve di isorischio che qualificano il cosiddetto “rischio terzi” di un aeroporto. In aggiunta è decisivo anche il livello di “carico antropico” presente nelle edificazioni industriali, commerciali e pubbliche (Municipi, Scuole, Istituti medi e superiori, stadi di calcio e ospedali) insediate nelle zone A, B, C e D come sono statisticamente analizzati?

Gli “accident-type” in decollo e atterraggio, quali:

1. Landing undershoot (no initial ground contact on runway) 2. Landing overrun (initial ground contact on runway) 3. Take-off overrun, including rejected take-off overrun (not airborne at any stage) 4. Crash after take-off (airborne at any stage) con quale scenario sono, casisticamente, inquadrati nei masterplan, nelle VAS e VIA al 2020-2030-2040 e oltre degli aeroporti del Belpaese. Quanti incidenti ogni 10voli/anno sono stati stimati per le singole piste localizzate a ridosso e/o affossate nelle città storiche della Penisola? Con quale probabilità (frequente e/o occasionali) e con quale severità (catastrofica e/o negligibile) sono stati classificati gli aeroporti identificati dal Piano Nazionale Aeroporti?

La materia è oggetto della Risoluzione 7-01329 proposta in Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) presentato da SPESSOTTO Arianna Martedì 1 agosto 2017, seduta n. 846 -La IX Commissione,

premesso che:

con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-11758, la firmataria del presente atto portava all'attenzione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la questione relativa al modello attualmente adottato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per la valutazione del rischio contro terzi, ai sensi dell'articolo 715 del codice della navigazione, modello ritenuto obsoleto ed in parte superato poiché non adeguato alle nuove e crescenti stime del traffico aereo;

come noto, il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, ha introdotto nel codice della navigazione l'articolo 715 (valutazione di rischio delle attività aeronautiche), le cui disposizioni prevedono che, al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'Enac individui gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione di impatto del rischio (piano di risk assessment), e che di tali valutazioni i comuni tengano conto nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio;

la direzione centrale regolazione aeroporti ha posto in essere dal 2005 un programma di attività finalizzate a dare attuazione a tale disposizione normativa, i cui risultati sono contenuti nel documento di Enac «Valutazione di rischio delle attività aeronautiche – Attuazione dell'articolo 715 del codice della navigazione»;

sulla scorta delle indicazioni contenute nella documentazione di riferimento Icao, è stato messo a punto un modello statistico-matematico in collaborazione con la facoltà di ingegneria dell'università degli studi di Roma «La Sapienza», la cui validazione nel novembre 2006 è stata acquisita mediante confronto dei risultati forniti dal modello olandese;

una volta conclusa positivamente la validazione del modello, l'Enac ha avviato la valutazione del rischio contro terzi prevista dall'articolo 715, scegliendo prioritariamente quegli aeroporti inseriti in contesti urbani particolarmente «sensibili» e rientranti tra i criteri di selezione che sono illustrati nella policy di attuazione. Tali criteri sono stati definiti parallelamente all'attività di sviluppo e validazione della metodologia di calcolo e, da un'applicazione preliminare di tali criteri, la valutazione del rischio contro terzi ha interessato in prima applicazione, circa dodici aeroporti;

una volta conclusa l'attività di calcolo, il modello fornisce una serie di curve di isorischio che vengono riportate sulla base cartografica rappresentante il territorio in cui è inserito l'aeroporto oggetto di studio e che fanno riferimento alla probabilità che un individuo, residente permanentemente nei dintorni di un aeroporto, ha di rimanere coinvolto in un incidente aereo;

i comuni di sedime aeroportuale e quelli prossimi interessati sono quindi tenuti a recepire i risultati del risk assessment adattando i propri strumenti di gestione e pianificazione del territorio, sulla base delle planimetrie redatte dall'Enac e trasmesse agli stessi, raffiguranti le curve di output da applicare per le misure di tutela;

negli ultimi anni il traffico aereo ha conosciuto un significativo aumento sia in termini di passeggeri – con un aumento del 4,8 per cento rispetto al 2015, secondo i dati forniti dall'Enac per l'anno 2016 – sia come numero dei movimenti aerei (decollo o atterraggio di un aeromobile su un aeroporto) con il 2,4 per cento in più rispetto al 2015;

di conseguenza, alcuni importanti scali nazionali – come Fiumicino, Malpensa, Treviso e Venezia – hanno conosciuto un forte tasso di crescita e per alcuni di essi è stato stimato addirittura un raddoppio dei passeggeri nei prossimi 20 anni;

secondo una stima basata sui tassi di crescita previsti per il traffico mondiale (Iata), nel 2035 il numero di passeggeri in Italia arriverà a 311 milioni, superando le previsioni poste alla base del Piano nazionale aeroporti,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative di competenza per rivedere il modello di calcolo del «risk assessment» o rischio contro terzi (valutazione dell'impatto di rischio derivante dalle attività aeronautiche per le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti di cui all'articolo 715 codice della navigazione), attualmente utilizzato dall'Enac, alla luce delle previsioni di incremento, per i prossimi anni, del traffico aereo, con particolare riferimento a determinati scali aeroportuali e della crescita del numero dei passeggeri, a tutela dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo, oltre che dei cittadini residenti. 13 Settembre 2017

Aeroporto Venezia e lo stadio del Venezia Calcio

L’ennesima disputa tra masterplan e un impianto sportivo in zona rischio. Sogno o realtà? Il progetto per lo stadio del Venezia FC deve per forza essere localizzato in prossimità della nuova e vecchia pista dello scalo di Tessera? La convinzione di uno stadio in prossimità di una pista di volo e di una viabilità autostradale, anch’essa asservita ad una infrastruttura sportiva, con annessi negozi, centro commerciali, hotel e tante altre attività ricettive determina, inevitabilmente, l’identificazione dell’eventuale “carico antropico” soggetto alla localizzazione nelle zone del piano di rischio (Art.707 del CdN) e al computo delle curve di isorischio per il Rischio Terzi /Art.715 del CdN).

Negli ultimi mesi ed anche negli ultimi giorni le affermazioni ed il dibattito sull’opportunità di insediare il nuovo stadio trovano spazio nei media locali. Il progetto di uno stadio da 25mila posti con annesso albergo da 80 camere e tre unità spazi- verticali sono davvero compatibili con i vincoli ENAC?

La recente dichiarazione del presidente del Venezia Calcio Joe Tacopina di incontri specifici con ENAC e di una lettera che confermerebbe – con la revisione delle cubature complessive dello stadio – le aspettative di una prossima, quanto inevitabile autorizzazione all’impianto sportivo. Nell’arco delle prossime due settimane tutto sarà risolto e il Venezia Calcio potrebbe giocare in Serie A: magari dal prossimo campionato di calcio Italiano.

L’ENAC, tuttavia, sembrerebbe manifestare posizioni ben definite e l’ottimismo del Presidente Joe Tacopina non concordano con le iniziative intraprese in altri aeroporti. Dopo la fase di incertezza susseguente alla posizione espressa da due Comuni del circondario del terzo aeroporto italiano: quello di Bergamo, contrari alla estensione laterale a 1000 metri del Piano di Rischio.

Come le sentenze del TAR Lazio nn. 5696/15, 5500/15 e 5515/15' era stato abrogato l'Emendamento 7 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti relativo alla nuova configurazione delle fasce di tutela, zone laterali c e D. Con l’appello al Consiglio di Stato e la sentenza n. 1360 del 0610412016

ricorsi riuniti RG nn. 5965 e 6199/2015 è stata ristabilita la valenza delle fasce laterali di sicurezza.

Le linee guida contenute al Capitolo 9 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti dell'ENAC l’identificazione del carico antropico nelle zone di tutele è quindi obbligatoria e non derogabile.

La definizione del livello di affollamento per cittadini, operatori, lavoratori e spettatori alle partite di calcio, nell’ambito delle volumetrie prospettate dal progetto del nuovo stadio, centro commerciale, negozi, albergo e altro deve essere correlata alla presenza, permanenza discontinua di un numero limitato di persone. Quale livello di occupazione e/o “carico antropico” e prospettato per l’impianto stadio e accessori progettato in prossimità della nuova pista di Venezia Tessera? Sarà questo il focus degli incontri tra ENAC e il Venezia Calcio? 30 Agosto 2017

Aeroporti e centri abitati, le procedure di decollo e atterraggio e cosa fare!

Sui vincoli, sui limiti e sui rischi! Una realtà da analizzare e verificare. Quante piste di aeroporti civili-commerciali del Belpaese sono localizzati in prossimità e di abitazioni, centri cittadini – città grosse, quartieri ad elevata densità abitati del e paesotti antropicamente consistenti – e sottoposti a continui e frequenti atterraggi e decolli? Quanti cittadini sono interessati da decibel “aeronautici”, siano essi entro i limiti stabiliti dalle normative ENAC-UE correnti e/o se non oltre? A Pisa non decollano sulla città? Non succede in tantissimi, se non tutte le piste attrezzate con ILS per l’atterraggio? In definitiva negli aeroporti che dispongono di una pista di atterraggio e decollo con annesso raccordo parallelo di rullaggio da-verso il piazzale dei parcheggi aeromobili e ritorno al punto attesa per il decollo dalla stessa testata pista dalla quale sono atterrati la procedura è scontata ed obbligata.

In quasi tutte le piste del Belpaese.

Cosa accade invece in qualche aeroporto dopo in assenza di una via-di-rullaggio-parallela alla pista principale si decolla contro-mano? Si decolla con un orientamento pista contrario alla procedura di atterraggio ILS standard? Niente di straordinario salvo che i sorvoli in atterraggio e decollo avvengono sulla stessa area. Perciò sono sorvolati gli stessi caseggiati e gli stessi cittadini con evidenze “acustiche” che i sistemi di rilevazioni del rumore aereo potranno certificare.

Decollare contromano – rispetto agli atterraggi su un orientamento pista ILS – inevitabilmente riduce il flusso dei movimenti aerei in pista con – probabili – ripercussioni per le entrate del gestore aeroportuale. Che rivendica un nuovo masterplan e progetti infrastrutturali per costruire una via di rullaggio parallela alla pista ordinaria. Ma cosa accade qualora la pista sia one-way senza raccordo parallelo?

Possibile che si determina una situazione che – nella quasi totalità delle operazioni di volo del decollo e dell’atterraggio – le stesse abitazioni e gli stessi cittadini siano sottoposti all’impatto acustico dei velivoli in entrambe le circostanze?

In sede di Commissione Aeroportuali tali questioni sarebbero inevitabilmente risolte con una equa suddivisone del carico acustico da un lato e della casistica del rischio terzi per incidente aereo dall’altro.

E, forse, uno scenario attuato-adottato in un qualche scalo aereo nel Belpaese?

Possibile che possa esistere una situazione equivalente e/o che possa venire rivendicata da qualche Sindaco a svantaggio di qualche altro- ovvero a tutela dei rispettivi cittadini - che peraltro non rivendica il diritto all’equità dell’impatto delle ricadute negative “aeronautiche”?

Le frenesie dei cittadini sorvolati, nel quadro delle odierne normative, non hanno troppe scelte-opzioni.

Devono esigere l’aggiornamento delle mappe acustiche esistenti utilizzando il solo modello matematico up-to-date sul mercato: l’AEDT- Aviation Environmental Design Tool - versione 2b, in Italia ancora non in vigore.

Dal 29 Maggio 2015 ha rimpiazzato sia l’Integrated Noise Model (INM – single airport noise analysis) che l’ Emissions and Dispersion Modeling System (EDMS – single airport emissions analysis) e che consentirà di avere nuove mappe acustiche attualizzate e, finalmente, anche quelle corrispondenti dell’impatto atmosferico dei voli sul territorio circostante.

I cittadini, tra l’altro esigere anche l’adozione della DIRETTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale e la

DIRETTIVA 2002/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - del 26 marzo 2002 -che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità. Una valutazione costante e progressiva del “miglioramento” delle ricadute ambientali in relazione al volume di traffico esistente nel singolo scalo e in rapporto ai restanti aeroporti della comunità Europea.

I cittadini e/o i Sindaci che proclamano e annunciano la tutela del territorio dovrebbero anche esigere una divulgazione mensile e dettagliata della correlazione tra il rumore aereo generato dai singoli aerei in atterraggio e in decollo – a dimostrazione e verifica che l’installazione delle reti di monitoraggio e relative centraline installate operano a tutela dei limiti acustici – ed eventuali relative sanzioni ai “piloti-aerolinee” trasgressori. Magari con l’ammontare mensile-annuale di tali incassi e loro devoluzione in opere di contenimento acustico.

Infine, dopo aver deliberato il Piano di Rischio per incidente aereo (Art. 707 CdN) e la verifica del carico antropico residente-abitante-lavoratore nelle zone prescritte (con inevitabili riduzione della presenza in talune circostanze quali centri commerciali, ospedali, scuole, università e insediamenti rilevanti di popolazione, diventa indispensabile, anche per scali con volumi id traffico sottostanti a 50mila/voli anno analizzare il rischio terzi e/o risk assessment. Quali siano le curve di isorischio nelle fasi di atterraggio e di decollo, perciò non solo in asse pista ma anche nelle zone sottostanti ai decolli, soprattutto quando le procedure dispongono virate a bassa quota a destra e/o sinistra.

Quelle segnalate sono misure che avrebbero già dovuto essere allestite, non solo per gli odierni volumi di traffico, ma anche in relazione ai masterplan e le procedure di VIA e VAS al 2030-2044. Stime e analisi che inquadrano le reali prospettive di traffico di un determinato aeroporto: che inevitabilmente non può crescere all’infinito. Limiti nei voli orari, nel volume giornaliero – arco diurno e limiti notturni - e nei numeri mensili e annuali sono inevitabili. 18 Agosto 2017

Aeroporti e Rischio Terzi, una Risoluzione al Governo dell’on. Spessotto (M5S)

Anche sulla presenza discontinua di un numero limitato di persone! Il programma SARA (Sapienza Airport Risk Analysis) calcola il rischio individuale, ma chi calcola quello sociale-collettivo?! La differenziazione tra “Individual and Societal Risk” è fondamentale nell’analisi sulla tollerabilità e livelli di criticità, sui limiti del rischio associato all’attività di volo. Per verificare la situazione negli scali del Belpaese è indispensabile che i cittadini, i comitati che li rappresentano e gli stessi Sindaci dei Comuni limitrofi (come il Consiglio Comunale e i consiglieri di maggioranza e minoranza) devono poter disporre delel documentazione completa del “rischio terzi”. Non solo delle mappe di isorischio conclusive. Il database utilizzato dai tecnici del SARA (Sapienza Airport Risk Analysis) deve poter essere fruibile nei singoli dettagli.

Le ricadute del rischio (Art. 707 e 715 CdN) in relazione al “carico antropico” delle popolazione residente, del personale che lavora nelle Zone A,B, C e D e come la concertazione con i comuni interessati per il recepimento negli strumenti urbanistici delle relative ed eventuali ulteriori misure di tutela del territorio vanno verificate.

Lo sviluppo sia urbanistico che commerciale e industriale deve essere sottoposto a rigorose e stringenti controlli. Le attività e anche i fabbricati già esistenti, dovranno tener conto anche di quest'ultima tipologia di vincoli. I Comuni aeroportuali potranno consentire solo l’esercizio e l'insediamento di attività a basso affollamento, in relazione a specifiche tipologie di volumetrie. In determinate localizzazioni le attività civili-commerciali-sociali dovranno, necessariamente, comportare una “permanenza discontinua di un numero limitato di persone”.

 

Camera dei deputati – 7-01329

Risoluzione presentata dall’on. Spessotto (M5S) il 1 agosto 2017.

La IX Commissione,

premesso che:

con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-11758, la firmataria del presente atto portava all'attenzione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la questione relativa al modello attualmente adottato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per la valutazione del rischio contro terzi, ai sensi dell'articolo 715 del codice della navigazione, modello ritenuto obsoleto ed in parte superato poiché non adeguato alle nuove e crescenti stime del traffico aereo;

come noto, il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, ha introdotto nel codice della navigazione l'articolo 715 (valutazione di rischio delle attività aeronautiche), le cui disposizioni prevedono che, al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'Enac individui gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione di impatto del rischio (piano di risk assessment), e che di tali valutazioni i comuni tengano conto nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio;

la direzione centrale regolazione aeroporti ha posto in essere dal 2005 un programma di attività finalizzate a dare attuazione a tale disposizione normativa, i cui risultati sono contenuti nel documento di Enac «Valutazione di rischio delle attività aeronautiche – Attuazione dell'articolo 715 del codice della navigazione»;

sulla scorta delle indicazioni contenute nella documentazione di riferimento Icao, è stato messo a punto un modello statistico matematico in collaborazione con la facoltà di ingegneria dell'università degli studi di Roma «La Sapienza», la cui validazione nel novembre 2006 è stata acquisita mediante confronto dei risultati forniti dal modello olandese;

una volta conclusa positivamente la validazione del modello, l'Enac ha avviato la valutazione del rischio contro terzi prevista dall'articolo 715, scegliendo prioritariamente quegli aeroporti inseriti in contesti urbani particolarmente «sensibili» e rientranti tra i criteri di selezione che sono illustrati nella policy di attuazione. Tali criteri sono stati definiti parallelamente all'attività di sviluppo e validazione della metodologia di calcolo e, da un'applicazione preliminare di tali criteri, la valutazione del rischio contro terzi ha interessato in prima applicazione, circa dodici aeroporti;

una volta conclusa l'attività di calcolo, il modello fornisce una serie di curve di isorischio che vengono riportate sulla base cartografica rappresentante il territorio in cui è inserito l'aeroporto oggetto di studio e che fanno riferimento alla probabilità che un individuo, residente permanentemente nei dintorni di un aeroporto, ha di rimanere coinvolto in un incidente aereo;

i comuni di sedime aeroportuale e quelli prossimi interessati sono quindi tenuti a recepire i risultati del risk assessment adattando i propri strumenti di gestione e pianificazione del territorio, sulla base delle planimetrie redatte dall'Enac e trasmesse agli stessi, raffiguranti le curve di output da applicare per le misure di tutela;

negli ultimi anni il traffico aereo ha conosciuto un significativo aumento sia in termini di passeggeri – con un aumento del 4,8 per cento rispetto al 2015, secondo i dati forniti dall'Enac per l'anno 2016 – sia come numero dei movimenti aerei (decollo o atterraggio di un aeromobile su un aeroporto) con il 2,4 per cento in più rispetto al 2015;

di conseguenza, alcuni importanti scali nazionali – come Fiumicino, Malpensa, Treviso e Venezia – hanno conosciuto un forte tasso di crescita e per alcuni di essi è stato stimato addirittura un raddoppio dei passeggeri nei prossimi 20 anni;

secondo una stima basata sui tassi di crescita previsti per il traffico mondiale (Iata), nel 2035 il numero di passeggeri in Italia arriverà a 311 milioni, superando le previsioni poste alla base del Piano nazionale aeroporti,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative di competenza per rivedere il modello di calcolo del «risk assessment» o rischio contro terzi (valutazione dell'impatto di rischio derivante dalle attività aeronautiche per le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti di cui all'articolo 715 codice della navigazione), attualmente utilizzato dall'Enac, alla luce delle previsioni di incremento, per i prossimi anni, del traffico aereo, con particolare riferimento a determinati scali aeroportuali e della crescita del numero dei passeggeri, a tutela dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo, oltre che dei cittadini residenti. 12 Agosto 2017

ENAC e il piano di rischio e un carico antropico “critico”: è elevato?

Il programma SARA (Sapienza Airport Risk Analysis) calcola il rischio individuale! Ecco perché la mappa del rischio aeroportuale incide più di quello acustico e di quello atmosferico!

Se i modelli matematici (ex INM ora AEDT) hanno prevalso nel definire l’impatto acustico e atmosferico aeroportuale – ma anche le stime delle ricadute dei masterplan al 2030-2044 – quale ripercussioni generano tali calcoli nel cosiddetto “rischio di incidenti aerei” nell’intorno delle piste di volo civili-commerciali (ma servirebbero anche per le aerobasi militari italiane) della Penisola (oltre alle isole)?

Una cosa è certa e, comunque, indifferibile, tutti i masterplan autorizzati dal Ministero dei Trasporti e dell’Ambiente al 2030-2044 dovrebbero essere rifatti e aggiornati. Nessun dubbio e perplessità è un’operazione obbligata: qualsiasi Magistrato lo approverebbe.

Ma in discussione è il Piano di Rischio e il Rischio Terzi: la questione primaria e fondamentale della coesistenza tra infrastruttura aeroportuale e comunità locale storicamente insediata è questa.

Belpaese e gli aeroporti, tra reale adozione del piano di rischio (integrale non parziale di 500 metri laterali), la definizione “reale e autentico” del carico antropico (tra centri commerciali, scuole, istituti vari, ospedali, ecc.) e la contabilità delle curve di isorischio e rischio terzi”: a punto siamo?

L’ENAC massima autorità in materia è soddisfatta della effettiva adozione degli Art. 707 e Art. 715 del CdN (Codice di Navigazione), da parte dei relativi Comuni aeroportuali?

Dopo le incertezze susseguenti all’iniziativa dei due Comuni bergamaschi di Orio al Serio e Azzano San Paolo, prospicenti alla pista dell’aeroporto Caravaggio-Bergamo, le sentenze del TAR Lazio nn. 5696/15, 5500/15 e 5515/15' che aveva abrogato l'Emendamento 7 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti relativo alla nuova configurazione delle fasce di tutela, zone laterali C e D.

Dopo che l'ENAC aveva presentato appello al Consiglio di Stato; accolto favorevolmente con la sentenza n. 1360 del 0610412016 ricorsi riuniti RG nn. 5965 e 6199/2015. La sentenza ha quindi ristabilito la valenza

delle fasce laterali C e D a 1000 metri la materia è stata ripristinata e l’identificazione delle valutazioni relative al carico antropico previsto nell'area interessata dall'impronta del piano di rischio.

Come è ben noto i rischi connessi alla presenza di aeroporti ed alla possibilità di incidenti aeronautici sono ricondotti a due principali tipologie, per ognuna delle quali possono essere individuate misure di controllo e di mitigazione differenziate:

il rischio generato dall’attività di volo nei confronti del territorio;

il rischio generato dal territorio nei confronti dell’attività di volo.

“La prima tipologia di rischio implica la possibilità che si manifestino danni al costruito ed alla popolazione nelle aree limitrofe ad un aeroporto, a seguito del verificarsi della caduta di un aeromobile sul territorio. La seconda tipologia di rischio, invece, relativa al rischio generato dal territorio nei confronti dell’attività di volo, considera i possibili danni generati all’attività aeronautica da parte di alcune attività presenti sul territorio; tali attività costituiscono elementi di ostacolo alla sicurezza della navigazione aerea e, pertanto, fattori potenzialmente pericolosi. Tra queste attività si evidenziano, in particolare, quelle che comportano riduzioni o distorsioni della

visione, l’interferenza con gli apparati di radioassistenza o il richiamo per la fauna selvatica.

Per ognuna delle due principali tipologie indicate possono essere individuate misure di controllo e prevenzione differenti, in funzione dell’evento pericoloso in sé (tipologia di aeromobile coinvolto, numero passeggeri, quantità di carburante,…) e degli effetti ad esso associato (impatto con un edificio, numero decessi, …). Per quanto riguarda il rischio generato dall’attività di volo nei confronti del territorio, la mitigazione del rischio avviene mediante interventi che limitano la presenza umana in prossimità degli aeroporti e la possibilità di

insediamento solo di attività che sono da ritenersi compatibili a causa della potenziale amplificazione delle conseguenze di incidenti; per il rischio generato dal territorio nei confronti dell’attività di volo, invece, possono essere previsti interventi di rimozione degli elementi ostacolanti o interferenti già esistenti. Ne deriva che, la valutazione del rischio associato alla presenza di un aeroporto in un determinato territorio, deve considerare tutta una serie di fattori che caratterizzano sia lo scalo aeroportuale in sé e l’attività di volo in generale, sia il contesto territoriale in cui questo è inserito”.

Come si valutano tali ”insidie”?

Lo scorso 23 Dicembre 2016 (SSN 1819-6608) - ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences nel documento “RISK ANALYSIS IN THE SURROUNDING AREAS OF ONE-RUNWAY AIRPORTS: A METHODOLOGY TO PRELIMINARY CALCULUS OF PSZs DIMENSIONS” P. Di Mascio and G. Loprencipe del Department of Civil, Constructional and Environmental Engineering, Sapienza, Università di Roma, Rome, Italy hanno autorevolmente argomentato sulla materia (www.arpnjournals.com).

Con il programma SARA (Sapienza Airport Risk Analysis) sono stati analizzati e modelizzati il rischio terzi di numerosi scali italiani (tutti?) – “calculates the risk contours for any airport with up to four runways and it calculates the individual risk at all points of a mesh drawn around the runway”.

Gli scali italiani con pista singola sarebbero stati divisi in tre categorie, in relazione al numero di voli/anno:

 Airport category I: da 30.000-50.000 voli/anno;

 Airport category II: tra 50.000- 75.000 voli/anno;

 Airport category III: oltre 75.000 voli/anno.

Tali modelizzazioni e i conseguenti risultati, salvo per taluni scali e solo le mappe delle curve di isorischio conclusive, e, probabilmente sono stati sottoposti a tali analisi anche piste con voli intorno a 10mila voli/anno e superiori qualora localizzati in determinati centri storici, a ridosso di edificazioni e insediamenti specifici o in prossimità di reti autostradali e/o di fiumi, ma non si conoscono dati precisi.

L’analisi delle zone di rischio e Public Safety Zone (PSZ) si avvale di te sub-modelli secondo le prescrizioni dell’ICAO Airport Planning Manual :

􀁸 a probabilistic model of accidents;

􀁸 a probabilistic model of accidents dispersion around the airport;

􀁸 a model of accident consequences;

ma non si conoscono i criteri e le valutazioni del sistema italiano SARA (Sapienza Airport Risk Analysis) e quali ricadute realizzino nell’intorno dei singoli aeroporti. Quale è rischio individuale e quale è il rischio sociale-collettivo nelle tre categorie di aeroporti analizzati dal sistema SARA? Quali valutazioni ha espresso ENAC a riguardo? Ne condivide e sottoscrive le conclusioni? Anche per i masterplan al 2030-2044?

La differenziazione tra “Individual and Societal Risk” sarebbe fondamentale perché genera due concetti di tollerabilità del rischio. Quale è la situazione negli scali aerei del Belpaese.

Quando ENAC invita taluni “Comuni aeroportuali” a limitare l'incremento del carico antropico in zona di tutela A, di verificare l'insediamento solo di attività a basso affollamento, di analizzare all'interno delle volumetrie attualmente dismesse in tale zona di tutela indipendentemente dalla tipologia di attività precedentemente insediata, attività che dovranno comportare una permanenza discontinua di un numero limitato di persone, quale significato assume per i consiglieri comunali che devono responsabilizzarsi nell’adozione del piano di rischio da un lato e nell’autorizzare attività commerciali e/o sociali nell’intorno delle piste di volo? 5 Agosto 2017

Aeroporto Peretola, ENAC e il rischio terzi e il modello FAA

Quale la causa del rischio terzi sotto 50mila/voli anno? Perché riferirsi alla FAA? ENAC ha emanato uno specifico comunicato stampa (n.53/2017) per replicare a numerosi interventi pubblici – articoli di stampa, volantini, note varie – sull’impatto odierno e futuro, ovvero della attuale pista e quella delineata dal masterplan al 2030-2044. I termini del contesto operativo di Peretola in relazione all’impatto acustico, atmosferico e al Piano di Rischio (Art. 707 CdN) e al Rischio Terzi (Art. 715 del CdN) sono, evidentemente, all’attenzione non solo dei proponenti, ma soprattutto dei cittadini residenti sottostanti alle traiettorie di decollo e di atterraggio.

Aver focalizzato l’interesse sul Rischio Terzi rimanda a qualche peculiarità speciale per una pista con traffico aereo inferiore a 50mila/voli anno. Quale è questo? Ufficialmente non viene rivelato, anche se recenti sviluppi – a lungo trattati da Aerohabitat – hanno messo in risalto alcuni di questi aspetti.

Piano di Rischio, carico antropico e risoluzioni conseguenti al Piano di Rischio, vedi -http://www.aerohabitat.eu/news/dettaglio/archivio/2017/aprile/article/aeroporto-peretola-sul-piano-di-rischio-della-pista-di-2400-mt/ - e al Rischio terzi -

www.aerohabitat.eu/news/dettaglio/archivio/2017/marzo/article/aeroporto-peretola-dal-sorvolo-della-toscochimica-alla-posizione-del-nuoco-stadio/ -

www.aerohabitat.eu/news/dettaglio/archivio/2017/marzo/article/aeroporto-firenze-peretola-emerge-il-rischio-terzi-risk-assessment/ - rimandano all’elaborazione del Rischio Terzi affidato da ENAC al modello dell’Università La Sapienza.

Il documento “Stima del rischio terzi in seguito ad incidenti aerei in prossimità dell’aeroporto di Firenze Peretola di Giovanni Modugno, Dipartimento di Fisica e Astronomia e LENS, Università di Firenze e Lorenzo Domenichini, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Firenze” in 34 pagine ha argomentato nel dettaglio tutti gli aspetti salienti. Ecco uno stralcio “ Va notato che le aree di tutela di forma geometrica dei Piani di Rischio non sono basate su un approccio quantitativo al calcolo del rischio individuale, ma solo qualitativo [2]. Il rischio individuale può essere invece calcolato in modo quantitativo seguendo la metodologia definita dall’ENAC in relazione all’art. 715. Questa metodologia, sviluppata in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, è basata sui modelli anglo-irlandesi ed olandesi che permettono di calcolare le cosiddette curve di isorischio [2,3]. Le zone di tutela così definite hanno una forma non più geometrica, che segue le rotte degli aerei in atterraggio e in decollo e che dipende dal volume di traffico dell’aeroporto. Al momento dell’introduzione della norma, nel 2010, l’ENAC ha stabilito di effettuare il calcolo “soprattutto intorno ai grandi aeroporti e nei casi in cui l’aeroporto stesso sia inserito in contesti densamente urbanizzati... ... in ragione dei limiti di affidabilità del modello, sono stati individuati i criteri di selezione di tali aeroporti che fanno riferimento a: volume di traffico di 50000 movimenti/anno (attuale o previsto nel Piano di Sviluppo Aeroportuale); ubicazione in tessuti urbani sensibili e fortemente urbanizzati nelle vicinanze aeroportuali.” (Ref. 2, pag.2 e 9). In tutte le tipologie di aree di tutela, l’ENAC esclude la presenza dei cosiddetti “obiettivi vulnerabili e sensibili”, a causa dell’elevato numero di fatalità che si avrebbero in conseguenza di un incidente aereo: “Nelle aree ad alta tutela, interna ed intermedia ... va evitata la realizzazione di edificazioni assimilabili a scuole, ospedali, centri ad elevato affollamento, ecc. “”.

 

Maggiori informazioni sul modello di calcolo possono essere invece ricavate da una pubblicazione

scientifica congiunta dell’ENAC e di membri del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” [3]. La pubblicazione è del 2012. Si riportano in particolare

alcuni passaggi della pubblicazione, dai quali si evince la relazione tra il modello adottato dall’ENAC ed i

modelli irlandese e olandese:

“In 2005, in Italy, the Law to review the Aviation Code of navigation [6] introduces the concept of individual

risk assessment. The decree stipulates that ENAC identifies those airports that should be subject to risk

analysis. Sapienza - University of Rome has developed a computer program to assess the third party risk by

calculation model derived from the Irish [3] and Dutch [3, 7, 8] models, Probability Distribution Functions

(PDF) has been assumed from the first model, while the calculation of the Individual Risk (IR) is referred to

the Dutch model.

The model developed for the assessment of the Public Safety Zone (PSZ) around airports consists of three

sub-models, in line with the guidelines of ICAO Airport Planning Manual [9]:

• a probabilistic model of accidents;

• a probabilistic model of accidents dispersion around the airport;

• a model of accident consequences.

The first model defines the accident probability for each aircraft type and flight phases, starting from

available data-bases. Data set must be chosen and adapted to each airport under evaluation and is closely

related with the traffic mix. All accidents within airport fenced area should also be discarded. ICAO, FAA,

Airsafe, ANSV (Italian Agency of Flight Safety) database were analyzed. Depending on these data, it is

possible to evaluate the Probability Density Function (PDF) of an accident in every point of a specific area.”

Da questi passaggi si comprende quindi che per il calcolo della probabilità di localizzazione degli incidenti

intorno ad una pista di volo (il secondo componente nella struttura in Fig. 4.1) è stato assunto il modello

irlandese. Per il calcolo del rischio individuale (il terzo componente in Fig. 4.1) è invece stato adottato il

modello olandese.

Per quanto riguarda il primo componente, cioè la probabilità d’incidente per tipo di aeromobili e per fasi di

volo, non viene invece specificato il modello adottato. La tabella 1 riportata sotto presenta delle probabilità

relative di incidente per fase di volo che sono identiche a quelle dei modelli inglese ed irlandese. La

probabilità assoluta per tipologia di aeromobile non viene però fornita.”

La novità del comunicato stampa ENAC è che non si nomina il modello elaborato dall’università La Sapienza bensì il” modello statistico sviluppato dalla FAA (Federal Aviation Administration, Ente americano per la sicurezza del volo e del trasporto aereo) nell’ambito di uno specifico “Airport Cooperative Research Program” (ACRP) sul “Airport Safety Risk Management”.

 

Comunicato Stampa n. 53/2017

ENAC IN MERITO ALLA SICUREZZA OPERATIVA DELL’AEROPORTO DI FIRENZE OGGETTO DI ALCUNI RECENTI ARTICOLI DI STAMPA

 

Con riferimento ad alcuni articoli pubblicati negli ultimi giorni sulla stampa toscana e ad una lettera che l’ENAC ha ricevuto da parte del “Coordinamento dei comitati per la salute della Piana di Prato e Pistoia” – e a cui l’Ente ha dettagliatamente risposto in via ufficiale ieri, 28 luglio, l’ENAC precisa quanto segue in merito alla sicurezza infrastrutturale e operativa dell’Aeroporto di Firenze e al relativo Decreto VIA.

Le operazioni di volo presso lo scalo di Firenze Peretola sono ed erano aderenti al normale esercizio di un aeroporto certificato che opera nel pieno rispetto della normativa internazionale di settore, così come attestato dal mantenimento della certificazione da parte dell’ENAC.

Su tale aeroporto l’ENAC ha, peraltro, condotto uno studio di rischio, che solitamente viene applicato ai soli aeroporti con almeno 50.000 movimenti annui, a fronte, invece, dei 28.868 movimenti registrati dallo scalo fiorentino nel 2003 e dei 28.806 nel 2016, e una valutazione sulle sicurezza operativa per la pista di volo esistente, la 05/23.

Le valutazioni del rischio associato al verificarsi di eventi incidentali sono state condotte attraverso l’impiego del modello statistico sviluppato dalla FAA (Federal Aviation Administration, Ente americano per la sicurezza del volo e del trasporto aereo) nell’ambito di uno specifico “Airport Cooperative Research Program” (ACRP) sul “Airport Safety Risk Management”, grazie al quale si è verificata la sicurezza dell’attuale infrastruttura di volo.

La stima del rischio è stata eseguita in considerazione dell’influenza che le effettive caratteristiche della pista possono indurre sul livello di sicurezza standard delle operazioni; lo studio di sicurezza ha previsto un’analisi statistica dei dati sui movimenti giornalieri effettuati sullo scalo, tenendo in adeguata considerazione sia le caratteristiche della pista, sia le condizioni meteorologiche che si verificano durante l’anno, in modo da pervenire ad una specifica stima della probabilità di accadimento di incidenti.

Per l’Aeroporto di Firenze è stato elaborato un nuovo Piano di sviluppo fino al 2029 (per il quale la pronuncia di compatibilità ambientale non si è ancora conclusa) che prevede una nuova pista di volo pressoché parallela alla direttrice dell’autostrada Firenze - mare. Il nuovo Piano di sviluppo aeroportuale varia lo scenario aeroportuale, in particolare modificando l’orientamento della pista. 1 Agosto 2017

Aeroporto Linate, a Segrate il shopping center hub europeo

Dopo il mega “Orio Center” il nuovo progetto: stavolta sotto le rotte di decollo. Ma l’annuncio riguardante il centro commerciale Westfield Milan localizzato a Segrate, nell’area dell’ex dogana, prospetta un insediamento di 175mila metri quadrati: il maggiore del Belpaese e, probabilmente, in Europa, si colloca, tuttavia, nel contesto del “carico antropico” delle attività in prossimità e/o sottostanti alle rotte di decollo e di atterraggio dalle trafficate piste civili-commerciali italiane.

Linate con 9.636.221 passeggeri trasportati e il quarto aeroporto del Belpaese (Bergamo con 11.059.238 è al terzo posto), ma è il terzo per quello dei movimenti aerei : 97.828/anno (Bergamo Orio al Serio con 78.340 è al quinto posto). Le vicende associate agli insediamenti ad elevata presenza di persone nelle zone del Piano di Rischio Art. 707 CdN e del Rischio terzi Art. 715 CdN, ed il computo del “carico antropico” sono diventate una questione primaria per le concessioni “edilizie” compatibili. La verifica dei livelli di carico antropico dichiarato sia in fase di autorizzazione che di realizzazione delle opere. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1360 del 6 aprile 2016 la materia è diventata ineludibile.

Quali considerazioni sono scaturite a seguito della concessione rilasciata a Bolzano per il raddoppio del “Twenty”, nuova struttura commerciale con limiti di 500 persone/ora?

La Stilo Immobiliare Finanziaria e la Westfield Group, leader mondiale nello sviluppo e gestione di importanti centri commerciali a livello internazionale, hanno presentato il mese di Giugno il Westfield Milan. Si parla di una struttura gigante, uno spazio pubblico polifunzionale, un polo di attrazione esclusivo per relax, per acquisti, per svago e tantissimo altro e disponibile/fruibile per milioni di visitatori/anno. In aggiunta allo staff impiegato nell’arco giornaliero. Il cosiddetto ”Shopping Mall” polarizzerà anche migliaia di famiglie residenti nel circondario e verrà aperta nel 2019, creando, in aggiunta, anche migliaia di posti di lavoro.

Il progetto, pur insediato nel Comune di Segrate, coinvolge anche Palazzo Marino e la Regione Lombardia.

L’accordo iniziale sarebbe stato sottoscritto già nel 2009 da Palazzo Lombardia, Segrate e Westfield.

Coinvolto il Comune di Milano – per la mobilità stradale, viaria, ferroviaria , metro - e Ministero dello Sviluppo Economico, ma quale è la posizione di ENAC? Quali approfondimenti e analisi sono già stati valutati? Sono compatibili con gli Art. 707 e 715 del CdN e i livelli compatibili con il “carico antropico” che, nella totalità degli scali aerei del Belpaese è diventato una traguardo imperativo per autorizzare la coesistenza tra determinati livelli di attività aerea e nuove “edificazioni”?

Il regolamento Enac (capitolo 9, paragrafo 6.6) articola le zone di tutela in quattro fasce, fornendo i seguenti indirizzi in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio:

- Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone.

- Zona di tutela B: possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.

- Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.

- Zona di tutela D: in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc...

Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati:

- insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc... ;

- costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;

- attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale. 22 Luglio 2017

Aeroporto Bergamo, Orio Center e il Piano di Rischio e il Rischio Terzi

L’avvio relativo alla redazione del piano di rischio Aeroportuale è del 16/08/2016! Quali saranno gli esiti? Chi dovrà e con quali modalità sarà, comunque, calcolato il “carico antropico”? Oriocenter, l’area e gli spazi storici e quelli da poco inaugurati accolgono ogni giorno migliaia di visitatori e utenti, da sommare alla presenza del personale che lavora.

Il nuovo – riportano i media – sarebbe di “centocinquemila metri quadrati, 280 insegne, 50 tra bar e ristoranti con 1.500 posti a sedere, ottomila posti auto, un cinema da 14 sale di cui una con schermo Imax più grande d’Europa”.

Ma a che punto siamo con il Piano di Rischio e il Rischio Terzi, ovvero in relazione all’Art. 707 e 715 del CdN?

Dopo le sentenze del TAR Lazio nn. 5696/15, 5500/15 e 5515/15' che aveva abrogato l'Emendamento 7 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti relativo alla nuova configurazione delle fasce di tutela, zone laterali c e D. Dopo l’appello al Consiglio di Stato e la sentenza n. 1360 del 0610412016 ricorsi riuniti RG nn. 5965 e 6199/2015 è stata ristabilita la fascia laterali di sicurezza a 1000 metri.

Una nota del il Comune di Azzano San Paolo “DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 148 Del 20-07-16 aiuta a ricostruire l’iter che aveva “approvato il Piano di Governo - del Territorio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23.02.2010; - con deliberazione n. 47 del 20.10.2011 l’ENAC ho provveduto a redigere un aggiornamento del proprio “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” dove in riferimento al punto 6 (Piano di Rischio) - Capitolo 9 sono state introdotte delle modifiche con l’emendamento n. 7 del 20 ottobre 2011; - l’Amministrazione C.le di Azzano San Paolo con deliberazione di Giunta Comunale n. 319 del 28.12.2011, definiva di costituirsi in giudizio avverso ai contenuti della Regolamentazione Tecnica dell’Aviazione Civile – Piano di Rischio, riconoscendo la necessità di garantire la sicurezza dei cittadini, ma ritenendo nel contempo opportuno tutelare le scelte urbanistiche già attuate e individuate all’interno della propria strumentazione urbanistica e dalla quale

sono già scaturiti impegni, atti autorizzativi, ecc;

Vista e richiamata la Sentenza TAR Lazio N. 05500/2015 REG.PROV.COLL. – N. 00846/2012 REG.RIC. con cui veniva accolto il ricorso presentato dal Comune di Azzano San Paolo annullando la deliberazione dell’ENAC n. 47 del 20 ottobre 2011 e

l’emendamento al Regolamento con la stessa approvato;

Dato atto che in conseguenza della citata sentenza:

- ENAC presentava a sua volta ricorso in appello presso il Consiglio di Stato alla sentenza TAR Lazio – Roma – Sezione III Ter n. 05500/2015

- l’Amministrazione C.le di Azzano San Paolo si è costituita avverso al ricorso di cui al precedente punto con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 05.08.2015;

DELIBERA DI GIUNTA n. 148 del 20-07-2016 - Pag. 3 - COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO

Vista e richiamata la sentenza del Consiglio di Stato in data 06.04.2016 che in sede giurisdizionale (sez. IV) nel merito del ricorso N. 6374/2015 REG.RIC. presentato da ENAC ha accolto lo stesso respingendo il ricorso di primo grado (TAR Lazio) nel merito della sentenza N. 05500/2015 REG.PROV.COLL. – N. 00846/2012 REG.RIC.

Dato atto che:

l’ufficio tecnico comunale ha avviato in data 29.07.2013 - prot. 10477 una proposta finalizzata all’individuazione del tecnico per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano di Rischio Aeroportuale si era in attesa della sentenza del TAR Lazio;

- alla luce della sentenza emessa dal Consiglio di Stata diviene ora necessario tradurre nella disciplina urbanistica le definizioni del Piano di Rischio Aeroportuale in ottemperanza ai contenuti del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti;

- l’Amministrazione C.le ha approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 09.06.2016 il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 inserendo solo da tale annualità le risorse necessarie alla redazione di documenti inerenti la Pianificazione Urbanistica Comunale - (Cap. 2361);

Ritenuto pertanto:

- di dare formale avvio al procedimento di “Redazione del Piano di Rischio Aeroportuale in attuazione dei contenuti del regolamento per la costruzione degli aeroporti – Adeguamento alle misure di tutela per la valutazione del rischio verso terzi ed alla correlata variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio per gli ambiti interessati unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di riferimento”

- di procedere alla pubblicizzazione dell’avvio del procedimento tramite avviso pubblico da pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Azzano San Paolo

Visto l’allegato avviso di avvio del procedimento;

Visto il parere del responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma 1, e all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA DI GIUNTA n. 148 del 20-07-2016 - Pag. 4 - COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO

Visto il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all’art. 8 del vigente Regolamento dei Controlli Interni;

Visto lo Statuto comunale; Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di prendere atto ed approvare i contenuti in premessa;

Di approvare l’allegato avviso di avvio del procedimento inerente la “Redazione del Piano di Rischio Aeroportuale in attuazione dei contenuti del regolamento per la costruzione degli aeroporti – Adeguamento alle misure di tutela per la valutazione del rischio verso terzi ed alla correlata variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio per gli ambiti interessati unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di riferimento”. 19 Luglio 2017

Aeroporti, Piano di Rischio: Art. 707 e Art. 715 e carico antropico

Sulle attività incompatibili a causa della potenziale amplificazione del rischio. Quali sono le piste e quali Comuni aeroportuali hanno individuato e circoscritto tali attività? Innanzi tutto, tuttavia, occorrerebbe interrogarsi su quanti aeroporti del Belpaese, da quelli hub, alla circa quarantina elencati nel Piano Nazionale Aeroporti abbiamo adottato il Piano di Rischio. Meglio quali siano o sono i Comuni aeroportuali che sono in regola con la normativa ENAC a riguardo. E, qualora alcuni non sono/siano in regola se ENAC li ha/abbia adeguatamente allertati in tal senso. Non è solo un obbligo di legge, infatti, perché rimanda alle tutele della comunità insediata in quelle aree.

E’ con il D.Lgs 9 maggio 2005, n. 96 e relative disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs 15 marzo 2006, n.151, ha operato la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione (di seguito denominato Codice) ed, in particolare, del Capo III Vincoli della proprietà privata; la revisione del predetto Capo impone servitù e limitazioni sulle aree limitrofe agli aeroporti, prospettando nuovi vincoli, non più legati alla configurazione del sedime aeroportuale, ma connessi maggiormente alla tipologia ed alle caratteristiche delle operazioni di volo che hanno luogo sull'aeroporto considerato; ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 707 del Codice, i Comuni territorialmente competenti debbono adottare appositi Piani di Rischio aeroportuali (di seguito PRA), soggetti al parere di Enac, che andranno poi recepiti negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni al fine di disciplinare, nelle direzioni di decollo e atterraggio dell'aeroporto, le opere e le attività compatibili con il rischio derivante dalla navigazione aerea; i contenuti e le caratteristiche del PRA sono indicati nel Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, edizione 2 emendamento 9 del 23/10/2014, (di seguito Regolamento aeroporti) e nella Circolare APT-33 del 30/08/2010, emessi dall'Ente Nazionale Aviazione Civile – ENAC.

Come è ben noto, inoltre, il Codice all'art. 715 dispone, che, al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, Enac individui gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione di impatto del rischio (Piano di risk assesment), e di tali valutazioni i Comuni dovranno tener conto nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio; il Consiglio di Amministrazione di ENAC, con propria deliberazione n. 2/210 in data 19 gennaio 2010, ha approvato il Documento che definisce la policy di attuazione delle misure di tutela del territorio interessato dalla valutazione di rischio effettuata dall'ENAC in linea con le previsioni normative contenute nell'art. 715 del Codice.

L’analisi del territorio e la predisposizione delle conseguenti misure da sottoporre a tutela nelle direzioni di decollo e atterraggio in relazione alla distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici sono associate alla pista, al sedime, alle caratteristiche dell’infrastruttura aeroportuale e alla localizzazione del Terminal, agli spazi di sicurezza laterali e di fine pista, alla presenza edifici (serbatori carburante) di attività a rischio (allevamenti di pesci) e insediamenti industriali/commerciali, in genere di attività o edifici anche palesemente incompatibili (centri ad elevata concentrazione, quali scuole, ospedali, centri congressuali), determina l’identificazione del cosiddetto “carico antropico” conseguente.

Ecco quindi il punto chiave come analizzare e verificare tale parametro al fine di realizzare:

a) il contenimento del carico antropico;

b) l'individuazione delle attività incompatibili a causa della potenziale amplificazione del rischio?

L’ENAC ha sicuramente un quadro completo ed esaustivo della situazione in ogni singolo aeroporto del Belpaese. Dagli scali maggiori alle singole aviosuperfici localizzato in ogni dove. Nella prossimità dei centri storici della città più antiche alle remore aree esterne della provincia italiana. A che punto siamo?

Come passeggeri e come cittadini (ma anche come equipaggi di volo) dobbiamo rassicuraci e rallegrarsi o preoccuparci? 10 Luglio 2017

Aeroporto Gorizia con voli aerotaxi? Improbabile senza l’Art. 707 del CdN

Quali prospettive nello scalo Isontino? Al Duca d'Aosta da fare c’è ancora molto e non solo nella ristrutturazione degli edifici aeroportuali storici, dalla palazzina all’ingresso, all’hangar e il progetto di attrezzare le piste di Merna per velivoli fino a nove posti - come riferito da alcuni media locali - abbisogna innanzi tutto del Piano di Rischio, Art. 707 del Codice di Navigazione.

A che punto siamo? I due Comuni, quello di Gorizia e quello di Savogna d’Isonzo hanno espletato tali operazioni? Sono in corso d’opera e manca solo la delibera conclusiva o l’iniziativa legislativa per l’ottenimento, nelle direzioni di atterraggio e decollo, di piani finalizzati alla tutela del territorio limitrofo agli aeroporti dal rischio generato dall’attività di volo, attraverso la limitazione del carico antropico e l’individuazione di attività non compatibili?

Il “Piani di Rischio aeroportuale – PRA”, inquadra, infatti, strumenti urbanistici per la tutela del territorio dal rischio derivante dall’attività aeronautica. E‘ dal 2005 che Comuni non possono autorizzare che opere consentite. Le attività ubicate lungo le direzioni di decollo e atterraggio, devono, inoltre, essere sottoposte ai cosiddetti vincoli di “carico antropico”.

Non è solo, quindi, la presenza di eventuali ostacoli o pericoli per la sicurezza della navigazione aerea ma la popolazione che vive (per lavoro in aggiunta agli utenti e ai residenti).

L’identificazione e la limitazione della presenza umana deve essere associata alle attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione delle conseguenze d’incidenti (D.Lgs. 151/2016 e s.m.i. art. 707).

Quante edificazioni sono state “autorizzate” dai Comuni aeroportuali dopo l’avvento del PRA nel 2005?

Tra di queste, probabilmente, anche lo stabilimento della Pipistrel. Le tre piste storiche del Merna hanno altre “interferenze” con altri edifici commerciali e industriali?

Prima di progettare qualsivoglia investimento operativo sullo scalo goriziano, tra di queste lo stesso progetto di collegare con velivoli aerotaxi l’Isontino con il resto dell’Europa, si impone di chiarire lo status della bonifica degli ordigni residui della prima e seconda guerra mondiali e la verifica delle compatibilità della storica e gloriosa infrastruttura aeroportuale con le normative ENAC emanate nei trascorsi 10-15 anni. 7 Luglio 2017

Aeroporti e Centri Commerciali e Rischio Terzi

Quelli in prossimità delle piste di volo a Nord al Centro e al Sud del Belpaese! Quanti scali aerei hanno Centri Commerciali in una delle zone A, B, C e/o D? Speriamo nessuno, anche se l’ipotesi non sembrerebbe realistica. La normativa ENAC sul Piano di Rischio è stata inizialmente varata nel 2005 e solo nel 2011 è stata completata. L’urbanizzazione del circondario aeroportuale precedente a tali date, inevitabilmente, non era stata assoggettata a particolari, specifiche restrizioni a tutela dell’attività aerea e/o delle edificazioni insediate nell’immediato delle piste di volo.

Nei dibattiti post 2005-2011 nei consigli comunali nei quali ci si confronta o sulle delibere del Piano di Rischio aeroportuale o, diversamente, quanto è in discussione il varo di un nuovo progetto di insediamento per un mega impianto nel quale negozi, supermercati, cinema e tanto altro dovranno ospitare innanzi tutto i dipendenti occupati ma anche i tantissimi clienti.

Spesso tali grandi magazzini e/o supermercati e mega strutture commerciali sono stati autorizzati ben prima del varo del Piano di Rischio art 707 del CdN e, perciò, in deroga continuano la loro attività: comunque siano localizzati. Probabilmente la continuità commerciale di tali “megastrutture” dovrebbero essere sottoposte al Risk Assessment - Rischio Terzi art 715 dello stesso CdN.

Talvolta è lo stesso potenziamento dei volumi di traffico, dei voli e/o movimenti aerei a innescare verifiche e ri-considerazioni riguardanti il Piano di Rischio e/o il Rischio Terzi. Talvolta la problematica, specularmente, si manifesta di fronte ad una estensione della lunghezza di pista dell’aeroporto: per assicurare le operazioni di volo con aeromobili più pesanti e/o per aggiungere spazi di sicurezza di pista quale la RESA, l’EMAS e altro.

Ma non basta, occorrerebbe aggiungere anche le piste delle aerobasi militari italiane a NATO.

Ecco quindi che un censimento dei cosiddetti “centri-hub commerciali” esistenti – perché storici e/o in deroga - e di quelli in corso d’opera, ovvero sottoposti al dibattito dei Comuni aeroportuali interessati e/o in relazione alle discussioni sull’adozione del Piano di Rischio dovrebbe, inevitabilmente, dovrebbe essere avviato e completato. A chi spetta tale compito? 3 Luglio 2017

Aeroporto Peretola e la nuova pista e una Conferenza senza giornalisti

La questione è impellente e strategica per la sicurezza del territorio e della Comunità del circondario.

Ecco perché il nuovo aeroporto, nuovo Mercafir e nuovo stadio non si possono costruire

27 Giugno 2017, una nota di Gianfranco Ciulli

Il puzzle autorizzativo per questo quadrante di territorio è una cosa unica ed aberrante, i famelici appetiti coinvolti, la volontà di voler metterci tutto offusca la mente di chi dovrebbe controllare, tanto che si arriva a ”Garantire” (solo verbalmente) progetti senza valutare che questi ultimi, impediscono di autorizzarne altri limitrofi, ai quali si vorrebbe tuttavia dare attuazione, ovvero il classico “cane che si morde la coda”!

Perciò Mercoledì 21 Giugno avevamo indetto una Conferenza Stampa per informare sullo stato dell’arte circa i 3 progetti della città di Firenze, Nuovo Aeroporto, Nuovo Mercafir, Nuovo Stadio e Cittadella, purtroppo abbiamo dovuto prendere atto che solo una testata si è presentata, le altre e ci riferiamo a quelle di importanza Regionale, non hanno ritenuto così importante la questione, …oppure avevano il timore di ascoltare la parola “requiem” su queste infrastrutture, e di doverlo poi comunicare ai propri lettori.

Nonostante i media siano sempre ossessivamente alla ricerca della notizia, salvo poi decidere discrezionalmente quale possa essere il comunicato importante da far passare, se quello dei cittadini che puntualmente mettono in piazza con dovizia di particolari tesi corredate da atti, oppure quello di soggetti politici che danno per buoni progetti senza le necessarie autorizzazioni e di cui il giornalista non vuole e/o gli viene imposto di non approfondire. Allora ci domandiamo se questa è stampa libera, oppure stampa che per interesse cerca di veicolare in questo caso l’ignaro lettore verso tesi prive di fondamento e sostanza.

E qui ci viene in aiuto un personaggio che molti di noi non condividono come modi e pensiero, ma che qualche volta NON ha paura di dire la sua verità cosi che ognuno possa valutare senza condizionamenti.

www.liberoquotidiano.it/news/editoriali/12417328/attentato-alla-liberta-d-opinione–zittita-radio-maria-.html

Ed allora ci domandiamo “NON era una Notizia” informare i propri lettori che per il Nuovo Aeroporto, il parere di VIA 2235 rimane invariato nonostante i 2 tentativi fatti da ENAC per averne una revisione meno pesante da parte della Commissione di VIA, che il Ministro, se e quando vorrà, dovrà allegare queste prescrizioni come parere tecnico al Decreto di VIA??

“Non era una Notizia” che tale parere dispone con le prescrizioni 3/4/46 che i Piani di Rischio ed Analisi Bird Strikes dovranno essere approvati da soggetto pubblico terzo, e che essendo ENAC il massimo esperto Italiano, di fatto l’approvazione non può che essere redatta dall’ICAO (aerodromes layout desk) e/o in subordine l’EASA, visto che pure l’Università di Firenze il 7 Novembre 2015 comunicava alla Commissione di VIA il “pericolo di catastrofe aerea” ??

“Non era una Notizia” che il Ministro Graziano Del Rio evitando una magra figura a livello internazionale, preso atto delle prescrizioni e delle innumerevoli documentazioni e denunce tecniche ricevute, in qualità di soggetto “Controllore di ENAC” come previsto dal DL 250/1997 dovrebbe imporre all’ ENAC il RITIRO del Masterplan e del procedimento VIA per il Nuovo Aeroporto di Firenze, come già avvenuto per il Masterplan di Treviso, evitando così inqualificabili ….bocciature internazionali?

“Non era una Notizia” il fatto che la Nuova Mercafir, prevista a Castello collide con i Piani di Rischio della pista attuale 05/23 (non ancora approvati) quindi “area commerciale” ad elevato affollamento (giornalmente 4000 persone) ricadente nelle zone di tutela B & C perciò in contrasto con quanto disposto dall’Art. 715 del Codice di Navigazione e delle Sentenze del Consiglio di Stato, e che nessuno in questa fase può “garantire” meno che meno il Sindaco Nardella il quale non ha atti ufficiali per poterlo asserire, e che non fornisce le documentazioni nonostante le richieste di accesso agli atti ??

“Non era una Notizia” che il Nuovo Stadio, collide con i Piani di Rischio della 12/30 quindi “area/sportivo commerciale” ad elevato affollamento ricadente nelle zone di tutela B & C & D perciò in contrasto con quanto disposto dall’Art. 715 del Codice di Navigazione e delle Sentenze del Consiglio di Stato. Da notare che in questo caso Nardella non ha neppure sottoposto ad approvazione il Piano di Rischio ed in base alle prescrizioni 3/4/46 dovrà obbligatoriamente sottoporre il Piano direttamente all’approvazione dell’ ICAO ??

Perché la stampa non chiede conto di queste presunte “garanzie” pretendendo di avere gli atti che permettono di fare tali asserzioni ??

Ma soprattutto “Non era una Notizia” che il Sindaco Nardella abbia preteso ed ottenuto una versione di una lettera da inviare al Ministro Galletti che praticamente non dice assolutamente nulla, mentre la precedente chiedeva il testo del Parere 2235, parere che si è tentato fino all’ultimo di tenere nascosto per cercare di renderlo meno pesante per ENAC . Non era una Notizia questa ??

Ovvero la prova provata secondo il nostro punto di vista, che a Nardella interessa più la tutela del privato rispetto alla Sicurezza della Cittadinanza, altrimenti quale motivazione potrebbe essere addotta per la revisione della prima lettera da spedire a Galletti,…..visto che tutti hanno il Parere 2235 a cominciare dalla Regione Toscana ?? Magari sarebbe anche il caso di chiedere copia a Nardella di questa prima lettera !!

Allora ci domandiamo se possa esistere una “censura” generalizzata dei grandi media regionali con l’obbligo di NON informare i propri lettori perché la politica oggi è in evidente difficoltà ?? Le denunce fatte sono cosi cogenti e precise che non c’è possibilità di replica ed allora meglio TACERE per non creare problemi ??

Eppure ricordiamo paginate intere sui media di soggetti politici importanti, imprenditoriali, di associazioni, di ordini professionali costituiti. Costoro non hanno più nulla da dire e/o controbattere ?? Oppure esiste un input per far abbassare i toni, non far circolare, non scrivere più, di “raffreddare” o meglio silenziare le tematiche nonostante soggetti politici di alto rango inizino a fare dei distinguo, ma anche questi concetti e posizioni “fatti passare inosservati” dalla stampa locale!! 30 Giugno 2017

Aeroporti e Rischio Terzi, una Interrogazione M5S “destrutturante”

Ancora una volta in primo piano il risk assessment di uno dei tanti scali affossato tra quartieri cittadini, centri urbani, centri commerciali, stadi di calcio e tanto altro. Quale riscontro ha il modello matematico utilizzato in Italia dopo l’attribuzione G.B. proposta dalla seguente interrogazione Parlamentare? Quale la replica del Ministro, e di ENAC? Occorrerà, probabilmente, rifare il rischio terzi in vigore conseguente all’Art. 715 del CdN? E anche le stesse analisi di masterplan, le VIA e le VAS dovranno essere aggiornate?

 

Camera dei deputati -5-11525 – Interrogazione a risposta in

Commissione presentata dall’on. Spessotto (M5S) del 7 giugno 2017

 

SPESSOTTO e DE LORENZIS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Per sapere – premesso che:

l'Università inglese di Loughborough ha elaborato, nel 2014, uno studio scientifico intitolato «A Review and Statistical Modelling of Accidental Aircraft Crashes within Great Britain» in cui vengono passati in rassegna i metodi attualmente utilizzati per ridurre il rischio legato alle attività aeronautiche (risk assessment), proponendo, ove possibile, delle revisioni o degli aggiornamenti dei metodi impiegati;

nelle analisi dei differenti modelli utilizzati, lo studio inglese esamina anche il metodo elaborato dall'Università La Sapienza e attualmente impiegato da Enac per la valutazione del rischio contro terzi;

oltre ad essere ritenuto obsoleto, il modello italiano viene fortemente criticato dall'Università inglese per aver escluso dall'analisi di valutazione alcune tipologie di costruttori di aerei e per non aver sufficientemente descritto il processo di normalizzazione;

lo studio contesta inoltre la sostenuta interconnessione tra la lunghezza della pista e le probabilità di un incidente: in particolare, si legge a pagina 57 dello studio che «non esiste alcuna performance dell'aeromobile, struttura della pista, sistema infrastrutturale o procedura operazionale in grado di giustificare tale manipolazione matematica delle leggi dell'ingegneria e della fisica»;

il decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, come modificato ed integrato dal successivo decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 ha introdotto l'articolo 715 (valutazione di rischio delle attività aeronautiche), le cui disposizioni prevedono che, al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'Enac individui gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione di impatto del rischio (Piano di risk assesment), e che di tali valutazioni i comuni debbano tener conto nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio;

in particolare, l'articolo 715 del codice della navigazione e la relativa policy di attuazione prevedono che l'Enac individui gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione del rischio conto terzi, fissando a tal fine il valore limite di 50 mila movimenti/anno e l'ubicazione in tessuti urbani sensibili e fortemente urbanizzati nelle vicinanze aeroportuali;

le recenti contrapposizioni riguardanti il «rischio per i terzi» relative allo scalo di Venezia-Tessera e Firenze, già oggetto di interrogazione parlamentare a prima firma Spessotto, e la comunicazione delle sole mappe delle curve di isorischio, con l'esclusione degli allegati riguardanti il database di parametri utilizzati nel modello di «rischio per i terzi» in questione, sembrerebbero evidenziare, a giudizio degli interroganti, una scarsa trasparenza nell'analisi e computo delle aree ricomprese all'interno delle curve di isorischio definite: «ad alta tutela»; «interna»; «intermedia» e «esterna»;

i comuni di sedime aeroportuale, e quelli prossimi interessati, sono tenuti a recepire i risultati del risk assessment adattando i propri strumenti di gestione e pianificazione del territorio, sulla base delle planimetrie redatte dall'Enac e trasmesse agli stessi, raffiguranti le curve di out-put da applicare per le misure di tutela;

talvolta gli stessi comuni ignorano la «consistenza» delle curve di isorischio nella loro zona così come il livello di tutela del rischio esistente, sia in relazione all'elaborazione di un masterplan attualizzato quanto nella formulazione della analisi concernenti la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica –:

se il Ministro interrogato sia al corrente del contenuto dello studio inglese di cui in premessa e se non reputi opportuno garantire la piena trasparenza dei piani di rischio contro terzi, con riferimento alle piste di volo interessate, fornendone un elenco completo e trasmettendo ai comuni coinvolti il report integrale;

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per provvedere all'aggiornamento del modello di valutazione e della normativa di riferimento in materia di elaborazione dei piani di rischio, alla luce delle criticità contenute nello stesso studio inglese di cui in premessa. 19 Giugno 2017

Aeroporto Capodichino miglior aeroporto europeo: cause e la realtà

Ma quali sono, invece, le compatibilità ambientali e la coesistenza con il territorio limitrofo. E’ stato designato come miglior aeroporto europeo nella categoria tra 5-10 milioni di passeggeri/anno. E’ un premio prestigioso per l‘aeroporto di Capodichino. L’incoronazione è avvenuta martedì 13 Giugno a Parigi: il trofeo è l’ACI Europe Award (ACI Europe – Associazione europea degli aeroporti con la seguente motivazione: ”Per il miglioramento della passenger experience e la valorizzazione dei beni artistici-culturali della Regione – un itinerario archeologico inaugurato il 1 marzo 2017, unico nel suo genere) per l’incentivo dato alla promozione e valorizzazione turistica del territorio.”

Nella giornata nella quale è stata divulgata – da www.airhelp.com la lista dei migliori aeroporti al mondo considerando la puntualità, la qualità dei servizi (valutata da SkytTrax) e la valutazione dei passeggeri.

L’elenco ha posizionato al primo posto lo scalo di Changi-Singapore e il primo aeroporto italiano è Milano Malpensa, alla 30esima posizione. L’analisi ha riguardato la puntualità (riardi superiori a 15 minuti, la pulizia e la valutazione dei passeggeri si basa sui commenti rilasciati online e sui social. I punteggi vanno da zero a dieci.

L'aeroporto Changi di Singapore con qualità dei servizi da 10, puntualità 8,8 e valutazione dei passeggeri 6,1 ha superato al secondo posto Monaco di Baviera (puntualità 8,2; valutazione dei passeggeri 4,8; qualità dei servizi 10), quindi Hong Kong, poi Copenhagen Kastrup Airport, Helsinki – Vantaa Airport, Cincinnati Northern Kentucky International, Barcellona El Prat, Madrid Barajas, Auckland International e al decimo l’aeroporto di Francoforte. Milano Malpensa 30esimo con qualità dei servizi 6; puntualità 8,4; valutazione dei passeggeri 7,4). Roma Fiumicino è invece al 38esimo posto (qualità dei servizi 6; puntualità 7,8: valutazione dei passeggeri 8,3).

L'aeroporto di Napoli Capodichino ha vinto perciò vinto il premio ACI Europe AWard (ACI Europe - Associazione europea degli aeroporti) come miglior aeroporto europeo nella sua categoria 5-10 milioni di passeggeri, ma, con gli altri scali del Belpaese e internazionale in quale posizione sarebbe qualificato per la mitigazione acustica, l’impatto atmosferico generato e il risk assessment?

Possibile che nessuno possa qualificare e certificare una “qualità dell’infrastruttura aeroportuale” insediata e il livello di rischio terzi per le popolazioni che vivono e/o transitano nel circondario delle piste di volo?

E’ una valutazione troppo difficile e complicata e, probabilmente, destinata ad essere rigettata e denunciata, con contenziosi insostenibili per gli estensori, in Magistratura dai soggetti esercenti? Perché allora non confrontare le misure adottate nei termini di reti di monitoraggio insediate e di Report periodici divulgati e/o di Piano di Rischio adottato con l’equivalente di carico antropico- insediato e il livello di Rischio terzi calcolato nei termini di curve di isorischio in relazione agli ospedali, alle università, ai centri commerciali sottoposti a tali analisi? Nel sopra citato scalo napoletano di Capodichino, ad esempio, in relazione al Piano di Rischio deliberato – contiamo che ciò sia avvenuto da tempo – dai Comuni di sedime aeroportuale coinvolti (Napoli, Casoria & c.) quali livelli di carico antropico sorvolano gli aeromobili che atterranno sulla pista 06 (lato Napoli) e quali sulla pista 24 (lato Casoria)? Sono indici compatibili con adeguati livelli di air safety da un lato e di esistenza quotidiano per i residenti, i cittadini in transito e lavoratori occupati nelle zone sorvolate nei 55.154 voli con 6.753.639 passeggeri registrati nel 2016? 16 Giugno 2017

Aeroporti e il Piano di Rischio e sui “numeri” del carico antropico

Le zone A, B, C e D e l’Art. 707 del CdN e gli amministratori Comunali. La prassi è nota, il Regolamento ENAC del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti e la circolare APT-33, rilasciata dall’ENAC in data 30.08.2010, per quanto concerne le edificazioni storiche propone: “fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che i Comuni articolano e dettagliano nei piani di rischio in coerenza con la propria regolamentazione urbanistico – edilizia”, ma le nuove e le storiche autorizzazioni dovrebbero essere sottoposte ai limiti di carico antropico relativi alle Zone A, B, C e D.

Ma quali sono questi limiti, questi numeri antropici per quanto concerne ad esempio l’eventuale presenza di lavoratori e di frequentatori/clienti di un centro commerciale? Devono essere rapportati alle fasce orarie dei voli nell’arco di una giornata? Ad esempio qualora il centro commerciale sia localizzato sotto le rotte e/o traiettorie di atterraggio e/o decollo nelle ore di maggior traffico: 27 voli ora.

L’indice di affollamento e/o presenza di persone perciò non solo di centri commerciali, ma anche insediamenti produttivi, di centri congressuali, scuole, università, ospedali, stadi di calcio e/o edificazioni sensibili che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale, quale deve essere? Come calcolare i limiti e determinare adeguate contromisure di controllo e verifica?

Quali iniziative e provvedimenti devono, quindi, essere intrapresi dagli amministratori dei Comuni intenzionati a tutelare gli spazi a rischio in prossimità di una pista di volo?

Le zone “da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti” nonché a stabilire “le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale”; la norma, inoltre, prescrive che gli Enti locali competenti sono tenuti ad esercitare le proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio adeguando i propri strumenti di pianificazione devono essere espletate.

L’incolumità pubblica deve essere salvaguardata rendendo compatibili l’attività aerea con quella sociale terrestre inquadrando le percentuali di massima volumetria destinabile a terziario in relazione a indici di antropico massimo ammissibile (ad esempio 0,03 persone mq, con permanenza continuata di persone non superiore a 4 ore giornaliere?). L’adozione del Piano di Rischio con adeguato perimetro e estensione delle zone di tutela sulla base della configurazione del territorio assume un significato che dovrebbe essere standardizzato in relazione alla tipologia di aeroporto e di volumi e caratteristiche del traffico aereo, civile/commerciale e/o di aviazione generale. L’esposizione al rischio avio e potenzialità del rischio da un lato e salvaguardia della tutela del volo, deve assumere un interesse pubblico generale.

Le attività compatibili in termini di edificazioni e opere consentite, di indici di affollamento e limiti carico antropico residente e lavorativo e turistico e sociale dovrebbero essere autorizzate preliminarmente definite. A quando una normativa specifica? 10 Giugno 2017

Aeroporto Gorizia e la Pipistrel: una coesistenza problematica

Dopo 5 anni lo stabilimento è stato inaugurato: ma è a norma di legge? Nella giornata del 25 maggio 2017 i media locali hanno focalizzato l’evento: a cinque anni e due mesi dalla posa della prima pietra lo stabilimento aeronautico Pipistrel di Gorizia sarebbe una realtà operativa. Con la , la presentazione di un velivolo “Pipistrel-Panthera” all’aeroporto Duca d’Aosta, ultraleggero che ha fatto il primo volo il 4 aprile 2013 , presso l’aeroporto di Cerklje ob Krki, Brezovica, Slovenia. Dopo quattro anni di progettazione il Panthera – ultraleggero che trasporta 4 persone per 1800 km, volando a 200 nodi (370 kmh), consumando solamente 38 litri/ora, in materiali compositi e carrello retrattile in titanio e paracadute balistico – aveva finalmente superato tutti i test. A quando quindi la prima consegna? I tempi di progetto, design e costruzione e la cadenza dei voli prova per centinaia di ore di volo con i test europei da superare e già un ordinativo di un centinaio di esemplari dall’Australia comportano piste di volo per decolli ed atterraggi.

Il punto iniziale è tuttavia questo.

La produzione e la sperimentazione del Panthera è stata programmata all’aeroporto Duca D’Aosta di Gorizia nello stabilimento appena inaugurato nel Comune di Savogna d’Isonzo? L’attività di volo sarà svolta nelle limitrofe piste in erba?

L’interrogativo si aggiunge innanzi tutto ad un secondo aspetto: per quale ragione il il progetto riguardante la nuova costruzione di uno stabilimento per la produzione di aeromobili presso l’aeroporto di Gorizia “Duca d’Aosta”, in Comune di Savogna d’Isonzo di Pipistrel Lsa S.r.l. di Gorizia - non è stato assoggettato alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Un ulteriore dubbio sulle prospettive del futuro dello stabilimento della Pipistrel e dell’attività di volo sulle piste del Duca D’Aosta è rappresentato dalla coesistenza dell’infrastruttura di volo con l’attività produttiva pianificata nella fase di costruzione e test sperimentali per ogni singolo velivolo-ultraleggero in fase di certificazione.

Il Comune di Savogna d’Isonzo sede dell’edificio costruito cinque anni addietro ha, forse, deliberato l’autorizzazione in seguito alla redazione del Piano di Rischio come disposto dall’Art. 707 del Codice di Navigazione? Lo stesso Comune di Gorizia – altro Comune di sedime aeroportuale - ha, a suo tempo, predisposto il Piano di Rischio: una regolamentazione ENAC (D.Lgs. 96/2005 e D.Lgs 151/2006) completata e integrata solo nel 2011 con l’allargamento a 1000 metri degli spazi laterali di vincolo. Una normativa che, comunque, avrebbe identificato le costruzioni-edificazioni storicamente esistenti nell’intorno delle piste di volo – una localizzazione in deroga alla normativa ENAC – anche quando la loro posizione contraddice la stessa Regolamentazione. Aerohabitat ha inquadrato la questione in altre news e ripropone un breve stralcio:

“Lo scalo Isontino, tuttavia, a fronte di questa realtà aveva ottenuto una prima riapertura martedì 18 novembre 2014 l’Aeroporto Amedeo Duca D’Aosta di Gorizia, dopo la chiusura per problematiche associate alla sicurezza (safety e/o security?). Nel recente periodo il gestore aeroportuale avrebbe ottenuto dall’ENAC una concessione ventennale. L’agibilità delle piste dovrebbe quindi essere stata sancita da uno specifico NOTAM e le problematiche associate alla localizzazione dell’ex palazzina comando all’interno del sedime aeroportuale come l’analisi e le verifiche degli i standard aeronautici, dei vincoli di legge (art. 707, 715) del Codice di navigazione, perciò delle tutele del Piano di Rischio per incidente aereo relativa alla pista 04/22, alla 09/27 e di quella per alianti, dovrebbero essere state risolte.

Anche la stessa ubicazione dello stabilimento della Pipistrel, la sua attività e le stime sull’indice di affollamento dell’edificio durante l’orario di lavoro, probabilmente, sono state analizzate e verificate.

Allo stesso modo i due Comuni di sedime “aeroportuali” dovrebbero aver deliberato, in relazione all’Art.707 del CdN, sugli insediamenti storici (artigianali-industriali), pre-esistenti, all’adozione del Piano di Rischio.” 27 Maggio 2017

Regione FVG, le piste di volo e il Piano di Rischio: tutele negate e cittadini di serie A e B

Un elenco delle piste storiche, di quelle militari (escluse) e le ricadute su nuovi progetti. Ma chi tutela i cittadini residenti intorno alle piste se le norme e i regolamenti non trovano applicazione? Perché, inoltre, la popolazione dell’intorno alle piste militari, non sono adeguatamente assistiti dalla legge? Cittadini di serie A e di serie B. E’ una realtà che, comunque, coinvolge tutte le Regioni del Belpaese.

Aviosuperfici, campi di volo, aerobasi, aeroporti e le tutele del territorio, dell’ambiente e dei cittadini, residenti e in transito, è uno scenario, una realtà che anche nella regione FVG è diversificata e, non del tutto, rispettosa delle normative e delle regolamentazioni esistenti.

Quanti sono i Comuni di sedime aeroportuale del FVG che hanno incorporato nel Piano Regolare le disposizioni previste dallo specifico Regolamento ENAC? Quello di Ronchi dei Legionari e comuni attigui lo hanno fatto, anche se hanno in corso (o dovrebbero!) le verifiche di compatibilità con il Polo Intermodale e quello di Pasian di Prato relativamente alla pista di Campoformido.

Ma per poterlo sapere occorrerebbe, innanzitutto, conoscere la loro esistenza e il loro numero e le loro dimensioni e le loro prospettive operative e/o progettuali.

Ma quante sono? Proviamo ad elencarle. Oltre ai 3000x45 metri di Ronchi dei Legionari tra le piste civili-aviazione generale-sportive-ultraleggeri ci sono le tre piste di Gorizia Duca d’Aosta (04-22 890x60 metri, 09-27 1100x60 metri, 04-22 alianti 700xi80 metri), quella di Campoformido (04-22 di 730x40 metri), quella di Rivoli di Osoppo (in corso di allungamento), di Premariacco San Mauro Fly&Joy 09-27 700 metri, di Cordovado (07-25 240x24 metri), di Cividale del Friuli (18x36 450x30 metri), di Bertiolo (al Ranch 14-32 240x25 metri), Povoletto (18-36 290x23 metri), Enemonzo (07-25 530x30 metri, Manzano (i Grifoni), Latisana (Fraforeano), Trivignano, Piancada 15-33 850 metri (Palazzolo dello Stella).

Ma ci sono anche, Mossa, Campo Volo Isonzo 500 mt, Casarsa Aeroporto Militare 06/24 640 mt, Aerocampo La Comina PN, 1100/1200 mt, Pasiano – Pordenone Campo Volo Pasiano 18/36 340 mt,, Aviosuperficie Pravisdomini 15/33 600 mt, Sequals Pordenone Agriturismo Sasso d'Oro 16/34 - 320 mt, Sesto Reghena – Pordenone Pajaro Loco 15/33 - 300 mt, Trieste Sgonico-Aerocampo Prosecco 13/31 400 mt, Cercivento – Udine- Volo libero Carnia 04/22 340 mt, Udine, Codroipo Al Casale volo Friuli 09/27 550 mt, Udine Enemonzo Zampieri 09/27 550 mt, Udine Flysyntesis Mortegliano 10/28 700 mt, Udine Mortegliano Chiasellis 16/34 340 metri, Udine Pavia SG Fly Evolution S.r.l 15/33 400 mt, Udine Povoletto Campo Volo Always 17/35 310 mt, Udine, Nogaredo - S. Vito al Torre 16/34 270 mt e, infine, Trivignano Aviosuperficie Ultralight 09/27 600 metri.

A queste occorre aggiungere le due aerobasi militari di Rivolto con pista 06-24 di 2576x30 metri (AMI) e di Aviano con 05-23 2590x45 metri (USAF) e quelle operazioni di volo, incredibilmente, ancora non sottoposte a misure di tutela dell’ambiente, del territorio e dei cittadini: senza perciò i vincoli relativi al cosiddetto Piano di Rischio per incidente aereo.

Sono sedimi di volo esistenti da tempo, ben prima che ENAC adottasse il Regolamento per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture aeroportuali in genere relativamente, ad esempio, ai Piani di Rischio e alla loro “Applicabilità”:

“La regolamentazione relativa ai piani di rischio si applica, come previsto dall’art. 707 del Codice della Navigazione, a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile. Le limitazioni derivanti dall’attuazione dei piani di rischio, adottati in base al presente paragrafo, si applicano alle nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante l’aeroporto. Il piano di rischio definisce le aree da sottoporre a tutela, la cui estensione nelle direzioni di decollo ed atterraggio non è preventivamente fissata dal citato art. 707 in ragione del tipo di aeroporto. Il piano di rischio consente quindi di individuare le aree non soggette a vincolo e fornisce elementi per l’ottimale gestione della situazione in essere in quelle sottoposte a tutela.

Le previsioni del seguente paragrafo sono riferibili ai Comuni e pertanto non trovano attuazione nell’ambito del sedime aeroportuale che, come noto, è regolato dai Master Plan approvati dall’ENAC”.

Le piste interessate (asfalto e/o erba) nelle quali devono essere individuate e definite le zone di tutela.

Le piste sono classificate di codice 1 se hanno una lunghezza inferiore a 800 m, di codice 2 se tra 800 e 1.200 metri, codice 3 tra 1.200 e 2.400 metri e codice 4 quando superiore a 2.400 metri. Una ulteriore identificazione riguarda e gli aeroporti sono privati, di pubblico interesse, militari e altro….?? (vedi Parte seconda del Codice della Navigazione Aerea).

L’esposizione al rischio aeronautico è connessa alla tipologia delle operazioni di volo nonché alla tipologia di aeromobili che possono operare sull’aeroporto ed è pertanto riferibile alle caratteristiche tecniche-operative della pista di volo; essa è anche correlata alla tipologia del traffico aeroportuale. In relazione alla distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici, le diverse zone di tutela sono individuate in settori omogenei, riguardanti, tutte le piste: da quelle inferiori a 800 metri a quelle con lunghezze di pista superiore a 2400 metri:

-piste di volo di codice 1 e piste di volo di codice 2:

- piste di volo di codice 3 e piste di volo di codice 4. 13 Maggio 2017

Aeroporto Venezia, anche il nuovo stadio lagunare presso la pista

Dopo la conquista della B, arriverà anche la serie A. Con la prima promozione in Serie B in tasca il progetto del nuovo stadio di calcio del Venezia ha ancora maggior impulso. Il sindaco della città lagunare, Luigi Brugaro è stato perentorio: “Sono 63 anni che si discute, ora bisogna fare un nuovo stadio per Venezia”. Si d’accordo, ma perché a ridosso della pista (piste?) dell’aeroporto di Venezia-Tessera?

La struttura – impianto sarà insediata – almeno secondo il progetto in itinere - nei pressi dell'aeroporto Marco Polo e vicino la tangenziale, sui terreni di proprietà dell'Immobiliare Casinò. Lo stadio avrebbe una capacità di 22-25 mila posti e – come avviene con queste iniziative “sportive” – sarebbe agglomerato in una vasta area commerciale e, anche, da un sistema alberghiero. Una cittadella dello Sport.

Il progetto complessivo dovrebbe essere delineato nei dettagli e illustrato in una conferenza stampa nel prossimo mese di giugno 2017. La convinzione dei promotori dell’iniziativa è di averne la disponibilità per la stagione calcistica 2019-2020.

Tutto bene quindi, salvo la solita storia di una infrastruttura ad elevato affollamento e concentrazione di tifosi, clienti di centri commerciali, negozi, ristoranti e albergo in una zona-area attigua alle piste di volo e, perciò da sottoporre alle verifiche del Piano di Rischio per incidente aereo e del corrispondente Rischio Terzi-Risk assessment.

Sarà solo burocrazia e pratiche assimilabili o il progetto del nuovo stadio , che il Presidente del Venezia vorrebbe simile alla Red Bull Arena di New York che ospita le gare interne dei New York Red Bulls della massima serie americana, in second’ordine come lo Juventus Stadium,

Recentemente nel corso di un incontro pubblico Luigi Brugnaro – sindaco della città - nell'Ateneo Veneto a Venezia, all'incontro pubblico “Uno stadio per Venezia. Idee e prospettive”, ha sostenuto "Sono 63 anni che si discute dello stadio di Venezia. Ora è il momento di smettere di parlare e iniziare a fare concretamente. Ma bisogna crederci. Dobbiamo credere davvero nella realizzazione del nuovo stadio, che insieme ad altri progetti strategici come quello su Porto Marghera contribuirà al rilancio di Venezia, ma soprattutto dobbiamo credere in questa città, che merita di più".

Ma ecco che emerge la solita questione, perché un progetto condivisibile dalla popolazione dei tifosi e appassionati dovrebbe essere localizzato in una delle zone del Piano di Rischio se non sottostante alle traiettorie di decollo e di atterraggio? ENAC, intanto, cosa ne dice? 9 Maggio 2017

Cargo in atterraggio tocca una ala sull’asfalto, fuoripista lateralmente

Ancora un incidente in prossimità della pista. Uno scenario tra il Piano di Rischio per incidente aereo e rischio terzi-risk assessment. L’aeromobile Shorts 330 cargo UPS volo 2Q-1260 ha finito la sua corsa tra gli alberi, lateralmente, sulla sinistra della pista 05 di Charleston-Yeager, aeroporto del West Virginia negli USA. Il bimotore turboelica immatricolato N334AC, era decollato da una delle piste di Louisville International Airport nel Kentucky alla 05.41 locali del mattino del 5 maggio 2017. Dopo aver toccato con il carrello principale in pista, dove sono state riscontrate anche tracce dell’impatto dell’ala sinistra, ha, perciò, concluso la traiettoria dell’atterraggio tra gli alberi, quasi incolumi i due piloti dell’equipaggio alle ore 06.53 locali. L’aeromobile cargo ha invece riportato danni sostanziali, sarebbe quasi completamente distrutto. Le condizioni meteo erano buone e il vento quasi nullo. 6 Maggio 2017

Aeroporto Bolzano e il Piano di Rischio e i garbugli normativi

ENAC sarebbe davvero intenzionata a ridurre (!) il piano di rischio? Ripercussioni su altri scali. Ancora una volta il dibattito e il confronto – talvolta con riscorso al TAR e sentenze interlocutorie – è innescato dalle solite “emergenze” edificatorie quali la costruzione di centri commerciali, università, ospedali, stadi di calcio e richieste per nuove edificazioni inquadrabili tra quelle a elevata presenza di persone, dipendenti, visitatori e comunque con elevato “affollamento” in zone a rischio “incidenti aerei”?

Ancora una volta sono le richieste per concessione edilizie a determinare lo scontro? La richiesta di varianti urbanistiche per l’intorno aeroportuale degli scali identificati dal Piano Nazionale Aeroporti tra piste strategiche e meno e di quelle minori e che hanno potuto edificare “liberamente” prima dell’adozione del Piano di Rischio: una normativa completata e integrata solo nel 2011 con l’allargamento a 1000 metri degli spazi laterali identificati come D. Le costruzioni-edificazioni storicamente esistenti nell’intorno delle piste di volo mantengono perciò la loro localizzazione – quasi nella totalità, in deroga alla normativa ENAC – anche quando la loro posizione contraddice la Regolamentazione.

In discussione sarebbe una sorta di “attenuazione dei vincoli” posti? Almeno per le nuove richieste di centri commerciali, stadi di calcio e magari capannoni industriali. Come rifiutare, infatti, magari in una zona industriale attigua ad un aeroporto l’opportunità di creare nuovi posti di lavoro? E’ invece in discussione, esclusivamente, quell’indice di “affollamento” degli spazi-zone A, B, C e D relative all’Art. 707 del CdN che non sembrerebbe essere stato analizzato nelle quasi totalità degli scali aerei del Belpaese?

Diversamente si potrebbe ipotizzare che “attenuazione dei vincoli” rimandi ai calcoli delle curve di isorischio relative all’analisi del Rischio Terzi e/o Risk assessment della valutazione relativa all’Art. 715 del CdN. Ma quali sono gli obiettivi, quali quindi le conseguenze applicative, storiche, attuali e future?

Il piano di rischio dell'aeroporto (Art. 707) e il rischio terzi (art 715) determinano le tutele dai rischi di incidente aereo e, nello stesso tempo, vincolano zone artigianali-industriali-antropiche-produttive relativamente alla densità edilizia, alla tipologia delle stesse e ai limiti affollamento e diventa prioritario definire le prospettive dell’aeroporto, da un lato, e quelle della comunità dei cittadini coinvolta nell’intorno delle piste di volo.

ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) e Comuni del circondario in ottemperanza al Codice di Navigazione ai due trapezi e al rettangolo del “rischio” e il relativo carico antropico alla probabilità statistica alla frequenza dei voli, alla tipologia dei velivoli, alle procedure e traiettorie di decollo e atterraggio esistenti, alle stime di crescita del traffico (VIA, VAS e masterplan a 10-20-30-40 anni), alle ipotesi di ampliamento dei sedimi aeroportuali, ecco lo scenario proposto nella quasi totalità degli scali aerei del Belpaese. Come si risolvono tali problematiche?

Quanti casi come quello del centro commerciale vicino alla pista di Bolzano e la sentenza del Tar regionale che impone il tetto massimo di cinquecento persone nell’area “C” del centro commerciale, zona che rientra nel piano di rischio aeroportuale. Quante situazioni equivalenti, storiche e progettate (vedi Polo Intermodale a Ronchi dei Legionari-aeroporto Trieste) e tante altre con progetti di stadi di calcio (Peretola e Venezia-Tessera) e costruzioni equivalenti con elevata presenza umana? E a Bergamo Orio al Serio e quella zona D – interlocutoria? - a 500 metri? 4 Maggio 2017

Boeing 737 e Airbus 320, due fuoripista in atterraggio – overrun – nell’arco di poche ore

Il 29 Aprile: sulle piste di Keflavik (Iceland) e Abha (Saudi Arabia). Le criticità associate agli incidenti aerei nei pressi delle piste di volo degli aeroporti civili, commerciali e militari è ben nota, al punto che, anche in Italia, sono state predisposte le normative identificate come Piano di Rischio per incidente aereo e il Rischio Terzi (risk assessment) nell’immediata prossimità del sedime dello scalo oltre che sulla stessa pista di volo.

Sono, tuttavia, regolamentazioni, adottate sulle edificazioni pre-esistenti per il Piano di Rischio e solo con numero movimenti aerei superiore a 50mila/voli anno (salvo sedimi di scalo particolarmente critici) e perciò in deroga. Per evidenziare tali “criticità” segnaliamo i due overrun, fuoripista occorsi a due velivoli di medio-corto raggio, ovvero due degli aeromobili più “popolari” e operativi: in ogni Continente.

Il primo dei due incidenti ha riguardato il Boeing 737-800 della Primera Nordic alle ore 17.21 locali di sabato 29 Aprile. Il volo 6F-108 immatricolato YL-PSH proveniente da Alicante (Spagna) con destinazione Keflavik (Iceland) con 137 persone a-bordo è atterrato sulla pista 19 – innevata in parte - ed è finito lungo, fuoripista, arrestando la corsa circa 150 metri dopo/oltre il fine delle stessa pista. Passeggeri ed equipaggio non ha riportato danni e/o ferite e l’aeromobile è rimasto pressochè integro. La circostanze è dovuta allo spazio libero da edificazioni e altro oltre la stessa fine pista.

Il secondo incidente ha riguardato un Airbus 320-200 della aerolinea Nesma all’aeroporto di Abha in Arabia Saudita ancora nella fase di atterraggio. L’Airbus immatricolato SU-NMC operativo sul volo NE-154 decollato dal Cairo (Egitto) a Abha (Saudi Arabia), atterrato sulla pista 31 (di 3350 metri di lunghezza) durante un intenso acquazzone alle ore 20.28 locali ha superato nella corsa di decelerazione la pavimentazione asfaltata fermandosi, anche in questo caso, 150 metri dopo. Anche in questa circostanza nessuna conseguenza per le persone a bordo e danni minori per il velivolo – grazie all’assenza di ostacoli al suolo oltre il fine pista - che è stato – in seguito - trainato in zona asfaltata. 2 maggio 2017

Aeroporto di Ronchi-Trieste e il Polo Intermodale: ma sono compatibili?

Risolutivo – al momento - il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 17 Novembre 2014! La nota con cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha pubblicato nei giorni scorsi la delibera numero 57 con cui viene definitivamente formalizzato il finanziamento del progetto, presentato dalla Regione e dall'Aeroporto del Friuli Venezia Giulia, relativo al secondo lotto dei lavori per la realizzazione del Polo intermodale annesso al Trieste Airport, e dopo che il 23 gennaio era stato avviato il primo lotto dei lavori di una opera considerata strategica per il FVG rendono indispensabili le seguenti considerazioni e l’apertura di un confronto e un dibattito.

Quello spazio di 60 ettari antistante il Terminal dello scalo Isontino, l’area destinata al cosiddetto Polo Intermodale avrebbe potuto essere pianificata qualora il Piano di Rischio per incidente aereo, perfezionato da ENAC nel 2011 con l’adozione e aggiornamento del “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti”?

Il quadro regolamentare, atteso da decenni, ha in sostanza recepito contenuti tecnici degli Annessi ICAO, in particolare dell’Annesso 14, volume I, “Aerodromes”, che definisce le caratteristiche tecniche per le infrastrutture, gli impianti e le operazioni aeroportuali. Ha anche prescritto specifici “requisiti regolamentari” e prescindendo in questo modo dalla distinzione tra “standard” e “pratiche raccomandate” operata in ambito di Annessi ICAO oltre a normative istituite in altri Paesi a tutela e sicurezza dei cittadini residenti e/o in transito nell’intorno delle piste di volo.

Il Comune di Ronchi dei Legionari, ad esempio, nella Relazione illustrativa del Piano di Rischio, con l’aggiornamento dell’Agosto 2014 – dopo l’emissione del documento dell’Agosto 2009, quello della Revisione dell’Ottobre 2009 e dell’emendamento del Marzo 2014 – riguardante integrazione con stima del carico antropico, rileva tra l’altro come:

“Il presente Piano aggiorna e sostituisce il Piano di Rischio Aeroportuale dell’ottobre del 2009 che ha ricevuto il parere favorevole da ENAC con comunicazione del 30/12/2009 prot. 0092163/DIRGEN/API, adottato dal comune di Ronchi dei Legionari con delibera comunale n.1 del 26/01/2010 adeguandosi alle previsioni dell’Emendamento 7 del “Regolamento” ENAC in cui vi è la modifica delle zone di tutela (nuove zone C e D).

Il presente Piano è inoltre stato aggiornato prevedendo, al capitolo 9 della presente relazione, una stima del carico antropico esistente e previsto sulle aree di tutela A,B,C e D in conformità alle richieste contenute nella comunicazione ENAC del 23/06/2014 prot. 0066736/ENAC/PROT.”

Il documento aveva inquadrato infatti l’intera questione relativa alla “coesistenza e integrazione” tra aeroporto e Polo Intermodale:

“Il Piano, redatto tenendo conto dei principi generali in materia, è finalizzato al coordinamento delle prescrizioni ENAC, concernenti la sicurezza di esercizio aeroportuale, con le previsioni urbanistiche dei Comuni limitrofi. Nella fattispecie, il Piano si pone l’obiettivo di contenere i rischi conseguenti alla utilizzazione dell’Aeroporto Internazionale di Trieste – Ronchi dei Legionari, la cui testata est (27) ricade entro i confini del territorio comunale di Ronchi dei Legionari.

Conformemente al dettato dell’art. 707, 5° comma del Codice della Navigazione aerea, così come da ultimo modificato dal D. L.vo 151/2006, il presente Piano costituisce vincolo sovraordinato al Piano Regolatore Generale del Comune di Ronchi dei Legionari. Conseguentemente, fino all’adozione della variante di recepimento/adeguamento del P.R.G.C., non potranno essere autorizzate opere o attività incompatibili con le N.T.A. allegate al presente Piano.”

Il testo prosegue affermando:

“Fermo restando, dunque, il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili:

• Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone.

• Zona di tutela B: possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.

• Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.

• Zona di tutela D: in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutele e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc…

Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati:

• insediamenti ad elevato affollamento;

• costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;

• attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.

Tutte le prescrizioni citate saranno integralmente recepite e formeranno parte della disciplina urbanistica, con conseguente modifica ed adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. comunale, nella misura in cui esse sono incompatibili con le stesse prescrizioni. Esse acquisteranno efficacia immediata in conseguenza all’adozione del Piano. Il Comune provvederà a far rispettare le previsioni e le norme del Piano nei modi di legge, anche al momento del rilascio dei titoli abilitativi.

 

Il testo prosegue con “Analisi delle caratteristiche di fruizione e delle previsioni urbanistiche del territorio”:

Le caratteristiche di fruizione e le previsioni urbanistiche del territorio di Ronchi dei Legionari sono state desunte dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale (efficace per mezzo della L.R. n. 52/1991), acquisito agli atti nella sua edizione più recente (dicembre 2012),

L’analisi di merito è stata limitata alle sole aree sottese dal poligono di rischio, opportunamente suddivise nelle tre zone A, B, C e D come dettato dal Capitolo 9, Paragrafo 6 del Regolamento ENAC.

Nella presente revisione del Piano si analizzeranno le nuove zone di tutela C e D, e saranno confermate le analisi del Piano approvato nel gennaio 2010.

La zona A è attraversata dalla strada di raccordo tra l’autostrada A4 e la strada statale SS 14 che crea collegamento nord-sud tra l’autostrada e tra i paesi limitrofi di Ronchi (Redipuglia, Staranzano, San Canzian D’Isonzo, Monfalcone). Essendo una strada importante si presuppone un carico antropico medio e distribuito nel tempo. Si rammenta che l’esercizio della predetta bretella è soggetto a specifiche prescrizioni ENAC, in ragione della sua prossimità alla testata della pista di volo aeroportuale.

In corrispondenza delle zone di tutela B e C sorge il centro storico di Ronchi, con il nucleo residenziale abitato e con spazi pubblici come la piazza, le scuole e lo stadio, che costituiscono i maggiori luoghi di afflusso degli abitanti, anche se in maniera discontinua. Anche l’area B è attraversata da un’arteria viaria importante, la SS. 305 di Redipuglia. La zona C è invece interessata, in particolare, dalla stazione ferroviaria della linea Gorizia-Trieste.

Le aree laterali alla pista di volo che sottendono le zone C e D, sono interessate a sud dall’esistente area artigianale e commerciale e dalla zona destinata al futuro Nuovo Polo Intermodale (M1/bis), già previsto dal Piano di Sviluppo ENAC ed il cui PAC viene già contemplato tra le strutture esistentied a nord dall’area industriale e nucleo residenziale abitato.

All’interno della zona A ricadono prevalentemente aree di interesse agricolo (E6) ed aree cosiddette “libere inedificabili” (A7.1) sul lato nord, nel settore compreso tra la viabilità di raccordo con il casello autostradale ed il confine nord-est del sedime aeroportuale. Sul lato sud della zona A, a cavallo della contigua zona B, si segnala la presenza di alcune aree per servizi ed attrezzature di interesse collettivo (S), pertinenziali al campo sportivo di allenamento delle squadre locali. Sono previste in particolare aree di rimessaggio e ricovero di automezzi dotate di impianti di energia rinnovabile compatibili con la normativa ed i Vincoli Aeroportuali esistenti. Non si rilevano, dunque, sostanziali incompatibilità di destinazione d’uso tra quella attualmente prevista dal vigente P.R.G. e quella prescritta dal Codice della Navigazione per mezzo del Regolamento ENAC.

Nella zona B, si segnala la presenza di numerose aree per servizi ed attrezzature di interesse collettivo, che vanno dal campo sportivo e relative pertinenze (in comune con la zona A) alle strutture religiose e di culto, fino al complesso scolastico posto sul lato sud della zona B. In questo senso, comprendendo nella definizione di carico antropico il concetto di “durata di permanenza” in una certa area, si ritiene che né i luoghi di culto né i complessi sportivi siano tali da costituire rischio per l’incolumità delle persone in relazione all’ordinario esercizio del traffico aereo. Il complesso scolastico

costituisce caso a se stante poiché, in linea di principio, non compatibile con il grado di rischio previsto dal Regolamento ENAC per la zona B. Tuttavia, trattandosi di un edificato storico, per cui non è previsto mutamento di destinazione d’uso né un ampliamento delle cubature corrispondenti, avente effetto potenziale di richiamo di carico antropico sensibile, si ritiene che anch’esso sia compatibile con il grado di rischio indicato dalla norma per la zona B, purché risultino rispettate le norme ed i vincoli nel seguito precisati.

La zona B presenta, altresì, più zone di tipo B2 “Residenziale mista semintensivo” e di tipo B1 “Residenziale tipo intensivo”. La destinazione d’uso delle diverse zone risulta essere compatibile e congruente con quanto disposto dalla normativa in materia di rischio aeroportuale, nei limiti di cubatura in seguito precisati, tali da non comportare un incremento di carico antropico sproporzionato entro la zona di rischio di appartenenza (nella fattispecie, la B).

Da ultimo, si evidenziano le zone di tipo S “Servizi di attrezzature collettive”, tipo V “Verde urbano” e tipo T “di trasformazione e di riqualificazione urbanistica ed ambientale” , in tutti i casi ritenute compatibili con le prescrizioni del Codice della Navigazione, per mezzo del Regolamento ENAC del 30 gennaio 2008.

Come già per la zona B, anche all’interno della zona C si rileva traccia di aree per servizi ed attrezzature di interesse collettivo (S), cui appartengono le aree V “Verde urbano” e B3 “Residenziale estensiva”. In riferimento a tali aree non si rilevano sostanziali incongruenze con quanto disposto dalla normativa in materia di rischio aeroportuale. Si evidenzia poi la presenza nelle nuove zone C di ambiti di urbanizzazione come “Case Pater”, ecc. che non creano comunque situazioni di difformità dalle previsioni dei vincoli aeroportuali.

Inoltre le nuove aree C limitrofe all’area aeroportuale sono anche caratterizzate a nord dalla presenza di un’area di espansione per insediamenti industriali e da zone agricole.

A sud invece è presente l’area artigianale e commerciale.

In tutti i casi detti, non si rilevano sostanziali difformità rispetto alle prescrizioni di

sicurezza dettate dal Codice della Navigazione Aerea, purché siano rispettati i vincoli e le norme meglio esplicitate nei successivi paragrafi.

Nella zona D, sono presenti l’area artigianale e commerciale, la zona dedicata al nuovo Polo Intermodale di previsione, zona industriale ed aree agricole. Risulta anche la presenza di più zone di tipo B0 “Nuclei storici delle frazioni”, B1/0 “Mista centrale con funzioni direzionali e commerciali”, B2 “Residenziale mista di tipo semintensivo” e B3 “residenziale estensiva”. Nella stessa categoria, si segnala anche la presenza di una piccola zona di tipo B1 “Residenziale intensiva”. La destinazione d’uso delle diverse zone risulta essere compatibile e congruente con quanto disposto dalla normativa in materia di rischio aeroportuale, in quanto la zona di rischio D è caratterizzata da un minimo livello di tutela evitando la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento.

 

 

Nelle conclusioni del documento di 26 pagine si rileva, tuttavia:

L’attuazione a norma di legge delle prescrizioni dettate dal Codice della Navigazione Aerea per effetto del D. L.vo n. 96/2005, del successivo D. Lgs. n. 151/2006, nonché del dettato del regolamento ENAC del 20 ottobre 2011 (Edizione 2, Emendamento 7), si è tradotta nella formulazione del presente Piano di Rischio, relativo al territorio di Comune di Ronchi dei Legionari.

Previa analisi delle caratteristiche territoriali ed urbanistiche delle aree di tutela individuate, è stata valutata la congruenza delle previsioni di sviluppo del vigente P.R.G.C. con il dettato del nuovo Codice della Navigazione. L’esito delle verifiche condotte ha consentito la formulazione di alcune prescrizioni operative qui di seguito riassunte.

Nella zona di tutela “A” non si rilevano incompatibilità tra le destinazioni d’uso in essere e quelle ritenute compatibili con il dettato della Codice della Navigazione e del Regolamento ENAC. Non si segnalano criticità neppure dal punto di vista delle volumetrie, giacché allo stato attuale non risultano edificazioni completate, per quanto sia in previsione la realizzazione di un deposito ad uso agricolo.

La zona di tutela “B” coincide pressoché totalmente con il centro storico di Ronchi dei Legionari, ricoprendo quota prevalente dell’intero edificato urbano. Le destinazioni d’uso in essere risultano sostanzialmente compatibili con il dettato del Codice della Navigazione e del Regolamento ENAC, eccezione fatta per il complesso scolastico sito sul lato sud, su cui peraltro il Piano di Rischio non ha effetto prescrittivo né interdittivo. La destinazione d’uso prevalente resta individuata in quella residenziale (69% della volumetria in opera), seppure con indici di edificazione medi piuttosto bassi (1,39 mc/mq).

La zona di tutela C presenta caratteristiche urbanistiche ed antropiche intrinsecamente compatibili con il dettato del Codice della Navigazione e del Regolamento ENAC, sia per il basso indice di edificazione (0.40 mc/mq) che per le volumetrie di tipo residenziale, effettivamente in essere all’interno dell’area di tutela (1.772.000 mc in valore assoluto).

Le restanti volumetrie censite nell’area (294.029,94 mc) corrispondono a piccole attività commerciali al minuto, non associate per caratteristiche e tipologia alla presenza concentrata di carico antropico.

Nella zona di tutela “D” non si rilevano incompatibilità tra le destinazioni d’uso in essere e quelle ritenute compatibili con il dettato della Codice della Navigazione e del Regolamento ENAC. Non si segnalano criticità neppure dal punto di vista delle volumetrie, giacché l’area è debolmente edificata.

In relazione alle destinazioni urbanistiche, si prevede che esse debbano conservare

reciprocamente la medesima proporzione attualmente in essere salvo gli

incrementi percentuali previsti per le zone di tutela B - C, anche in presenza di un incremento delle volumetrie edificate. E’ tuttavia ritenuto ammissibile e compatibile con il dettato del Codice della Navigazione e del Regolamento ENAC il mutamento delle destinazioni urbanistiche verso altre che siano diverse da quella residenziale e da quella a destinazione cosiddetta “sensibile” (scuole, ospedali, attività a rischio di incendio od esplosione o danno ambientale, insediamenti ad elevato affollamento), fermo restando il vincolo di delocalizzazione delle cubature, nell’ottica di uno sviluppo medio del territorio senza concentrazioni di volumetrie e carico antropico. In particolare, si segnala che tanto le attività commerciali quanto i servizi devono mantenere un carattere di tipo locale, inter-quartiere, senza che possa per essi ammettersi un’elevazione di rango e di funzione territoriale.

In relazione alle volumetrie ammissibili, sono state ponderate le esigenze dell’Amministrazione con le prescrizioni del Codice della Navigazione e del Regolamento ENAC, tenendo conto sia delle destinazioni d’uso esistenti e previste negli strumenti urbanistici che degli indici effettivi di edificazione dello stato di fatto, sempre nell’ottica di un contenimento del carico antropico nelle zone di massima tutela. Nella zona di tutela “A” è stato, dunque, ammesso l’incremento di volumetria previsto come da previsioni urbanistiche (nel caso specifico, rispetto alle volumetrie attualmente previste per il deposito ad uso agricolo attualmente al vaglio dell’Amministrazione comunale). Nella zona di tutela “B” è ritenuto ammissibile un incremento del 8% della destinazione d’uso residenziale e del 10% delle destinazioni d’uso non residenziali rispetto alle volumetrie

attualmente in essere. In particolare, si ritiene compatibile con il Codice della Navigazione che in zona B, all'interno dell' aumento residenziale previsto, vadano privilegiate le riqualificazioni e ristrutturazioni d'ambito rispetto alle nuove edificazioni. Compatibilmente con le previsioni di P.R.G.C., nella zona B il cambio di destinazione d’uso in residenziale è sempre consentito nei casi di recupero e ristrutturazione edilizia/urbanistica e/o riqualificazione urbana.

Nella zona di tutela “C” è ammesso un incremento di volumetria pari al 25%

rispetto allo stato di fatto e limitatamente alla destinazione d’uso residenziale, in considerazione dell’attuale basso indice di edificazione e della ridotta concentrazione di volumetria residenziale entro l’area. La nuova maggiore cubatura di tipo residenziale può essere liberamente ripartita fra nuove edificazioni, recupero, ampliamenti o riqualificazioni dell’edificato esistente, col divieto di concentrare le volumetrie, onde evitare incrementi puntuali di carico antropico. Compatibilmente con le previsioni di P.R.G.C., anche nella zona C il cambio di destinazione d’uso in residenziale è sempre consentito nei casi di recupero e ristrutturazione edilizia/urbanistica e/o riqualificazione urbana.

Nella zona di tutela “D” è, dunque, ammesso l’incremento di volumetria previsto come da previsioni urbanistiche in considerazione del livello minimo di tutela, dell’attuale basso indice di edificazione e della ridotta concentrazione di volumetria residenziale entro l’area.

La nuova cubatura di tipo residenziale può essere liberamente ripartita fra nuove edificazioni, recupero, ampliamenti o riqualificazioni dell’edificato esistente, col divieto di concentrare le volumetrie, onde evitare incrementi puntuali di carico antropico. Compatibilmente con le previsioni di P.R.G.C., anche nella zona D il cambio di destinazione d’uso in residenziale è sempre consentito nei casi di recupero e ristrutturazione edilizia/urbanistica e/o riqualificazione urbana.

 

E’ vietata nelle zone A, B, C l’individuazione di nuovi siti od aree cosiddette “sensibili” (scuole, ospedali, attività a rischio di incendio od esplosione o danno ambientale, insediamenti ad elevato affollamento), secondo quanto dettato dal Codice della Navigazione e dal Regolamento ENAC, ferma restando la destinazione urbanistica e la volumetria edificata delle singolarità sensibili oggi individuate.

Nella zona D è vietata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato

affollamento.

Il Piano di Rischio del Comune di Ronchi dei Legionari risulta composto dalla presente relazione tecnica, da un documento contenente le norme tecniche di attuazione del Piano e da una serie di elaborati grafici illustrativi delle caratteristiche urbanistiche e territoriali delle zone di tutela, in relazione alle condizioni di esercizio ordinarie dell’Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia ed alle rotte di avvicinamento e decollo indicate da ENAV per il caso in oggetto.

 

La sintesi dell’analisi proposta in sede Comunale si sintetizza nelle seguenti note. Il verbale del Comune di Ronchi dei Legionari del 17 Novembre 2014, avente per Oggetto:

Adozione Variante 1 al Piano di Rischio Aeroportuale per adeguamento della normativa alle modifiche apportate al Regolamento per la Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti con l'emendamento 7 del 20.10.2011 pubblicato sulla G.U. nr.261 del 09.11.2011 (Norme Enac) edito dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Rispetto delle norme previste dall'art.707 della parte Aeronautica del Codice della Navigazione.

“DI DARE ATTO che il Piano di Rischio Aeroportuale non costituisce in se’ e per se’ uno strumento urbanistico con ricadute dirette sul territorio, quanto piuttosto costituisce un atto d’indirizzo e coordinamento avente carattere prescrittivo per la revisione degli strumenti di governo del territorio entro le aree interessate e ricadenti entro le zone di sicurezza del dominio aeroportuale e che in quanto tale, non può assimilarsi ne’ riconoscersi in alcune delle fattispecie previste dalla vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (così come riferite dallo stesso D.lgs. n.152/2006), poiché esso non ha la valenza ne le caratteristiche di Piano Attuativo o di un programma in senso stretto, concernente direttamente le trasformazioni del territorio con ricadute di natura ambientale, ne’ può considerarsi un Piano dei Trasporti, in quanto non ha la facoltà e funzione di modificare la tipologia, entità, nonché le rotte del traffico aereo in esercizio nello scalo aeroportuale e non rientra pertanto nella fattispecie di cui all’art.3 comma 2 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS così come meglio descritto nell’elaborato “C” della Variante in oggetto;

DI RECEPIRE E FARE PROPRIE le analisi e le valutazioni indicate nella relazione di valutazione di incidenza della variante al PDR in questione, elaborato C, dalla quale si rileva che il PRA non genera effetti significativi anche temporanei sull’area di interesse” e pertanto non è necessario attivare la procedura di valutazione di incidenza;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 a voti unanimi palesemente espressi.” 24 Aprile 2017

Aeroporti, incidenti e centri commerciali e schianto e altri rischi

Stavolta è accaduto in Portogallo, a Pasquetta. Lo schianto è avvenuto alle ore 12.13 locali del 17 Aprile quando un bimotore PA-31T Cheyenne è precipitato in località Tires in Portogallo quando un velivolo immatricolato (svizzero) HB-LTI, con destinazione Marsiglia, dopo il decollo dalla pista dell'aeroporto di Cascais (Portogallo).

La singolarità dell’incidente – nonostante la prevalenza degli incidenti aerei si registra in prossimità delle piste di volo sia nelle fasi di decollo e atterraggio – è che l’impatto con il terreno è avvenuto in prossimità di un Centro Commerciale: della Lidl.

Una prospettiva di rischio che la pianificazione aeroportuale e la regolamentazione degli insediamenti e delle residenze e dell’edilizia in genere per il territorio in prossimità delle piste di volo ha da tempo risolto con la definizione delle aree/spazi di rischio (in Italia A, B, C e D) del Piano di Rischio.

In aggiunta anche l’adozione del rischio Terzi e/o Risk assessment avrebbe dovuto – o dovrebbe – risolvere il reale rischio per i residenti e gli abitanti e/o i passanti dalle parti di un aeroporto.

L’incidente di Tires-Cascais ha registrato quattro vittime tra gli occupanti del velivolo e uno a terra (è stato colpito un camion di passaggio) e provocato un incendio: rimasto circoscritto.

L’aeromobile sarebbe schiantato a circa 2 km dall’involo. Un caso similare era avvenuto lo scorso 18 Marzo a Montreal (Canada) dove due ultraleggeri sono precipitati – dopo una collisione – all’ingresso di un centro commerciale con una sola vittima.

La materia degli incidenti aerei in prossimità delle piste di volo è una emergenza reale e riguarda moltissimi scali aerei. Quanti sono, infatti, i centri commerciali, i distributori di carburante per auto, i depositi di carburante avio, le aziende e poli chimici, gli ospedali, gli stadi calcistici (realizzati e pianificati), gli ospedali, le università e tanto altro? Parliamo delle edificazioni storiche e perciò “dispensate-in deroga” dalle regolamentazioni-post, ma soprattutto di quelle pianificate e/o in corso di autorizzazione. 19 Aprile 2017

 

Aeroporto Parma e una pista cargo da 3/4000 metri

Il progetto non è, tuttavia, una novità di questi giorni. Ancora lo scorso anno era stato divulgato un comunicato stampa di accordo tra il "Verdi" e Etihad Airways. David Kerr, Vice Presidente di Etihad Cargo, aveva, infatti, dichiarato: “Questo accordo con l’aeroporto di Parma è un’ulteriore dimostrazione della nostra fiducia nell’Italia, uno dei più grandi mercati cargo in Europa".

Nel dettaglio la finalità proposta era stato: "sviluppare il grande potenziale di traffico merci della città del centro Italia presso l’aeroporto “Giuseppe Verdi”. L’esclusivo accordo comprende inizialmente la creazione di un centro di transito cargo all’aeroporto di Parma per ricevere le merci e farle viaggiare su voli del Gruppo Etihad da Milano Malpensa in prosecuzione su altri aeroporti. Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con Etihad Cargo e le compagnie aeree partner, fornendo una soluzione efficace per le aziende della regione e consentendo una rapida consegna dei loro prodotti ai mercati globali."

Il nuovo scenario, tuttavia, sembrerebbe contraddire il Piano Nazionale Aeroporti del Belpaese che nel contesto delle strategie di sviluppo dei singoli scali il posizionamento e il ruolo di Parma è il seguente.

"si configura come aeroporto di servizio che può svolgere nel lungo periodo (oltre il 2030), per le potenzialità espresse, sia in termini di capacità che di accessibilità, il ruolo di riserva di capacità a servizio di aeroporti della Lombardia e dell’Emilia, limitatamente a determinati segmenti di traffico (t charter, Aviazione Generale a scopo turistico, ecc.)."

Il Piano Nazionale Aeroporti aveva riportato stime dei volumi di traffico al 2030 con un minimo di milioni di passeggeri/anno al massimo a 2 milioni/a. In questi giorni i media parmensi/emiliani descrivono invece le prospettive di uno scalo "transit point" di Etihad, hub raccolta delle merci da veicolare verso gli aeroporti di Roma e Milano. Un scenario che i responsabili dell’aeroporto 'Giuseppe Verdì e Etihad avrebbero illustrato nella sede di Confindustria locale.

Per operare tale attività cargo dalla pista parmense è indispensabile l'allungamento dell'odierna pista 02/20 della lunghezza di 2124 x 45 con dimensioni RESA (Runway End Safety Area) per la pista 02 di 138x150 metri e per la pista 20 una RESA di 90x150 metri. Le ripercussioni della nuova infrastruttura aeroportuale in termini di concorrenza con altri scali cargo del Belpaese sembrano inevitabili, come lo stravolgimento dello Piano Nazionale Aeroporti, ma lo sono anche i termini di questa attività cargo nel rapporto con la comunità della popolazione residente, dell'impatto ambientale e sociale in genere.

Limitando queste breve considerazioni iniziali sulle ricadute della nuova pista allungata in termini di vincoli ENAC in relazione agli Art. 707 e 715 del Codice di Navigazione, ovvero al Piano di rischio e Rischio terzi oltre all'inevitabile impraticabilità di autorizzazioni di allungamento in deroga alla "regolamentazione" corrente, gli interrogativi dovranno trovare risposte esaustive quanto rassicuranti. 11 Aprile 2017

Ancora un Boeing 737-800 fuoripista in atterraggio

Scalo chiuso per la rimozione del velivolo. Il voloMH2718 Malaysia Airline proveniva da Kuala Lumpur e aveva per destinazione Sibu e dopo una attesa di circa 30 minuti per una situazione meteo di forti piovaschi, quando ha tentato l'atterraggio sulla pista 13 - lunga 2750 metri e 45 di larghezza - erano le 10.17 locali di sabato 8 Aprile.

Dopo la toccata con l'asfalto della pista il Boeing 737-800 con solo due anni e otto mesi di attività è schizzato lateralmente con il distacco del carrello anteriore e - parziale - del carrello principale. Il Boeing si è fermato perpendicolare alla direzione di pista a circa 1200 metri dall'inizio della pista 13. L'atterraggio è avvenuto sulla pista con procedura VORDME, l'altra testata (31) era invece equipaggiata con procedura ILS.

A bordo aveva sei membri di equipaggio e 61 passeggeri: nessuno di questi è rimasto ferito. Anche dopo l'evacuazione di emergenza avvenuta per mezzo degli scivoli sulle porte anteriori e alari. Sono stati registrati danni sostanziali al velivolo. Sono stati dirottati 48 voli prima della rimozione del velivolo e la riapertura dell'aeroporto è avvenuta nella nottata tra sabato e domenica. 10 Aprile 2017

Aeroporto Peretola: sul Piano di Rischio della pista di 2400 mt

Ancora una Interrogazione sulle tutele dal rischio incidenti aerei e rischio terzi. Rischio Terzi o risk assessment assieme al Piano di Rischio per incidenti aerei costituisce il punto cruciale di qualsivoglia infrastruttura aeroportuale ma in modo particolare per le piste di volo affossate, circondate da residenze civili, impianti industriali, centri commerciali e istituti scolastici. Il Belpaese in tale contesto antropico ad elevato rischio offre uno scenario ben noto. Questo genere di piste è "diffuso" in numerose Regioni italiane. Il Piano di Rischio è sistematicamente calato sulle abitazioni, sulle edificazioni storiche preesistenti a questa prescrizione ENAC: adeguata solo nel 2011. Altro rappresenta il Rischio Terzi:

"Il D.Lgs 96/2005 e al D.Lgs. 151/2006, ha, infatti, introdotto all’articolo 715 la valutazione del rischio derivante dalle attività aeronautiche; su tale tema la Direzione Centrale Regolazione Aeroporti ha posto in essere dal 2005 un programma di attività finalizzate a dare attuazione a tale disposizione normativa. I risultati e le proposte derivanti di tali attività sono illustrati nel documento “Valutazione di rischio delle attività aeronautiche - Attuazione dell’art. 715 del codice della navigazione".

A tale scopo ENAC utilizza "il modello statistico-matematico in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza". La validazione del modello sviluppato in collaborazione con l’Università, nel novembre 2006 è stata acquisita mediante confronto dei risultati forniti dal modello olandese ormai consolidato a livello internazionale. Il confronto tra i due studi e le serie di curve iso-rischio, operato tramite una sovrapposizione di quelle caratterizzate dal livello 1x10-5 e 1x10-6 ha mostrato una sostanziale rispondenza. Il modello di calcolo è stato quindi ritenuto attendibile. Una volta conclusa positivamente la validazione del modello, ENAC ha avviato la valutazione del rischio contro terzi prevista dall’articolo 715, scegliendo prioritariamente quelli aeroporti inseriti in contesti urbani particolarmente “sensibili” e rientranti tra i criteri di selezione che sono illustrati nella policy di attuazione. Tali criteri sono stati definiti parallelamente all’attività di sviluppo e validazione della metodologia di calcolo. Da un’applicazione preliminare di tali criteri di selezione la valutazione del rischio contro terzi interessa, in prima applicazione, circa dodici aeroporti. La seconda fase è quella afferente alla definizione della policy di attuazione dell’art. 715 e relativa alla gestione dei dati di out-put ai fini della pianificazione urbanistica del territorio nelle aree comprese nelle curve di iso-rischio. Il documento “Attuazione dell’art. 715 del codice della navigazione – Definizione della metodologia e della policy di attuazione del risk assessment” contiene le misure di tutela del territorio limitrofo agli aeroporti, sviluppate da Enac in linea con le previsioni della normativa ICAO e tenendo conto delle indicazioni di utilizzo del territorio riscontrabili nelle normative degli altri Paesi europei."

I parlamentari ed i cittadini coinvolti a riguardo sollecitano una piena trasparenza di tali analisi e relative documentazioni: non solo le sintetiche curve di isorischio.

Ecco il senso e la finalità dell'interrogazione presentata il 30 Marzo 2017 da Artini Massimo con Baldassare Marco, Segoni Emanuele, Turco Tancredi e Bechis Eleonora.

 

Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti .

Per sapere – premesso che:

la testata online «Notizie di Prato» ha reso noto, in data 27 febbraio 2017, uno stralcio del parere della Commissione di Valutazione di impatto ambientale del 2 dicembre 2016 per il Nuovo aeroporto di Firenze;

al punto 3 del suddetto parere «Rischio di incidente aereo», di fatto esautorando l'Enac, il Ministero chiede lo studio da parte di un ente terzo pubblico per certificare la conformità dell'infrastruttura sotto l'aspetto della sicurezza dei terzi sorvolati e trasportati: «Prima dell'approvazione del progetto da parte del Mit, dovrà essere redatto uno studio riferito agli scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei, considerato anche l'uso esclusivamente monodirezionale della pista di progetto e dei volumi di traffico previsti dal Master Plan 20142029.

Tale studio sarà finalizzato alla delimitazione delle curve di isorischio, tenuto conto del Codice della Navigazione, integrato con decreto legge 15 marzo 2006, n. 151 – articolo n. 715 e della circolare Enac. 12/01/2010. Lo studio dovrà essere redatto da soggetto terzo pubblico con esperienza per la previsione del rischio degli incidenti aerei mediante modelli di calcolo». Viene stabilito anche che tale «studio dovrà essere presentato per approvazione al MATTM che si esprimerà anche in merito alla necessità di sottoporre lo studio ad eventuali valutazioni ambientali»;

la prescrizione specifica che, nell'eventualità il rischio di perdita di vite umane superi la soglia di 1 x 104, lo studio dovrà individuare le misure per l'eliminazione o la riduzione del danno, compresa la possibile delocalizzazione delle preesistenze»;

il «Turn Pad/Back Track» previsto per la nuova «categoria di classificazione 4 D/E della pista» risulterebbe in contrasto con il regolamento dell'Enac, ma soprattutto nell'Annex XIV ICAO, necessitando per tale classificazione di una pista di rullaggio, oggi non prevista;

con la quarta prescrizione viene richiesta una deviazione delle rotte per evitare il «sorvolo» di un'azienda a rischio rilevante Articolo 8 Seveso, che dista circa sei chilometri dall'aeroporto proprio sulla direttrice della pista: «In base allo studio di cui alla prescrizione precedente, il proponente dovrà predisporre una stima rischio con metodologia semplificata, riguardante le probabilità di incidente aereo nello scenario 2018, 2023 e 2029, che metta in evidenza la probabilità di accadimento di un impatto aereo sugli stabilimenti circostanti l'aeroporto, in particolare su quelli classificati dalla direttiva Seveso come “a rischio di incidente rilevante.

Questa stima sarà finalizzata a valutare tutti i possibili effetti domino o di amplificazione e a definire idonee procedure di sicurezza, incluse – se possibile l'adattamento delle rotte aeree, l'eventuale divieto di sorvolo e le specifiche modalità di sorvolo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. La stima dovrà essere presentata a Regione Toscana e Arpat per le proprie valutazioni e provvedimenti, secondo le rispettive competenze e poi trasmessa al MATTM”» :

se quanto riportato in premessa corrisponda a verità e in che tempi verrà pubblicato il decreto ministeriale che dovrebbe recepire il parere della commissione ministeriale per la valutazione di impatto ambientale del 2 dicembre 2016;

se il Governo ritenga sufficienti e conformi alla normativa le informazioni contenute nel masterplan presentato da Enac, con particolare riferimento alla monodirezionalità della nuova pista e al Turn Pad/Back Track;

come il Governo, nel caso di uno spostamento della rotta, intenda garantire il decollo e in particolar modo l'atterraggio in condizioni di sicurezza, considerato che l'allacciamento al sistema radar computerizzato per gli atterraggi ILS avviene a 13 chilometri dalla pista e non è modificabile;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in applicazione delle tutele relative alla «Sicurezza dei Cittadini Sorvolati e Trasportati», in qualità di soggetto preposto «all'indirizzo, vigilanza e controllo dell'ENAC» di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, non intenda intervenire per far sì che l'Enac ritiri il suddetto masterplan per «carenze tecnico istruttorie sulla sicurezza». 4 Aprile 2017

Boeing 730-300 fuoripista in atterraggio: e si incendia

Tra il Piano di Rischio e il Rischio Terzi ancora incidenti in pista. Stavolta è toccato al vettore Peruvian Airlines, volo P9-112 da Lima-Jorge Chavez International allo scalo Jauja Francisco Carlé in Peru. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 16.40 locali, nella giornata del 28 Marzo, al velivolo Boeing 730-300 immatricolato OB-2036-P dopo un atterraggio pesante sulla pista 13/31 della lunghezza di circa 2800 metri. Il velivolo si è fermato sulla destra fuoripista anche a seguito del cedimento parziale/totale del carrello principale. Ha continuato la corsa a terra con il carrello e quindi la fusoliera in fiamme arrestandosi mentre sopraggiungevano i soccorsi. La fusoliera è stata rapidamente evacuata e, salvo, alcuni feriti prontamente ospedalizzati, non si è registrata alcuna vittima tra i 141 a bordo. I passeggeri avrebbero dichiarato di aver percepito due pesanti bott/impatti al contatto con la pista/terreno. L'aeromobile è risultato del tutto distrutto, irreparabile. La pista - vedi foto - aveva ampi spazi liberi lateralmente al manto asfaltato e anche le problematiche di risk assessment non sono state riscontrate. 30 Marzo 2017

Aeroporto Venezia, dopo un Esposto arriva uno stralcio del Rischio terzi

Ma è' indispensabile una piena trasparenza! Con il Comunicato Stampa n. 23/2017 l'ENAC ha, sembrerebbe con uno scatto insolito, dichiarato infatti:

"con riferimento a notizie di stampa diffuse da alcune settimane relative alla presunta mancanza di elaborazione da parte dell’ENAC del piano di rischio per l’Aeroporto di Venezia Tessera, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile informa di aver già effettuato la valutazione del rischio contro terzi relativa a tale scalo (risk assessment)"..."in particolare, la tutela del territorio dal rischio generato dall’attività di volo si attua, nelle previsioni del Codice, attraverso due strumenti: i piani di rischio (5° comma dell’articolo 707) e il risk assessment (articolo 715)".

La scorsa settimana Aerohabitat aveva avuto notizia dell'invio di un esposto da parte di cinque cittadini veneziani alla Procura della Repubblica - 23 marzo 2017 - presso il Tribunale di Venezia. La risoluzione presentata è stata minuziosa, tre pagine di esposto e 5 documenti allegati.

"L’aeroporto Marco Polo di Venezia è il terzo aeroporto nazionale per movimentazioni annue.

Nell’anno 2015 ha gestito in totale n. 81.946 movimenti di aa/mm . Nell’anno 2016 le movimentazioni sono state superiori del 9,9 % rispetto quelle dell’anno 2015 (da n.81.946 a n. 90.084 (allegato 1)

Il Masterplan 2015/2021 dell’aeroporto M. Polo- la compatibilità ambientale del quale è stata approvata dai Ministeri dell’Ambiente e dei Beni culturali con decreto n.009 del 19/01/2016- prevede per l’infrastruttura l’ aumento, entro il 2021, del 33% delle movimentazioni registrate nel 2013 (n.80.999). pari a previsti n. 107.728 movimentazioni/a. Attualmente nell’arco dell’intera giornata avvengono all’incirca 250 movimenti, quasi esattamente divisi fra atterraggi e decolli. I corridoi di atterraggio e di decollo degli oltre 80.000 aerei/anno, gravano sul Comune di Venezia e distano - lato ovest - dai 700 ai 900 metri da aree residenziali nella gronda lagunare delle frazioni di Campalto (Villaggio Laguna , via Passo e adiacenti) , Tessera e Ca Noghera e a 1920 metri dall’isola di Murano e dal sestiere di Cannaregio del centro storico di Venezia ( allegato 2). In particolare, una ventina di edifici residenziali e due frequentate darsene per diporto ( 700 posti barca utilizzate da centinaia di persone famiglie nei week end) si trovano a fine pista, sotto la verticale della rotta di salita ( 50 metri di quota) degli aa/mm verso nord/nord est ( area fra le località di Ca Noghera , Montiron e Portegrandi ) a 430 metri dalla testata nord est della pista di decollo( allegato 3)

i serbatoi di rifornimento e di recupero di aviocarburante della capacità complessiva di 1,2 Mln. di litri si trovano interrati, ma solo 120 metri dall’ingresso passeggeri dell’aerostazione, a 300 mt. dalle piste di atterraggio e decollo e a 450/700 metri dalle prime abitazioni di Tessera e da due strutture alberghiere:

la numerosità dei movimenti aerei, i serbatoi di kerosene e l’adiacenza di aree territoriali abitate da circa 2.000 persone pone la necessità di conoscere i dati probabilistici sull’esposizione dei cittadini al rischio di subire le conseguenze dirette di un incidente aereo;

il decreto legislativo 9 maggio 2005 n.9 , come modificato ed integrato dal successivo decreto legislativo 15 marzo 2006, n.151 ha rivisto la disciplina della parte aeronautica del Codice di Navigazione ed ha introdotto – al Capo III”Vincoli della proprietà privata”- una nuova normativa che regola l’utilizzo e la gestione delle aree limitrofe agli aeroporti, imponendo servitù e limitazioni sui territori limitrofi agli stessi, con vincoli che tengano maggiormente conto della tipologia e delle caratteristiche delle operazioni di volo che hanno luogo sull’aeroporto considerato;

in particolare, è stato introdotto l’art.715 (Valutazione di rischio nelle attività aeronautiche), le disposizioni del quale prevedono che, al fine di abbassare il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti ( nella nostra fattispecie le frazioni di Campalto e Tessera e Ca Noghera e - più distanti- Burano e Cannaregio ), Enac individui gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione di impatto del rischio (Piano di risk assessment) e che di tali valutazioni i Comuni debbano tener conto nell’esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio ;

il Consiglio di Amministrazione di ENAC, in attuazione di queste nuove prescrizioni del Codice della Navigazione, con propria deliberazione n.2/2010 in data 19/01/10 ha approvato il Documento della policy di attuazione delle misure di tutela del territorio interessato dalla valutazione di rischio, effettuata dall’Enac in linea con le previsioni normative contenute nell’art.715 del Codice;

“L’Enac, tramite l’elaborazione (che deve essere trasparente e verificabile)” di un modello matematico fornisce i livelli di rischio individuale che fanno riferimento alla probabilità che un individuo, residente permanentemente nei dintorni di un aeroporto, ha di rimanere coinvolto in un incidente aereo.

Tali livelli di rischio vengono calcolati per ogni punto della griglia sovrapposta al territorio intorno all’aeroporto e definite le curve di isorischio ; a questo punto si passa alla rappresentazione grafica dei risultati riportando sulla planimetria dell’intorno aeroportuale le curve di isorischio caratterizzate dai valori probabilistici di 1x10-4 ,1x10-5, 1x10-6. riportate sulla base cartografica rappresentante il territorio in cui è inserito l’aeroporto oggetto di studio"( Policy di attuazione art.715 Codice Navigazione)

Le conseguenti zone di sicurezza pubblica altrimenti dette “aree di rischio individuale “(public safety zone PSZ) sono delle aree territoriali a forma conica ( allegato 4 i coni di rischio aeroporto di Linate) ) che hanno come base le testate delle piste e si allargano lateralmente per rastremandosi in lontananza da esse. All’interno di esse lo sviluppo edilizio e industriale va limitato per tutelare le persone a terra dal rischio di morte o di danneggiamento fisico,nel caso di un incidente aereo, come detto più sopra; a tale individuazione segue una fase di concertazione con i Comuni territorialmente competenti, nella quale devono essere approfondite le previsioni normative e relazionati i risultati della valutazioni condotta da ENAC;

più puntualmente, l’art.715 del Codice della Navigazione e la relativa policy di attuazione prevedono che ENAC individui gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione del rischio conto terzi. Fissando come primo criterio di selezione la soglia di valore di 50 mila movimenti/anno ; in seguito alla concertazione, i comuni interessati sono tenuti a recepire i risultati del risk assessment adattando i propri strumenti di gestione e di pianificazione del territorio,sulla base delle planimetrie redatte da Enac e trasmesse agli stessi, riportanti le curve di isorischio da applicare per le misure di tutela;

anche i Cittadini residenti nel cd. intorno aeroportuale del terzo aeroporto nazionale hanno ovvio interesse a conoscere l’estensione territoriale dei coni di rischio individuale , al fine di verificare la collocazione in essi del proprio ambiente di vita quotidiana;

risulta agli scriventi che, a fronte le richiamate previsioni di legge, il Piano di rischio conto terzi succitato, sebbene obbligatorio, non sia stato ad oggi predisposto da Enac per l’aeroporto “Marco Polo “ di Venezia- Tessera, nonostante lo scalo superi - come più sopra riportato- ampiamente la soglia dei 50 mila movimenti /anno e vi sia in atto un costante aumento annuo della movimentazione previsto dal MasterPlan 2015-2021, come più sopra riportato. La risposta della Direzione Enac Veneto/Nord Est implicitamente conferma l’inesistenza di un tale Piano (allegato 5);

e’ certo che l’Enac, invece, ha prontamente a suo tempo , predisposto per l’aeroporto M. Polo il Piano di Rischio ex art. 707 del Codice di Navigazione relativo alle aree sottoposte a limitazioni edilizie e commerciali (cosa diversa dal Piano di rischio per la incolumità dei cittadini residenti) ed il Comune di Venezia nel 2014 ha recepito tali vincoli modificando i P.R.G. in essere e recependo su di esso l’approvazione da parte di Enac

il Piano di rischio conto terzi con le relative zone di rischio individuale –laddove adottato - è previsto sia rivisto di norma ogni 15 anni, ma appare ovvio che l’aggiornamento debba essere anticipato se si registra un trend di aumento delle movimentazioni annue, stante il nesso fra probabilità di rischio ed aumento del numero dei movimenti di aa/mm.;

l’aeroporto Marco Polo dal 2005 al 2016 ha aumentato di n. 11.301 movimenti/a e nonostante tale significativa evidenza, l’Enac non ha fornito al Comune alcun piano di rischio ex articolo 715;

la evasiva e dilatoria risposta ad una richiesta di accesso all’atto di un estensore del presente esposto, conferma l’attuale inesistenza di un Piano ex art.715(nonostante il rischio derivante da oltre 90mila movimenti/anno), unitamente ad una generica e non verificabile rassicurazione parziale ( allegato 6 );

Per i motivi suesposti

SI CHIEDE

l’accertamento delle eventuali responsabilità omissive, anche di rilevo penale, relativamente al fatto esposto in capo ai soggetti pubblici che hanno obbligo di adottare e/o esigere il Piano di rischio conto terzi sopra citato, al fine della tutela della salute e dell’incolumità delle comunità presenti nell’intorno aeroportuale di Venezia.

Il testo del comunicato ENAC, quasi come rappresentasse una sorta di risposta diretta alla richiesta dell'Esposto sostiene:

"In considerazione di quanto sopra, la fase di concertazione prevista dalla policy dell’ENAC, per l’Aeroporto di Venezia Tessera, con la successiva apposizione del vincolo, sarà avviata solo a seguito del Decreto di Accertamento di Conformità Urbanistica del Master Plan da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avendo tale strumento già ottenuto il positivo Decreto Interministeriale di Compatibilità Ambientale".

La questione, tuttavia, sembrerebbe ancora alla fase iniziale. L'ENAC ha, infatti, del testo integrale del Rischio terzi-Risk assessment, trasmesso una breve nota informativa di presentazione e solo due paginette di sintesi delle curva di isorischio individuale: riguardanti le due testate pista 04 e 22 relativamente al volato del 2010 e quello al traffico del masterplan del 2021. Mancano del tutto le informazioni sul database dei voli utilizzato, dei parametri del modello, quale il tasso di incidenti per tipologia di aeromobile, delle traiettorie delle rotte di decollo, delle operazioni on ground, in pista e sui piazzali. Mancano riferimenti alle edificazioni e al numero dei residenti, cittadini e lavoratori che vivono e lavorano in quelle zone. All'esterno e all’interno delle curve di 1x10-4, in cui è maggiore il livello di esposizione al rischio, al carico antropico esistente nelle restanti zone curve 1x 10-5 e 1x10-6. 29 Marzo 2017

Un MD 83 fuoripista, stavolta nella fase di decollo

Si è fermato 340 metri oltre la testata! L'incidente, per fortuna di tutti è accaduto in un aeroporto USA e una pista con un ampio spazio libero oltre il fine pista, e grazie al contesto operativo non ha è registrato alcun ferito. Danni sostanziali ha invece riportato il velivolo, sopratutto ai carrelli e alla parte inferiore della fusoliera.

L'overrun è avvenuto lo scorso 8 Marzo 2017 ad un McDonnell Douglas MD-83, immatricolato N786TW sul volo 7Z-9363 da Detroit Willow Run, MI allo scalo di Washington Dulles,DC (USA). Nella fase di accelerazione sulla pista 23 Sinistra, ore 15.40 locali, i piloti hanno adottato una procedura di interruzione del decollo (reject take-off) senza poter arrestarsi in pista.

Nella corsa l'MD 83 ha distrutto l'impianto di strumentazione di atterraggio strumentale sulla pista contraria 05 Destra e le luci di avvicinamento, ha inoltre frantumato la barriera/staccionata del sedime/perimetro aeroportuale, attraversato una strada fermando la corsa dopo aver distrutto/distaccato il ruotino anteriore mentre il carrello principale è franato in un avvallamento del terreno.

Il volo era stato noleggiato per il trasporto di una squadra di pallacanestro del Michigan. Equipaggio e passeggeri hanno evacuato l'aeromobile attraverso gli scivoli di emergenza. La lunghezza della pista è di circa 2300 metri. Gli investigatori della FAA e NTSB, al momento, non hanno ancora divulgato un Factual-Preliminary Report ed evidenziato l'origine della procedura di stop-take-off attivato dai piloti.

Questa tipologia incidentale, ovvero fuoripista nelle fasi di decollo e di atterraggio, fa risaltare l'importanza categorica di poter disporre piste di volo con spazi Runway End Safety Area e/o le aree di sicurezza di inizio e fine pista della lunghezza di 240 + 240 metri all'inizio e alla fine pista. Decisiva è, inoltre, per le piste cittadine, a ridosso di centri storici, borghi isolati e prospicienti a ridosso di decolli e atterraggi, l'adozione delle zone 'EMAS il sistema di pavimentazione-frenaggio EMAS (Engineered Materials Arresting System) posizionate, in aggiunta, all'estremità delle testate di pista. 15 Marzo 2017

Aeroporto Peretola, dal sorvolo della Toscochimica alla posizione del nuoco Stadio

Ancora sul Piano di Rischio e Risk assessment! Con la presentazione del nuovo Stadio della Fiorentina - avvenuto a Palazzi Vecchio venerdì 10 Marzo - ecco venire a galla l'ennesimo intralcio per la progettata nuovo pista di 2400 metri.

Ai parametri infrastrutturali e di costi dell'opera quali: 420 milioni di Euro, 40.000 poltroncine, 700 parcheggi auto coperti, su una superficie complessiva di circa 48 ettari e, infine area commerciale di 77mila metri quadri. Ma è la sua localizzazione rispetto alla nuova pista di 2400 metri a costituire, dal punto di vista, dei vincoli "aeronautici" a costituire un "rischio". L'ipotesi di una variante urbanistica con lo spostamento del Centro Alimentare Polivante (ex Mercafir) - realizzabile secondo il Regolamento Urbanistico - compatibile con una edificazione a “Volumi zero” anche l'insediamento di piste ciclabili per raggiungere lo stadio, due nuove stazioni ferroviarie e una tramvia e uno svincolo dell’autostradale, vanno aggiunte all'opera dello stadio della Fiorentina . Come è logico aspettarsi è, comunque, la compatibilità con il Piano di Rischio e il Rischio Terzi.

Per il Sindaco Dario Nardella, tuttavia, la localizzazione dello Stadio non risulta in conflitto: ne con l'attuale pista e tantomeno con quella di 2400 metri.

Possibile che i progettisti non abbiano valutato le compatibilità? La VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e il Piano di Rischio non sono forse note e disponibili e adeguatamente trasparenti? ENAC non dispone delle carte complessive e integrate per esprimere l'inequivocabile e inappellabile parere?

Questo ennesimo interrogativo relativo al progetto e all'insediamento della nuova infrastruttura aeroportuale di Firenze Peretola è di pochi giorni successivo alla news di Aerohabtat "Aeroporto Firenze-Peretola: emerge il rischio terzi, risk assessment" - www.aerohabitat.eu/news/dettaglio/archivio/2017/marzo/article/aeroporto-firenze-peretola -

-il-rischio-terzi-risk-assessment/ - nella quale, in sede di Commissione Ministeriale, anticipando la Valutazione di Impatto Ambientale e VAS con uno stralcio di due paginette estrapolate dal documento complessiva sarebbe stata notificata l'incompatibilità tra il nuovo aeroporto di Firenze-Peretola e lo stabilimento del Marcolotto 2 Toscochimica vicino Prato: una azienda che per l’articolo 8 della Direttiva Seveso rientra nel rischio di incidente rilevante.

La materia riguardante l'infrastruttura aeroportuale con 2400 metri di pista è stata anche oggetto della comunicazione con i giornalisti da parte del presidente del Tar della Toscana, Armando Pozzi, nel corso della conferenza stampa che ha accompagnato la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Il Tar, infatti, ha, di recente, accolto il ricorso avverso all'insediamento della una nuova pista di Peretola.

Il Presidente Pozzi ha sostenuto: "abbiamo applicato le norme urbanistiche che caratterizzavano quella zona, che si distingue per una delicatezza ambientale ed idrogeologica che faceva apparire non del tutto ragionevole e razionale" il Pit della Regione Toscana. "Quindi, ci siamo trovati di fronte un profilo tipicamente giuridico dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, irrazionalità, illogicità. Tra l'altro ah anche commentato sull'ipotesi di decolli in sorvolo ad una altezza di circa 60-70 metri sulla Scuola dei Marescialli dei Carabinieri". Con queste premesse, tra le altre, il Progetto della nuova pista di 2400 metri a Peretola non appare possa, in tempi brevi, ottenere le specifiche autorizzazioni e nullaosta. Tantomeno disporre di deroghe alla regolamentazione vigente. 13 marzo 2017

Aeroporto Trieste e Polo Intermodale: Art. 707 da integrare

Il futuro dell'opera appare problematica! Al momento, per quanto riguarda l'adozione del Piano di Rischio, il Comune di Ronchi dei Legionari sembrerebbe senza una analisi e uno studio integrato complessivo. Costituito, ad esempio, da una relazione dettagliata, da una impronta delle aree di tutela, dalle previsioni dello strumento urbanistico vigente e stimato, dalle attività sensibili e dall'impronta delle aree di tutela sui comuni contermini. Senza una congrua valutazione del carico antropico attuale e stimato, del carico antropico residenziale e non residenziale (sulla base dei parametri di occupazione utilizzati anche per determinare gli standard urbanistici), dagli insediamenti produttivi e commerciali, dagli insediamenti sensibili (centri giovanili-campo da calcio-parcheggi e tanto altro). Senza un elenco dei volumi residenziali storici e comunque edificati e quelli stimati in relazione al piano attuativo comunale (P.A.C.). Con elenchi delle aziende, dei distributori di benzina e deposito liquidi infiammabili, dei volumi del traffico viario e ferroviario, dei passeggeri e degli utenti e del personale impiegato dal sistema di trasporto localizzato e insediato. Senza un progetto delle attività produttive stimate. In Definitiva senza un programma per fronteggiare, per mitigare e tutelare residenti e non residenti delle zone A, B, C e D del Piano di Rischio per incidente aereo. Il Piano di Rischio Aeroportuale (P.R.A.) e il Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) dovranno integrarsi con il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA).

Per quale ragione, pertanto, ben prima della posa della prima pietra del Polo Intermodale, avvenuta lo scorso 23 Gennaio, non è stato realizzata un operazione del tutto pertinente quanto obbligatoria?

Quale sarà quindi il risultato conclusivo, quando verrà illustrato e adottato il Piano di Rischio per incidente aereo (Art. 707) in relazione alla zona D, ovvero dello spazio di 1000 metri a sud e nord della pista 09/27 di Ronchi dei Legionari? Al momento Aerohabitat non ha potuto verificare l'esistenza di tale documentazione. L'analisi on-line ha potuto recuperare alcuni studi commissionati dallo stesso Comune di Ronchi dei Legionari. Una "Relazione illustrativa del Piano di Rischio" di 22 pagine dell'Agosto 2009 e una revisione dell'Ottobre dello stesso anno di 11 pagine. Un documento aggiuntivo al Piano di Rischio Aeroportuale denominato "Norme Tecniche per l’applicazione del Piano ed il suo coordinamento congli strumenti urbanistici" è invece datato Agosto 2009 (emissione) e Ottobre 2009 (Revisione). Un ulteriore documento di 11 pagine (Agosto 2009) è titolato "Piano di Rischio Aeroportuale Relazione sulla verifica di non assoggettabilità alla VAS e di non incidenza sulle zone SIC-ZPS.

Sono, tuttavia, tre documenti precedenti alla stesura conclusiva del Regolamento Costruzione Aeroporti ENAC che - in relazione alla Zona D - è del 2011. La loro integrazione appare, quindi, ineludibile.

In data Marzo 2014 è stato, comunque, aggiornato/revisionato lo studio "Piano di Rischio Aeroportuale

Relazione sulla verifica di non assoggettabilità alla VAS e di non incidenza sulle zone SIC-ZPS" che è diventato di 13 pagine totali.

Nella sezione "Applicazione" dopo aver rilevato:

"Il piano di rischio è un documento contenente le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni ai sensi dell’art. 707 del codice della navigazione. Le indicazioni e le prescrizioni sono finalizzate a tutelare il territorio dalle conseguenze di un eventuale incidente.

Lo scopo dei piani di rischio è quello di rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti, fino ad oggi già urbanizzate nel rispetto di normative che ne hanno previsto un utilizzo sicuro e compatibile con l’attività aeronautica.

La regolamentazione relativa ai piani di rischio si applica, come previsto dall’art. 707 del Codice della Navigazione, a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile. Le limitazioni derivanti dall’attuazione dei piani di rischio, adottati in base al presente paragrafo, si applicano alle nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante l’aeroporto...."

In sostanza viene identificata anche la Zona D del Piano di Rischio, quella interessata dal progetto del Polo Intermodale.

Nel paragrafo "Prescrizioni per la Redazione del Piano di Rischio si legge:

"Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che i Comuni articolano e dettagliano nei piani di rischio in coerenza con la propria regolamentazione urbanistico –edilizia.

• Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone.

• Zona di tutela B: possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.

• Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività nonresidenziali.

• Zona di tutela D: in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutele e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi

a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc…".

In attesa dei nuovi vincoli relativi alla Zona D, l'allargamento dello spazio di tutela e sicurezza della pista di volo che il Comune di Ronchi dei Legionari (con i Comuni di San Canzian e San Pier d'Isonzo), sviluppando l'analisi e le disposizioni concernenti le Zone A, B e C (edificazioni interessate e carico antropico esistente e stimato al 2030) anche i media locali avevano rilevato le dichiarazioni (2012) dell'ex assessore all'Urbanistica Sara Bragato: integrare la Zona D.

In seguito altri due documenti con l'intestazione Aeroporto FVG e Polo Intermodale-Ufficio di Piano, identificati come "Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica per la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei legionari - Relazione illustrativa di 16 pagine, datato 6 Dicembre 2012

relativi al Polo Intermodale enunciava gli intenti della "Piattaforma logistica regionale”, da realizzarsi attraverso l’integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, nell’ambito di un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto.

Il secondo documento di 30 pagine e anch'esso datato 6 Dicembre 2012 "Aeroporto FVG e Polo Intermodale-Ufficio di Piano, identificati come "Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica per la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei legionari e concerne il P.A.C. - Piano Attuativo Comunale relativo al Polo Intermodale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

A questo punto una prima risposta alle problematiche connesse al progetto del Polo Intermodale potranno essere evidenziate da una Relazione illustrativa complessiva di un aggiornato Piano di Rischio relativo all'art.707 del Codice della Navigazione Aerea. 10 Marzo 2017

Aeroporto Capodichino-Napoli, la Giunta approva il Piano di Rischio

Ma sono indispensabili la stima del carico antropico attuale e quello al 2030. Nelle scorse giornate i "media" di Napoli hanno segnalato come anche la Giunta di Napoli, al fine di mitigare il rischio di incidente aereo, ma sopratutto per acquisire la normativa ENAC rispondente, abbia - su proposta dell’Assessore al Diritto alla città Carmine Piscopo - adottato il Piano di Rischio Aeroportuale (Pra) relativo all’aeroporto di Capodichino. Come previsto dalle leggi vigenti. Coinvolti da tale adempimento dovrebbero risultare anche i Comuni contigui alla pista di Capodichino, quelli di Afragola, Casalnuovo, Casavatore e Casoria. Sono passati quasi cinque-sei anni dalla promulgazione finale della normativa ENAC e, finalmente è stato recepito l'art.707 del Codice come disposto dal capitolo 9 del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti dell’Enac.

Il Piano Regolatore dei Comuni interessati a questo punto dovrà prevedere le disposizioni urbanistiche prescritte, sia la valutazione del carico antropico esistente quanto di quello stimato in relazione al masterplan aeroportuale autorizzato da ENAC.

Come per tutti glia aeroporti italiani con traffico civile-commerciale (le aerobasi militari non sarebbero interessate da tali misure precauzionali a tutela dei cittadini e dei residenti dell'intorno delle piste di volo) l'identificazione del cosiddetto "carico antropico" rappresenta una mappatura fondamentale. Ineliminabile. Ma quanti "comuni aeroportuali" la hanno realmente mappata?

La definizione dei volumi esistenti e quelli realizzabili e i dati relativi al Carico Antropico nelle quattro zone di tutela, A, B, C e D con la localizzazione edifici, le analisi sugli edifici in zone di tutela”, la organizzazione territoriale sono strumenti primari. Il calcolo dei volumi agricoli (abitazioni e attrezzature), residenziali e produttivi realizzabili, i siti sensibili esistenti, le misure per eventuali trasferimenti e ri-localizzazioni e la valutazione di limiti operativi al traffico aereo pianificato in relazione al rischio terzi-risk assessment dovrebbero risultare obiettivi scontati per la sicurezza delle operazioni aeroportuali e la salvaguardia della comunità dei cittadini insediati nella prossimità delle piste di volo.

La cosiddetta strumentazione urbanistica relativa alla realizzazione di nuovi volumi destinati ad attività compatibili/incompatibili, l'eventuale indice di affollamento, ipotetici cambio di destinazione di attività dovrebbero essere oggetto di ri-analisi al fine di determinare, anche, una riduzione dei fattori di rischio.

Anche l'eventuale localizzazione, ad esempio, non solo di aziende di produzione di sostanze chimiche, di distributori di carburante e depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, in particolare se ubicati in zona A e B. Per le infrastrutture viarie, nelle aree di tutela “A” e “B” o in prossimità delle stesse va valutata la realizzazione di nuove opere che possano comportare congestioni di traffico e quindi il significativo aumento del carico antropico (quali ad esempio caselli autostradali), dovrebbe prevedere anche la loro eventuale eliminazione.

Anche l'esistenza e/o pianificazione di centri commerciali, ospedali, centri universitari e/o attività ad elevato insediamento e/o affollamento di persone/cittadini dovrebbe costituire quindi oggetto di analisi verifica di compatibilità. Quanti abitanti, intanto, sono attualmente insediati rispettivamente nelle zone A, B, C e D del Piano di Rischio per incidente aereo relativo alla pista di Capodichino a Napoli? 6 Marzo 2017

Aeroporto Firenze-Peretola: emerge il rischio terzi, risk assessment

Era ed è inevitabile, la nuova pista di 2400 metri é ostacolata dalla realtà! Calare dall'alto una pista di un aeroporto che - secondo il masterplan al 2029 - avrebbe un traffico di 4.5 milioni di passeggeri/anno e oltre 41 mila/voli anno, in un contesto antropico storico e non solo secolare ma millenaristico è una risultato inevitabile. Scontato. In questi giorni i media toscani hanno rilanciato un parere, una sorta di anticipazioni della commissione ministeriale VIA (Valutazione impatto ambientale) sembrerebbe indispensabile un supplemento di analisi, uno studio al fine di valutare la il rischio connesso al sorvolo di una azienda localizzata a Santa Maria a Colonica.

Un documento di 216 pagine - al momento disponibile nelle sole due pagine collegate anche a questa nota - della stessa Commissione Ministeriale, prima di qualsivoglia valutazione "ambientale" per il nuovo aeroporto di Firenze-Peretola, un qualche soggetto terzo, autorevole, dovrà approfondire e verificare il livello di rischio (curve di isorischio art. 715 del Codice di Navigazione) nel sorvolo (atterraggio e/o decollo?) dello stabilimento del Marcolotto 2 Toscochimica a vicino Prato, - riportano i media toscani - una azienda che per l’articolo 8 della Direttiva Seveso rientra nel rischio di incidente rilevante. La questione appare quindi dirimente, le alternative non sono tante: traslocare l'impianto, modificare le rotte di decollo/atterraggio e/o la rinuncia alla nuova pista di 2400 metri.

Ma non sarebbe la sola "osservazione" delle 216 pagine ma questo estratto, questa anticipazione si impone tra le tantissime altre. Altre notizie a riguardo sono riprese da note apparse su

www.linealibera.info/volare-nuovo-peretola-e-linsostenibile-leggerezza-delle-valutazioni/, dove

in data 27 Febbraio 2017 Edoardo Bianchini ha ripreso le dichiarazioni dell'Arch. Fabio Zita

Ex Dirigente del Settore Via della Regione Toscana ed ex membro della Commissione Via nazionale. Tra l'altro, in quelle 216 pagine, "l’istruttoria si conclude con l’espressione del parere positivo della Commissione condizionato dall’ottemperanza di 62 prescrizioni, a loro volta contenenti circa 80 sub-prescrizioni, per un totale quindi di circa 142 indicazioni obbligatorie ai fini della realizzazione dell’intera opera."

Un dato, le 142 prescrizioni totali, perciò oltre a quello dello studio sul rischio terzi del sorvolo della Toscochimica, potrebbero apparire una sorta di “bocciatura mascherata”, in sostanza della pianificazione della nuova infrastruttura aeroportuale. Le altre tematiche riprese dalle prescrizioni concernono - secondo i media - le "terre e rocce da scavo" e il "fosso reale: attraversamento autostrada A11".

L'intorno della pista raccoglie, tuttavia, anche altre realtà insediate, esistenti e da tutelare, oltre agli abitanti della Piana, quali il Polo Scientifico, i depositi di carburante, l’Autostrada A11, la Scuola Marescialli dei Carabinieri. Quante persone e cittadini operano ogni giorno? E il progettato nuovo stadio della Fiorentina, un nuovo centro logistico di Esselunga e anche una zona commerciale con alberghi?

Per capirne di più occorre poter disporre quelle 216 pagine e studiarle, e analizzarle anche per verificare se tra queste sono state verificate anche le compatibilità "aeronautiche" relative alle dimensioni della pista, delle zone di protezione dai fuori pista laterali e inizio e fine, degli spazi a terra dedicati alla localizzazione del terminal, della zona dei parcheggi/piazzole degli aeromobili, alla posizione dei serbatoi/depositi del carburante avio e ai riscontri corrispondenti delle curve di isorischio. Le due paginette del testo di 216 pagine ricordano interrogativi che Aerohabitat pone da anni anche per altre infrastrutture aeroportuali del Belpaese: "lo studo dovrà anche individuare le misure a carico del Proponente, per eliminare o ridurre il danno, misure inclusive della delocalizzazione delle preesistenze qualora emerga un rischio per la perdita di vite umane superiore ad 1x10-4 in base ai risultati degli scenari probabilistici."

Gli scenari possibili non sono molti, come per altri aeroporti: il progettato masterplan salta e/o l'infrastruttura aeroportuale viene chiusa, sono imposti limiti ai voli massimi giornalieri/anno e, infine i siti sensibili e/o a rischio sono delocalizzati. 2 Marzo 2017

Aeroporti, incidente in decollo con schianto su centro commerciale limitrofo

Stavolta è accaduto a Melbourne! L'incidente ha riguardato un bimotore Beechcraft B200 King decollato dall'aeroporto Essendon a Melbourne (Australia) con cinque persone a bordo. Il velivolo immatricolato VH-ZCR della "Corporate and Leisure Aviation" era partito alle 08.59 locali del 21 Febbraio 2017 aveva per destinazione l'isola di King in Tasmania (Australia).

Un ipotetico malfunzionamento ad uno e/o entrambi i propulsori - dopo aver raggiunto una altezza di circa 30 metri - avrebbero causato una perdita di controllo e conseguente rovina sul tetto del limitrofo centro commerciale "Direct Factory Outlets (DFO) shopping centre". Nello schianto avrebbe sfondato la copertura innescando un incendio e un vasto fumo. Il riscontro di solo cinque vittime, il pilota e i quattro passeggeri che avrebbero dovuto raggiungere la destinazione per una gara di golf, è dovuto alla chiusura dello stesso "centro commerciale" che avrebbe aperto un'ora dopo alle 10.00 locali.

I media australiani hanno dato ampio risalto alla "spettacolarità" dell'incidente, con foto e video in diretta. Non hanno invece argomentato, almeno al momento, sulla casistica degli incidenti in prossimità di piste di volo e di vasti insediamenti abitativi, industriali, commerciali e di "edificazioni sensibili e ad alto rischio" e sulle politiche di tutela per residenti e persone eventualmente coinvolte in risk assessment-rischio terzi in prossimità delle piste di volo.

Purtroppo il contesto antropico dell'intorno delle due piste di Essendon, la localizzazione del centro commerciale Direct Factory Outlets (DFO) pur laterale ed esterno alle due piste per i decolli e gli atterraggi non è diversa dalle numerose situazioni "commerciali" e a rischio di altri siti sensibili, perciò non solo le residenze dei cittadini che abitano spazi precedenti all'allungamento di piste di volo e al vertiginoso incremento dei movimenti aerei giornalieri/settimanali/mensili/annuali.

Quanti aeroporti del Belpaese, sia con piste per aviazione generale, militare e con traffico civile/commerciale hanno adottato l'integrale Piano di Rischio per incidente aeronautico: anche con i 1000 metri laterali? Quante abitazioni e residenze e edificazioni sono in deroga perché pre-esistenti al varo di queste misure di tutela? Quale è il numero dei residenti e dei lavoratori e dei cittadini (clienti e utenti vari) coinvolti? Quante piste, infine, hanno adottato il cosiddetto rischio terzi e/o risk assessment e/o curve di isorischio? Perché ENAC non li rende disponibili e trasparenti, magari on-line tali dati? 22 Febbraio 2017

Aeroporto Venezia, M5S: ancora una interrogazione sul Rischio terzi

Belpaese: gli scali e le curve di isorischio e la trasparenza. L'ulteriore interrogazione a risposta in commissione 5-10586 presentato da SPESSOTTO Arianna (M5S) nella giornata di Mercoledì 15 febbraio 2017, seduta n. 742 ripropone l'urgenza di una piena trasparenza non solo delle modalità di "elaborazione" del risk assessment in Italia, della tipologia del database utilizzato, della corrispondenza tra numero dei voli, tipologia degli aeromobili, procedura di decollo adottato e arco giornaliero interessato. La piena disponibilità della documentazione "deliberata" in ENAC da parte dei cittadini e dei residenti nell'intorno delle piste è indispensabile per conoscere in quale curva di isorischio "vive" lo stesso residente. Quale ripercussioni e quali misure precauzionali e a tutela dei cittadini inoltre sono predisposte quando il masterplan identifica l'aeroporto con i voli al 2020-2030-2040.

 

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti .

Per sapere – premesso che:

l'articolo 715 del codice della navigazione (valutazione di rischio delle attività aeronautiche o Risk Assessment) prevede che, «al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche per le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua, gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio. Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i Comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma»;

la policy di attuazione dell'articolo 715 definisce le misure di tutela da applicare nelle aree esterne agli aeroporti interessate dalle curve di iso-rischio generate come output del modello matematico sviluppato dall'Enac. Tali misure di tutela si concretizzano, in particolare, nell'individuazione dell'uso del territorio (carico antropico) e delle attività incompatibili con il livello di rischio associato all'attività di volo che si svolge sull'aeroporto considerato;

una volta effettuato dall'Enac lo studio di valutazione del Risk Assessment, l'ente comunica i risultati alle amministrazioni locali territorialmente interessate e i comuni, una volta ricevute le planimetrie raffiguranti le curve di out-put della simulazione, modificano i propri strumenti di gestione e pianificazione del territorio, tenendo conto delle indicazioni contenute nella policy;

la redazione della valutazione del rischio contro terzi, regolato dall'articolo 715 del codice della navigazione, è obbligatorio per gli aeroporti che hanno più di 50 mila movimentazioni annue, tra questi, rientra a pieno titolo anche l'aeroporto Marco Polo di Tessera-Venezia, il quale fa registrare circa 90 mila movimenti annui;

nonostante l'obbligatorietà della redazione del piano di valutazione del rischio ex articolo 715, l'aeroporto di Venezia risulta allo stato attuale sprovvisto del predetto documento e l'Enac, al quale è stata indirizzata richiesta di accesso agli atti per il documento in questione, non è stata in grado di fornire il piano di rischio per l'infrastruttura sopra citata;

risulta evidente all'interrogante come il piano di Risk Assessment rivesta una grande importanza, dal momento che attiene alla valutazione probabilistica del rischio di subire gli effetti diretti di un incidente aereo cui sono esposti i residenti, e come la sua redazione non possa pertanto essere considerata facoltativa –:

quali iniziative urgenti il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda mettere in atto affinché, nel rispetto della normativa vigente, venga redatto il piano di valutazione del rischio ex articolo 715 del codice della navigazione anche per l'aeroporto di rilevanza strategica Marco Polo di Venezia, tenuto conto del considerevole aumento delle movimentazioni annue registrate nell'ultimo anno all'interno del suddetto scalo aeroportuale. 18 Febbraio 2017

Aeroporti e fuoripista, tra realtà e curve di isorischio

Altri due incidenti, il 19 e 28 gennaio! Ma è' decisiva la legge 241/90. E' oltremodo noto come le attività aeronautiche, siano esse militari quanti civili-commerciali, determinano riflessi diretti e concatenati qualora un aeromobile - in una delle fasi di volo e/o a terra - e anche in Italia, nel recente periodo, con l'aggiornamento e/o revisione degli art 707 e 715 del Codice della Navigazione è stato introdotto il Piano di Rischio e il Rischio Terzi. La loro applicazione non è del tutto delineata e trasparente - vedi adozione dei 1000 metri laterali di pista e curve di isorischio per il rischio terzi e rapporto movimenti storici e/o attuali e stima del masterplan - e i cittadini dell'intorno aeroportuali, legittimamente preoccupati stanno sollecitando le autorità (ENAC, Comuni e gestori aeroportuali) a rivelare l'indice di esposizione e/o livello delle curve di isorischio. La veridicità e congruità dei valori di 1x10-4, 1x10-5, 1x10-6 dovrebbe non solo essere resa trasparente ma anche verificata.

I cittadini interessati a tale riscontro non devono far altro, ad esempio, che inoltrare richiesta ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.- istanza di accesso all’atto (per visione ed eventuale estrazione di copia) relativo al vigente Piano di rischio ex art.715 del Codice della Navigazione depositato in ENAC.

I due recentissimi aeromobili finiti fuoripista sono avvenuti negli ultimi dieci giorni:

19 Gennaio 2017 - All Nippon Airways Wings DHC-8-400 a New Chitose Airport-Giappone, volo NH 1831 in atterraggio ha superato il fine pista 01 Destra di circa 80 metri.

28 Gennaio 2017 - Il Boeing 737-400 di AerCaribe, immatricolato HK-5197 in volo da Bogota a Leticia (Colombia) è anch'esso finito oltre la pista - circa 100 metri - della pista 21 dopo l'atterraggio, dopo il manto d'asfalto sprofondando nel terreno fangoso. 31 Gennaio 2017

 

Aeroporti e rischio terzi, la peculiarità italiana

ENAC ha proposto in genere modelli ICAO e FAA salvo per le curve di isorischio. Quante sono le piste di volo civili-commerciali del Belapaese sottoposte all'analisi del rischio terzi da incidenti aerei in relazione alla tutela prevista dall'art.715 del Codice della Navigazione? Quante di queste, con traffico inferiore a 50000 movimenti/anno, ma anche quelle "critiche" affossate tra palazzi ed edifici, sono state sottoposte alla metodologia di calcolo del rischio individuale e collettivo nelle direzioni di decollo (non solo in asse pista), anche nelle aree laterali alla pista di volo in relazione al numero dei movimenti aerei attuali e di quelli stimati dai masterplan aeroportuali a 15-20 anni?

E' una domanda alla quale non sia in grado di rispondere anche se dubitiamo che i cittadini residenti possano avere risposte dirette: probabilmente non da ENAC e tantomeno dai Sindaci dei Comuni aeroportuali interessati.

Dal sito web del Comune di Milano ad esempio si può rilevare:

"Le Curve di Isorischio rappresentano graficamente i risultati derivati dal modello di valutazione del rischio utilizzato e si riferiscono alla probabilità che un individuo, residente permanentemente nei dintorni di un aeroporto, ha di rimanere coinvolto dalle conseguenze di un incidente aereo.

La tutela del territorio ricadente all'interno delle curve di isorischio si espleta tramite la limitazione del carico antropico e l'individuazione delle attività non compatibili con il livello di rischio associato all'attività di volo che si svolge sull'aeroporto.

Per l'aeroporto di Milano Linate sono state individuate, in aggiunta a quanto già riportato nella tavola R.07 - Rischi, rumori e radar per la navigazione aerea - del Piano delle Regole, le curve di isorischio approvate in data 19/10/2012.

Nella sezione Allegati a fondo pagina si trovano pubblicati i seguenti documenti:

-Lettera di approvazione di ENAC,

-Relazione illustrativa (contenente le norme tecniche),

-Elaborato cartografico".

Ma, nonostante, il lusinghiero apporto informativo - trascurato da numerosissimi Comuni italiani - gli interrogativi posti sono inalterati.

A quale numero di movimenti aerei, di voli, di volume di traffico sono riferiti? Per quale ragioni le curve di isorischio non sono calcolate in relazione alle traiettorie percorse in decollo, perciò anche in virata. Con quale database sono calcolati, per quale ragione non è in vigore la massima trasparenza? Chi è in grado di fornire le risposte adeguate?

Ma ancora prima di queste inevitabili considerazioni sulle modalità di calcolo delle curve di isorischio e della loro piena trasparenza - database di input - è indispensabile inquadrare la "tipologia" del modello matematico utilizzato.

Per quale ragione la metodologia - in relazione all'art.715 - utilizzata in Italia da ENAC è stata sviluppata in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e non stato adottato un modello per le conseguenze degli incidenti - con curve di isorischio dai valori di 1x10-4, 1x10-5, 1x10-6 - e una validazione del modello - affidabilità del modello e algoritmo matematico utilizzato - e database di input alternativo ad esempio al modello olandese, tedesco e inglese? Per quale ragione ad esempio il modello olandese di calcolo considerato dalla stessa ICAO uno dei più evoluti non è stato ritenuto di riferimento da ENAC? 28 Gennaio 2017

Boeing 747 Cargo, dopo l'atterraggio, finisce sulle case

Almeno 37 vittime, la maggioranza tra i residenti, 17 caseggiati distrutti. L'aeromobile cargo dell'aerolinea ACT si è schiantato oltre il fine pista 26 dell'aeroporto Bishkek Manas International in Kirghizistan intorno alle 07.19 locali del 16 Gennaio 2017. Era decollato dall’Hong Kong International Airport (HKG) Chek Lap Kok e dopo il transito sarebbe ri-decollato alla volta dell'Aeroporto di Istanbul.

Il Boeing 747/412F, immatricolato TC-MCL operativo sul volo TK6491 con quattro membri di equipaggio era impegnato in un atterraggio in condizione di bassa visibilità (generale 150 metri e 550 metri in pista).

Probabilmente difficoltà nella fase di toccata a terra e/o un tentativo di riattaccata ha fatto schiantare il cargo oltre 1000 metri dal fine pista. Precipitando e colpendo almeno 30 di 43 caseggiati, 17 di questi sono stati completamente distrutti, oltre il fine pista, il velivolo si è spezzato in quattro tronconi.

Il velivolo aveva fatto il primo volo nel 2003 e montava quattro propulsori Pratt&Whitney PW4056.

Anche questo incidente ripropone considerazioni relative al Piano di Rischio aeroportuale, al Rischio terzi e risk assessment in genere per le piste degli scali affossati, localizzati in prossimità di centri abitati popolosi, centri commerciali e poli industriali a rischio incidente rilevante. A che punto siamo nel Belpaese? Quali piste hanno predisposto adeguati risk assessment? Con quali limiti di movimenti aerei, di traiettorie di volo e vincoli precauzionali in genere? Le schede "Risk analysis" hanno, probabilmente, identificato, la vulnerabilità e/o livello di impatto e probabilità del "rischio incidenti" nei sistemi aeroportuali italiani.

Lo scenario dovrebbe aver individuato per ogni scalo in cinque categorie e precisamente:

A Limited consequences

B Substantial consequences

C Serious consequences

D Very serious consequences

E Catastrophic consequences

L'indice di probabilità invece inquadra: “a forecast about the occurrence of a risk scenario”.

A Very unlikely 0.005 - 0.05%

B Unlikely 0.05 - 0.5%

C Possible 0.5 - 5%

D Likely 5 - 50%

E Very likely 50 - 100%. 17 Gennaio 2017

Aeroporto Brescia Montichiari e quell'anomalo rischio "terzi"

Il caso è l'ex caserma Serini, localizzata nel sedime dello scalo. I due Comuni di Castenedolo e Ghedi hanno redatto il Piano di Rischio dell'aeroporto di Montichiari e la documentazione è on-line sul sito dei Comuni con l'aggiornamento del 20/08/2014 e riguardano - per Castenedolo - la deliberazione n. 37 del 30/07/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il P.R.A. - piano di rischio aeroportuale dell'aeroporto Gabriele D'Annunzio.

L'emergenza dei profughi extracomunitari da ospitare ha investito non solo l'accoglienza generica delle popolazioni locali, ma stavolta anche la questione del carico antropico in una zona, quella del sedime aeroportuale, che dovrebbe coinvolgere invece opere e attività riguardanti la sola attività aerea civile-commerciale.

Al momento sarebbero in corso interventi di ripristino dell'area militare aeronautica dismessa e in seguito i primi profughi potranno entrare nell’ex caserma Serini di Montichiari.

Con la ristrutturazione degli alloggi militari e la sistemazione di caseggiati prefabbricati almeno 130 posti sarebbero disponibili in un complesso di accoglienza che, tuttavia, ENAC ritiene esterna allo storico sedime aeroportuale.

Note stampa locali, infatti, segnalano come in una informativa recapitata da ENAC al Comune di Castenedolo dall'ottobre 2015 l’area della caserma ex Serini sarebbe, pur localizzata nello stesso punto geografico, esclusa dal sedime dello scalo civile-commerciale. Il Demanio Militare l'avrebbe giurisdizionalmente, trasferita, traslocata al demanio civile con un diversa destinazione d'uso. Tale attività avrebbe dovuto essere ri-qualificata assecondando le direttive e la regolamentazione stabilita dal Piano di Rischio. Cosa accadrà quindi con l'arrivo e l'insediamento degli immigrati?

Se il al punto 9.6.6 del Regolamento E.N.A.C. del 20 ottobre 2011 le prescrizioni per la redazione dei Piani di Rischio Aeroportuale, presumono il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti vanno applicati termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili nelle zone A, B, C e D.

Le considerazioni dell'insediamento dell'ex Caserma, sia localizzata in area demaniale e/o civile, qualora individuata nelle zone di tutela A, B, C e D vanno evitati, tra l'altro, insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc., costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obbiettivi sensibili. Come andrà a finire? 21 Dicembre 2016

Aeroporto Torino, il rischio terzi e il maggior centro commerciale del Belpaese