
Segnalazione e commento del Com.te Renzo Dentesano
Sul n. 7 c. a. del mensile “Aeronautica” dell’Associazione Arma Aeronautica a firma di Gaetano Battaglia, membro del Centro Studi della stessa organizzazione, è stato pubblicato un interessante articolo sul tema della “Just Culture: dilemma irrisolvibile?”. L’Autore si domanda se, a fronte della necessità d’un giusto bilanciamento tra le esigenze della Sicurezza del volo e quelle della Giustizia, nel mondo in generale e nel nostro Paese in particolare, ciò sia realizzabile.
Alla fine di un’acuta analisi risponde che in merito al particolare argomento del «Occurrence Reporting in Civil Aviation» per la raccolta dei dati volontariamente sottoposti dagli addetti all’aviazione, ciò non possa esaurirsi soltanto con il richiamo all’art. 8 della Direttiva europea n. 2003/42/CE del 13 Giugno 2003, recepita in Italia (a modo nostro) con il D. Lgs. n. 213 del 2 Maggio 2006. La Direttiva europea stabilisce, infatti, che «Gli Stati membri, senza pregiudizio all’applicazione dei pertinenti articoli del Codice penale, debbono limitarsi, nell’istruire procedimenti riguardanti quelle violazione non premeditate o non volute dalla legge, che giungono a loro conoscenza per effetto delle procedure di riporto [Occurrence Reporting] previste obbligatoriamente dalle regole nazionali in materia, a meno che non si tratti di negligenza grave». Il resto del notevole scritto meriterebbe d’esser riprodotto da chi pubblicherà il mio commento.
A questo punto da parte mia sorge la domanda:- E per la banca dati del “Voluntary Reporting”, come la mettiamo ?
Infatti il Parlamento italiano – come nota anche l’Autore stesso – ha parzialmente fatta sua tale Direttiva, nel senso che ha stabilito per legge l’elenco delle circostanze/eventi che debbono obbligatoriamente essere oggetti di rapporto da parte degli “operatori”, nonché di quelli che facoltativamente ne fanno parte ed indicano l’ENAC e l’ANSV quali Enti responsabili dell’attuazione delle rispettive procedure (D. Lgs. n. 213). Tale Decreto infatti, pur prevedendo la cancellazione dai rapporti forniti dagli “operatori”dei riferimenti alla persona, non ne garantisce la non-punibilità. Ecco dunque il nostro modo di recepire le Direttive europee !
Così quello che sarebbe un contributo prezioso alla prevenzione degli incidenti e quindi alla Sicurezza del volo, viene messo a rischio dal momento che questi rapporti ed altri documenti relativi alla Sicurezza del volo possono venir sequestrati dalle autorità giudiziarie ed utilizzati anche contro gli stessi autori che li hanno scritti. Pertanto la possibilità che quanto denunciato a fin di buona conoscenza possa esser utilizzato per l’indagine e l’incriminazione dello stesso autore si scontra con la volontà di contribuire volontariamente all’attività volta a fare Sicurezza preventiva.
Quello della “just culture” è un princìpio accettato ed accreditato da tutte le Organizzazioni aeronautiche mondiali (ICAO compresa, che proprio di questi tempi prepara un’apposita norma, al pari della UE), proprio in antitesi con la finora imperante “blame culture”, ovvero della “cultura della punizione”, spesso applicata in qualunque caso dall’autorità giudiziaria, invece dell’eventuale rieducazione tecnico-addestrativa di chi abbia sbagliato in buona fede e compatibilmente con il livello addestrativo raggiunto.
A scanso di qualsiasi equivoco va comunque sottolineato che nessuno intende ostacolare il corso della giustizia penale, ma s’intende affermare che questa va applicata senza intralciare l’investigazione tecnica il cui solo scopo è quello di identificare le cause e le evidenze documentabili e solo qualora risultino (in qualsiasi fase) le prove di grave negligenza o violazione delittuosa e volontaria delle norme intervenire.
Ed a questo proposito va ribadita la necessità delle nomine, da parte del magistrato competente, di periti e di esperti qualificati e non di quelli auto referenziati. Purtroppo non esiste in Italia un album degli investigatori e la legislazione italiana in materia è completamente carente, specialmente se confrontata con quella esistente in altri Paesi di cultura aeronautica molto avanzata, che dispongono pure di una magistratura specializzata (India compresa!) sull’argomento.