venerdì 09 dicembre 2011 09:42 Età: 12 yrs

Aeroporti e localizzazione dei serbatoi carburante, scenario Verona Catullo

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Aerobasi, Verona, Safety Security , Archivio, Dossier, Piani di rischio, Std ICAO ENAC, Comitati

 

Piste di volo, serbatoi carburante e rischio incendio

Solo pochi giorni orsono Aerohabitat aveva posto un interrogativo sull'ubicazione del serbatoi del carburante aviation indispensabile a rifornire gli aeromobile in transito che abbiamo alcuni riscontri.

Il pericolo di incendi delle cisterne e la loro localizzazione sono sotto controllo?

 

Dopo l'incendio all'aeroporto internazionale di Miami (USA) nel marzo 2011 occorre, realisticamente, predisporre un piano di emergenza anche per questo malaugurata evenienza. In modo particolare qualora la localizzazione dovesse essere prossima alla pista. Ma anche qualora fossero a ridosso del terminal - aerostazione e/o presso altri edifici, abitati e/o frequentati da passeggeri e utenti o personale di scalo - localizzati all'interno del sedime aeroportuale.

L'esistenza e la pericolosità, o diversamente, il rischio connesso alla presenza dei serbatoi di carburante (con capacità variabile da scalo a scalo, 40 - 100 mila/litri ed oltre, numero di autobotti, erogazione litri/minuto, numero distributori e numero dei voli movimentati, ovvero del numero dei rifornimenti) è una questione che non può essere valutata esclusivamente nel quadro delle misure di security.

 

Ogni aeroporto è abilitato da una classe di antincendio, una categoria di servizio antincendio aeroportuale commisurato al livello operativo.

In questi anni le misure  di protezione dal rischio incendi dei distributori/serbatoi di benzina, in genere, hanno chiuso, delocalizzando  il rischio in "periferia". Lontano dalle aree "sensibili".

Con la  “Predisposizione delle linee guida per la gestione dei serbatoi interrati” sono stati definiti, ad esempio, i:

 

 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PER I NUOVI IMPIANTI.

 

"Gli impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione sono localizzabili in qualunque parte del territorio comunale con le seguenti limitazioni o divieti:

 

 

- sottostare, qualora le aree siano comprese all'interno degli ambiti di tutela delimitati dal PRG adeguato al PPAR, ai vincoli imposti dalle NTA del PRG medesimo.

 

- sottostare ai requisiti previsti dall'art. 22 del Codice della strada e dagli artt. 45-46 del Regolamento, e successive modifiche e integrazioni, per il passo di accesso all'area;

 

- La localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico, e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale;

 

- tutti i manufatti all'interno dell'area devono distare di almeno ml. 30 dagli edifici sottoposti a tutela dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ai sensi del D.L.vo 29-10.99 n.490 e comunque, in generale, sottostare alle disposizioni per la tutela dei beni storici e architettonici;

 

- gli impianti stradali di distribuzionr dei carburanti debbono avere una sistemazione a verde ed un progetto di mitigazione compensazione ambientale idoneo ad integrare il costruito con l'ambiente circostante;

 

- rispettare le norme di indirizzo programmatico della Regione Marche (Legge Regionale n. 11 del 15.05.1991 e successive modifiche e integrazioni), per le parti compatibili con il D.L.vo;

 

- rispettare tutte le norme in vigore relative agli impianti di distribuzione carburanti ed accessori (sicurezza, sanitarie, ambientali, stradali, ecc);

 

- rispettare le seguenti distanze da altri impianti installati e funzionanti, stabilite dall'art. 9 comma 3 del "Piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione" pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Marche, anno XXII n. 57 salvo successive modifiche e integrazioni:

 

a) almeno m. 300 nei centri abitati misurati sul percorso più breve;

 

b) almeno km 2 fuori dei centri abitati misurati sul percorso più breve;

 

c) più di 15 km sulla stessa direttrice di marcia nelle strade a scorrimento veloce (vedasi "Piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione" art. 9 comma 3 per l'individuazione di quest'ultime);

 

- rispettare le prescrizioni fiscali dell'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF).

 

 

- UBICAZIONE DELLE AREE NEL TERRITORIO COMUNALE.

 

Le aree per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione, per il potenziamento o la ristrutturazione di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/98, devono essere ubicate nelle parti del territorio comunale individuate come ZONE "B", ZONE "C", ZONE "D" e ZONE "E" dal DM n. 1444 del 02.04.1968.

 

Per le zone C e D é necessaria la preventiva approvazione di un piano particolareggiato.

 

Gli impianti eroganti GPL e/o metano sono realizzabili esclusivamente nelle zone "C" - "D" - "E"

 

Le are di cui al primo comma possono essere ubicate all'interno delle fasce di rispetto stradale:

 

- previste dai piani particolareggiati attuativi dello strumento urbanistico generale per le zone "C" e "D";

 

-  previste  dalle  norme del Nuovo Codice della Strada (artt. 16, 17, 18 e 19); dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (artt. 26, 27 e 28) e dall'art. 7 della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 5980 del 30/12/1970".

 

Come concludere?

Come viene regolata questa materia negli aeroporti del BelPaese?

L'ubicazione dei serbatoi interrati e degli erogatori aeroportuali, probabilmente, è determinata da una normativa specifica, magari talora temporaneamente in deroga, ma l'interrogativo deve essere posto: il Piano di Emergenza Aeroportuale per il soccorso e l'assistenza per aeromobili ha adeguatamente verificato il rischio e le modalità di rapido ed efficace intervento anche per l'incendio del carburante stoccato?

 

Qual'é il livello di protezione previsto?

Il posizionamento degli odierni serbatoi, sopratutto di quelli critici, è sottoposto ad una programma di identificazione del rischio e ri collocazione?