giovedì 20 dicembre 2012 06:35 Età: 11 yrs

Aeromobili e rumore: le Regioni propongono l'imposta per emissioni sonore (Iresa)

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Aerobasi, Dossier, Ambiente, Archivio, Imp. acustico, Std ICAO ENAC, Comitati , Aerolinee

 

La regione Emilia Romagna nei giorno scorsi ha promulgato la norma.

Ecco la novità, attesa da oltre un decennio, il varo del progetto di legge riguarda la lotta all’inquinamento acustico: sulla base di una norma nazionale, viene introdotta a partire dal 1° aprile 2013 un’imposta regionale sulle emissioni degli aeromobili (Iresa) a carico dei proprietari per ogni decollo e ogni atterraggio dei velivoli civili da aeroporti del territorio regionale certificati dall’Enac. Il 50% dei proventi netti servirà a finanziare il completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo per i residenti nelle zone limitrofe agli scali aeroportuali.

 

Anche se alcune Regioni del belpaese hanno da tempo legiferato in materia lo scorso 6 dicembre la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento sull’Iresa (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).

Lo spunto è scaturito dal tentativo di recepire nelle diverse legislazioni regionali per evitare discriminazioni e favorire uniformità di disciplina.

I cittadini, a questo punto, non potranno che misurare e verificare l'operato delle singole Regioni.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 6 dicembre ha approvato un documento sull’Iresa (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).

Il documento integrale è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it . Di seguito si riporta il testo senza lo schema-tipo di proposta di legge regionale

 

Regioni su IRESA (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili): modalità applicative

 

Al fine di favorire uniformità di disciplina nelle regioni ordinarie ed evitare che elementi operativi o di dettaglio possano condurre a discriminazioni tra le diverse regioni, vengono condivisi i seguenti punti inerenti l’applicazione dell’IRESA da recepire nelle diverse legislazioni regionali:

 

1) Limitazione delle classi di rumorosità in base ai tre macro scaglioni previgenti con declinazione del terzo scaglione in funzione dei miglioramenti tecnologici intervenuti, per uniformità su tutto il territorio nazionale. Individuazione delle categorie di aeromobili da esentare dal pagamento.

 

2) La riscossione dell’imposta avverrà necessariamente tramite le società di gestione aeroportuale in quanto non appaiono percorribili alternative efficaci e sostenibili dal punto di vista operativo e gestionale. Il pagamento dell’IRESA viene quindi effettuato da parte del contribuente (soggetto passivo) a favore delle società di gestione dei servizi aeroportuali che provvede periodicamente al riversamento alla Regione. In parallelo ai flussi finanziari le società di gestione aeroportuale trasmettono alla Regione, a partire dal 2013, i flussi dei dati (eventi, anagrafica soggetti passivi, anagrafica aeromobili) necessari al controllo da parte della Regione stessa.

Per quanto concerne le aliquote applicabili si rinvia alle decisioni delle singole regioni nei limiti dei range e nel rispetto di quanto fissato all’art. 8 del d.lgs. 68/2011 che individua l’IRESA tra i tributi propri regionali; tali previsioni rientrano più propriamente nell’ambito dell’autonomia di entrata e di spesa riconosciuta a ciascuna Regione.

 

Dal punto di vista operativo, le società di gestione dei servizi aeroportuali trasmettono i flussi periodici dei dati richiesti dalle Regioni necessari per l’applicazione del tributo, quali parametri, anagrafiche ed estremi dell’evento di decollo/atterraggio (ad es. data, ora, tipo velivolo con rumorosità e conseguente classe di rumorosità, riferimento identificativo del volo, vettore). Le medesime società di gestione aeroportuale provvedono a riversare le relative riscossioni a cadenza periodica (tre, quattro o al massimo sei mesi).

 

Tutte le disposizioni attuative (sia quelle condivise che quelle che le singole regioni implementeranno) devono rispondere anche alle disposizioni dello Statuto del contribuente in relazione alla decorrenza dell’applicabilità dell’imposta, dei relativi adempimenti e anche in relazione alle direttive relative ai contribuenti esteri.


Files:
Proposta_regioni_-_IRESA.pdf