Era il 28 marzo 2012 ed ENAC con il Workshop "Aerostazioni. Problematiche di applicazione della normativa antincendio" aveva dedicato una giornata di studio a questa fondamentale tematica. Avevano partecipato responsabili eminenti della Protezione Civile e Servizi Antincendio, di Enac, del Corpo dei Vigili del Fuoco ed anche le Società di gestione aeroportuali e di professionisti del settore. Erano state discussa le modalità di applicazione del Regolamento D.P.R. 151/2011 al settore delle Aerostazioni, oltre la necessità di specializzare lo stesso con l'emanazione di documenti esplicativi per il settore dei Terminal passeggeri. Dopo appena due anni e mezzo ecco che dal prossimo 29 agosto entra in vigore il nuovo Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio, pubblicato sulla GU del 28 luglio: con specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le aerostazioni degli aeroporti del Belpaese.
Il Codice della navigazione a riguardo è puntuale e all' "Art. 705. Compiti del gestore aeroportuale. Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell’ENAC,[…] il compito di amministrare e di gestire[…] le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.[…].; all'Art. 702 - invece la - Progettazione delle infrastrutture aeroportuali. […] l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali […] è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza […]".
Ecco quindi che con due importanti decreti in materia di antincendio per le infrastrutture:
- decreto del Ministero dell'Interno 17 luglio 2014 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²»;
- decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività' affidatarie».
Quale la situazione delle aerostazioni degli aeroporti italiani? E' disponibile una casistica della realtà Quali sono le aerostazioni che abbisognano di rapidi interventi strutturale e l'aggiornamento delle procedure esistenti? ENAC ha forse già predisposto un cronoprogramma delle opere in taluni scali?
A riguardo all'Art. 2 del decreto gli obiettivi sono stati efficacemente identificati:
"1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza."
L'Art. 3 ha anche indicato le disposizioni tecniche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.
I Passeggeri lo staff di scalo e gli utenti e cittadini che frequentano le aerostazioni attendono fiduciosi l'elaborazione di un articolato piano dei lavori per ogni singolo aeroporto.