lunedì 03 marzo 2014 06:41 Età: 10 yrs

Disquisendo di droni – II°

Categoria: Pubblicazioni, Safety Security , Archivio, Dossier, Convegni, Human factor, Piani di rischio, Std ICAO ENAC, Elicotteri, Aviazione G.

 

Considerazioni del Com.te Renzo Dentesano

Il 17 Febbraio è entrato definitivamente in vigore in Italia il Regolamento ENAC riguardante i cosiddetti “APR – Aeromobili a Pilotaggio Remoto” secondo quanto l’Ing. E. Guccini, Direttore Centrale di ENAC, ci fa conoscere attraverso le sue dichiarazioni rilasciate sotto il titolo “APR, il contributo dell’Italia alle regole”, pubblicate sul numero di Gennaio 2014 dell’Agenzia Airpress.

L’Ing. Guccini ha testualmente affermato che «Lo sviluppo di “velivoli” [!?] a pilotaggio remoto (APR) [!?] nel nostro Paese ha “imposto” [!?] all’Enac lo scorso 16 dicembre l’emanazione di un regolamento ad hoc su questi “velivoli” [!?], di peso inferiore a 150 kg, “progettati o modificati” per scopi di ricerca, sperimentazione e scientifici. Il regolamento che entrerà in vigore il 17 febbraio, è stato la prima fase, ora, … omissis …, già si guarda ad un Circolare [!?] che entro un mese fornirà ulteriori specifiche sul loro uso. Lo sviluppo dei “velivoli” [!?] a pilotaggio remoto apre una nuova finestra sul mercato del “trasporto aereo” [!?], o meglio dei “servizi aerei” [!?], in quanto offre la possibilità di svolgere attività finora impensabili con i mezzi tradizionali. Si sono aperte grandi possibilità d’impiego di queste “piattaforme”, che per alcuni aspetti, si avvicinano agli elicotteri.»

Se mi son preso la briga di riprodurre il pezzo d’apertura del pensiero dell’Ing. Guccini è solo perché, come possibile utente dello spazio aereo (anche inferiore) italiano, che dovrebbe riuscire a capire qualcosa della disciplina che regola queste nuove attività e come cittadino che di fronte a queste notizie di “frullini” di vario tipo che son previsti di volare sulle nostre teste, son rimasto alquanto confuso e disorientato.

Avevo invero già letto (e perfino già commentato) il Regolamento ENAC in questione, denominato “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” (eventuale acronimo dovrebbe essere “MAPR”) e avevo già visto che quel regolamento, attraverso un’immancabile trafila burocratica da svolgere presso ENAC, non fa altro che attribuire alla responsabilità dei costruttori, dei gestori e dei manovratori di questi “Mezzi Aerei” quanto potrà accadere nello spazio inferiore limitato a qualche centinaio di metri dalla superficie terrestre o dalle acque territoriali nazionali, ad altro traffico (come ad es. i VDS) e alle persone che si verranno a trovare sotto quegli spazi aerei nei quali questi “Mezzi Aerei” saranno lasciati liberi di operare.

Ora, mentre dovrei plaudire ENAC per aver finalmente riconosciuto con questo Regolamento che quei pretesi APR sono invece soltanto dei “Mezzi Aerei” (come sostengo da tempo) o ancor meglio degli “Aero-veicoli” (corretta traduzione del termine inglese “Air-craft”), adesso leggendo le dichiarazioni del nominato Direttore Centrale di ENAC, rimango disorientato, anzi, allibito !

Ma come ?

Nell’ordine, l’ingegnere li definisce dapprima “velivoli”, quando il termine “velivolo” (introdotto nel lessico italiano da Gabriele d’Annunzio durante la prima guerra mondiale), secondo il Devoto-Oli è sinonimo di “Aeroplano”, che, secondo la “Terminologia Aeronautica” del Registro Aeronautico Italiano del 1964 - Ente abolito nel 1999, ma dal quale deriva l’attuale ENAC – è definito come «Motovelivolo atto a partire e a posarsi su idonee superfici solide.

Vedi “Aeromobili”» e “Aeromobile” è definito come:

« 1 - VEICOLO atto a sostentarsi e/od a circolare soltanto nello spazio atmosferico»

«7 – Apparecchio che può sostentarsi nell’aria, grazie alle reazioni dell’aria stessa. ICAO – Annesso 7 – Febbraio 1949», concetto che rimane sostanzialmente invariato fino alle definizioni attualmente in vigore.

Dunque perché “velivolo” e non “aeroplano” ?

Certo perché non tutti gli UAV/UAS (in inglese) sono “Aeroplani”, in quanto tanti non sono dotati di ali fisse, bensì trattasi di “Piattaforme” che possono librarsi in aria per mezzo di piccoli rotori (sempre in presenza di almeno duplici o pluri-unità moto-sostentatrici, prevalentemente di tipo elettrico).

E poi, come si può concepire che (testuale) «Lo sviluppo … degli APR … sia stato capace di “imporre “ all’ENAC l’emanazione di un Regolamento …», quando è a tutti evidente che sono state le pressioni delle industrie costruttrici nazionali a “sollecitare” l’ENAC di poter esser messe in grado di competere e di “lavorare” ai propri progetti costruttivi dei nuovi “aero-veicoli” che si stavano preparando, in tutto il mondo, all’attacco del settore civile dopo la loro trionfale entrata nel campo tattico e strategico militare in vari teatri operativi nel mondo sia in quelli di intelligence, di antiterrorismo o di sorveglianza del territorio e dei campi di battaglia.

Ed ecco poi l’annuncio di un’altra Circolare ancora di ENAC, rivolta evidentemente all’utenza, in quanto – è detto - «… fornirà specifiche ulteriori sul loro uso.», mentre in ENAC non si vuol intendere che nell’ordinamento giuridico italiano, le circolari emanate da un ente o da una amministrazione hanno valore soltanto nei confronti dei propri dipendenti e non nei confronti dei contribuenti, nei confronti dei quali soltanto le circolari esplicative possono avere appunto il pregio di chiarire disposizioni emanate in leggi e regolamenti, ma non di “fornire ulteriori specifiche”, ovvero “norme” costruttive oppure operative alle quali attenersi da parte di persone giuridiche terze rispetto ai dipendenti dall’amministrazione di riferimento.

Ed ancora, l’Ing. Guccini ritiene di poter regolamentare indifferentemente questi “velivoli” di peso inferiore a 150 kg « …progettati o “modificati” … per scopi di ricerca, sperimentazione e scientifici» (testuale), ma poi ne parla in veste di mezzi ideali «… per svolgere compiti» di “Lavoro Aereo” vero e proprio e quindi per attività operative commerciali. E allora le specifiche costruttive non dovrebbero essere uguali ?

In seguito, riferendosi particolarmente a “droni” di peso inferiore a 25 kg (sottospecie della categoria fino a 150 kg) ci informa che per questi «il regolamento uscirà solo quest’anno», vantando il fatto che «… il primato italiano nelle regole vale anche verso gli Stati Uniti» !

Alla fine dell’ escursus, che ci siamo consentiti di fare sulle dichiarazioni di questo Direttore Centrale dell’ENAC, non possiamo astenerci dal menzionare che, in apertura delle dichiarazioni rese, l’Ing. Guccini aveva esordito con questa frase testuale:-«La privacy, le norme europee (ancora da definire) e il rapporto con le regole in vigore negli altri Paesi.», intendendo significare che questi sarebbero stati i temi trattati con l’intervistatore di Airpress. Ebbene proprio alla fine delle sua dichiarazioni, l’Ing. Guccini precisa:-«Più complesso ancora è il lavoro da fare sulla privacy. C’è molta attenzione sull’utilizzo dei dati personali e abbiamo già avuto contatti con il Garante della “privacy”. Anche l’UE, che prima o poi adotterà il suo regolamento, vuol sapere come trattiamo i dati nei singoli Paesi». Un po’ poco, (non vi pare ?), liquidare in questo modo un argomento tanto sensibile, che può comportare appunto la violazione dei cittadini non solo di identità e di immagine, ma anche di comportamenti che possono essere attuati anche entro i recinti di proprietà private, ad esempio in abitazioni dotate di piscina privata oppure di solarium sopraelevato ? Ma poi, quando si parla genericamente di “dati personali”, che cosa si vuol veramente intendere? Forse al tenore di vita, oppure alle proprie credenze religiose, oppure alle idee politiche personali ? Siamo sinceramente curiosi di attendere che il “Garante delle privacy” (brutto termine che nessuno si è mai azzardato ancora, chissà perché, a tradurre in italiano) esprima le sue conclusioni in merito ad un argomento che presenta risvolti così delicati sia etici che giuridici, risvolti umani che però l’Ing. Guccini ha il merito di aver posto in rilievo anche in questo settore industriale e commerciale di utilizzo dei “droni civili”.

Inoltre personalmente ritengo che sia nel Regolamento di riferimento che nella trattazione dell’argomento sia stata prestata scarsa se non nulla attenzione ai problemi etici e giuridici che potranno certamente sorgere dall’utilizzo libero (nel senso di scarsamente controllato) di questi droni dotati di mezzi di registrazione di immagini e di comportamenti.

Infine, mi stupisce, anzi mi allarma fortemente il fatto che in tutte le dichiarazioni che avrebbero dovuto spiegare ed eventualmente tranquillizzare la popolazione in merito all’introduzione di questi droni del peso da 2 a 150 kg nello spazio aereo inferiore nazionale, contenute nell’articolo pubblicato da AirPress, non una parola sia stata spesa per illustrare quali specifiche tecniche, sia di costruzione che di utilizzo riguardanti la sicurezza dei terzi al suolo e degli altri utenti in volo, concernenti le operazioni di questi droni. Ciò anche visto che, nel Regolamento emanato da ENAC l’utilizzo di questi nuovi aeroveicoli o mezzi-aerei può essere affidato sia ad esercenti che a “manovratori” di poca conoscenza delle scienze aeronautiche che di ancor minore esperienza operativa nello spazio aereo generale.

 

Personalmente intendo concludere queste mie considerazioni, scusandomi con l’Ing. Guccini, per averlo tirato in ballo per quanto da lui pubblicato su AirPress, mentre intendo ringraziarlo per avermi consentito, chiosando il suo scritto, di esprimere dubbi, domande e considerazioni su questo scottante e potenzialmente ultra-sensibile argomento dei problemi legati alla costruzione, certificazioni ed ai possibili utilizzi operativi di questi nuovi prodotti para-aeronautici prodotti dalla nostra industria, così ben assistita dall’ENAC e che minacciano d’andar potenzialmente ad interferire ogni giorno di più nella vita quotidiana dei cittadini italiani. Ricordate proprio che, non per niente, poco sopra abbiamo citato i problemi etici e giuridici collegati con l’utilizzo, in particolare, di questa categoria dei mini-droni.

 

All’ultim’ora abbiamo appreso che il regolamento 'Mezzi aerei a pilotaggio remoto' ha subito un rinvio nell’entrata in vigore, deciso da ENAC, al 30 aprile 2014.

Rinvio che, secondo organi di stampa specializzata, si è reso necessario sia per l'aspetto innovativo della materia disciplinata, con conseguente difficoltà sia di poter dare piena attuazione ai dettati regolamentari, sia per il numero rilevante di richieste ricevute di rilascio d’autorizzazioni ad operare. Con il rinvio, quindi, si estende il periodo di transizione che potrà permettere, ci auguriamo, di considerare ed approfondire anche i suggerimenti qui sopra esposti.