martedì 05 maggio 2015 05:07 Età: 9 yrs

Aeroporti, sicurezza e rischi per la popolazione: la UE non ha dubbi!

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Ma quale adozione effettiva hanno queste norme in Italia? Distributori di benzina e centri commerciali non andrebbero evitati?

Il Regolamento UE n. 139/2014 della Commissione Europea da oltre 15 mesi, dal 12 febbraio 2014 ha aggiornato i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Una serie di misure con l’obiettivo di stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell’aviazione civile in Europa. Perciò concerne anche gli aeroporti civili/commerciali (e perché non le aerobasi?) del Belpaese.

L'ENAC ha emanato nel corso del tempo una serie di Regolamenti e Circolari in materia. Piano ostacoli, piano di rischio, rischio terzi e tanto altro ma occorre, a questo punto, verificare se tali normative siano del tutto rispondenti a quest'ennesimo intervento della Commissione a tutela dei cittadini e dei residenti nell'intorno di uno scalo aereo e/o di piste di volo.

La cronaca italiana sembrerebbe contraddire invece questi presupposti. La recente sentenza del TAR del Lazio che taglia la zona laterale D del rischio per incidente aereo disposto da ENAC non nega, infatti, la natura del Regolamento UE? L'esistenza di edificazioni sensibili (scuole, ospedali, serbatoi di carburante, centri commerciali, industrie a rischio incidente rilevante, pompe di benzina e altro) in aggiunta alle urbanizzazioni e viabilità intense non dovrebbero essere verificate nel loro rischio potenziale?

Perchè inoltre ignorare l'indicazione del Regolamento UE che, tra l'altro, sostiene:

"Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle costruzioni che si propone di edificare oltre i limiti delle superfici di protezione e limitazione degli ostacoli, nonché di altre superfici associate all’aeroporto e che superano l’altezza stabilita dagli Stati membri".

Ecco comunque un breve stralcio dello stesso Regolamento n. 139/2014.

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative a:

a) le condizioni per stabilire e notificare al richiedente la base di certificazione applicabile ad un aeroporto di cui all’allegato II e all’allegato III;

b) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati per gli aeroporti e dei certificati per le organizzazioni responsabili della gestione degli aeroporti, compresi i limiti operativi derivanti dalla struttura specifica dell’aeroporto di cui all’allegato II e all’allegato III;

c) le condizioni di esercizio degli aeroporti in conformità ai requisiti essenziali fissati nell’allegato V bis e, se applicabile, nell’allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, di cui all’allegato IV;

d) le responsabilità dei titolari di certificati di cui all’allegato III;

e) le condizioni di accettazione e di conversione dei certificati esistenti di aeroporti già rilasciati dagli Stati membri;

f) le condizioni per la decisione di non accordare le esenzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008, compresi i criteri per gli aeroporti cargo, la notifica degli aeroporti esentati, nonché per il riesame delle esenzioni accordate;

g) le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni ai fini della sicurezza di cui all’allegato III;

Articolo 8

Protezione delle aree limitrofe all’aeroporto

1. Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle costruzioni che si propone di edificare entro i limiti delle superfici di protezione e limitazione degli ostacoli nonché di altre superfici associate all’aeroporto.

2. Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle costruzioni che si propone di edificare oltre i limiti delle superfici di protezione e limitazione degli ostacoli, nonché di altre superfici associate all’aeroporto e che superano l’altezza stabilita dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri assicurano il coordinamento della protezione degli aeroporti situati in prossimità dei confini nazionali con altri Stati membri.

Articolo 9

Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto

Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni con riguardo alle attività umane e all’uso del suolo, quali:

a) ogni sviluppo o modifica dell’uso del suolo nell’area dell’aeroporto;

b) ogni sviluppo che possa creare turbolenze indotte da ostacoli che potrebbero essere pericolose per le operazioni degli aeromobili;

c) l’utilizzo di luci pericolose, ambigue o fuorvianti;

d) l’uso di superfici fortemente riflettenti che possono provocare abbagliamento;

e) la creazione di aree che potrebbero attirare fauna selvatica nociva per le operazioni degli aeromobili;

f) le fonti di radiazioni non visibili o la presenza di oggetti in movimento o fermi che possono interferire o avere effetti negativi sulle comunicazioni aeronautiche e sui sistemi di navigazione e sorveglianza."