venerdì 23 ottobre 2015 05:57 Età: 9 yrs

Sulle "fracassone" procedure antirumore del Belpaese

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Nessun aeroporto utilizza la procedure ICAO B e Commissioni esautorate?

Per quale ragione ENAC e le Commissioni aeroportuali non hanno ancora deliberato riduzione della spinta di decollo a 800-100 piedi di altezza sul terreno al fine di "contenere" le emissioni sulle zone sorvolate? Un discorso a parte andrebbe fatto per l'utilizzo della spinta inversa (per la frenata) nella fase a-terra di decelerazione dopo l'atterraggio. Se, infatti, si ammette l'impiego del reverse oltre il minimo per ragioni operative l'intento di "mitigazione" diventa una prospettiva seducente. Ma del tutto vana!

E' certo che se le attuali procedure antirumore sono il risultato di disposizioni della DGAC (Direzione Generale Aviazione Civile ora ENAC) quale è il ruolo effettivo delle Commissioni Aeroportuali? Il loro compito non è stato di fatto ridotto, espropriato, esautorato e vanificato? In taluni casi da almeno 18-19 anni?

La disposizione DGAC 2 42/674/A3/4.2 del 21 marzo 1996 e le DGAC n. 42/255/R2/1-9 datata 17 marzo 1997è sono precedenti allo stesso DM 31 ottobre 1997.

Ecco comunque quanto è stato adottato nelle piste del Belpaese, in sostanza viene utilizzata esclusivamente l'ICAO A: sono, comunque, disposizioni AIP-Italia.

 

"Procedure antirumore (disposizione DGAC 2 42/674/A3/4.2 del 21 marzo 1996

Procedure di salita iniziale

La procedura sotto descritta non si applica in presenza di avverse condizioni atmosferiche o per ragioni di sicurezza. Durante la fase di salita iniziale i piloti dovranno mantenere i seguenti parametri:

1) fino a 1500 piedi QFE:

a) potenza di decollo:

b) flap di decollo

c) salita alla V2 + 10/20 nodi IAS nel rispetto dell'assetto massimo

2) a 1500 piedi QFE:

a) ridurre la spinta e salire alla V2+10/20 nodi IAS fino a 3000 piedi QFE;

3) a 3000 piedi QFE:

a) accelerare gradualmente fino alla velocità di salita in rotta retraendo i flap.

Le disposizioni DGAC n. 42/255/R2/1-9 datata 17 marzo 1997

Le procedure antirumore descritte "sopra" si seguono nei seguenti aeroporti:

Venezia Tessera,

Torino Caselle

Milano Linate

Milano Malpensa,

Bergamo,

Bologna,

Ancona,

Forlì (solo decollo pista 30),

Napoli,

Pescara,

Pisa (solo pista 04 destra e sinistra),

Reggio Calabria (solo decollo piste 15/33),

Rimini,

Roma Ciampino,

Roma Fiumicino (decollo pista 25 escluso),

Ronchi dei Legionari (solo decollo pista 09),

Treviso S. Angelo (approvato a Treviso dalla locale DCA con provvedimento n. 404/2.32 del 2 febbraio 2001),

Verona Villafranca (solo decollo pista 04/22);

le procedure antirumore descritte (sopra) devono essere applicate a tutti gli aeroporti italiani aperti al traffico civile. L'uso del reverse ad una potenza superiore al minimo è permesso solo per comprovate ragioni di sicurezza o ragioni operative".