Era il 22 marzo 2006 e la prima “lista nera” redatta sulla base dei contributi nazionali e dopo un’analisi approfondita da parte degli esperti degli Stati membri, elencava 92 vettori per i quali sussisteva il divieto operativo assoluto nei cieli europei e 3 altri vettori soggetti a restrizioni operative.
Era stata varata applicando il regolamento (CE) n. 2111/2005, entrato in vigore il 16 gennaio.
La UE aveva, nella circostanza, anche pianificato iniziative dell’EASA per certificare ex ante la conformità degli operatori dei paesi terzi con prescrizioni essenziali per l’esercizio di aeromobili nell’UE. Il rilascio preliminare di certificati agli operatori di paesi terzi, tuttavia, non sarebbe stata ancora approvata.
Le tutele e le garanzie ai passeggeri europei, l'assicurazione di elevati livello di protezione contro i rischi per la sicurezza del volo, identificando i vettori aerei ritenuti a "rischio" e con divieto operativo su tutto il territorio della Comunità è stato, comunque, periodicamente aggiornato, e dopo aver raggiunto anche 297 aerolinee, si è attestato a 193 unità. L’Air Safety Commitee dell’Unione ha divulgato l'elenco (vedi allegato) che comprende sia i vettori che hanno il divieto di volare sui cieli dell’Ue quanto quelli soggetti a determinate restrizioni. Nell'ultima black list è entrata l’iraniana Aseman Airlines mentre sono state ritirate le aerolinee operative in Kazakhstan: possono operare tutte nella Ue. Ma quali sono i criteri di ispezione e analisi e controlli ai quali sono sottoposte le aerolinee extraUE? La nota posta in premessa al documento della black list emanata lo scorso 8 dicembre sostiene:
"Le autorità dell'aviazione civile degli Stati membri della Unione europea sono abilitate a ispezionare soltanto i vettori aerei di compagnie che volano da/verso aeroporti della Unione; dato il carattere aleatorio di tali controlli, effettuati a caso, non è possibile esaminare tutti gli aeromobili che atterrano in ogni aeroporto della Unione. Che una compagnia aerea non figuri nell’elenco comunitario non significa quindi automaticamente che essa soddisfi i criteri di sicurezza vigenti. Qualora una compagnia aerea che invece figura nell'elenco ritenga di ottemperare ai requisiti tecnici necessari prescritti dalle norme internazionali di sicurezza vigenti, può chiedere alla Commissione che venga avviata la procedura per ottenere la cancellazione dall'elenco. Nessuno sforzo è stato tralasciato per accertarsi dell’esatta identità delle singole compagnie che figurano nell'elenco comunitario. In particolare si è provveduto a includere gli elementi seguenti: gli specifici codici alfabetici assegnati a ogni compagnia dall’ICAO (e attribuiti un’unica volta) e l’indicazione dello Stato che ha rilasciato il certificato di operatore aereo (o la licenza di esercizio), col relativo numero di riferimento. Tuttavia, non è stato possibile procedere a un controllo completo in tutti i casi, data la totale assenza di informazioni per alcune compagnie aeree, che potrebbero operare ai limiti o al di fuori del sistema di aviazione internazionalmente riconosciuto. Non è pertanto possibile escludere la presenza di società che operino in buona fede sotto la stessa denominazione commerciale di una delle compagnie aeree figuranti nell'elenco comunitario".