giovedì 23 giugno 2016 04:22 Età: 8 yrs

Incidenti e droni e ultraleggeri e normative e Tribunali

Categoria: Pubblicazioni, Safety Security , Archivio, Dossier, Convegni, Incidenti aerei, Human factor, Piani di rischio, Std ICAO ENAC, Aviazione G.

 

Considerazioni del Com.te Renzo Dentesano

Lo scorso 21 Giugno 2016 nel sito del Centro Studi STASA il Com.Te Renzo Dentesano ha trattato nell'articolo "Termini e definizioni aeronautiche: problematiche di comprensione nei giudizi" questioni rilevanti riguardanti legislazione aeronautica, procedimenti giudiziari e penali derivati da incidenti aerei.

Per quali ragioni un incidente occorso ad un aeromobile non debba essere investigato come quando concerne un drone o un ultraleggero? Incongruità e anomalie nelle trascrizioni dalle regolamentazioni ICAO-FAA-CAA, perciò dall'inglese-americano all'italiano sarebbero alla base delle complicazioni interpretative e giudicanti dei Tribunali italiani.

Aerohabitat propone integralmente tali considerazioni. Rappresentano, ancora una volta una realtà, probabilmente, misconosciuta e ignorata dagli stessi "legislatori aeronautici" ufficiali.

 

"Termini e definizioni aeronautiche: problematiche di comprensione nei giudizi"

(http://www.centrostudistasa.eu/8-news/71-vocaboli-e-definizioni-aeronautiche-problematiche-di-comprensione-nei-giudizi-considerazioni-del-com-te-renzo-dentesano:

 

 

"Alcuni giorni orsono è stata data notizia [AEROHABITAT 16/6/2016] che il Pilota di un ultraleggero P.62 Eaglet, precipitato nel Dicembre del 2013 su di una casa di Resana (TV), è stato assolto dal Tribunale di Treviso dall’accusa del reato di “disastro aereo”, su richiesta dello stesso P. M. che ne aveva promosso il procedimento penale, perché il fatto “non sussiste”.

Il fatto:- l’ultraleggero dopo aver colpito il comignolo sul tetto di una casa è, come dinamica conseguente, precipitato nelgiardino dello stesso edificio scavando una buca di circa 40 cm di profondità, il pilota nell’urto aveva riportato alcune lesioni (non specificate). Siamo in presenza di un ferito non lieve e dei danni alla proprietà di terzi al suolo. Con evidenza del reato ben documentabile dato che l’ala dell’ultraleggero che aveva abbattuto il comignolo era rimasta sul tetto. Il pilota aveva nel frattempo risarcito il danno causato ai legittimi proprietari.

Siccome l’ultraleggero non è considerato “aeromobile” per l’art. 743 del vigente Codice della Navigazione – Parte Aerea –nessuna inchiesta tecnica aeronautica era stata aperta dalle competenti autorità del settore, ma soltanto quella penale della Procura della Repubblica, competente per territorio, che aveva agito … “per dovere d’ufficio”. E’ doveroso qui rilevare che nel suddetto articolo del CdN è specificato che “sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto” vale a dire i droni mentre non sono menzionati gli ultraleggeri.

Se da un lato possiamo rallegrarci per il fatto che possa essersi stabilito un precedente giuridico in tema della configurazione del reato di “disastro aereo” a carico dei piloti di ultraleggeri e cioè che debba esser stabilita preliminarmente una qualche responsabilità del pilota nel caso d’incidente aereo che debba essere investigato e adeguatamente valutato in base alla preparazione e all’addestramento del pilota, non possiamo ugualmente nascondere il nostro sconcerto e la nostra meraviglia per il fatto che operatori di diritto e legislatori nazionali non si siano ancora posti il problema di armonizzare termini e definizioni aeronautiche al mutato scenario dell’Aviazione Civile, attivandosi opportunamente affinché alcuni articoli del codice della navigazione, Parte Aerea, vengano conseguentemente aggiornati.

Un esigenza fortemente sentita dagli operatori aeronautici se si pensa che a non molta distanza, né di tempo né di luogo, ben diverso era stata l’azione penale promossa dal PM di Gorizia, (competente per territorio) per l’evento che il 20 Aprile 2004 aveva visto un aeromobile MD 82 di Alitalia, regolarmente atterrato sulla pista dell’aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari, che mentre si stava dirigendo verso il piazzale di sosta dell’aerostazione percorrendo una via di rullaggio regolarmente aperta andava a urtare con l’ala destra un grosso camion carico di materiali di scavo, fermo fuori dal bordo del raccordo in posizione pericolosa senza alcuna segnalazione. A seguito dell’urto l’ala destra dell’aeromobile si era spezzata spargendo del carburante dal relativo serbatoio, ma fortunatamente senza incendiarsi, tanto che tutti gli occupanti uscirono illesi dall’aeroplano, immediatamente arrestatosi.

Nonostante questo fortunato esito e questo chiaro e documentabile stato di cose, il Procuratore di Gorizia competente per territorio promosse a carico di ben 19 imputati compresi i due piloti dell’alitalia, un procedimento penale per il reato di disastro aereo, sebbene non vi fossero stati feriti, ma solo danni all’aeromobile. Procedimento penale che è andato avanti per 8 anni, al termine del quale nel Marzo 2012 il Tribunale di Gorizia dopo un lungo processo ha dovuto alla fine riconoscere, che per un errata interpretazione della definizione del volo - protrattasi per anni nel corso del giudizio - in realtà non configurabile nella movimentazione di un aereo lungo le vie di rullaggio, che non si era trattato di disastro aereo (non trattandosi di volo), bensì di disastro colposo, comunque alla fine assolvendo tutti gli indiziati !

Questi due casi danno l’occasione allo scrivente di ritornare a trattare un vecchio e caro ”cavallo da battaglia” personale, ovvero di riesumare il problema rappresentato dal fatto che la nostra lingua, l’italiano e in particolare quello giuridico-aeronautico ha nel tempo mutuato molti termini aeronautici dalla lingua inglese, nella quale si esprime per lo più il diritto e la regolamentazione aeronautica dell’ICAO. Ad esempio, il vocabolo inglese “air-craft”, usato per definire gli aeroplani, che come radice ha il significato di “manufatto per l’aria”, ovvero di un prodotto dell’industria fatto per volare; in italiano è stato a suo tempo tradotto con il vocabolo generico di “aeroplano” o velivolo e nel CdN come “aeromobile”, salvo poi a essere integrato con varie specificazioni come ad es., apparecchio, ultraleggero, aliante, ecc.

Tutto ciò è dato dal fatto che esiste una certa anarchia linguistica che consente continuamente di tradurre e coniare nuovi termini di derivazione anglosassone senza alcun rispetto vero e profondo che questi hanno nella loro lingua originale che li ha coniati e ufficializzati in un certo contesto legale e normativo a livello mondiale.

Questo è il parere dello scrivente, ben lieto di essere smentito se qualcuno tra gli illustri legislatori e normatori del diritto aeronautico vorrà farlo.

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A integrazione di questo articolo riteniamo utile riproporre per i lettori quanto a suo tempo documentammo a margine della sentenza sull’incidente di Ronchi dei Legionari:"

SENTENZA

ESTRATTO MOTIVAZIONI SENTENZA

OSSERVAZIONI STASA SU MOTIVI SENTENZA

ORDINE AVVOCATI ROMA SU SENTENZA