venerdì 11 novembre 2016 05:34 Età: 8 yrs

Aeroporto Bergamo tra ANSV, ENAC, TAR, EASA e Ryanair

Categoria: Aeroporti, Bergamo, Altri scali, Safety Security , Archivio, Dossier, Convegni, Imp. acustico, Piani di rischio, Std ICAO ENAC

 

Senza zonizzazione acustica e l'anomalia della zona D del rischio incidenti aerei!

La zonizzazione acustica dello scalo di Orio - come noto - è in attesa di una qualche autorità che dovrà elaborarla e, sopratutto, di una dichiarazione di ENAC a riguardo. Sarà inquadrata nella Valutazione Ambientale Strategica, sarà compito della Commissione Aeroportuale e/o di un qualche Ministero?

Il secondo interrogativo rimanda alla definizione conclusiva del Piano di Rischio e del correlato Rischio terzi, risk assessment e all'elaborazione delle cosiddette curve di isorischio: inevitabilmente conseguenti alla definizione contestuale dello spazio antropico circostante.

A seguito della sentenza del TAR del Lazio, infatti, cha ha accolto il ricorso dei Comuni di Azzano San Paolo e Orio al Seri - avevano impugnato la deliberazione del cda di Enac (n. 47/2011 del 2011) che aveva approvato l'emendamento al capitolo 9, paragrafo 6 – concernente i Piani di rischio – del "Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti" i limiti laterali del "Piano di Rischio" alla pista Bergamo Orio al Serio sono stati ridotti rispetto ai 1000 metri di tutela disposti per gli altri aeroporti della Penisola.

Dopo il fuoripista del Boeing 737 dello scorso 5 agosto, inoltre ,diventa decisivo anche il riscontro che l'inchiesta dell'ANSV potrà fornire. Quali valutazioni, quali raccomandazioni relative alle caratteristiche della pista, degli spazi di sicurezza a fine pista, al Piano di Rischio laterale ridotto e rischio terzi, all'assenza dell'EMAS (Engineered Materials Arresting Systems for Aircraft Overrun), potranno essere formulate?

Se la Sacbo riafferma la sicurezza dell’aeroporto: "Livelli di sicurezza già di primo livello, ma potenzieremo ancora: nel nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale investimento da 30 milioni di euro per specifiche tecnologie innovative".

"Le infrastrutture di volo sono state progettate secondo i più avanzati standard nazionali e internazionali - si sostiene - e con l’intervento di manutenzione straordinaria, eseguito nella primavera 2014, la conformazione delle aree di sicurezza poste al termine della pista di volo è stata migliorata ulteriormente incrementandone le dimensioni e ha ricevuto da Enac l’approvazione e la successiva certificazione dopo averne eseguito il collaudo".

Il primato dello scalo - terzo aeroporto del Belpaese - ha rinnovato nel 2012 il contratto decennale con Ryanair e gli investimenti, le assunzioni di personale programmate avvalorano le stime di crescita dei voli e della attività.

Con la presentazione del convegno "LA VIGILANZA A GARANZIA DELLO SVILUPPO DEL SETTORE" di Roberto Vergari Direttore Centrale Vigilanza Tecnica del 6 ottobre 2016 lo status del sistema aeroportuale italiano e , perciò, anche quello di Bergamo-Orio al Serio saranno vagliati dalla normativa "Implementation Plan EASA Aerodrome Rules".

In tale ambito la "SAFETY AEROPORTUALE L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EU 139/2014" dovrà essere adottata entro il 31/12/2017 con la conversione dei certificati nazionali degli aeroporti. Bergamo Orio al Serio è uno di questi scali.

Ecco quindi l'importanza della zonizzazione acustica, dell'integrale adozione del Piano di Rischio laterale a 1000 metri, i riscontri di ANSV in relazione al contesto operativo del fuoripista dell'agosto scorso.

La normativa europea EASA conl' Articolo 8 bis Aeroporti 2 riporta anche:

"La conformità degli aeroporti, degli equipaggiamenti aeroportuali e delle operazioni aeroportuali ai requisiti essenziali (ER) [di cui all’allegato Vbis e, se applicabile, all’allegato Vter] è stabilita conformemente alle seguenti disposizioni:

a) ogni aeroporto deve essere in possesso di un certificato. Il certificato e l’approvazione delle modifiche al certificato sono rilasciati se il richiedente dimostra che l’aeroporto è conforme alla base di certificazione di cui alla lettera b), e che l’aeroporto non presenta particolarità o caratteristiche che compromettano la sicurezza delle operazioni. Il certificato riguarda l’aeroporto, le relative operazioni e i relativi equipaggiamenti afferenti alla sicurezza; ( Regolamento (CE) n. 216/2008)"

Inoltre:

"L’autorità competente deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, definite condizioni particolari (SC), applicabili ad un aeroporto, se le relative specifiche di certificazione (CS) pubblicate dall’Agenzia sono inadeguate o inappropriate, per garantire la conformità ai requisiti essenziali per uno dei seguenti motivi:

1) le specifiche di certificazione non possono essere rispettate a causa di limitazioni fisiche, topografiche o simili relative all’ubicazione dell’aeroporto;

2) l’aeroporto presenta delle caratteristiche progettuali nuove o inusuali; oppure 3) l’esperienza acquisita con il funzionamento di detto aeroporto o altri aeroporti con caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che la sicurezza può essere messa a rischio.

Il Regolamento (CE) n. 216/2008 inquadra anche l'intorno degli aeroporti:

Aerodrome Surroundings

"Il tema degli Aerodrome Surroundings è trattato nel Regolamento Basico, oltre che nell’Art. 1 “Scope”, punto c), anche nell’art. 8 bis “Aerodromes” al comma 3 (indirizzato ai Member State) e al comma 4 (indirizzato agli Aerodrome Operator) nonché nell’Allegato V bis Parte C “Aerodrome surroundings”, dove sono dettagliati i relativi Essential Requirements (ER).

Surroundings aeroportuali:

Sulla base delle previsioni dell’art. 8 bis comma 3 del Regolamento Basico, lo Stato Membro deve definire le norme di salvaguardia. Ai fini della transizione alla nuova normativa europea entro il 31/12/2017 dovrà essere assicurata la rispondenza delle norme nazionali sia alle previsioni degli artt. 8, 9 e 10 del Reg. 139/14 sia agli ER di cui all’Annex Va Part C del Regolamento Basico.

Surroundings aeroportuali:

Il Regolamento (UE) n. 216/2008, nel definire il nuovo assetto di competenze tra UE e Stato Membro, rimanda ai singoli Stati la disciplina afferente il presidio delle regole che governano le aree limitrofe agli aeroporti ai fini della transizione alla nuova normativa europea (art. 8 bis comma 3). L’ENAC, pertanto, provvederà all’emanazione di un proprio Regolamento con riferimento, di massima, all’attuale disciplina già presente nel RCEA sia per quanto attiene alla tematica degli ostacoli e ai pericoli alla navigazione aerea sia agli aspetti relativi all’uso del territorio (ad es. Piani di rischio)."