La nota con cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha pubblicato nei giorni scorsi la delibera numero 57 con cui viene definitivamente formalizzato il finanziamento del progetto, presentato dalla Regione e dall'Aeroporto del Friuli Venezia Giulia, relativo al secondo lotto dei lavori per la realizzazione del Polo intermodale annesso al Trieste Airport, e dopo che il 23 gennaio era stato avviato il primo lotto dei lavori di una opera considerata strategica per il FVG rendono indispensabili le seguenti considerazioni e l’apertura di un confronto e un dibattito.
Quello spazio di 60 ettari antistante il Terminal dello scalo Isontino, l’area destinata al cosiddetto Polo Intermodale avrebbe potuto essere pianificata qualora il Piano di Rischio per incidente aereo, perfezionato da ENAC nel 2011 con l’adozione e aggiornamento del “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti”?
Il quadro regolamentare, atteso da decenni, ha in sostanza recepito contenuti tecnici degli Annessi ICAO, in particolare dell’Annesso 14, volume I, “Aerodromes”, che definisce le caratteristiche tecniche per le infrastrutture, gli impianti e le operazioni aeroportuali. Ha anche prescritto specifici “requisiti regolamentari” e prescindendo in questo modo dalla distinzione tra “standard” e “pratiche raccomandate” operata in ambito di Annessi ICAO oltre a normative istituite in altri Paesi a tutela e sicurezza dei cittadini residenti e/o in transito nell’intorno delle piste di volo.
Il Comune di Ronchi dei Legionari, ad esempio, nella Relazione illustrativa del Piano di Rischio, con l’aggiornamento dell’Agosto 2014 – dopo l’emissione del documento dell’Agosto 2009, quello della Revisione dell’Ottobre 2009 e dell’emendamento del Marzo 2014 – riguardante integrazione con stima del carico antropico, rileva tra l’altro come:
“Il presente Piano aggiorna e sostituisce il Piano di Rischio Aeroportuale dell’ottobre del 2009 che ha ricevuto il parere favorevole da ENAC con comunicazione del 30/12/2009 prot. 0092163/DIRGEN/API, adottato dal comune di Ronchi dei Legionari con delibera comunale n.1 del 26/01/2010 adeguandosi alle previsioni dell’Emendamento 7 del “Regolamento” ENAC in cui vi è la modifica delle zone di tutela (nuove zone C e D).
Il presente Piano è inoltre stato aggiornato prevedendo, al capitolo 9 della presente relazione, una stima del carico antropico esistente e previsto sulle aree di tutela A,B,C e D in conformità alle richieste contenute nella comunicazione ENAC del 23/06/2014 prot. 0066736/ENAC/PROT.”
Il documento aveva inquadrato infatti l’intera questione relativa alla “coesistenza e integrazione” tra aeroporto e Polo Intermodale:
“Il Piano, redatto tenendo conto dei principi generali in materia, è finalizzato al coordinamento delle prescrizioni ENAC, concernenti la sicurezza di esercizio aeroportuale, con le previsioni urbanistiche dei Comuni limitrofi. Nella fattispecie, il Piano si pone l’obiettivo di contenere i rischi conseguenti alla utilizzazione dell’Aeroporto Internazionale di Trieste – Ronchi dei Legionari, la cui testata est (27) ricade entro i confini del territorio comunale di Ronchi dei Legionari.
Conformemente al dettato dell’art. 707, 5° comma del Codice della Navigazione aerea, così come da ultimo modificato dal D. L.vo 151/2006, il presente Piano costituisce vincolo sovraordinato al Piano Regolatore Generale del Comune di Ronchi dei Legionari. Conseguentemente, fino all’adozione della variante di recepimento/adeguamento del P.R.G.C., non potranno essere autorizzate opere o attività incompatibili con le N.T.A. allegate al presente Piano.”
Il testo prosegue affermando:
“Fermo restando, dunque, il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili:
• Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone.
• Zona di tutela B: possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.
• Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.
• Zona di tutela D: in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutele e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc…
Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati:
• insediamenti ad elevato affollamento;
• costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;
• attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.
Tutte le prescrizioni citate saranno integralmente recepite e formeranno parte della disciplina urbanistica, con conseguente modifica ed adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. comunale, nella misura in cui esse sono incompatibili con le stesse prescrizioni. Esse acquisteranno efficacia immediata in conseguenza all’adozione del Piano. Il Comune provvederà a far rispettare le previsioni e le norme del Piano nei modi di legge, anche al momento del rilascio dei titoli abilitativi.
Il testo prosegue con “Analisi delle caratteristiche di fruizione e delle previsioni urbanistiche del territorio”:
Le caratteristiche di fruizione e le previsioni urbanistiche del territorio di Ronchi dei Legionari sono state desunte dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale (efficace per mezzo della L.R. n. 52/1991), acquisito agli atti nella sua edizione più recente (dicembre 2012),
L’analisi di merito è stata limitata alle sole aree sottese dal poligono di rischio, opportunamente suddivise nelle tre zone A, B, C e D come dettato dal Capitolo 9, Paragrafo 6 del Regolamento ENAC.
Nella presente revisione del Piano si analizzeranno le nuove zone di tutela C e D, e saranno confermate le analisi del Piano approvato nel gennaio 2010.
La zona A è attraversata dalla strada di raccordo tra l’autostrada A4 e la strada statale SS 14 che crea collegamento nord-sud tra l’autostrada e tra i paesi limitrofi di Ronchi (Redipuglia, Staranzano, San Canzian D’Isonzo, Monfalcone). Essendo una strada importante si presuppone un carico antropico medio e distribuito nel tempo. Si rammenta che l’esercizio della predetta bretella è soggetto a specifiche prescrizioni ENAC, in ragione della sua prossimità alla testata della pista di volo aeroportuale.
In corrispondenza delle zone di tutela B e C sorge il centro storico di Ronchi, con il nucleo residenziale abitato e con spazi pubblici come la piazza, le scuole e lo stadio, che costituiscono i maggiori luoghi di afflusso degli abitanti, anche se in maniera discontinua. Anche l’area B è attraversata da un’arteria viaria importante, la SS. 305 di Redipuglia. La zona C è invece interessata, in particolare, dalla stazione ferroviaria della linea Gorizia-Trieste.
Le aree laterali alla pista di volo che sottendono le zone C e D, sono interessate a sud dall’esistente area artigianale e commerciale e dalla zona destinata al futuro Nuovo Polo Intermodale (M1/bis), già previsto dal Piano di Sviluppo ENAC ed il cui PAC viene già contemplato tra le strutture esistentied a nord dall’area industriale e nucleo residenziale abitato.
All’interno della zona A ricadono prevalentemente aree di interesse agricolo (E6) ed aree cosiddette “libere inedificabili” (A7.1) sul lato nord, nel settore compreso tra la viabilità di raccordo con il casello autostradale ed il confine nord-est del sedime aeroportuale. Sul lato sud della zona A, a cavallo della contigua zona B, si segnala la presenza di alcune aree per servizi ed attrezzature di interesse collettivo (S), pertinenziali al campo sportivo di allenamento delle squadre locali. Sono previste in particolare aree di rimessaggio e ricovero di automezzi dotate di impianti di energia rinnovabile compatibili con la normativa ed i Vincoli Aeroportuali esistenti. Non si rilevano, dunque, sostanziali incompatibilità di destinazione d’uso tra quella attualmente prevista dal vigente P.R.G. e quella prescritta dal Codice della Navigazione per mezzo del Regolamento ENAC.
Nella zona B, si segnala la presenza di numerose aree per servizi ed attrezzature di interesse collettivo, che vanno dal campo sportivo e relative pertinenze (in comune con la zona A) alle strutture religiose e di culto, fino al complesso scolastico posto sul lato sud della zona B. In questo senso, comprendendo nella definizione di carico antropico il concetto di “durata di permanenza” in una certa area, si ritiene che né i luoghi di culto né i complessi sportivi siano tali da costituire rischio per l’incolumità delle persone in relazione all’ordinario esercizio del traffico aereo. Il complesso scolastico
costituisce caso a se stante poiché, in linea di principio, non compatibile con il grado di rischio previsto dal Regolamento ENAC per la zona B. Tuttavia, trattandosi di un edificato storico, per cui non è previsto mutamento di destinazione d’uso né un ampliamento delle cubature corrispondenti, avente effetto potenziale di richiamo di carico antropico sensibile, si ritiene che anch’esso sia compatibile con il grado di rischio indicato dalla norma per la zona B, purché risultino rispettate le norme ed i vincoli nel seguito precisati.
La zona B presenta, altresì, più zone di tipo B2 “Residenziale mista semintensivo” e di tipo B1 “Residenziale tipo intensivo”. La destinazione d’uso delle diverse zone risulta essere compatibile e congruente con quanto disposto dalla normativa in materia di rischio aeroportuale, nei limiti di cubatura in seguito precisati, tali da non comportare un incremento di carico antropico sproporzionato entro la zona di rischio di appartenenza (nella fattispecie, la B).
Da ultimo, si evidenziano le zone di tipo S “Servizi di attrezzature collettive”, tipo V “Verde urbano” e tipo T “di trasformazione e di riqualificazione urbanistica ed ambientale” , in tutti i casi ritenute compatibili con le prescrizioni del Codice della Navigazione, per mezzo del Regolamento ENAC del 30 gennaio 2008.
Come già per la zona B, anche all’interno della zona C si rileva traccia di aree per servizi ed attrezzature di interesse collettivo (S), cui appartengono le aree V “Verde urbano” e B3 “Residenziale estensiva”. In riferimento a tali aree non si rilevano sostanziali incongruenze con quanto disposto dalla normativa in materia di rischio aeroportuale. Si evidenzia poi la presenza nelle nuove zone C di ambiti di urbanizzazione come “Case Pater”, ecc. che non creano comunque situazioni di difformità dalle previsioni dei vincoli aeroportuali.
Inoltre le nuove aree C limitrofe all’area aeroportuale sono anche caratterizzate a nord dalla presenza di un’area di espansione per insediamenti industriali e da zone agricole.
A sud invece è presente l’area artigianale e commerciale.
In tutti i casi detti, non si rilevano sostanziali difformità rispetto alle prescrizioni di
sicurezza dettate dal Codice della Navigazione Aerea, purché siano rispettati i vincoli e le norme meglio esplicitate nei successivi paragrafi.
Nella zona D, sono presenti l’area artigianale e commerciale, la zona dedicata al nuovo Polo Intermodale di previsione, zona industriale ed aree agricole. Risulta anche la presenza di più zone di tipo B0 “Nuclei storici delle frazioni”, B1/0 “Mista centrale con funzioni direzionali e commerciali”, B2 “Residenziale mista di tipo semintensivo” e B3 “residenziale estensiva”. Nella stessa categoria, si segnala anche la presenza di una piccola zona di tipo B1 “Residenziale intensiva”. La destinazione d’uso delle diverse zone risulta essere compatibile e congruente con quanto disposto dalla normativa in materia di rischio aeroportuale, in quanto la zona di rischio D è caratterizzata da un minimo livello di tutela evitando la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento.
Nelle conclusioni del documento di 26 pagine si rileva, tuttavia:
L’attuazione a norma di legge delle prescrizioni dettate dal Codice della Navigazione Aerea per effetto del D. L.vo n. 96/2005, del successivo D. Lgs. n. 151/2006, nonché del dettato del regolamento ENAC del 20 ottobre 2011 (Edizione 2, Emendamento 7), si è tradotta nella formulazione del presente Piano di Rischio, relativo al territorio di Comune di Ronchi dei Legionari.
Previa analisi delle caratteristiche territoriali ed urbanistiche delle aree di tutela individuate, è stata valutata la congruenza delle previsioni di sviluppo del vigente P.R.G.C. con il dettato del nuovo Codice della Navigazione. L’esito delle verifiche condotte ha consentito la formulazione di alcune prescrizioni operative qui di seguito riassunte.
Nella zona di tutela “A” non si rilevano incompatibilità tra le destinazioni d’uso in essere e quelle ritenute compatibili con il dettato della Codice della Navigazione e del Regolamento ENAC. Non si segnalano criticità neppure dal punto di vista delle volumetrie, giacché allo stato attuale non risultano edificazioni completate, per quanto sia in previsione la realizzazione di un deposito ad uso agricolo.
La zona di tutela “B” coincide pressoché totalmente con il centro storico di Ronchi dei Legionari, ricoprendo quota prevalente dell’intero edificato urbano. Le destinazioni d’uso in essere risultano sostanzialmente compatibili con il dettato del Codice della Navigazione e del Regolamento ENAC, eccezione fatta per il complesso scolastico sito sul lato sud, su cui peraltro il Piano di Rischio non ha effetto prescrittivo né interdittivo. La destinazione d’uso prevalente resta individuata in quella residenziale (69% della volumetria in opera), seppure con indici di edificazione medi piuttosto bassi (1,39 mc/mq).
La zona di tutela C presenta caratteristiche urbanistiche ed antropiche intrinsecamente compatibili con il dettato del Codice della Navigazione e del Regolamento ENAC, sia per il basso indice di edificazione (0.40 mc/mq) che per le volumetrie di tipo residenziale, effettivamente in essere all’interno dell’area di tutela (1.772.000 mc in valore assoluto).
Le restanti volumetrie censite nell’area (294.029,94 mc) corrispondono a piccole attività commerciali al minuto, non associate per caratteristiche e tipologia alla presenza concentrata di carico antropico.
Nella zona di tutela “D” non si rilevano incompatibilità tra le destinazioni d’uso in essere e quelle ritenute compatibili con il dettato della Codice della Navigazione e del Regolamento ENAC. Non si segnalano criticità neppure dal punto di vista delle volumetrie, giacché l’area è debolmente edificata.
In relazione alle destinazioni urbanistiche, si prevede che esse debbano conservare
reciprocamente la medesima proporzione attualmente in essere salvo gli
incrementi percentuali previsti per le zone di tutela B - C, anche in presenza di un incremento delle volumetrie edificate. E’ tuttavia ritenuto ammissibile e compatibile con il dettato del Codice della Navigazione e del Regolamento ENAC il mutamento delle destinazioni urbanistiche verso altre che siano diverse da quella residenziale e da quella a destinazione cosiddetta “sensibile” (scuole, ospedali, attività a rischio di incendio od esplosione o danno ambientale, insediamenti ad elevato affollamento), fermo restando il vincolo di delocalizzazione delle cubature, nell’ottica di uno sviluppo medio del territorio senza concentrazioni di volumetrie e carico antropico. In particolare, si segnala che tanto le attività commerciali quanto i servizi devono mantenere un carattere di tipo locale, inter-quartiere, senza che possa per essi ammettersi un’elevazione di rango e di funzione territoriale.
In relazione alle volumetrie ammissibili, sono state ponderate le esigenze dell’Amministrazione con le prescrizioni del Codice della Navigazione e del Regolamento ENAC, tenendo conto sia delle destinazioni d’uso esistenti e previste negli strumenti urbanistici che degli indici effettivi di edificazione dello stato di fatto, sempre nell’ottica di un contenimento del carico antropico nelle zone di massima tutela. Nella zona di tutela “A” è stato, dunque, ammesso l’incremento di volumetria previsto come da previsioni urbanistiche (nel caso specifico, rispetto alle volumetrie attualmente previste per il deposito ad uso agricolo attualmente al vaglio dell’Amministrazione comunale). Nella zona di tutela “B” è ritenuto ammissibile un incremento del 8% della destinazione d’uso residenziale e del 10% delle destinazioni d’uso non residenziali rispetto alle volumetrie
attualmente in essere. In particolare, si ritiene compatibile con il Codice della Navigazione che in zona B, all'interno dell' aumento residenziale previsto, vadano privilegiate le riqualificazioni e ristrutturazioni d'ambito rispetto alle nuove edificazioni. Compatibilmente con le previsioni di P.R.G.C., nella zona B il cambio di destinazione d’uso in residenziale è sempre consentito nei casi di recupero e ristrutturazione edilizia/urbanistica e/o riqualificazione urbana.
Nella zona di tutela “C” è ammesso un incremento di volumetria pari al 25%
rispetto allo stato di fatto e limitatamente alla destinazione d’uso residenziale, in considerazione dell’attuale basso indice di edificazione e della ridotta concentrazione di volumetria residenziale entro l’area. La nuova maggiore cubatura di tipo residenziale può essere liberamente ripartita fra nuove edificazioni, recupero, ampliamenti o riqualificazioni dell’edificato esistente, col divieto di concentrare le volumetrie, onde evitare incrementi puntuali di carico antropico. Compatibilmente con le previsioni di P.R.G.C., anche nella zona C il cambio di destinazione d’uso in residenziale è sempre consentito nei casi di recupero e ristrutturazione edilizia/urbanistica e/o riqualificazione urbana.
Nella zona di tutela “D” è, dunque, ammesso l’incremento di volumetria previsto come da previsioni urbanistiche in considerazione del livello minimo di tutela, dell’attuale basso indice di edificazione e della ridotta concentrazione di volumetria residenziale entro l’area.
La nuova cubatura di tipo residenziale può essere liberamente ripartita fra nuove edificazioni, recupero, ampliamenti o riqualificazioni dell’edificato esistente, col divieto di concentrare le volumetrie, onde evitare incrementi puntuali di carico antropico. Compatibilmente con le previsioni di P.R.G.C., anche nella zona D il cambio di destinazione d’uso in residenziale è sempre consentito nei casi di recupero e ristrutturazione edilizia/urbanistica e/o riqualificazione urbana.
E’ vietata nelle zone A, B, C l’individuazione di nuovi siti od aree cosiddette “sensibili” (scuole, ospedali, attività a rischio di incendio od esplosione o danno ambientale, insediamenti ad elevato affollamento), secondo quanto dettato dal Codice della Navigazione e dal Regolamento ENAC, ferma restando la destinazione urbanistica e la volumetria edificata delle singolarità sensibili oggi individuate.
Nella zona D è vietata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato
affollamento.
Il Piano di Rischio del Comune di Ronchi dei Legionari risulta composto dalla presente relazione tecnica, da un documento contenente le norme tecniche di attuazione del Piano e da una serie di elaborati grafici illustrativi delle caratteristiche urbanistiche e territoriali delle zone di tutela, in relazione alle condizioni di esercizio ordinarie dell’Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia ed alle rotte di avvicinamento e decollo indicate da ENAV per il caso in oggetto.
La sintesi dell’analisi proposta in sede Comunale si sintetizza nelle seguenti note. Il verbale del Comune di Ronchi dei Legionari del 17 Novembre 2014, avente per Oggetto:
Adozione Variante 1 al Piano di Rischio Aeroportuale per adeguamento della normativa alle modifiche apportate al Regolamento per la Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti con l'emendamento 7 del 20.10.2011 pubblicato sulla G.U. nr.261 del 09.11.2011 (Norme Enac) edito dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Rispetto delle norme previste dall'art.707 della parte Aeronautica del Codice della Navigazione.
“DI DARE ATTO che il Piano di Rischio Aeroportuale non costituisce in se’ e per se’ uno strumento urbanistico con ricadute dirette sul territorio, quanto piuttosto costituisce un atto d’indirizzo e coordinamento avente carattere prescrittivo per la revisione degli strumenti di governo del territorio entro le aree interessate e ricadenti entro le zone di sicurezza del dominio aeroportuale e che in quanto tale, non può assimilarsi ne’ riconoscersi in alcune delle fattispecie previste dalla vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (così come riferite dallo stesso D.lgs. n.152/2006), poiché esso non ha la valenza ne le caratteristiche di Piano Attuativo o di un programma in senso stretto, concernente direttamente le trasformazioni del territorio con ricadute di natura ambientale, ne’ può considerarsi un Piano dei Trasporti, in quanto non ha la facoltà e funzione di modificare la tipologia, entità, nonché le rotte del traffico aereo in esercizio nello scalo aeroportuale e non rientra pertanto nella fattispecie di cui all’art.3 comma 2 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS così come meglio descritto nell’elaborato “C” della Variante in oggetto;
DI RECEPIRE E FARE PROPRIE le analisi e le valutazioni indicate nella relazione di valutazione di incidenza della variante al PDR in questione, elaborato C, dalla quale si rileva che il PRA non genera effetti significativi anche temporanei sull’area di interesse” e pertanto non è necessario attivare la procedura di valutazione di incidenza;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 a voti unanimi palesemente espressi.”