lunedì 04 dicembre 2017 05:54 Età: 7 yrs

Aeroporto Peretola, la VIA e il masterplan, altra interrogazione

Categoria: Aeroporti, Firenze, Safety Security , Dossier, Convegni, Imp. acustico, Imp. gassoso, Piani di rischio, Std ICAO ENAC, Aviation topics

 

Dopo il Decreto Presidenziale 2015/2003 sulla pista e il circondario

Dalla compatibilità ambientale dell’ampliamento di Peretola avvenuto nel 2003 alle prospettive e masterplan del nuovo aeroporto di Peretola la materia dell’infrastruttura aeroportuale è sempre in primo piano, con l’interrogazione presentata dall'onorevole Diego De Lorenzis (M5S)

 

"Al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, al ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per sapere, premesso che:

in data 24 marzo 2015, è stata presentata dall'Enac (Ente nazionale aviazione civile) istanza per l'avvio della procedura di Valutazione d'impatto ambientale (Via) concernente la realizzazione dell''Aeroporto di Firenze—Master Plan aeroportuale 2014-2029' ed, in data 2 dicembre 2016, la commissione incaricata ha reso parere favorevole (recante il n. 2235/2016) nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale. A tutt'oggi il relativo decreto di Valutazione di impatto ambientale non è stato emanato;

in data 19 settembre 2017, Enac ha chiesto l'applicazione al suddetto procedimento di Valutazione di impatto ambientale della nuova disciplina di Via, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 104 del 2017;

già in merito al progetto relativo al piano generale di sviluppo dell'aeroporto 'Amerigo Vespucci' di Firenze (per la realizzazione della vecchia pista 05/23), il decreto Dec/Via/2003/0676 ha imposto precise e puntuali prescrizioni (a titolo esemplificativo, in ordine a misure riguardanti l'inquinamento acustico, la qualità dell'aria, il rumore, la sicurezza);

sulle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni imposte sopra richiamate l'interrogante ha presentato l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-11778, cui non è stata data ancora nessuna risposta;

il citato decreto è stato tuttavia impugnato il 3 marzo 2004, con ricorso straordinario al presidente della Repubblica, dalla società Aeroporto di Firenze (AdF); in merito a tale questione l'interrogante ha presentato l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-12184, cui non è stata data ancora nessuna risposta;

a seguito di reiterate istanze di accesso presentate dalle Associazioni strenuamente impegnate sulla vicenda si è presa visione del decreto decisorio emanato su detto ricorso straordinario dal Capo dello Stato il 5 giugno 2012 e contestualmente inviato al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui residua, a norma delle leggi vigenti, l'adozione di ogni conseguente provvedimento;

detto decreto respinge il ricorso presentato da Aeroporto di Firenze ritenendolo infondato e confutando specificamente ogni motivo di assunta illegittimità dedotta. Segnatamente, vale la pena di rimarcare che, come si legge nella decisione, non possono esser considerate illegittime le prescrizioni fissate dal decreto di Via impugnate in questa sede, in quanto finalizzate appunto ad eliminare o a ridurre gli impatti ambientali derivanti dal potenziamento dell'aeroporto;

la funzione generale della procedura di Via è invero 'la previsione e la prevenzione di danni ambientali' e l'autorità pubblica preposta deve proteggere gli interessi pubblici, occupandosi della tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente, intesi –secondo la giurisprudenza granitica della Corte costituzionale richiamata anche dal decreto citato– quali interessi primari aventi valore assoluto e primario, senza che l'Autorità competente debba o possa preoccuparsi di altri interessi generali quali l'iniziativa economica pubblica e privata;

resta pertanto la validità e l'efficacia del decreto ministeriale oggetto di ricorso e si impone il rispetto e l'ottemperanza alle prescrizioni imposte;

si aggiunge che, nel caso in cui non vi fosse ottemperanza alle prescrizioni imposte dal decreto del 2003, questo, a parere dell'interrogante, influirebbe sulle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della nuova procedura di Valutazione di impatto ambientale, che è stata recentemente avviata–:

per quale ragione il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito dell'emanazione del decreto decisorio di cui in premessa, non abbia assunto alcun provvedimento in ordine al rispetto del decreto Dec/Via/2003/0676;

se il Governo, data la permanente validità ed efficacia del decreto Dec/Via/2003/0676, abbia disposto le opportune verifiche dell'adempimento delle prescrizioni in esso previste e, in caso affermativo, quali ne siano stati gli esiti e, nel caso in cui risultasse che tali prescrizioni non siano state rispettate, se non intenda assumere iniziative, in conformità alle leggi ed alla prassi consolidata, e viste le mancate mitigazioni e compensazioni, per ridurre immediatamente il flusso di movimenti previsto su tale aeroporto ai livelli preesistenti all'emanazione del citato decreto di Valutazione di impatto ambientale del 2003, con la rilocazione del flusso aeroportuale su Pisa;

se il Governo, alla luce dell'omessa ottemperanza alla prescrizioni già imposte dal decreto Dec/Via/2003/0676, non intenda valutare l'opportunità di rigettare la nuova procedura di Via, recentemente avviata in virtù del nuovo decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104".