venerdì 10 marzo 2017 05:40 Età: 7 yrs

Aeroporto Trieste e Polo Intermodale: Art. 707 da integrare

Categoria: Aeroporti, Ronchi L., Pubblicazioni, Archivio, Dossier, Convegni, Piani di rischio, Std ICAO ENAC, Comitati , Aviation topics

 

Il futuro dell'opera appare problematica!

Al momento, per quanto riguarda l'adozione del Piano di Rischio, il Comune di Ronchi dei Legionari sembrerebbe senza una analisi e uno studio integrato complessivo. Costituito, ad esempio, da una relazione dettagliata, da una impronta delle aree di tutela, dalle previsioni dello strumento urbanistico vigente e stimato, dalle attività sensibili e dall'impronta delle aree di tutela sui comuni contermini. Senza una congrua valutazione del carico antropico attuale e stimato, del carico antropico residenziale e non residenziale (sulla base dei parametri di occupazione utilizzati anche per determinare gli standard urbanistici), dagli insediamenti produttivi e commerciali, dagli insediamenti sensibili (centri giovanili-campo da calcio-parcheggi e tanto altro). Senza un elenco dei volumi residenziali storici e comunque edificati e quelli stimati in relazione al piano attuativo comunale (P.A.C.). Con elenchi delle aziende, dei distributori di benzina e deposito liquidi infiammabili, dei volumi del traffico viario e ferroviario, dei passeggeri e degli utenti e del personale impiegato dal sistema di trasporto localizzato e insediato. Senza un progetto delle attività produttive stimate. In Definitiva senza un programma per fronteggiare, per mitigare e tutelare residenti e non residenti delle zone A, B, C e D del Piano di Rischio per incidente aereo. Il Piano di Rischio Aeroportuale (P.R.A.) e il Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) dovranno integrarsi con il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA).

Per quale ragione, pertanto, ben prima della posa della prima pietra del Polo Intermodale, avvenuta lo scorso 23 Gennaio, non è stato realizzata un operazione del tutto pertinente quanto obbligatoria?

Quale sarà quindi il risultato conclusivo, quando verrà illustrato e adottato il Piano di Rischio per incidente aereo (Art. 707) in relazione alla zona D, ovvero dello spazio di 1000 metri a sud e nord della pista 09/27 di Ronchi dei Legionari? Al momento Aerohabitat non ha potuto verificare l'esistenza di tale documentazione. L'analisi on-line ha potuto recuperare alcuni studi commissionati dallo stesso Comune di Ronchi dei Legionari. Una "Relazione illustrativa del Piano di Rischio" di 22 pagine dell'Agosto 2009 e una revisione dell'Ottobre dello stesso anno di 11 pagine. Un documento aggiuntivo al Piano di Rischio Aeroportuale denominato "Norme Tecniche per l’applicazione del Piano ed il suo coordinamento congli strumenti urbanistici" è invece datato Agosto 2009 (emissione) e Ottobre 2009 (Revisione). Un ulteriore documento di 11 pagine (Agosto 2009) è titolato "Piano di Rischio Aeroportuale Relazione sulla verifica di non assoggettabilità alla VAS e di non incidenza sulle zone SIC-ZPS.

Sono, tuttavia, tre documenti precedenti alla stesura conclusiva del Regolamento Costruzione Aeroporti ENAC che - in relazione alla Zona D - è del 2011. La loro integrazione appare, quindi, ineludibile.

In data Marzo 2014 è stato, comunque, aggiornato/revisionato lo studio "Piano di Rischio Aeroportuale

Relazione sulla verifica di non assoggettabilità alla VAS e di non incidenza sulle zone SIC-ZPS" che è diventato di 13 pagine totali.

Nella sezione "Applicazione" dopo aver rilevato:

"Il piano di rischio è un documento contenente le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni ai sensi dell’art. 707 del codice della navigazione. Le indicazioni e le prescrizioni sono finalizzate a tutelare il territorio dalle conseguenze di un eventuale incidente.

Lo scopo dei piani di rischio è quello di rafforzare, tramite un finalizzato governo del territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti, fino ad oggi già urbanizzate nel rispetto di normative che ne hanno previsto un utilizzo sicuro e compatibile con l’attività aeronautica.

La regolamentazione relativa ai piani di rischio si applica, come previsto dall’art. 707 del Codice della Navigazione, a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile. Le limitazioni derivanti dall’attuazione dei piani di rischio, adottati in base al presente paragrafo, si applicano alle nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante l’aeroporto...."

In sostanza viene identificata anche la Zona D del Piano di Rischio, quella interessata dal progetto del Polo Intermodale.

Nel paragrafo "Prescrizioni per la Redazione del Piano di Rischio si legge:

"Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che i Comuni articolano e dettagliano nei piani di rischio in coerenza con la propria regolamentazione urbanistico –edilizia.

• Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone.

• Zona di tutela B: possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.

• Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività nonresidenziali.

• Zona di tutela D: in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutele e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi

a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc…".

In attesa dei nuovi vincoli relativi alla Zona D, l'allargamento dello spazio di tutela e sicurezza della pista di volo che il Comune di Ronchi dei Legionari (con i Comuni di San Canzian e San Pier d'Isonzo), sviluppando l'analisi e le disposizioni concernenti le Zone A, B e C (edificazioni interessate e carico antropico esistente e stimato al 2030) anche i media locali avevano rilevato le dichiarazioni (2012) dell'ex assessore all'Urbanistica Sara Bragato: integrare la Zona D.

In seguito altri due documenti con l'intestazione Aeroporto FVG e Polo Intermodale-Ufficio di Piano, identificati come "Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica per la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei legionari - Relazione illustrativa di 16 pagine, datato 6 Dicembre 2012

relativi al Polo Intermodale enunciava gli intenti della "Piattaforma logistica regionale”, da realizzarsi attraverso l’integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, nell’ambito di un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto.

Il secondo documento di 30 pagine e anch'esso datato 6 Dicembre 2012 "Aeroporto FVG e Polo Intermodale-Ufficio di Piano, identificati come "Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica per la realizzazione del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei legionari e concerne il P.A.C. - Piano Attuativo Comunale relativo al Polo Intermodale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

A questo punto una prima risposta alle problematiche connesse al progetto del Polo Intermodale potranno essere evidenziate da una Relazione illustrativa complessiva di un aggiornato Piano di Rischio relativo all'art.707 del Codice della Navigazione Aerea.