martedì 13 febbraio 2018 05:39 Età: 6 yrs

Aeroporti e aerobasi e il Piano Ostacoli

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Aerobasi, Pubblicazioni, Safety Security , Dossier, Convegni, Piani di rischio, Std ICAO ENAC, Comitati

 

I Comuni con piste di volo dovrebbero verificarlo! Ecco come fare!

Quale è la reale situazioni delle piste di volo civili/commerciali? Dopo il D.L. n.96/2005 “Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’articolo 2 della legge 9 novembre del 2004, n.265”, con l’Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni). – Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Ma quale era la realtà operativa

Se la – come riporta il Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio delle infrastrutture Aeroportuali ricorda che : la “Zona libera da ostacoli (Obstacle Free Zone - OFZ) Lo spazio aereo che si estende al di sopra della superficie interna di avvicinamento, delle superfici interne di transizione, della superficie di tterraggio interrotto e di parte della striscia di sicurezza limitato da tali superfici, che non è penetrato da alcun ostacolo fisso, ad esclusione di quelli di massa ridotta installati su supporti frangibili, necessari per scopi aeronautici” come, ad esempio, valutare e verificare il resto?

Quale è il criterio la segnala ancora ENAC nello stesso testo: “Il metodo per valutare l’impatto di ogni ostacolo esistente o previsto all’interno del sedime o nelle sue vicinanze, è quello di definire particolari superfici di rispetto degli ostacoli, in relazione al tipo di pista ed all’uso che se ne vuol fare. Scopo del presente capitolo è definire le superfici di rispetto ostacoli, le loro caratteristiche e descrivere le azioni da intraprendere nel caso di oggetti che forino dette superfici. In condizioni ideali tutte le superfici devono essere libere da ostacoli; quando una superficie è forata le relative misure di sicurezza devono tener conto di:

1) natura dell’ostacolo e sua collocazione rispetto all’origine della superficie, al prolungamento dell’asse pista, alle traiettorie usuali di decollo e di avvicinamento e ad altri ostacoli esistenti;

2) entità dell’infrazione;

3) pendenza della superficie definita dall’origine della superficie di rispetto e dalla sommità dell’ostacolo stesso;

4) volume e tipo di traffico aereo dell’aeroporto;

5) tipo di procedure strumentali pubblicate per l’aeroporto”.

La procedura che i Comuni aeroportuali e non dovrebbero osservare, segnala ENAC, è la seguente:

“Procedura per la richiesta di valutazione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea

Vengono di seguiti riportati i passi da seguire per la procedura di valutazione, valida nel caso in cui l’impianto o manufatto oggetto di verifica si trovi in territorio limitrofo a un aeroporto civile e per il quale non sono state pubblicate le “mappe di vincolo” ex art. 707 co. 3 del Codice della Navigazione.

Per verificare se un aeroporto è civile o militare, si suggerisce di consultare il Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258.

Le informazioni normative e tecniche relative alla verifica di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea sono disponibili nelle sezioni Normativa e FAQ.

1 INFORMAZIONI INIZIALI

Nel caso in cui l’impianto o il manufatto si trovi all’interno di un territorio comunale ove siano state già pubblicate le “mappe di vincolo” ex art. 707 co. 3 del Codice della Navigazione, si deve – prima di ogni altro approfondimento – contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di riferimento per l’aeroporto in questione.

Nel caso in cui si voglia valutare la compatibilità di un impianto o manufatto relativamente a un aeroporto militare, considerata la distinzione delle competenze tra l’amministrazione civile e quella militare in ambito aeronautico, le informazioni sulla necessità di inoltro dell’istanza all’Aeronautica Militare devono essere richieste secondo le relative competenze territoriali al Comando I Regione Aerea (con sede a Milano) oppure al Comando Scuole III Regione Aerea (con sede a Bari).

2 FASE PRELIMINARE

Il richiedente deve accertare, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento Verifica preliminare, vi siano le condizioni per avviare l’iter valutativo necessario per ottenere l’autorizzazione dell’ENAC.

Inoltre, per consentire al tecnico abilitato di confrontare gli esiti degli accertamenti da lui effettuati, è disponibile sul sito web dell’ENAV S.p.A. una utility di pre-analisi, che può essere utilizzata esclusivamente per gli aeroporti con procedure strumentali di volo di competenza dell’ENAV S.p.A. e per le Building Restricted Areas (BRA) dei sistemi CNR (Comunicazione Navigazione Radar) di competenza della stessa società.

L'Utility di pre analisi, non consentendo un accertamento sui restanti criteri selettivi contenuti nel documento Verifica Preliminare, non può e non deve essere considerata come unico elemento di verifica; resta dunque al tecnico abilitato l’onere di effettuare ogni altro tipo di indagine utile ad appurare la necessità di attivare la procedura per la richiesta di valutazione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea.

Qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l’utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo.

Per avviare invece l'iter valutativo, è necessario proseguire con quanto indicato al punto 3 della procedura.

3 INVIO DELL’ISTANZA

L'avvio dell'iter valutativo è subordinato alla tariffazione per la valutazione ostacoli.

Accertata l’esigenza di procedere alla richiesta dell’autorizzazione dell’ENAC, occorre accedere e registrarsi alla sezione Servizi online - ENAV, al cui interno è disponibile il servizio "Richiesta valutazione".

Dopo aver effettuato la registrazione, è necessario inserire le informazioni richieste (quelle progettuali devono essere conformi ai parametri indicati nel documento Lista dei dati di progetto) e caricare i file (testi ed elaborati grafici). Al termine della procedura online occorre:

stampare il Modello Web (MW), contenente il riepilogo delle informazioni inserite;

validare il Modello Web con timbro e firma, preferibilmente digitale, di un tecnico abilitato;

compilare l’Istanza di Valutazione contenente:

la richiesta di valutazione,

la dichiarazione di conformità all’originale degli elaborati progettuali forniti in formato digitale,

l’elenco dei file allegati/caricati con l'indicazione del loro contenuto,

solo per l’ENAC, la ricevuta di avvenuto pagamento.

Il Modello Web e l’Istanza di Valutazione devono essere inviati all’ENAC e all’ENAV S.p.A., esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata, che ricordiamo può ricevere email solo da altri indirizzi PEC), ai seguenti indirizzi:

ENAC: protocollo@pec.enac.gov.it

Specificare il destinatario, secondo i seguenti criteri di competenza:

per manufatti che costituiscono ostacolo temporaneo e in funzione della competenza territoriale a:

Direzione Operazioni Nord-Ovest

Ufficio Operazioni Torino

Direzione Operazioni Nord-Est

Direzione Operazioni Centro

Direzione Operazioni Sud

Per verificare la competenza territoriale, consultare la pagina Contatti.

ENAV S.p.A.: funzione.psa@pec.enav.it

Direzione Servizi Navigazione Aerea - Funzione Progettazione Spazi Aerei

Le istanze e i dati progettuali forniti con modalità diverse da quella sopra descritta non saranno presi in considerazione.

Il procedimento ha decorrenza formale dalla trasmissione della PEC all'ENAC.

4 INVIO DI EVENTUALI DATI INTEGRATIVI, SU RICHIESTA DI ENAC E/O ENAV S.p.A.

Compiuti i passi sopra descritti, l’istanza di valutazione inizia la sua istruttoria.

In caso di richiesta da parte di ENAC e/o ENAV S.p.A. di dati tecnici integrativi, questi devono essere forniti attraverso la compilazione dei seguenti moduli, in funzione della tipologia di manufatto:

Modulo A: per ostacoli verticali (tralicci, antenne, sostegni, camini e costruzioni simili)

Modulo B: per ostacoli lineari (funivie, elettrodotti, funi tese e infrastrutture simili)

Questi moduli devono essere trasmessi tramite PEC all’ENAC e/o all’ENAV S.p.A. sia in formato .xls editabile, sia in formato .pdf, quest’ultimo recante timbro e firma, possibilmente digitale, del tecnico abilitato.

5 ESITO DELLA VALUTAZIONE

Al termine della valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea l’ENAC invia al richiedente una delle seguenti comunicazioni:

Diniego: nel caso in cui la presenza dell’elemento o l’attività proposta costituisca un ostacolo permanente o un pericolo non compatibile con l’attività aeronautica; in tal caso la nota contiene anche le indicazioni per la richiesta della deroga regolamentare necessaria.

Comunicazione di non sussistenza dell’interesse aeronautico: nel caso in cui le verifiche di compatibilità abbiano prodotto/avuto tutte esito favorevole.

Autorizzazione ex art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione: nel caso in cui l’ostacolo sia temporaneo; in tal caso l’autorizzazione contiene le necessarie prescrizioni.

Richiesta di integrazione documentale: nel caso in cui sia necessario integrare la documentazione presentata.

Per la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, secondo quanto stabilito dal Regolamento Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Enac, il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data di ricevimento via PEC dell'istanza".