martedì 20 febbraio 2018 18:37 Età: 6 yrs

Aeroporti e conformità Art. 707-715 e deroghe

Categoria: Aeroporti, Aerobasi, Altri scali, Pubblicazioni, Archivio, Dossier, Convegni, Incidenti aerei, Human factor, Piani di rischio

 

Ma quante piste e sedimi potrebbero ottenere un “full airport certification”?

E’ con la legge 58 del 1963 negli scali aerei della Penisola era stata adottata la normativa che regolava ipotetici “ostacoli alla navigazione”. "In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell'articolo 709, secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree al fusto legnoso, gli impianti di line elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera, che possa, ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni". Con ulteriori articoli, quali 714, 715, 716 e 717 del codice della navigazione è stata disciplinate fino all’incidente di Milano Linate del 2001.

Come dovrebbe essere premesso da qualsivoglia autorità aeronautica “an important prerequisite for aircraft safety at an airport, is that the immediate vicinity is always kept free from pervasive obstacles”.

Ma è stato il ground collison di Linate-Forlanini, con il coinvolgimento di un MD 80 della SAS, che ha segnato la svolta decisiva anche in Italia. Come ricorda l’articolo di Pier Francesco Fedrizzi su La Repubblica del 8 agosto 2002 dal titolo “Linate, accuse dalla Svezia Possibili altre catastrofi”.

Il testo segnalava come: “I sistemi di sicurezza dell' aeroporto di Linate non sono in grado di escludere in caso di incidente aereo il rischio di catastrofe”. “A sostenerlo è il Dipartimento per la sicurezza al volo del Governo svedese che, dopo il disastro dell' 8 ottobre in cui persero la vita 118 persone, inviò a Milano un ispettore aeroportuale. Goran Svensson, questo il suo nome, girò per quattro mesi ogni angolo dell'aeroporto di Linate”.

La materia “Obstacle margin – an air safety issue”: “In aviation, maintaining a good margin with respect to obstacles is of the utmost importance, from the time the aircraft takes off until it touches the ground – in good weather in daylight as well as in bad weather in darkness. This is guaranteed through carefully developed regulations which in turn results in defined flight paths/areas that the pilot must follow with great precision. A common margin for obstacles is 300 meters, which is rather small in an aviation context, as it only takes about 30 seconds for an aircraft to descend this altitude in regular traffic”.

L’esperto Göran Svensson in due circostanze ha relazionato nel corso dei seminari tenutosi a Forlì il 9-13 Ottobre 2006 "LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AVIAZIONE: I FATTORI ORGANIZZATIVI NEI SISTEMI COMPLESSI" e "GESTIONE E SICUREZZA DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE" il 15-19 Ottobre 2007. I due temi hanno riguardato rispettivamente “Efficient Safety Management, The practical implementation of Safety Management in Aerodrome Operations;Runway Incursion Dependencies, Information on ICAO Annex 14 and EU Basic Regulation/Essential Requirements/Implementing Rules proposals and progress; Aerodrome Certification, The proposed GASR regulation on Certification of Aerodromes” e “Milano Linate runway incursion accident-Hazard scenarios and interfaces in aerodrome accidents-Fact based Resource optimisation- SMS regulations”.

Con l’aggiornamento del Codice della Navigazione (di cui al D.lgs. 96/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 151/2006) – anche il Belpaese – “ha introdotto al Capo III nuove previsioni normative in materia di vincoli alla proprietà privata da apporre sui terreni limitrofi agli aeroporti. In particolare al quinto comma dell’articolo 707 il legislatore ha introdotto una previsione normativa completamente nuova costituita dai piani di rischio, strumenti urbanistici finalizzati alla tutela del territorio dal rischio derivante dall’attività aeronautica. Dal 2005, anno di emanazione del Decreto Legislativo che ha modificato la parte aeronautica

del Codice della Navigazione, i Comuni non possono autorizzare opere ed attività ubicate lungo le direzioni di decollo ed atterraggio, se non coerenti con il piano di rischio. Il disposto normativo prevede altresì che i piani di rischio vadano redatti sulla base del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti e di eventuali normative regionali. L’ENAC, nel compimento della propria attività istituzionale, approfondite le diverse tematiche connesse con i nuovi disposti normativi, ha sviluppato metodologie ed integrazioni regolamentari per rendere applicabili ed efficaci le previsioni del nuovo codice”.

Circolare APT-33, al paragrafo 3 Applicabilità sostiene: “L’articolo 707 del Codice della Navigazione si applica a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile, sia commerciale che di aviazione generale. La presente circolare è finalizzata a fornire criteri ed indicazioni ai Comuni il cui territorio è soggetto ai vincoli derivanti dai piani di rischio, nelle direzioni di decollo ed atterraggio. Il rispetto della presente circolare è essenziale per l’ottenimento del parere dell’ENAC, di cui al capitolo 9 – paragrafo 6.7 del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti”.

La nuova normativa non risolve, tuttavia, le edificazioni pre-esistenti, almeno ai sistemi residenziali autorizzati prima del 2005 e al carico antropico insediato e/o presente e/o discontinuo. Gli insediamenti autorizzati dai comuni aeroportuali e/o di quelli di sedime, precedenti alla nuova normativa, da quelli a minor affollamento a centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, alla presenza di istituti scolastici, ospedali e, in genere, aziende e attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale, dovranno in qualche modo essere identificati e sottoposti a valutazioni e verifiche di rischio terzi.

A tale riguardo, infatti, il REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE L’ESERCIZIO DEGLI AEROPORTI, alla Valutazione di impatto di rischio (third party risk assessment) – riporta - In aggiunta ai piani di rischio di cui all’art. 707 del Codice della navigazione, precedentemente trattati, lo stesso codice prevede all’art. 715 la valutazione di rischio delle attività aeronautiche al Edizione 2 – Emendamento 7 del 20.10.2011 Capitolo 9 – 10 fine di un suo contenimento. Tale valutazione, effettuata mediante l’uso di metodi scientifici, è applicabile solo ad aeroporti interessati da significativi volumi di traffico. A tal fine, secondo quanto previsto dal citato art. 715, l’Enac individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell’impatto di rischio e ne comunica i risultati ai Comuni interessati per l’adeguamento delle misure previste nei piani di rischio adottati.