lunedì 09 luglio 2018 04:03 Età: 6 yrs

Aeroporto Forlì, nuova gestione: tra PdR, Rischio Terzi e il Polo Aeronautico

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Quale responso ENAC? Possibile l'adozione dell'Art. 715 del C.di N,!

Al momento, tuttavia il rilancio dello scalo, che non è inserito del Piano Nazionale Aeroporti, è affidato - dopo l’aggiudicazione ad un gruppo di imprese private vittorioso nel bando per la gestione, la FA Srl. - al processo di ri-certificazione del “Luigi Ridolfi”.

I due Comuni di sedime aeroportuale, Forlì e Forlimpopoli, hanno deliberato il Piano di Rischio in due date distinte, il 18-06-2012 il primo e il 28 – 01- 2013 il secondo. Sono da ritenersi a norma, ovvero, le due delibere sono, entrambe, corrispondenti al Regolamento ENAC in materia? Sono coordinate? La ripresa dei voli con l'autorizzazione ENAC è una pratica del tutto lineare e/o scontata o, invece, dovranno essere verificate le vincolistiche dei due Comuni aeroportuali nel corso degli ultimi decenni? Se, infatti, le aree circostanti il sedime aeroportuale erano inizialmente interessate dalle limitazioni del Decreto Ministeriale 10/3/1971 avente titolo “Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni ed impianti nelle zone contigue all’aeroporto di Forlì”.

Se tali “delibere” tuttavia, avrebbero usufruito di una eccezione per un ampliamento dovuto ad una modifica della Testata 12 (lato Forlì), introdotta dalla Direzione Generale Aviazione Civile – Servizio Aeroporti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, e comunicata al Comune in data 12 giugno 1998. Con – come rilevato dal documento specifico - “la modifica alla testata 12 ha riguardato alcune aree edificate facenti parte di una lottizzazione privata – avviata negli anni ’70 – relativa alle vie Orfeo da Bologna e Ottaviani, in località Bussecchio” dopo l'aggiornamento dell'ART. 707 del Codice di Navigazione con l'iniziale adozione del Piano di Rischio Aeroportuale (2005) le edificazioni nelle Zone A, B, C e infine D, avrebbe dovuto essere, finalmente, rigoroso e dettagliato.

Nello stesso “Piano di Rischio Aeroportuale - Codice della Navigazione – Parte Aeronautica

D.Lgs n° 96/2005 e D.Lgs n° 151/2006 - R01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA COMUNE DI FORLI’ – COMUNE DI FORLIMPOPOLI, si legge: “Le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Piano di rischio aeroportuale si applicano alle nuove opere o attività da insediare nelle aree da sottoporre a tutela (art. 707 del Codice), e quali sono da individuare secondo le disposizioni tecniche fornite dal R.C.E.A. al Cap. 9,

paragrafo 6.5, per piste di volo codice 3 e 4”.

Ma perché inquadrare tali limiti e prescrizioni?

Nella “Zona di tutela D: in tale zona, caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a

garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività

aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali

centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc..” in varie fasi storiche, sono via via state autorizzate, tra le altre, attività identificate come Polo Aeronautico di Forlì, caratterizzate da un “elevato affollamento”.

L'elenco di tale Parco tecnologico identifica, innanzi tutto, ITAER - Istituto Tecnico Aeronautico Statale, ENAV Academy, Scuola di Ingegneria e Architettura - Università di Bologna - Sede di Forlì e Scuole di Volo. Ebbene , pur considerando che la stessa ENAC - Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli aeroporti - Edizione II - Capitolo 9 - nel paragrafo “Prescrizioni per la redazione del piano di rischio” si legge “Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che i Comuni articolano e dettagliano nei piani di rischio in coerenza con la propria regolamentazione urbanistico – edilizia.”

Il Polo Aeronautico citato è stato autorizzato prima dell'avvento del suddetto Piano di Rischio”?

In tal caso il “mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio” è indubbio, anche se (Edizione 2 – Emendamento 7 del 20.10.2011 Capitolo 9 – 9) “Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati:

- insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a

forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc... ;

-costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;

-attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale”;

diventa inevitabile rilevare come lo stesso Regolamento ENAC nel paragrafo “ Adozione dei piani di rischio” si evince:

“Il piano di rischio è redatto dal Comune il cui territorio è interessato dalle zone di tutela e, qualora tali zone interessino i territori di più Comuni, il piano è redatto in maniera coordinata.

L’ENAC, ricevuto il piano di rischio dai Comuni, esprime il proprio parere sulla base di valutazioni di tipo aeronautico.

Nelle proprie valutazioni l’ENAC tiene conto dei dati aeronautici che caratterizzano l’aeroporto nello scenario attuale e futuro così come delineato nel piano di sviluppo segnalando le eventuali esigenze di adeguamento.

I cambiamenti significativi di tali parametri, se hanno impatto sui piani di rischio adottati, sono comunicati dall’ENAC ai Comuni al fine di valutare le ricadute sul territorio e di procedere all’eventuale aggiornamento del piano.”

A tale scopo con la “ Valutazione di impatto di rischio (third party risk assessment)” ecco che, e questo potrebbe risultare il caso del Polo Aeronautico di Forlì, si legge:

“In aggiunta ai piani di rischio di cui all’art. 707 del Codice della navigazione, precedentemente trattati, lo stesso codice prevede all’art. 715 la valutazione di rischio delle attività aeronautiche al fine di un suo contenimento. Tale valutazione, effettuata mediante l’uso di metodi scientifici, è applicabile solo ad aeroporti interessati da significativi volumi di traffico.

A tal fine, secondo quanto previsto dal citato art. 715, l’Enac individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell’impatto di rischio e ne comunica i risultati ai Comuni interessati per l’adeguamento delle misure previste nei piani di rischio adottati.”