giovedì 01 novembre 2018 08:20 Età: 5 yrs

Treviso, aeroporti e itticolture e volatili e cannoncini

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Aerobasi, Treviso, Pubblicazioni, Archivio, Dossier, Convegni, Impatto volatili, Piani di rischio

 

Ma cosa dicono i Sindaci dei Comuni limitrofi? Quali sono i risultati? (1 parte)

Oltre al rumore aereo e relativi limiti acustici in termini di mappa acustica aeroportuale in Lva e della Classificazione Acustica Comunale quale è il riscontro del disturbo derivato dal cannone a gas per fronteggiare la costante e inevitabile – data la situazione ambientale del Parco del Sile e del Sile stesso e altro – presenza dei volatili?

Quale livello di coesistenza è compatibili tra volatili, attività aerea e cittadini residenti? Quali, innanzi tutto, dei seguenti volatili stazionano e vivono nei pressi del fiume Sile? Svassi e strolaghe, cormorani, pellicani, cigni e oche, aironi, cicogne e fenicotteri, anatre, fagiani, quaglie e piccoli rallidi, rapaci diurni grandi, rapaci diurni piccoli, uccelli marini grandi, uccelli marini piccoli, limicoli e affini, colombi, gufi e civette, rondini e rondoni, corvidi, passeriformi solitari e affini, picchi, pipistrelli e passeriformi gregari e affini.

Nel documento ENAC “GESTIONE DEL RISCHIO WILDLIFE STRIKE NELLE VICINANZE DEGLI AEROPORTI”, edizione 1 Ottobre 2018 si legge: “Scopo del documento è anche quello di fornire uno strumento per la pianificazione del territorio intorno agli aeroporti a 3, 8 e 13 km di distanza dalle piste. Ovviamente queste linee guida tengono conto del fatto che la destinazione d’uso del territorio in molte aree limitrofe ad aeroporti esistenti è impossibile da modificare, anche se questa costituisce una fonte attrattiva per la fauna selvatica. In questi casi si richiede ai gestori aeroportuali di lavorare insieme alle autorità territoriali e all’ENAC per mitigare il rischio di wildlife strike.”

Ma quali iniziative e procedure devono essere attivate quando non si possa eliminare la loro presenza, qualora non siano compatibili con la sicurezza della navigazione aerea e non sia stato possibile mitigarne gli effetti ad un livello accettabile di sicurezza?

La stessa ENAC in relazione alla presenza di volatili nell'intorno aeroportuale rende disponibile la circolare APT 01B del 23 dicembre 2011 - Procedure per la prevenzione dei rischi di impatto con volatili ed altra fauna selvatica (Wildlife Strike) negli aeroporti. Cosi come del “REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE

E L’ESERCIZIO DEGLI AEROPORTI - Edizione 2 del 21 ottobre 2003 .

Nel Cap. 5 del medesimo Regolamento ("Rischio da impatto con volatili”) vengono individuate come oggetto di limitazioni le diverse fonti attrattive. La Circolare ENAC APT-01b, e successive revisioni, che costituisce il materiale interpretativo del suddetto Regolamento, fornendo le indicazioni, le linee guida e le procedure da applicarsi nel campo della prevenzione del rischio di incidente tra fauna selvatica ed aerei, prevede, infine, che il gestore aeroportuale segnali all’ENAC e agli enti competenti le fonti attrattive di fauna selvatica identificate al di fuori del sedime aeroportuale, al fine di consentire iniziative mirate di mitigazione del rischio. Inoltre, nel Documento tecnico ADR rules, AMC/GM and CS del Regolamento (UE) 139/2014 è specificato, al punto GM2 ADR.OPS.B.020, che il gestore aeroportuale è tenuto a implementare un Piano di gestione del rischio dovuto alla fauna selvatica per un area di circa 13 km dal punto di riferimento dell’aeroporto, e che tale Piano deve includere un processo di accordi con agenzie non aeronautiche, proprietari terrieri ed enti locali per assicurarsi di venire a conoscenza di eventuali sviluppi territoriali che possono influire sul rischi di wildlife strike nelle vicinanze dell’aeroporto.

A livello nazionale l’ENAC ha il potere di mitigare o eliminare la presenza di possibili fonti di attrazione per la fauna selvatica nei dintorni degli aeroporti, considerandole, formalmente, fonti di pericolo per la navigazione aerea.

L’Art. 707 del Codice della Navigazione prevede che ENAC individui, ai fini della sicurezza, le zone limitrofe agli aeroporti da sottoporre a vincolo e stabilisca altresì le limitazioni relative ai potenziali pericoli per la navigazione.

Gli enti locali, nell’esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione e al governo del territorio, devono adeguare i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell’ENAC.

L’Art. 711 del medesimo Codice prescrive che, nelle zone di cui sopra, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o, comunque, un pericolo per la navigazione aerea.

Il Cap. 4, par. 12 del Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti ("Pericoli per la navigazione aerea”) prevede che la realizzazione di opere, piantagioni o l’esercizio delle attività che possono costituire richiamo per la fauna selvatica nelle zone da sottoporre a limitazione è soggetta ad autorizzazione da parte dell’ENAC. In caso di opere, piantagioni e attività già esistenti sulle aree così definite, ENAC può ordinare, con provvedimento motivato, che le stesse siano abbattute.