mercoledì 10 aprile 2019 06:21 Età: 5 yrs

Il caso: Aeroporto Salerno e altri quattro scali sono stati esentati

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Albenga, Archivio, Dossier, Ambiente, Convegni, Piani di rischio, Std ICAO ENAC, Comitati

 

Dal Reg. UE 139/2014 “List of aerodromes falling in the scope of the Basic Regulation”!

Il REGOLAMENTO (UE) N. 139/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2014 ha stabilito i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nelle 34 pagine del documento illustrato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, due specifi articoli, il 4 e il 5 designano tale questione.

Articolo 4

Informazioni all’Agenzia europea per la sicurezza aerea . Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano all’Agenzia europea per la sicurezza

aerea («l’Agenzia») i nomi, le sedi, i codici ICAO degli aeroporti e i nomi dei gestori degli aeroporti, nonché il numero di movimenti di passeggeri e merci degli aeroporti a cui si applicano

le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 e del presente regolamento.

Articolo 5

Esenzioni

1. Lo Stato membro notifica all’Agenzia entro un mese la decisione di concedere un’esenzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008. Le informazioni trasmesse all’Agenzia comprendono l’elenco degli aeroporti interessati, il nome del gestore aeroportuale e il numero di movimenti di passeggeri e merci dell’aeroporto dell’anno in questione.

2. Lo Stato membro esamina ogni anno i dati relativi al traffico di un aeroporto oggetto di esenzione. Se i dati di traffico relativi a tale aeroporto hanno superato quelli previsti all’articolo 4, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008 negli ultimi tre anni consecutivi ne informa l’Agenzia e revoca l’esenzione.

3. La Commissione può decidere in qualsiasi momento di non concedere un’esenzione nei seguenti casi:

a) gli obiettivi generali di sicurezza del regolamento (CE) n. 216/2008 non sono soddisfatti;

b) i dati pertinenti al traffico passeggeri e merci sono stati superati nel corso degli ultimi tre anni consecutivi;

c) quando l’esenzione non sia conforme ad altre normative UE pertinenti.

4. Se la Commissione ha deciso che l’esenzione non è consentita, lo Stato membro in questione ne procede alla revoca.

Gli aeroporti del Belpaese “Exempted” esentati nella “List of aerodromes falling in the scope of the Basic Regulation”, 577 aeroporti in totale, sono risultati Villanova di Albenga, Aosta, Foggia, Grosseto e Pontecagnano di Salerno.

Quali le ragioni? ENAC, probabilmente, cosnosce le eventuali analisi e considerazioni conclusive, quelle che hanno determinato tali esenzione. Sono dati e parametri che possono essere divulgati e per i quali sono in corso “piani di rientro”?