sabato 09 marzo 2019 12:39 Età: 5 yrs

Aeroporti, ENAC, Art. 707 e 715 CdN e le ipotetiche deroghe

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Safety Security , Archivio, Dossier, Pubblicazioni, Convegni, Piani di rischio, Std ICAO ENAC, Comitati

 

Quali sono le piste esentate? In tale caso anche dal PEE?

La materia è oltremodo nota e il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti-RCEA ha, del dettaglio, ha “prescritto i requisiti, in materia di sicurezza delle operazioni, per l'emissione ed il mantenimento della certificazione degli aeroporti. Esso richiede la certificazione degli aeroporti utilizzati per attività di trasporto pubblico con velivoli di massa massima al decollo superiore a 5700 Kg o con 10 o più posti passeggeri”.

Tutto a posto e nessuna incertezza quindi, anche se lo stesso ENAC per quanto concerne l'applicabilità dell'Art. 715, ovvero del rischio terzi-risk assessment e la conseguente definizione delle curce di isorischio lo ha previsto per gliscali con oltre 50mila voli/anno. Salvo casi particolari.

Il Capitolo 9 – Prevenzione e gestione dei rischi del RCEA-ENAC rileva come :

“La pianificazione delle emergenze consente di far fronte alle emergenze che possono verificarsi nell’aeroporto o nelle sue vicinanze; essa ha l’obbiettivo di minimizzarne gli effetti con particolare riguardo alla salvaguardia di vite umane dei beni e dell’ambiente ed al mantenimento delle operazioni sull’aeroporto. Esempi di emergenze sono, oltre quelle relative agli aeromobili, sabotaggi, dirottamenti, incendi, eventi naturali, etc.. Ai fini della pianificazione devono essere valutate le possibili situazioni di rischio derivanti dalle attività che si svolgono nell’aeroporto. In relazione alla dimensione, complessità e tipo delle attività che si svolgono nell’aeroporto sono da considerare la gestione delle merci, di sostanze chimiche, di materiali pericolosi, di combustibile, etc..”.

Nel paragrafo “Natura e contenuti dei piani di rischio” si legge:

“Il piano di rischio è un documento contenente le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni ai sensi dell’art. 707 del Codice della Navigazione. Le indicazioni e le prescrizioni sono finalizzate a tutelare il territorio dalle conseguenze di un eventuale incidente. Fatte salve ulteriori specifiche indicazioni contenute in normative nazionali e regionali, per la redazione dei piani di rischio si applicano i requisiti riportati nei successivi sub paragrafi.”

E proseegue:

“Condizione di vincolo L’art. 707 del Codice della Navigazione prevede la determinazione di vincoli per le zone soggette a limitazioni, quali quelle nelle direzioni di decollo e di atterraggio; ciò al fine di mitigare le eventuali conseguenze di un incidente. La mitigazione delle conseguenze si basa: - sulla limitazione di presenza umana; - sull’individuazione di attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione delle conseguenze di incidenti.”

Il quadro dei riferimenti e delle tutele, tuttavia, ha un riscontro emblematico:

“Fatte salve ulteriori specifiche indicazioni contenute in normative nazionali e regionali, per la redazione dei piani di rischio si applicano i requisiti riportati nei successivi sub paragrafi.”

Quale è il senso di questa nota?

E' possiibile che alcuni scali e/o piste siano stati esentati dall'obbligo di effettuare la “valutazione di rischio” come prevede l'art. 707 del codice di Navigazione? Ma quali potrebbero essere questi aeroporti? E nel caso per quale ragione non sarebbero stati “obbligati”? In tal caso, con quali ripercussioni sugli indici di affollamento e carico antropico e sul Piano di Emergenza Esterno. Tra gli scali sotto 50mila voli/anno quanti, invece, hanno verificato le curve di isorischio?