lunedì 10 agosto 2020 14:35 Età: 4 yrs

Aeroporti, Comuni e art. 707 CdN, rispetto e deroghe delle mappe di vincolo

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Archivio, Pubblicazioni, Dossier, Ambiente, Convegni, Piani di rischio, Std ICAO ENAC, Comitati

 

Tra il Piano d'Area e l'aggiornamento periodico del PGT

La redazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica, VIA (Valutazione Impatto Ambientale e VIS (Valutazione Impatto Salute) non possono essere omesse e/o rinviate e/o ritardate. Quale sarebbe la realtà extrasedime di uno scalo senza la puntuale e rigorosa redazione periodica del PGT e del Piano dei Vincoli? Come potrebbero essere identificate eventuali “violazioni”?

 

La materia è sempre la stessa, se il Codice della Navigazione (art. 707) prevede, non solo, di garantire la sicurezza della navigazione aerea, individuando le zone da sottoporre a vincolo nell’intorno degli aeroporti, ma stabilisca le limitazioni relative agli ostacoli e ai potenziali pericoli per la navigazione aerea, conformemente alla normativa tecnica internazionale, quali adempimenti hanno adottato i Comuni “aeroportuali”?

 

Se da una parte ENAC ha recepito la normativa tecnica internazionale all’interno del “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti”, quali sono stati o sono, o saranno le “deroghe” alla Regolamentazione EASA ed ICAO?

 

Se i masterplan aeroportuali sono stati autorizzati e/o respinti nelle valutazione VAS e VIA, quali sono risultate le deroghe e/o prescrizioni relative al 707 e limitazioni relative agli ostacoli e ai potenziali pericoli per la navigazione aerea?

 

L'Osservatorio sulle Attività di Manutenzione degli Aeroporti e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese L’implementazione del Regolamento (UE) n. 139/2014: aspetti di innovazione del 2015, ha descritto tale contesto.

 

Con il Regolamento (UE) n. 139 del 12 febbraio 2014 (G.U. dell’Unione Europea L. 44 del 14 febbraio 2014), entrato in vigore il 6 marzo 2014, la Commissione Europea ha adottato e pubblicato il Regolamento di attuazione (IRs) del Regolamento Basico (Regolamento (CE) n. 216/2008).

 

Regolamento (CE) n. 216/2008

 

Intorni aeroportuali

 

“Il tema degli Aerodrome Surroundings è trattato nel Regolamento Basico, oltre che nell’Art. 1 “Scope”, punto c), anche nell’art. 8 bis “Aerodromes” al comma 3 (indirizzato ai Member State) e al comma 4 (indirizzato agli Aerodrome Operator) nonché nell’Allegato V bis Parte C “Aerodrome surroundings”, dove sono dettagliati i relativi Essential Requirements (ER).

 

Il Regolamento Basico, Art. 8 bis è chiaro:

 

3. Gli Stati Membri assicurano che siano in vigore le disposizioni necessarie per salvaguardare gli aeroporti da attività e sviluppi nei loro dintorni che possano comportare rischi inaccettabili per gli aeromobili che utilizzano l’aeroporto.

 

4. I gestori degli aeroporti vigilano sulle attività e sugli sviluppi che possono comportare rischi inaccettabili per la sicurezza aerea nei dintorni dell’aeroporto e adottano, nei limiti delle loro competenze, adeguate misure di mitigazione.

 

Si evidenzia che non sono state sviluppate dalla Commissione/EASA le IR relative a tale tematica.

 

Surroundings aeroportuali

 

Il Regolamento (UE) n. 216/2008 rimanda ai singoli Stati la disciplina afferente il presidio delle regole che governano le aree limitrofe agli aeroporti ai fini della transizione alla nuova normativa europea (art. 8 bis comma 3).

 

L’ENAC, pertanto, provvederà all’emanazione di un proprio Regolamento con riferimento, di massima, all’attuale disciplina già presente nel RCEA sia per quanto attiene alla tematica degli ostacoli e ai pericoli alla navigazione aerea sia agli aspetti relativi all’uso del territorio (ad es. Piani di rischio)”.