sabato 04 gennaio 2020 07:26 Età: 4 yrs

Aeroporti, VIA, VAS, masterplan e Piano d'Area e PM10

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Aerobasi, Archivio, Dossier, Pubblicazioni, Ambiente, Convegni, Imp. gassoso, Piani di rischio

 

Dagli sforamenti del PM 10, alle infrazioni: ma dove? Forse nei pressi delle piste?

Da sito web https://ec.europa.eu/italy/news/20180517_UE_protegge_cittadini_su_inquinamento_dell_aria_it una nota della “Commissione difende il diritto degli europei a respirare aria pulita” dichiara come per quanto concerne il Particolato (PM10) in Italia: in 28 zone di qualità dell'aria, comprese le regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto, i valori limite giornalieri sono stati costantemente superati, arrivando nel 2016 fino a 89 giorni.

Nel 2017 i media del Belpaese rilevavano come in Italia “con oltre 90.000 morti premature e 1.500 decessi per milione di abitanti (1.116 solo per il particolato Pm2,5) è maglia nera tra i grandi paesi europei per l’inquinamento atmosferico (1.100 in Germania, 800 in Francia e Regno unito, 600 in Spagna).

Altre news riportavano come la qualità dell'aria "è questione di grande preoccupazione per la Commissione" perché 66mila persone l'anno solo in Italia muoiono prematuramente a causa delle polveri sottili Pm10” (Enrico Brivio responsabile Esecutivo UE).

Ma il deferimento alla Corte di giustizia: "Alcune iniziative sono state prese specialmente nel Nord del Paese – by Brivio - ma si tratta di misure ex post, a noi interessa che ci siano interventi strutturali che affrontino il problema all'origine. I contatti con l'Italia sono in corso, ma è presto per dire come evolverà la procedura di infrazione".

L'interrogativo da porre ai responsabili delle ARPA Regionali ed al Ministero dell'Ambiente è se tali sforamenti siano stati registrati nelle zone/aree degli agglomerati urbano/cittadino/metropolitano che ospitano e/o sono localizzati aeroporti/sistemi infrastrutturali quali scali aerei con il relativo carico di emissioni in atmosfera.

L'obiettivo della Comunità Europea ha, a riguardo delineato, le misure di lotta contro l'inquinamento atmosferico. Tali misure proposte oggi dalla Commissione si fondano su tre pilastri principali: norme sulla qualità dell'aria; obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni; e norme in materia di emissioni per le principali fonti di inquinamento, ad esempio per le emissioni degli autoveicoli, delle navi, degli aeromobili e quelle del settore energetico e dell'industria.

Per contrastare le emissioni di inquinanti atmosferici generate dal traffico (viario stradale e trasporto aereo?) la Commissione rafforzerà ulteriormente la propria collaborazione con le autorità nazionali, regionali e locali per giungere a un approccio comune integrato alla regolamentazione dell'accesso degli autoveicoli alle aree urbane, nel quadro dell'agenda urbana per l'UE.

Inoltre, la Commissione ha condotto un'ampia riforma, in modo da garantire che le emissioni di inquinanti atmosferici dei veicoli siano misurate in condizioni reali di guida

Il resoconto Europeo del 27 novembre 2019 sostiene:

Resta stabile a 77 il numero delle procedure a carico del nostro Paese al 27 novembre 2019.

Di queste, 66 sono casi aperti per violazione del diritto dell'Unione e 11 per mancato recepimento di direttive.  Nelle sessioni di novembre, il Collegio ha infatti adottato le seguenti decisioni con riferimento all'Italia:

due archiviazioni di infrazioni 

due nuove procedure di infrazione

una messa in mora complementare

quattro pareri motivati

Salgono a 20 le procedure di infrazione archiviate nel corso del 2019.

L'elenco delle 77 procedure aperte con le principali informazioni (numero di procedura, oggetto, fase della procedura, Direzione generale competente della Commissione europea, materia) è consultabile nella nostra banca dati EUR-Infra. 

Ma come verificare l'impatto ambientale di una infrastruttura aeroportuale se non con specifiche Valutazioni di Impatto Strategico per le zone ad elevata “criticità della qualità dell'aria”?

Dal sito web della Regione Lombardia a riguardo si evince:

“La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione dei piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. A tal fine, durante la fase di valutazione, sono determinati preventivamente gli effetti significativi diretti e indiretti delle azioni previste dal Piano/Programma (P/P) sulla popolazione, la salute umana, la biodiversità, il territorio, il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, i beni materiali, il patrimonio culturale, il paesaggio nonché l’interazione tra i suddetti fattori. La procedura di VAS introdotta dalla Direttiva europea nel 2001 (Direttiva 2001/42/CE), è stata recepita a livello statale con il d.lgs. n. 152 del 2006 e da Regione Lombardia nell'art. 4 della l.r. n. 12 del 2005. Successivamente Regione Lombardia si è dotata di una propria disciplina in materia di VAS.

La Valutazione ambientale strategica - VAS si applica a tutti i piani e programmi:

che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti da assoggettare a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o verifica di assoggettabilità a VIA; per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. n. 357 dell'8 settembre 1997”.

Cosa fare, come pianificare e stimare i livelli di inquinamento atmosferico generato da una infrastruttura aeroportuale e dalla sistema correlato e da quello territoriale coesistente?

Lo scenario che identifica i livelli di emissioni complessive in atmosfera dovrà, inevitabilmente, accorpare le varie origini possibili. Quale significato e risultati, infine, possono dare le “eventuali” campagne di monitoraggio della qualità dell’aria, ottenuti a fatica dai Comitati e/o da qualche Sindaco avveduto, magari eseguiti con laboratori mobili e/o fissi, campionatori passivi, magari in specifiche condizioni meteo, al fine di valutare l'eventuali esistenza e/o esistenza delle sole emissioni avio?