lunedì 15 giugno 2020 15:30 Età: 4 yrs

COVID-19, 14 Giugno, i Ministri ri-aprono altri 24 aeroporti

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Safety Security , Dossier, Low cost, Std ICAO ENAC, Comitati , Aerolinee, Aviation topics

 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro della Salute hanno varato il seguente Decreto valido fino al 14 Luglio 2020.

"VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con effetto dalla data del 18 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 147 del 11 giugno 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con effetto dalla data del 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera ii), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 227 del 2 giugno 2020 con il quale sono state disposte, in linea con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, misure di riduzione, soppressione e limitazione nei servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo nonché da e per le Regioni Sicilia e Sardegna;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 231 del 4 giugno 2020 con il quale sono state introdotte ulteriori misure volte alla riapertura dei collegamenti marittimi ed aerei, per il trasporto dei passeggeri, per la Sardegna e viceversa a decorrere dal 5 giugno 2020 modificando a tal fine il portato di cui all’articolo 2 del decreto n. 227 del 2 giugno 2020;

RITENUTO necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1 lettera ii), del D.P.C.M. 11 giugno 2020, nonché tenuto conto del venir meno delle limitazioni agli spostamenti interregionali e da e per l’estero di cui all’articolo 1, commi 2 e 4, del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, l’eliminazione delle residue misure di riduzione, soppressione e limitazione nei servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, marittimo nonché da e per la Regione Sardegna, di cui ai sopra citati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 227 del 2 giugno 2020 e n. 231 del 4 giugno 2020.

DECRETA Art. 1 (trasporto aereo)

1. Al fine di evitare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e di tutelare la salute dell’utenza e dei lavoratori, i servizi nel settore del trasporto aereo sono soggetti alle limitazioni di cui al presente articolo.

2. 2. Per il trasporto aereo, tenuto conto delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamenti insulari, l’operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo – Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze – Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Verona Villafranca. Negli aeroporti commerciali non inclusi nell’elenco di cui al presente comma sono consentite le attività di aviazione generale.

3. Il personale degli USMAF/SASN dipendente o con contratto temporaneo con il Ministero della Salute che presta servizio presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 può essere utilizzato per le esigenze sanitarie di aeroporti o porti limitrofi.

4. L’Ente nazionale per l’aviazione civile, può sulla base delle ulteriori esigenze di trasporto aereo, previo parere conforme del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modificare e integrare l’elenco di cui al precedente comma 2.

5. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti. Art. 2 1. Le disposizioni del seguente decreto producono effetti dalla data del 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020. "