giovedì 19 marzo 2020 19:13 Età: 4 yrs

COVID9, un comunicato ENAC, anche, su Aviazione Generale

Categoria: Archivio, Dossier, Std ICAO ENAC, Elicotteri, Aviazione G.

 

Quali le reali ricadute dei voli di AG?

Dopo le disposizioni che hanno regolamentato l'attività aerea sugli scali del Piano Nazionale Aeroporti-PNA, con il comunicato Stampa n. 20/2020, ENAC ha integrato lo stesso Decreto ministeriale. Questa “normativa” definisce le restrizioni da adottare sulle aviosuperfici, campi di volo, elisuperfici, idrosuperfici.per le Regioni non interessate dall'emergenza COVIT19.

Ma con quale esito? Un decollo di velivoli di aviazione generale e di ultraleggeri in una Regione verso una destinazione con traffico “emergenziale” come potrebbe essere controllato? E da quale soggetto autorizzato? I voli a vista non strumentali dai campi di volo potranno essere sottoposti da un sistema “ispettivo” preordinato? Quali potrebbero le sanzioni per gli eventuali trasgressori?

Una serie di interrogativi che potranno trovare una risposta dai riscontri quotidiani di eventuale attività di Aviazione Generale.

 

“ENAC: operatività aeroporti aviazione generale e aree di atterraggio a seguito emergenza Covid-19 - Consentiti i movimenti per comprovate esigenze lavorative, necessità, salute e per il ritorno al proprio domicilio

A integrazione delle precedenti misure con le quali, a seguito dell’emergenza Covid-19, è stata limitata l'operatività del sistema aeroportuale italiano, l’ENAC ha emanato ulteriori disposizioni per gli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici, le elisuperfici e le idrosuperfici.

Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici (escluse le aviosuperfici e le elisuperfici occasionali), sono consentiti i voli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o effettuati per motivi di salute, nonché i voli finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.

Per effettuare questi voli il pilota, due ore prima del decollo, deve trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente per l'aeroporto o per l'area di atterraggio di destinazione, le comunicazioni previste (art. 9 del decreto ministeriale del 1° febbraio 2006).

Oltre a tali comunicazioni, il pilota deve trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente anche l’autodichiarazione prevista dal Ministero dell’Interno.

Queste disposizioni non si applicano alle Regioni le cui attività di volo, a seguito dell'emergenza Covid-19, sono state limitate con apposita normativa”..