mercoledì 28 ottobre 2020 13:11 Età: 3 yrs

Aeroporti, il rumore aereo, i Comitati e la classificazione comunale!

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Archivio, Dossier, Ambiente, Imp. acustico, Std ICAO ENAC, Comitati

 

Perché esigere la riduzione del rumore aereo quando i dati ARPA rassicurano?

La presenza di una infrastruttura aeroportuale insediata in un contesto di diversi e/o di un solo territorio Comunale sembra proprio aver risolto le ricadute acustiche del traffico aereo. I timori che alcuni residenti ed i Comitati sostengono per il “rumore aereo” appaiono del tutto infondati

Le emissioni sonore del traffico aereo entro il sedime di uno scalo e lungo le traiettorie di volo è mappato costantemente dalla Rete di Monitoraggio delle centraline/stazioni di rilevamento e dal modello matematico INM/AEDT.

Tutto risolto quindi! Tuttavia nell'intorno di quasi ogni aeroporto del Belpaese i Comitati sollecitano interventi specifici per il contenimento delle ricadute acustiche sul territorio. Nonostante i limiti massimi siano rispettati. Per quale ragione lo fanno?

La zonizzazione acustiche LVA entro il sedime, calcolato con INM/AEDT, non evidenziano sforamenti di sorta ( se non incidentalmente e/o occasionalmente) mentre le centraline delle reti monitoraggio non rilevano dati preoccupanti.

Sono dati che i Sindaci dei Comuni aeroportuali ottengono periodicamente dalle ARPA Regionali e dalla Commissione Aeroportuali, senza rilevare sforamenti disorta. Anzi!

Ma i cittadini isolati e/o riuniti nei Comitati “di protesta” sostengono una irrisolta incoerenza, non corrispondenza tra il fastidio e/o il rumore aereo percepito da quello degli indici/valori trasmessi.

Perchè?

In fondo anche la Classificazione acustica Comunale di ogni singolo Comune, sia esso aeroportuale o meno, dovrebbe confortare i cittadini residenti.

L’art. 8 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 prevede che i Comuni adottino la classificazione del proprio territorio in zone acustiche in rapporto alle differenti destinazioni d’uso, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti.

La Legge 447/95 infatti si compone di prescrizioni già operative e di principi normativi attuati da successivi decreti applicativi emanati, o in via di emanazione, da parte delle istituzioni centrali e periferiche; in questa sede comunque saranno trattati unicamente i decreti attuativi inerenti alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Si riportano di seguito le definizioni delle sei classi individuate in tabella 1 dal suddetto D.P.C.M.:

Classe I

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e con assenza di attività industriali e artigianali.

Classe III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

L’articolo 2 stabilisce anche che, per le zone non esclusivamente industriali, in altre parole le classi di destinazione d’uso I ÷ V, oltre ai limiti assoluti specificati precedentemente, devono essere rispettate differenze tra il rumore residuo ed il rumore ambientale di 3 dBA per il periodo notturno e di 5 dBA per il periodo diurno; la verifica del rispetto del criterio differenziale deve essere condotta strumentalmente

all’interno degli ambienti abitativi eventualmente disturbati.

L'interrogativo da porsi, a fronte dei datti rassicuranti forniti dai Comuni, dall'ARPA e dalle Commissioni Aeroportuali, rimanda alle considerazioni contrapposte dei Comitati.

Su quale basi “acustiche” sostengono che “l'impatto acustico” è insostenibile, intollerabile e/o è rilevante e, magari, anche al di sopra dei limiti di legge?