lunedì 08 febbraio 2021 13:56 Età: 3 yrs

“Certificato” di aeroporto e “Concessione” della gestione: alcuni interrogativi!

Categoria: Aeroporti, Altri scali, Pubblicazioni, Safety Security , Archivio, Dossier, Low cost, Imp. acustico, Piani di rischio, Std ICAO ENAC

 

Senza conformità al Codice di Navigazione è inevitabile la loro sospensione!

Il primato della safety della “Navigazione aerea” e la tutela dei “cittadini” insediati presso le pista di volo costituisce una realtà operativa-amministrativa inderogabile.

Perché rilasciare, con decreto interministeriale, l’affidamento della gestione di un aeroporto, magari con una concessione formale e definitiva per 30/35/40 anni qualora non sono stati soddisfatti gli Art. 707 e 715 del Codice di Navigazione?

Ovvero in mancanza del Piano di Rischio, del Rischio Terzi (se contemplato) e delle Mappe di vincolo scaturite dall'elaborazione del Limitazione agli Ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea.

La Gestione aeroportuale disciplinata dal Codice della Navigazione (art. 704),

“Il Codice della navigazione (artt. 705 e 706) definisce ruoli, competenze e responsabilità dei vari soggetti operanti nel settore dell'aviazione civile .

In particolare il gestore aeroportuale è il soggetto al quale le disposizioni normative affidano, insieme ad altre attività, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nello scalo, riconoscendogli il ruolo di soggetto responsabile dell'efficienza ed operatività dell'aeroporto in regolarità e sicurezza.

L'idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le predette attività è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.”

“L'art. 8 bis - Aeroporti - del Regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce che:

1. Gli aeroporti, gli equipaggiamenti aeroportuali e le operazioni aeroportuali devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato Vbis e, se applicabile, all'allegato Vter.

2. La conformità degli aeroporti, degli equipaggiamenti aeroportuali e delle operazioni aeroportuali ai requisiti essenziali (ER) è stabilita conformemente alle seguenti disposizioni:

a) ogni aeroporto deve essere in possesso di un certificato. Il certificato e l'approvazione delle modifiche al certificato sono rilasciati se il richiedente dimostra che l'aeroporto è conforme alla base di certificazione, di cui alla lettera b), e che l'aeroporto non presenta particolarità o caratteristiche che compromettano la sicurezza delle operazioni.

Il certificato riguarda l'aeroporto, le relative operazioni e i relativi equipaggiamenti afferenti alla sicurezza;

-Il Certificato dell'Aeroporto e la durata della Concessione, per le diverse tipologie di --gestione aeroportuale, che sono:

-aeroporti affidati in gestione totale;

-aeroporti affidati in gestione parziale anche in regime precario;

-aeroporti a gestione diretta dell'ENAC ;

-aeroporti affidati in concessione ex Regolamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale;

sono sottoposte alla L. 537/93 e successivo D.M. 521/97.

Su proposta dell'ENAC, i Ministri competenti rilasciano la concessione della gestione totale aeroportuale (a seguito di una selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria).

Il certificato di aeroporto, con l'art. 6 - Conversione dei certificati - del Regolamento (UE) n. 139/2014 stabilisce che nell'ambito del processo di conversione dei certificati di aeroporto, l'autorità competente rilascia i certificati per gli aeroporti ai gestori degli scali interessati, se sono soddisfatte le condizioni previste.

Dopo questa breve annotazione, tuttavia, è indispensabile porre un interrogativo fondamentale: gli aeroporti che hanno il “Certificato” e la “Concessioni” pluridecennali hanno risolto:

Il Piano di Rischio integrale, di ogni Comune coinvolto;

Il Rischio Terzi, scenario attuale e futuro;

il Report “Limitazione agli Ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea”, aggiornato;

Le Mappe di Vincolo dei Comuni interessati;

Il censimento delle edificazioni in Zona A, B, C e D, in deroga all'Art. 707 del CdN, del 2011;

Il Piano di Emergenza Aeroportuale-PEA con le esercitazioni periodiche;

Il Piano di Emergenza Esterno-PEE con le esercitazioni periodiche;

Il Piano di Emergenza ed evacuazione dei Terminal-Aerostazioni;

La Zonizzazione Acustica aeroportuale in LVA, con metodologia FAA-AEDT;

Rete di monitoraggio acustico-rete delle centraline, con le tipologie e le verifiche periodiche disposte da ISPRA;

 

In sintesi, appare inevitabile che, qualora, gestori e sindaci del territorio, abbiano assolto a tali compiti, aggiornando inoltre tali “validazioni e verifiche” - la Zonizzazione Acustica, ad esempio, deve essere coerente al numero dei movimenti aerei correnti, non datata di 5/10/15 anni -, ebbene ,solo allora, ENAC dovrebbe rilasciare un parere di “idoneità” alla Certificazione ed alla durata/anni della stessa “Concessione” rilasciata al gestore aeroportuale.

In mancanza, ovvero senza una conformità al Codice della Navigazione, dovrebbe, altresì, a nostro parere, sospendere o ritirare la Concessione e il Certificato.