venerdì 08 gennaio 2021 07:44 Età: 3 yrs

Aeroporto Fiumicino, Masterplan 2030, tra Corte Costituzionale, TAR e curve di isorischio

Categoria: Aeroporti, Fiumicino, Altri scali, Aerobasi, Pubblicazioni, Safety Security , Archivio, Dossier, Ambiente, Convegni

 

Ma anche nel quadro del Piano di Rischio e delle Mappe di Vincolo e P.L.O.!

Nelle 258 pagine del Servizio Studi della Corte Costituzionale il Rapporto “La tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale” 2002-2015, a cura di Riccardo Nevola sono inquadrati ed evidenziati gli autorevoli riscontri in materia.

Per quanto riguarda la coesistenza tra una infrastruttura aeroportuale ed il contesto territoriale dove è ubicata, tuttavia, è fondamentale quanto inevitabile che siano poste altrettanti riscontri, in relazione alla sicurezza della navigazione aerea (safety), alle misure precauzionali ed operative di security, ed alla tutela dei cittadini e della comunità residente, insediata in prossimità del sedime dello scalo e sottostanti alle traiettorie dei decolli e degli atterraggi.

Altrettante considerazioni concernono gli spazi, le aree, le zone prossime alle piste di volo, regolamentate dagli Annessi ICAO, dai Regolamenti UE (Reg. 216/2008, Reg. 139/2014), EASA ed ENAC-RCEA.

Le procedure attivate per evidenziare le tematiche attinenti ai livelli esistenti di “risk assessment”, correlate perciò alle curve di isorischio, alle mappe di vincolo ed al piano di rischio, oltre al Piano Limitazione Ostacoli -PLO, designano la necessità di un censimento delle deroghe agli Art. 707 e 715 del Codice di Navigazione.

Con la definizione delle cosiddette Curve di Isorischio-Rischio terzi attuale e futuro.

Le operazioni di volo, l'efficienza di uno scalo aereo scaturiscono dall'esistenza qualificata degli standard prefissati di “risk assessment” ICAO-EASA-ENAC.

Quali analisi e sintesi sono state valutate dalla Corte Costituzionali?

La tutela ambientale di un ecosistema non va, forse, collocata in un contesto più ampio?

Quanti, ad esempio, sono gli aeroporti del Belpaese che hanno risolto la tutela ambientale “complessiva”?

Quanti, invece, gli scali che hanno fronteggiato e definito, la questione primaria e altrettanto “fondamentale” riguardante il “livello di risk assessment esistente?

 

Perché parlarne in questi primi giorni del gennaio 2021?

La Corte Costituzionale – sollecitata Tar del Lazio su una ipotesi di edificazione nella zona del Parco dell’Appia Antica – nella sentenza della Corte (n. 276/2020) - la priorità della tutela ambientale e paesaggistica sugli interessi edificatori richiamandosi all’art. 9 della Costituzione.

E' una “sentenza” che propone considerazioni parallele attinenti al Masterplan dell'aeroporto di Fiumicino con il raddoppio dell’aeroporto di Fiumicino, l'area del Maccarese e la modifica del vincolo da Zona 2 a Zona 1 di una parte della Riserva.

La Corte legittimamente sostiene:

“è indubbio che la sottoposizione a vincolo ambientale […]  mira a realizzare interessi di rango costituzionale, quali quelli protetti dall’art. 9, secondo comma, e dall’art. 32 Cost. (norme richiamate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 394 del 1991), che questa Corte ha qualificato come «valori costituzionali primari» (sentenza n. 126 del 2016)”

“Alla realizzazione di questo obiettivo non può, all’evidenza, opporsi l’eventuale approvazione di un progetto di trasformazione edilizia, che, ove realizzata, metterebbe a repentaglio il pregio ambientale dell’area e si porrebbe quindi in contraddizione con l’avvenuto riconoscimento del suo valore. L’aspettativa edificatoria dei privati non può dunque essere considerata un elemento idoneo a impedire il pieno esplicarsi della tutela del bene riconosciuto di valore ambientale”.

In definitiva e a conclusione di questa breve nota, se:

- “il vincolo ambientale risponde a un principio costituzionale superiore ed è pertanto primario rispetto alle esigenze pure legittime di società costruttrici e, diciamo noi, di concessionari privati di beni pubblici”;

- quali sono i vincoli “come principio costituzionale superiore”, correlati al risk assessment a tutela della navigazione aerea “safety” (e security) ed alla salvaguardia delle popolazioni insediate nell'intorno aeroportuale ed ai cittadini e lavoratori – staff di terra e di volo – operanti entro il sedime di uno scalo?